TABELLA B
Indicatori per l'integrazione delle risorse del
fondo per la valorizzazione delle risorse umane. TABELLA 1 INDICATORI RIFERITI A COMUNI E PROVINCE
(1) Entrate di cui ai Titoli I, II e III dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative
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TABELLA 2
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative
TABELLA 3 INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA'
RIFERITI ALLE
L'indicatore statico per ogni singolo ente è dato dalla risultante della seguente operazione: A meno B meno C. Gli indicatori dinamici sono calcolati per ciascuna delle voci A, B e C (1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze
e alle collaborazioni coordinate e continuative.
TABELLA 4 INDICATORI RIFERITI ALLE COMUNITA' MONTANE
(1) Entrate di cui ai Titoli I e II dell'art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo alle comunità montane. (2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazioni coordinate e continuative
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Allegato 4 Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali Premessa VOCI RETRIBUTIVE
*pro-quota
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NORME FINALI E TRANSITORIE 1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno,
in particolare: Art. 25 CCNL 98/2001 Monitoraggio e verifiche 2. La composizione degli organismi di cui al
comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM,
le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione
di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di
mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a
seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario
nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché
sull'andamento della contrattazione e delle controversie individuali. Art. 26 CCNL 98/2001 Disposizioni transitorie e
particolari 2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art.24, resta confermata la disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 . 3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione. 4. Nella stipulazione dei contratti individuali
gli enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni
dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Art. 27 CCNL 98/2001 Norma di collegamento alla
legislazione regionale. 1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412. 2. Qualora vengano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo
scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto,
ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
Art. 45 CCNL 94/97 Disposizioni particolari per gli Enti di piccole dimensioni 1. Per gli enti locali nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché‚ ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori. 2. Qualora non sussistano le condizioni per
applicare la disposizione del comma 1, i summenzionati poteri e
prerogative si intendono riferiti al Segretario Comunale. Art. 51 CCNL 14/09/2000 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro. 2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL. Art. 28 CCNL 98/2001 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni: · artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34,
35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90; 2. Dalla data di cui al comma 1 sono
inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in
esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i
CCNL indicati nello stesso comma 1. Art. 47 CCNL 94/97 1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni: a) con riferimento all'articolo 2: art. 30 del
DPR n. 333 del 1990; 2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990. 3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per categorie di personale dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto. 4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto. DISAPPLICAZIONI INTEGRATIVO 6 LUGLIO 95 1. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma I, secondo e quarto alinea, e comma 2, nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, nell'art. 9, comma I (nella parte in cui non modifica precedenti disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione. 2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del CCNL del 6 luglio 1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni: art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333 del 1990 art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1983 art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957 DICHIARAZIONI CONGIUNTE E NOTE A VERBALE Dichiarazione congiunta n. 1 Le parti concordano nel confermare che, nel
rispetto dei contenuti delle declaratorie delle categorie professionali
di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media
superiore può essere richiesto, per l'accesso dall'esterno, solo per i
profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di
laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per
l'accesso dall'esterno, solo per i profili della categoria D. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti ritengono che gli enti possono
valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari
esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso,
nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del
CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996,
qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per
assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di
concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con
il vincolo temporale del preavviso.
Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti confermano che gli appartenenti al
corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo delle case da
gioco trovano la collocazione d'accesso nella categoria D.
Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti concordano nel ritenere che gli enti,
ove si avvalgano del profilo di Operatore socio-sanitario,
caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l'accesso sia
dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt.7 e 8
dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro
della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 18.2.2000, provvedono a collocarlo nella categoria B,
posizione economica B3. Dichiarazione congiunta n. 5 Le parti concordano nel ritenere che il
ripristino della festività del 2 giugno come giorno festivo, secondo le
previsioni della legge n.336/2000 non comporta alcuna conseguenza
rispetto alle 4 giornate di festività soppresse attribuite dalla legge
n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina legislativa
immediatamente precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo sul
numero delle festività stabilite nella citata legge n.937/1977.
