| IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
      DI LAVORO per il personale NON dirigente dell’ENAC
 QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E
 biennio economico 2002-2003
 
 
 In data 20 luglio 2006 alle ore 19.00 ha avuto luogo l’incontro per la 
      definizione del CCNL in oggetto tra:  L’ARAN:  nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)  e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 Organizzazioni Sindacali Confederazioni SindacaliFP/CGIL (firmato) CGIL (firmato)
 FIT/CISL (firmato) CISL (firmato)
 UIL/PA (firmato) UIL (firmato)
 UIL TRASPORTI (firmato)
 
 
 Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata 
      Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non 
      dirigente dell’ENAC quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 
      2002-2003.
 
 IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
 RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’ENAC
 QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
 E BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
 
 Indice
 TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 CAPO I
 Art. 1 Campo di applicazione
 Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 TITOLO II
 RELAZIONI SINDACALI
 CAPO I
 Art. 3 Relazioni sindacali
 Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
 Art. 5 Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
 Art. 6 Integrazione alla disciplina della informazione
 Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 CAPO II
 PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
 Art. 8 Norma di rinvio
 TITOLO III
 SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
 Art. 9 Modifiche al sistema di classificazione del personale
 Art. 10 Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica, 
      economica e amministrativa
 Art. 11 Accesso dall’esterno alle categorie
 Art. 12 Progressione economica all’interno delle categorie
 Art. 13 Progressione verticale nel sistema di classificazione
 Art. 14 Classificazione del personale dell’area operativa
 Art. 15 Disapplicazioni
 TITOLO IV
 RAPPORTO DI LAVORO
 CAPO I
 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
 Art. 16 Intregrazione alla disciplina in materia di formazione del 
      personale
 
 CAPO II
 NORME DISCIPLINARI
 Art. 17 Clausola generale
 Art. 18 Modifiche all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997
 Art. 19 Modifiche all’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997
 Art. 20 Codice disciplinare
 Art. 21 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 Art. 22 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 Art. 23 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
 Art. 24 Norma di rinvio
 Art. 25 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di 
      lavoro
 TITOLO V
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 CAPO I
 Art. 26 Stipendio tabellare
 Art. 27 Effetti dei nuovi stipendi
 Art. 28 Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di 
      sviluppo del personale e per la produttività
 TITOLO VI
 SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA SECONDA QUALIFICA 
      PROFESSIONALE
 Art. 29 Premessa
 Art. 30 Stipendio tabellare
 Art. 31 Effetti dei nuovi stipendi
 Art. 32 Integrazione alla disciplina del Fondo per le politiche di 
      sviluppo dei professionisti
 TITOLO VII
 DISPOSIZIONI FINALI
 CAPO I
 Art. 33 Personale a tempo determinato
 Art. 34 Integrazione di specifiche discipline di precedenti CCNL
 Art. 35 Conferma di discipline precedenti
 
 TABELLE ALLEGATE AL TESTO 
 ALLEGATO ADECLARATORIE DELLE CATEGORIE
 AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
 AREA OPERATIVA
 ALLEGATO B
 SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE 
      SESSUALI
 Art. 1 (Definizione)
 Art. 2 (Principi)
 Art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 Art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 Art. 5 (Denuncia formale)
 Art. 6 (Attività di sensibilizzazione)
 ALLEGATO C
 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)
 Art. 2 (Principi)
 Art. 3 (Regali e altre utilità)
 Art. 4 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
 Art. 5 (Trasparenza negli interessi finanziari)
 Art. 6 (Obbligo di astensione)
 Art. 7 (Attività collaterali)
 Art. 8 (Imparzialità)
 Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
 Art. 10 (Comportamento in servizio)
 Art. 11 (Rapporti con il pubblico)
 Art. 12 (Contratti)
 Art. 13 (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
   TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
 CAPO I
 
 Art. 1
 Campo di applicazione
 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai 
      sensi dell’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
      165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
      indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i 
      professionisti di cui all’art. 77, comma 2 del CCNL 19/12/2001, dell’ENTE 
      NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (d’ora in avanti “ENAC”). Ai sensi 
      dell’art. 8, comma 5 del D. lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, il presente CCNL 
      si applica altresì al personale non dirigenziale dell’Agenzia nazionale 
      per la sicurezza del volo, a cui è attribuito il trattamento giuridico ed 
      economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell’ENAC.
 2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
      successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del 
      presente contratto come d. lgs. n.165 del 2001.
 3. L’ente consegna una copia del presente contratto ad ogni dipendente.
 
 Art. 2Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 
      2005, per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 
      dicembre 2003, per la parte economica.
 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, 
      salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione 
      viene portata a conoscenza dell’ENAC con idonea pubblicità da parte 
      dell’ARAN.
 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato 
      ed automatico sono applicati dall’ENAC entro 30 giorni dalla data di 
      stipulazione di cui al comma 2.
 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in 
      anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera 
      raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di 
      disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore 
      fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono 
      presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale 
      periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti 
      negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni 
      dirette.
 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di 
      scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla 
      data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti 
      dell’ENAC sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze 
      stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, Per 
      l’erogazione di detta indennità è richiesto specifico accordo secondo la 
      procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
 
 TITOLO II
 RELAZIONI SINDACALI
 CAPO I
 Art. 3
 Relazioni sindacali
 1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 
      19 dicembre 2001 (quadriennio 1998-2001), con le modifiche riportate ai 
      seguenti articoli.
 
 Art. 4
 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
 1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si 
      riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si 
      svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia 
      fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve 
      specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, 
      richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori 
      organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse 
      sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza 
      annuale.
 2. L’ENAC costituisce la propria delegazione abilitata alla trattativa 
      entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del 
      presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art. 
      12, comma 2, lett. a), del CCNL del 19/12/2001 (quadriennio 1998-2001), 
      per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle 
      piattaforme.
 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
      collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 
      certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del 
      d.lgs. n. 286 del 1999, è effettuato dal collegio dei revisori o analogo 
      organo previsto dall'ordinamento dell'ENAC. A tal fine, l'ipotesi di 
      contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è 
      inviata all’organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, 
      corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. 
      Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ENAC autorizza 
      il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
      sottoscrizione del contratto.
 4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto 
      concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro 
      attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei 
      successivi contratti collettivi integrativi.
 5. L’ENAC è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla 
      sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione 
      delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli 
      strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
 6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 19/12/2001, che 
      è, pertanto, disapplicato.
 
 Art. 5
 Integrazione alla disciplina della contrattazione integrativa
 1. Al fine di incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dei 
      servizi in risposta alla domanda dell’utenza sul territorio, il contratto 
      collettivo integrativo a livello nazionale assegna una quota non inferiore 
      al 10% delle risorse destinate alla produttività collettiva ai sensi 
      dell’art. 65, comma 2, lett. c) del CCNL del 19/12/2001, per finalità di 
      incentivazione collettiva delle sedi abilitate alla contrattazione 
      integrativa di livello territoriale. Resta fermo che il pagamento delle 
      incentivazioni avviene a seguito dell’avvenuto accertamento del 
      raggiungimento di obiettivi prefissati.
 2. All’art. 4, comma 4 del CCNL del 19/12/2001, dopo la lettera b), è 
      aggiunta la seguente:
 “c) articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, sulla base delle 
      esigenze dell’utenza; decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative 
      relative a tale materia, le parti riassumono la rispettiva libertà di 
      iniziativa”.
 3. A seguito della integrazione di cui al comma 2, all’art. 8, comma 1 del 
      CCNL 19/12/2001, sono disapplicate le seguenti lettere: comma 1, lett. d) 
      e comma 2, lett. c).
 
