PARTE SECONDA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO 1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 si compone delle seguenti voci: A - trattamento fondamentale: B - trattamento accessorio: 2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n.
153 e successive modificazioni.
Art. 2 Nozione di retribuzione 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente,
salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità
temporali di erogazione. a) Retribuzione mensile che è costituito dal
valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni
categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d'accesso
previste nelle categorie B e D (B3 e D3); 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26. 5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle
quattro giornate di riposo di cui all'art.18, comma 6 del CCNL del
6.7.1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di
ferie. Art. 3 Struttura della busta paga 3. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga, in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome e la categoria del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, straordinario, turnazione ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell'aliquota applicata che nella cifra corrispondente. 4. In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate. 5. L'ente adotta tutte le misure idonee ad
assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su
tutti i spropri dati personali, ai sensi della legge n.675/ 1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno. 2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2. 4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio. 6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 7. Per i periodi temporali che comportino la
riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima
mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art. 5 Trattamento di fine rapporto di lavoro 1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci: e) trattamento economico iniziale; Art. 6 Previdenza complementare 2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità. 3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell'art.49 del CCNL del 14.9.2000. 4. In sede di accordo istitutivo del Fondo
pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico
degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
CAPO II - DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO Art. 7 Costituzione Del Fondo Per La
Valorizzazione Delle Risorse Umane Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse: a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati; b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti; c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL; d).La quota delle risorse che possono essere
destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito
degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge
n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni; f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993; g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996; h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995; i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore; j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo; k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni. m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14. n) per le Camere di commercio, in condizioni di
equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al
31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. 5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. NB.ai fini della ricostruzione storica dei fondi và preso in considerazione anche l'ART.31 ccnl 1994/97 Disciplina per il finanziamento del 1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzionei provvede mediante l'utilizzo del fondo calcolato con riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' art. 5 del DPR 3 agosto 1990, n. 333. Tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del biennio successivo, è rivalutato del 6% ed è ulteriormente incrementato: a) per le Regioni, di un ammontare corrispondente allo 0.2 % del monte salari riferito all'anno 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell' amministrazione, e di un ulteriore ammontare corrispondente all'1.5 % del monte salari riferito al 1993 relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava; b) per le altre amministrazioni del comparto di un ammontare corrispondente allo 0,4 del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell' amministrazione . Il fondo di cui sopra è ulteriormente incrementato delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti fondi: a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento. Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l'art. 16 del D.P.R. 268/1987. b) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno : Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990.Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E' pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del D.P.R. 347/1983,dall'art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio. c) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità: Il fondo è costituito nel suo ammontare da una
somma pari allo 0.2 % del monte salari calcolato con riferimento al
1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni,
dall' 1.5 % del monte salari calcolato con riferimento al 1993 e
relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava. d) Fondo per la qualità della prestazione individuale: Il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario fino ad un massimo dello 0.5 % del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite massimo, per l'anno 1996, il fondo predetto è integrato da una somma pari allo 0.2 per cento dello stesso monte salari. Tale fondo è finalizzato alla valorizzazione
delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza
delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità
della prestazione individuale di cui all'art. 34.
e) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi: Il Fondo è costituito nel suo ammontare da
quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 detratta la
somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a),
b), c) d) del presente comma. 3. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, le Amministrazioni destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alla lett. e) del medesimo comma. 4. Nei Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e nelle altre amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 50, le somme destinate, secondo la disciplina del presente articolo, ai fondi di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario per le finalità e secondo la disciplina dell'art. 33. 5. Per le Camere di Commercio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 268 del 1987 nonché‚ dell'art. 49 , comma 4, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 in materia di progetti finalizzati, il cui finanziamento non confluisce nel fondo di cui alla lett. e) del precedente comma 2. Art. 8 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 (N.B. VANNO LETTI IN RELAZIONE FRA
LORO GLI ARTICOLI CHE SEGUONO IN SEQUENZA CONTRATTUALE) |
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Art. 4 accordo rinnovo II biennio
2000/2001
1. Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000. 3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. 4. Fino alla attuazione della disciplina dell'art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 48 del CCNL del 14.9.2000. 5. E' confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999, l'indennità di L.125.000 annue lorde, di cui all'art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996. Art. 5 CCNL 5.10.2001 Disciplina attuativa dell'art.16 del CCNL dell'1.4.1999 1. In attuazione di quanto previsto dall'art.
