MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ MILITARE

 

Prot. n.3/2/2820/BT                                                                        

Roma, 3 giugno 2003

 

 

OGGETTO:    Riordino e norme per l'ammissione alle cure fango-balneo-termali, idropiniche, inalatorie

 

 

 

INDICE

 

     INTRODUZIONE   

    

TITOLO I

 DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE DELL'UTENZA                

CAPO I

     - A. CURE FANGOTERAPICHE-BALNEO-TERMALI

     - B. CUPE IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI 

     - C. DOMANDA PER OTTENERE IL RIMBORSO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

            DIRITTO AL RIMBORSO

  D. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE CURE

     - E. SITUAZIONI PARTICOLARI 

 CAPO II

     - A. CAMBIO DI TURNO E/O DI STAZIONE TERMALE

     - B. PRESENTAZIONE E DIMISSIONE DAGLI STABILIMENTI BALNEO-TERMALI 

     - C. RICORSI 

      INFORMAZIONI 

 

TITOLO II

- ATTIVITA'E PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE CURE

CAPO I

     - A. COMPILAZIONE FOGLIO/I PROPOSTA 

     - B. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLE CURE

     - C. AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE CURE 

 CAPO Il

     - A. PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PAGAMENTO

            ED AL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE 

     - B. DOCUMENTI PERIODICI E STATISTICI PER LE CURE FANGO-

            TERAPICHE E BALNEO-TERMALI 

 

ALLEGATI

(si rappresenta che per motivi tecnici non è stato possibile riportare i presenti allegati nel formato A4 (foglio di carta comune)  pronti per la stampa e l'utilizzazione, pertanto gli stessi devono essere considerati alla stregua di FAC-SIMILE da copiare). 

 

DOMANDA 

 allegato         

INTEGRAZIONE DOMANDA

1 bis  
MODELLO CBT/2003  2
MODELLO IDR/2003   2bis
INTEGRAZIONE MODELLO CBT/IDR 2003  2ter  
FAX SIMILE ATTO DI NOTIFICA
FAX SIMILE RICORSO COMMISSIONE UNICA INTEPFORZE 3bis
FAX SIMILE NOTIFICA ACCOGLIMENTO ISTANZA 3ter
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' DEL 15/12/1994 4
CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE PATOLOGIE 4bis
DIRETTIVA SUI MOTIVI DI CONTROINDICAZIONE 5
ELENCO DELLE STAZIONI TERMALI PER CURE FANGOTERAPICHE E INALATORIE
TURNI
 ELENCO DELLE LOCALITA' TERMALI CONVENZIONATE CON IL SSN PER CURE IDROPINICHE, INALATORIE E COMPLEMENTARI

                                                                                                     

                               INTRODUZIONE

 

La Direzione Generale della Sanità Militare ha il compito di:

-           disciplinare ed ammettere alle cure fangoterapiche;

-           emettere disposizioni e autorizzazioni per le cure inalatorie, idropiniche, ed altre complementari;

-           controllo sulle modalità di effettuazione delle cure termali presso gli Stabilimenti termali della Difesa e presso le Aziende Termali pubbliche, o private convenzionate con la Difesa.

Tale compito deriva dall' applicazione del D.M. 26 giugno 1980 e dal disposto del DPCM n. 527

del 3/7/65 e del DPCM n. 528 del 5/7/1965.

La pratica delle cure termali ha un carattere di tipo risarcitivo; principio che è stato affermato dal Consiglio di Stato con parere n. 169/82 del 7/6/82 ed è stato più recentemente ribadito dallo stesso Organo con parere n. 1800/01 del 13/1 1/01, e si applica sia al personale in servizio che a quello in quiescenza.

Le cure vengono effettuate presso lo stabilimento balneo termale militare o presso le strutture pubbliche o private convenzionate con l’ Amministrazione della Difesa e con il soggiorno in struttura alberghiera a carico della stessa Amministrazione, soggiorno che viene assimilato ad un ricovero di tipo ospedaliero.

Le recenti innovazioni in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, stabilite con il DPR n. 461/2001, all'art. 8 prevedono la possibilità all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio di poter allegare una certificazione medica, concernente l'accertamento della infermità, rilasciata da commissione medica operante presso le Aziende Sanitarie Locali, previa richiesta del medico di base, accertamento che sostituisce la visita da effettuare presso la CMO degli Enti Sanitari militari.  In tale ottica si è stabilito di procedere ad un riordino della norma per l'ammissione alle cure termali, apportando una semplificazione ed uno snellimento dell'iter burocratico con l'intento di evitare disagi all'utenza, specie quella in quiescenza, e di ridurre i carichi di lavoro allo scarso personale medico a disposizione degli Enti Sanitari militari.

A decorrere dall'anno 2003 e per un periodo sperimentale di anni tre, si è stabilito di variare le modalità di ammissione ai turni di cure termali e di procedere in base alle seguenti modalità.  Il giudizio della necessarietà delle cure sarà demandato ad un singolo Ufficiale medico in sostituzione delle Commissioni mediche visitatrici che hanno operato fino all'anno 2001.  L'Ufficiale medico, le cui caratteristiche saranno definite meglio di seguito, dovrà giudicare la pratica operando sugli atti o procedendo a visita secondo le opzioni di scelta lasciate all'utente.  Il personale avente titolo e bisognevole di cure, infatti, all'atto della redazione della domanda di ammissione potrà scegliere di:

-      non effettuare la visita presso l'Ufficiale medico ed in tal caso dovrà allegare alla domanda una prescrizione rilasciata da un medico di fiducia, anche su carta intestata, che individui la patologia da trattare e la tipologia delle cure.  L'Ufficiale medico designato dall'Amministrazione verificherà, in base alla documentazione, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e procederà alla autorizzazione di un ciclo di cure termali;

-      in alternativa, potrà astenersi dalla presentazione di una prescrizione medica, nel qual caso sarà sottoposto a visita da un singolo Ufficiale medico in armonia al principio di “par condicio" con l'unicità di parere espresso dal medico di fiducia.

E' opportuno, infine, rendere formalmente edotta l'utenza che solo la visita medica eventualmente effettuata dall'Ufficiale medico è da intendersi a carico dell'Amministrazione.

E' allo studio di questa Direzione Generale un nuovo sistema informatico per la gestione delle cure termali che coinvolgerà anche gli Enti periferici e permetterà, quando sarà avviato a regime, un notevolissimo snellimento dell'attuale iter burocratico, eliminando in gran parte l'attuale preponderante materiale cartaceo e uno snellimento dei flussi informativi.  Gli Enti periferici sono stati già interessati a questo progetto con l'invio di un questionario pertinente che ha lo scopo di verificare e monitorare l'attività inerente le cure termali e la propria dotazione informatica in tema di hardware e software.

Bisogna infine porre particolare attenzione al fatto che le recenti innovazioni in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, introdotte con il DPR 29.10.2001 n° 461, hanno individuato nel Comitato di verifica per le cause di servizio l'Ente deputato a pronunciarsi sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio, mentre le CCMMOO, fermo restando il compito di sottoporre a visita l'interessato e di determinare l'ascrivibilità a categoria, non emettono più il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio. Alla luce di quanto sopra esposto, si sensibilizzano i Comandanti degli Enti, che hanno la responsabilità dei dati trascritti sui modelli CBT/IDR, a verificare il reale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (a decorrere dalla data del 22.1.2002) che "norma legis"' può essere emesso esclusivamente dall'Amministrazione (Direzione Generale per il Personale Militare o Direzione Generale per il Personale Civile), su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e formalizzato attraverso la emissione di un decreto.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE DELL'UTENZA

CAPO I

 

A - CURE FANGOTERAPICHE - BALNEOTERMALI

Le cure in titolo potranno essere effettuate - previa autorizzazione - nello Stabilimento balneo-termale militare di Ischia o, qualora non vi sia disponibilità di posti, negli Stabilimenti balneo-termali convenzionati con l'amministrazione militare, con spese a carico dell'Amministrazione di appartenenza (art. 11 del DPCM n. 527 del 3.7.65), dal seguente personale in attività di servizio o in quiescenza, che abbia infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio:

1)    personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2)    personale militare del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo della Polizia Penitenziaria;

3)    personale civile del Ministero della Difesa: impiegati ed operai (solo nei riguardi di questi ultimi qualora il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157).

