|   INDICE   TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI  Art.
                1 Campo di applicazione  Art.
                2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
                contratto  TITOLO
                II relazioni sindacali  Art.
                3 Obiettivi e strumenti  Art.
                4 Contrattazione collettiva integrativa  Art.
                5 Sistema di partecipazione  A)
                Informazione  B)
                Consultazione  C)
                Concertazione Art.
                6 Altre forme di partecipazione  Art.
                7 Interpretazione autentica dei contratti collettivi  Art.
                8 Pari opportunità  Art.
                9 Composizione delle delegazioni della contrattazione
                integrativa  Art.
                10 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro  Art.
                11 Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali  Art.
                12 Prevenzione della conflittualità  TITOLO
                III IL RAPPORTO DI LAVORO  Art.
                13 Il contratto individuale di lavoro Art.
                14 Ricostituzione del rapporto di lavoro  Art.
                15 Periodo di Prova  Art.
                16 Orario di lavoro  Art.
                17 Riduzione dell’orario di lavoro  Art.
                18 Banca delle ore  Art.
                19 Lavoro straordinario Art.
                20 Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo
                compensativo  Art.
                21 Accordi per la gestione delle eccedenze di personale  Art.
                22 Ferie  Art.
                23 Permessi brevi  Art.
                24 Assenze per malattia  Art.
                25 Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica   Art.
                26 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio  Art.
                27 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
                 Art.
                28 Congedi dei genitori  Art.
                29 Congedi per la formazione  Art.
                30 Permessi retribuiti  Art.
                31 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio  Art.
                32 Aspettativa per motivi personali o familiari Art.
                33 Altre aspettative previste da disposizioni di legge  Art.
                34 Cumulo di aspettative  Art.
                35 Diritto allo studio Art.
                36 Servizio militare e sostitutivo civile  Art.
                37 Comandi e mobilità  TITOLO
                IV FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO  Art.
                38 Rapporto di lavoro a tempo parziale  Art
                39 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
                parziale Art.
                40 Trattamento economico - normativo del personale con rapporto
                di lavoro a tempo parziale  Art.
                41 Contratto a tempo determinato  Art.
                42 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo  Art.
                43 Contratto di formazione e lavoro  Art.
                44 Disciplina sperimentale del telelavoro titolo
                V norme disciplinari  Art.
                45 Doveri del dipendente  Art.
                46 Sanzioni e procedure disciplinari  Art.
                47 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei
                luoghi di lavoro  Art.
                48 Codice disciplinare  Art.
                49 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare  Art.
                50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale  TITOLO
                VI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  Art.
                51 Cause di cessazione del rapporto di lavoro  Art.
                52 Obblighi delle parti Art.
                53 Termini di preavviso  TITOLO
                VII TRATTAMENTO ECONOMICO Art.
                54 Struttura della retribuzione  Art.
                55 Tredicesima mensilità  Art.
                56 Quattordicesima mensilità  Art.
                57 Incrementi degli stipendi tabellari  Art.
                58 Effetti degli incrementi stipendiali  Art.
                59 Risorse per le politiche del personale e per la produttività
                 Art.
                60 Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per
                la produttività  Art.
                61 Conferma di istituti economici precedenti  Art.
                62 Collegamento tra produttività ed incentivi  Art.
                63 Indennità di cassa e maneggio denaro  Art.
                64 Trattamento di missione  Art.
                65 Servizi aziendali  Art.
                66 Trattenute per scioperi  Art.
                67 Disapplicazione di trattamenti economici non previsti  TITOLO
                VIII DISPOSIZIONI di particolare interesse Art.
                68 Previdenza complementare Art.
                69 Formazione del personale  TITOLO
                IX DISPOSIZIONI FINALI  Art.
                70 Conferma dei benefici economici previsti da discipline
                speciali  Art.
                71 Disapplicazioni  Art.
                72 Clausola di salvaguardia  ALLEGATO
                1 codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere
                nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro
                (ART. 47) * TABELLA
                1 Incrementi degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in
                € per 14 mensilità  TABELLA
                2 Nuovi stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12
                mensilità  DICHIARAZIONE
                CONGIUNTA N. 1  DICHIARAZIONE
                CONGIUNTA N. 2  DICHIARAZIONE
                CONGIUNTA N. 3  DICHIARAZIONE
                CONGIUNTA N. 4 DICHIARAZIONE
                CONGIUNTA N. 5 TITOLO
      IDISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1
 Campo di applicazione
 1. Il
      presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art.
      70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a
      tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
      determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall’Unioncamere (d’ora
      in avanti "Ente"). 2. Il
      decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è richiamato nel testo del
      presente contratto con la dizione "D. lgs. n. 165/2001". L’Agenzia
      per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è
      richiamata con il termine "Agenzia". Art.