Dichiarazione congiunta n. 6 Le parti concordano nel ritenere che la
disciplina dell'art.6 possa trovare applicazione nei confronti dei
lavoratori che comunque fruivano dell'indennità dell'art.37, comma 1,
lett.c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione della
presente ipotesi di accordo. Dichiarazione congiunta n. 7 Le parti concordano nel ritenere che le risorse
del trattamento accessorio correlato al trasferimento del personale,
nell'ambito delle disposizioni del Titolo II del presente contratto,
confluiscono nelle disponibilità dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, in
attuazione della specifica previsione contenuta nel comma 1 lett. l)
dello stesso articolo. Le predette risorse sono utilizzate secondo la
disciplina definita in sede di contrattazione decentrata integrativa. Le parti concordano nel ritenere che, in
relazione all'art.16 del presente CCNL, sia sempre necessario il
consenso del lavoratore ai fini della prestazione di lavoro aggiuntivo,
secondo le espresse previsioni dell'art.3, comma 3, del D.lgs.n.61/2000. Dichiarazione congiunta n. 9 Con riferimento all'art.4, comma 1, del
presente contratto le parti convengono che la dizione "a decorrere
dall'anno 2001" utilizzata per la individuazione della data di
decorrenza per l'incremento, ivi previsto, delle risorse del fondo di
cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, deve essere correttamente intesa
come riferita all'1.1.2001. Dichiarazione congiunta n. 10 Con riferimento all'art.6 del presente
contratto, le parti convengono che la dizione "con decorrenza dal
2001" utilizzata per la individuazione della decorrenza
dell'incremento ivi previsto dell'indennità del personale educativo e
di quello docente scolastico, di cui all'art.37, comma 1, lett. c) e d)
del CCNL del 6.7.1995, deve essere correttamente intesa come riferita
all'1.1.2001. Le parti si danno reciprocamente atto che,
esaurita la fase transitoria di cui all'art.12, comma 3, del CCNL del
31.3.1999, dall'anno 2002 la progressione economica del personale
inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente
alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può
svilupparsi anche all'acquisizione di incrementi retributivi superiori
ai valori B4 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 12 Con riferimento all'art.11 del presente CCNL,
le parti convengono che la particolare integrazione della disciplina
della reperibilità ivi prevista non trova applicazione nell'ipotesi di
chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del
riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova
applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL
del 14.9.2000.
Dichiarazione congiunta n. 13 Con riferimento all'art.14 del presente
contratto, al fine di una corretta applicazione dell'art.24, comma 1,
del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo,
ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore
di lavoro effettivamente prestate. Dichiarazione congiunta n. 14 Le parti prendono atto della piena
applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo espresso
nell'ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto
Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Quadro del
23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro
insorte presso enti del comparto.
Dichiarazione congiunta n. 15 Le parti convengono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 7, del presente contratto nei confronti del personale dell'ente ANAS, si tiene conto dell'importo dell'indennità operativa in godimento del suddetto personale.
Dichiarazione congiunta n°1 Le parti, in sede di confronto per la
definizione dell'intesa di cui all'art. 16 del presente CCNL,
s'impegnano ad analizzare la situazione degli enti in condizione di
deficit strutturale, anche in relazione ad eventuali modifiche
legislative intervenute.
Dichiarazione congiunta n°2 Le parti concordao che nell'ambito delle
iniziative per l'individuazione e collocazione dei profili
professionali, in sede di attuazione della disciplina sul nuovo sistema
di classificazione del personale, devono essere espressamente definiti e
valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli Enti
nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione congiunta n° 3 Le parti sottolineano la necessità che gli
enti provvedano ad un sollecito adempimento del preciso obbligo previsto
dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D.Lgs. 77/95
relativamente all' istituzione dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì, che il
perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di
responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici
economici connessi a tale ritardo. Dichiarazione congiunta n° 4 Le parti concordano sull'opportunità che gli
enti assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per dare
effettiva applicazione alla disciplina sull'EURO (moneta unica europea)
con riferimento all'erogazione del trattamento economico del personale. Dichiarazione congiunta n° 5 Le parti, in sede di confronto per la
stipulazione del CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano
ad individuare una forma sperimentale di previdenza sanitaria
integrativa a partire dalle Camere di Commercio, tenendo conto della
normativa vigente.
Dichiarazione congiunta n° 6 Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono
costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone
dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul
loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza. CCNL 14/9/2000 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1 Le parti convengono che per il riconoscimento
delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo
continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti
attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei
alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2 Con riferimento al comma 5 dell'art.29, le
parti si danno reciprocamente atto che la verifica selettiva ivi
prevista è finalizzata esclusivamente all'accertamento della
sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 dell'art.29, lett. a) e
b). DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.3 Le parti si impegnano a verificare entro il
31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con
particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e
successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4 Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non
ci sono limiti contrattuali nell'uso delle risorse per la progressione
economica all'interno della categoria, ferma restando la
impraticabilità di ulteriori progressioni nella categoria interessata,
in caso di superamento dei vincoli di cui all'art.16, comma 2, del CCNL
dell'1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al riallineamento al valore
medio di categoria. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5 Con riferimento all'art.4 del CCNL
dell'1.4.1999, le parti ritengono che gli enti, nell'ambito della
propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le modalità
di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla
categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria
C, purché in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6 Le parti s'impegnano, relativamente alle
turnazioni, a verificare la praticabilità del passaggio ad una forma di
retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.7 In relazione a quanto previsto dall'art.48 del
presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche
articolata per regioni, province, comuni e camere di commercio, che l'ARAN
consegna alle organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s'impegnano
ad avviare e proseguire il relativo negoziato con continuità per
arrivare alla stipulazione dell'accordo entro il 15.11.2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8 Le parti, tenuto conto dei refusi presenti
nell'art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in
un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista,
concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in
cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti
rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la
percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5, già
citato, che al comma 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9 Con riferimento all'art.7, comma 12, del
presente contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento,
ivi contenuto, all'art.2, comma 2, della legge n.230/1962 deve
considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto è
all'art.2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.10 Le parti concordano nel ritenere che la dizione
"trattamento fondamentale" contenuta nell'art.9, comma 5, del
presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di
retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.11 Al fine di consentire una corretta applicazione
della disposizione dell'art.16, comma 6, del presente contratto, le
parti concordano nel ritenere che la frase "non risolvibile durante
la fase di preavviso di cui al comma 2" rappresenta un refuso e che
pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell'istituto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.12 Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa
la effettiva portata applicativa dell'art.24, comma 1, del presente
contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi
prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al
dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso
aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52,
comma 2, lett. b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.13 In riferimento a quanto previsto dall'art.17,
comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il
trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo
nell'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art.4 della legge
n.1204/1971 ma anche in quella dell'art.5 della stessa legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.14 Le parti concordano nel ritenere che in tutti i
testi contrattuali l'espressione "Monte salari annuo……"
deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti.
Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l'integrazione
degli oneri riflessi a carico dell'ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.15 Le parti concordano nel ritenere che la dizione
" competenze fisse e periodiche" utilizzata nell'art.6, comma
9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta
nell'art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.16 Le parti concordano nel ritenere che la dizione
"trattamento tabellare iniziale" utilizzata nell'art.50 deve
essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2,
lett. a). DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.17 Le parti concordano nel ritenere che, ai fini
dell'applicazione dell'art.42, comma 2, la nozione di mensilità ivi
richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui
all'art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.18 Le parti concordano di esaminare eventuali
problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del
personale delle case da gioco e del Comune di Campione d'Italia in sede
di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte
economica 2000-2001. In tale sede sarà affrontata anche la tematica
relativa al libretto sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19 In relazione alle previsioni dell'art.35, del
presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio
interpretativo, confermano che l'indennità prevista dall'art.37, comma
1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con
le modalità ivi previste, nei confronti del personale dell'area di
vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa ai
sensi dell'art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.20 In relazione a quanto disposto dalla lett.a),
comma 1, dell'art.29 del presente CCNL, le parti precisano, con
riferimento alla definizione di "responsabile del servizio
complessivo dell'intera area di vigilanza", che la predetta
disciplina contrattuale si possa applicare anche negli Enti dove
attualmente non sia prevista un'autonoma area di vigilanza, in quanto
questa pure avendo una propria struttura organizzativa, formata da più
addetti, sia inserita all'interno di una struttura più ampia.
CCNL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Le parti si danno atto della necessità di
pervenire, in sede di rinnovo del CCNL 1998-2001, anche a seguito dei
processi di riforma legislativa in corso, al superamento delle tipologie
degli enti di cui all'art. 2 del DPR 347/83.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 Negli enti privi di posizioni dirigenziali di
cui all'art. 11, la valutazione dei risultati di cui agli artt. 6 e 9 è
effettuata dal soggetto appositamente individuato nel regolamento degli
uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni della L. 127/97.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 Le parti concordano nel ritenere che gli enti
locali che non abbiano potuto dare applicazione alle disposizioni di cui
all'art. 33, comma 5, del DPR 333/1990 e all'art. 5, comma 21, del DPR
268/1987, a seguito di rilievi formulati da organismi di controllo,
possono ancora avvalersi della facoltà ivi prevista. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4 Le parti ritengono che l'istituto del Livello
Economico Differenziato trovi applicazione fino all'entrata in vigore
del presente CCNL e quindi anche relativamente alle selezioni riferite
al 31.12.1998. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5 Le parti dichiarano che ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente
contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale
che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia
di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e
silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge
n.65/1986,da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di
custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la
specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a)
del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del
16.7.1996. CCNL 94/97 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1 L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente
contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo
delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra
Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di
trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune
orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale,
la tutela delle condizioni di lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2 Le parti riconoscono l'importanza peculiare
della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di
lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno
per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai
lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori
condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua
integrità fisica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 Le parti si impegnano ad iniziare, a partire
dal mese di giugno 1995, i lavori preparatori per giungere alla
regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza
complementari. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4 Per la revisione dell'ordinamento del personale
delle Camere di Commercio, la Commissione di cui all'art. 41 tenuto
conto dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto
dall'UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL,
SNALCC, che ha già individuato gli elementi di criticità del proprio
ordinamento professionale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5 Per le Camere di Commercio il comma 1 dell'art.
