IComparto COMPARTO

COMPARTO - SETTORE

 SICUREZZA - POLIZIA PENITENZIARIA

TIPO

 ACCORDO NAZIONALE QUADRO

AREA

 PERSONALE DI TUTTI I LIVELLI

DATA FIRMA

 

PERIODO

 QUADRIENNIO NORMATIVO

 2002 - 2005

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ARGOMENTI CORRELATI  QUADRIENNIO NORMATIVO  -  1° BIENNIO ECONOMICO  
2° BIENNIO ECONOMICO


ACCORDO NAZIONALE QUADRO
D'AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005


DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ACCORDO NAZIONALE QUADRO D’AMMINISTRAZIONE
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

STIPULATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, 7° COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195 E DELL’ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 GIUGNO 2002, N. 164.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni  nella legge 7 agosto 1992, n.356;
Visto l’articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;
Visto l’articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
e
 le Organizzazioni Sindacali
S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; CI.S.L - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.; F.S.A.  C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. – U.G.L. /FNP;  Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. – P.P.

stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione:

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo d’applicazione

1. Il presente Accordo Nazionale Quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto D.P.R. né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’art. 14 del D.P.R. 164/2002.

3. Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:

a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L’accordo su tale materia avrà cadenza annuale;

b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell’art.24 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;

c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;

d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in  missione;

e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

f)  criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i) indirizzi generali per le attività di gestione dell’Ente di Assistenza del personale;

j)criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio;

 

CAPO II
 RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 2
 Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, è  incentrato sul rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva.

b)  accordo nazionale quadro.

c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Accordo.

2. Il sistema delle relazioni sindacali, finalizzato al raggiungimento di intese su tutte le materie che costituiscono oggetto di esame, tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dal D.P.R. n.395/95, D.P.R. n.254/99 e D.P.R. n.164/2002  rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.

3. Presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è istituita una commissione paritetica, presieduta dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. n.164/2002 che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dal D.P.R. n.164/2002 e dal presente Accordo Nazionale Quadro.

4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.164/2002 è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n.195/95, sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n.129/2000.

5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’Amministrazione saranno esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n.164.

 

Art. 3
 Contrattazione decentrata

1. Nell’ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all’assetto funzionale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile così come delineato dal D.Lgs. n.300/1999, dal D. Lgs. n.146/2000 e dai conseguenti atti organizzativi e tenuto conto delle prerogative di cui all’art.16 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Provveditori Regionali e delle prerogative di cui all’art.17 del D. Lgs. n.165/2001 quanto ai Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente Accordo Nazionale Quadro, con criteri di maggior dettaglio in funzione delle esigenze della regione, prende in considerazione le materie di cui all’articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164.

2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall’Accordo Nazionale Quadro, prende, altresì, in considerazione, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi della regione e per conferire uniformità di indirizzo applicativo, le materie di cui all’art.8, commi 4 e 5, del presente Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui al D.P.R. n.164/2002, articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e).

3. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditorati, dal Provveditore Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali regionali e, per quanto attiene ai Centri per la Giustizia Minorile, dal Direttore del Centro stesso e dalle Organizzazioni Sindacali regionali.

4. Nel caso di mancata definizione del protocollo d’intesa regionale l’esame della questione è rimesso alla commissione paritetica centrale di cui al comma 3 dell’articolo 2 del presente Accordo Nazionale Quadro.

5. Il Provveditore Regionale, in relazione all’art. 16 del D.Lgs. n.165/2001, eserciterà tutte le proprie prerogative per l’effettiva concreta applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro; analogamente il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile ai sensi dell’art. 17 del medesimo Decreto Legislativo.

6. Per l’avvio dei lavori relativi al Protocollo d’Intesa regionale, l’Amministrazione Regionale, dopo aver fornito con congruo anticipo adeguata informazione e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna O.S., entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione dell’A.N.Q. ed i relativi lavori devono concludersi entro i successivi 5 giorni. Limitatamente ai Provveditorati di Torino, Padova e Pescara la delegazione potrà essere composta da un  massimo di quattro unità per ciascuna O.S.; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più regioni.  Il Protocollo d’Intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell’A.N.Q. 

7. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall’art. 24, comma 6 del DPR 18 giugno 2002, n.164  di seguito elencate:

a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5 lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all’art. 29 comma 3, del D.P.R. n.164/2002 esprime parere vincolante nel merito;

b)  criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d)  criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

8. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all’art.8, commi 4 e 5 del presente Accordo.

9. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente Accordo individua le seguenti sedi:

a) la sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il personale di polizia penitenziaria ivi in servizio, la sede dell’Istituto Superiore Studi Penitenziari per il personale di polizia penitenziaria ivi in servizio, la sede del Dipartimento per la Giustizia Minorile per il personale di polizia penitenziaria ivi in servizio e quella dell’Ufficio di Gabinetto per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia;

b) le sedi dell’ufficio, istituto penitenziario o servizio di livello dirigenziale;

c) le sedi dell’ufficio, istituto o servizio penitenziario di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dal Provveditore Regionale ovvero, per il settore minorile, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile competente, nonché dal titolare dell’ufficio o istituto o servizio non individuato come sede dirigenziale.

10. L’Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le Organizzazioni Sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna O.S. ad eccezione dei provveditorati e dei centri di cui al comma 6), entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale.

11.  La trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio.

12.  L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.

13.  Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui al comma 11), il Provveditore regionale competente per territorio ovvero il Direttore del Centro per  la Giustizia Minorile nonché le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo nazionale recepito con D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - acquisite le argomentazioni dell’autorità responsabile dell’ufficio, istituto penitenziario o servizio interessato e dei responsabili delle Organizzazioni Sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette  individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi entro ulteriori dieci giorni deve avere luogo una nuova trattativa, regolarmente verbalizzata, per la definizione e sottoscrizione dell’accordo. L’Accordo deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti.

L’Amministrazione Centrale, dopo aver accertato l’avvenuta stipulazione degli accordi decentrati effettuerà un monitoraggio periodico sull’andamento degli stessi i cui esiti saranno comunicati alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente Accordo per un eventuale esame a livello di Dipartimento.

14.  Al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita, presso ogni Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della Giustizia Minorile, una Commissione arbitrale presieduta rispettivamente dal Provveditore o da un suo delegato, e dal Direttore del Centro o da un suo delegato,  composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione.

15.  La Commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d’intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell’A.N.Q.

16.  La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo o di uno dei suoi componenti e, acquisita la documentazione relativa alla questione, delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni informando della decisione, che ha carattere vincolante, la Commissione centrale istituita ai sensi dell’art. 29 del DPR 164/2002.

17.  Tutte le Commissioni arbitrali regionali dovranno essere costituite presso ciascun Provveditorato Regionale  e presso ciascun Centro per la Giustizia Minorile inderogabilmente entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Nazionale Quadro.

18.  Nell’ipotesi in cui la deliberazione della Commissione regionale arbitrale non sia condivisa dalle parti in conflitto ciascuna di esse può ricorrere alla commissione centrale di cui all’art.29, comma 3, del D.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l’esecutività della decisione.

19.  Le delibere della Commissione centrale sono trasformate in direttive dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e,  per le problematiche degli Istituti e Servizi per Minori, dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

20.  Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli Uffici centrali e periferici si incontrano,  con cadenza quadrimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle Organizzazioni Sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le Organizzazioni Sindacali sottopongono la questione all’Amministrazione Centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime Organizzazioni Sindacali.

21.  Per tutte le questioni rimesse all’Amministrazione Centrale la delegazione è composta:

a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli Uffici direttamente interessati alla trattativa;

b)  per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo di cui al D.P.R. n.164/2002.

 

Art. 4
Sistema di partecipazione, informazione ed esame.

1. L’Amministrazione, prima di procedere all’esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall’art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:

a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E’ fatto salvo quanto disposto all’art. 8, commi 4 e 5 del presente accordo;

b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna anche temporanea a domanda e/o d’Ufficio;

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

d) l’applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro (a livello centrale e periferico);

g) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

h) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;

l) la definizione delle dotazioni organiche;

m) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);

n) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro (a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).

2. L’informazione preventiva è fornita dal titolare dell’Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti.

3. Trasmessa l’informazione preventiva, l’Amministrazione fissa un incontro che avrà inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della informativa da parte delle OO.SS. per l’esame delle predette materie. Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.

4. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

5. Decorsi tali termini l’Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.

6. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità.

7. Relativamente ai provveditorati di Torino, Padova e Pescara, sarà cura dei Provveditori, dei Direttori degli Istituti, Uffici o Servizi far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle OO.SS., l’individuazione dei componenti della delegazione che solo per detti provveditorati sarà composta da un massimo di quattro unità; analogamente per i Centri per la Giustizia Minorile che accorpano più regioni.

 

Art. 5
Prerogative delle Organizzazioni sindacali

 

1. L’Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria, e consegna mensilmente a ciascuna organizzazione sindacale l’elenco nominativo dei propri iscritti. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell’assemblea provvedono ad indicare alle OO.SS. promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.

4. L’Amministrazione, nell’ambito delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, assicurerà alle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica. Per l’utilizzazione di tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un proprio incaricato. L’accesso alla posta elettronica avviene, in fasce orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.

5. Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli istituti e servizi dell’Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. Tali comunicazioni saranno immediatamente consegnate ai dirigenti sindacali destinatari da parte delle Direzioni degli Istituti e Servizi, senza alcuna formalità. La ricezione gratuita è garantita in automatico anche durante l’orario di chiusura degli uffici segreteria.

6. I rappresentanti  delle organizzazioni sindacali rappresentative  possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà essere preannunciata  al direttore dell’istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l’invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell’istituto o da altro funzionario appositamente delegato e dal Comandante di Reparto o suo sostituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell’art. 23 del DPR 164/2002. In tale occasione, a richiesta, alla delegazione saranno consegnate, a titolo gratuito copia dei fogli di servizio di cui all’art. 30 DPR 82/99 (MOD. 14/A) per i periodi dalla stessa individuate nonché della programmazione mensile o copia dei cosiddetti “brogliacci”. Le organizzazioni sindacali garantiscono, nel rispetto della normativa vigente, la assoluta riservatezza delle informazioni, da essi ricavabili, sensibili per la sicurezza dell’istituto.

 

Art.6  
 Tutela del dirigente sindacale

 

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in una sede diversa solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza.

2. Nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali - che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria - in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle OO.SS. di appartenenza.

3. Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

4. Al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale, a condizione che dichiari di avervi eletto domicilio nei due anni antecedenti alla data di rientro in servizio. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il dirigente sindacale abbia conseguito nel frattempo la promozione ad altro ruolo mediante concorso.

5. I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell’esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dal presente Accordo, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

6. I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.

  

CAPO III
IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
ART.7
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Criteri di utilizzazione

 

1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all’art. 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164  – per attribuire compensi finalizzati ad:

a.  incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

b. fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c. compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

d. compensare la presenza qualificata;

e.  compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

I destinatari degli incentivi sono individuati tra:

 

A1) Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24  giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all’interno dei 24 ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.

Al raggiungimento del tetto dei  giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

 

A2)  Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza in servizio  nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza in servizio  nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra  concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell’Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all’articolo 32 comma 7  del D.P.R. n. 164/2002,  i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell’anno di riferimento.

Per aver titolo all’incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all’interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettivaun turno di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

 

B1)  Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi,  assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all’interno dei 24 ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l’Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi,  assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio concorrono  il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

 

B2)  Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi,  assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra  concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell’Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all’articolo 32 comma 7  del D.P.R. n. 164/2002,  i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell’anno di riferimento.

Per aver titolo all’incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all’interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettiva, un turno di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l’Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi,  assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni  di presenza nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra  concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell’Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all’articolo 32 comma 7  del D.P.R. n. 164/2002,  i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell’anno di riferimento.

Per aver titolo all’incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.

I compensi di cui alle lettere A1), A2), B1) e B2) non sono tra loro cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione ai destinatari di più fattispecie tra quelle indicate alle citate lettere  è corrisposto il compenso più favorevole.

C)  Il personale che assicura nell’arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a tre. Il compenso è fissato nella misura di Euro ____ per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo;

 

D)  Il personale,  compreso  quello  impiegato nel  servizio  traduzioni  e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16.00/24.00 o 18.00/24.00). Il compenso è fissato nella misura di Euro_____;

 

E) I  Comandanti  di  Reparto  ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari o chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili rispettivamente di:

1)  Euro ___ per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità, di Euro _____, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità, di Euro _____, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;

2)  Euro _____ per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di Euro _____, per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità, di Euro _____, per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;

 

F) il  responsabile  di  un’unità  operativa,  il  coordinatore  di  più unità operative tra quelle elencate all’art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale.  Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro _____ ;

 

G)  i Comandanti di Reparto delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne assume le funzioni con formale provvedimento. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro_______;

 

H) i responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e dei Centri per la Giustizia Minorile e delle Scuole e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell’Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura mensile di Euro _____;

 

  Per gli anni 2004 e 2005 sono altresì destinatari degli incentivi:

  

I)  gli addetti alla prevenzione incendi, di cui all’art. 12 lettera b) del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di cui all’art.8 comma 2 del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro______. Il personale destinatario degli incentivi di cui alla presente lettera è quello individuato con formale ordine di servizio secondo il piano di sicurezza delle singole strutture e servizi.

 

J)  il personale che assume il comando di una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km. 700. Il compenso è fissato nella misura di Euro____ per ciascuna traduzione.

 

3. I compensi indicati ai punti E), F), G), H), I), J) non sono tra loro cumulabili.

4.  Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere E), F), G), H), I), J) è corrisposto quello più favorevole.

5.  Al personale indicato alle lettere C), D), E), F), G), H), I), J)  spetta anche il compenso di cui alla lettera A1) o A2) o B1) o B2) in relazione alle fattispecie ivi previste.

6.  Per l’attribuzione del compenso in favore del personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolare responsabilità a ciascun Provveditorato, a ciascun Centro per la Giustizia Minorile, ed alla Direzione del Centro Amministrativo “ G. Altavista” è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente. La determinazione del compenso e l’individuazione dei compiti o degli incarichi che comportano disagi sono demandati alla contrattazione decentrata, che terrà comunque conto dei seguenti criteri generali:· I servizi svolti presso le sezioni alta sicurezza o presso specifici reparti detentivi dove sono attuati il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14/bis dell’Ordinamento Penitenziario o particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio quali quelle connesse all’ottimale funzionamento delle sale regie, e quelle inerenti all’espletamento del servizio delle traduzioni.

· L’importo del compenso da attribuire a ciascun dipendente non può eccedere la misura giornaliera di Euro _________e la spesa deve essere contenuta entro il budget a tale scopo assegnato alla contrattazione decentrata.

· La valutazione della corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all’Amministrazione ed alle OO.SS. delle sedi di contrattazione decentrata.

7. I  criteri  sopra  indicati  non  devono  prescindere  da  uno  sviluppo  della programmazione dei servizi che garantisca un’equa distribuzione dei turni disagiati, in particolare quelli notturni e festivi, tra tutto il personale in pari percentuale.

8. I turni di reperibilità, disposti con le modalità indicate all’articolo 12 del presente Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione e previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359 e dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254 sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile e dellUfficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. L’indennità di presenza qualificata è cumulabile con l’indennità per servizi esterni.

Il compenso è fissato nella misura di Euro ____ per ogni turno di reperibilità.

 

Art. 8
Articolazione dei turni di servizio.

1. La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero di cui all’articolo 16 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 garantisce:

a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa per un’organizzazione più funzionale dei servizi;

b) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio.

3. L’articolazione dei turni di servizio è realizzata dall’autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all’articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:

a) orario articolato su turni;

b)  orario articolato su cinque giorni;

c) orario articolato su sei giorni;

d)  orario flessibile.

4. In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata.

5.  L’articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata, nelle forme di cui all’art. 3 del presente accordo.

6. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato mensilmente osservando scrupolosamente l’orario di lavoro settimanale previsto dall’articolo 16 del DPR 18 giugno 2002, n.164.

7.  Il foglio di servizio, di cui all’articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l’intera durata di vigenza, nell’apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza.

8.  L’Amministrazione si impegna a proseguire l’informatizzazione di tutti gli istituti e servizi ed a seguire il progetto di informatizzazione dei turni di servizio già varato e in fase di applicazione, verificandone i risultati unitamente alle OO.SS. con cadenza semestrale. Con cadenza quadrimestrale, o secondo necessità le OO.SS. della sede di contrattazione decentrata firmatarie del presente accordo, potranno, a richiesta, ottenere copia dei modelli 14/A ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi. Le organizzazioni sindacali garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle informazioni, ricavabili dai modelli 14/A, sensibili per la sicurezza dell’istituto.

9.  E’ considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all’illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E’, altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda.

10.I turni programmati non possono essere soggetti a variazioni fatta eccezione per effettive e motivate esigenze di servizio e per documentate necessità di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di Reparto informa tempestivamente, dando conferma per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta al Comandante di Reparto. L’eventuale diniego, comunicato per iscritto, è circoscritto alle sole ipotesi dell’impossibilità di assicurare il cambio.

11. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio.

12. Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l’articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.

13.Il servizio nei reparti ospedalieri è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:

a) organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;

b)  obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio;

c) obbligo dell’Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con la stretta osservanza delle cadenze fissate dalle vigenti normative in materia, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

14. Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente.

Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti , con un intervallo d’almeno otto ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale.

 

Art. 9
Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto.

L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal

secondo comma dell’art. 5 della Legge 395/90

2. L’individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpello sono demandati alla contrattazione decentrata. L’Amministrazione Penitenziaria ridurrà progressivamente a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo il numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali; l’individuazione dei criteri e delle modalità da osservare, anche per la razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane è demandata ad un apposito tavolo di confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, parimenti l’Amministrazione restituirà ai servizi istituzionali, entro un anno dalla stipula del presente accordo, il personale di Polizia Penitenziaria attualmente impiegato in compiti amministrativo – contabili.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 17 DPR 164/2002, fatte salve le norme di cui al Testo Unico n. 151/2001 le modalità d’impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;

b)  non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata;

c) il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.

4. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

5. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza all’aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.

6. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:

a) - turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;

b) – turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;

c)– turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.

7. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 21 del DPR 395/95 e dall’art. 20 del DPR 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l’esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

 

Art. 10
 Prestazioni di lavoro straordinario.

1. Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro.

2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario.

3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, del numero dei detenuti presenti, e delle carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione Centrale.

5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:

a) garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;

b)  conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;

c)  consenso, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non  potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti.

8. Al personale di Polizia penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria.

9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali Regionali con cadenza mensile.

10. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario.

11. Il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale  (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga.

 

Art. 11
 Turni di riposo compensativo.

1. Fermo restando quanto stabilito all’ultimo comma del precedente articolo, e’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.

2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’Amministrazione concorderà con l’interessato la fruizione in altra data.

3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

4. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

 

Art. 12
Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.

1. I turni di reperibilità, previsti dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 7 del D.P.R.10 maggio 1996, n.359, dall’articolo 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, tenuto conto delle modalità di cui all’articolo 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, per compensare la presenza qualificata ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002.

2. I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali in relazione ai seguenti criteri generali:

a) – volontarietà;

b)  – rotazione;

c) – specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.

3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità.

4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità.

5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo.

6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.

7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.

8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata.

9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente  raggiunge l’istituto,  il compenso per lavoro straordinario.

 

CAPO IV
ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Art. 13
 Formazione ed aggiornamento professionale.

La stesura dell’articolato è demandata ad un apposito tavolo di confronto, di cui al protocollo d’intesa allegato al relativo verbale di contrattazione del presente Accordo, per l’esame di tutti gli aspetti dell’attività di formazione.

I risultati del confronto saranno parte integrante del presente Accordo Nazionale Quadro.

 

Art. 14
 Indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente di Assistenza del personale

1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente per l’assistenza del personale dell’Amministrazione Penitenziaria debbono essere perseguiti avuto riguardo alle previsioni di cui all’art.41 della Legge 15 dicembre 1990 n.395 e del relativo Statuto approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.1997 e modificato con D.P.C.M. del 26.06.2000.

2. L’Ente deve perseguire i propri obiettivi incrementando le entrate, ottimizzando le spese e la qualità dei servizi in tutte le attività di benessere del personale, nel rispetto della programmazione e dell’equilibrio finanziario.

3. L’Amministrazione si impegna, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, a convocare il Comitato di indirizzo generale dell’Ente stesso. Fermo restando il numero dei componenti di diritto del Comitato di indirizzo, così come delineato dall’art.10 dello Statuto dell’Ente, sarà consentita la partecipazione alle riunioni anche alle altre Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dell’Amministrazione Penitenziaria – nella misura di un componente per ogni Organizzazione Sindacale. Tale partecipazione, opportuna avuto riguardo alle prerogative e finalità del Comitato di indirizzo, avrà carattere prettamente consultivo, con esclusione di qualsiasi potere deliberante, ed è riferita sia alla programmazione generale e ai relativi obiettivi che alla verifica dei risultati. Le OO.SS. che partecipano di diritto al comitato di indirizzo hanno l’analoga facoltà di far partecipare alle riunioni un ulteriore rappresentante con le medesime modalità di cui sopra.  Il comitato di indirizzo, che delibera con la presenza della maggioranza dei componenti di diritto, ha, tra i compiti propri, il potere-dovere di indicare la politica dell’Ente e vigilare sulla piena rispondenza delle attività del Consiglio di Amministrazione alle previsioni dello Statuto. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente saranno inviate, quindi, per conoscenza alle OO.SS. componenti di diritto del Comitato di indirizzo per consentire alle stesse la facoltà di partecipare in qualità di uditori, ciascuna con un proprio rappresentante, alle relative sedute.

4. Di tutte le convenzioni stipulate dall’Ente, comprese quelle dalle quali derivino sconti e facilitazioni ai dipendenti nell’acquisto di beni e servizi, è fornita capillare informazione a tutte le strutture – centrali e periferiche – dell’Amministrazione ed alle Organizzazioni Sindacali, anche attraverso il sito: www.webea.it.

5. L’Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l’assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria ed offrendo soluzioni assistenziali per i coniugi ed i figli dei caduti in servizio.

 

Art. 15
Alloggi di servizio e caserme.

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell’Amministrazione.

2. Ove ciò non sia possibile il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni. E’ onere dell’Amministrazione la eventuale stipula di convenzioni alberghiere alle migliori condizioni, nelle more degli interventi di ristrutturazione delle caserme allo stato inadeguate.

3. L’adeguatezza della sistemazione alloggiativa è determinata dallo standard di arredo di cui alla tabella A del presente Accordo. E’ data facoltà alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo di effettuare, durante le visite sui luoghi di lavoro previste dall’art.5, comma 6, dei sopralluoghi previo accordo con le Direzioni, per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative cosi come concordate.

4. Il piano degli interventi per adeguare le caserme del territorio nazionale allo standard alloggiativo concordato riguarda, in fase di prima attuazione, il gruppo di istituti che sono stati individuati in via prioritaria d’intesa con le OO.SS. ed elencati nella tabella B che è parte integrante del presente Accordo. Ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Commissioni arbitrali regionali competenti per territorio avranno l’onere, quale competenza aggiuntiva, di verificare la realizzazione degli interventi effettuati sulle caserme degli istituti individuati in prima battuta; i risultati delle verifiche saranno trasmessi all’Amministrazione centrale per l’esame con le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Accordo.

5. L’Amministrazione si impegna a destinare il 10% delle risorse assegnate annualmente - sul relativo capitolo di bilancio - per i lavori di ristrutturazione delle altre caserme e di mantenimento di quelle già ammodernate.

6. Resta fermo il costante controllo sull’adeguato alloggiamento del personale in missione da parte dei Provveditori Regionali. Alle medesime Autorità è demandata l’attività relativa alla piena utilizzazione ed ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti della circoscrizione regionale di competenza.

 

CAPO V
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 16
Misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile s’impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un’adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.

 

Art. 17
Procedure riguardanti l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza

1. In ogni struttura dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:

a) - un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;

b) - tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;

c) - cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d’addetti superiore a cinquecento.

3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d’intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l’affissione dell’avviso nell’albo del personale.

4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al terzo comma; l’ora della scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

5. L’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile s’impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali.

6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell’unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l’autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento.

7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti.

8. All’elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da:

a) - organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;

b) - personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.

9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti.

10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente comma, un candidato risulti compreso in più d’una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l’interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.

11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell’unità lavorativa.

12. Allo scopo d’assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d’atto dell’Amministrazione, un dipendente non candidato.

13. Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) – ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;

b) - verificare la valida presentazione delle liste;

c) - costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d’apertura;

d) – assicurare la correttezza dell’operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;

e) – esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;

f) – proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.

14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.

15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell’inizio delle votazioni.

16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

17. La votazione ha luogo per mezzo d’una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l’ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all’esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all’atto della votazione.

18. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d’individuazione.

19. Il voto è espresso dall’elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.

20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d’esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.

21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.

22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.

23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l’esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell’Amministrazione in modo da garantirne l’integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall’Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.

24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

25. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell’ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.

26. L’incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall’incarico in assenza d’un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell’incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall’incarico.

27. L’Amministrazione si impegna a fornire ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera f), del D. Leg.vo n. 626/1994 e successive modifiche, l’informativa ai lavoratori sul nominativo del medico del lavoro e del responsabile per la sicurezza.

 

Art. 18
Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Tempo di lavoro retribuito.

1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno:

a) – conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

b) – conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;

c) – metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;

d) – metodologie per la comunicazione.

2. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell’ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.

3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:

a) – l’accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;

b) – l’utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l’uso di materiale necessario all’espletamento del mandato;

c) - l’informazione di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

d) – l’avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;

e) – l’avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell’ordine del giorno.

4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.

5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’articolo 19 del decreto legislativo citato l’attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l’orario di lavoro.

 
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art.19
Specializzazioni

1. Ferme restando le specializzazioni per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria previste dall’art.23 del D.P.R. n.395/1995 di conduttore di unità cinofile, elicotterista, sommozzatore, tiratore scelto ed istruttore di tiro, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n.164/2002 vengono individuate le seguenti nuove specializzazioni: matricolista, specialista nel trattamento dei detenuti minorenni, informatico.

 

2. Matricolista

- sovrintende le operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti;

- cura la situazione delle posizioni giuridiche dei soggetti ristretti tenendole costantemente aggiornate, a tal riguardo mantiene il collegamento operativo con il sistema informativo centrale, con gli archivi elettronici e con le cancellerie degli uffici giudiziari. Organizza la partecipazione dei detenuti agli incombenti giudiziari e processuali, aggiorna il turno dei “causanti”, collabora d’intesa con il Comandante di Reparto e con il Responsabile del Nucleo all’organizzazione delle traduzioni in uscita ed in entrata dei detenuti che partecipano alle udienze. Annota e svolge le attività conseguenti alle sentenze ed alle altre decisioni dell’Autorità Giudiziaria;

- organizza e gestisce tutta l’attività interna collegata alla posizione processuale del detenuto, con  particolare  riguardo ai colloqui con i difensori, agli interrogatori dell’autorità giudiziaria, ai colloqui investigativi, alle udienze di convalida.

 

L’accesso al corso di specializzazione per matricolista avviene secondo due diverse modalità:

 

a.  diretta, per coloro che vantano una esperienza lavorativa continuativa di almeno un anno e mesi sei presso l’ufficio matricola di un istituto ovvero di almeno due anni e mesi sei presso i settori operativi degli Uffici I e II della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (ex Divisione I dell’Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento) e presso i corrispondenti servizi dei Provveditorati e dei Centri per la Giustizia Minorile;

 

b. selezione per titoli

 

  Requisiti per l’accesso alla selezione

- giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a buono ovvero una prevalenza di giudizi positivi nell’ultimo quinquennio

- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni

- non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, non avere riportato condanne penali, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione

 Titoli valutabili

- diploma di maturità  punti 3

- diploma di laurea punti 6

- esperienza lavorativa presso

 l’ufficio matricola  punti 0,50 per ogni anno

 

- conseguimento di attestati legalmente

 riconosciuti comprovanti la conoscenza

 di una lingua straniera  punti 1,50  per ogni  attestato fino a un massimo di punti 4,50

Il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione di matricolista e le modalità di svolgimento del relativo corso saranno individuati con decreto ministeriale.

 

3. Specialista nel trattamento dei detenuti minorenni

-  la specificità del Corpo di Polizia Penitenziaria nel settore minorile si concretizza nello svolgimento di funzioni di sicurezza secondo modalità che contemplano una concezione del trattamento informata ai principi di garanzia ispiratori del codice di procedura penale minorile che, prevedendo la non interruzione dei processi educativi in atto, richiede la stretta interconnessione con gli altri sistemi operativi coinvolti nell’azione di recupero sociale;

- lo specialista nel trattamento dei detenuti minorenni deve possedere capacità, attitudine e soprattutto una personalità equilibrata e corretta dal punto di vista deontologico in linea con le nuove teorie psico-pedagogiche. La qualità dei rapporti che deve instaurare rappresenta una condizione imprescindibile per la buona riuscita dei progetti educativi elaborati per tale tipologia di detenuti;

- l’equilibrio che viene richiesto allo “specialista” consiste nella capacità di saper valutare in ogni momento le molteplici situazioni ed avvenimenti che possono incidere positivamente o negativamente sul processo evolutivo del minore detenuto;

- lo “specialista” deve in particolare far fronte, attraverso un atteggiamento positivo e di autocontrollo e mediante le leve della comunicazione, ad eventuali momenti di criticità; deve altresì avere una ottimale capacità di interazione con le altre figure professionali che operano nel settore.

L’accesso al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni avviene con le seguenti modalità:

1) diretta, per coloro che sono in possesso di una esperienza lavorativa continuativa di almeno cinque anni presso un istituto o servizio minorile

2)  selezione per titoli

  Requisiti per l’accesso alla selezione

- giudizio complessivo non inferiore a buono nell’ultimo quinquennio

- anzianità di servizio non inferiore a sette anni

- non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non avere riportato condanne penali, non avere riportato sanzioni nell’ultimo triennio[1]

- diploma di istruzione di I grado

Titoli valutabili

- diploma di maturità di durata quinquennale  punti 3 

- diploma di maturità di durata quadriennale punti 1,5

- conseguimento di attestati attinenti

 la specializzazione  fino a punti 2

- conseguimento di attestati legalmente

 riconosciuti comprovanti la conoscenza

 della lingua inglese fino a punti 2

- conseguimento di attestati legalmente

 riconosciuti comprovanti

  la conoscenza di altra lingua straniera fino a punti 1,5

- laurea in lettere, psicologia o pedagogia punti 8

- possesso di diploma di laurea diverso punti 4

- precedenti esperienze lavorative

 nel campo dell’insegnamento o nell’ambito

  dei servizi per i minori fino a punti 5 

 Condizioni

- disponibilità a ricoprire l’incarico per almeno 5 anni dalla data di conseguimento della specializzazione

- disponibilità ad essere assegnato, temporaneamente o definitivamente a seconda delle esigenze, in sede di servizio diversa dall’attuale.

Il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni e le modalità di svolgimento del relativo corso saranno individuati con decreto del Ministro.

4. Informatico

- è applicato a sistemi informatici centralizzati e periferici;

- immette i dati nel sistema, interpreta i messaggi, partecipa alla gestione delle operazioni di ricerca delle informazioni, provvede alla manutenzione dei singoli programmi e della documentazione relativa, cura l’archiviazione e tenuta della documentazione,;

- partecipa alla gestione delle reti di telecomunicazione e controllo delle risorse hardware e software, nonché alla gestione della sicurezza e degli accessi;

- collabora agli studi di fattibilità, analisi sistemistica e procedurale, collabora alla conduzione dei progetti di sviluppo, realizzazione, manutenzione ed evoluzione dei programmi, partecipa alla predisposizione della documentazione dei programmi, dei manuali operativi delle procedure utente;

- partecipa alla schedulazione delle procedure in produzione, partecipa al controllo tramite console dei sistemi operativi, supporto utenti e help desk;

- collabora alla attivazione delle procedure di elaborazione e stampa, collabora alla gestione della rete locale e mobile ed alla cura dell’aggiornamento della documentazione tecnica hardware e software;

- usa applicazioni informatiche per trasmettere le competenze del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, i permessi e i distacchi sindacali.

L’accesso al corso di specializzazione in informatica è riservato a coloro che vantano una esperienza lavorativa continuativa di almeno due anni e mesi sei presso l’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico automatizzato (ex Centro Elaborazione Dati del D.A.P.) o presso i servizi informatici degli uffici periferici, in possesso dei seguenti requisiti:

-  giudizio complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a buono;

- non avere in corso procedimenti penali per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, non avere riportato condanne penali, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione;

- non essere affetto da patologie che ai sensi del D. Lgs. n.626/94 e successive modifiche comportano l’uso del computer al di sotto dei limiti già fissati dalla norma;

Il periodo di formazione per il conseguimento della specializzazione in informatica e le modalità di svolgimento del relativo corso saranno individuati con decreto ministeriale.

 

Art. 20
Asili Nido
criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti sul relativo capitolo, è ammesso il rimborso anche parziale, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell’asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di età.

2. Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati.

3. Nell’ipotesi di frequenza di asili nido privati l’Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l’asilo nido frequentato.

 

Art.21
Norma conclusiva

Sono fatte salve le previsioni degli Accordi Quadro sottoscritti rispettivamente il 24 luglio 1996 e 31 luglio 2000 non in contrasto né innovate con le presenti disposizioni. 

Il Ministro della Giustizia
Le Organizzazioni Sindacali: 
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
C.I.S.L.- F.P.S./P.P.
U.I.L.- P.A ./P.P.  
C.G.I.L.- F.P./P.P.  
S.I.N.A.P.Pe.
F.S.A.  C.N.P.P. - Si.A.P.Pe. – U.G.L. /FNP
Si. A.L. Pe.- A.S.I.A. 
S.A.G. –P.P. 

 

NOTA A VERBALE N. 1

  L’ Amministrazione s’impegna, fatte salve le situazioni già consolidate, a non conferire le funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi penitenziari per adulti e per minori, al personale che ricopre cariche di Dirigenti Sindacali in seno alle OO.SS. rappresentative del Corpo. Tale previsione è estesa anche a coloro che risultano aver ricoperto detti incarichi nel semestre antecedente alla data di conferimento delle funzioni di Comandante di Reparto.

NOTA A VERBALE N. 2 

 L’Amministrazione, nelle sue varie articolazioni, conferma il proprio impegno a rispondere sempre, entro un lasso di tempo ragionevole, alle richieste di notizie delle OO.SS., ai sensi delle norme vigenti.

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 

Ai fini di una puntuale applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro in tutte le sedi territoriali, l’Amministrazione s’impegna ad illustrarne i contenuti ai Provveditorati Regionali presso questo Dipartimento e ad ottenere dagli stessi la formale adesione alle norme pattizie.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  

L’Amministrazione, con riferimento alla previsione di cui all’art. 9 comma 2, dell’A.N.Q., si impegna a porre in essere ogni possibile iniziativa legislativa atta a consentire l’eventuale transito del personale di Polizia Penitenziaria, adibito a compiti amministrativo-contabili, nei corrispondenti profili professionali dell’Amministrazione Penitenziaria.