 Art. 6
 Integrazione alla disciplina della informazione
 1. All’art. 6, comma 2, lett. A) del CCNL del 19/12/2001, dopo la lettera 
      p), è aggiunta la seguente:
 “q) definizione dei criteri applicativi della disciplina del trattamento 
      di trasferimento di cui all’art. 49 del CCNL 14/7/1997”.
 
 Art. 7
 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
 1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta 
      emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso 
      come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato 
      dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un 
      lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o 
      comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed 
      abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali 
      da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a 
      compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore 
      stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da 
      escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla 
      risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la 
      necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di 
      contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza 
      sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze 
      pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, 
      più in generale, migliorare la qualità, il clima organizzativo e la 
      sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 del CCNL 
      del 19 dicembre 2001 è, pertanto, istituito, entro sessanta giorni 
      dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato 
      paritetico presso l’ENAC con i seguenti compiti:
 a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del 
      fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare 
      riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori 
      organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di 
      situazioni persecutorie o di violenza morale;
 c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione 
      e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di 
      realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 d) formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
 4. Le proposte formulate dal comitato sono presentate all’ENAC per i 
      conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la 
      costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito 
      delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del 
      consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, 
      sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
 5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 
      3, il comitato valuta l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani 
      generali per la formazione, previsti dall’art. 48 del CCNL del 19/12/2001 
      come integrato dall’art. 16 idonei interventi formativi e di aggiornamento 
      del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti 
      obiettivi:
 a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore 
      consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze 
      individuali e sociali;
 b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una 
      più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali 
      all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della 
      motivazione e dell'affezione, da parte del personale, all'ambiente 
      lavorativo dell’ENAC.
 6. Il comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle 
      organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di 
      rappresentanti dell’ENAC. Il Presidente del Comitato viene designato tra i 
      rappresentanti dell’ENAC ed il vicepresidente dai componenti di parte 
      sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente 
      supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di 
      esso fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità 
      , appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il 
      raccordo tra le attività dei due organismi.
 7. L’ENAC favorisce l'operatività del comitato e garantisce tutti gli 
      strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e 
      pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro 
      svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale 
      sull'attività svolta.
 8. Il comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata 
      di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I 
      componenti del comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo 
      mandato.
 
 CAPO IIPREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
 
 Art. 8
 Norma di rinvio
 1. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal 
      CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato ed integrato dal CCNQ del 27 
      gennaio 1999.
 
 TITOLO IIISISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
 Art. 9
 Modifiche al sistema di classificazione del personale
 1. Si conferma il sistema di classificazione del personale di cui al 
      titolo VIII del CCNL del 19/12/2001 con le modifiche di cui al presente 
      titolo.
 
 Art. 10
 Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica, economica e 
      amministrativa
 1. Il sistema di classificazione del personale dell’area tecnica, 
      economica ed amministrativa continua ad essere articolato in tre categorie 
      denominate: Funzionari, Collaboratori, Operatori.
 2. Alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e 
      capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività 
      lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di 
      responsabilità, mediante le declaratorie riportate nell’allegato A.
 3. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni 
      proprie di ciascuna categoria.
 4. In sede di contrattazione integrativa, in relazione al modello 
      organizzativo dell’ENAC, sono individuati le competenze e i principali 
      contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione; 
      questi ultimi sono inoltre collocati nella categoria corrispondente, nel 
      rispetto delle declaratorie delle categorie stesse.
 5. All’interno di ciascuna categoria, tutte le mansioni, se 
      professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per 
      il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. 
      L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del 
      potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
 6. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria 
      immediatamente superiore ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 
      costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.
 7. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica 
      iniziale della categoria cui corrisponde il posto messo a concorso, salvo 
      quanto previsto per il personale dell’area operativa dall’art. 14. Le 
      posizioni economiche successive sono acquisite mediante progressione 
      economica, nell'ambito della categoria, secondo quanto previsto dall'art. 
      12.
 8. In caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il 
      trattamento tabellare previsto per la nuova categoria. Il predetto 
      trattamento corrisponde alla posizione economica iniziale di ciascuna 
      categoria. Qualora il pregresso trattamento economico in godimento, 
      acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al 
      nuovo trattamento tabellare iniziale attribuito a seguito del passaggio 
      tra categorie, il dipendente è collocato nella posizione economica 
      iniziale della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza 
      retributiva, assorbibile in caso di progressione a posizione economica 
      superiore.
 