30 deve essere commisurato al monte salari calcolato sulla base dei
trattamenti economici determinati per il 1993 ai sensi dell'ottavo comma
dell'art. 3 del D.L. 547/94 convertito in legge n. 644 del 22 novembre
1994. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6 Le Parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto: - mensa; Analogamente si procederà per le problematiche relative alle I.P.A.B.. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8 Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo 626/94 in materia di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro, si incontreranno allo scopo di dare attuazione alle disposizioni che verranno concordate sulla materia nell'intesa di livello intercompartimentale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9 Poiché per effetto dell'applicazione del
decreto legislativo 509/94 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera
nazionale di assistenza degli organi dei sanitari (ONAOSI) ha deliberato
la trasformazione dell'Opera in Fondazione ai sensi dell'articolo 1
commi 2 e 3 del citato decreto con conseguente trasformazione della
natura del rapporto di lavoro del personale e della disciplina
contrattuale ad esso applicabile, le parti riconoscono la applicabilità
del presente contratto collettivo di lavoro al personale dipendente
dell'ONAOSI fino alla definizione della nuova disciplina e alla
conseguente individuazione del nuovo e diverso contratto collettivo da
applicare a tale personale. DICHIARAZIONE A VERBALE n.10
Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono l'indennità di vacanza contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla 13.ma mensilità 1994. DICHIARAZIONE A VERBALE n.11 Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL
ritengono necessario che in via contrattuale vengano definite le
agibilità sindacali per R.S.U. e per le normali attività degli organi
statutari già previsti dall'art. 12 del D.P.R. 333/90 e dall'art. 30
della legge 300/70. DICHIARAZIONE A VERBALE n.12 La CISAL sottolinea la necessità di
addivenire, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 35, nella prossima
tornata contrattuale, alla perequazione economica del personale con
riguardo all'esercizio delle funzioni analoghe, riscontrate dell'ambito
dei vari comparti del pubblico impiego. DICHIARAZIONE A VERBALE n.13 La Confedir dichiara di sottoscrivere il
presente accordo unicamente al fine di non essere esclusa dalle
successive fasi di negoziazione in conseguenza delle norme, nell'accordo
stesso contenute, che limitano la partecipazione a dette fasi solo alle
Organizzazioni sottoscrittrici. La Confedir dichiara comunque di
ritenere questo tipo di limitazione assolutamente illegittimo. 1. attuazione da parte dell'ARAN e del Governo degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali del 14 giugno 1994 circa il personale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva dirigenziale e la garanzia di specifiche rappresentanze per le professionalità più elevate delle qualifiche funzionali; 2. l'effettiva garanzia che, per quanto concerne il livello decentrato di contrattazione, l'autonoma determinazione dei dirigenti nella trattativa sia salvaguardata come principio in base al quale devono essere ispirate tutte le integrazioni o modifiche future dell'articolato di cui trattasi e, soprattutto, come inderogabile riferimento dell'ARAN nelle procedure di raffreddamento dei conflitti. La Confedir considera quindi di tutta evidenza che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti nonch‚ l'autonomia organizzativa degli enti. Tale competenza non É neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del D. lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 8 del presente contratto.
ARAN e CGIL-CISL-UIL delle autonomie locali ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo ordinamento. Il confronto, da riprendere il 21 febbraio
1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della
possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei
dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale -
sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto -
realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita
professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita
all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione
delle piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione
delle risorse umane.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti negoziali concordano che in
riferimento al contenuto dell'art. 9. comma 1, primo, secondo e terzo ,
alinea, del presente contratto É fatta salva la disciplina degli
accordi decentrati già sottoscritti. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali
confermano che il contenuto del comma 2 dell'art. 9 del presente
contratto corrisponde a quanto espresso dalle organizzazioni sindacati e
dagli enti e in particolare che: Roma, 15 febbraio 1996 CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali DICHIARAZIONE A VERBALE Nell'ambito dell'accordo sulla nuova disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche ed alla formazione professionale, da definire entro il 31 maggio 19 6 e sulla base della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i, sarà oggetto di riesame e sistemazione organica l'insieme delle norme e discipline contenute nei precedenti decreti del Presidente della Repubblica contrattuali nonché‚ quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo. Roma, 15 febbraio 1996 CGIL/FP - CISL/FILSEL - UIL/EE.LL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo Ordinamento. Il confronto, da riprendere il 21 febbraio
1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della
possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei
dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuali -
sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto -
realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita
professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita
all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di DICHIARAZIONE A VERBALE La RDB-CUB non sottoscrive le code contrattuali del comparto regioni-autonomie locali poiché‚ modificano in peggio quanto Già stipulato, per le stesse materie, nel CCNL per il medesimo comparto di contrattazione a luglio del 1995. Roma, 11 maggio 1996 p. il Coordinamento nazionale RDB-CUB PALMIERI
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