Qualora non sia possibile fare eseguire le suddette cure nello Stabilimento militare o nelle strutture civili convenzionati, l'effettuazione delle stesse potrà essere autorizzata da questa Direzione Generale presso g1i Stabilimenti civili, con spese a carico dell'interessato e successivo rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 – 2° comma - del citato D.P.C.M. "Saranno rimborsate le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio in relazione al grado rivestito dal dipendente ed allegando la documentazione prevista al paragrafo (C).

 

B. - CURE IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI

 

Ciascuna delle cure in titolo potrà essere effettuata - previa autorizzazione - presso una qualsiasi stazione idrotermale, dislocata sul territorio nazionale, ufficialmente riconosciuta e specificamente indicata per l'infermità per la quale viene richiesta la cura, con spese a carico dell'interessato e successivo rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti del già citato art. 12, dal seguente personale, in attività di servizio o in quiescenza, che abbia subito ferite, lesioni o infemità riconosciute dipendenti da causa di servizio:

1)    personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2)    personale civile del Ministero della Difesa: impiegati ed operai (solo nei riguardi di questi ultimi qualora il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157)

 

Il personale già dipendente dal Ministero della Difesa e transitato, in ruolo, in altre amministrazioni pubbliche non potrà usufruire del trattamento termale previsto: il suddetto personale avrà, ove consentito, facoltà di esercitare tale diritto presso l'amministrazione di appartenenza.

 

C.- DOMANDA PER OTTENERE IL RIMBORSO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE -

 

 

A)        IDROPINICHE o INALATORIE o COMPLEMENTARI

B)        INALATORIE E COMPLEMENTARI

C)        IDROPINICHE E INALATORIE

D)        IDROPINICHE E COMPLEMENTARI

 

La domanda per ottenere il rimborso, delle spese sostenute, per effettuare le cure sopra indicate, dovrà pervenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla data delle fatture ai seguenti Enti/Comandi:

a)       Al Policlinico Militare, agli Ospedali Militari ed ai Centri Militari di Medicina Legale territorialmente competenti (per residenza o per sede di servizio), per il personale militare in servizio o in quiescenza appartenente all'E.I. e A.M.;

b)       ai Comandi di Regione Carabinieri, per i Carabinieri;

c)       agli Ospedali Militari della Marina e alle Infermerie Autonome della M.M., per l'eventuale inoltro alle competenti Direzioni di Commissariato, per gli appartenenti alla Marina ed al Corpo delle Capitanerie di Porto.

d)       a PERSOCIV per il personale civile della Difesa, in servizio ed in quiescenza.

 

Documentazione da allegare:

Personale militare e civile

-        foglio/i proposta in originale contenente/i l'autorizzazione, rilasciata da Difesan, ad effettuare la/e cura/e;                                                         o

-        fattura o ricevuta fiscale dell'albergo, pensione o locanda della Stazione termale indicata nel foglio di autorizzazione presso cui il curando ha soggiornato(completa della indicazione relativa all'assolvimento dell'IVA);

-        attestazione, rilasciata dallo Stabilimento termale civile, relativa al tipo di cura/e effettuata/e e l'effettiva durata.

La mancanza di uno solo dei suddetti documenti non darà diritto alla corresponsione del rimborso.

Il personale che sia stato autorizzato a fruire contemporaneamente delle seguenti cure:

-          - FANGOTERAPICHE - BALNEO TERMALI e INALATORIE

-          - FANGOTERAPICHE - BALNEO TERMALI e COMPLEMENTARI

-          limitatamente alle cure inalatorie o complementari dovrà inoltrare la richiesta di rimborso delle spese di cura sostenute per quanto attiene al:

·      Personale militare direttamente al Policlinico Militare, agli Ospedali Militari ed ai Centri Militari di Medicina Legale territorialmente competenti rispetto al luogo dove è stata effettuata la cura.

·      Personale civile a PERSOCIV.

·      Carabinieri ai Comandi Regionali.

·      Personale dipendente dalla Guardia di Finanza, Personale dipendente dal Corpo di Polizia Penitenziaria, Personale dipendente dal Corpo Forestale dello Stato; direttamente ai propri Enti.

 

DIRITTO AL RIMBORSO

Il personale dell'Amministrazione Difesa avrà diritto al rimborso per le cure:

 

-      INALATORIE e COMPLEMENTARI

-      IDROPINICHE e INALATORIE

-      IDROPINICHE e COMPLEMENTARI

 

il rimborso comprenderà "le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio in relazione al grado rivestito dal dipendente (ex. art. 12)" e potrà essere soddisfatto purché l'interessato dimostri di aver sostenuto, contestualmente, sia le spese di soggiorno (vitto + alloggio) presso strutture alberghiere, sia le spese mediche effettuate (con esclusione del ticket che non è rimborsabile per il generale "principio di sussidiarietà" e cioè di partecipazione degli assistiti, in regime di uguaglianza, alla spesa sanitaria) ed a condizione che non abbia effettuato la cura in una stazione termale diversa da quella autorizzata o abbia soggiornato in una località diversa da quella assegnata e/o appartenga ad un comune diverso anche se limitrofo.

 

Per le cure:

 

·         FANGOTERAPICHE-BALNEO TERMALI e INALATORIE

·         FANGOTERAPICHE-BALNEO TERMALI e COMPLEMENTARI

 

avrà diritto al rimborso delle sole spese di cura (limitatamente alle cure inalatorie o complementari) entro i limiti stabiliti dal tariffario vigente.

 

La contestuale effettuazione delle cure sopra indicate deve intendersi inderogabile, pena la perdita del diritto al rimborso.

 

Dovrà essere posta a carico della A.S.L. la cura che comporta un maggior onere di spesa, indipendentemente dal momento in cui sarà effettuata (quanto precede in ragione del principio della sussidiaretà della Sanità Militare).  Nel caso in cui l'interessato possa beneficiare di un secondo ciclo di cure termali in applicazione dell'art. 53 – 3° comma della L. 833/78 (invalidi di guerra e per servizio) e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni regionali gli interessati avranno cura di attivare le relative procedure presso le ASL competenti.

 

Coloro i quali siano stati autorizzati a fruire, oltre alle CURE FANGOTERAPICHE-BALNEOTERMALI (contestualmente o non a quelle inalatorie), anche delle CURE IDROPINICHE (da effettuarsi obbligatoriamente in periodo diverso da quello delle cure fangoterapiche-balneotermali), potranno ottenere il rimborso per le ultime sia delle spese di cura sostenute che delle spese di soggiorno, nei limiti previsti dal precisato art. 12.

 

N.B.     Le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e per le quali si richiede il ciclo di cure sub. A e sub. B. dovranno essere tra quelle elencate nel D.M. della Sanità del 15.12.1994 (pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 57 del 9.3.95), e/o eventuali successivi.  L'elenco attualmente vigente è in allegato 4.

 

 

D.      - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE CURE

 

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente sull’apposito modello (Allegato 1) predisposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare e, sullo stesso, dovrà essere indicato se l'utente intende essere sottoposto a visita dall'autorità sanitaria militare o intende avvalersi della facoltà di presentare idonea prescrizione medica, come meglio specificato in appresso, contenente l'indicazione di un ciclo di cura termale per una specifica e pertinente patologia.

