IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 SICUREZZA

TIPO

 CCNL

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 5 NOVEMBRE 2004

PERIODO

 2° BIENNIO ECONOMICO

 2004 - 2005

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  1° BIENNIO ECONOMICO 
 POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZ.QUADRO D'AMM.NE


ACCORDO SINDACALE
PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
E SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
2° BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21-12-2004 - Suppl. Ord. n.183)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n.301.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile
e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
SIAP;
Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP -USP);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di  separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di  accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di

accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente  della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,  lettera B), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie  interessate.».

«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza  previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di consestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,  nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia  di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), si svolgono  in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai  Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera  B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello  schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e  delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni  Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della  difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge  30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso  comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge  finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di  validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le  Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,  il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

- Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, reca: Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».

- Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca: «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».

- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: «Disposizioni in ateria di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

 Note all'art. 1:

- L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.

 

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Incrementi mensili lordi

Stipendi tabellari annui lordi

Livelli

 (Euro)

(Euro)

IX 

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53 

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, e', pertanto,  rideterminato  nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005

 

Qualifiche

Parametro (Euro)

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

150,00

23.175,00

Commissario capo e qualifiche equiparate

144,50

22.325,25

Commissario e qualifiche equiparate

139,00

21.475,50

Vice commissario e qualifiche equiparate

133,25

20.587,13

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate  

139,00

21.475,50

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

135,50

20.934,75

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

133,00

20.548,50

Ispettore capo e qualifiche equiparate 

128,00

19.776,00

Ispettore e qualifiche equiparate 

124,00

19.158,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

120,75

18.655,88

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

122,50

18.926,25

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

120,25

18.578,63

Sovrintendente e qualifiche equiparate

116,25

17.960,63

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate      

112,25

17.342,63

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

113,50

17.535,75

Assistente capo e qualifiche equiparate

111,50

17.226,75

Assistente e qualifiche equiparate

108,00

16.686,00

Agente scelto e qualifiche equiparate 

104,50

16.145,25

Agente e qualifiche equiparate

101,25

15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Note all'art. 2:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento  militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3:

 «3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V

Euro

8.776,59

livello VI

Euro 

9.675,07

livello VI-bis

Euro

10.379,57

livello VII 

Euro

11.082,86

livello VII-bis

Euro

11.861,89

livello VIII

Euro

12.643,32

livello IX

Euro 

14.437,35

 

- Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonche' la tabella 3 allegata al medesimo decreto:

«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle  tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle  procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

«Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i  valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati  nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla  legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,  sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da  riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via  provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno  effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

 - La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.», delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

- La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del istema pensionistico obbligatorio e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 (Armonizzazione). - 1 - 8 (Omissis).

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e  pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per  l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del  Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 2 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Il resente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per certo del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.».

 

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonche' alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianita':

Qualifiche e posizioni economiche (*)

Livello

Euro

Vice questore aggiunto 

IX

32,98

Commissario capo

VIII 

33,56

Commissario

VIII

31,11

Vice commissario

VII-bis

29,88

Ispettore superiore sostituto commissario

VII-bis

32,44

Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001   

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con piu' di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lgs 53/2001- 87/2001- 76/2001

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lgs 53/2001- 87/2001- 76/2001

VII-bis

29,77

Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica

VII

28,88

Ispettore

VI-bis

28,28

Vice ispettore

V

28,02

Sovrintendente capo con piu' 30 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica

VI-bis

27,61

Sovrintendente capo con piu' 30 anni di servizio e meno 4 anni nella qualifica

VI-bis 

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica

VI-bis 

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno anni nella qualifica

VI-bis

26,61

Sovrintendente

VI 

26,02

Vice Sovrintendente

VI 

24,23

Assistente capo con piu' 16 anni di servizio e piu' 4 anni nella qualifica

V

26,32

Assistente capo con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

25,43

Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

V

25,43

Assistente

|V

23,87

Agente scelto

|V 

22,31

Agente

|V 

21,44

 

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonche' le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004 - Anno 2005

Qualifiche

 

Livelli  

 

posizioni economiche

(Parametri)

Feriale

Festivo o notturno

Notturno Festivo

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

IX 

150,00 

13,48

15,24 

17,58

Commissario capo e qualifiche equiparate

VIII

144,50

12,27

13,87

16,01

Commissario e qualifiche equiparate

VIII 

139,00

12,27 

13,87

16,01

Vice commissario e qualifiche equiparate

VII-bis

133,25

11,71

13,24

15,27

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate

VII-bis

139,00

11,71

13,24

15,27

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

VII-bis

135,50

11,71

13,24 

15,27

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

VII-bis

133,00

11,71

13,24

15,27

Ispettore capo e qualifiche equiparate

VII 

128,00

11,21 

12,67 

14,62

Ispettore e qualifiche equiparate

VI-bis 

124,00 

10,74

12,14 

14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

VI

120,75

10,26

11,60

13,39

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

VI-bis

122,50

10,74

12,14

14,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

VI-bis

120,25

10,74

12,14

14,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate

VI

116,25

10,26

11,60

13,39

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

VI

112,25

10,26

11,60

13,39

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

113,50 

9,65

10,91

12,59

Assistente capo e qualifiche equiparate

V

111,50

9,65 

10,91

12,59

Assistente e qualifiche equiparate

V

108,00

9,65

10,91

12,59

Agente scelto e qualifiche equiparate

V

104,50

9,65

10,91 

12,59

Agente e qualifiche equiparate

V

101,25

9,65

10,91

12,59

 

Note all'art. 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

- Si riporta la Tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B1 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

 [*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE' LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' riportato nelle note all'art. 2.

- La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.». Se ne riporta il testo dell'art. 172:

«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1 - 3. (Omissis).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del  Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

livello V 

9,65

10,91

12,59

livello VI

10,26

11,60

13,39

livello VI-bis

10,74

12,14

14,00

livello VII

11,21

12,67

14,62

livello VII-bis

11,71 

13,24

15,27

livello VIII

12,27

13,87

16,01

livello IX

13,48

15,24

17,58

 

Art. 4.

Indennita' pensionabile

 1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche

Incrementi dal 1° gennaio 2004

Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

45,30

15,90

Commissario capo e qualifiche equiparate

44,50

15,60

Commissario e qualifiche equiparate
 

44,10

15,40

Vice commissario e qualifiche equiparate

42,30

14,80

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

43,10

15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate

41,10

14,40

Ispettore e qualifiche equiparate
 

39,80

14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate         

38,60

13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

39,70

13,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,30 

13,10

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,10

13,10

Assistente capo e qualifiche equiparate

33,40

11,70

Assistente e qualifiche equiparate
 

30,40

10,70

Agente scelto e qualifiche equiparate
 

29,00

10,00

Agente e qualifiche equiparate
 

28,00

10,00

 

 2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche

Dal 1° gennaio 2004

Dal 1° gennaio 2005

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

761,30

777,20

Commissario capo e qualifiche equiparate

747,20

762,80

Commissario e qualifiche equiparate
 

740,40

755,80

Vice commissario e qualifiche equiparate

710,40

725,20

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

723,30

738,40

Ispettore capo e qualifiche equiparate

690,70

705,10

Ispettore e qualifiche equiparate
 

669,20

683,20

Vice Ispettore e qualifiche equiparate
 

648,30

661,80

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

666,20

680,10

Sovrintendente e qualifiche equiparate

626,80

639,90

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

623,70

636,80

Assistente capo e qualifiche equiparate

561,10

572,80

Assistente e qualifiche equiparate
 

510,80

521,50

Agente scelto e qualifiche equiparate
 

468,40

478,40

Agente e qualifiche equiparate 
 

432,20

442,20

 

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n 164:

«Art. 5 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dall'art. 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

 

Qualifiche

Euro

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

716,00

Comissario capo e qualifiche equiparate

702,70

Commissario e qualifiche equiparate

696,30

Vice commissario e qualifiche equiparate

668,10

Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate

680,20

Ispettore capo e qualifiche equiparate

649,60

Ispettore e qualifiche equiparate

629,40

Vice ispettore e qualifiche equiparate

609,70

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

626,50

Sovrintendente e qualifiche equiparate

589,50

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

586,60

Assistente capo e qualifiche equiparate

527,70

Assistente e qualifiche equiparate

480,40

Agente scelto e qualifiche equiparate

439,40

Agente e qualifiche equiparate

404,20

 

Art. 5.

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

 

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

Art. 6.

Indennita' di presenza festiva

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

 Note all'art. 6:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad rdinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2:

«Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -

1. (Omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che resta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

  

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per 'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del ecreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed al'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

  1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

  2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;

  3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

  1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

  2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;

  3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali).

- 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo  quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, reca «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento civile e militare.». Se ne riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali).

- 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

   a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;

   b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;

   c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

  

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Proroga di efficacia di norme

 1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

 

Art. 16.

Copertura finanziaria

 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15

  

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici).

 - 1-46. (Omissis).

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di  polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive  modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».