 Art. 11
 Accesso dall’esterno alle categorie
 1. Le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso 
      procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al 
      lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed 
      integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. 165 del 2001, le quali 
      devono garantire adeguate percentuali di accesso dall’esterno, secondo le 
      vigenti disposizioni di legge.
 2. L’accesso dall’esterno è previsto nell’ambito dei relativi posti 
      vacanti espressamente destinati a tale finalità dalla programmazione dei 
      fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 449/1997 ed avviene, salvo 
      quanto previsto per il personale dell’area operativa dall’art. 14, nella 
      posizione economica iniziale di ciascuna categoria.
 3. L’Enac disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni pubbliche, 
      fatte salve le speciali procedure di avviamento al lavoro o per le 
      assunzioni obbligatorie di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) e comma 2 
      del d. lgs. n. 165/2001.
 Art. 12
 Progressione economica all’interno delle categorie
 1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica 
      che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare 
      iniziale, delle successive posizioni economiche indicate nella tabella 2.
 2. Nell’ambito della categoria, i passaggi a posizione economica 
      immediatamente superiore avvengono, nei limiti consentiti dalla 
      disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal 
      contratto integrativo, attraverso valutazioni selettive annuali del 
      personale basate sulle prestazioni rese e sull’ampiezza/profondità delle 
      competenze acquisite e dimostrate. Ai fini della partecipazione a dette 
      valutazioni selettive, gli interessati devono aver maturato almeno due 
      anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.
 3. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni 
      economiche all’interno di ciascuna categoria, sono oggetto di 
      contrattazione integrativa. Si conferma che tali criteri devono comunque 
      tener conto:
 a) dell’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa e 
      dalla partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti;
 b) del miglioramento della prestazione individuale, in relazione a 
      percorsi predefiniti di sviluppo della prestazione, con particolare 
      riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovative, al grado di 
      coinvolgimento nei processi lavorativi, all’attenzione alle esigenze 
      dell’utenza ed alla capacità di soluzione dei problemi;
 c) dei titoli culturali e professionali coerenti e pertinenti.
 4. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi 
      di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il 
      finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse 
      indicate all’art. 28.
 5. Nelle successive selezioni per l’attribuzione della posizione economica 
      C4, al personale della categoria funzionari già inquadrato nei profili di 
      cui all’art. 51, comma 3 secondo periodo del CCNL 19/12/2001, è riservato 
      1/3 dei passaggi programmati a tal fine. In sede di prima applicazione 
      della disciplina di cui al presente articolo si prescinde, per il medesimo 
      personale, dal possesso dei requisiti di anzianità nella posizione 
      economica immediatamente inferiore di cui al comma 2.
  Art. 13
 Progressione verticale nel sistema di classificazione
 1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi 
      dalla categoria di appartenenza alla posizione economica iniziale di 
      quella immediatamente superiore, secondo i criteri e le procedure indicati 
      nel comma 3, nel limite dei posti non destinati all’accesso dall’esterno 
      nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di cui all’art. 39 della 
      legge n. 449/1997.
 2. In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 1, l’ENAC è 
      tenuto a riservare all’accesso dall’esterno una quota adeguata ed 
      equilibrata di posti da coprire, secondo le vigenti disposizioni di legge 
      in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
 3. Le procedure e i criteri per lo sviluppo professionale sono finalizzati 
      all’accertamento delle competenze e dei requisiti attitudinali richiesti, 
      in relazione alla posizione da coprire. Essi sono preventivamente 
      individuati, secondo principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, 
      economicità e celerità di espletamento, e sono oggetto di concertazione ai 
      sensi dell’art. 8 del CCNL del 19/12/2001.
 4. I criteri di cui al comma 3 tengono conto del possesso delle capacità e 
      delle attitudini richieste per l'accesso alla categoria superiore nonché 
      delle competenze professionali acquisite e conseguenti all’esperienza 
      professionale desumibili dalle risultanze dei processi di valutazione del 
      personale, dal curriculum del dipendente e verificate da apposite prove 
      dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per 
      ciascuna categoria. In ogni caso, deve essere data una adeguata 
      valorizzazione al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso 
      dall’esterno a ciascuna categoria, alla posizione economica raggiunta 
      nella categoria di appartenenza per effetto della progressione economica 
      di cui all’art. 12 e - a decorrere dall’applicazione della disciplina 
      sull’assegnazione di mansioni superiori di cui all’art. 59 del CCNL 
      19/12/2001 - al positivo espletamento di mansioni superiori formalmente 
      affidate.
 5. Alle procedure selettive per l’accesso alla categoria superiore è 
      consentita la partecipazione del personale interno della categoria 
      immediatamente inferiore, anche prescindendo dal possesso del titolo di 
      studio previsto per l’accesso dall’esterno, qualora il dipendente sia in 
      possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, fatti salvi i 
      titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, ed 
      abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 4 anni nella categoria 
      di appartenenza.
 6. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente 
      superiore, sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione di 
      cui al comma 4 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno 
      le professionalità da selezionare.
 7. In relazione ai processi di innovazione organizzativa in atto ed alle 
      conseguenti esigenze di accrescimento dei livelli di professionalità 
      richiesti al personale, l’ente favorisce la progressione del personale 
      inquadrato nella categoria “Operatori” verso la posizione economica 
      iniziale della categoria “Collaboratori”, adottando le opportune 
      iniziative, anche di carattere formativo, ed attuando le relative 
      procedure con carattere di priorità.
 Art. 14
 Classificazione del personale dell’area operativa
 1. All’area operativa appartiene il personale che svolge attività di 
      certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa, nell’ambito 
      della legislazione e delle norme – nazionali ed internazionali – che 
      regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all’attività 
      della navigazione aerea.
 2. Il sistema di classificazione del personale dell'area operativa si 
      articola in due famiglie professionali:
 a) la prima ricomprende le attività di natura operativa, di 
      certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e 
      sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo 
      personale; i relativi profili sono indicati, nello stesso allegato A; 
      ulteriori profili possono essere individuati in relazione alle peculiari 
      esigenze organizzative dell'ente, in sede di contrattazione integrativa;
 b) la seconda ricomprende le attività di certificazione, vigilanza e 
      controllo sugli operatori aerei, sulle organizzazioni aeronautiche, sui 
      fornitori di servizi del traffico aereo, ed organizzazioni connesse; 
      nell’allegato A sono indicati i relativi profili professionali; ulteriori 
      profili possono essere individuati in relazione alle peculiari esigenze 
      organizzative dell'ente, in sede di contrattazione integrativa.
 3. Il trattamento tabellare iniziale dei profili di cui alla lettera a) 
      del comma 2 si identifica nella posizione economica C1 di cui alla tabella 
      2; la relativa progressione economica, secondo la disciplina dell'art. 12, 
      si sviluppa sino alla posizione C5. Il trattamento tabellare iniziale dei 
      profili di cui alla lettera b) del comma 2 si identifica nella posizione 
      economica C3 della medesima tabella 2, la relativa progressione economica, 
      secondo la disciplina dell'art. 12 si sviluppa sino alla posizione C5.
 4. Sono consentite progressioni verticali:
 a) dai profili di cui all’art. 15, comma 2 ai profili di cui al comma 2 
      lett. a);
 b) dai profili di cui al comma 2 lett. a) ai profili di cui al comma 2 
      lett. b).
 5. Alle progressioni verticali di cui al comma 4 si applica la disciplina 
      di cui all’art. 13, salvo quanto previsto al comma 6.
 6. Alle procedure selettive per le progressioni verticali di cui al comma 
      5 è consentita la partecipazione del personale interno dei profili 
      immediatamente inferiori, anche prescindendo dal possesso del titolo di 
      studio previsto per l’accesso dall’esterno, qualora il dipendente sia in 
      possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, fatti salvi i 
      titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni, ed abbia maturato 
      un’anzianità di servizio di almeno 4 anni nei profili immediatamente 
      inferiori. In ogni caso, deve essere data una adeguata valorizzazione al 
      possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al 
      profilo, alla posizione economica conseguita nel profilo di appartenenza 
      per effetto della progressione economica di cui all’art. 12 e - a 
      decorrere dall’applicazione della disciplina sull’assegnazione di mansioni 
      superiori di cui all’art. 59 del CCNL del 19/12/2001 - al positivo 
      espletamento di mansioni superiori formalmente affidate.
 7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si confermano, per il 
      personale dell’area operativa, tutte le disposizioni sul sistema di 
      classificazione previste per il personale dell’area 
      tecnico-amministrativa, ivi compresi gli incarichi di elevata 
      responsabilità.
 8. Si conferma, per il personale dell’area operativa, l’indennità 
      professionale annua lorda di cui all’art. 60, comma 7 del CCNL del del 
      19/12/2001, con le modifiche di cui al successivo art. 28. Gli oneri 
      continuano a restare a carico delle risorse di cui allo stesso art. 28.
 Art. 15
 Disapplicazioni
 1. A seguito delle modifiche introdotte con il presente titolo, sono 
      disapplicati gli articoli 51, 52, 53, 54 e 60 del CCNL del 19/12/2001.
 2. Per far fronte alle nuove esigenze organizzative connesse ai più 
      elevati livelli qualitativi delle prestazioni richieste all’ente, i 
      profili dell’area operativa, appartenenti alla categoria “Collaboratori”, 
      di cui all’art. 60, comma 3 del CCNL 19/12/2001, sono confermati come 
      “profili ad esaurimento”, sui quali non sono più effettuate assunzioni.
 TITOLO IV
 RAPPORTO DI LAVORO
 CAPO I
 
 LA FORMAZIONE DEL PERSONALEArt. 16
 Intregrazione alla disciplina in materia di formazione del personale
 1. L’ENAC si impegna a porre in essere specifici e qualificati percorsi 
      formativi e di addestramento finalizzati all’acquisizione - da parte del 
      personale e particolarmente nei casi di personale neo-assunto o acquisito 
      attraverso processi di mobilità - di competenze professionali applicabili 
      allo specifico contesto lavorativo dell’ente, ove possibile certificate 
      secondo gli standard di professionalità riconosciuti - a livello nazionale 
      e internazionale - nei settori dell’aviazione civile e della navigazione 
      aerea.
 2. Con riferimento al personale neo-assunto o acquisito attraverso 
      processi di mobilità, l’ENAC assume inoltre l’impegno a considerare la 
      formazione di ingresso, secondo i criteri di cui al comma 1, come modalità 
      ordinaria per accompagnarne il proficuo inserimento nei processi 
      lavorativi dell’ente e ad attivare le conseguenti iniziative.
 3. Il presente articolo integra l’art. 48 del CCNL dell’ENAC sottoscritto 
      il 19/12/2001.
 
 CAPO IINORME DISCIPLINARI
 
 Art. 17
 Clausola generale
 1. E’ confermata la disciplina contenuta nel capo VI del titolo III del 
      CCNL del 14/7/1997, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi 
      articoli.
 
