|  CONTRATTO 
      COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORORELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I
 PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005
 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003
   
      Il giorno 21 aprile 2006 
      alle ore 12,30, presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra: 
      l' ARAN nella persona del 
      Presidente Cons. Raffaele Perna __firmato___ 
      e le seguenti 
      Organizzazioni e Confederazioni sindacali : 
      Organizzazioni sindacali 
      :                                 Confederazioni :    Ministeri      CGIL FP ____
      firmato 
      ______________    
                                                                                                           
      CGIL __ firmato
      __________ Aziende         CGIL FP 
      ____ 
      firmato ______________    
      
Ministeri      CISL FPS 
      ____ 
      firmato __________          
      
                                                                                                          
      CISL _ firmato
       Aziende         CISL AZIENDE___ 
      firmato _______         
       Ministeri      UIL PA 
      ___ 
      firmato ________________UIL
      firmato 
      ____________ Aziende         UIL PA 
      _____ 
      firmato ______________
Ministeri      CONFSAL - UNSA
      __ 
      firmato _____                  CONFSAL
      __ 
      firmato 
      ___Ministeri      DIRSTAT 
      ____ 
      firmato ______________
 CONFEDIR ___________
 
Aziende         DIRSTAT 
      _____ 
      firmato ___________ Ministeri      CIDA/UNADIS 
      INISTERI__ 
      firmato ____        CIDA___ 
      firmato ___ Ministeri      FED.ASSOMED 
      SIVEMP___ 
      firmato
      _______COSMED___
      firmato
       
      Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato 
      Contratto collettivo nazionale di lavoro.   
 
      CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
      AREA I – DIRIGENZA 
        
      Quadriennio normativo 2002/2005 
      Biennio economico 2002/2003    CCNL AREA I DIRIGENZA QUADRIENNIO 
      NORMATIVO 2002/2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003  INDICE PARTE PRIMA - NORME COMUNI    
      TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
       
      Art. 1:     Campo di applicazione 
      Art. 2:     Durata e decorrenza del presente contratto 
        
      TITOLO II – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
        
      CAPO I  –  LE RELAZIONI SINDACALI
      Art. 3:     Obiettivi e strumenti 
      Art. 4:     Contrattazione collettiva integrativa 
      a livello di Ministero o Amministrazione autonoma 
      Art. 5:     Tempi e procedure per la stipulazione 
      o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 
      Art. 6:     Informazione 
      Art. 7:     Concertazione 
      Art. 8:     Consultazione 
      Art. 9:     Altre forme di partecipazione 
      Art. 10:   Comitato per le pari opportunità 
      Art. 11:   Comitato paritetico per il mobbing 
        
      CAPO II – I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ 
      DELLE PREROGATIVE SINDACALI
      Art. 12:   Soggetti sindacali nelle strutture 
      amministrative di riferimento 
      Art. 13:   Composizione delle delegazioni 
      Art. 14:   Contributi sindacali 
        
      CAPO III – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI 
      CONFLITTI
      Art.15:    Interpretazione autentica dei contratti 
      Art.16:    Clausole di raffreddamento 
        
      TITOLO III – IL RAPPORTO DI LAVORO
        
      CAPO I –LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI 
      LAVORO
      Art.17:    Contratto individuale di lavoro 
      Art.18:    Periodo di prova 
        
      CAPO II – STRUTTURA DEL RAPPORTO 
      
      Art.19:    Impegno di lavoro 
      Art. 20:   Conferimento incarichi dirigenziali 
      Art. 21:   
      Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
        
      CAPO III – SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL 
      RAPPORTO DI LAVORO
      Art. 22:   Ferie e festività 
      Art. 23:   Assenze per malattia 
      Art. 24:   Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa 
      di servizio  
      Art. 25:  Assenze retribuite 
      Art. 26:   Congedi dei genitori 
      Art. 27:   Aspettativa per motivi personali o di famiglia 
      Art. 28:   Altre aspettative disciplinate da specifiche 
      disposizioni di legge 
      Art. 29:   Congedi per motivi di famiglia  
      Art. 30:   Congedi per la formazione 
      Art. 31:   Attività didattica di dirigenti presso 
      università ed istituti di alta formazione 
        
      CAPO IV – FORMAZIONE
      Art. 32:   Formazione dei dirigenti 
        
      CAPO V – MOBILITA’
      Art. 33:   Incarichi presso altre amministrazioni 
      Art. 34:   Mobilità 
      Art. 35:   
      Accordi di mobilitàArt. 36:   
      Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza  
      CAPO VI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
      Art. 37:   Termini di preavviso 
      Art. 38:   Cause di cessazione del rapporto di lavoro 
      Art. 39:   Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi 
      delle parti 
      Art. 40:   Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 
      Art. 41:   
      Recesso dell’amministrazione     Art. 42:   Tentativo obbligatorio 
      di conciliazione 
      Art. 43:   
      Procedure di  arbitrato in caso di recesso
      Art. 44:   Nullità del licenziamento 
      Art. 45:   
      Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
        
      CAPO VII  
      Art. 46:   Codice di condotta relativo alle molestie 
      sessuali nei luoghi di lavoro 
        
      TITOLO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO
        
      CAPO I – STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
      Art. 47:   Disposizioni generali 
      Art. 48:   Struttura della retribuzione 
        
      CAPO II  - DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
      Art. 49:   Trattamento economico fisso per i dirigenti di 
      prima fascia 
      Art. 50:   
      Effetti dei nuovi trattamenti economici 
      Art. 51:   Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
      posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia 
        
      CAPO III  - DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
      Art. 52:   Trattamento economico fisso per i dirigenti di 
      seconda fascia 
      Art. 53:   
      Effetti dei nuovi trattamenti economici 
      Art. 54:   
      Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni
      Art. 55:   Retribuzione di posizione dei dirigenti di 
      seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali 
      Art. 56:   Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia 
      incaricati di funzioni dirigenziali generali 
      Art. 57:   Retribuzione di risultato dei dirigenti di 
      seconda fascia 
      Art. 58:   Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
      posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda 
      fascia 
        
      CAPO IV 
        
      Art. 59:   Clausole speciali di parte economica  
        
      CAPO V – PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI   
      Art. 60:   Incarichi aggiuntivi 
      Art. 61:   Sostituzione del dirigente 
      Art. 62:   Clausola di salvaguardia 
      Art. 63:   Tredicesima mensilità 
      Art. 64:   Trattamento di trasferta 
      Art. 65:   Trattamento di trasferimento 
      Art. 66:   Responsabilità civile e patrocinio legale 
      Art. 67:   Indennità di bilinguismo 
      Art. 68:   Diritti derivanti da invenzione industriale 
      Art. 69:   
      Modalità di applicazione di particolari istituti economici
      Art. 70:   Personale in particolari posizioni di stato 
        
      TITOLO V - DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE 
      INTERESSE
        
      Art. 71:   Trattamento di fine rapporto e previdenza 
      complementare 
      Art. 72:   Ricostituzione del rapporto di lavoro 
      Art. 73:   Norme finali 
        
        
      PARTE SECONDA – SEZIONI SPECIALI
        
      SEZIONE PRIMA  
        
      DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE DEL MINISTERO 
      DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 8 DEL  D.LGS. 502 DEL 
      1992.  
        
      CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI  
      Art. 74:   Campo di applicazione e finalità 
        
      CAPO II - NORME DI RACCORDO PER IL MINISTERO DELLA 
      SALUTE  
      Art. 75:    Informazione e concertazione - Contratto 
      individuale - Accordi di mobilità. 
        
      CAPO III - TRATTAMENTO ECONOMICO  
      Art. 76:   Struttura della retribuzione; 
      Art. 77:   Stipendio tabellare e retribuzione di posizione 
      minima contrattuale 
      Art. 78:   Nuovo stipendio tabellare e retribuzione di 
      posizione minima contrattuale dei dirigenti delle professionalità 
      sanitarie del Ministero della Salute a decorrere dal 31.12.2003 
      Art. 79:   Integrazione del fondo del Ministero della 
      Salute  
      Art. 80:   Norme finali e transitorie 
        
        
      SEZIONE SECONDA 
        
      DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
      CAPO I 
      Art. 81:   Disposizioni generali 
      Art. 82:   Retribuzione di rischio e di posizione 
      Art. 83:   Indennità di specificità professionale  
      PARTE TERZA - NORME COMUNI FINALI 
      TITOLO I – DISAPPLICAZIONI
      Art. 84:   Disapplicazioni 
        
      DICHIARAZIONI CONGIUNTE 
       ALLEGATI: 
      Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro 
      le molestie sessuali 
       
 
        
      PARTE PRIMA 
        
      NORME COMUNI 
 
      TITOLO I   
      DISPOSIZIONI GENERALI 
          
      Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo 
      nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda 
      fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato 
      appartenente all’Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto 
      collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle 
      autonome aree di contrattazione della dirigenza.   2. Il decreto legislativo 30 marzo 
      2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel 
      testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.  3. Nella provincia autonoma di Bolzano 
      il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, 
      e successive modificazioni ed integrazioni.  
      4. Il presente contratto 
      si articola in tre parti: la Parte Prima contiene norme comuni a tutti i 
      dirigenti dell’Area I, la Parte Seconda è costituita da apposite sezioni, 
      in ognuna delle quali sono definite particolari clausole destinate alle 
      sole categorie di dirigenti ivi individuate, anche in deroga alle 
      disposizioni della Parte Prima. La Parte Terza contiene norme comuni 
      finali a tutti i dirigenti dell’Area I.
 
 
      Art. 2 
      Durata e decorrenza del presente contratto   1. Il presente contratto concerne il 
      periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e 1 
      gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica.  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 
      giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze 
      previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al 
      momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali 
      a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 
      del d.lgs. n. 165 del 2001.  
      3. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto 
      danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con 
      carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in 
      vigore.  4. Il presente contratto, alla 
      scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data 
      disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi 
      prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni 
      contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal 
      successivo contratto collettivo.  5. Per evitare periodi di vacanza 
      contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre 
      mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e 
      per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non 
      assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.  6. Dopo un periodo di vacanza 
      contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica 
      del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se 
      successiva, ai dirigenti dell’Area I sarà corrisposta la relativa 
      indennità, secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro 
      del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la 
      procedura degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.  
      7. In sede di rinnovo 
      biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di 
      riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra 
      l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente 
      biennio, secondo quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di 
      cui al comma precedente. 
 
      TITOLO II  
        
       IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
        
      CAPO I  
      LE RELAZIONI SINDACALI    
      Art. 3  
      Obiettivi e strumenti  
      1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei 
      distinti ruoli e responsabilità delle Amministrazioni e delle 
      organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di 
      contemperare l’esigenza di incrementare l’efficienza, l’efficacia, la 
      tempestività e l’economicità dei servizi erogati alla collettività con 
      l’interesse alla valorizzazione della centralità della funzione 
      dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel 
      governo delle Amministrazioni, favorendo il miglioramento delle condizioni 
      di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.  
        
      2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la 
      necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto 
      del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti 
      collettivi, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia 
      improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato 
      alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena 
      collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate 
      dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti 
      sociali. 
        
      3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei 
      seguenti modelli relazionali:   
      a)  contrattazione collettiva a livello 
      nazionale; 
      b) 
      contrattazione collettiva integrativa, che si 
      svolge a livello di amministrazione, sulle materie e con le modalità 
      indicate dal presente contratto; 
      c)  concertazione, consultazione ed informazione, 
      nonché altri istituti della partecipazione; 
      d) 
      interpretazione autentica dei contratti 
      collettivi.
 
 Art. 4  Contrattazione collettiva 
      integrativa a livello di ministero o amministrazione autonoma  1. La contrattazione integrativa si 
      svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:  
      A) 
      
      individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere 
      esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e 
      successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme 
      di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL; 
      B)  
      
      criteri generali per: 
      1)  la verifica della sussistenza delle 
      condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare 
      all’ulteriore potenziamento dei fondi; 
      2)  attuazione della disciplina concernente la 
      retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli 
      obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti; 
      3)  le modalità di determinazione della 
      retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli 
      obiettivi assegnati nonchè alla realizzazione di specifici progetti; 
      C) 
      attuazione delle pari opportunità, con le 
      procedure indicate dall’art. 10 (Comitato delle pari opportunità) anche 
      per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; 
      D) 
      implicazioni derivanti dagli effetti delle 
      innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di 
      esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei 
      servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei 
      dirigenti; 
      E)  
      linee generali per la realizzazione di 
      programmi di formazione e aggiornamento.  2. Fermi restando i principi 
      dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento  indicati dall’art. 3, 
      comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti 
      riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, 
      le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine 
      sopraindicato può essere prorogato per ulteriori trenta giorni.  3. La contrattazione integrativa si 
      svolge al livello nazionale in ciascuna delle amministrazioni dell’area.   4. I contratti collettivi integrativi 
      non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti 
      collettivi nazionali o comportare oneri non previsti  negli strumenti di 
      programmazione annuale e pluriennale dei bilanci delle singole 
      amministrazioni. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere 
      applicate.
 
      Art. 5  
      Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del 
      contratto collettivo integrativo  1. I 
      contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si 
      riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da 
      trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie 
      previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi 
      o verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse 
      indicate nell’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa a livello di 
      ministero o amministrazione autonoma) sono determinati in sede di 
      contrattazione integrativa con cadenza annuale.  2. 
      L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica 
      abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello 
      successivo alla data  di stipulazione del presente contratto ed a 
      convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13 (Composizione 
      delle delegazioni) per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla 
      presentazione delle piattaforme.  3. 
      L’ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredato da apposita 
      relazione illustrativa tecnico – finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, 
      agli organismi di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999 ai fini del 
      controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
      integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 
      165 del 2001. Detti organismi si pronunciano entro quindici giorni, 
      decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. In 
      caso di rilievi le trattative riprendono entro cinque giorni.   4. A 
      seguito della certificazione effettuata senza rilievi o allo scadere del 
      termine di 15 giorni di cui al precedente comma, l’ipotesi di contratto 
      collettivo integrativo è inviato alla Presidenza del Consiglio dei 
      Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica -  ed al Ministero 
      dell’Economia e finanze, con la prescritta relazione tecnica, i quali, 
      entro i 30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la 
      compatibilità economica ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 
      del 2001. Decorso tale termine l’organo di governo dell’amministrazione 
      autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
      sottoscrizione del contratto. Qualora il riscontro abbia esito negativo, 
      le parti riprendono le trattative entro cinque giorni.   5. I 
      contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa 
      tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi 
      conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi 
      contratti collettivi integrativi.  6. Le 
      pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N, entro 
      cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la 
      specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con 
      riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.   
      Art. 6  
      Informazione  
      1. L’amministrazione - allo scopo di rendere trasparente e 
      costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni 
      sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali 
      di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), sugli 
      atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, 
      concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti di prima e di seconda 
      fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle 
      risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.  
      2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la 
      contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la 
      consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo 
      individuerà le altre materie in cui l’informazione dovrà essere preventiva 
      o successiva.  3.
      Ai fini di una più compiuta 
      informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza 
      almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le 
      linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per 
      l’innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, 
      esternalizzazione e  trasformazione degli stessi.  
      4. L’informazione preventiva è data, in particolare, sui 
      criteri generali inerenti le seguenti materie: a)    graduazione delle posizioni dirigenziali, 
      correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della 
      retribuzione di posizione dei dirigenti; b)   
      conferimento, mutamento e revoca degli 
      incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure; c)    sistemi di valutazione dell’attività dei 
      dirigenti; d)   
      tutela in materia di igiene, ambiente, 
      sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; e)    condizioni, requisiti e limiti per il ricorso 
      alla risoluzione consensuale; f)     gestione delle iniziative socio-assistenziali 
      a favore dei dirigenti; g)    
      le implicazioni derivanti dai processi di 
      riorganizzazione e ristrutturazione interni all’amministrazione. 
        Art. 7  
      Concertazione   
      1. La concertazione 
      avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie: 
        
      a)  graduazione delle posizioni dirigenziali, 
      correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della 
      retribuzione di posizione dei dirigenti; 
      b) 
      sistemi di valutazione dell’attività dei 
      dirigenti; 
      c)  tutela in materia di igiene, ambiente, 
      sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; 
      d) 
      condizioni, requisiti e limiti per il ricorso 
      alla risoluzione consensuale.   
      2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei 
      soggetti di cui all'art. 13 (Composizione delle delegazioni), mediante 
      richiesta scritta, entro cinque giorni  dal ricevimento dell’informazione 
      di cui all’art. 6 (Informazione); essa si svolge in appositi incontri che 
      iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione 
      le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di 
      responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.  3. La concertazione si conclude nel 
      termine massimo di quindici giorni dalla data di inizio della stessa. 
      Dell'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale 
      risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. 
      Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive 
      prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
 Art. 8  
      Consultazione  
      1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 
      13 (Composizione delle delegazioni), prima dell’adozione degli atti 
      interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è 
      facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su: 
      a)  organizzazione e disciplina di strutture ed 
      uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la consistenza e la 
      variazione delle dotazioni  organiche; 
      b) 
      nei casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 
      settembre 1994, n. 626. 
 
      Art. 9
       
      Altre forme di partecipazione 
      1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del 
      dirigente alle attività dell’amministrazione, è prevista la possibilità di 
      costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni 
      e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero 
      Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in 
      particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai 
      processi di riorganizzazione delle amministrazioni stesse nonché 
      l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. 
      Tali organismi, ivi compresi il Comitato per le pari opportunità e quello 
      per il mobbing per quanto di loro competenza, hanno il compito di 
      raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è 
      tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La 
      composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di 
      norma paritetica e deve garantire una adeguata rappresentanza femminile.  
      2. Presso ciascuna 
      amministrazione possono, altresì, essere costituiti appositi Comitati 
      paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi 
      informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di 
      aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui 
      all’art. 32 (Formazione dei dirigenti) del presente CCNL.
 
      Art. 10  
      Comitato per le pari opportunità  1. Al fine di consentire una reale 
      parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con 
      il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari 
      opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 
      125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da 
      un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di 
      comparto firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di 
      rappresentanti delle amministrazioni. Il presidente del Comitato è 
      nominato dal Ministro della Funzione Pubblica e designa un vicepresidente. 
      Per ogni componente effettivo è previsto un membro supplente.  2. Il Comitato svolge i seguenti 
      compiti: 
      a)  raccolta dei dati relativi alle materie di 
      propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; 
      b) 
      formulazione di proposte in ordine ai 
      medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa; 
      c) 
      promozione di iniziative volte ad attuare le 
      direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità 
      delle persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 
      125 del 1991; 
      d) 
      analisi dei percorsi di carriera nella 
      dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.  3. Nell'ambito dei vari livelli di 
      relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, 
      sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono 
      individuate misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle 
      condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: 
      -   
      percorsi di formazione mirata del personale 
      sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche 
      di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere 
      nella Pubblica Amministrazione; 
      -    azioni positive, con particolare riferimento 
      alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e 
      all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;  
      -    iniziative volte a prevenire o reprimere 
      molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; 
      -    processi di mobilità.   4. Il Dipartimento della Funzione 
      Pubblica assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli 
      strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in 
      applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. In 
      particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito 
      lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è 
      tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, 
      di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.  5. Il Comitato per le pari opportunità 
      rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla 
      costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati 
      nell'incarico per un solo mandato.  6. A livello di singola 
      Amministrazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate 
      alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi 
      comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.
 
      Art. 11  
      Comitato paritetico per il mobbing  
      c)  formulazione di proposte di azioni positive 
      in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di 
      criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente 
      interessato;  
      d) 
      formulare proposte per la definizione dei 
      codici di condotta.  4. Le proposte formulate dal Comitato 
      vengono presentate all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i 
      quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di 
      sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione 
      della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione 
      dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.  a)  
      affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore 
      consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze 
      individuali e sociali;  b) 
      favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti, attraverso una più 
      specifica  conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali 
      all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della 
      motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo.   
      CAPO II 
        
      I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE 
      SINDACALI 
          
      Art. 12  
      Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di 
      riferimento  1. I soggetti sindacali nelle 
      strutture amministrative di riferimento sono le rappresentanze sindacali 
      aziendali (RSA) costituite espressamente per l’area della dirigenza ai 
      sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle 
      organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative 
      per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi 
      dell’art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.  2. La disciplina del comma 1 trova 
      applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze 
      sindacali unitarie dei dirigenti ai sensi dell’art. 42, comma 9, del 
      d.lgs. n. 165 del 2001.  3. Fino alla costituzione delle 
      rappresentanze di cui al comma 2, il complessivo monte-ore dei permessi 
      sindacali di amministrazione previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente 
      compete solo ai seguenti dirigenti sindacali:  
      -      
      componenti delle RSA, costituite ai sensi del 
      comma 1; 
      -      
      componenti delle organizzazioni sindacali 
      rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.   4. Ai dirigenti sindacali componenti 
      degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
      di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, 
      qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente 
      comma, competono i soli permessi di cui all’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 
      1998.    5. Ai fini della ripartizione del 
      monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni 
      sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL 
      è accertata, in ciascuna amministrazione, sulla base del solo dato 
      associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai 
      dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale 
      delle deleghe rilasciate nell'ambito della  stessa amministrazione.  
      6. Per la titolarità dei 
      diritti sindacali e delle altre prerogative sindacali si rinvia a quanto 
      previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 
      1999, del 9 agosto 2000, nonché ulteriori successive modificazioni. In 
      particolare si richiama l’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 
      relativo alle modalità di accredito dei soggetti sindacali presso le 
      amministrazioni.
 
      Art. 13  
      Composizione delle delegazioni  
      1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, 
      ciascuna amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della 
      delegazione trattante di parte pubblica.  2. Per le organizzazioni sindacali, 
      fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12 
      (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento), la 
      delegazione, a livello nazionale di amministrazione, è così composta:   
      -      
      da componenti delle rappresentanze sindacali 
      aziendali (RSA) di cui all'art. 12, comma 1 (Soggetti sindacali 
      nelle strutture amministrative di riferimento);  
      -      
      da rappresentanti di ciascuna delle 
      organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.  
      3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di 
      cui all'art. 12 (Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di 
      riferimento) non può essere titolare di relazioni sindacali quale parte 
      della delegazione di parte pubblica in nome dell’amministrazione per 
      l’area della dirigenza.  4. Le amministrazioni  possono 
      avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di 
      assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
      amministrazioni (A.RA.N.).  
      Art. 14
 
      Contributi sindacali  1.
      I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore 
      dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una 
      quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali 
      nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è 
      rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del 
      dirigente o dell’organizzazione sindacale.  2. La delega ha effetto dal primo 
      giorno del mese successivo a quello del rilascio.  3. Il dirigente può revocare in 
      qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la 
      relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e 
      all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre 
      dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.  4. Le trattenute devono essere operate 
      dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base 
      alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni 
      sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni 
      medesime.  5. Le Amministrazioni sono tenute, nei 
      confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale 
      delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
 
      CAPO III  
      PROCEDURE DI  RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI  
        
      Art. 15  
      Interpretazione autentica dei contratti   1. In attuazione dell'art. 49 del d. 
      lgs. n. 165 del 2001, qualora insorgano controversie sull'interpretazione 
      del contratto collettivo nazionale, le parti che l’hanno sottoscritto si 
      incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente 
      il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi 
      entro 30 giorni dalla data del primo incontro.  2. Al fine di cui al comma 1 la parte 
      interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera 
      raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei 
      fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque 
      far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  
      generale.   3. L'eventuale accordo, stipulato con 
      le procedure di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostituisce la 
      clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto 
      collettivo nazionale.  
      4. Per le controversie 
      riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le 
      parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le 
      modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo 
      stipulato con le procedure previste dal presente CCNL sostituisce la 
      clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto 
      integrativo.
 Art. 16  
      Clausole di raffreddamento  1. Il sistema di relazioni sindacali è 
      improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei 
      comportamenti e orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo 
      mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non 
      assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo 
      ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.   2. Analogamente, durante il periodo in 
      cui si svolgono la concertazione o la consultazione le parti non assumono 
      iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.    
      TITOLO III 
        
      IL RAPPORTO DI LAVORO 
        
      CAPO I  
      LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
        
        
      Art. 17  
      Contratto individuale di lavoro  1. Il rapporto di lavoro tra il 
      dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto 
      individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di 
      legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute 
      nel presente contratto.  2. Il contratto di lavoro individuale 
      è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi 
      essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso 
      e, in particolare: 
      a) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
      b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale; 
      c) la durata del periodo di prova; 
      d) la sede di prima destinazione.  3. Il contratto individuale specifica 
      che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo 
      vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di 
      lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa 
      di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento 
      della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.  
      4. L’amministrazione, prima di procedere all’assunzione, 
      invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla 
      normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non 
      inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a 
      sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente l’interessato è 
      tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri 
      rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’ art. 
      18 (Periodo di prova), comma 9, e di non trovarsi in nessuna delle 
      situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d. lgs. n.165 
      del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita 
      dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova 
      amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l’amministrazione 
      comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.  
        
      Art. 18  
      Periodo di prova1. Sono soggetti al periodo di 
      prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei 
      mesi dall’assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di prova i 
      dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica presso 
      altre pubbliche amministrazioni.  2. Ai fini del compimento del 
      periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.  3. Il periodo di prova è sospeso in 
      caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti 
      dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha 
      diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, 
      decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di 
      infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il 
      dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
      pari a quello previsto dall’art. 23 (Assenze per malattia), comma 1.
        4. Le assenze riconosciute come 
      causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso 
      trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.  5. Decorsa la metà del periodo di 
      prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento 
      senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso, fatti 
      salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal 
      momento della comunicazione alla controparte. Il recesso 
      dell’amministrazione deve essere motivato.   6. Decorso il periodo di prova 
      senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende 
      confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno 
      dell'assunzione a tutti gli effetti.  7. In caso di recesso, la 
      retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo 
      servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle 
      giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.  8. Il periodo di prova non può 
      essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  9. Durante il periodo di prova, il 
      dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione dell’Area I 
      ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi 
      e, in caso di recesso o mancato superamento della prova, rientra, a 
      domanda, nell’amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene 
      riconosciuto al dirigente di una amministrazione dell’Area I assunto, a 
      seguito di pubblico concorso, come dirigente presso una amministrazione di 
      altre aree dirigenziali per l’effettuazione del relativo periodo di prova. 
        
      CAPO II  
      STRUTTURA DEL RAPPORTO   
      Art. 19   
      Impegno di lavoro  
      1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo 
      dell'Amministrazione di appartenenza, il dirigente organizza la propria 
      presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo 
      flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed 
      all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in 
      relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.  2. Qualora, in relazione ad esigenze 
      eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo 
      fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di 
      festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate 
      tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo 
      fisiologico sacrificato alle necessità del servizio. 
       
      Art. 20  
      Conferimento incarichi dirigenziali  1.
      Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a 
      tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico. L’incarico viene 
      conferito, con provvedimento dell’amministrazione, secondo quanto previsto 
      dall’art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001. Il provvedimento individua 
      l’oggetto, la durata dell’incarico, e gli obiettivi da conseguire, con 
      riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo 
      di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli 
      stessi che intervengano nel corso del rapporto.  2. Il 
      conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto 
      previsto dall’art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in base ai 
      seguenti criteri generali:  
      -  
      natura e caratteristiche degli obiettivi 
      prefissati; 
      -  
      attitudini e capacità professionale del 
      singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati 
      conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale 
      e negli altri atti di indirizzo del Ministro; 
      -  
      rotazione degli incarichi, la cui 
      applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente 
      utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed 
      organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo 
      sviluppo della professionalità dei dirigenti.  3.
      Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il 
      dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, 
      strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del 
      provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.  4. Al 
      provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto 
      individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 
      del d. lgs. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL, viene 
      definito il corrispondente trattamento economico.  5. Tutti 
      gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere 
      rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi 
      prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque 
      anni. Per gli incarichi di cui  all’art. 19, comma 6,  del citato d. lgs. 
      165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. 
        6. La 
      revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate 
      ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all’accertamento dei 
      risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive 
      impartite ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.  7. 
      L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del 
      rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi 
      l’incarico, la cui durata viene correlata al raggiungimento del predetto 
      limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 
      del d. lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.  8. I 
      criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca 
      degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli 
      concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione 
      preventiva di cui all’art. 6 (Informazione).  9. Le 
      amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo 
      rinnovo degli incarichi dei dirigenti  al fine di assicurare la certezza 
      delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione 
      amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon 
      andamento e dell’imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.
        10. 
      Ciascuna amministrazione deve, altresì, assicurare la pubblicità ed il 
      continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali 
      vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del 
      diritto a produrre eventuali domande per il conferimento di incarichi in 
      relazione alle posizioni dirigenziali disponibili.    
      Art. 21  
      Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti  
      1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla 
      verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della 
      professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del 
      loro rapporto di lavoro.  
      2. Le amministrazioni, con gli atti previsti dai rispettivi 
      ordinamenti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto stabilito 
      dall’art. 1 del d. lgs. n. 286 del 1999, definiscono - privilegiando nella 
      misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi -  meccanismi e 
      strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 
      risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione alle direttive, 
      ai programmi e agli obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, 
      finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.  
      3. Le prestazioni, l’attività organizzativa dei dirigenti e 
      il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i 
      sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 2 
      sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli 
      eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni per i 
      dirigenti che rispondano direttamente all’organo di direzione politica.  
      4. La valutazione avviene annualmente ed al termine 
      dell’incarico e i risultati finali della stessa sono riportati nel 
      fascicolo personale dei dirigenti interessati. Le amministrazioni tengono 
      conto degli esiti della valutazione ai fini della conferma dell’incarico 
      già ricoperto ovvero dell’affidamento di un diverso incarico, fatto salvo 
      quanto previsto dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001.   
      5. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri 
      generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle 
      competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di 
      gestione. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a 
      richiesta, da concertazione con i soggetti di cui all’art. 13 
      (Composizione delle delegazioni).  
      6. La valutazione del dirigente è improntata ai seguenti 
      principi:   
        
      
          
      motivazione della valutazione, oggettività 
      delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei 
      risultati; 
      
          
      diretta 
      conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o 
      valutatore di prima istanza;
      
          
      
      partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la 
      presentazione, da parte dello stesso dirigente, di una sintetica relazione 
      scritta riguardante l’attività svolta e la corrispondenza della stessa con 
      gli obiettivi assegnati; 
      
          
      
      contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in 
      tempi certi e congrui; 
      
          
      previsione 
      della prima e della seconda istanza ai sensi del d. lgs. n. 286 del 1999. 
      7. Nel valutare l’operato del dirigente, le amministrazioni 
      dovranno, comunque, tener conto in modo esplicito della 
      correlazione tra gli obiettivi da perseguire, le direttive impartite e le 
      risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a 
      disposizione dei dirigenti medesimi, anche mediante verifiche intermedie 
      finalizzate al monitoraggio dell’attività svolta in relazione allo stato 
      di avanzamento nella realizzazione degli obiettivi prestabiliti e 
      all’eventuale sopravvenuto mutamento degli obiettivi fissati e delle 
      risorse assegnate.  
      8. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti 
      prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.  9. La valutazione non può essere 
      svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile 
      o legittimità amministrativa.  10. Le procedure ed i principi 
      sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d. lgs. n. 286 del 1999, si 
      applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d. 
      lgs. n. 165 del 2001.   11. La 
      valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad iniziativa del 
      dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato 
      negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
         
        
      CAPO III 
        
      SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
        
      Art. 22  
      Ferie e festività  
      1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un 
      periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 
      due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 
      dicembre 1977, n. 937.   2. I dirigenti assunti al primo 
      impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente 
      CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato 
      tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di 
      ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni 
      di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel 
      comma 1.  3. Nel caso che presso 
      l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto 
      l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana,
      le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 
      per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le 
      ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.  4. Al dirigente sono altresì 
      attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della 
      legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.  
      5. Le festività nazionali 
      e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente 
      presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la 
      domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.  6. Nell'anno di assunzione ed in 
      quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata 
      proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno 
      maturati.  La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a 
      tutti gli effetti come mese intero.  7. Il dirigente che abbia fruito di 
      assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) 
      conserva il diritto alle ferie.  
      8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, 
      salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce 
      specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le 
      proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, 
      coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, 
      provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la 
      continuità delle attività ordinarie e straordinarie.  9. In caso di rientro anticipato dalle 
      ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al 
      rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per 
      quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché 
      all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente 
      ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di 
      ferie non goduto.  10. Le ferie sono sospese da malattie 
      che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero 
      ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente 
      l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.  11. In presenza di motivate esigenze 
      personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle 
      ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo 
      semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio 
      assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla 
      fine dell'anno successivo.  12. Il periodo di ferie non è 
      riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si 
      siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle 
      ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.  13. Fermo restando il disposto del 
      comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di 
      lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di 
      servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo. 
        
      Art. 23
       
      Assenze per malattia 
      1. Il dirigente non in prova assente per malattia o per 
      infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla 
      conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale 
      gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del 
      computo dei suindicati diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso 
      titolo verificatesi nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.  2. Superato il periodo di  diciotto 
      mesi di cui al comma 1, al dirigente che ne abbia fatto richiesta prima 
      della scadenza dello stesso, può essere concesso, in casi particolarmente 
      gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, durante il 
      quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente 
      lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le 
      modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue 
      condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali 
      cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi 
      proficuo lavoro.  3. Alla scadenza dei periodi di 
      conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il 
      dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato 
      permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, 
      l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto 
      corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso.  4. I periodi di assenza per malattia, 
      salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono 
      la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  5. Restano ferme le vigenti norme di 
      legge poste a tutela dei malati di Tbc.  6. Il trattamento economico spettante 
      al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il 
      seguente: 
      a)    
      retribuzione intera, per i primi 9 mesi di 
      assenza; 
      b)   
      90% della retribuzione di cui alla lettera a) 
      per i successivi 3 mesi di assenza; 
      c)    
      50% della retribuzione di cui alla lettera a) 
      per gli ulteriori 6 mesi.  8. Il dirigente si attiene, in 
      occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento 
      che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva 
      comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del 
      luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente 
      necessaria.  9. Nel caso in cui l'infermità 
      derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di 
      terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza 
      all'amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso 
      il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni 
      erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri 
      riflessi relativi.  10. In caso di gravi patologie che 
      richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le 
      indicazioni dell’ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente 
      per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il 
      trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di 
      disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal 
      computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del 
      presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di 
      day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni 
      anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, 
      lett.a). La certificazione relativa sia alla gravità della 
      patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è 
      rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica ovvero dal 
      servizio sanitario dell’amministrazione interessata.
 
        
      Art. 24  
      Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di 
      servizio  1. In caso di assenza per invalidità 
      temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla 
      conservazione del posto fino alla guarigione clinica.  Per l'intero 
      periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della 
      retribuzione di posizione fissa e variabile.  2. Fuori dei casi previsti nel comma 
      1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di 
      servizio, al dirigente spetta l'intera retribuzione comprensiva della 
      retribuzione di posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
        3. Decorso il periodo massimo di 
      conservazione del posto di cui all’art. 23 (Assenze per malattia), commi 1 
      e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23 (Assenze per 
      malattia), comma 3.  Nel caso in cui l'amministrazione decida di non 
      procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale 
      disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta 
      alcuna retribuzione.  4. Il procedimento per il 
      riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per 
      la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto 
      di lavoro in caso di inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti 
      disposizioni vigenti e loro successive modificazioni, che vengono 
      automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 
      686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; 
      DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 
      27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, 
      della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001, n. 461, nonché 
      la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
 
      Art. 25
      Assenze retribuite 1. Il dirigente ha diritto di 
      assentarsi nei seguenti casi:  
      -   partecipazione a concorsi od esami, 
      limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, 
      convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi 
      connessi con la propria attività lavorativa entro il limite complessivo di 
      giorni otto per ciascun anno;  
      -   lutti per decesso del coniuge o di un 
      parente entro il secondo grado o di affini di primo grado, o del 
      convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice 
      risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi 
      per evento;
      -   particolari motivi personali o 
      familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 
2. Il dirigente ha altresì diritto ad 
      assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.  3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 
      possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate 
      agli effetti dell'anzianità di servizio.  
      4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente 
      spetta l'intera retribuzione.  5. Le assenze previste dall'art. 33, 
      comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato 
      dall’articolo 19 della legge n. 53 del 2000, non sono computate ai fini 
      del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono 
      le ferie.  
      6. Il dirigente ha, 
      altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze 
      retribuite previste da specifiche disposizioni di legge. Tra queste 
      ultime, assumono maggior rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 
      584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 
      5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente 
      permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo. 
      
 Art. 26  Congedi dei genitori  1. Ai dirigenti si applicano le 
      vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della 
      paternità contenute nel d. lgs. n. 151 del 2001, e successive 
      modificazioni ed integrazioni.  
      Art. 27  
      Aspettativa per motivi personali o di 
      famiglia 1. Al dirigente con rapporto di lavoro 
      a tempo indeterminato possono essere concessi, a domanda, compatibilmente 
      con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per 
      motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza 
      dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.  2. Al fine del calcolo del triennio 
      di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze 
      per malattia di cui all’art. 23 (Assenze per malattia) comma 1.  3. L’aspettativa di cui al comma 1, 
      fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia 
      previste dagli artt. 23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro 
      e malattie dovute a causa di servizio).  4. Qualora l’aspettativa per motivi 
      di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino 
      al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della 
      retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti 
      figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 
      40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
      modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.  5. Il dirigente non può usufruire 
      continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per 
      motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di 
      servizio attivo.  6. L’amministrazione, qualora durante 
      il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato 
      la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso 
      di dieci giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere 
      servizio di propria iniziativa.   7. Il rapporto di lavoro è risolto, 
      senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti 
      del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti 
      per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del 
      termine di cui al comma 6.
 
      Art. 28  
      Altre aspettative disciplinate da specifiche 
      disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche 
      pubbliche elettive e per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
      restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive 
      modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi 
      sindacali sono regolate dai contratti collettivi quadro sottoscritti in 
      data 7 agosto 1998, 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. Rimane confermato 
      quanto previsto dall’art. 19, comma 6 e 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.  2. I dirigenti con rapporto di lavoro 
      a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi 
      della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di 
      studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a 
      domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 
      448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto 
      il periodo di durata del  corso o della borsa.  3. Il dirigente con rapporto a tempo 
      indeterminato, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere una 
      aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di 
      poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si 
      trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i 
      presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in 
      amministrazione di altra Area.  4. L’aspettativa concessa ai sensi del 
      comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui 
      permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in 
      qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, 
      con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva 
      permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.  5. Il 
      dirigente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa 
      per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di 
      sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3  per poter usufruire delle 
      quali occorre un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La 
      disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente 
      articolo nonché alle assenze di cui al d. lgs. n. 151 del 2001. 
 
      Congedi per motivi di famiglia   
      1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi 
      motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non 
      superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, 
      commi 2 e 4, della legge n. 53 del 2000.  2. I periodi di congedo di cui al 
      comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 
      23 e 24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a 
      causa di servizio). 
 
      Art. 30  
      Congedi per la formazione  1. Ai dirigenti sono concessi i 
      congedi per la formazione disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53 del 
      2000, salvo comprovate esigenze di servizio.  2. Ai dirigenti, con rapporto di 
      lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque 
      anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta 
      i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima 
      del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto 
      di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.  3. Per la concessione dei congedi 
      di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta 
      anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una 
      specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che 
      intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della 
      stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima 
      dell'inizio delle attività formative.  4. Le domande vengono accolte 
      secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 
      2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.  5. L'amministrazione può non 
      accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando 
      ricorrono le seguenti condizioni:  
      a)    
      il periodo previsto di assenza superi la 
      durata di 11 mesi consecutivi; 
      b)   
      non sia oggettivamente possibile assicurare 
      la regolarità e la funzionalità dei servizi.  6. Al fine di contemperare le 
      esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del 
      dirigente, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino 
      ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa 
      determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non 
      risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.  7. Al dirigente durante il periodo 
      di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53 del 2000. Nel 
      caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo 
      di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità 
      di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le 
      disposizioni contenute nell'art. 23 (Assenze per malattia).   
      Art. 31  
      Attività didattica di dirigenti presso università ed 
      istituti di alta formazione  1. Per favorire la circolazione 
      di esperienze tra studi accademici ed attività lavorative avanzate, 
      nell’ambito di specifici corsi di Università ed Istituti di alta 
      formazione mirati all’insegnamento di materie connesse con le 
      problematiche dell’amministrazione e della contrattazione, ai 
      dirigenti dell’Area I possono essere conferiti incarichi di didattica 
      integrativa o di insegnamento.  2. Nelle ipotesi dei cui al comma 1 i 
      dirigenti interessati, a seconda dell’impegno richiesto, potranno essere 
      collocati in aspettativa non retribuita o svolgere queste attività in 
      aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del 
      Ministro o dell’organo sovraordinato per il dirigente preposto ad ufficio 
      dirigenziale generale e di quest’ultimo per gli altri dirigenti.   
      CAPO IV 
        
      FORMAZIONE   
      Art. 32
       
      Formazione dei dirigenti 
      1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica 
      Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di 
      efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce 
      un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli 
      apparati pubblici. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale 
      carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza 
      nella realizzazione degli obiettivi predetti.  
      2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la 
      formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti 
      dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il 
      costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del 
      contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a 
      favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato 
      e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i 
      dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.   3. Gli interventi formativi, secondo 
      le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per 
      sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di 
      formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in 
      funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei 
      processi di trasformazione.  4. L’aggiornamento e la formazione 
      continua costituiscono l’elemento caratterizzante l’identità professionale 
      del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla 
      dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro 
      di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, 
      in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo 
      necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità 
      attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle 
      risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato 
      all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e al 
      miglioramento della qualità dei servizi resi.  
      5. Le attività di 
      formazione di cui al presente articolo possono concludersi con 
      l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del 
      singolo dirigente, documentato attraverso l’attribuzione di un apposito 
      attestato rilasciato dai soggetti che l’hanno attuata.  6. Ciascuna amministrazione, secondo i 
      rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di 
      flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota 
      delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione 
      dei dirigenti, tenendo conto delle direttive governative in materia di 
      formazione, con particolare riferimento alla direttiva n. 14 del 1995 del 
      Dipartimento della Funzione pubblica, nonché delle eventuali risorse 
      aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale 
      per lo sviluppo e l'occupazione del 22.12.1998.  7. Le politiche formative della 
      dirigenza sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle 
      proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono 
      realizzate, singolarmente o d’intesa con altre amministrazioni, anche in 
      collaborazione con Università, soggetti pubblici (quali la Scuola 
      Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola Superiore 
      dell’Economia e Finanze, etc.) o società private specializzate nel 
      settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a 
      rafforzare la sensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a 
      gestire iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture 
      pubbliche in termini di dinamismo e competitività.  8. La partecipazione alle iniziative 
      di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, 
      viene concordata dall'amministrazione con i dirigenti interessati ed è 
      considerata servizio utile a tutti gli effetti.   9. Il dirigente può, inoltre, 
      partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed 
      aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità 
      indicate nei commi che precedono. A tal fine al dirigente può essere 
      concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio 
      della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.  10. Qualora l'amministrazione 
      riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e 
      aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 8 con 
      l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un 
      proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
 
 
      CAPO V MOBILITA’ 
        Art. 33 
      
        Incarichi 
      presso altre amministrazioni  1. Al dirigente può essere conferito 
      un incarico presso altra Amministrazione della medesima Area I, nei limiti 
      previsti dall’art. 19, comma 5/bis del d. lgs. n. 165 del 2001 ovvero 
      presso altre pubbliche amministrazioni, previo collocamento in comando, 
      fuori ruolo o altro analogo provvedimento.  
      2. Il dirigente può essere collocato in comando presso 
      l’amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di servizio o 
      quando sia necessaria una particolare competenza. Il comando è disposto 
      con il consenso dell’interessato e con le procedure previste dai 
      rispettivi ordinamenti ed ha durata pari all’incarico.  3. Il posto del dirigente comandato 
      non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. 
      Le posizioni dirigenziali vacanti, temporaneamente ricoperte dal dirigente 
      comandato, sono considerate disponibili sia ai fini concorsuali che dei 
      trasferimenti per mobilità.  4. Al termine dell’incarico, il 
      dirigente può chiedere in relazione alla disponibilità di posti in 
      organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, 
      secondo le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In 
      caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il dirigente 
      rientra all’amministrazione di appartenenza.   
      5. Il trattamento 
      economico è a carico dell’amministrazione di destinazione salvo diversa 
      disposizione prevista da specifiche norme di legge.  
      6. Il comando non 
      pregiudica la posizione del dirigente agli effetti della maturazione 
      dell’anzianità di servizio, del trattamento di fine rapporto o fine 
      servizio e di pensione.  
      7. Le disposizioni dei 
      presenti commi si applicano anche agli analoghi provvedimenti, comunque 
      denominati, che assolvano alle medesime finalità di cui al comma 1.  
      8. Resta confermata
      la disciplina 
      legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a 
      particolari esigenze dell’amministrazione di appartenenza per lo 
      svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività istituzionali 
      della stessa.  
      9. In ogni caso gli 
      incarichi relativi a posizioni dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili 
      del Fuoco non possono essere attribuiti al personale con qualifica 
      dirigenziale appartenente ad altre amministrazioni.
 
        
      Art. 34  
      Mobilità  1. Per il personale dirigente resta 
      confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt. 
      30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.   2. Laddove il dirigente abbia 
      chiesto l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito 
      della propria amministrazione e l’amministrazione stessa l’abbia negato, 
      decorsi due anni dal conferimento dell’incarico ricoperto il dirigente 
      stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza 
      organica, nei ruoli di un’altra amministrazione pubblica disponibile al 
      conferimento di un incarico. Il nullaosta dell’amministrazione di 
      appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.  
      3. Ai sensi della legge 
      n. 521 del 1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili 
      del Fuoco, sulla base delle procedure di mobilità di cui al presente 
      articolo, personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre 
      pubbliche amministrazioni.  4. Resta fermo quanto previsto dal 
      comma 5/bis dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
      Art. 35 Accordi di mobilita’  1. Tra le amministrazioni dell’Area I 
      e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere 
      stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti tra le stesse 
      amministrazioni.  2.  Gli accordi di mobilità di cui al 
      comma 1, possono essere stipulati: 
      -    per prevenire la dichiarazione di eccedenza, 
      favorendo la mobilità volontaria; 
      -    dopo detta dichiarazione di eccedenza, per 
      evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in 
      disponibilità.  3. Al fine di avviare la stipulazione 
      degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte interessata invia alle 
      altre richiesta scritta con lettera raccomandata; il primo incontro 
      avviene entro 30 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla data della 
      richiesta, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in 
      disponibilità eventualmente avviati dalle Amministrazioni nei confronti di 
      propri dirigenti sono sospesi  per 60 giorni. La mobilità a seguito degli 
      accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino 
      all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di 
      messa in disponibilità da parte dell'amministrazione.  4. Ai fini della stipulazione degli 
      accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è 
      composta dai dirigenti individuati da ciascuna amministrazione. La 
      delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta 
      dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13 
      (Composizione delle delegazioni) comma 2, secondo alinea.  5. Gli accordi di mobilità, stipulati 
      ai sensi dei commi precedenti, ed il conseguente bando devono  
      contenere le seguenti indicazioni minime:  a) le 
      amministrazioni cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente 
      interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o 
      già dichiarato in esubero; b) le 
      amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime; c) i 
      requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le 
      eventuali tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione 
      dei posti nelle amministrazioni riceventi; d) il 
      termine di scadenza del bando di mobilità; e) le 
      forme di pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve 
      essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni 
      interessate.  In ogni caso copia dell'accordo di 
      mobilità e del bando deve essere affissa nelle Amministrazioni cedenti ed 
      in quelle riceventi, in luogo accessibile a tutti.  6. Gli accordi di mobilità sono 
      sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna 
      amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al 
      comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai 
      sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001.  7. I dirigenti interessati alla 
      mobilità manifestano la propria adesione mediante comunicazione scritta 
      all’amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione entro 
      quindici giorni dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma 5, lett. 
      e), unitamente al proprio curriculum professionale e di servizio.  8. Qualora concorrano più domande, 
      l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla 
      base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale 
      e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da 
      ricoprire, tenendo, altresì,  conto dei criteri previsti dall’art. 19, 
      comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il dirigente, purché in possesso dei 
      requisiti richiesti, è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo 
      a quello di ricezione della comunicazione di adesione.   9. Il rapporto di lavoro continua, 
      senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al 
      dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e 
      previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle 
      vigenti disposizioni nell’Amministrazione di appartenenza, se più 
      favorevole.   10. Le amministrazioni che intendono 
      stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di 
      assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 
      del 2001.  11. Ai sensi della legge n. 521 del 
      1988, non può essere assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
      sulla base degli accordi di mobilità di cui al presente articolo, 
      personale con qualifica dirigenziale appartenente ad altre 
      amministrazioni.
 
      Art. 36  
      Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in 
      eccedenza  
      1. Fermi restando gli 
      accordi di mobilità di cui all’art. 35 ( Accordi di mobilità), conclusa la 
      procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 
      2001, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti 
      dichiarati in eccedenza ad altre Amministrazioni dell’Area I e di evitare 
      il collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile 
      impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata 
      comunica a tutte le amministrazioni dell’Area 1, comprese quelle che hanno 
      articolazioni territoriali, l’elenco dei dirigenti in eccedenza 
      richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in 
      parte, di tali dirigenti.  Analoga richiesta viene rivolta anche 
      agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 
      165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al 
      fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.  2. Le amministrazioni dell’Area 
      comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 
      1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica, per i quali, 
      tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al 
      passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza. Le amministrazioni di altre 
      aree dirigenziali, qualora interessate, seguono le medesime procedure.  3. I posti disponibili sono 
      comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative 
      preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni con la specificazione 
      di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i trasferimenti  nei 
      quindici giorni successivi alla richiesta.   4. Qualora si renda necessaria una 
      selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di 
      provenienza  forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: - 
      dirigenti portatori di handicap; - 
      situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a 
      carico  e/o  se il dirigente sia unico titolare di reddito; - maggiore 
      anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; 
      - particolari condizioni 
      di salute del dirigente, dei familiari e del convivente  stabile,  qualora 
      la stabile convivenza sia accertata sulla base della certificazione 
      anagrafica presentata dal dirigente; 
      - presenza in famiglia di 
      soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri e la loro 
      integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa 
      nazionale di amministrazione.    
      CAPO VI 
        
      ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO    
      Art. 37  
      Termini di preavviso 
      1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della 
      risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all’art. 38 (Cause 
      di cessazione del rapporto di lavoro), comma 1 e del recesso per giusta 
      causa, nei casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del 
      rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva 
      dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: 
      a)  8 mesi per dirigenti con anzianità di 
      servizio fino a 2 anni; 
      b) 
      ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno 
      di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine 
      viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene 
      considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al 
      semestre.  
      2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al 
      comma 1 sono ridotti ad un quarto.  3. I termini di preavviso decorrono 
      dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.   4. La parte che risolve il rapporto di 
      lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a 
      corrispondere all’altra parte un'indennità pari all’importo della 
      retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 
      L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto 
      al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo 
      di preavviso da questi non dato,  senza pregiudizio per l’esercizio di 
      altre azioni dirette al recupero del credito.   
      5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di 
      recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante 
      il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.  6. Durante il periodo di preavviso non 
      è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso 
      lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.  7. Il periodo di preavviso è computato 
      nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  8. In caso di decesso del dirigente, 
      l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva 
      del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una 
      somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.  9. L'indennità sostitutiva del 
      preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 
      48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. a), b) c) e d).
 
      Art. 38  
      Cause di cessazione del rapporto di lavoro  1. La cessazione del rapporto di 
      lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei 
      casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 
      24 (Assenze per malattia – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa 
      di servizio) ha luogo: 
      a)  al compimento del limite massimo di età o al 
      raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di 
      legge applicabili nell'amministrazione; 
      b) 
      per dimissioni del dirigente; 
      c) 
      per recesso dell'amministrazione; 
      d) 
      per decesso del dirigente. 
      e)  per risoluzione consensuale; 
      f)   per perdita della cittadinanza, nel rispetto 
      della normativa comunitaria in materia.  
      2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna 
      indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo 
      casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti 
      in servizio o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di 
      aspettativa o congedo previsti dal presente CCNL.
 
      Art. 39  
      Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi 
      delle parti 
      1. La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del 
      limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della 
      condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La 
      cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto 
      dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di 
      servizio o del limite massimo di età, l'amministrazione risolve il 
      rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza 
      in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima.  2. Nel caso di dimissioni del 
      dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione 
      rispettando i termini di preavviso.
 Art. 40  
      Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  
      1. L’amministrazione o il dirigente possono proporre 
      all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.  2. Ai fini di cui al comma 1, le 
      amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei 
      limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della 
      effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell’indennità può 
      variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della 
      retribuzione di posizione in godimento.   3. I criteri generali relativi alla 
      disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle 
      esigenze dell’amministrazione per la risoluzione consensuale del rapporto 
      di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione 
      ai sensi dell’art. 7 (Concertazione).  4. Per il periodo di erogazione della 
      predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico 
      per un posto di funzione equivalente a quello del dirigente per cui si è 
      verificata la risoluzione consensuale.  
      5. Gli effetti 
      dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento 
      previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge 
      in vigore.
 
      
      Art. 41  
      Recesso dell’amministrazione  1. Nel caso di recesso 
      dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto 
      all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo 
      che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.  2. Il recesso per giusta causa è 
      regolato dall’art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di 
      recesso dell’amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla 
      prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla 
      prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.   3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, 
      prima di formalizzare il recesso, l’amministrazione contesta  per 
      iscritto l’addebito convocando l’interessato, per una data non anteriore 
      al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a 
      sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante 
      dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un 
      legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'amministrazione, in 
      concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro 
      del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la 
      corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la 
      conservazione dell’anzianità di servizio.   4. Avverso gli atti applicativi dei 
      precedenti commi 1 e 2, il dirigente può attivare le procedure 
      disciplinate dall’art. 43 (Procedure di arbitrato in caso di recesso),
      salvo il caso di cui al comma 5.  
      5. La responsabilità particolarmente grave, 
      accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all’art. 21 (Verifica e 
      valutazione dei risultati dei dirigenti) del presente contratto, 
      costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento delle predette 
      procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.
      
        
      6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del d. lgs. 
      n.165 del 2001.  7. Non può costituire causa di recesso 
      l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali 
      situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità, 
      ivi compresa quella di cui all’art. 35 (Accordi di mobilità) del presente 
      CCNL.   8. Le parti convengono di porre in 
      essere una azione congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti 
      delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di 
      eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che possano 
      intervenire in materia. 
 
      Art. 42  
      Tentativo obbligatorio di conciliazione  
      1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il 
      tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 
      165 del 2001 ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di 
      conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
      
        
      2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. 
      n.165 del 2001 non riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria 
      ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra 
      quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un 
      arbitro unico ai sensi  del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive 
      integrazioni e modificazioni. 
 
      Art. 43  
      Procedure di arbitrato in caso di recesso 1. Avverso gli atti applicativi di 
      cui all’art. 41 (recesso dell’amministrazione) commi 1 e 2, il 
      dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita 
      dall'amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata 
      indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere 
      alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal Contratto 
      collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato 
      sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe, nel rispetto delle 
      modalità, delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 del 
      contratto medesimo. L’avvio delle procedure del presente comma non ha 
      effetti sospensivi sul recesso.    2. Ove si pervenga alla conciliazione 
      e in tale sede l'amministrazione assuma l’obbligo di riassumere il 
      dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.  
      3. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il 
      ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennità supplementare 
      determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze 
      emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, 
      maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al 
      corrispettivo di ventiquattro mensilità.  4. L'indennità supplementare di cui al 
      comma 3 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa 
      fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:  
      -        
      7 mensilità in corrispondenza del 51esimo 
      anno compiuto; 
      -        
      6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 
      52esimo anno compiuto; 
      -        
      5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 
      53esimo anno compiuto; 
      -        
      4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 
      54esimo anno compiuto; 
      -        
      3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 
      55esimo anno compiuto; 
      -        
      2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 
      56esimo anno compiuto.   5. Nelle mensilità di cui ai commi 3 e 
      4 è ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del 
      dirigente, con esclusione di quella di risultato.  6. Il dirigente che accetti 
      l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità 
      giudiziaria.  In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non 
      può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal 
      ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità 
      riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 3 e 4.  
      7. Il dirigente il cui licenziamento sia stato 
      ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è 
      correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza 
      dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra 
      amministrazione dell’area che vi abbia dato assenso, senza nulla osta 
      dell’amministrazione di appartenenza, né obbligo di preavviso. Qualora si 
      realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha 
      diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non 
      lavorato. 
         
      Art. 44  
      Nullità del licenziamento  1. Il licenziamento è nullo in tutti i 
      casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi 
      sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare: 
      a)  se è dovuto a ragioni politiche, religiose, 
      sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua; 
      b) 
      se è intimato, senza giusta causa, durante i 
      periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile e come 
      regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29 (Assenze per malattia, Congedi 
      dei genitori, Congedi per motivi di famiglia) del presente CCNL.  2. In tutti i casi di licenziamento 
      discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si 
      applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.   
      Art. 45  
      Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro  1. Il dirigente che sia colpito da 
      misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal 
      servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di 
      detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.  2. L'amministrazione, ai sensi del 
      presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà 
      personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente, fino 
      alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3, previa 
      puntuale e espressa verifica della sussistenza di effetti negativi che 
      conseguirebbero dalla riammissione in servizio nella comparazione tra gli 
      interessi pubblici coinvolti e le esigenze di tutela della dignità 
      professionale dello stesso dirigente.  3. Il dirigente può essere sospeso dal 
      servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga 
      sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della 
      libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti 
      direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da 
      comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 41 (Recesso 
      dell’amministrazione).  
      4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i casi previsti 
      dalla legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, 
      all’art. 15, comma 1 lett. a), lett. b) limitatamente all’art. 316 e 316 
      bis del codice penale, lett. c), lett. f), secondo quanto stabilito dal 
      comma 4 septies del medesimo articolo.   5. Nel caso di rinvio a giudizio per i 
      delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge 97 del 2001, in 
      alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere 
      applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi delitti, 
      qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la 
      sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della 
      citata legge 97 del 2001, salvo l’applicabilità dell’art. 41 
      (Recesso dell’amministrazione).  6. La sospensione disposta ai sensi 
      del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo 
      non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente è 
      riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di 
      recedere secondo quanto previsto dall’art. 41 (Recesso 
      dell’amministrazione).  7. Al dirigente sospeso ai sensi del 
      presente articolo è corrisposta un'indennità pari al 50% della 
      retribuzione tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la 
      retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.  8. Nel caso di sentenza definitiva di 
      assoluzione o di proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non 
      sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha 
      commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a 
      titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se 
      fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di 
      posizione fissa e variabile in godimento all’atto della sospensione.  9. In caso di sentenza irrevocabile di 
      assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p., ed ove ne 
      ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica 
      anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento 
      indicate dall’art. 3, comma 57, della legge 350 del 2003 come modificato 
      dal D.L. n. 66 del 2004 convertito con la legge n. 126 del 2004. In 
      caso di premorienza i legittimi eredi hanno diritto a tutti gli assegni 
      che sarebbero stati attribuiti al dirigente nel periodo di sospensione o 
      di licenziamento ai sensi del comma 8, esclusi i compensi legati agli 
      incarichi.  10. In caso di riammissione in 
      servizio al termine del periodo di sospensione, ai sensi dei commi 6 e 9, 
      il dirigente ha diritto all’affidamento di un incarico dirigenziale di 
      valore economico pari a quello in godimento al momento della sospensione.   11. In caso di sentenza irrevocabile 
      di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di 
      tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure di cui 
      dall’art. 41 (Recesso dell’amministrazione). E’ fatto salvo quanto 
      previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
   
      CAPO VII
        
      Art. 46  
      Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei 
      luoghi di lavoro  1. Le Amministrazioni, nel rispetto 
      delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con 
      proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere 
      nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come 
      previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 
      92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in 
      materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo.
   
      TITOLO IV  
      TRATTAMENTO ECONOMICO    
      CAPO I  
      STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE  
        
      Art. 47  
      Disposizioni generali  1. Le clausole contrattuali che 
      disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e 
      di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel 
      rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto 
      legislativo.  2. In attuazione dei principi di cui 
      al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali 
      clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che 
      determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati 
      al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai 
      risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i 
      relativi importi”.   3. In relazione alle risorse 
      finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione 
      del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel presente CCNL e si 
      completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della 
      graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di 
      posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del 
      fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 
      medesimi.
 
      Art. 48  
      Struttura della retribuzione  
      1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di prima e 
      di seconda fascia si compone delle seguenti voci:         a)    
      stipendio tabellare; 
      b)   
      retribuzione individuale di anzianità, 
      maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti 
      in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali; 
      c)    
      retribuzione di posizione parte fissa; 
      d)   
      retribuzione di posizione parte variabile;        e)    
      retribuzione di risultato.  
      2. Il trattamento economico di cui al comma precedente 
      remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai 
      dirigenti. 
        
      CAPO II 
        
      DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 
        
        
      Art. 49 
        
      Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima 
      fascia 
        1. Il 
      trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia si compone delle 
      seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione 
      - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità.   
      2. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, 
      definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 
      46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, 
      con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili 
      lordi da corrispondere per 13 mensilità:  
      -       
      dal  
      01/01/2002  di € 102,00   
      -       
      dal 01/01/2003   di € 108,00
 
      3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo 
      stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 
      1/1/2003 è rideterminato in euro 48.989,04 per 13 mensilità.   4. Ai fini dell’applicazione 
      dell’art. 47, comma 3, (Disposizioni generali) la retribuzione di 
      posizione di parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) 
      del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua lorda 
      di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art. 
      5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) è 
      rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima 
      mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:  
      -       
      dal 
      01/01/2002  in  € 26.278,69  
      -       
      dal 01/01/2003  in € 30.022,69
 
      5. Resta confermata la retribuzione individuale di 
      anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente. 
        
      6. Il trattamento economico di cui al presente articolo 
      contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli 
      importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui 
      alla legge n. 334/1997.  
      Art. 50  
      Effetti dei nuovi trattamenti economici  
      1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione 
      dell’articolo 49 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima 
      fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di 
      quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine 
      servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 
      assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di 
      riscatto. 
        
      2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione 
      di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
        
      3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei 
      commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del 
      trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con 
      diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio 
      contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti 
      dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti 
      dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di 
      quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli 
      scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la 
      retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo 
      al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.  4. 
      All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento 
      di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione 
      individuale di anzianità in godimento. 
 
      Art. 51 
        
      Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
      posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia  1. Presso ciascuna amministrazione è 
      confermato il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e 
      di risultato dei dirigenti di prima fascia.  2. Il 
      finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato 
      mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 
      2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le modalità ivi 
      previste e precisamente:  
      a)    
      le risorse previste dall’art. 41, comma 2, 
      lett. a) e c) del CCNL del 5 aprile 2001; 
      b)   
      le risorse previste dall’art. 5 del CCNL per 
      il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.   
      3. Per ciascun esercizio 
      finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:  
      c)  i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi 
      previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 
      disciplinati dall’art. 60 (Incarichi aggiuntivi);  
      d) 
      l’importo della retribuzione 
      individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio; 
      e)  eventuali risorse aggiuntive derivanti 
      dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997.  
      4. In relazione al comma 3, lett. d), l’intero importo 
      delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal 
      servizio, confluisce, in via permanente, nel fondo a decorrere 
      dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per 
      l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per 
      ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della 
      RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima 
      mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo 
      accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo. 
        5. Il fondo è ulteriormente 
      incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari 
      anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:   
      -       
      1,63% a 
      decorrere dal  01/01/2002;  
      -       
      ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003.  6. Le risorse di cui al comma 5 
      concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della 
      retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 49, comma 4 
      (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia).  7. In caso di attivazione di nuovi 
      servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento 
      dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia 
      correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di 
      responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un 
      incremento stabile delle relative dotazione organiche, le amministrazioni, 
      nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui 
      all’art. 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità 
      delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla 
      rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente 
      coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per 
      la retribuzione di posizione e di risultato. 
 
      CAPO III  
      DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA  
        
      Art. 52  
      Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda 
      fascia  1. Il 
      trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone 
      delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare, retribuzione di 
      posizione - parte fissa, retribuzione individuale di anzianità. 
        
      2. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 
      aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo 
      di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date 
      sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 
      mensilità:  
      -       
      dal 
      01/01/2002 di € 86,00   
      -       
      dal 01/01/2003 di € 79,00 
        
      3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo 
      stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia 
      dal 1/1/2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.  4. Per i dirigenti di seconda 
      fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi 
      dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio 
      economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui 
      lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito 
      indicate:  
      -       
      dal 
      01/01/2002  in  € 9.143,77  
      -       
      dal 01/01/2003  in € 10.339,77 
        
      5. Restano confermati la retribuzione individuale di 
      anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e 
      spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella 
      misura in godimento. 
        
      6. Il trattamento economico indicato al presente articolo 
      contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale 
      nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore 
      del CCNL al 5 aprile 2001.  7. In relazione all’art. 28, comma 5, 
      del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per 
      l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del 
      primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.    
      Art. 53  
      Effetti dei nuovi trattamenti economici  
      1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 
      52 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno 
      effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e 
      privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, 
      sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute 
      assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di 
      riscatto. 
        
      2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione 
      di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
        
      3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei 
      commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del 
      trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con 
      diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio 
      contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti 
      dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti 
      dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di 
      quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli 
      scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la 
      retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo 
      al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.  4. 
      All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento 
      di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione 
      individuale di anzianità in godimento.
 
      Art. 54  
      Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni  1. Nell’ambito del “Fondo per 
      la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”, 
      finanziato con le modalità di cui all’art. 58, comma 2 (Fondo per 
      il finanziamento retribuzione di posizione e della retribuzione di 
      risultato dei dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione è 
      definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un 
      trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse 
      responsabilità.  2. Le Amministrazioni 
      determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il 
      trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 
      165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei criteri generali 
      di cui al successivo comma 4, connessi alle dimensioni della struttura, 
      alla collocazione della posizione nell’organizzazione 
      dell’amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità 
      derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle diverse tipologie 
      di uffici secondo le indicazioni del comma 5.  3. In base alle risultanze della 
      graduazione le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico 
      ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto organizzativo delle 
      amministrazioni medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e 
      dei parametri indicati all’art. 55 (Retribuzione di posizione dei 
      dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali).  4. I criteri generali di 
      graduazione delle funzioni dirigenziali, da definire a seguito delle 
      procedure di cui agli artt. 6 e 7 (Informazione - Concertazione) del 
      presente CCNL, sono così individuati:  I - Criteri attinenti all’ampiezza 
      della struttura: 
      a) dimensioni delle risorse finanziarie e umane assegnate 
      per il funzionamento della struttura; 
      b) dimensioni dell’area territoriale di competenza, se 
      individuata, e/o del bacino di utenza in relazione agli specifici servizi 
      offerti.  II - Criteri attinenti alla 
      collocazione della posizione nell’ambito dell’organizzazione 
      dell’amministrazione:  
      a)    
      grado di autonomia rispetto all’organo 
      sovraordinato; 
      b)   
      eventuale sovraordinazione ad altri uffici 
      dirigenziali; 
      c)    
      eventuale potestà di intervento nei confronti 
      di amministrazioni, enti od uffici esterni all’amministrazione di 
      appartenenza, anche con poteri ispettivi extragerarchici.  III - Criteri attinenti alle 
      responsabilità derivanti dalla posizione: 
      a)  
      rilevanza giuridica, economica, sociale degli 
      effetti dei provvedimenti adottati o predisposti; 
      b) 
      margini di discrezionalità dell’attività di 
      competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari; 
      c) 
      particolare criticità delle funzioni 
      assegnate per le caratteristiche socio-economiche dell’area di impatto 
      della competenza.  IV - Criteri attinenti ai requisiti 
      richiesti per l’esercizio delle attività di competenza: 
      a)  livello di impegno e di disagio richiesto dalla 
      specifica posizione; 
      b)  livello della specializzazione richiesta, anche in 
      relazione all’iscrizione ad albi professionali ed esercizio delle 
      relative, specifiche responsabilità; 
      c)  coordinamento di alte professionalità, anche esterne 
      all’amministrazione, ed anche nell’ambito di commissioni e organi 
      collegiali.  5. I criteri di cui al comma 4 
      sono diversamente combinati in relazione alle seguenti, diverse tipologie 
      di uffici:  a) uffici 
      di consulenza, studio e ricerca;  b) uffici 
      ispettivi;  c) uffici 
      operativi centrali;  d) uffici 
      operativi periferici.    
 
      Art. 55  
      Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia 
      preposti ad uffici dirigenziali non generali  1. Le Amministrazioni determinano – 
      articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della 
      retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai 
      rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 54 
      (Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni).  2. In ciascuna Amministrazione 
      l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene 
      operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti 
      parametri: 
      a)  il 
      rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima 
      attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5; 
      b) 
      la 
      retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in 
      modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui 
      alla lettera precedente. 
        
      3. Le amministrazioni definiscono i valori economici delle 
      retribuzioni di posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine 
      decrescente in modo da attribuire alla prima la misura  massima e 
      all’ultima quella minima.  4. La retribuzione di posizione è 
      definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle 
      risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per 
      tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77 che costituisce la parte 
      fissa di cui all’art. 52, comma 4, (Trattamento economico fisso per i 
      dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo complessivo 
      di € 43.909,70.
 
      Art. 56  
      Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati 
      di funzioni dirigenziali generali
 
      1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni 
      dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la 
      retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 
      49 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia), fermo 
      restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 
      2001. 
        
      Art. 57 
        
      Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda 
      fascia  1. Al fine di sviluppare, all’interno 
      delle amministrazioni, l’orientamento ai risultati anche attraverso la 
      valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, 
      al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di 
      seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui 
      all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
      della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque 
      in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.  
      2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione 
      di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di 
      riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese 
      sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato 
      nell’anno successivo.  
      3. Le amministrazioni definiscono i criteri per la 
      determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato 
      ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei 
      contratti individuali di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, 
      le amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato possa 
      essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione 
      degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, 
      comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, e della positiva verifica e 
      certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti 
      obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, di cui 
      all’art. 21 (Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti).  
      4. L’importo annuo individuale della componente di 
      risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere 
      inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto 
      percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle 
      derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività.
 
      Art. 58  
      Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
      posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda 
      fascia
 1. Sono 
      confermati in ciascuna delle Amministrazioni dell’Area I i Fondi per la 
      retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, già 
      istituiti dai previgenti contratti collettivi, destinati alla 
      corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i 
      dirigenti di seconda fascia in servizio nell’Amministrazione medesima.  2. Il 
      finanziamento di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 continua ad essere 
      assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 
      31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le 
      modalità ivi previste: Ministeri 
      a)
      
       gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 36, comma 2, lett. a), b), 
      c), d), del CCNL Ministeri quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997; 
      b) 
      
      gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Ministeri 
      biennio 1996/1997 del 9 gennaio 1997; 
      c)  le 
      risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001 
      per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza 
      contrattuale del 18/11/2004;  
      Amministrazioni autonome: 
      a1) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 41, comma 2, lett. a), b), 
      c), comma 5, lett. a), b), c), e dell’art. 48 del CCNL Aziende autonome 
      quadriennio 1994/1997 del 10 novembre 1997;   
      b1)
      
      gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL Aziende autonome 
      biennio 1996/1997 del 10 novembre 1997;  
      c1) le 
      risorse di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del CCNL del 5 aprile 2001 
      per il biennio 2000-2001, secondo la Tabella A allegata alla sequenza 
      contrattuale del 18/11/2004.  3. Per 
      ciascun esercizio finanziario i Fondi continuano, altresì, ad essere  
      alimentati, sia per i Ministeri che per le Amministrazioni autonome, come 
      segue:  
      a)  risorse pari all’importo della retribuzione individuale di anzianità dei 
      dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma 4; 
      b) 
      
      eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di 
      legge o regolamenti; 
      c)  ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione 
      subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità; 
      d) 
      
      risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art.
      60 (Incarichi aggiuntivi); 
      e)  eventuali 
      risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 
      449/1997.  
      4. In relazione al comma 
      3, lett. a), l’intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità 
      dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in via permanente, nel 
      Fondo a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto 
      di lavoro. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è 
      accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità 
      residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 
      tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. 
      L’importo accantonato confluisce nel Fondo con decorrenza dall’anno 
      successivo.  
        5. Il fondo è ulteriormente 
      incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari 
      anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:   
      -       
      0,55% a 
      decorrere dal  01/01/2002;  
      -       
      ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003.  6. Le risorse di cui al comma 5 
      concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di 
      posizione-parte fissa di cui all’art. 52, comma 4 (Trattamento economico 
      fisso per i dirigenti di seconda fascia).  
      7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
      riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e 
      quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento 
      delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità 
      gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative 
      dotazione organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione 
      annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della 
      legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per 
      sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova 
      graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove 
      attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di 
      posizione e di risultato.  8. Le risorse destinate al 
      finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente 
      utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora 
      disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e risultato 
      secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione 
      integrativa.
 
      CAPO IV  
        
      Art. 59  
      Clausole speciali di parte economica   1. Per 
      i dirigenti di II fascia dipendenti dal Ministero della salute ed 
      appartenenti alle professionalità sanitarie è, altresì,  previsto quanto 
      segue:  A) 
      Dirigenti di II fascia di tutte le professionalità sanitarie (medici, 
      veterinari, biologi, chimici, farmacisti, psicologi):  1) ai 
      dirigenti delle suindicate professionalità, già in servizio alla data del 
      24.12.2004, è conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile, 
      l'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 quale differenza 
      tra lo stipendio tabellare a suo tempo attributo dal CCNL del 30 settembre 
      1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente 
      del comparto Ministeri. 2) lo 
      specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del 
      CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello delle predette 
      professioni, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della 
      retribuzione di posizione del titolare e non
      può più essere corrisposto ai dirigenti di II 
      fascia delle medesime professionalità assunti dopo il 24/12/2004.  B) 
      Medici chirurghi e veterinari:   1) ai 
      dirigenti già in servizio alla data del 24.12.2004 continua ad essere 
      attribuita l'indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 
      annui lordi per tredici mensilità, con mantenimento dell'assegno personale 
      non riassorbibile pari a € 2.582,28;  2)ai 
      dirigenti assunti dopo il 24.12.2004 continua ad essere attribuita 
      l'indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 annuni lordi 
      per tredici mensilità;  3) 
      l'art. 48 (Struttura della retribuzione) integrato dalla seguente lettera 
      f): "f) 
      indennità di specificità medica nella misura indicata all'art. 59, comma 
      1, lettera B), punti 1) e 2) (Clausole speciali di parte economica), per i 
      soli dirigenti appartenenti ai profili di medico chirurgo e veterinario." 4) 
      alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente lettera B) si 
      provvede con il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 
      e della retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia, integrato 
      dal CCNL del 30 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  C) Le 
      risorse di cui alle lettere A, punto 2) e B, punti 1) e 2) riaffluiscono 
      al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
      retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia in caso di cessazione 
      dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.  2.
      Per gli ex dirigenti superiori resta confermato 
      il maturato economico annuo in godimento di € 5.053,70 (lire 9.785.322), 
      pensionabile, non riassorbibile e utile ai fini della 13 ma mensilità. 3. 
      Analogamente restano confermati, per gli ex primi dirigenti e dirigenti 
      superiori di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero 
      dell'Interno, i maggiori trattamenti economici stipendiali in godimento.  4. In caso di differimento o 
      ritardo dell’Amministrazione nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti 
      salvi i casi previsti dall’art. 21 del d. lgs. 165 del 2001 e dall’art. 62 
      (Clausola di salvaguardia) del presente CCNL, viene corrisposto il 
      trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta.   
      5. Gli incrementi 
      retributivi previsti dal presente contratto trovano applicazione 
      esclusivamente nei confronti del personale dirigente dell’Area I e non 
      producono effetti diretti o indiretti su altre categorie di personale 
      comunque economicamente equiparato.  
      6. Il dirigente di prima 
      fascia eletto, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001, e 
      collocato quale componente del Comitato dei Garanti in posizione di fuori 
      ruolo, mantiene per la durata del mandato il trattamento economico 
      complessivo in godimento.  
      
 
      CAPO V  
      PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI 
        Art. 60  
      Incarichi aggiuntivi  1. In relazione all’espletamento di 
      incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o 
      comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o 
      su designazione delle stesse,  i relativi compensi dovuti dai terzi sono 
      corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di 
      cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della 
      retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti 
      di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
      posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda 
      fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla 
      base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
        2. Allo scopo di remunerare i 
      maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi 
      aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di 
      posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in 
      ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella 
      contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% 
      dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico 
      dell’amministrazione.   3. Le amministrazioni conferiscono 
      gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della 
      rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione 
      delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del 
      valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.   4. L’attribuzione degli incarichi 
      aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata  ai  seguenti  
      criteri:   
      -        
      competenze e capacità professionali dei 
      singoli  dirigenti;  
      -        
      natura e caratteristiche dell’incarico con 
      riferimento ai programmi da realizzare  
      -        
      correlazione con la tipologia delle funzioni 
      assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi 
      dirigenziali), nei casi previsti.  5. L’amministrazione, 
      nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che  l’impegno 
      richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo 
      svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di 
      incarico di cui all’art. 20  (Conferimento incarichi dirigenziali), anche 
      al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi 
      stabiliti.   6. Entro il 31 gennaio di ciascun 
      anno le amministrazioni provvederanno a fornire alle OO.SS., ai sensi 
      dell’art. 6 (Informazione), l’elenco degli incarichi conferiti nel corso 
      dell’anno precedente. 
 
        
      Art. 61
 
      Sostituzione del dirigente   
        
      1. Nelle ipotesi di vacanza in organico ovvero di 
      sostituzione del dirigente titolare dell’incarico assente con diritto alla 
      conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere affidata ad 
      un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico
      ad interim. 
        
      2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, 
      continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
       
        
      3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per 
      i periodi di sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di 
      risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 
      25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista 
      per l’incarico del dirigente sostituito.  
        
      4. La contrattazione integrativa, nel definire le 
      percentuali di cui al comma 3, terrà conto, in particolare, dei seguenti 
      elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità 
      attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi. 
        
        
      Art. 62  
      Clausola di salvaguardia  1. Le 
      amministrazioni che, in mancanza di una espressa valutazione negativa, 
      alla scadenza dell’incarico non intendano riconfermare lo stesso, 
      conferiscono al dirigente un altro incarico di pari valore economico.   2. In 
      relazione al comma 1, ove non siano disponibili posizioni dirigenziali 
      vacanti di pari fascia ovvero le stesse richiedano il possesso di 
      specifici titoli di studio e professionali, l’amministrazione regola gli 
      effetti economici correlati all’attribuzione di un eventuale incarico di 
      importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella 
      contrattazione integrativa, secondo le modalità di cui all’art. 4 
      (Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero). Tra i 
      criteri sarà prevista l’attribuzione di una retribuzione di posizione il 
      cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella 
      corrisposta in relazione al precedente incarico.  3. La 
      medesima disciplina di cui ai precedenti commi, si applica anche nelle 
      ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica 
      o la soppressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa 
      graduazione. 
 
      Art. 63  
      Tredicesima mensilità 
      1.
      L’amministrazione 
      corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a 
      tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni 
      anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato non 
      lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.  2. L’importo della tredicesima 
      mensilità è pari: 
      a)  un tredicesimo dello stipendio tabellare di 
      cui agli artt. 49 e 52 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di 
      prima fascia – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda 
      fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in 
      godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre; 
      b) 
      un rateo della retribuzione individuale di 
      anzianità, ove acquisita; 
      c)  un rateo del maturato economico, ove 
      spettante.  3. La tredicesima mensilità è 
      corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo 
      gennaio dello stesso anno.  4. Nel caso di servizio prestato per 
      un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel 
      corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per 
      ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di 
      un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed 
      è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 
      spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.  
      5.
      I ratei della 
      tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa 
      o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del 
      trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da 
      disposizioni legislative e contrattuali vigenti.  6. Per i periodi temporali che 
      comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della 
      tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella 
      stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve 
      le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e 
      contrattuali vigenti.  
      7. Per quanto non 
      previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane 
      disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni 
      e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari 
      vigenti.
 
      Art. 64 
        
      Trattamento di trasferta 1. Il presente articolo si applica 
      ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in 
      località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla 
      ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in 
      trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di 
      dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella 
      della trasferta.  2. Ai dirigenti di cui al comma 1, 
      oltre alla normale retribuzione, compete: 
      a)  il rimborso delle spese effettivamente 
      sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, 
      gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, 
      nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; 
      b) 
      il rimborso delle spese per i taxi e per i 
      mezzi di trasporto urbani; 
      c)  il rimborso delle spese autostradali, di 
      parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi preventivamente 
      autorizzati ai sensi del comma 3.  3. Il dirigente inviato in trasferta 
      può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto secondo 
      quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 6.   4. Per le trasferte di durata 
      superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta 
      per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la 
      disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per 
      uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di 
      complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a dodici ore e 
      comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il rimborso per il 
      primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di 
      durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa 
      per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria 
      corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti 
      economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria 
      consentita nella medesima località.   5. Il dirigente inviato in trasferta 
      ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non 
      inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per 
      la trasferta.   
      6. Fermo restando quanto 
      stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con le decorrenze ivi indicate, per 
      quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi 
      compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato 
      dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 
      1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 
      17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le 
      missioni all’estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del 
      3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12. 1989 e 
      successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti.  7. Agli oneri derivanti 
      dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle 
      risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale 
      specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
 Art. 65  
      Trattamento di trasferimento  1. Al dirigente trasferito ad altra 
      sede della stessa amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, 
      quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve 
      essere corrisposto il seguente trattamento economico:  
      a)    indennità di trasferta per sé ed i familiari; 
      b)   
      rimborso spese di viaggio per sé ed i 
      familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 
      c)   
      rimborso forfettario di spese di imballaggio, 
      presa e resa a domicilio etc.; 
      d)   
      indennità chilometrica nel caso di 
      trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; 
      e)    
      indennità di prima sistemazione.  2. Limitatamente all’applicazione del 
      presente articolo, per l’importo dell’indennità di trasferta di cui al 
      comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del  
      CCNL del 18 novembre 2004.  3. Il dirigente che versa nelle 
      condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle 
      eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione 
      della propria abitazione, regolarmente registrato.  4. Agli oneri derivanti dal presente 
      articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci delle 
      singole amministrazioni per tale specifica finalità.  5. Per quanto non previsto dal 
      presente articolo si rinvia alle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 
      26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni 
      nonché dalle norme regolamentari vigenti. 
 Art. 66  
      Responsabilità civile e patrocinio legale  1. E’ attivata per tutti i dirigenti, 
      ove non già operante, un’assicurazione contro i rischi professionali e le 
      responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che 
      copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto 
      per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
        2. A tal fine è destinata la somma di 
      € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.  3.Ciascuna amministrazione sceglie la 
      società di assicurazione, sentite le OO.SS. firmatarie del presente CCNL – 
      entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto 
      eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con 
      apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente 
      di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una 
      quota individuale.  4. In attesa dell’attuazione di quanto 
      previsto al comma 3, l’Amministrazione provvede al rimborso delle 
      eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi 
      di dolo e colpa grave.  5. Nel 
      caso in cui le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza 
      assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono 
      imputati, per il solo anno di competenza,  sulle risorse destinate alla 
      retribuzione di risultato.   6. 
      Resta fermo quanto previsto dall’art. 18 del D.L. 67 del 1997 convertito 
      dalla legge 135  del 1997.   Art. 67  Indennità di bilinguismo  1. Ai sensi dell’art. 70, comma 
      1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dirigenti statali della provincia 
      autonoma di Bolzano e quelli operanti presso gli uffici statali della 
      provincia di Trento aventi competenza regionale, continua ad essere 
      erogata l’indennità di bilinguismo secondo i criteri e le modalità 
      vigenti.  2. In relazione a quanto previsto dal 
      comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione è 
      confermata la seguente voce retributiva: “indennità di bilinguismo”.  3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 la 
      misura economica è rideterminata in € 209, 23 mensili per dodici 
      mensilità.  
      4. Per i dirigenti 
      statali della Regione Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo è fissata 
      nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.    Art. 68  
      Diritti derivanti da invenzione industriale 1. 
      Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui 
      una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 
      cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.   2. In 
      relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività 
      istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa può 
      individuare i criteri ai fini della definizione di speciali compensi 
      nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
 
      Art. 69  
      Modalità di applicazione di particolari istituti economici
      
        
      1. Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, 
      invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto 
      un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e 
      dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento alla data di 
      presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta 
      alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il 
      predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola 
      volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di anzianità.  
      2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei 
      confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della 
      invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del 
      rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata 
      dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta 
      giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di 
      calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.  
      3. Resta fermo quanto 
      previsto dalla legge 336 del 1970 e successive modificazioni ed 
      integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio e dei 
      loro congiunti continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non 
      contrattuale sin qui applicata dalle amministrazioni dell’Area I spettante 
      ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra. 
      Tali benefici non si  cumulano con quelli previsti dai commi precedenti.
        
      4. I gettoni di presenza 
      non sono ricompresi nel regime di onnicomprensività del trattamento 
      economico previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL. 
      
 Art. 70  Personale in particolari 
      posizioni di stato  1. Ai dirigenti sindacali si applica 
      l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo 
      dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative 
      sindacali.  2. Ai dirigenti che fruiscono dei 
      distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998 compete la retribuzione 
      tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico 
      attribuito al momento del distacco od altra di pari valenza in caso di 
      individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali 
      successivamente al distacco.   3. A detto personale compete anche la 
      retribuzione di risultato, nella misura media prevista dalla singola 
      amministrazione. 
      
 
      TITOLO V  
      DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE 
        
      Art. 71  
      Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare  1. In tema di trattamento di fine 
      rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal 
      relativo CCNQ del 29.7.1999.   2. I dirigenti accedono ai fondi 
      pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema 
      di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8.5.2001.  3. Il Fondo pensione viene finalizzato 
      ai sensi dell’art. 11 del predetto CCNQ e si costituisce secondo le 
      procedure previste dall’art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano 
      che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da 
      destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% 
      dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione 
      del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.). 
        
      Art. 72  
      Ricostituzione del rapporto di lavoro  1. Il dirigente il cui rapporto di 
      lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per 
      motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni 
      stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'amministrazione si 
      pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di 
      accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella fascia cui, ai 
      sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, apparteneva all'atto delle 
      dimissioni.   2. La stessa facoltà di cui al comma 
      1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle 
      disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche 
      amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della 
      cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea.   3. Nei casi previsti dai precedenti 
      commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle 
      procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive 
      modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di legge in 
      materia di assunzioni ed è subordinata alla disponibilità del 
      corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed al 
      mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte 
      del richiedente nonché del positivo accertamento dell'idoneità fisica 
      qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.   4. Qualora per effetto di dimissioni, 
      il dirigente goda di trattamento pensionistico si applicano le 
      vigenti disposizioni in materia di cumulo. 
        Art. 73  
      Norme finali  
      1. Per la corresponsione 
      dei buoni pasto continua ad applicarsi la disciplina prevista dall’ 
      “Accordo per l’attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di 
      dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri”, 
      sottoscritto l’8 aprile 1997.  
      2. E’ confermata la 
      Commissione paritetica tra l’Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie 
      del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di posizione e di 
      risultato di cui all’art. 6, comma 2, dell’Accordo relativo alla sequenza 
      contrattuale sottoscritto il 18 novembre 2004.  
      3. Per i dirigenti 
      dell’amministrazione penitenziaria le disposizioni del presente CCNL, 
      nonché le specifiche norme di raccordo previste dal CCNL del 18 novembre 
      2004 si applicano fino all’entrata in vigore della legge n.154 del 2005.
         
        
      PARTE SECONDA 
         
      SEZIONI SPECIALI 
        
      SEZIONE PRIMA 
       DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ 
      SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE INQUADRATI AI SENSI DELL’ART. 18, 
      COMMA 8, DEL D.LGS. n. 502 DEL 1992.   
        
      Art. 74  
      Campo di applicazione e finalità 1. La presente sezione speciale ai 
      sensi dei  CCNL del 30 settembre 1997 e del 23 dicembre 2004 si applica ai 
      dirigenti del Ministero della salute appartenenti ai profili di medico 
      chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, già 
      inquadrati dal  DPCM del 13 dicembre 1995 - nel I livello dirigenziale dei 
      corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale,  denominati poi 
      “dirigenti” dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 9 giugno 
      1999, pubblicato sulla G.U. del 16 luglio 1999 .  2. La 
      presente sezione speciale ha il compito di procedere all’adeguamento degli 
      istituti normo-economici previsti per i dirigenti di cui al comma 1, a 
      quelli stabiliti dai CCNL stipulati per i dirigenti sanitari e 
      medico-veterinari ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 23 settembre 
      2004 in quanto applicabili.  3. Il 
      riferimento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
      modificazioni ed integrazioni è riportato, nel testo della presente 
      sezione speciale   come  d.lgs. n.502 del 1992. 
  CAPO II   NORME DI RACCORDO PER IL 
      MINISTERO DELLA SALUTE   Art. 75  Informazione e concertazione – 
      contratto individuale – accordi di mobilità  1. Per 
      raccordare la disciplina del presente contratto con quella dei CCNL 
      sottoscritti il 30 settembre 1997 ed il 23 dicembre 2004 relativa ai 
      dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di 
      cui all’art. 74 (campo di applicazione) ai sottonotati articoli del 
      presente contratto sono apportate le seguenti integrazioni valide solo per 
      il Ministero medesimo:  A - 
      Informazione e concertazione 
      - il comma 4 dell’art. 6 (informazione) è integrato con la 
      seguente lettera:  
      h) modalità per assicurare la presenza in servizio dei 
      dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione), comma 1, nei piani 
      per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.  
      - l’art. 7 (concertazione) è integrato con la 
      seguente lettera:
 e) modalità per assicurare la presenza in servizio dei 
      dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione) comma 1 nei 
      piani per le emergenze di carattere sanitario e della vigilanza.
 B - 
      Contratto individuale 
      - l’art. 17 (Contratto individuale di lavoro), comma 2  è 
      integrato con la seguente lettera: 
      e) profilo di appartenenza.  
      C – Accordi di mobilità  
      -  all’art. 35 (accordi di mobilità) per i dirigenti delle  
      professionalità sanitarie del    
         Ministero della salute, sono aggiunti i seguenti commi:  “12. 
      Limitatamente ai dirigenti del Ministero della Salute di cui all’art. 74 
      (campo di applicazione e finalità), gli accordi di mobilità previsti dal 
      presente articolo possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero 
      e le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della 
      disciplina di appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra 
      equipollente secondo le vigenti disposizioni.   
      13. La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale 
      per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 12 è mista 
      ed è composta nel rispetto delle disposizioni previste per tale tipo di 
      accordi dai CCNL delle rispettive aree dirigenziali.”   
          CAPO III  
      TRATTAMENTO ECONOMICO  
      Art. 76 
      
      Struttura della retribuzione  1. La struttura della retribuzione, 
      già prevista dal CCNL del 23 dicembre 2004, per i dirigenti di cui 
      all’art. 74 (Campo di applicazione) appartenenti alle 
      professionalità sanitarie di medico chirurgo e di veterinario, è 
      confermata nelle seguenti voci: 
      a)  stipendio tabellare; 
      b) 
      indennità integrativa speciale confermata 
      nella misura in godimento, salvo quanto disposto dal comma 6 del presente 
      articolo;  
      c)  indennità di specificità medico-veterinaria;
       
      d) 
      retribuzione di posizione minima 
      contrattuale; 
      e)  retribuzione di posizione parte variabile; 
      f)  
      retribuzione di risultato;  
      g)  retribuzione individuale di anzianità.  
      2. Tutte le voci 
      stipendiali del comma 1, con esclusione della retribuzione di risultato 
      sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera g) è 
      corrisposta ove spettante.  3. La misura annua lorda, fissa e 
      ricorrente dell’indennità di specificità medica ai dirigenti appartenenti 
      ai profili di medico chirurgo e veterinario rimane fissata in € 7.746,85. 
      Essa riaffluisce al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
      in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei relativi 
      dirigenti. 
        4. 
      La struttura della retribuzione, già prevista dal CCNL del 23 dicembre 
      2004, per i dirigenti di cui all’art. 74 (campo di applicazione), 
      appartenenti alle professionalità sanitarie di biologo, chimico, 
      farmacista e psicologo, è confermata nelle seguenti voci: 
      a)  stipendio tabellare; 
      b) 
      indennità integrativa speciale confermata 
      nella misura in godimento, salvo quanto  disposto dal comma 6 del presente 
      articolo; 
      c)  retribuzione di posizione minima 
      contrattuale; 
      d) 
      retribuzione di posizione parte variabile; 
      e)  retribuzione di risultato;  
      f)   retribuzione individuale di anzianità.  
      5. Tutte le voci 
      stipendiali del comma 4, con esclusione della retribuzione di risultato, 
      sono erogate per tredici mensilità e quella di cui alla lettera f) è 
      corrisposta ove spettante.  6. La misura annua lorda 
      dell’indennità integrativa speciale spettante ai dirigenti dei commi 1 e 
      4, comprensiva della tredicesima mensilità, rimane fissata in €  7.169, 
      97. A decorrere dall’1 gennaio 2003 tale indennità cessa di essere 
      corrisposta in quanto conglobata nello stipendio tabellare.  7. Ai 
      dirigenti di cui ai commi 1 e 4 è corrisposto l’assegno per il nucleo 
      familiare, ai sensi della legge n°153 del 13 maggio 1988 e successive 
      modificazioni.
 
      Art. 77  
      Stipendio tabellare e retribuzione di 
      posizione minima contrattuale
      (Biennio economico 2002 – 2003)  1. 
      Gli stipendi tabellari per i dirigenti delle professionalità sanitarie del 
      Ministero della salute, alla data del 31 dicembre 2001 sono definiti in € 
      21.988,21 annui lordi, comprensivi della  tredicesima mensilità.  2. 
      Gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono incrementati dall’1 gennaio 
      2002 di  € 86,00 mensili; dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo 
      lordo è rideterminato in € 23.106,21, comprensivo della  tredicesima 
      mensilità.  
      3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 dall’1 
      gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 2 è incrementato: 
      -    di  ulteriori € 79,00 mensili;  
      -    dell’importo lordo mensile dell’indennità 
      integrativa speciale in godimento, pari a € 551,53, che dalla medesima 
      data cessa di essere corrisposta.  4. Dall’1 gennaio 2003 lo stipendio 
      tabellare annuo lordo è rideterminato in € 31.303,18, comprensivo della  
      tredicesima mensilità.  5. La 
      retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di cui al 
      comma 1, dalle date indicate, è incrementata dei seguenti valori annui: 
             
   6. L’importo della retribuzione di 
      posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.   7. Gli incrementi previsti dalla 
      tabella del comma 5, si aggiungono all’importo della retribuzione di 
      posizione attualmente in godimento, senza essere riassorbiti da quelli 
      eventualmente attribuiti ai dirigenti da parte dell’amministrazione sulla 
      medesima voce. 
      
 
      Art. 
      78  
      Nuovo stipendio tabellare e retribuzione di posizione 
      minima contrattualedei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero 
      della Salute
 a decorrere dal 31 dicembre 2003
 
      1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio 
      tabellare annuo lordo, comprensivo della 13a mensilità, per i 
      dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute è 
      fissato in € 38.296,98 annui lordi.  
      2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti di cui 
      al comma 1, nel trattamento economico, sono conglobate e riassorbite le 
      seguenti voci: 
      -   
      per € 31.303,18 lo stipendio tabellare annuo 
      di cui all'art. 77 (stipendio tabellare), comprensivo per  € 7.169, 
      97dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua di cui 
      all'art. 76, comma 6 e all’art. 77, comma 3 (conglobamento 
      dell’indennità integrativa speciale); 
      -    per € 6.993,80 la retribuzione di posizione 
      minima contrattuale annua dell’art. 77 (Stipendio tabellare e retribuzione 
      di posizione) con la corrispondente riduzione in misura pro-capite 
      del fondo previsto dall'art. 58. 3. Dal 31 dicembre 2003 l’importo annuo della retribuzione di posizione 
      minima contrattuale residua a seguito del conglobamento nello stipendio 
      tabellare di cui al presente articolo commi 1 e 2 è rideterminato come 
      segue:
 
                 
       
       
      4. Ai dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 
      sono attribuiti lo stipendio tabellare annuo lordo di cui al comma 1 e la 
      retribuzione di posizione di cui al comma 3.
         
      Art. 79 
      Integrazione del fondo del Ministero della 
      Salute
      1. La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art. 
      74 (campo di applicazione),  grava sul fondo di posizione e 
      risultato del Ministero della Salute. Tale fondo, ora disciplinato 
      dall’art. 58 (Fondo per la retribuzione di posizione dei dirigenti di 
      seconda fascia) del presente contratto, è integrato dei seguenti importi 
      annui lordi occorrenti al finanziamento degli aumenti della retribuzione 
      di posizione  dei predetti dirigenti a decorrere dalle date sottoindicate:  
      a)     dall’1 gennaio 2002 di € 364,00  per ogni 
      dirigente in servizio al 31.12.2001; 
      b)    
      dall’1 gennaio 2003 di € 611,00  per ogni 
      dirigente in servizio al 31.12.2001.  1. Ai dirigenti dell’art. 74 (Campo 
      di applicazione), appartenenti alla I Area dirigenziale ai sensi del CCNQ 
      del 23 settembre 2004, si applicano, per gli aspetti normativi del 
      rapporto di lavoro non disciplinati da questa sezione speciale le 
      disposizioni del presente contratto.   2. Ai dirigenti del comma 1, sono 
      conferibili incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche 
      di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di 
      verifica e di controllo.  3. La  graduazione delle funzioni 
      correlata agli incarichi ai fini della determinazione del valore economico 
      delle fasce  retributive di posizione – parte variabile -   avviene con le 
      procedure previste dagli art. 54 e 55 del presente contratto,  tenuto 
      conto delle disponibilità del fondo  di cui all’art. 79.  4. Le parti confermano, infine, la 
      necessità che la posizione dei dirigenti del comma 1, trovi definitiva 
      soluzione a seguito dell’istituzione - presso il Ministero della Salute - 
      del ruolo dei dirigenti previsto dall’art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 
      2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede  la 
      definizione di apposite sezioni tali da garantire la  specificità tecnica 
      dei dirigenti medesimi. 
         
      SEZIONE SECONDA  
      DIRIGENTI DEL CORPO NAZIONALE 
      DEI VIGILI DEL FUOCO
 
      CAPO I   
      Art. 81  
      Disposizioni generali   
      1. La presente sezione speciale 
      si applica a tutti i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
      2. Al fine di salvaguardare le 
      specificità operative dei dirigenti di cui al 
      comma 1, le disposizioni della Parte Generale, qui di seguito individuate, 
      sono così integrate:  
      a)    
      con riferimento all’art. 19 (Impegno di 
      lavoro): 
        
      “3. I dirigenti del Corpo 
      Nazionale dei Vigili del fuoco garantiscono la propria disponibilità al 
      fine di assumere la direzione di particolari interventi urgenti. Sono 
      fatte salve le disposizioni emanate, in caso di calamità, dall’autorità 
      competente tramite le apposite ordinanze di cui alla legge 225/92 o altre 
      disposizioni legislative”.    
      b)   
      con riferimento all’art. 22 (Ferie e 
      festività):  
      “5. La festività 
      nazionale e quella del Santo Patrono, nonché limitatamente al Corpo 
      Nazionale dei Vigili del fuoco, la ricorrenza di S. Barbara, sono 
      considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica,  non danno 
      luogo  
      a riposo compensativo nè 
      a monetizzazione”.  
      c)    
      con riferimento all’art. 64 (Trattamento di 
      trasferta):  “8. Per il 
      personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 
      durante le trasferte si trovi nell’impossibilità di fruire del pasto o del 
      pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene 
      corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 4, la somma forfettaria 
      di € 30,99 lordi in luogo del rimborso per i pasti e di € 30,99 lordi per 
      il pernottamento.”  3. Con 
      riferimento all’art. 48 (Struttura della retribuzione), il comma 1 è 
      modificato come segue:  
      A) le lettere “c) retribuzione di posizione parte fissa” e 
      “d) retribuzione di posizione parte variabile” sono sostituite dalle 
      lettere: 
       “c) retribuzione di rischio e di posizione parte fissa”
       
       “d) “retribuzione di rischio e di posizione parte 
      variabile”.   B) 
      viene altresì aggiunta  la seguente lettera:  
       “f) indennità di specificità professionale”.  4. 
      Nelle more dell’applicazione della legge n. 252 del 30 settembre 2004 e 
      del d.lgs 13 ottobre 2005 n. 217 resta confermato quanto previsto 
      dall’art. 47 del CCNL del 10 novembre 1997.  5. 
      Per quanto non previsto da questa specifica Sezione si applicano le 
      disposizioni contenute nella parte generale del presente CCNL.    Art. 82  
      Retribuzione di rischio e di posizione  
      1. Per i dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
      la retribuzione di posizione denominata, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 
      del 10 novembre 1997, idennità di rischio e posizione, assume il nome di 
      “retribuzione di rischio e di posizione” parte fissa e parte variabile. I 
      valori minimo e massimo sono quelli stabiliti per la retribuzione di 
      posizione dei dirigenti dell’Area I.  
      2. La previsione di cui al comma 1 non determina incrementi 
      nella retribuzione di posizione dei dirigenti dei Vigili del fuoco, in 
      quanto modifica la composizione della retribuzione di posizione tra parte 
      fissa e parte  variabile, lasciando inalterato il valore economico 
      complessivo in atto attribuito a ciascun dirigente.    
      Art. 83  
      Indennità di specificità professionale  1. In considerazione del particolare 
      impegno di lavoro richiesto ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili 
      del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2003, è istituita l’indennità di 
      specificità professionale, anche al fine di riconoscere la maggiore 
      esposizione al rischio connessa allo svolgimento dell’attività.   2. Tale indennità è finanziata con le 
      risorse di cui all’art. 1 del D.L. del 30 gennaio 2004, n. 24, convertito 
      dalla L. 31 marzo 2004, n. 87, che confluiscono nel Fondo per il 
      finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
      risultato di cui all’art. 58 (Fondo per il finanziamento della 
      retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato).  3. La contrattazione integrativa, nel 
      rispetto dei criteri indicati nel citato art. 1 del D.L. del 30 gennaio 
      2004, n. 24, definirà l’importo e le modalità di erogazione dell’indennità 
      di cui al comma 1.  
       PARTE 
      TERZA 
      NORME COMUNI FINALI  
        
      TITOLO I 
        
      DISAPPLICAZIONI 
        
        
      Art. 84  
      Disapplicazioni  
      a)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni 
      pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al 
      quadriennio normativo 1994-1997 e dal primo biennio economico 1994-1995, 
      sottoscritto il  9 gennaio 1997 – G.U. 22 gennaio 1997 n. 17; 
      b) 
      Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni 
      pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al 
      secondo biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997 – G.U. 
      22 gennaio 1997 n. 17; 
      c)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
      integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 dell’area della dirigenza del 
      comparto “Ministeri”, sottoscritto il 30 settembre 1997; 
      d) 
      Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni 
      ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello 
      Stato ad ordinamento autonomo” – relativo al quadriennio normativo 
      1994-1997 ed al primo biennio economico 1994-1995 , sottoscritto il 10 
      novembre 1997 – G.U. 9 dicembre 1997 n. 286; 
      e)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni 
      ricomprese nel comparto di contrattazione Aziende ed amministrazioni dello 
      Stato ad ordinamento autonomo” – relativo al secondo biennio economico 
      1996-1997, sottoscritto il 10 novembre 1997 – G.U. 9 dicembre 1997 n. 286; 
      f)   Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio 
      economico 1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001 – G.U. 28 aprile 2001 
      n. 98; 
      g)  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
      personale dirigente dell’Area 1 per il secondo biennio economico 2000-2001 
      sottoscritto i 5 aprile 2001 - G.U. 28 aprile 2001 n. 98; 
      h)  Accordo per il personale dell’Area 1 della 
      dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 
      del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 
      del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004; 
      i)   Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
      integrativo del CCNL dell’Area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle 
      professionalità sanitarie del Ministero della Salute, sottoscritto il 23 
      dicembre 2004.   
   
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1  
      Le parti, in analogia a 
      quanto dichiarato in sede di stipulazione del CCNL del 5 aprile 2001, 
      confermano che le amministrazioni nel conferimento degli incarichi 
      dirigenziali dovranno attenersi ai criteri generali di cui all’art. 20, 
      comma 2 del presente CCNL. 
        
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Con riferimento all’articolo 25 
      (Assenze retribuite), comma 1, primo alinea, le parti precisano  che gli 
      otto giorni di assenza dallo stesso previsti possono essere fruiti anche 
      in caso di partecipazione a congressi, convegni, seminari in qualità di 
      relatore oppure per attività di formazione.   
        
      
                              DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
      
        
      Le parti prendono atto 
      che l’applicazione dell’art. 34 (mobilità) deve essere coerente con quanto 
      previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto 
      dalla legge 266 del 2005. 
        
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4  
      In relazione all’art. 40 
      (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) le parti prendono atto 
      che con le note operative n. 20 del 7 aprile 2003 e n. 11 del 13 ottobre 
      2004 l’INPDAP ha chiarito che l’indennità supplementare che può essere 
      erogata in caso di risoluzione consensuale “è utile alla misura della 
      pensione spettante, ma non aumenta, per i mesi per i quali viene 
      attribuita, l’anzianità 
      contributiva posseduta dall’interessato all’atto della risoluzione del 
      rapporto di lavoro”.
       
 
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5  
      L’Aran e le OO.SS. 
      firmatare del presente contratto, tenuto conto che la disciplina del 
      recesso di cui all’art. 41 (Recesso dell’amministrazione) richiede 
      ulteriori approfondimenti, prendono atto della necessità di riesaminare la 
      materia nella prossima tornata contrattuale (2006-2009) al fine di 
      verificare l’esistenza di nuovi orientamenti giurisprudenziali 
      eventualmente consolidatisi al riguardo e di rinvenire una soluzione 
      concordata che sia rispettosa della tutela e delle garanzie dei dirigenti 
      pubblici, nonché della funzionalità e della trasparenza dell’azione 
      amministrativa.  
        
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6  
      Con riferimento all’art. 45 (effetti del procedimento 
      penale sul rapporto di lavoro) le parti dichiarano che ai fini del 
      prolungamento della sospensione, l’amministrazione deve tenere in 
      particolare conto se sia intervenuta sentenza di assoluzione prima della 
      pronuncia definitiva.  
        
        
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 
      In relazione all’art. 61 (Sostituzione del dirigente) le 
      parti si danno atto che  con la locuzione “livello dirigenziale” si 
      intende riferirsi all’articolazione dei  dirigenti in prima fascia o 
      seconda fascia ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n.165 del 
      2001.  
        
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8In relazione all’art. 59, comma 5, 
      le parti si danno atto che le disposizioni dello stesso non si applicano 
      al personale appartenente all’ex carriera direttiva di ragioneria del 
      Ministero dell’Interno che è già beneficiario dell’art. 15 della legge n. 
      232 del 1990.    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Le parti convengono che, con 
      riferimento agli articoli 51, 58 e 78, in considerazione della peculiare 
      finalizzazione delle risorse, al fine di evitare eventuali sperequazioni 
      nella formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato 
      di ciascuna Amministrazione, il calcolo degli incrementi sia effettuato 
      sulla base del monte salari dell’Area I (retribuzione media complessiva), 
      come determinato in sede di relazione tecnica.   
        DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
      Con riferimento all’art. 
      72 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) le parti prendono atto che tra 
      la disposizioni in materia di cumulo sono ricompresi anche l’art. 4 del 
      D.P.R. 758 del 1965 e l’art. 133 del D.P.R n. 1092 del 1973
 
  DICHIARAZIONE CONGIUNTA
        
      ARAN 
      COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 
         L’Aran ed il Commissario di Governo
      per la provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell’art. 48 bis 
      del D.P.R. 752 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
      Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle 
      trattative relative alla definizione dell’indennità di bilinguismo di cui 
      all’art. 67 (indennità di bilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà 
      essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui 
      rinvia l’art. 1, comma 3, del presente contratto. Restano, invece, 
      demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono 
      incidere sulle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 752 del 1976.  
         
      SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
      NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI   
        
      Art. 1
      (Definizione)  1. Per molestia sessuale si intende 
      ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione 
      sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo 
      subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di 
      intimidazione nei suoi confronti;    
      Art. 2 
      (Principi)  1. Il codice è ispirato ai seguenti 
      principi:  a) è inammissibile ogni atto o 
      comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione 
      sopra riportata;  b) è sancito il diritto delle 
      lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere 
      tutelati nella propria libertà personale;  c) è sancito il diritto delle 
      lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o 
      ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti 
      molesti;  d) è istituita la figura della 
      Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla 
      risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi 
      Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle amministrazioni 
      a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della 
      Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, 
      fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, 
      mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. 
      Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;  e) viene garantito l'impegno 
      dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti 
      firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il 
      ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e 
      professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. 
      Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni  individuano al 
      proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere 
      un apposito percorso formativo;  f) è assicurata, nel corso degli 
      accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;  g) nei confronti delle lavoratrici e 
      dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure 
      disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del 
      Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, 
      precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita 
      tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o 
      vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia 
      sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini 
      disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali 
      attualmente vigenti;  h) l'amministrazione si impegna a dare 
      ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del 
      presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da 
      adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una 
      cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.  2. Per i dirigenti, il predetto 
      comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le 
      conseguenze previste dai CCNL in vigore.    
      Art. 3 
      (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)  1. Qualora si verifichi un atto o un 
      comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la 
      dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere 
      designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare 
      soluzione al caso.  2. L'intervento della Consigliera/del 
      Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto 
      alla delicatezza dell'argomento affrontato.  3. La Consigliera/il Consigliere, che 
      deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà 
      adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e 
      assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di 
      contribuire alla soluzione del caso.    
      Art. 4 
      (Procedura informale intervento della consigliera/del 
      consigliere)  1. La Consigliera/il Consigliere, ove 
      la dirigente/il dirigente oggetto di molestie sessuali lo ritenga 
      opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione 
      di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente 
      alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché 
      offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.  4. L'intervento della Consigliera/del 
      Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.   
      Art. 5 
      (Denuncia formale)  1. Ove la dirigente/il dirigente 
      oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento 
      della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, 
      il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, 
      con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al 
      dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a 
      trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, 
      fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale 
      della quale potrà avvalersi.  2. Qualora la presunta/il presunto 
      autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di 
      appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla 
      direzione generale.  3. Nel corso degli accertamenti è 
      assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.  4.Nel rispetto dei principi che 
      informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel 
      corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove 
      lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il 
      Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla 
      cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a 
      ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino 
      reciprocamente l'inviolabilità della persona.  5. Sempre nel rispetto dei principi 
      che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione 
      nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la 
      denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al 
      suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli 
      comporti disagio.  6. Nel rispetto dei principi che 
      informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso 
      del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, 
      su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di 
      trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del 
      procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima 
      sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di 
      esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle 
      Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone 
      che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.  
      Art. 6 
      (Attività di sensibilizzazione)  1. Nei programmi di formazione del 
      personale e dei dirigenti le amministrazioni dovranno includere 
      informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione 
      delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia 
      abbia luogo. 2. L'amministrazione dovrà, peraltro, 
      predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della 
      libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi 
      di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare 
      attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei 
      dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto 
      della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di 
      lavoro.  3. Sarà cura dell'Amministrazione 
      promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del 
      Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee 
      interne.  4. Verrà inoltre predisposto del 
      materiale informativo destinato alle dirigenti/ai dirigenti sul 
      comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.  5. Sarà cura dell'Amministrazione 
      promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del 
      Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie 
      sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, 
      provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla 
      Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo 
      stato di attuazione del presente Codice.  
      6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo 
      d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al 
      termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione 
      del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle 
      eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.   |