      2Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 1. Il
      presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2002
      per la parte normativa ed è valido dall' 1 gennaio 1999 fino al 31
      dicembre 2000 per la parte economica. 2. Gli
      effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
      stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta
      stipulazione viene portata a conoscenza dell’Ente con idonea pubblicità
      da parte dell’Agenzia. 3. Gli
      istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
      automatico sono applicati dall’Ente entro 30 giorni dalla data di
      stipulazione di cui al comma 2. 4. Il
      presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
      qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
      raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
      disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore
      fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per
      evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
      con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del
      contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
      contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
      danno luogo ad azioni conflittuali. 6. Dopo un
      periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
      della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
      presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell’Unioncamere
      sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
      dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione
      di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48 del
      d.lgs. 165 del 2001. 7. In sede
      di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
      corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
      costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
      effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo
      di cui al comma precedente. TITOLO IIrelazioni sindacali
 Art. 3Obiettivi e strumenti
 1. Il
      sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione delle
      responsabilità delle parti, è riordinato in modo da contemperare
      l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
      alla crescita professionale con l'esigenza dell’Unioncamere di innalzare
      i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte. 2. Il
      sistema di relazioni sindacali è articolato come segue: a)
        contrattazione collettiva, che ha il suo momento fondamentale nel
        contratto collettivo nazionale e che trova ulteriore esplicazione nella
        contrattazione integrativa; b)
        partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell’informazione,
        della consultazione e della concertazione e che può avere come
        strumento applicativo la costituzione di Commissioni, Osservatori e
        Conferenze; c)
        interpretazione autentica dei contratti collettivi. Art.
      4Contrattazione collettiva integrativa
 1. La
      contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati
      nell’art. 9, c. 1, lett. b). Essa si avvale delle risorse dell’apposito
      fondo unico previsto dall’art. 59 al fine di incrementare la
      produttività e la qualità dei servizi nonché di sostenere i processi di
      innovazione organizzativa. 2. La
      contrattazione collettiva integrativa riguarda le seguenti materie: a)
          criteri generali di ripartizione e utilizzo delle risorse del fondo di
          cui all’art. 59 tra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art.
          60, ivi compresi quelli relativi alla valutazione ed all’incentivazione
          del personale; b)
          linee di indirizzo generale per la formazione anche in linea con i
          processi di innovazione; c)
          linee di indirizzo e criteri per la garanzia, la prevenzione, la
          sicurezza e il miglioramento dell’ambiente e dei luoghi di lavoro,
          nonché per l’attuazione degli adempimenti volti a facilitare l’attività
          dei dipendenti disabili; d) pari
          opportunità, per le finalità di cui all’art. 8; e)
          criteri generali per i servizi aziendali al personale; f)
          criteri per l’attribuzione dei superminimi di cui all’art. 61,
          comma 3; g)
          ricaduta delle innovazioni tecnologiche ed organizzative connesse ai
          processi di riqualificazione dei servizi per una migliore risposta all’utenza
          sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti; h)
          accordi di mobilità; i)
          articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro; j)
          individuazione preventiva delle gravi e documentate situazioni
          familiari, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente
          del numero di rapporti a tempo parziale ai sensi dell’art. 38, comma
          11; k)
          definizione dei casi, delle condizioni, dei criteri e delle modalità
          per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori ai
          lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi
          dell’art. 42, comma 6; l)
          criteri per l’attribuzione dei compensi per particolari condizioni
          di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art. 60 ai lavoratori
          assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 43,
          comma 11; m)
          criteri per i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore in
          telelavoro per consumi energetici e telefonici, ai sensi dell’art.
          44, comma 7; n)
          criteri per la definizione del trattamento accessorio compatibile con
          la specialità della prestazione in telelavoro, ai sensi dell’art.
          44, comma 10. 3. Le
      componenti retributive con valenza incentivante sono correlate ai
      risultati conseguiti nell’attuazione di programmi, progetti e linee di
      attività e sono quindi graduate sulla base della verifica dei risultati
      raggiunti. 4. Fermi
      restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative
      indicati nell’art.2, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
      trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti di ulteriori
      trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
      iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2,
      lettere b), c), g), i). 5. I
      contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si svolgono
      in un’unica sessione negoziale, fatte salve specifiche materie legate a
      fattori contingenti che richiedano tempi di negoziazione diversi. Essi
      conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
      contratti. La contrattazione collettiva integrativa individua inoltre con
      cadenza annuale le modalità di utilizzo delle risorse all’uopo
      destinate. 6. L’Unioncamere
      costituisce la propria delegazione trattante entro trenta giorni dalla
      data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione
      sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
      presentazione delle piattaforme. 7. La
      compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
      le disponibilità di bilancio è valutata entro quindici giorni dalla
      definizione dell’ipotesi di contratto dall’organo preposto a tale
      controllo, secondo l’ordinamento Unioncamere. Trascorsi quindici giorni
      senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per
      Unioncamere, la sottoscrizione è demandata al presidente della
      delegazione trattante. In caso di rilievi da parte del predetto organo
      preposto al controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
      giorni. 8. I
      contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
      tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Art.