 Art. 18
 Modifiche all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997
 1. All’art. 29 del CCNL del 14/7/1997 sono apportate le seguenti 
      modifiche:
 a) la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è modificata in 
      “obblighi del dipendente”;
 b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase “Il 
      dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti 
      il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato” 
      (allegato c);
 c) al comma 3, lettera d), le parole “alla legge 4 gennaio 1968, n. 15” 
      vengono sostituite con “al DPR 28 dicembre 2000, n. 445”;
 d) al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi propri” e prima del 
      punto viene aggiunta la frase “o di suoi parenti entro il quarto grado o 
      conviventi”.
 
 Art. 19Modifiche all’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997
 1. All’art. 30 del CCNL del 14 luglio 1997 sono apportate le seguenti 
      modifiche:
 a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
 “1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati 
      all’art. 29 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità 
      dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari 
      previo procedimento disciplinare:
 a) rimprovero verbale;
 b) rimprovero scritto (censura);
 c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di 
      retribuzione;
 d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci 
      giorni;
 e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni 
      fino ad un massimo di sei mesi;
 f) licenziamento con preavviso;
 g) licenziamento senza preavviso.
 b) all’inizio del comma 4, prima delle parole “Il responsabile della 
      struttura” viene aggiunta la seguente frase: “Nel caso in cui la sanzione 
      da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell’art. 55, comma. 4 del 
      D. Lgs 165/2001.
 c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
 “4/bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione 
      da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, 
      questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, 
      dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento 
      prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio.”
 d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9.bis:
 “9.bis Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori 
      il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle 
      fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel 
      rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la 
      certezza delle situazioni giuridiche”
 e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
 “10. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia 
      all’art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001”.
 Art. 20
 Codice disciplinare
 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle 
      sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di 
      quanto previsto dall’art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, il tipo e l’entità 
      di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti 
      criteri generali:
 a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, inprudenza o 
      imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
 b) rilevanza degli obblighi violati;
 c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal 
      dipendente;
 d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’amministrazione, 
      agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
 e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare 
      riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti 
      dell’amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai 
      precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge;
 f) concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
 2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi seguenti, già sanzionate 
      nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra 
      quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
 3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione 
      od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate 
      con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la 
      mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 
      diversa gravità.
 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al 
      massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al 
      dipendente, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di 
      cui al comma 1, per:
 a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell’orario di lavoro e 
      delle norme da osservare in caso di malattia;
 b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso 
      l’amministrazione, gli altri dipendenti ovvero verso il pubblico;
 c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei 
      locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del 
      servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle 
      sue responsabilità;
 d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e 
      di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il 
      servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi;
 e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del 
      patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
      6 della legge n. 300/1970;
 f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, 
      tenuto conto dei carichi di lavoro;
 g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi 
      specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio 
      ovvero danno o pericolo per l’amministrazione, per gli utenti o per terzi.
 L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente 
      e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 
      della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando 
      l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato 
      l'applicazione del massimo della multa;
 b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
 c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario 
      abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è 
      determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del 
      servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei 
      doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, 
      agli utenti o ai terzi;
 d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede 
      assegnata dall'amministrazione;
 e) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività 
      che ritardino il recupero psico-fisico;
 f) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in 
      procedimenti disciplinari;
 g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o 
      diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
 h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei 
      riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
 i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte 
      salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della 
      legge n. 300/1970;
 l) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della 
      dignità della persona;
 m) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e 
      denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione 
      psicologica nei confronti di un altro dipendente;
 n) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente 
      nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno 
      all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 
      della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, 
      graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 
      1, per:
 a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia 
      stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste 
      dallo stesso comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
 b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
 c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o 
      della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, 
      manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza 
      dell’amministrazione o ad essa affidati;
 d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento 
      negligente;
 e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti 
      aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di 
      persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di 
      procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal 
      contesto lavorativo;
 f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di 
      particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
 Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente 
      è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere 
      dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% 
      dello stipendio tabellare corrispondente alla posizione economica di 
      appartenenza, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il 
      periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini 
      dell’anzianità di servizio.
 7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per 
      violazioni di gravità tale, da compromettere gravemente il rapporto di 
      fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione del 
      rapporto di lavoro. Tra queste, sono da ricomprendersi in ogni caso le 
      seguenti:
 a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze 
      previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel 
      biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della 
      sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla 
      retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
 b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d);
 c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per 
      riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti 
      procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
 d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato 
      dall’amministrazione, quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia 
      protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il 
      dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
 e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di 
      una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento 
      negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena 
      incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
 f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di 
      sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e 
      denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica 
      nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito 
      lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
 g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di 
      carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
 h) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per 
      delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al 
      rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano 
      compatibili con la prosecuzione del rapporto.
 8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica 
      per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, 
      di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia 
      con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche 
      provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si 
      applica nelle seguenti fattispecie:
 a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o 
      diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di 
      fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
 b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o 
      fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di 
      lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la 
      sua specifica gravità;
 c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 
      documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la 
      sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito 
      di presentazione di documenti falsi;
 d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti 
      dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di 
      gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del 
      rapporto di lavoro;
 e) condanna passata in giudicato:
  per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), 
      b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 
      16 del 1992;
  quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai 
      pubblici uffici;
  per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
 9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque 
      sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, 
      quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei 
      lavoratori di cui all’art. 29 del CCNL del 14 luglio 1997, come modificato 
      dal presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura 
      delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data 
      la massima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e 
      visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non 
      può essere sostituita con altre.
 11. L’art. 31 del CCNL del 14 luglio 1997 è disapplicato. Di conseguenza, 
      tutti i riferimenti al medesimo art. 31 devono intendersi al presente 
      articolo.
 Art. 21
 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
 1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di 
      rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la 
      denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino 
      alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in 
      cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento 
      disciplinare già avviato.
 2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'ente venga 
      a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del 
      dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, 
      questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
 3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 
      2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi 
      del presente articolo, è riattivato entro 180 giorni da quando l'ente ha 
      avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni 
      dalla sua riattivazione.
 4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il 
      procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 
      giorni da quando l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve 
      concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
 5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 20 come conseguenza 
      delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), 
      non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del 
      procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 
      della legge n. 97 del 2001.
 6. In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653, comma 
      1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre 
      ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, 
      siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende 
      per dette infrazioni.
 7. In caso di proscioglimento, si procede analogamente al comma 6.
 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l’art. 
      1 della legge 97 del 2001.
 9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. h) e 8, 
      lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del 
      processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla 
      riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, 
      anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza 
      dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
 10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nella 
      categoria e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica 
      posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova 
      classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il 
      convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che 
      sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di 
      licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in 
      servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
 