Il termine di scadenza sarà improrogabilmente entro e non oltre il 20 settembre del 2003.

 

La domanda dovrà essere presentata:

 

-       per il personale militare e civile in servizio, all’Ente di appartenenza;

-       per il personale in quiescenza, all’Ente che lo amministra o lo tiene in forza. Il personale della Marina presenterà domanda ai MARIDIPART (Ufficiali) e MARIDIST (Sottufficiali), competenti per territorio.

-       i cappellani militari in quiescenza all’Ordinariato Militare.

-       Per gli impiegati ed operai in quiescenza, già dipendenti della Difesa, alla Direzione Generale del Personale (PERSOCIV).

Coloro i quali hanno conseguito il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di patologia idonea tra il 20 settembre ed il 31 dicembre dell'anno 2003, hanno la facoltà di presentare domanda di ammissione, rimanendo inalterate tutte le altre modalità e condizioni, entro e non oltre il 31 gennaio 2004 (con particolare attenzione alle nuove modalità sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio introdotte con il DPR 29.10.2001 n. 461 e di cui in dettaglio a pag 4).

Sulla domanda dovranno indicarsi, in ordine di preferenza:

due Stazioni termali, fra quelle elencate nell'allegato 6.

  Per osservazioni avanzate dagli Organi di controllo è opportuno che il personale avente diritto

  opti per località termali ubicate il più vicino possibile alle sedi di servizio

due turni. Per le sole cure balneo - termali l'indicazione dei turni dovrà essere effettuata in ordine

crescente di cui uno dovrà essere scelto tra i periodi: 4° - 6° - 7° - 8° - 12° - 14° - 15° ed in base al calendario di cui all’allegato 7.

 

Si precisa che le scelte indicate saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ma devono essere considerate a titolo meramente indicativo e non impegnano, in alcun modo, l'amministrazione allo stretto rispetto delle stesse.

Nell'interesse dei richiedenti, corre l'obbligo di segnalare, per le opportune valutazioni, che i periodi di massima richiesta sono quelli di giugno - settembre - ottobre.

 

N.B.. L'interessato, ricevuto il modello CBT contenente l'assegnazione al ciclo di cure con

          l'indicazione del turno e della stazione termale e relativo soggiorno provvederà:

 

1- a confermare la propria partecipazione inderogabilmente almeno sette giorni prima dell'inizio del turno (per le cure fango-terapiche) prendendo diretti contatti esclusivamente

 a mezzo telegramma o fax con la struttura alberghiera convenzionata o con lo Stabilimento

militare.  In ogni caso, per evitare disguidi e/o contestazioni è necessario che l'utente effettui tale comunicazione previo accordo telefonico con la struttura alberghiera e che abbia cura di conservare copia del telegramma o fax inviato, per comprovare l'avvenuta comunicazione ed a garanzia per eventuali verifiche disposte dall'Amministrazione. La mancata conferma entro il suddetto termine non darà garanzie di trovare disponibilità di alloggio presso la struttura assegnata ne tantomeno da diritto a chiedere sistemazione in altre strutture o assegnazioni ad altri turni.  L'Amministrazione declina ogni responsabilità derivante da inadempienze operate dall'utente o dall'albergatore in ordine al presente punto. Eventuali controversie di ordine legale saranno oggetto di rapporto esclusivo tra utente e struttura alberghiera.  Fermo restando il succitato onere di conferma della partecipazione a mezzo telegramma o fax, si segnala, inoltre, che la procedura di una quanto mai tempestiva prenotazione assume particolare rilevanza per alcuni turni (14°, 15à, 16°) e per alcune località (S.  Cesarea, Ischia, Torre Canne, Acireale, Viterbo), in quanto, operando questa Amministrazione attraverso una ripartizione dei posti in "overbooking", potrebbe l'utente incorrere nell'inconveniente che, a fronte di una assegnazione, non vi sia reale disponibilità di posti nell'albergo assegnato, in quanto impegnati per le esigenze di Difesan con utenti che hanno prenotato con adeguata tempestività.  Nel caso dovesse verificarsi una simile evenienza l'Amministrazione, venuta a conoscenza del fatto a seguito della segnalazione dell'utente, provvederà ad una nuova assegnazione in turni diversi.

 

2- a munirsi dei seguenti documenti necessari per l'effettuazione delle cure:

a)    foglio di viaggio per il personale in servizio, secondo le vigenti disposizioni alla cui liquidazione dovranno provvedere, con i fondi a propria disposizione, gli Enti/Comandi che amministrano detto personale;

b)    foglio/i di proposta modelli CBT/2003 (allegati 2 e 2bis) completo/i dell'autorizzazione della Direzione Generale della Sanità Militare;

c)    prescrizione del medico di famiglia dell'interessato e redatta sul foglio "prescrizione - richiesta - proposta" del Servizio Sanitario Nazionale;

d)    biglietto d'entrata in Ospedale (solo per gli ammessi presso lo Stabilimento balneotermale militare).

 

3- a comunicare tempestivamente a DIFESAN - 3^ Divisione - l'impossibilità a partecipare al turno assegnato:

la mancata presentazione al luogo di cura, qualora priva della citata comunicazione, non consentirà la richiesta di una successiva assegnazione.

 

 

E. - SITUAZIONI PARTICOLARI

 

Gli invalidi di guerra di 1^ categoria, il personale appartenente al Ruolo d'Onore e i portatori di handicap saranno di norma assegnati secondo i "desiderata" indicati nella domanda di ammissione, compatibilmente alle fasce di appartenenza e alle località termali e strutture alberghiere convenzionate.

La documentazione relativa a tali situazioni dovrà essere opportunamente evidenziata e sollecitamente inviata dagli Enti che amministrano gli interessati, in plico separato, a questa Direzione Generale.

Il personale coniugato potrà effettuare le cure insieme al proprio consorte nello stesso turno e struttura termale, qualora entrambi abbiano equivalente livello amministrativo.  Qualora, invece, abbiano diverso livello amministrativo, il coniuge cui compete la categoria superiore dovrà, con apposita dichiarazione, optare per la categoria alberghiera inferiore spettante all'altro coniuge.  In ambedue tali circostanze gli interessati dovranno inoltrare domanda a questa Direzione Generale entro il 28 febbraio del 2004 con allegata dichiarazione sostitutiva di matrimonio.

 

Il personale in servizio all'estero, può praticare le cure termali sia in Italia che nella Nazione nella quale presta servizio.  Per essere ammessi alle cure termali i richiedenti osservano le stesse procedure previste per il personale in servizio in Italia.

L'autorizzazione alle cure verrà rilasciata da un medico fiduciario dell'Ente cui presta servizio l'interessato.

 

Il trattamento economico attualmente è regolato dalle seguenti norme:

 

1)Addetti Militari e personale degli Uffici degli addetti Militari all'estero (escluso quello in missione).

In concordanza con quanto praticato dal Ministero degli Affari Esteri, il trattamento è il seguente:

 

a)  cure in Italia:

corresponsione del trattamento di missione, compreso il rimborso delle spese di viaggio, limitatamente al viaggio dalla frontiera al luogo di cura e viceversa.

Sospensione dell'indennità di servizio all'estero (assegno di sede, ecc.) a meno che l'interessato non effettui cure durante il periodo di licenza ordinaria;

 

b)  cure all'estero, nello Stato in cui si presta servizio:

corresponsione del trattamento previsto per i viaggi di servizio all'estero, limitatamente al viaggio per recarsi dalla sede di servizio al luogo di cura e viceversa, sempre che la località termale faccia parte della stessa Nazione ove l'avente diritto presta servizio;

Rimborso delle spese di soggiorno e cura con le stesse modalità previste per il personale residente in Patria e sospensione dell'indennità di servizio all'estero di cui al precedente punto a).