      5Sistema di partecipazione
 1. Il
      sistema di partecipazione si realizza attraverso i modelli relazionali di
      seguito disciplinati. A)
      Informazione 1. L’Unioncamere
      assicura ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b)
      informazioni periodiche e tempestive sugli atti di valenza generale aventi
      riflessi diretti sul rapporto di lavoro, sull’organizzazione degli
      uffici o sulla gestione complessiva delle risorse umane. 2. Nelle
      materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce una informazione
      preventiva: a) nei
        casi in cui il presente CCNL prevede la contrattazione integrativa o la
        concertazione; b) misure
        programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c)
        criteri relativi alla definizione dei fabbisogni di personale; d)
        criteri per la verifica dei risultati a cui sono correlati i sistemi di
        incentivazione del personale; e)
        criteri generali concernenti l’organizzazione del lavoro; f)
        criteri generali per la riorganizzazione degli uffici; g)
        progetti per la sperimentazione del telelavoro; h)
        individuazione dei posti da destinare al rapporto di lavoro a tempo
        parziale; i)
        politiche degli organici e dei processi occupazionali; j)
        sperimentazioni gestionali e/o affidamento all’esterno dei servizi; k)
        iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
        personale; l)
        programmi di formazione del personale. 3. Nelle
      materie di seguito indicate, Unioncamere fornisce un’informazione
      successiva: a)
        applicazione di sistemi di monitoraggio della produttività e della
        qualità dei servizi; b)
        andamento generale della mobilità del personale e delle politiche di
        reclutamento; c)
        attuazione dei programmi di formazione del personale; d) misure
        adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; e)
        distribuzione complessiva delle risorse del fondo per le politiche di
        sviluppo delle risorse umane e per la produttività; f)
        distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo
        delle relative prestazioni; g)
        criteri utilizzati per la concessione dei permessi per il diritto allo
        studio qualora il numero delle richieste superi il limite massimo dei
        permessi; h)
        attuazione delle politiche degli organici e dei processi occupazionali. B)
      Consultazione 1. La
      consultazione è attivata dall’Unioncamere prima dell’adozione degli
      atti interni di organizzazione aventi diretti riflessi sul rapporto di
      lavoro ed è facoltativa, salvo che per i casi previsti al comma 2. 2. La
      consultazione è obbligatoria per le materie di seguito indicate: a)
        organizzazione e disciplina degli uffici; b)
        consistenza e variazione delle dotazioni organiche. 3. La
      consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nei casi
      previsti dall’art. 19 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626. C)
      Concertazione 1. Nel
      corso della concertazione le parti accertano la possibilità di definire
      una posizione comune sulle materie oggetto del confronto. Essa deve
      concludersi entro il termine massimo di quindici giorni dalla sua
      attivazione. Dell'esito della stessa è redatto verbale che riporta le
      posizioni delle parti. Durante la concertazione le parti si adeguano ai
      principi di correttezza e buona fede. 2. La
      concertazione può essere richiesta con atto scritto dai soggetti
      sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b), entro tre giorni dal
      ricevimento dell’informazione. Essa si svolge in appositi incontri che
      iniziano entro quarantotto ore dalla richiesta. 3. La
      concertazione riguarda i criteri generali relativi: a) ai
        passaggi di livello di cui all’art. 61, comma 3, ivi compresi i
        passaggi dal I livello alla categoria dei quadri intermedi; b) alla
        verifica periodica della produttività degli uffici; c) alla
        introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione dell’Ente
        aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro; Art.
      6Altre forme di partecipazione
 1. Nell’ambito
      dell’Ente è costituita una Conferenza di rappresentanti delle parti
      abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza si riunisce due
      volte l’anno al fine di coinvolgere il personale in ordine alle linee
      essenziali di indirizzo in materia di politiche aventi riflessi sul
      personale, nonché di organizzazione e gestione con particolare riguardo
      ai sistemi di verifica dei risultati, anche al fine di favorire un
      adeguato governo dei processi di innovazione organizzativa, nell’ambito
      dei quali va comunque considerata la valorizzazione delle risorse umane. 2. Per
      l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
      l'organizzazione del lavoro, il monitoraggio degli istituti di
      flessibilità, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi
      sociali, il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità
      di costituire, a richiesta, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, una
      Commissione bilaterale ovvero un Osservatorio con il compito di
      raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’Ente è tenuto a
      fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 3. La
      composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno
      funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata
      rappresentanza femminile. Art.
