TABELLA B
Trattamento economico complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001  
D D1 D2 D3 D4 D5  

D

20.651.000 22.551.000 25.847.000 27.748.000 29.820.000  
      25.847.000      
C C1 C2 C3 C4    
  17.847.000 18.707.000 19.632.000 20.816.000    
B B1 B2 B3 B4 B5 B6
  14.809.000 15.345.000 16.353.000 16.845.000 17.416.000 18.028.000
      16.353.000      
A A1 A2 A3 A4    
  13.473.000 13.885.000 14.412.000 14.960.000    

 

D1 D2 D3 D4 D5  
  1.900.000 3.296.000 1.901.000 2.072.000  
    3.296.000      
C1 C2 C3 C4    
  860.000 925.000 1.184.000    
B1 B2 B3 B4 B5 B6
  536.000 1.008.000 492.000 571.000 612.000
    1.008.000      
A1 A2 A3 A4    
  412.000 527.000 548.000    


Allegato 3

Indicatori per l'integrazione delle risorse del fondo per la valorizzazione delle risorse umane.

TABELLA 1

INDICATORI RIFERITI A COMUNI E PROVINCE

 

A

Autonomia finanziaria


Entrate tributarie + entrate extra-tributarie

__________________________

Entrate correnti (1)  
 

 

B

 

Autonomia Tributaria


Entrate tributarie

_______________

Entrate correnti (1)  
 

 

C

 

Incidenza spese personale su entrate correnti


Spese di personale (2)

________________

Entrate correnti    

 

D

  Incidenza interessi su entrate correnti


Interessi  
_____________

Entrate correnti

 

(1) Entrate di cui ai Titoli I, II e III dell'art. 165, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000

(2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative

 


TABELLA 2

INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA' RIFERITI ALLE REGIONI



A  
Indicatore di equilibrio economico  

Spesa corrente + quota capitale rimborso mutui e prestiti  

Entrate Correnti


B

Incidenza delle spese del personale

 

Spesa personale (1)

Entrate Correnti


C

Costo dell’indebitamento  

 

Quota interessi + quota capitale rimborso mutui e prestiti

Entrate Correnti  

(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative

 

TABELLA 3

INDICATORI O ELEMENTI DI SPECIFICITA' RIFERITI ALLE
CAMERE DI COMMERCIO

A
Autonomia finanziaria

 

Diritto annuale +altre entrate proprie
(inclusi diritti di segreteria e al netto dei trasferimenti dal fondo di perequazione)

Spese correnti
(al netto dei trasferimenti al fondo perequazione)

B
Incidenza delle spese del personale

 


Competenze al personale (1)+ oneri sociali+altri costi

del personale+quota parte oneri personale aziende speciali (2)

Diritti (compreso diritto annuale)+ proventi diversi


C

Incidenza degli interessi passivi

 


Interessi passivi
Diritti (compreso diritto annuale)+ proventi diversi

L'indicatore statico per ogni singolo ente è dato dalla risultante della seguente operazione: A meno B meno C.

Gli indicatori dinamici sono calcolati per ciascuna delle voci A, B e C

(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative.
(2) La quota si calcola come segue: entità del contributo versato dalla Camera di Commercio moltiplicato per il rapporto tra: costo personale azienda
totale costi azienda

 

TABELLA 4

INDICATORI RIFERITI ALLE COMUNITA' MONTANE

A Autonomia finanziaria  


Entrate extra-tributarie  
 
____________________

Entrate correnti (1)  

B   Incidenza spese personale su entrate correnti  


Spese di personale (2)  
___________________

Entrate correnti(1)

 

C Incidenza interessi su entrate correnti  

Interessi  
_______________  


Entrate correnti  

(1) Entrate di cui ai Titoli I e II dell'art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo alle comunità montane.