 

2)Personale destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o rappresentanze Militari, ovvero presso Enti, Comandi od Organismi Internazionali.

Sono applicati gli stessi criteri indicati al precedente punto 1) lettera a) e b) tenendo presente che in luogo della sospensione dell'indennità di servizio all'estero, vengono sospesi l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale.

 

3)Personale in missione di lunga durata all'estero:

Nei confronti del personale in missione all'estero di durata inferiore ad un anno, sono adottati gli stessi criteri indicati al precedente punto 1) lettera a) e b) tenendo presente che in luogo della sospensione dell'indennità di servizio all'estero viene sospesa l'indennità di missione all'estero.

Per le cure balneo-termali, se effettuate in Italia, il ricovero presso lo Stabilimento Fango BalneoTermale militare o quelli civili convenzionati avviene con la medesima procedura stabilita per il personale in servizio in Italia.

Alla liquidazione dei fogli di viaggio provvedono, con i fondi a propria disposizione, gli Enti che amministrano il personale inviato alle cure.  Gli stessi Enti provvedono, inoltre, all'eventuale rimborso, entro i limiti fissati, delle spese sostenute dagli interessati per le cure, qualora non siano state effettuate in Italia in Stabilimento militare o civile convenzionato, richiedendone poi il rimborso:

a)    per i militari dell'Esercito, al Policlinico Militare di Roma;

b)    per i militari della Marina, alla Direzione di Commissariato M.M. di La Spezia;

c)    per i militari dell'Aeronautica, al Policlinico Militare di Roma;

d)    per i Carabinieri, al Comando Generale dell'Arma.

 

In via del tutto sperimentale, inoltre, il personale che per esigenze particolari, desiderasse privilegiare l'assegnazione alla località termale piuttosto che al turno dovrà farne richiesta entro il 28.02.2004 alla 3^ Divisione di Difesan.  In questo caso la Direzione Generale, nei limiti della disponibilità dei posti e delle complessive esigenze, potrà procedere in modo difforme dalla procedura corrente che dà priorità al turno nell'assegnazione delle cure.

 

CAPO II

 

A. - CAMBIO DI TURNO E/O DI STAZIONE TERMALE

 

1) CURE FANGOTERAPICHE - BALNEOTERMALI

 

Come avvenuto nel passato l'Amministrazione procederà per l'assegnazione dei turni e delle località per le cure termali tenendo nella massima considerazione la possibilità di rispettare i desiderata dell'utenza in base a quanto indicato al Capo I lettera D. L'esperienza maturata negli anni trascorsi, tuttavia, che ha mostrato una certa propensione a richiedere il cambio turno o di stazione induce questa Direzione Generale a ribadire quanto segue: l'assegnazione a turni e località dovrà ritenersi definitiva.  La mancata effettuazione delle cure assegnate in assenza di tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale verrà equiparata alla rinuncia per la pratica delle stesse.  Tale stato di cose potrà trovare una deroga per i seguenti motivi:

a.    impreviste ed indifferibili esigenze di servizio;

b.    documentati motivi familiari o personali di carattere eccezionale o di gravità tale che

comportino l'impossibilità di poter praticare le cure.

Le evenienza prospettate dovranno essere comunque sempre comunicate e documentate da parte dei Comandi e Direzioni degli Enti che hanno in forza gli interessati per il personale in servizio e direttamente per quello in quiescenza.

 

La segnalazione di impedimento permetterà alla Direzione Generale 3^ Divisione di poter, ove possibile, ripianare il turno con l'inserimento di personale disponibile ed inoltre metterà l'utente in condizione di essere assegnato per una seconda volta negli ultimi turni e nelle località previste per il recupero, qualora vi sia disponibilità di posti.

 

 

2) CURE IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI.

 

L'assegnazione alla stazione termale, determinata da questa Direzione Generale, deve ritenersi definitiva.  Eccezionalmente, tramite gli Enti di appartenenza per il personale in servizio o direttamente alla Direzione Generale della Sanità Militare – 3^ Divisione per il personale in quiescenza, si potrà avanzare richiesta motivata di cambio di stazione alla Direzione Generale della Sanità Militare - 3^ Divisione - che, valutato il caso, deciderà in merito.  Tale richiesta dovrà essere corredata tassativamente, per il personale in servizio, del parere gerarchico del "Comandante di Corpo".

 

N.B. Non saranno prese in alcuna considerazione le richieste presentate in difetto delle procedure suindicate.  Eventuali richieste di località termali non convenzionate o non idonee alla patologia di cui è affetto il richiedente non saranno prese in considerazione e l'assegnazione sarà effettuata nella stazione termale più vicina all'Ente che amministra l'interessato.

 

B. PRESENTAZIONE E DIMISSIONE DAGLI STABILIMENTI BALNEO- TERMALI

 

Il personale ammesso alle cure in titolo presso gli Stabilimenti termali dovrà presentarsi dopo le ore 16.00 (sedici) del giorno che precede l'inizio del turno; sarà dimesso entro le ore 12.00 (dodici) del giorno in cui ha termine il turno o per meglio precisare, entro tale ora dovrà lasciare la stanza, secondo la norma europea che regola la materia, pur avendo il diritto/dovere di consumare il pranzo.

Gli ammessi presso gli Stabilimenti termali civili, all'atto della presentazione potranno chiedere alla Direzione dell'albergo informazioni in merito al trattamento che sarà loro riservato durante il soggiorno e prendere visione del contratto stipulato limitatamente agli articoli regolanti diritti e doveri, a tutela dei propri diritti e per una migliore definizione dei propri doveri.

 

Il personale che, all'inizio del proprio turno di cure balneo-termali, viene giudicato dal medico delle terme non idoneo ad effettuare la fangoterapia ed ammesso soltanto alla cura balneotermale (12 bagni), potrà permanere presso:

-      lo Stabilimento termale civile assegnato, comunicando tale prescrizione sanitaria alla direzione dell'albergo e pagandone il soggiorno, al prezzo di convenzione con diritto al rimborso che sarà concesso, nei limiti previsti dal precedente art. 12, a seguito di presentazione di istanza - con le stesse modalità previste per le cure idropiniche, inalatorie ed altre complementari - all'Ente sanitario che ha stipulato la convenzione.

-      lo Stabilimento termale militare, senza alcun corrispettivo, per il principio della gratuità dell'assistenza sanitaria al personale avente diritto.

Coloro, invece, nei cui confronti all'inizio delle cure il medico delle terme avrà espresso un giudizio di totale non idoneità ad effettuare la cura completa, dovranno far rientro alla propria sede di servizio (con diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute) o al proprio domicilio (per il personale in quiescenza).  Di quanto sopra dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Ente Sanitario Militare territorialmente competente ed alla Direzione Generale della Sanità Militare, per le opportune valutazioni.  In tali casi nulla è dovuto per il mancato soggiorno, al cui pagamento provvederà DIFESAN con le modalità contrattualmente previste.

 

Alla fine del turno sottoscriveranno, per concordanza o meno, il conto predisposto dallo Stabilimento per l'amministrazione, limitatamente al trattamento sopra specificato, provvedendo invece direttamente al pagamento di eventuali altre prestazioni.

Altresì, all'atto della dimissione dall'albergo dovranno compilare una scheda prestampata in cui verranno fornite annotazioni circa il soggiorno; la scheda, opportunamente chiusa, per ovvi motivi di riservatezza, verrà restituita alla direzione dell'albergo che provvederà ad inviarla all'Ente Amministrativo di riferimento.

N.B. L'ulteriore iter procedurale delle suddette dichiarazioni prevede che, per ogni turno, tutte quelle con annotazioni non favorevoli circa il trattamento riservato, verranno trasmesse a Difesan 3^ Divisione unitamente ad un 5% delle altre che scrivono giudizi favorevoli.