      7Interpretazione autentica dei contratti collettivi
 1. Qualora
      insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione
      dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno
      sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato
      della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le
      procedure di cui all’articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001 e - per quanto
      concerne i contratti collettivi integrativi - con quelle previste dall’art.
      4 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio
      della vigenza del contratto. 2. La
      medesima procedura di cui al comma 1 può essere attivata anche a
      richiesta di una delle parti. Art.
      8Pari opportunità
 1. Presso l’Unioncamere
      è costituito un comitato per le pari opportunità, composto da un
      rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente
      designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e
      da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il comitato rimane in
      carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
      del nuovo. 2. Il
      comitato per le pari opportunità, nell’ambito delle più ampie
      previsioni disposte dalla legge n. 125/1991, svolge le seguenti funzioni: a)
          funzioni di studio, ricerca e promozione sui principi di parità
          previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione
          della legislazione italiana ed estera e dei programmi di azione
          comunitari; b)
          individuazione dei fattori che ostacolano l’effettiva parità di
          opportunità tra donne e uomini sul lavoro e proposta delle iniziative
          per il loro superamento; c)
          promozione di interventi idonei a facilitare il reinserimento delle
          lavoratrici e dei lavoratori a seguito della fruizione dei congedi di
          maternità e dei congedi parentali, nonché a salvaguardarne la
          professionalità; d)
          proposta di iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali
          e di mobbing nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla
          diffusione e le caratteristiche dei fenomeni. 3. L’Unioncamere
      assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del
      comitato per le pari opportunità. In particolare, valorizza e
      pubblicizza, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal
      comitato. Quest’ultimo è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle
      condizioni delle lavoratrici nell’ambito dell’Unioncamere. 4. Al fine
      di assicurare parità di opportunità tra donne e uomini sul lavoro e
      nello sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle
      lavoratrici in seno alla famiglia, la contrattazione integrativa, tenendo
      conto delle proposte formulate dal comitato, definisce interventi che si
      concretizzino in azioni positive a favore delle donne lavoratrici, con
      particolare riferimento a: a)
          accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli
          stessi; b)
          perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a
          parità di requisiti professionali, di cui si deve tenere conto anche
          nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c)
          individuazione di iniziative di informazione per promuovere
          comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro; d)
          flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
          sociali. Art.
      9Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
 1. Le
      delegazioni trattanti per la contrattazione integrativa sono costituite: a) per
          Unioncamere, dai dirigenti espressamente designati; b) per
          la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali di categoria
          firmatarie del presente CCNL e dalla rappresentanza sindacale unitaria
          (RSU), eletta ai sensi dell’Accordo collettivo quadro integrativo e
          correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
          rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
          pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
          regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del
          protocollo d’intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall’Aran e
          dalle confederazioni sindacali per l’indizione delle elezioni delle
          stesse RSU negli enti di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001. Art.
      10Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
 1. I
      soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) la
          rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art.9, c. 1, lett. b); b) i
          terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali
          rappresentative ai sensi dell’art. 10, comma 2 del CCNQ del
          7/8/1998. 2. I
      soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi
      quelli previsti dall’art. 10, comma 3 del CCNQ 7/8/1998 sulle modalità
      di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre
      prerogative sindacali, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1 del
      medesimo accordo. Art.
      11Deleghe a favore delle organizzazioni sindacali
 1. I
      dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione
      sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
      stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita
      dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed
      è trasmessa all’Unioncamere a cura del dipendente o dell’organizzazione
      sindacale interessata. 2. La
      delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
      rilascio. 3. Il
      dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
      sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Unioncamere e
      all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca
      decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
      della stessa. 4. Le
      trattenute devono essere operate dall’Unioncamere sulle retribuzioni dei
      dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
      organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Unioncamere. 5. L’Unioncamere
      è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
      personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni
      sindacali. Art.
      12Prevenzione della conflittualità
 1. Il
      sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza
      e buona fede ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel
      rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo
      alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative
      unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole
      sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate alla
      contrattazione stessa. 3. Durante
      il periodo in cui si svolgono la consultazione o la concertazione, le
      parti medesime si attengono ugualmente all’impegno di non assumere
      iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. TITOLO
      IIIIL RAPPORTO DI LAVORO
 Art.
      13Il contratto individuale di lavoro
 1. Il
      rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e
      regolato da contratti individuali e dal presente CCNL, nel rispetto delle
      disposizioni di legge e della normativa comunitaria. 2. Nel
      contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
      scritta, sono comunque indicati: a)
        tipologia del rapporto di lavoro; b) data
        di inizio del rapporto di lavoro; c)
        categoria, livello e profilo professionale di inquadramento
        professionale, nonché il livello retributivo iniziale; d)
        mansioni corrispondenti alla categoria, al livello ed al profilo
        professionale di assunzione; e) durata
        del periodo di prova; f) sede
        di lavoro; g)
        termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Il
      contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
      contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione
      del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
      condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
      l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
      presupposto. 4.