(2) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazioni coordinate e continuative

 

 

Allegato 4 

Individuazione delle voci di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali

Premessa
1. Gli istituti normativi presi in esame sono: tempo parziale, tempo determinato, ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia, maternità, sciopero, sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
2. Le voci retributive considerate sono: indennità previste negli articoli 31, comma 2, lettere b), c) 35, 36, 37, assegno per il nucleo famigliare.
3. Gli istituti previsti dagli articoli 33 e 34 ( produttività individuale e collettiva) non sono stati considerati perché corrisposti in base a criteri non legati alla presenza in servizio.

VOCI RETRIBUTIVE

Istituti C.C.N.L.

Art. 31
2 comma
Lett. b

 

Indennità di turno

Art. 31
2 comma
Lett. b

 

Reperibilità

Art. 31
2 comma
Lett. b

 

Maneggio valori

Art. 31
2 comma
Lett. b

 

Orario straordinario etc.

Art. 31
2comma
Lett. c

 

Artt. 35 e 36

Art. 37

Assegno per il nucleo famigliare

tempo parziale verticale

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

tempo parziale orizzontale

SI*

NO

SI*

SI*

SI

SI

SI

tempo determinato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ferie

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

permessi straordinari

NO*

NO

NO*

NO*

SI

SI

SI

assenze <15 gg.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

astensione obbligatoria, facoltativa 30 gg.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

astensione facoltativa

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

sospensione cautelare procedimento disciplinare

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

sospensione cautelare procedimento penale

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

*pro-quota

 

 

PARTE TERZA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 CCNL 5/10/2001 Disposizione programmatica

1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a) riesaminate le declaratorie di categoria;
b) individuati i profili professionali, anche di tipo polivalente, necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria, con particolare riferimento alle attività di informazione e comunicazione, a quelle connesse ai beni culturali (ad es. musei, biblioteche, ecc.) nonché alle professioni sanitarie operanti nelle IPAB;
c) individuate nuove modalità di finanziamento della retribuzione di posizione;
d) definita una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni.

Art. 25 CCNL 98/2001 Monitoraggio e verifiche

1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.

2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

3. Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie individuali.

Art. 26 CCNL 98/2001 Disposizioni transitorie e particolari

1. In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell'art.24, la regolamentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 29/93 degli istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art.24, resta confermata la disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 .

3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.

4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Art. 27 CCNL 98/2001 Norma di collegamento alla legislazione regionale.

1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.


Art. 48 CCNL 94/97 Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.412.

2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.

Art. 45 CCNL 94/97 Disposizioni particolari per gli Enti di piccole dimensioni

1. Per gli enti locali nei quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purché‚ ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori.

2. Qualora non sussistano le condizioni per applicare la disposizione del comma 1, i summenzionati poteri e prerogative si intendono riferiti al Segretario Comunale.


DISAPPLICAZIONI

Art. 51 CCNL 14/09/2000

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.

Art. 28 CCNL 98/2001

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:

· artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
· artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
· allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
· art. 10, 27 del DPR 347/83;
· art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
· artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
· artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
· artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell'art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
· art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.

Art. 47 CCNL 94/97

1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni:

a) con riferimento all'articolo 2: art. 30 del DPR n. 333 del 1990;
b) con riferimento all'articolo 4: art. 31 del DPR n. 333 del 1990;
c) con riferimento all'articolo 5: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987;
d) con riferimento all'articolo 6: art. 26 del DPR n. 268 del 1987;
e) con riferimento all'articolo 7: artt. 18 - 20 del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del 1987;
f) con riferimento all'articolo 9: art. 16 DPR 395 del 1988;
g) con riferimento all'articolo 10: art. 2 DPR n. 268 del 1987;
h) con riferimento all'articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;
i) con riferimento all'articolo 13: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21 del DPR n. 13 del 1986;
l) con riferimento all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
m) con riferimento all'art. 15: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117; art. 4 DPR n. 13 del 1986; art. 8 DPR n. 347 del 1983; art. 14 DPR n. 268 del 1987;
n) con riferimento all'art. 16: art. 4, lettera A) comma 1 e lettera B), commi 6 e 7, del DPR 268 del 1987, art. 7, comma 6, L. n. 554 del 1988, art. 1 e 5 DPCM n. 127 del 1988, art. 3, comma 23, L. n. 537 del 1993 ;
o) con riferimento all'articolo 17: art.11, commi da 1 a 11, del DPR 268 del 1987;
p) con riferimento all' art. 18: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del 1988;
q) con riferimento all'articolo 19: art. 15, comma 7, DPR n. 268
del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi dal 37 al 41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94
r) con riferimento all'art. 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del DPR n. 13 del 1986;
s) con riferimento agli articoli 21 e 22: artt. 17, 18 e 19 DPR n. 347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al 41 della L. n. 537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
t) con riferimento all'articolo 23: artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17
del DPR n. 3 del 1957;
u) con riferimento agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90; art. 16 DPR n. 333 del 1990;
v) con riferimento agli artt. dal 28 al 38: art. 34, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 268 del 1987; artt. 5 (con effetto dal 1.1.96), 6 (con effetto dal 1.1.96), 43, 44, 45, 46, 47, del DPR n. 333 del 1990.