 

Nei casi di "impreviste ed indifferibili esigenze di servizio" e di " gravissimi e comprovati motivi familiari e/o personali" è consentito richiedere la tardiva presentazione, comunque non oltre il primo giorno effettivo di cure.

Nei sopra citati casi è consentito, altresì, richiedere direttamente dall'interessato l'anticipata dimissione dalla Struttura civile convenzionata provvedendo a saldare il conto per i soli giorni non fruiti, al prezzo di convenzione (ridotto del ), con diritto al rimborso a seguito di presentazione di apposita istanza, debitamente documentata e con allegata fattura dell'importo pagato, indirizzata agli Enti sanitari militari che hanno stipulato la convenzione e per conoscenza alla 3^ e 7^ Divisione della Direzione Generale della Sanità Militare

 

Nei casi di "impreviste ed indifferibili esigenze di servizio" è possibile sospendere la cura per un periodo massimo di 2 (due) giorni senza diritto al recupero.  Di tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente sanitario militare territorialmente competente ed alla Direzione Generale della Sanità Militare 3^ e 7^ Divisione per gli adempimenti di competenza.

 

Al di fuori dei sopra citati casi, la mancata esecuzione di sedute di terapia, salvo quelle dovute a temporanea non idoneità per malattia o altri stati fisiologici debitamente certificati e/o le assenze fatte a qualsiasi titolo saranno ritenute ingiustificate ed addebitate da parte dello Stabilimento civile convenzionato direttamente agli interessati, al prezzo di convezione, secondo quanto stabilito dalla norma contrattuale.

 

Nel caso in cui non sia possibile sistemare dipendenti di sesso femminile in stanza doppia, come previsto dalla convenzione con gli alberghi di 2' e 3' categoria, l'avente diritto risultata unica donna presente al turno sarà sistemata in una stanza singola.

Il relativo supplemento, che non potrà superare il 30% dei prezzo giornaliero della convenzione, sarà posto a carico dell'Amministrazione.  Il personale portatore di handicap sarà sistemato in stanza singola; il relativo supplemento, che non potrà superare il 30% del prezzo giornaliero della convenzione, sarà posto a carico dell'Amministrazione.

 

 

C. - RICORSI

 

Avverso l'esclusione dalla/e cura/e decisa dal dirigente del servizio sanitario (o dall'Ufficiale medico all'uopo preposto) o dalla Direzione Generale della Sanità Militare sarà ammesso il ricorso ad una apposita Commissione Unica Interforze, nominata dal Direttore Generale della Sanità Militare, che esprimerà il giudizio sulla base della documentazione prodotta.

Tali ricorsi, inviati alla Direzione Generale della Sanità Militare – 3^ Divisione - via S. Stefano, 4 - 00184 Roma, tramite i Comandi, Enti o Uffici di appartenenza (per il personale in servizio) e, direttamente per quello in quiescenza, dovranno essere formulati secondo il prospetto di cui allegato (3 bis), entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avvenuta notifica, allegando in originale il mod.  CBT/IDR ed eventuale documentazione sanitaria che riterrà più opportuna. I ricorsi dovranno essere inoltrati entro il 31 maggio 2004.

 

INFORMAZIONI

 

Si precisa che le informazioni riguardanti la ammissione ai turni ed alle stazioni termali potranno essere richieste, esclusivamente dagli interessati, personalmente o telefonicamente, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Direzione Generale - Via S. Stefano Rotondo 4 - ROMA - CAP 00184 - (tel. 06/473 54900 oppure tel. 06/47356927), nei seguenti giorni e nell'orario sotto indicato:

 

MATTINA                  DAL LUNEDI' AL VENERDI'          dalle ore 09,00 alle ore 13,00

POMERIGGIO          LUNEDI' E MERCOLEDI'               dalle ore 14.30 alle ore 16.00

 

Per quanto concerne il solo mese di agosto il suddetto Ufficio limiterà l'attività al solo orario mattutino.  L'Ufficio rimarrà chiuso dal 12 al 17 agosto.

 

Tali richieste d'informazione dovranno indicare, oltre al cognome e nome dell'avente titolo, anche la data di nascita ed il codice fiscale dello stesso.

Si precisa che, in ottemperanza e nel rispetto della legge n. 675/96, che tutela la privacy, non saranno fornite informazioni ad altri soggetti che non siano i diretti interessati, salvo che siano forniti di formale delega scritta.

Le informazioni rilasciate dall’U.R.P. potranno riguardare i seguenti aspetti:

 

  1. responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90;
  2. assicurazione in merito al recepimento dell’istanza;
  3. località e albergo assegnati, ove siano già predisposti i turni, in genere circa 30-60 gg. Prima dell’inizio del turno;
  4. assicurazione in merito ai turni, alla assegnazione dei turni e alla relativa restituzione dei modelli CBT-IDR agli Enti interessati e ogni altra informazione esplicativa del contenuto della presente circolare.

 

L’accesso diretto ai locali della 3^ Divisione di Difesan, che tratta la materia, è esclusivamente riservato agli interessati ai quali l’Ufficio U.R.P. abbia rilasciato un numero d’ordine progressivo, non superiore alle 20 unità giornaliere, cui faccia seguito il rilascio di un “pass” da parte della vigilanza posta all’ingresso del Comprensorio di Villa Fonseca. La 3^ Divisione Difesan, osserverà i seguenti orari:

 

MATTINA                  DAL LUNEDI' AL VENERDI'          dalle ore 09,30 alle ore 13,00

POMERIGGIO          LUNEDI' E MERCOLEDI'               dalle ore 15.00 alle ore 16.15

 

Si sottolinea che potranno avere accesso giornalmente non oltre 20 persone con eventuali deroghe per il personale proveniente da fuori Regione.

 

TITOLO II

 

ATTIVITA’ E PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE CURE

 

CAPO I

 

A.     – COMPILAZIONE

 

I Comandi, gli Enti e gli Uffici che riceveranno le domande formulate sull’apposito modulo (all. 1 – 1/bis), accertato il diritto degli interessati all’ammissione alle cure, compileranno, il modello CBT-IDR (2003) inviato dalla Direzione Generale della Sanità Militare, per la parte di loro competenza – quadro “A”.

Per coloro che presentano l’istanza per la prima volta, i Comandi e gli Enti compileranno, invece, un modello analogo al fac-simile allegato alla presente circolare (all.2 – 2/bis), ovviamente non precompilato, avendo cura di sbarrare il riquadro riferito alla voce “NUOVO UTENTE” posto in alto e al centro del modello; tutti gli altri modelli CBT o IDR 2003 giungeranno, come già esposto in precedenza, precompilati a cura della scrivente Direzione generale.

            MODELLI DIVERSI e/o DI EPOCA PRECEDENTE SONO ABROGATI.

Si sottolinea la necessità di porre particolare attenzione nel barrare il riquadro – NUOVO UTENTE – al fine di consentire agli operatori la rapida individuazione di coloro che non hanno mai effettuato il trattamento termale della Difesa.