 Art. 22Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà 
      personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della 
      retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello 
      stato restrittivo della libertà.
 2. L'ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione 
      della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del 
      dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del 
      comma 3.
 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della 
      retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale 
      che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato 
      rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro 
      o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione 
      della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art 20 commi 7 
      e 8.
 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati 
      dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 
      del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
 5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 
      2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono 
      essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi 
      reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia 
      concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4 comma 
      1 della citata legge 97 del 2001.
 6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto 
      dall’art. 21, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e 
      procedimento penale.
 7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti 
      un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare corrispondente alla 
      posizione economica di appartenenza nonché gli assegni del nucleo 
      familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso di 
      proscioglimento, ai sensi dell’art. 21 commi 6 e 7, quanto corrisposto nel 
      periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato 
      con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le 
      indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere 
      straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, 
      ai sensi del medesimo art.21, comma 6, secondo periodo, il conguaglio 
      dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare 
      a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione 
      diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà 
      conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le 
      indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di 
      carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e 
      quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare 
      riattivato.
 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di 
      procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un 
      periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale 
      termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è 
      riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque 
      sospeso sino all'esito del procedimento penale.
 11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 33 del 
      CCNL del 14 luglio 1997.
 Art. 23
 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
 1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del 
      presente contratto, vanno portati a termine secondo le procedure vigenti 
      alla data del loro inizio.
 Art. 24
 Norma di rinvio
 1. In materia di conciliazione e arbitrato, si rinvia a quanto previsto 
      dall’art. 6 CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni, 
      integrazioni o proroghe.
 Art. 25
 Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
 1. L’ENAC nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL del 19 
      dicembre 2001 (quadriennio 1998-2001) adotta con proprio atto, il codice 
      di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le 
      molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla 
      raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, 
      allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo 
      esemplificativo il codice-tipo (allegato b).
 TITOLO V
 TRATTAMENTO ECONOMICO
 CAPO I
 
 Art. 26Stipendio tabellare
 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione 
      programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, 
      del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio 
      precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso 
      derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 
      289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 
      (biennio economico 2000-2001), sono incrementati degli importi mensili 
      lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 1, alle scadenze ivi 
      previste.
 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) 
      cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è 
      conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha 
      effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito 
      dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 
      e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite 
      dall'allegata tabella 2.
 Art. 27
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 26 sono 
      utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e 
      di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle 
      ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della 
      determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto 
      previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge 
      finanziaria 2006).
 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 26 sono 
      computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle 
      scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del 
      personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del 
      trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, 
      nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano 
      solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa 
      speciale, di cui all’art. 26, comma 3 non modifica le modalità di 
      determinazione della base di calcolo in atto del trattamento 
      pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge 
      n. 335/1995.
 4. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di 
      anzianità, di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975, e successive 
      modificazioni ed integrazioni, la quota dello stipendio tabellare 
      corrispondente al valore dell’indennità integrativa speciale conglobata 
      (ai sensi dell’art. 26, comma 3) viene valutata nella misura del 70%.
 Art. 28
 Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche di sviluppo 
      del personale e per la produttività
 1. Sono confermate, con le modifiche di cui al presente articolo, le 
      disposizioni previste dagli artt. 64 e 65 del CCNL del 19/12/2001 
      (quadriennio 1998-2001) come integrate dall’art. 4 CCNL del 18 febbraio 
      2002 (biennio 2000-2001) in ordine alle modalità e ai criteri per la 
      quantificazione e l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo 
      del personale e per la produttività.
 2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 
      1/1/2003, di un importo pari allo 0,57% del monte salari annuo relativo al 
      personale in servizio al 31/12/2001, esclusa la dirigenza ed i 
      professionisti. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del CCNL 
      19/12/2001, i criteri riparto dei predetti incrementi sono definiti in una 
      specifica sede di contrattazione integrativa.
 3. Ai fini della valutazione delle risorse necessarie per sostenere i 
      maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale, ai 
      sensi dell’art. 64, comma 3 del CCNL del 19/12/2001 (quadriennio 
      1998-2001), l’ente utilizza, quale parametro di riferimento, l’aumento 
      delle entrate proprie derivante dall’accrescimento delle prestazioni del 
      personale in servizio e dal conseguente incremento quali-quantitativo dei 
      servizi prestati, tenendo comunque conto dell’andamento delle spese di 
      gestione e dei limiti all’incremento delle stesse previsti dalle vigenti 
      disposizioni. A tal fine, l’ente può destinare una percentuale non 
      superiore all’1% del monte salari dell’anno 2001, relativo al personale 
      dell’area tecnica, economica ed amministrativa e dell’area operativa. Le 
      risorse di cui al presente comma sono destinate a compensare la maggiore 
      produttività dei dipendenti, secondo criteri generali ispirati alla 
      valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti, individualmente 
      e/o collettivamente. Esse sono inoltre erogate a consuntivo previa 
      valutazione e certificazione dei livelli di risultato effettivamente 
      raggiunti sulla base di standard predefiniti.
 5. E’ stabilito un contingente numerico di 45 incarichi di struttura 
      organizzativa, entro il quale saranno conferiti gli incarichi di cui 
      all’art. 56 del CCNL 19/12/2001. A seguito dell’applicazione del 
      contingente, le risorse di cui all’art. 64 del CCNL 19/12/2001 con 
      carattere di certezza e stabilità, sono ridotte, in via definitiva, di un 
      importo corrispondente, calcolato sulla base del valore medio pro-capite 
      degli incarichi in corso alla predetta data. E’ disapplicata la lett. b) 
      di cui all’art. 65, comma 2 del CCNL 19/12/2001.
 6. Sono costituite specifiche risorse destinate alla corresponsione dei 
      compensi per lavoro straordinario. La misura delle predette risorse è 
      stabilita in misura pari all’80% delle somme già destinate ai compensi per 
      lavoro straordinario nell’anno 2005, ai sensi dell’art. 65, comma 2, lett. 
      f) del CCNL 19/12/2001. Le risorse di cui all’art. 64 con carattere di 
      certezza e stabilità, sono conseguentemente ridotte, in via definitiva, di 
      un importo corrispondente. E’ disapplicata la lett. f) di cui al citato 
      art. 65, comma 2.
 7. Con la decorrenza che sarà stabilita nel CCNL relativo al biennio 
      economico 2004-2005, le indennità di cui all’art. 65, comma 1, lettere i) 
      e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998-2001) 
      sono corrisposte utilizzando, quale base di calcolo, lo stipendio 
      tabellare e l’indennità integrativa speciale corrispondenti alla posizione 
      economica iniziale di categoria, nei valori vigenti alla data del 
      31/12/2001. Sono mantenuti ad personam gli eventuali maggiori importi in 
      godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei 
      valori al 31/12/2001.
 8. Al fine di avviare la progressiva unificazione dei valori delle 
      indennità di cui al comma 7 tra personale dell’area operativa e personale 
      dell’area tecnica, economica ed amministrativa, l’indennità riconosciuta a 
      quest’ultimo personale è incrementata, in sede di contrattazione 
      integrativa, fino ad una percentuale massima del 18%. La corresponsione 
      delle predette indennità continua ad essere a carico delle risorse di cui 
      al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono 
      riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione 
      integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualità 
      antecedenti l’anno 2006.
 9. L’indennità di posizione riconosciuta ai titolari di incarichi ad 
      elevata responsabilità ai sensi dell’art. 55 del CCNL 19/12/2001 riassorbe 
      le indennità di cui al comma 7, fino ad un importo pari al 12% della base 
      di calcolo delle stesse indennità, come determinata ai sensi del citato 
      comma 7. E’ disapplicato l’art. 55, comma 2, ultimo periodo del citato 
      CCNL.
 10. In sede di contrattazione integrativa, attraverso la razionalizzazione 
      ed il migliore utilizzo degli istituti del trattamento accessorio 
      finanziati dal fondo di cui al presente articolo, viene verificata la 
      possibilità di un adeguamento, a carico dello stesso fondo, delle misure 
      stabilite ai sensi dell’art. 43 del CCNL 19/12/2001 per l’indennità di 
      reperibilità, assumendo come parametro di riferimento le analoghe misure 
      previste negli altri comparti del lavoro pubblico.
 TITOLO VI
 SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI
 DELLA SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE
 