16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, gli enti possono avvalersi della
facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla
contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi
bilanci e secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in
possesso dei seguenti requisiti: 2. Gli indicatori economico-finanziari sono
specificati: Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti nonché quelli delle IPAB, ai sensi dell'art.8 della legge n.328/2000, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 3. Gli enti, per la applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l'esercizio interessato. 4. I valori di cui al comma 3 devono essere
calcolati: I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno. 5. Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento dell'efficacia dell'attività istituzionale dell'ente. 6. Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio, con particolare riferimento all'art.89, comma 5, del T.u.e.l. n.267 del 2000 per quelli destinatari di tali disposizioni, possono incrementare le risorse dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in via preventiva in sede di contrattazione decentrata integrativa. 7. In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l'andamento delle condizioni di bilancio ai fini della più efficace applicazione della disciplina del presente articolo. 8. Negli enti che integrino le risorse ai sensi del comma 6 non trova applicazione, ai fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999. 9. La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002. Nota esplicativa sull'art. 5 1. Ai fini di una corretta applicazione delle previsioni dell'art.5, coerente con le finalità perseguite, le parti negoziali concordemente specificano che : 2. gli enti determinano, in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art.5, comma 6, i valori minimi degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 4, e gli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, per ogni esercizio finanziario; 3. il biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori comprende anche l'anno in cui viene stipulato il contratto decentrato integrativo di cui al punto 1; 4. il valore minimo dell'indicatore statico di cui al comma 4, lett. a) non può essere, negli anni successivi, inferiore a quello definito l'anno precedente, fatti salvi eventi eccezionali comportanti modifiche organizzative aventi riflesso sulla tipologia di attività gestite ovvero interventi legislativi sulle entrate; 5. il valore medio degli indicatori dinamici concordati tra le parti deve presentare un andamento migliorativo sulla base della serie storica del valore degli stessi; 6. le eventuali risorse di cui al comma 6, aggiuntive a quelle dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 come integrato dal presente CCNL, sono rese disponibili nell'esercizio successivo al biennio di riferimento per il calcolo degli indicatori; la relativa autorizzazione di spesa è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura nel rispetto dell'art.48, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs.n.165/2001; 7. la collocazione del personale nei singoli
percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo
rigido del costo medio per gli enti che applicano l'art.5, deve tendere
comunque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di
sviluppo economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto
delle compatibilità economiche stabilite negli artt.15 e 17
dell'1.4.1999.
Nota esplicativa sull'art. 5 finale Questa nota è quella definitiva in sede di
confronto tra le parti per rispondere alle perplessità della Corte dei
Conti e rappresenta un chiarimento dell'art. 5. Art.48 CCNL 14.9.2000 Requisiti per l'integrazione delle risorse
destinate alla contrattazione decentrata integrativa 2. Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, abbiano già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine. 3. Limitatamente all'anno 2000, in difetto di
stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto,
gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino
nelle condizioni previste nell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999,
possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1,
del CCNL dell'1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del
monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed
al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di
cui all'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999.
ART. 16 CCNL 98/2001 Norme programmatiche 2. Salvo diversa disciplina eventualmente
definita tra le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell'art.
14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere
dall'1.1.2001, il costo medio ponderato del personale collocato in
ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore medio
del percorso dello stesso.
Art. 9 Utilizzo delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999; b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio. c) costituire il fondo per corrispondere la
retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10
del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni
demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della
determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli
enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui
all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore
economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva
del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate
nell'art.11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale
articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri. e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C; f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera. g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k). h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità. 3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999. 5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. 6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 31.3.1999 7. Al fine di incentivare i processi di
mobilità previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del
D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di
funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere
la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato
dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione
calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso,
nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni,
anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate alla disciplina
dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
Art. 10 Collegamento tra produttività ed
incentivi 1. La attribuzione dei compensi di cui
all'art.17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad
effettivi incrementi di produttività e di miglioramento
quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione
ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria
verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 11 Finanziamento degli oneri di prima
attuazione 1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale. 2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle
prime tre mensilità degli incrementi tabellari previsti dall'art.12,
comma 1, del presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999, si fa
fronte con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno
già destinato alle spese per il trattamento economico del personale per
l'anno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni, e senza
necessità di ulteriori integrazioni.
Art. 12 Disposizioni particolari
per il
personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni
organizzative 1. La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art. 69, comma 2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. 2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c). 3. L'indennità prevista dall'art.37, comma 1,
lett. b), primo periodo, continua a trovare applicazione, dalla data di
conferimento dell'incarico, nei confronti del personale dell'area di
vigilanza incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni
organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999."
Art. 13 Disapplicazione di disposizioni in
contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico 2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17. 3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova
applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle
dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai
sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità,
comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990
ed in godimento all'atto dell'inquadramento. CAPO III - INDENNITA' 1. Dal 1^ dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate: a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: £. 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare; b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: £. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi; c) al personale educativo degli asili nido: £.