2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990.

3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per categorie di personale dipendente dalla amministrazioni stesse o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente contratto.

4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.

DISAPPLICAZIONI INTEGRATIVO 6 LUGLIO 95

1. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma I, secondo e quarto alinea, e comma 2, nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, nell'art. 9, comma I (nella parte in cui non modifica precedenti disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione.

2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del CCNL del 6 luglio 1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:

art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990
(contributi sindacati);

art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983
(periodo di prova);

art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957
(dimissioni).

DICHIARAZIONI CONGIUNTE E NOTE A VERBALE


ACCORDO SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000/2001

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti concordano nel confermare che, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie delle categorie professionali di cui all'allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l'accesso dall'esterno, solo per i profili della categoria D.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti confermano che gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo delle case da gioco trovano la collocazione d'accesso nella categoria D.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti concordano nel ritenere che gli enti, ove si avvalgano del profilo di Operatore socio-sanitario, caratterizzato dallo specifico titolo, richiesto per l'accesso sia dall'esterno che dall'interno, rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt.7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.2.2000, provvedono a collocarlo nella categoria B, posizione economica B3.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti concordano nel ritenere che il ripristino della festività del 2 giugno come giorno festivo, secondo le previsioni della legge n.336/2000 non comporta alcuna conseguenza rispetto alle 4 giornate di festività soppresse attribuite dalla legge n.937/1977, dato che si tratta di una disciplina legislativa immediatamente precettiva che non prevede alcun effetto riduttivo sul numero delle festività stabilite nella citata legge n.937/1977.

Dichiarazione congiunta n. 6

Le parti concordano nel ritenere che la disciplina dell'art.6 possa trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che comunque fruivano dell'indennità dell'art.37, comma 1, lett.c) e d), del CCNL del 6.7.1995, alla data di sottoscrizione della presente ipotesi di accordo.

Dichiarazione congiunta n. 7

Le parti concordano nel ritenere che le risorse del trattamento accessorio correlato al trasferimento del personale, nell'ambito delle disposizioni del Titolo II del presente contratto, confluiscono nelle disponibilità dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, in attuazione della specifica previsione contenuta nel comma 1 lett. l) dello stesso articolo. Le predette risorse sono utilizzate secondo la disciplina definita in sede di contrattazione decentrata integrativa.


Dichiarazione congiunta n. 8

Le parti concordano nel ritenere che, in relazione all'art.16 del presente CCNL, sia sempre necessario il consenso del lavoratore ai fini della prestazione di lavoro aggiuntivo, secondo le espresse previsioni dell'art.3, comma 3, del D.lgs.n.61/2000.

Dichiarazione congiunta n. 9

Con riferimento all'art.4, comma 1, del presente contratto le parti convengono che la dizione "a decorrere dall'anno 2001" utilizzata per la individuazione della data di decorrenza per l'incremento, ivi previsto, delle risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, deve essere correttamente intesa come riferita all'1.1.2001.