I Comandi, gli Enti e gli Uffici avranno inoltre cura di controllare sia l’esattezza dei dati già inseriti, che l’indicazione, secondo le modalità precedentemente descritte, delle Stazioni Termali anche in ordine alla categoria di appartenenza e dei turni prescelti ed avranno particolare cura di riportare esattamente le patologie poste a diagnosi nel processo verbale che ne riconosce la dipendenza da causa di servizio o nel decreto di riconoscimento della dipendenza, derivante dall’applicazione della procedura introdotta con il DPR 461/2001, con particolare attenzione agli estremi del processo Verbale e al decreto di riconoscimento e alla categoria tabellare  assegnata; ove la patologia non fosse ascrivibile ad alcuna categoria, quest’ultima condizione dovrà essere menzionata con una nota aggiuntiva. Ove gli spazi previsti per l’esatta dicitura delle diagnosi fossero ridotti sul foglio del modello CBT-IDR (2003), utilizzeranno l’apposito modello in allegato (2/ter). Altresì sarà cura dei Comandi, Enti e Uffici, all’atto della comunicazione da parte di Difesan circa l’assegnazione per le cure fangobalneotermali, idroponiche, inalatorie e altre complementari, accertarsi che il proprio personale non risulti “assente per malattia”. Infatti, in tal caso, tale personale non potrà usufruire delle cure assegnate fino a quando non avrà acquisito l’idoneità al servizio.

I fogli di proposta intestati al personale trasferito presso altri Enti dovranno essere obbligatoriamente trasmessi in modo tempestivo al nuovo Ente che amministra l'interessato.  E' obbligo, inoltre, dei Comandi, Enti od Uffici apportare sui modelli qualunque variazione di grado o qualifica.

Si precisa che:

l.      nel caso di infermità che riguardano le cure baneo-termali e inalatorie o balneo-termali e complementari dovrà essere compilato un solo modello prestampato (mod.  CBT-2003)

2.    nel caso di infermità che riguardano le cure idropiniche, inalatorie e complementari dovrà essere compilato un solo modello prestampato (mod.  IDR-2003).

Si ribadisce che non sarà consentito fruire separatamente di cure termali e inalatorie, idropiniche ed inalatorie, idropiniche e complementari, inalatorie e complementari.

I Comandi, gli Enti e gli Uffici trasmetteranno al proprio Dirigente del Servizio Sanitario o ad altri Ufficiali medici all'uopo designati, entro il 15 ottobre di ogni anno, i fogli proposta compilati nel quadro (A) e convalidati, nonché copia della domanda di ammissione alle cure, con relativa prescrizione medica, per coloro che l'hanno prodotta, precedentemente descritta al Titolo 1, punto D. Documenti che, una volta trattati, saranno conservati agli atti, dagli Enti e Comandi che hanno istruito la pratica, per qualsiasi futura contestazione, come meglio specificato al Titolo II, punto B, lettera b) sub b della presente circolare.

 

B. - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLE CURE

A parziale modifica delle procedure messe in atto a tutt'oggi per la concessione delle cure Balneo-termali, per un periodo sperimentale di anni 3 a decorrere dall'anno 2003, si determinano le seguenti innovazioni:

 

a)    LA VISITA PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE VIENE ABOLITA ED E' INTRODOTTA LA FACOLTA'- PER L'UTENTE - DI OPTARE 0 PER LA VISITA DI UN SOLO MEDICO MILITARE 0 PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA.  Tale innovazione deriva dall'esigenza di una migliore gestione delle scarse risorse di personale medico nonché dalla necessità di ridurre i disagi per l'utenza, specie per quella in quiescenza e per uno snellimento dell'iter burocratico;

 

b)    LA FACOLTA' DI PRESENTARE UNA PRESCRIZIONE MEDICA rilasciata da Medico abilitato all'esercizio della professione su carta intestata indicante le infermità per la quale viene richiesto il ciclo di cure e tipologia delle stesse, consentirà la trattazione della pratica sugli atti senza ulteriori visite dirette.  Trattandosi di una prescrizione dalle finalità terapeutiche, seppure tale presidio è concepito in un contesto risarcitivo, il medico prescrittore avrà la responsabilità circa la valutazione di stati morbosi concomitanti che possono essere di controindicazione alla cura.

 

c)    RIMANE INVARIATO IL FATTO CHE L'UTENTE, una volta ricevuta l'assegnazione presso una struttura termale e ricevuto il relativo modello CBT/2003, SI RECHERA' ALLO STABILIMENTO TERMALE MUNITO DELLA PRESCRIZIONE PROPOSTA RILASCIATA DAL MEDICO DI BASE SU RICETTARIO DEL S.S.N.

 

L'istanza completa in ogni sua parte sottoscritta per gli aspetti che riguardano:

·         il consenso informato per la pratica delle cure;

·         l'assenso alla trattazione ed alla trasmissione, anche informatica, dei dati sensibili e personali;

verrà sottoposta al vaglio del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente o di altro/i Ufficiali medici (senza distinzione di grado) designato dal Comandante o Direttore. I Corpi di Polizia Penitenziaria e Forestale dello Stato, potranno avvalersi dei medici che assolvono le funzioni medico-legali presso le relative Amministrazioni e, solo nel caso ne fossero sprovvisti, provvederanno a far recapitare tutta la documentazione relativa alla concessione delle cure balneo-termali per il proprio personale ai Centri di Medicina Legale o Enti Sanitari Militari competenti per territorio ai quali sarà devoluto il compito di compilare il quadro "B" del modello CBT/IDR 2003 secondo le presenti direttive e restituire l'intera documentazione agli Enti titolari del procedimento per le ulteriori incombenze.

Analogamente, per quanto riguarda la Direzione Generale per il Personale Civile, i modelli CBT/IDR di propria competenza, che perverranno con allegata la prescrizione del medico di famiglia, dovranno essere inviati alla Sala Medica del Ministero della Difesa; altresì i modelli CBT/IDR, sprovvisti di tale documentazione, saranno inviati ai Centri Militari di Medicina Legale, territorialmente competenti in relazione al domicilio del personale in quiescenza.

Il Dirigente del Servizio Sanitario esaminerà il modello CBT/IDR 2003 che gli perverrà compilato nel quadro (A), seguendo la procedura descritta al punto precedente, unitamente a copia dell'istanza del dipendente e provvederà alla compilazione del quadro "B" o dopo aver visitato direttamente il richiedente oppure se quest'ultimo avrà presentato la prescrizione medica sopra descritta, procederà alla verifica dei requisiti attraverso la valutazione dei soli atti.  Nel compilare il quadro "B" l' Ufficiale Medico avrà sempre cura, comunque, di:

a) verificare (nel quadro "A") che la patologia per la quale viene richiesta la pratica di un ciclo di cure sia stata SI riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

Nell'effettuare tale accertamento avrà particolare cura di non dare esito favorevole alla concessione di cure per le patologia che siano un' aggravamento o un interdipendenza della malattia già riconosciuta e per le quali non sia avvenuta la definizione da parte degli Organi Medico Legali competenti.

 

b)      verificare che la patologia motivo di indicazione per l'esecuzione della cura sia tra quelle previste dal Decreto della Sanità 15.12.1994, attualmente vigente in regime di prorogatio, allegato in calce alla presente circolare, unitamente ad una circolare esplicativa ed applicativa dello stesso in uniformità a quanto praticato dagli Istituti Previdenziali (Allegati 4 e 4 bis).

 

L'Ufficiale Medico accertata l'esistenza dell'esito positivo di tutti i requisiti previsti nel quadro "B" del modello CBT/IDR 2003 accoglierà l'istanza e ne darà comunicazione diretta a mezzo di apposito "foglio notifica" (allegato 3 ter) per coloro che sono stati sottoposti a visita; per le pratiche giudicate sugli atti produrrà un elenco a parte da consegnare al comando per la successiva notifica agli interessati, da parte dei Comandi di appartenenza, dell'esito dell'istanza sempre per mezzo dell'allegato 3 ter.  In ogni caso restituirà tutti i modelli al proprio Comando che provvederà a spedirli con elenco nominativo per ordine di grado o alfabetico, alla Direzione Generale della Sanità Militare - 3^ Divisione, entro e non oltre il 31 gennaio del 2004. L'istanza prodotta dal dipendente con la prescrizione medica sarà conservata a cura del Comando o Direzione per 5 anni e potrà essere richiesta dagli Organi competenti Amministrativi, Magistratura, Corte dei Conti per l'eventuale verifica.