 Art. 29
 Premessa
 1. Le disposizioni di cui al presente titolo, relative al solo trattamento 
      economico, si applicano ai professionisti della seconda qualifica 
      professionale di cui all’art. 77, comma 3 del CCNL 19/12/2001 (quadriennio 
      1998-2001).
 2. Le parti, condividendo l’esigenza di mantenere, sotto il profilo 
      organizzativo e funzionale, la sostanziale unitarietà dei professionisti 
      dell’ENAC convengono di rinviare ad apposita sessione negoziale la 
      definizione dei contenuti normativi e di eventuali ulteriori istituti 
      economici relativi al personale destinatario della presente Sezione, da 
      avviare contemporaneamente al rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale e in 
      connessione con quest’ultimo.
 3. Per tutto quanto non previsto, continuano ad applicarsi, nelle parti 
      non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL di cui sia 
      destinatario il personale della presente Sezione.
 Art. 30
 Stipendio tabellare
 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione 
      programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002-2003, 
      del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio 
      precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso 
      derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 
      289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%.
 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 
      2, comma 3 del CCNL 18/2/2002, sono incrementati degli importi mensili 
      lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 3, alle scadenze ivi 
      previste.
 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) 
      cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è 
      conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha 
      effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito 
      dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 
      e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite 
      dall'allegata Tabella 4.
 Art. 31
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 30 sono 
      utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e 
      di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle 
      ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della 
      determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto 
      previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 (legge 
      finanziaria 2006).
 2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell'art. 30 sono 
      computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle 
      scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del 
      personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
      periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del 
      trattamento di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso, 
      nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano 
      solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa 
      speciale, di cui all’art. 30, comma 3 non modifica le modalità di 
      determinazione della base di calcolo in atto del trattamento 
      pensionistico, anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10, della legge 
      n. 335/1995.
 4. Ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di 
      anzianità, di cui all’art. 13 della legge n. 70/1975, e successive 
      modificazioni ed integrazioni, la quota dello stipendio tabellare 
      corrispondente al valore dell’indennità integrativa speciale conglobata 
      (ai sensi dell’art. 30, comma 3) viene valutata nella misura del 70%.
 Art. 32
 Integrazione alla disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei 
      professionisti
 1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui 
      all’art. 91 del CCNL del 19/12/2001 con riferimento al personale 
      destinatario della presente Sezione, è incrementato a decorrere dal 
      1/1/2003, di un importo pari allo 0,57% del monte salari annuo relativo ai 
      professionisti destinatari del presente titolo in servizio al 31/12/2001.
 2. Nella sessione negoziale di cui all’art. 29, comma 2 sarà affrontato il 
      problema della suddivisione del fondo per le politiche di sviluppo dei 
      professionisti di cui all’art. 91 del CCNL 19/12/2001, tra professionisti 
      della prima qualifica professionale e professionisti della seconda 
      qualifica professionale, secondo criteri di proporzionalità.
 TITOLO VII
 DISPOSIZIONI FINALI
 CAPO I
 
 Art. 33
 Personale a tempo determinato
 1. Qualora l’assunzione a tempo determinato avvenga con le medesime 
      modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo 
      indeterminato, l’Ente potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di 
      personale e previo il superamento di un’ulteriore verifica sull’attività 
      svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto a tempo 
      indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un 
      quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla 
      data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei 
      requisiti di ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano 
      ferme, oltre ai principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi, 
      le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e 
      alle determinazioni del fabbisogno.
 2. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini 
      dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato.
 
 Art. 34
 Integrazione di specifiche discipline di precedenti CCNL
 1. Tenuto conto della speciale disciplina dell’ENAC in materia di TFR, 
      l’ente può concedere anticipazioni sulle somme accantonate per il TFR ed 
      effettivamente disponibili nel proprio bilancio, nei limiti ed alle 
      condizioni previste dalla vigente normativa civilistica in materia, con 
      riferimento ai soli dipendenti per i quali sussistano i suddetti 
      accantonamenti nel bilancio dell’ente. Il presente comma integra quanto 
      previsto, in materia di TFR, dall’art 74 del CCNL 19/12/2001.
 2. L’ente definisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali di 
      cui all’art. 11, comma 1 del CCNL 19/12/2001, i criteri applicativi della 
      disciplina del trattamento di trasferimento di cui all’art. 49 del CCNL 
      14/7/1997. In tale sede e nei limiti delle somme già destinate a tale 
      specifica finalità, viene altresì verificata la possibilità di stabilire 
      limiti e condizioni per una maggiorazione delle indennità previste dalla 
      richiamata disciplina, finalizzata esclusivamente a salvaguardare la 
      retribuzione in godimento dei dipendenti trasferiti.
 
 Art. 35
 Conferma di discipline precedenti
 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano confermate, in quanto 
      compatibili con il presente CCNL, le disposizioni dei seguenti CCNL nelle 
      parti non disapplicate: CCNL biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 
      18/02/2002; CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 
      1998-1999 sottoscritto il 19/12/2001; CCNL personale non dirigente del RAI 
      biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 14/7/1997; CCNL personale non 
      dirigente del RAI quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 
      1994-1995, sottoscritto il 14/7/1997.
 
 TABELLE ALLEGATE AL TESTO
 
   
   
 
                       
 
      
 
 ALLEGATO A
 DECLARATORIE DELLE CATEGORIE
 AREA TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA
 CATEGORIA OPERATORI
 Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono 
      attività caratterizzate da:
 - conoscenze di tipo operativo (la cui base teorica si sviluppa con la 
      scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla 
      mansione ed eventuali corsi di formazione specialistici;
 - contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati 
      parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
 - problematiche lavorative di tipo semplice;
 - relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti 
      interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e 
      formale.
 
 CATEGORIA COLLABORATORI
 Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono 
      attività caratterizzate da:
 - conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile 
      con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con 
      necessità di aggiornamento;
 - contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a 
      specifici processi produttivi/amministrativi;
 - problematiche lavorative di media complessità da affrontare attraverso 
      modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni 
      possibili;
 - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con 
      posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di 
      appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo 
      diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e/o 
      negoziali.
 
 CATEGORIA FUNZIONARI
 Il personale appartenente alla categoria Funzionari opera strutturalmente 
      nel processo produttivo ed è responsabilizzato su obiettivi gestionali e 
      di prestazione. Può assumere il coordinamento e la responsabilità di 
      moduli organizzativi, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e 
      materiali assegnate. Può svolgere anche funzioni di staff, rispetto ad 
      altri processi organizzativi, assumendo il ruolo di “facilitatore di 
      processo”, ai fini del raggiungimento di obiettivi prestabiliti.
 Appartengono a questa categoria i lavoratori o le lavoratrici che svolgono 
      attività caratterizzate da:
 - elevate conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è 
      acquisibile con la laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con 
      frequente necessità di aggiornamento;
 - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di 
      risultati relativi a diversi processi produttivi/amministrativi (con 
      differente grado di importanza e compessità) e con possibilità di 
      coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro, 
      unità organizzative di livello non dirigenziale;
 - problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli 
      teorici non immediatamente utilizzabili e notevole ampiezza delle 
      soluzioni possibili;
 - relazioni organizzative interne, di natura negoziale e/o complessa, 
      gestite anche con unità organizzative diverse da quella di appartenenza, 
      relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
      rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, 
      complesse e/o negoziali.
 