900.000 annue lorde; d) al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico - pratici), ai docenti delle scuole secondarie delle amministrazioni di cui all'art. 1 : £. 900.000 annue lorde; e) al personale docente dei centri di formazione professionale delle amministrazioni di cui all'art. 1, che svolga attività di insegnamento , in aula o in laboratorio, ai sensi del 5^ comma dell' art. 48 DPR n. 268 del 1987: £. 900.000 annue lorde. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto massimo di L.900.000 annue lorde. 2. Al personale insegnante delle scuole materne compete altresì un'indennità di tempo potenziato, non utile ai fini previdenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di anno scolastico. 3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento 4. Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall'art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché‚ le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990. 5. Restano altresì confermate negli attuali importi le somme corrisposte a titolo di livello economico differenziato, di cui all'art. 35 dello stesso decreto, in atto percepite. Gli artt. 35 e 36 del DPR n. 333 del 1990, trovano applicazione sino alla revisione dell'ordinamento di cui all'art. 42. 6. Le indennità di cui al presente articolo
dal 1 dicembre 1995 assorbono sino alla concorrenza tutte le indennità
percepite allo stesso titolo.
Art. 15 Indennità maneggio valori 1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. 2. Tale indennità compete per le sole giornate
nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al
comma 1.
Art. 16 Indennità di rischio 1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente. 2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. 3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior
favore sottoscritti alla data del 30.6.2000. Art. 17 Bilinguismo 1. Al personale in servizio negli enti aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli
enti in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il
sistema del bilinguismo aventi sede in altre regioni a statuto speciale
è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla
professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste
per il personale in servizio negli enti locali della regione a statuto
speciale Trentino Alto Adige. Art.
18 Trattamento di trasferta 1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località. 2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennità di trasferta, avente natura
non retributiva, pari a: b) il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la
classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue: c) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12; d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12
ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
pernottamento in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il primo pasto e di
complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di durata non
inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. 6. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell'ente spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 7. Gli enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 40.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato. 8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. 9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia, nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ente. 10. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località. 11. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 12. Gli enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali. 13. Le trasferte all'estero sono disciplinate
dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo
si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei
singoli enti per tale specifica finalità.
Art. 19 Trattamento di trasferimento 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 41, comma 12 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente, secondo le condizioni d'uso. 2. Al dipendente competono anche: - l'indennità di trasferta di cui all'art. 41,
comma 2, limitatamente alla durata del viaggio; 3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste
nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Art. 20 Copertura assicurativa 1. Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa. 2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 3. La polizza di cui al comma 2 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 5. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 6. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 7. Le condizioni delle polizze assicurative
sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art.10,comma 2, del
CCNL dell'1.4.1999.
Art. 21 Trattenute per scioperi brevi 1. Per gli scioperi di durata inferiore alla
giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono
limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in
misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora
è pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art.52, comma
2, lett. c).
Art. 22 Mensa 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. 3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto. 4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente. 5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio. 6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. Art. 23 Buono pasto Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente. 1. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2. 2. Il personale in posizione di comando che si
trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni
pasto dall'ente ove presta servizio.
Art. 24 Trattamento economico dei dipendenti in
distacco sindacale 1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). 2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica. 3. Al personale incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL
del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la
retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al
momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di
successiva rideterminazione dei relativi valori
Art. 25 Patronato sindacale
e tutela del
personale in distacco sindacale 1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'ente. 2. Ai lavoratori che fruiscono dei distacchi di cui all'art.5 del CCNQ del 7.8.1998 compete oltre al trattamento dell'art.47, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, anche la indennità di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 eventualmente in godimento. CAPO IV - AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1.1.2000/31.12.2001 Art. 26 Stipendi tabellari I benefici economici del presente contratto si applicano al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data dell'1.1.2000 o assunto successivamente. 1. Il valore delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1° aprile 1999 è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori economici annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall'1.1.2001, secondo le indicazioni della allegata tabella B. 3. Sono confermati: l'indennità integrativa
speciale, come definita nell'allegato A del CCNL del 14.9.2000, la
retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali
assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Art. 27 Effetti dei nuovi stipendi 1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art.1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL
dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi delle posizioni
economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione
previsti nell'art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze,
su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione
le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime
posizioni. Art. 28 Modalità di applicazione di benefici
economici previsti da discipline speciali 1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell'1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
Allegato 1
VALORI DI TABELLARE E IIS A REGIME CON
L'APPLICAZIONE CCNL ECONOMICO 98/99
Tabellari Valori I.I.S.
Posizione di accesso
A1
12.489.000
12.090.354
B1
13.741.000
12.166.621
B3
15.285.000
12.273.723
C1
16.695.000
12.355.767
D1
19.259.000
12.500.626
D3
24.455.000
12.846.799 |
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Allegato
2 TABELLA A Aumenti mensili derivanti dal rinnovo biennio 2000/2001
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