 

Nei casi in cui l'Ufficiale Medico ravvisi, dall'esame della documentazione descritta in precedenza, che esistano elementi, tali da non consentire la concessione delle cure termali, quali:

a)      incongruità tra prescrizione e patologia;

b)      la patologia non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;

c)      la patologia non rientra tra quelle che possano trovare beneficio dalla esecuzione delle cure ai sensi del D.M. del 15.12.94;

d)      nell'istanza prodotta o attraverso la visita diretta sono rilevate patologia concomitanti che,

per gravità e tipologia, possano essere motivo di controindicazione assoluta (allegato 5); questi procederà a redigere una dichiarazione secondo lo schema allegato "3" della presente

circolare e provvederà a far trasmettere la stessa all'interessato, dall'Ente che ha istruito la pratica.  L'utente che vedrà respinta la propria istanza potrà proporre ricorso formulando una domanda di riesame indirizzata alla Commissione Unica Interforze istituita presso la Direzione Generale della Sanità Militare; per tale scopo utilizzerà il modello di cui all'allegato (3 bis), al quale potrà unire la documentazione che riterrà opportuna.  Il giudizio emesso dalla Commissione Ministeriale Unica Interforze dovrà ritenersi definitivo.

 

C. - AUTORIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE CURE

 

La Direzione Generale della Sanità Militare, verificati i fogli di proposta pervenuti, esprimerà il giudizio in ordine alla necessità delle cure, in base alla patologia posta in diagnosi nel processo verbale o nel decreto di concessione e alla corrispondenza della stessa a quanto previsto dal D.M. del 15.12.94 e dalla circolare esplicativa ed esprimerà il giudizio circa la titolarità dell'utente ad effettuare un ciclo di cure termali ai sensi dei DPCM 3.7.65 e 5.7.65:

 

1)    per le cure fango-balneotermali, all'assegnazione dei richiedenti ad uno solo dei turni previsti presso gli Stabilimenti militari o presso gli Stabilimenti civili convenzionati, anche in presenza di più patologie.  Di detta assegnazione sarà data comunicazione ai Comandi, Enti ed Uffici che hanno ricevuto l'istanza, per la sollecita partecipazione agli interessati, e, contemporaneamente, alla Direzione dello Stabilimento Balneo-Termale Militare, oppure alla Direzione dello Stabilimento civile e alla Direzione del Policlinico Militare, degli Ospedali Militari e dei Centri Militari di Medicina Legale competenti.

 

2)    per le cure idropiniche, inalatorie ed altre complementari, a concedere l'autorizzazione a praticare le cure presso una sola stazione idrotermale, quella ritenuta più opportuna e convenzionata con S.S.N., anche in presenza di più patologie.  Nel caso in cui siano presenti più patologie sarà presa in considerazione, ai fini dell'assegnazione, la prima posta in diagnosi da parte del medico che effettua la prescrizione, sul rispetto alla località indicata dallo stesso sanitario, purché compatibile con la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.  Il foglio di autorizzazione sarà restituito all'Ente di appartenenza del richiedente, per la consegna all'interessato.

 

L'Amministrazione ove verificasse l'esistenza di elementi che inficiano la titolarità alla esecuzione di un ciclo di cure termali provvederà a comunicare, all'Ente che ha inoltrato l'istanza, l'esito della verifica, restituendo il mod.  CBT/IDR.

L'utenza, ove ritenesse opportuno, ha la facoltà di avere un secondo grado di giudizio sul merito della titolarità alla assegnazione di un ciclo di cure e potrà presentare ricorso alla Commissione Unica Interforze con le modalità precedentemente descritte.

Qualora il medico curante non rilasci la prescrizione alle cure termali, l'utente dovrà restituire a questa Direzione Generale il mod.  CBT/IDR contenente l'autorizzazione ad effettuare le cure.

 

CAPO Il

 

A.-  PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PAGAMENTO ED AL RIMBORSO DELLE SOMME DOVUTE

 

1. CURE FANGOTERAPICHE-BALNEOTERMALI

 

La Direzione dell'Ente sanitario militare, al termine di ciascun turno, provvederà a farsi inviare dallo Stabilimento termale civile, con il quale avrà stipulato la convenzione, il rendiconto con l'elenco nominativo del personale che avrà fruito del soggiorno e delle cure, corredato dei seguenti documenti:

·         fotocopia della credenziale rilasciata dalla A.S.L. competente o richiesta dal medico curante (evitando di inviare il foglio di proposta rilasciato da questa D.G.);

·         certificato dello Stabilimento termale attestante il tipo ed il numero delle cure effettuate;

·         dichiarazione, firmata dal soggetto avente titolo al beneficio, attestante il soggiorno nell'albergo per tutto il periodo stabilito;

·         fatture originali, specificando a quale turno e a quale gara si riferiscono (nel caso di Hotel aggiudicatario di due o più gare).  Risulta evidente che andranno coperti tutti i posti riferiti alla prima gara e soltanto per la rimanenza si procederà ad imputare i costi alla seconda gara;

·         un elenco dei partecipanti a ciascun turno, distinto per Forza o Corpo Armato dello Stato, nonché tra personale in servizio o in quiescenza.

Lo Stabilimento termale militare e gli Enti sanitari militari invieranno sollecitamente, non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla fine di ogni turno, alla Direzione Generale della Sanità Militare – 8^, Divisione - la sopraccitata documentazione allegata agli elenchi nominativi del personale che ha praticato le cure, distinti per:

Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo della Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto.

Il pagamento delle somme dovute per ciascun turno, sulla base della richiesta da parte dello Stabilimento termale civile convenzionato sarà soddisfatto entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla ricezione della suddetta documentazione, con apertura di credito a favore del Funzionario delegato.

Il pagamento a saldo dell'ultimo turno verrà effettuato con mandato diretto da parte di DIFESAN presso la Tesoreria provinciale dello Stato indicata in ciascun contratto ai sensi di quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, a seguito dell'inoltro, da parte dell'Ente sanitario competente,dei seguenti documenti:

-      fatture originali relative all'ultimo turno;

-      certificato della C.C.I.A. di data non anteriore a sei mesi;

-      dichiarazione dell'Ente di buona esecuzione contrattuale distinta per ogni Stabilimento termale civile;

-      estremi della registrazione fiscale della convenzione;

-      mod. 27 CG;

-      modalità di pagamento (coordinate bancarie, conto corrente postale o quietanzante preferibilmente in ordine prioritario).

 

2.       CURE IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI

 

L'Amministrazione militare, in base al disposto del già citato art. 12 del DPCM 3.7.1965, rimborserà al personale dipendente autorizzato ad effettuare le cure in titolo le spese sostenute secondo i criteri stabiliti nel titolo 1 - capo 1 - lettera B della presente circolare.  Gli Enti sanitari liquidatori sono tenuti ad inviare a questa D.G., unicamente alla richiesta dei fondi, una copia dei documenti allegati alla domanda di rimborso, nonché l'elenco nominativo del personale da rimborsare.

Qualora la suddetta documentazione non venga inoltrata o risulti incompleta, non si procederà all'accreditamento della somma richiesta dall'Ente sanitario inadempiente.  Infine, sulla base dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, si dispone quanto segue:

1 . - il pagamento delle cure in questione avverrà con ordine di accreditamento in contabilità speciale, con cadenza quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, su richiesta dell'Ente interessato previa presentazione di un resoconto delle spese sostenute e copia dei documenti già elencati nella circolare del 23/06/1997;

2.- entro il 10 di ottobre di ogni anno dovrà essere inoltrata alla scrivente la richiesta relativa al terzo quadrimestre basata sull'andamento della spesa degli anni precedenti, al fine di evitare che pervengano a questa D.G. richieste di fondi ad esercizio finanziario scaduto e ricorrere poi illegittimamente all'art.264 del R.A.U. per le spese programmabili.