 AREA OPERATIVA
 All’area operativa appartiene il personale che svolge attività di 
      certificazione, vigilanza, controllo e di natura operativa, nell’ambito 
      della legislazione e delle norme – nazionali ed internazionali – che 
      regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all’attività 
      della navigazione aerea.
 Il personale dell’area operativa è ricompreso nella categoria dei 
      Funzionari.
 1. Profili professionali che svolgono attività di natura operativa, di 
      certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e 
      sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo 
      personale (profili con accesso in C1)
 Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attività 
      caratterizzate da :
 - elevate conoscenze specialistiche nel campo dell’aeronautica generale, 
      del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della 
      meteorologia ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
      necessità di aggiornamento; conoscenza della lingua inglese; le predette 
      conoscenze sono acquisite anche mediante adeguata formazione d’ingresso;
 - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di 
      risultati relativi alla sicurezza in ambito aeroportuale e con possibilità 
      di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro 
      ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
 - problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei 
      voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non 
      immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni 
      possibili;
 - relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, 
      gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, 
      relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
      rappresentanza istituzionale; relazioni con i direttori di aeroporti di 
      natura diretta, anche complesse e negoziali.
 Esemplificazione dei profili
 Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di natura operativa, di 
      certificazione, di ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori e 
      sulle organizzazioni che forniscono servizi aeroportuali e relativo 
      personale
 Appartiene, ad esempio, a questo raggruppamento il profilo professionale 
      di Ispettore aeroportuale
 2. Profili professionali che svolgono attività di certificazione, 
      vigilanza e controllo sugli operatori aerei, sulle organizzazioni 
      aeronautiche, sui fornitori di servizi del traffico aereo, ed 
      organizzazioni connesse (profili con accesso in C3)
 Appartengono a questo raggruppamento i lavoratori che svolgono attività 
      caratterizzate da :
 - elevate conoscenze specialistiche nel campo dell’aeronautica generale, 
      del controllo del traffico aereo, della navigazione aerea e della 
      meteorologia, con particolare riferimento alle principali normative 
      italiane ed internazionali di riferimento (la base di conoscenze è 
      acquisibile con precedenti esperienze di pilota e relative abilitazioni) 
      ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
      aggiornamento; elevata conoscenza della lingua inglese;
 - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di 
      risultati relativi alla sicurezza del volo e con possibilità di 
      coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro ed 
      unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
 - problematiche lavorative di tipo complesso relativa alla sicurezza dei 
      voli e degli aeroporti, da affrontare con modelli teorici non 
      immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
 - relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, 
      gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, 
      relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
      rappresentanza istituzionale; relazioni con i soggetti che operano in 
      ambito aeroportuale (ad esempio, compagnie aeree, vettori ecc.) di natura 
      diretta, anche complesse e negoziali.
 Esemplificazione dei profili
 Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di certificazione, vigilanza e 
      controllo sugli operatori aerei, organizzazioni aeronautiche e relativo 
      personale
 Lavoratrice/lavoratore che svolge attività di certificazione, vigilanza e 
      controllo sui fornitori di servizi del traffico aereo, sulle 
      organizzazioni connesse e relativo personale
 Appartengono, ad esempio, a questo raggruppamento i profili professionali 
      di ispettore di volo e di ispettore dei servizi del traffico aereo.
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del d. lgs. 25 
      febbraio 1999, n. 66, ai Tecnici investigatori dell’Agenzia nazionale per 
      la sicurezza del volo è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
      stabilito per gli Ispettori di volo dell’ENAC. A tale personale si 
      applicano, conseguentemente, tutte le disposizioni contrattuali, sia 
      relative agli aspetti economici che normativi, di cui siano destinatari i 
      predetti ispettori di volo.Le competenze e i principali contenuti lavorativi del profilo 
      professionale di Tecnico investigatore sono stabiliti come segue:
 - elevate conoscenze nel campo aeronautico, nell’ingegneria aeronautica, 
      nella condotta di aeromobili, nel controllo del traffico aereo, nelle 
      tematiche relative ai fattori umani, tecnici ed ambientali in connessione 
      con le tecniche di prevenzione ed investigazione di incidenti o 
      inconvenienti associati all’impiego degli aeromobili, nonché nel campo 
      della navigazione aerea, della meteorologia, della normativa nazionale ed 
      internazionale di riferimento, (la base di conoscenze è acquisibile con 
      laurea nei campi disciplinari correlati all’esercizio delle attività o con 
      elevata esperienza nella condotta di aeromobili), con un grado di 
      esperienza pluriennale e frequente necessità di aggiornamento; elevata 
      conoscenza della lingua inglese;
 - contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di 
      risultati relativi all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Agenzia 
      Nazionale per la Sicurezza del Volo, con particolare riferimento alla 
      conduzione delle inchieste sugli incidenti ed inconvenienti aerei, alla 
      individuazione delle cause degli stessi ed alla predisposizione di 
      raccomandazioni, alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti; capacità 
      di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi informali di lavoro 
      ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;
 - problematiche lavorative di tipo complesso, da affrontare con modelli 
      teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle 
      soluzioni possibili;
 - relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, 
      gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, 
      relazioni esterne ( ad esempio con altre istituzioni ed operatori 
      aeronautici nazionali ed internazionali) di tipo diretto anche con 
      rappresentanza istituzionale; relazioni di natura diretta, anche complesse 
      e negoziali, con i soggetti che operano in ambito aeronautico.
 
 ALLEGATO BSCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
 NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
 Art. 1
 (Definizione)
 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento 
      indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla 
      dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia 
      suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi 
      confronti.
 
 Art. 2
 (Principi)
 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
 a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come 
      molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
 b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere 
      trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
 c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le 
      eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti 
      da atti o comportamenti molesti;
 d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, 
      così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e 
      denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito 
      l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si 
      avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga 
      denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni 
      circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo 
      ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali 
      testimoni;
 e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire 
      preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa 
      per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i 
      compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare 
      quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le 
      Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire 
      l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
 f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei 
      soggetti coinvolti;
 g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie 
      sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto 
      dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 venga 
      inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, 
      un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di 
      persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto 
      denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque 
      valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e 
      contrattuali attualmente vigenti;
 h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia 
      ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, 
      in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, 
      allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della 
      dignità della persona.
 2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento 
      negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
 Art. 3(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo 
      sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi 
      alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura 
      informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in 
      tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento 
      affrontato.
 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e 
      specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è 
      incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al 
      dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione 
      del caso.
 Art. 4
 (Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto 
      di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire 
      il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno 
      ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento 
      scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo 
      svolgimento del lavoro.
 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo 
      la riservatezza che il caso richiede.
 Art. 5
 (Denuncia formale)
 1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non 
      ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, 
      ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato 
      permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della 
      Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile 
      dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti 
      all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni 
      caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà 
      avvalersi.
 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la 
      dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà 
      essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
 3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei 
      soggetti coinvolti.
 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora 
      l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga 
      fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. 
      e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute 
      di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di 
      molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e 
      donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel 
      caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare 
      ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità 
      di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito 
      altrove in una sede che non gli comporti disagio.
 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora 
      l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga 
      fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli 
      interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa 
      della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire 
      nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad 
      entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con 
      l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad 
      entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino 
      disagio.
 Art. 6
 (Attività di sensibilizzazione)
 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende 
      dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito 
      alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire 
      qualora la molestia abbia luogo.
 2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi 
      formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona 
      al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come 
      molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla 
      formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e 
      diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione 
      delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
 3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le 
      Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le 
      molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
 4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle 
      dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie 
      sessuali.
 5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al 
      fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e 
      nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il 
      Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai 
      firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di 
      Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente 
      Codice.
 6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per 
      l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del 
      primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di 
      condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali 
      integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
 