      L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo
      parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1
      indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito
      delle tipologie di cui all’ art. 39, comma 2. 5. In caso
      di passaggio di livello, Unioncamere comunica al dipendente, ai sensi del
      D. Lgs. n. 152/1997, il nuovo inquadramento conseguito. 6.
      Unioncamere, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
      individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare
      la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al
      rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un
      termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di
      ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il
      destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere
      altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
      delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti in
      materia di lavoro pubblico. In caso contrario, unitamente ai documenti,
      deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
      Unioncamere. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del
      dipendente, l'art. 38, comma 7. 7. Scaduto
      inutilmente il termine di cui al comma 6, Unioncamere comunica di non dar
      luogo alla stipulazione del contratto. Art.
      14Ricostituzione del rapporto di lavoro
 1. Il
      dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
      dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5
      anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di
      lavoro. L’Ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
      richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella
      categoria, nel livello e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni
      corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’Ente
      medesimo al momento del rientro. 2. La
      stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti
      temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso
      al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la
      perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
      dell’Unione Europea. 3. Nei casi
      previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro
      avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge
      449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla
      disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’Ente
      ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione
      da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità
      fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute. 4. Qualora
      per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico
      si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo. Art.
      15Periodo di Prova
 1. Il
      dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
      periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) q.i. e
        primo livello, 120 giorni; b)
        secondo e terzo livello, 60 giorni; c) quarto
        e quinto livello, 45 giorni; d) sesto
        e settimo livello, 30 giorni. 2. Ai fini
      del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio
      effettivamente prestato. 3. Il
      periodo di prova è sospeso nei casi di assenza per malattia, di
      astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla
      legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del
      posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto
      può essere risolto. Nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia
      derivante da causa di servizio trovano applicazione gli articoli 24 e 26. 4. Le
      assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono
      soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non
      in prova. 5. Decorsa
      la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal
      rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di
      corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
      casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell’Ente deve essere
      motivato. 6. Decorso
      il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente
      si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità
      dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 7. In caso
      di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di
      effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima
      mensilità maturati. Spetta altresì al dipendente la retribuzione
      corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 8. Il
      periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 9. Il
      dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore
      di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto,
      durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza
      retribuzione, presso l’ente di provenienza, e, in caso di mancato
      superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a
      domanda, nel profilo di provenienza. 10. Possono
      essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già
      superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra
      amministrazione pubblica. Art.
      16Orario di lavoro
 1. L'orario
      di lavoro è fissato in 36 ore per i dipendenti a tempo pieno, distribuite
      su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 2. Agli
      effetti dell'applicazione degli istituti contrattuali, il sabato non è
      considerato festivo. 3. Il
      rispetto dell'orario di lavoro è garantito con sistemi obiettivi e
      automatici di controllo. 4. La
      distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di
      flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di
      lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni: a) orario
        flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di
        inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le
        facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea
        presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima
        struttura; b) orario
        plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di
        lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore
        settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al
        periodo di riferimento; c)
        utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
        concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei
        servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di
        lavoro; d)
        priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
        l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in
        situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e per i
        dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge
        11 agosto 1991, n. 266. Art.
      17Riduzione dell’orario di lavoro
 1. Al
      personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto
      in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
      individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
      comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data
      di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario fino
      a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione
      del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali
      riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli
      assetti organizzativi. 2. Le parti
      si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce
      di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia. Art.
      18Banca delle ore
 1. Al fine
      di mettere i lavoratori in grado di fruire in modo retribuito o come
      permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero,
      per i lavoratori in part-time orizzontale, di lavoro supplementare, è
      istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun
      lavoratore. 2. Nel
      conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione
      di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei
      limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’Ente,
      da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso
      di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre. 3. Le ore
      accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
      retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui
      all’art. 19, comma 5, che in rapporto alle ore accantonate vengono
      pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’Ente,
      a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come
      riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e
      di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
      lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 5. A
      livello di Ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
      monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di
      iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito
      della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e
      modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi
      accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta
      paga. Art.