 

B.      DOCUMENTI PERIODICI E STATISTICI PER LE CURE FANGOTERAPICHE- BALNEOTERMALI

 

Il Direttore dello Stabilimento Balneo-termale militare invierà alla Direzione Generale della Sanità Militare, al termine di ciascun turno:

 

1 )   elenco nominativo degli assegnati al turno, nel quale saranno evidenziati:

- coloro che non si sono presentati;

- i dimessi anticipatamente dal turno;

- l'esito della cura per i partecipanti al turno.

Per i dimessi anticipatamente, saranno indicate le ragioni;

 

2)    prospetto contenente i dati relativi all'elenco nominativo di cui al punto 1), secondo il modello predisposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare;

 

3)    relazione sullo svolgimento del turno, compilata dal Comandante/Direttore dell'Ente.

 

Il Policlinico Militare, gli Ospedali Militari ed i Centri Militari di Medicina Legale, con i quali sono convenzionati gli Stabilimenti Termali civili, invieranno, per ciascun Stabilimento, distinti per turno:

 

1)    tassativamente entro il 5° giorno dall'inizio del turno, a mezzo fonogramma o fax, il dato numerico e l'elenco nominativo dei presenti (alla 3^ e 7^ Divisione di DIFESAN);

 

2)    prospetto statistico dei dati relativi all'elenco nominativo di cui al punto 2) del paragrafo precedente, secondo il modello predisposto dalla Direzione Generale della Sanità Militare;

 

3)    relazione sullo svolgimento di ogni turno.

 

A chiusura della stagione termale, il Direttore dello Stabilimento termale militare invierà alla

Direzione Generale della Sanità Militare – 3^ Divisione - , i seguenti documenti:

 

1)  relazione sul funzionamento dello Stabilimento, con eventuali proposte di modifica dell'organizzazione esistente;

 

2)       specchio mod.  D (n. 9 della statistica sanitaria e n. 471 del catalogo);

 

4) specchio mod.  C dei risultati ottenuti con le cure.

 

Inoltre i Direttori del Policlinico Militare, degli Ospedali Militari e dei Centri Militari di Medicina Legale sono tenuti ad inviare una relazione per ciascun Stabilimento termale civile convenzionato, avendo cura di proporre eventuali modifiche all'organizzazione esistente.

A tal fine provvederanno a far effettuare ispezioni mirate al monitoraggio del servizio fornito, con particolare attenzione al buon andamento del soggiorno ed al rispetto del rapporto contrattuale.

 

 

FIRMATO:

 

IL DIRETTORE GENERALE

Ten.  Gen. me Michele DONVITO

 

 

 

RIEPILOGO

 

IMPORTANTE:    il sottostante documento (articolato in 7 punti) deve essere consegnato all’interessato a cura dell'Ente o Comando che lo amministra.

 

AVVERTENZE

 

1.        A decorrere dall'anno 2003 e per un periodo sperimentale di anni 3 viene data all'utenza la facoltà di optare per l'effettuazione della visita presso un solo Ufficiale medico oppure per la trattazione sugli atti della pratica previa presentazione di una prescrizione medica.  Fermo restando che eventuali oneri derivanti da tale prescrizione non potranno, in alcun caso, essere a carico dell'Amministrazione.

2.         La partecipazione al turno per le cure fango-terapiche va confermata dall'utente (si consiglia a mezzo telegramma o fax) e deve essere inviata allo Stabilimento Termale Militare o alla Direzione dell'Albergo almeno e non oltre 7 giorni prima dell'inizio dei turno.  Tale comunicazione ha carattere tassativo; la mancata osservanza di tale norma potrebbe costituire motivo di esclusione dall'assegnazione di cure termali.  L'eventuale indisponibilita' di posti nell'albergo per mancata conferma entro il suddetto termine non darà diritto a chiedere sistemazioni in altri alberghi o nuove assegnazioni ad altri turni. Analogamente deve essere data comunicazione della propria impossibilità a partecipare al ciclo assegnato, pena l'esclusione da un'eventuale riassegnazione. Qualora il personale, all'inizio del proprio turno, venga giudicato dal medico delle terme non idoneo ad effettuare la fangoterapia ed ammesso soltanto alla cura balneotermale, ne dovrà dare comunicazione alla direzione dell'albergo e dovrà pagarne il soggiorno al prezzo di convenzione, con diritto al rimborso secondo le modalità descritte a pag. 12 della presente circolare.

3.     Le preferenze espresse dai richiedenti relativamente alle località ed ai turni saranno considerate a titolo  puramente indicativo (motivazioni connesse sia alla reperibilità dei posti in convenzione, che alle notevoli differenze tra richieste e possibilità recettive alberghiere presso le varie stazioni termali, potrebbero non consentirne il soddisfacimento).   L'assegnazione alle cure fango-terapiche / balneo-termali è da ritenersi definitiva in quanto non e' ammesso il cambio di turno. L'eventuale rinuncia o mancata partecipazione al periodo assegnato da questa D.G. sara' considerata come "rinuncia alle cure termali per l'anno in corso".

4.     I posti eventualmente resi disponibili, per rinuncia da parte degli ammessi, saranno attribuiti , ove consentito da tempestiva segnalazione a DIFESAN, a coloro che, per sopraggiunte esigenze di servizio o gravi motivi personali, ne avranno fatto richiesta. La trasmissione dell'istanza e relativa documentazione comprovante la condizione di impedimento, dovrà avvenire a firma esclusiva dei "Comandanti di Corpo" o "Direttori degli Enti" a seconda che si tratti di personale militare o civile, (il personale in quiescenza inoltrerà l'istanza direttamente alla Direzione Generale della Sanità Militare) in difetto di tale procedura le richieste non saranno prese in considerazione.

5.     Il personale inviato alle cure balneo-termali potrà rivolgersi, per informazioni inerenti al soggiorno, alla Direzione dell'albergo assegnato, ove, su richiesta, potrà prendere visione del contratto stipulato con l'A.D., a tutela dei propri diritti, limitatamente agli articoli regolanti diritti e doveri. Nessuna convenzione o accordo intercorre tra             l'amministrazione e gli alberghi circa le condizioni per il soggiorno di eventuali accompagnatori degli aventi diritto. Corre, comunque, l'obbligo di segnalare che la esecuzione delle cure è la condizione fondamentale per     potere avere titolo al soggiorno alberghiero con oneri economici a carico dell'Amministrazione. La mancata esecuzione delle cure o, viceversa, il mancato completo e permanente soggiorno presso la struttura alberghiera assegnata, potrà essere oggetto di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione, che assumerà le conseguenti determinazioni.

6.     Per quanto riguarda le cure idropiniche, inalatorie ed altre complementari l'assegnazione alla Stazione  Termale, determinata da DIFESAN, deve ritenersi definitiva. Le richieste motivate di cambio di stazione termale,        con carattere di eccezionalità, dovranno, in ogni caso, essere inoltrate con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.

7.     Informazioni relative alle cure termali possono essere richieste anche telefonicamente, esclusivamente dai diretti interessati, all"'Ufficio Relazioni con il Pubblico" di questa Direzione Generale, ai numeri 3/6927 - 3/4900 rete Esercito - o al n. 06-4735-6927 e al n. 06/4735-4900 rete Telecom. Altre comunicazioni, a mezzo posta, potranno essere indirizzate alla Direzione Generale della Sanità Militare - "Ufficio relazioni con il Pubblico" - , via S.Stefano Rotondo, n.4 - CAP 00184 - Roma.

 

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza