| COMPARTO - SETTORE | AZIENDE - MINISTERI | ||
| TIPO | CCNL | ||
| AREA | DIRIGENZA AREA 1 | ||
| DATA FIRMA | 21 APRILE 2006 | ||
| PERIODO | 2° BIENNIO ECONOMICO | 2004-2005 | |
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| ARGOMENTI CORRELATI | QUADRIENNIO NORMATIVO | ||
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        RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I 
        SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005     
        Il giorno 21 aprile 
        2006 alle ore 12,45 , presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo 
        l’incontro tra: 
        l' ARAN nella persona del Presidente 
        Cons. Raffaele Perna __firmato__________ 
        e le seguenti 
        Organizzazioni e Confederazioni sindacali :   
        Organizzazioni sindacali 
        :                                                    Confederazioni 
        :    Ministeri       CGIL 
        FP ___firmato__________________          
                                                                                                             
        CGIL ___ firmato _________ Aziende         CGIL 
        FP ____ firmato __________________         
                                                                                                             
        CISL_____ firmato ______    Ministeri       UIL 
        PA ___ firmato ______________ UIL ___ firmato 
        __________    
           Ministeri       
        DIRSTAT ___ firmato ________ 
                                                                                                            
        CONFEDIR _____________          
        Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto 
        collettivo nazionale di lavoro. 
        BIENNIO ECONOMICO 2004-2005   INDICE    Capo I : 
        Disposizioni generali 
            Art. 1: Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 
          
        Capo II : Trattamento economico dirigenti I fascia 
            Art. 2: Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia 
            Art. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici 
        Art. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
        risultato dei dirigenti di prima fascia 
          
        Capo III : Trattamento economico dirigenti II fascia 
            Art. 5: Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda 
        fascia 
            Art. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici 
            Art. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
        posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda 
        fascia 
            Art. 8: Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia 
        preposti ad uffici dirigenziali non generali; 
          
        Capo IV : professionalità sanitarie del Ministero della Salute 
            Art. 9: Finanziamento e retribuzione di posizione dei dirigenti 
        delle professionalità sanitarie del ministero della salute inquadrati ai 
        sensi dell’art. 18, comma 8, del d.lgs. 502 del 1992.  
          
        Capo V : Norme finali 
            Art. 10: Clausole speciali Art. 1 1. Il presente contratto collettivo nazionale 
        si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, 
        con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato 
        appartenente all’Area di cui all'art. 
        2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 
        settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione 
        della dirigenza.  2. Il presente 
        CCNL si riferisce altresì ai dirigenti delle professionalità sanitarie 
        del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8, 
        del d.lgs. 502 del 1992, con le specificazioni previste nell’art. 9.   3. Il presente contratto si riferisce al 
        periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti 
        del trattamento economico di cui ai successivi articoli.   4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo 
        alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente 
        contratto.   5. Per quanto non previsto dal presente 
        contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.   Capo IITrattamento economico dirigenti I fasciaArt. 2Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità: - dal 01/01/2004 di € 69,00 -dal 01/01/2005 di € 111,00 
 2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità. 3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 47, comma 3 della Parte Prima, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate: -dal 01/01/2004 in € 32.336,69 -dal 01/01/2005 di € 33.633,40 4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente. 5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997. 
 6. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL per il quadriennio 2002-2005. Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 (trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 
 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 
 4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento. 
 Art. 4
        Fondo per il 
        finanziamento della retribuzione di posizione 
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