      19Lavoro straordinario
 1. Quando
      le esigenze di servizio lo richiedano il personale, preventivamente
      autorizzato, è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell’orario
      normale e ha diritto al compenso per lavoro straordinario. 2. Allo
      straordinario sono destinate risorse in misura non superiore a quelle già
      destinate ai sensi dell’art. 11, comma 2 del CCNL 11/9/1995, ridotte del
      5%. 3. Nel
      rispetto della spesa complessiva l’Amministrazione determina
      annualmente, in relazione alle effettive esigenze, i limiti individuali
      per la prestazione di lavoro straordinario, per i quali è richiesta
      comunque l’autorizzazione preventiva. 4. L’ente
      individua tra i dipendenti appartenenti al profilo professionale di
      autista chi percepisce una indennità mensile revocabile di funzione,
      comprensiva delle prestazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo
      nonché delle pause tecniche, la cui entità è determinata utilizzando
      quale mero parametro la cifra corrispondente al compenso di 60 ore di
      lavoro straordinario. 5. Ogni ora
      di lavoro straordinario feriale viene compensata con la retribuzione
      oraria maggiorata del 25%, mentre il lavoro effettuato nelle domeniche e
      negli altri giorni riconosciuti festivi per legge, nonché delle ore
      notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 viene compensato con la
      retribuzione oraria maggiorata del 50%. 6. La
      retribuzione oraria si ottiene dividendo per 160 la retribuzione globale
      mensile lorda. Nella predetta nozione di retribuzione sono comprese le
      voci retributive di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), b), d), e),
      f), g). Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art.
      17 il predetto divisore è pari a 156. Art.
      20Trattamento per attività prestata in giorno festivo e riposo compensativo
 1. Al
      dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
      giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di
      lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della
      retribuzione oraria di cui all’art. 19, comma 6, con diritto al riposo
      compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il
      bimestre successivo. 2. L’attività
      prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
      dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
      compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il
      lavoro straordinario festivo. 3. L’attività
      prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
      lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a
      equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
      lavoro straordinario non festivo. 4. La
      maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
      accessorio collegato alla prestazione. 5. Agli
      oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni
      caso con le risorse previste dall'art. 59. Art.
      21Accordi per la gestione delle eccedenze di personale
 1. In
      relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del d. lgs. n.
      165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
      articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale
      dichiarato in eccedenza ad altri Enti e di evitare il collocamento in
      disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente
      nel proprio ambito, l’Ente comunica a tutti gli enti o amministrazioni
      di cui all’art. 1, c 2 del d. lgs n. 165/2001 presenti a livello
      provinciale regionale e nazionale, l’elenco del personale in eccedenza
      distinto per qualifica professionale richiedendo la loro disponibilità al
      passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 2. Gli enti
      destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
      comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti vacanti
      nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito
      delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
      sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. 3. I posti
      disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono
      indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni;
      con la specificazione di eventuali priorità; l’Ente dispone i
      trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora
      si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’ente
      forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: a)
          dipendenti portatori di handicap; b)
          situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a
          carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito; c)
          maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione; d)
          particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei
          conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e
          in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è
          accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal
          dipendente; e)
          presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La
      ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di
      contrattazione integrativa. 5. Per la
      mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa può
      prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine
      di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti
      nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di
      classificazione vigente. Art.
      22Ferie
 1. Il
      personale ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie stabilite nella
      misura di 25 giorni lavorativi. 2. Il
      personale assunto dopo l’11/9/1995 ha diritto ad un periodo di ferie di
      22 giorni lavorativi che salgono a 25 giorni al compimento del terzo anno
      di servizio. 3. Il
      diritto alle ferie è irrinunciabile, non può essere sostituito da
      indennità compensative e si acquisisce all’atto dell’assunzione in
      servizio. 4. Nel caso
      in cui il dipendente non abbia compiuto un anno di servizio, il periodo di
      ferie spettantegli è computato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono
      i mesi di servizio prestati. 5. Il
      calendario delle ferie è regolato dal Segretario generale, previa
      consultazione delle RSU di cui all’art. 9, c. 1, lett. b). 6. Il
      personale ha altresì diritto all’osservanza delle festività
      riconosciute dalla legge. E’ altresì considerato giorno festivo la
      ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
      servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo. 7. Le
      festività soppresse di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 (salvo quelle
      eventualmente ripristinate da leggi successive) coincidenti con le
      domeniche non vengono recuperate con altrettanti giorni lavorativi di
      ferie; per esse viene riconosciuto nel mese di settembre l’importo della
      retribuzione corrispondente ad un giorno. Art.
      23Permessi brevi
 1. Il
      dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del
      dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio.
      Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
      dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno
      quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. La
      richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire
      al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie e, comunque,
      non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di
      particolare urgenza o necessità. 3. Il
      dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
      successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di
      mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
      retribuzione. Art.
      24Assenze per malattia
 1. Il
      dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
      conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
      maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
      intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato
      il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
      può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in
      casi particolarmente gravi. 3. Prima di
      concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Ente
      procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue
      condizioni di salute, per il tramite della A.S.L. competente ai sensi
      delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di
      eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
      qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati
      i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso
      che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
      svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, si applica l’art.
      25. 5. Ove non
      sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso
      che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
      qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del
      rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del
      preavviso. 6. I
      periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
      presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
      servizio a tutti gli effetti. 7. Sono
      fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
      TBC. 8. Il
      trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia
      è il seguente: a)
          intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
          pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
          comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di
          tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o
          in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
          convalescenza post ricovero, al dipendente competono anche gli
          istituti di retribuzione accessoria a carattere fisso e ricorrente; b) 90%
          della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi
          3 mesi di assenza; c) 50%
          della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori
          6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i
          periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 9. In caso
      di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili,
      come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento
      riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo,
      sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi
      giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza
      dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
      Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il
      dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal
      comma 8, lettera a) del presente articolo. 10.
      L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
      tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in
      cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza,
      salvo comprovato impedimento. 11. Il
      dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
      avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
      dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o
      alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
      giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 12. L'Ente
      dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni
      di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la
      competente Unità Sanitaria Locale. 13. Il
      dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
      diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
      precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il
      dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
      autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
      domicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o
      festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Qualora
      il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
      dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
      specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a
      richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
      all'Ente. 16. Nel
      caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento
      del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato
      dal dipendente all'Ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso erogato
      durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere "a",
      "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La
      presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Ente, di
      eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. Art.
      25Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
 1. Nei
      confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo
      svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l’Ente non
      può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
      fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
      recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo
      riferito allo stesso livello di inquadramento assicurando un adeguato
      percorso di riqualificazione. 2. In caso
      di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, il dipendente
      può essere impiegato in un profilo di livello immediatamente inferiore. 3. I posti
      che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della
      disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla
      ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina. 4. Nel caso
      di destinazione ad un profilo appartenente a livello inferiore, il
      dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non
      riassorbibile, del livello di provenienza, ove questo sia più favorevole. 5. Nel caso
      in cui detto personale non possa essere ricollocato nell’ambito dell’Unioncamere
      con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
      compatibile, la disciplina di cui all’art. 21. Art.
      26Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
 1. In
        caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
        riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto
        alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non
        oltre il periodo previsto dall'art. 24, commi 1, 2 e 3. In tale periodo
        al dipendente spetta l’intero stipendio di cui al comma 8 del citato
        art. 24. 2.
        Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
        applicazione quanto previsto dall’art. 25. Nel caso in cui Unioncamere
        decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista
        da tali disposizioni, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente
        non spetta alcuna retribuzione. 3. Nel
        caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
        abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa
        di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma
        7, della legge n. 68/1999. Art.
      27Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
 1. Allo
      scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
      indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una
      struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
      previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di
      alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto
      terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono
      stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo
      del progetto: a) il
        diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto
        di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art.
        24, comma. 8; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b)
        concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
        di due ore, per la durata del progetto; c)
        riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti
        normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
        parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d)
        assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di
        inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale
        misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di
        recupero come supporto della terapia in atto. 2. I
      dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il
      terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni
      previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di
      recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 32 nei
      limiti massimi ivi previsti. La stabile convivenza è accertata sulla base
      della certificazione anagrafica presentata dal dipendente. 3. Qualora
      i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle
      previste terapie, Unioncamere dispone, con le modalità previste dalle
      disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento
      della prestazione lavorativa. 4. Il
      dipendente deve riprendere servizio presso Unioncamere nei 15 giorni
      successivi alla data di completamento del progetto di recupero. Art.
      28Congedi dei genitori
 1. Al
        personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
        tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001. 2. In
        caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di
        astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
        necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
        pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio,
        richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la
        sua idoneità al servizio, che il restante periodo di congedo
        obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito,
        decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 3. Nel
        periodo di congedo di maternità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.
        Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi
        di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spettano l’intera
        retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e
        ricorrenti. 4. Nell’ambito
        del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.
        151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
        padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
        genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono
        valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per
        intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le
        indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
        salute. 5.
        Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al
        terzo anno, nel caso previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001,
        alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
        giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i
        genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
        precedente comma 4. 6. I
        periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di
        fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
        che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
        applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
        periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del
        lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai
        fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
        lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la
        lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda,
        con la indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data
        di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
        anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
        assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
        Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario
        periodo di astensione. 8. In
        presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono
        oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al
        precedente comma 5, la domanda può essere presentata entro le
        quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
        lavoro. 9.
        Secondo quanto previsto dall’art. 41 del d. lgs. n. 151/2001, in caso
        di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del medesimo
        decreto sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
        dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal
        padre. Art.