 ALLEGATO CCODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 Art. 1
 (Disposizioni di carattere generale)
 1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono 
      specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e 
      imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione 
      lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello 
      della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i 
      componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano 
      ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del 
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le 
      previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le 
      disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici 
      dipendenti.
 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui 
      non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i 
      profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto 
      dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e 
      seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle 
      singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto 
      legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Art. 2
 (Principi)
 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di 
      servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare 
      i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. 
      Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto 
      della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le 
      proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse 
      pubblico che gli è affidato.
 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di 
      evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
      mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 
      Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento 
      dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti 
      che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica 
      amministrazione.
 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta 
      quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, 
      si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente 
      nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri 
      compiti.
 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per 
      ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui 
      dispone per ragioni di ufficio.
 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un 
      rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. 
      Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non 
      ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle 
      informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia 
      vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare 
      le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle 
      imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di 
      semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo 
      svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o 
      comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la 
      distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti 
      delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei 
      compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e 
      funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
 
 Art. 3(Regali e altre utilità)
 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in 
      occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di 
      modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre 
      benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
 2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o 
      altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. 
      Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a 
      suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di 
      modico valore.
  Art. 4
 (Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il 
      dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad 
      associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui 
      interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, 
      salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni 
      ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
 Art. 5
 (Trasparenza negli interessi finanziari)
 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i 
      rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia 
      avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
 a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano 
      ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti 
      rapporti di collaborazione;
 b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che 
      abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 
      limitatamente alle pratiche a lui affidate.
 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
      all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
      finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 
      pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o 
      affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, 
      professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
      l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o 
      nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente 
      competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce 
      ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
 Art. 6
 (Obbligo di astensione)
 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 
      attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti 
      entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui 
      egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
      rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli 
      sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche 
      non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
      amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
      altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 
      decide il dirigente dell'ufficio.
 
 Art. 7
 (Attività collaterali)
 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione 
      retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo 
      svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od 
      organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
      interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di 
      incarichi remunerati.
  Art. 8
 (Imparzialità)
 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura 
      la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con 
      l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda 
      ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad 
      altri.
 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento 
      dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare 
      ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
  Art. 9
 (Comportamento nella vita sociale)
 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione 
      per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in 
      particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non 
      menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale 
      posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
 
      Art. 10
 (Comportamento in servizio)
 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad 
      altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 
      propria spettanza.
 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le 
      assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di 
      cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non 
      utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il 
      dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne 
      serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta 
      abitualmente persone estranee all'amministrazione.
 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo 
      personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di 
      beni o servizi per ragioni di ufficio.
  Art. 11
 (Rapporti con il pubblico)
 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata 
      attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli 
      siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti 
      dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine 
      cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando 
      genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo 
      a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde 
      sollecitamente ai loro reclami.
 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a 
      tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da 
      dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine 
      dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente 
      dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o 
      azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o 
      confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed 
      imparzialità.
 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il 
      dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una 
      amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto 
      degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle 
      apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità 
      del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori 
      e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio 
      e sui livelli di qualità.
  Art. 12
 (Contratti)
 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il 
      dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né 
      corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né 
      per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 
      contratto.
 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti 
      di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 
      con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio 
      precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di 
      appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 
      con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio 
      precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 
      alle attività relative all'esecuzione del contratto.
 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con 
      cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 
      fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 
      dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi 
      informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali 
      e personale.
  Art. 13
 (Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di 
      controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei 
      risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. 
      L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: 
      modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi 
      prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e 
      utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; 
      semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini 
      prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a 
      reclami, istanze e segnalazioni.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1Le parti si danno reciprocamente atto della esigenza di superare le 
      differenze tra i regimi applicabili ai trattamenti di fine servizio del 
      personale dell’ENAC, in relazione alla provenienza dello stesso personale, 
      dall’ex-RAI (registro aeronautico italiano) ovvero dal Ministero dei 
      Trasporti – ex-DGAC. A tal fine, nel condividere l’obiettivo di una 
      tendenziale omogeneizzazione delle normative di riferimento e dei 
      conseguenti regimi applicabili, convengono sull’opportunità che sia 
      assunta ogni utile iniziativa - anche di sollecitazione dei necessari 
      interventi di revisione normativa - che possa consentire la soluzione del 
      problema evidenziato.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
 Considerato quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall’art. 
      2, comma 1 del CCNQ 7/8/1998 in materia di modalità di utilizzo dei 
      distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative 
      sindacali, nonché quanto previsto in materia per l’ex-RAI dall’art. 63 del 
      DPR n. 509/1979, le parti, con apposita sessione, riesamineranno 
      l’istituto tenendo conto della peculiarità dell’ente.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
 Le parti, nel condividere l’obiettivo di un’ulteriore evoluzione del 
      sistema di classificazione del personale, in linea con le tendenze di 
      evoluzione professionale del personale e dei ruoli organizzativi che si 
      registrano, a livello internazionale, nei sistemi di governance 
      dell’aviazione civile, concordano di demandare ad una commissione di 
      esperti individuati pariteticamente per l’approfondimento tecnico delle 
      esigenze di manutenzione e revisione dell’impianto definito nel presente 
      contratto e nel precedente contratto di parte normativa.
 La commissione dovrà prioritariamente approfondire la configurazione delle 
      aree professionali dell’ente in relazione all’evoluzione dei processi di 
      lavoro ed ai fabbisogni organizzativi dell’ente, affrontando anche alcune 
      delle questioni emerse nella trattativa per il presente CCNL, quali ad 
      esempio le aree delle funzioni ispettive ed informatiche. I lavori della 
      commissione, da concludere entro tre mesi dall’insediamento, sono 
      finalizzati alla predisposizione di un documento tecnico di proposte di 
      cui si terrà conto nelle sedi negoziali e nella definizione degli 
      indirizzi alla contrattazione.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
 Le parti, nel confermare l’unitarietà sotto i profili organizzativo e 
      funzionale dei professionisti appartenenti alla prima ed alla seconda 
      qualifica, concordano sulla necessità di un successivo approfondimento del 
      problema della loro collocazione contrattuale. Sono pertanto concordi nel 
      ritenere che vada mantenuto l’attuale correlazione tra le due qualifiche. 
      A tal fine, ritengono necessario che, nella sessione negoziale di cui 
      all’art. 29, comma 2, si proceda ad una verifica della sussistenza 
      dell’equilibrio e della correlazione tra i trattamenti economici 
      riconosciuti alle due qualifiche.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
 Le parti confermano che i profili professionali dell’area operativa 
      collocati nella categoria Collaboratori sono connessi a ruoli o funzioni 
      ad esaurimento, per i quali non si prevedono future assunzioni di 
      personale. Conseguentemente, concordano sulla necessità di favorire la 
      progressione del personale verso la posizione economica iniziale della 
      categoria “Funzionari”, attraverso l’adozione di opportune iniziative, 
      anche di. carattere formativo, e l’attuazione delle relative procedure con 
      carattere di priorità
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6Le parti concordano sul comune obiettivo di definire, in una successiva 
      sessione negoziale, un testo unificato e coordinato di tutte le 
      disposizioni contrattuali vigenti.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
 Le parti concordano nel rinviare ad una successiva sessione negoziale 
      l’approfondimento e la revisione di alcuni istituti del trattamento 
      normativo per il personale a tempo determinato, in relazione ai 
      cambiamenti normativi che hanno interessato tale tipologia di rapporto di 
      lavoro. Concordano in ogni caso nel ritenere pienamente operante il 
      principio di non discriminazione per i suddetti lavoratori, sancito dalla 
      vigente normativa.
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
 Le parti, nel ritenere ancora vigenti i contratti integrativi di ente già 
      stipulati per le parti non in contrasto con quanto definito nel presente 
      CCNL, concordano che la disciplina delle progressioni economiche 
      all’interno delle categorie definita in tale sede sia applicata, fino alla 
      definizione, nella stessa sede, di una nuova disciplina.
 
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