Dichiarazione congiunta n. 10

Con riferimento all'art.6 del presente contratto, le parti convengono che la dizione "con decorrenza dal 2001" utilizzata per la individuazione della decorrenza dell'incremento ivi previsto dell'indennità del personale educativo e di quello docente scolastico, di cui all'art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995, deve essere correttamente intesa come riferita all'1.1.2001.


Dichiarazione congiunta n. 11

Le parti si danno reciprocamente atto che, esaurita la fase transitoria di cui all'art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, dall'anno 2002 la progressione economica del personale inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi anche all'acquisizione di incrementi retributivi superiori ai valori B4 e D3.

Dichiarazione congiunta n. 12

Con riferimento all'art.11 del presente CCNL, le parti convengono che la particolare integrazione della disciplina della reperibilità ivi prevista non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

Dichiarazione congiunta n. 13

Con riferimento all'art.14 del presente contratto, al fine di una corretta applicazione dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, le parti concordano che il riposo compensativo, ivi previsto, non può non avere che una durata corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Dichiarazione congiunta n. 14

Le parti prendono atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo espresso nell'ambito della disciplina contrattuale relativa al Comparto Regioni-Autonomie Locali, delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.1.2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del comparto.

Dichiarazione congiunta n. 15

Le parti convengono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 7, del presente contratto nei confronti del personale dell'ente ANAS, si tiene conto dell'importo dell'indennità operativa in godimento del suddetto personale.


CCNL 98/2001

Dichiarazione congiunta n°1

Le parti, in sede di confronto per la definizione dell'intesa di cui all'art. 16 del presente CCNL, s'impegnano ad analizzare la situazione degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.

Dichiarazione congiunta n°2

Le parti concordao che nell'ambito delle iniziative per l'individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di attuazione della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.

Dichiarazione congiunta n° 3

Le parti sottolineano la necessità che gli enti provvedano ad un sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D.Lgs. 77/95 relativamente all' istituzione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì, che il perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici economici connessi a tale ritardo.

Dichiarazione congiunta n° 4

Le parti concordano sull'opportunità che gli enti assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per dare effettiva applicazione alla disciplina sull'EURO (moneta unica europea) con riferimento all'erogazione del trattamento economico del personale.

Dichiarazione congiunta n° 5

Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.

Dichiarazione congiunta n° 6
per la lotta al lavoro dei bambini

Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull'età minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell'assoluto rispetto delle singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.

CCNL 14/9/2000

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1

Le parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2

Con riferimento al comma 5 dell'art.29, le parti si danno reciprocamente atto che la verifica selettiva ivi prevista è finalizzata esclusivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 dell'art.29, lett. a) e b).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.3

Le parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n.245, relativamente agli istituti dell'indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4

Le parti si danno atto che per l'anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell'uso delle risorse per la progressione economica all'interno della categoria, ferma restando la impraticabilità di ulteriori progressioni nella categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui all'art.16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al riallineamento al valore medio di categoria.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5

Con riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le parti ritengono che gli enti, nell'ambito della propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria C, purché in possesso dei requisiti previsti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6

Le parti s'impegnano, relativamente alle turnazioni, a verificare la praticabilità del passaggio ad una forma di retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.7

In relazione a quanto previsto dall'art.48 del presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche articolata per regioni, province, comuni e camere di commercio, che l'ARAN consegna alle organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s'impegnano ad avviare e proseguire il relativo negoziato con continuità per arrivare alla stipulazione dell'accordo entro il 15.11.2000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8

Le parti, tenuto conto dei refusi presenti nell'art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista, concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5, già citato, che al comma 4.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9

Con riferimento all'art.7, comma 12, del presente contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento, ivi contenuto, all'art.2, comma 2, della legge n.230/1962 deve considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto è all'art.2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.10

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "trattamento fondamentale" contenuta nell'art.9, comma 5, del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.11

Al fine di consentire una corretta applicazione della disposizione dell'art.16, comma 6, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la frase "non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2" rappresenta un refuso e che pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell'istituto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.12

Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa dell'art.24, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.13

In riferimento a quanto previsto dall'art.17, comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo nell'ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall'art.4 della legge n.1204/1971 ma anche in quella dell'art.5 della stessa legge.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.14

Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l'espressione "Monte salari annuo……" deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l'integrazione degli oneri riflessi a carico dell'ente.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.15

Le parti concordano nel ritenere che la dizione " competenze fisse e periodiche" utilizzata nell'art.6, comma 9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell'art.52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.16

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "trattamento tabellare iniziale" utilizzata nell'art.50 deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. a).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.17

Le parti concordano nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'art.42, comma 2, la nozione di mensilità ivi richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.18

Le parti concordano di esaminare eventuali problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del personale delle case da gioco e del Comune di Campione d'Italia in sede di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte economica 2000-2001. In tale sede sarà affrontata anche la tematica relativa al libretto sanitario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19

In relazione alle previsioni dell'art.35, del presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, confermano che l'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con le modalità ivi previste, nei confronti del personale dell'area di vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell'art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.20

In relazione a quanto disposto dalla lett.a), comma 1, dell'art.29 del presente CCNL, le parti precisano, con riferimento alla definizione di "responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza", che la predetta disciplina contrattuale si possa applicare anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un'autonoma area di vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa, formata da più addetti, sia inserita all'interno di una struttura più ampia.

CCNL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti si danno atto della necessità di pervenire, in sede di rinnovo del CCNL 1998-2001, anche a seguito dei processi di riforma legislativa in corso, al superamento delle tipologie degli enti di cui all'art. 2 del DPR 347/83.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Negli enti privi di posizioni dirigenziali di cui all'art. 11, la valutazione dei risultati di cui agli artt. 6 e 9 è effettuata dal soggetto appositamente individuato nel regolamento degli uffici e dei servizi in conformità alle disposizioni della L. 127/97.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

Le parti concordano nel ritenere che gli enti locali che non abbiano potuto dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, del DPR 333/1990 e all'art. 5, comma 21, del DPR 268/1987, a seguito di rilievi formulati da organismi di controllo, possono ancora avvalersi della facoltà ivi prevista.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4

Le parti ritengono che l'istituto del Livello Economico Differenziato trovi applicazione fino all'entrata in vigore del presente CCNL e quindi anche relativamente alle selezioni riferite al 31.12.1998.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5

Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 del presente contratto, per personale dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986,da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett.a) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art.8 del CCNL del 16.7.1996.

CCNL 94/97

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1

L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D. lgs. n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2

Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal D. lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di giugno 1995, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari.
Le parti considerano la modifica del D. Lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti.
In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4

Per la revisione dell'ordinamento del personale delle Camere di Commercio, la Commissione di cui all'art. 41 tenuto conto dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALCC, che ha già individuato gli elementi di criticità del proprio ordinamento professionale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5

Per le Camere di Commercio il comma 1 dell'art. 30 deve essere commisurato al monte salari calcolato sulla base dei trattamenti economici determinati per il 1993 ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 3 del D.L. 547/94 convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6

Le Parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto:

- mensa;
- attività sociali culturali e ricreative;
- formazione professionale;
- personale educativo;
- personale docente degli enti locali presso gli istituti
statali;
- segretari economi.

Analogamente si procederà per le problematiche relative alle I.P.A.B..

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8

Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo 626/94 in materia di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro, si incontreranno allo scopo di dare attuazione alle disposizioni che verranno concordate sulla materia nell'intesa di livello intercompartimentale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9

Poiché per effetto dell'applicazione del decreto legislativo 509/94 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza degli organi dei sanitari (ONAOSI) ha deliberato la trasformazione dell'Opera in Fondazione ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del citato decreto con conseguente trasformazione della natura del rapporto di lavoro del personale e della disciplina contrattuale ad esso applicabile, le parti riconoscono la applicabilità del presente contratto collettivo di lavoro al personale dipendente dell'ONAOSI fino alla definizione della nuova disciplina e alla conseguente individuazione del nuovo e diverso contratto collettivo da applicare a tale personale.



DICHIARAZIONI A VERBALE

DICHIARAZIONE A VERBALE n.10

Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono l'indennità di vacanza contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla 13.ma mensilità 1994.

DICHIARAZIONE A VERBALE n.11

Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono necessario che in via contrattuale vengano definite le agibilità sindacali per R.S.U. e per le normali attività degli organi statutari già previsti dall'art. 12 del D.P.R. 333/90 e dall'art. 30 della legge 300/70.

DICHIARAZIONE A VERBALE n.12

La CISAL sottolinea la necessità di addivenire, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 35, nella prossima tornata contrattuale, alla perequazione economica del personale con riguardo all'esercizio delle funzioni analoghe, riscontrate dell'ambito dei vari comparti del pubblico impiego.
Tale richesta scaturisce dall'esigenza di non penalizzare il personale coinvolto nel processo di mobilità esterna.

DICHIARAZIONE A VERBALE n.13

La Confedir dichiara di sottoscrivere il presente accordo unicamente al fine di non essere esclusa dalle successive fasi di negoziazione in conseguenza delle norme, nell'accordo stesso contenute, che limitano la partecipazione a dette fasi solo alle Organizzazioni sottoscrittrici. La Confedir dichiara comunque di ritenere questo tipo di limitazione assolutamente illegittimo.
La Confedir, altresì, si dichiara non impegnata dalla firma del presente accordo in caso di mancanza delle seguenti condizioni:

1. attuazione da parte dell'ARAN e del Governo degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali del 14 giugno 1994 circa il personale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva dirigenziale e la garanzia di specifiche rappresentanze per le professionalità più elevate delle qualifiche funzionali;

2. l'effettiva garanzia che, per quanto concerne il livello decentrato di contrattazione, l'autonoma determinazione dei dirigenti nella trattativa sia salvaguardata come principio in base al quale devono essere ispirate tutte le integrazioni o modifiche future dell'articolato di cui trattasi e, soprattutto, come inderogabile riferimento dell'ARAN nelle procedure di raffreddamento dei conflitti. La Confedir considera quindi di tutta evidenza che la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo, nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti nonch‚ l'autonomia organizzativa degli enti. Tale competenza non É neppure limitata temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall'art. 10 del D. lgs. n. 29 del 1993 e dall'art. 8 del presente contratto.



DICHIARAZIONI INTEGRATIVO 6/7/95



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

ARAN e CGIL-CISL-UIL delle autonomie locali ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo ordinamento.

Il confronto, da riprendere il 21 febbraio 1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale - sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto - realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione delle piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse umane.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti negoziali concordano che in riferimento al contenuto dell'art. 9. comma 1, primo, secondo e terzo , alinea, del presente contratto É fatta salva la disciplina degli accordi decentrati già sottoscritti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali confermano che il contenuto del comma 2 dell'art. 9 del presente contratto corrisponde a quanto espresso dalle organizzazioni sindacati e dagli enti e in particolare che:
le province possono, in modo autonomo, determinare quante unità operative complesse istituire tuttora con la conseguente preposizione, ad ognuna di esse, del segretario economo che vi presta Servizio.

Roma, 15 febbraio 1996

CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nell'ambito dell'accordo sulla nuova disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche ed alla formazione professionale, da definire entro il 31 maggio 19 6 e sulla base della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i, sarà oggetto di riesame e sistemazione organica l'insieme delle norme e discipline contenute nei precedenti decreti del Presidente della Repubblica contrattuali nonché‚ quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo.

Roma, 15 febbraio 1996

CGIL/FP - CISL/FILSEL - UIL/EE.LL.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo Ordinamento.

Il confronto, da riprendere il 21 febbraio 1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuali - sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto - realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di
ridefinizione delle piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse umane.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RDB-CUB non sottoscrive le code contrattuali del comparto regioni-autonomie locali poiché‚ modificano in peggio quanto Già stipulato, per le stesse materie, nel CCNL per il medesimo comparto di contrattazione a luglio del 1995.

Roma, 11 maggio 1996

p. il Coordinamento nazionale RDB-CUB PALMIERI