      29Congedi per la formazione
 1. I
      congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della
      legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai
      lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso
      Unioncamere, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione
      nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle
      diverse categorie e livelli in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
      indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Per la
      concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in
      possesso della prescritta anzianità, devono presentare a Unioncamere una
      specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa
      che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della
      stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima
      dell’inizio delle attività formative. 4. Le
      domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti
      di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 5. Al fine
      di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
      formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa
      determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio,
      Unioncamere può non concedere il congedo ovvero differirne la fruizione
      fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente il periodo di
      differimento può essere più ampio per consentire la utile partecipazione
      al corso. 6. Al
      lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3,
      della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
      articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del
      trattamento economico, alle modalità di comunicazione a Unioncamere ed ai
      controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 24 e, ove si
      tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 26. 7. Il
      lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del
      comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con
      diritto di priorità. Art.
      30Permessi retribuiti
 1. Per
      visite mediche, analisi cliniche e altre esigenze di carattere sanitario,
      i dipendenti possono richiedere permessi non recuperabili la cui validità
      è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante
      l'effettivo svolgimento delle analisi e la durata della permanenza presso
      la struttura prescelta, la quale dovrà inoltre essere disponibile
      esclusivamente in orari coincidenti con quello di servizio. 2. Per
      particolari accadimenti familiari quali nascite, lutti e interventi
      chirurgici, nonché per la partecipazione a concorsi pubblici o ad esami
      il Segretario generale può concedere permessi retribuiti da uno fino a
      tre giorni consecutivi. 3. In caso
      di matrimonio il dipendente ha diritto ad un periodo continuativo, da
      godere in un'unica soluzione, di 15 giorni di calendario, da non
      computarsi nelle ferie annuali. 4. Il
      dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
      permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche
      disposizioni di legge prevedono la concessione di permessi o congedi
      straordinari comunque denominati. 5. Nei
      permessi previsti da specifiche disposizioni di legge di cui al precedente
      comma 8, sono compresi i permessi per donazione di sangue di cui alla
      legge 584/1967 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli per
      donazione di midollo osseo di cui alla l. 6 marzo 2001, n. 52. Art.
      31Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
 1. I
      dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
      dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 con
      fruizione della relativa borsa di studio o che usufruiscano delle borse di
      studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
      domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
      periodo di durata del corso o della borsa. 2. Ai
      dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della
      borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina prevista
      dall’art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrata
      dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art.
      32Aspettativa per motivi personali o familiari
 1. L’Ente
      valuta nei limiti di compatibilità con la funzionalità dell’ufficio,
      le eventuali richieste di aspettativa non retribuita per motivi personali
      o familiari, che non possono comunque superare il periodo massimo
      continuativo di sei mesi, salvo comprovate gravi necessità e, comunque,
      la durata massima di 18 mesi nel triennio. 2. Sono
      fatte salve le discipline contenute in specifiche disposizioni di legge. Art.
      33Altre aspettative previste da disposizioni di legge
 1. Le
      aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
      disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il
      dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente
      stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza
      assegni, qualora Unioncamere non ritenga di poterlo destinare a prestare
      servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
      stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento
      nella località in questione anche in altro ente o altra amministrazione. 3. L’aspettativa
      concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al
      periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa
      può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali
      ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni o in difetto di
      effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Art.
      34Cumulo di aspettative
 1. Il
      dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di
      aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
      intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione
      non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
      cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D. Lgs.
      n. 151/2001. 2.
      Unioncamere, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
      motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il
      dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il
      dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria
      iniziativa. 3. Il
      rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
      sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di
      comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla
      scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2. Art.
      35Diritto allo studio
 1. Ai
      dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in
      aggiunta alle attività formative programmate da Unioncamere - permessi
      straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
      ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
      indeterminato presso Unioncamere all’inizio di ogni anno, con
      arrotondamento all’unità superiore. 2. I
      permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
      destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
      post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
      qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
      riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
      o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
      sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la
      partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei
      soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o
      psico-fisico. 3. Il
      personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di
      lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli
      esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario
      né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora
      il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma
      1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di
      priorità: a)
          dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
          integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b)
          dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
          studenti universitari o post-universitari, che abbiano superato gli
          esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; c)
          dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
          precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine,
          frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
          escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
          post-universitari, la condizione di cui alla lettera b); d)
          dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
          trovino nelle condizioni di cui alle lettere b) e c). 5. Nell’ambito
      di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è
      accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio
      della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
      post-universitari. 6. Qualora
      a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5
      sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i
      dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto
      allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine
      decrescente di età. 7. Per la
      concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti
      interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il
      certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di
      partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata
      con l’Ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito
      negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
      utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Art.
      36Servizio militare e sostitutivo civile
 
      
      1. La
      chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle
      armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento
      volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio,
      determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di
      prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto
      il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione. 2. I
      dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo
      civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del
      posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione. 3. Entro
      quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa
      di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione di Unioncamere per
      riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è
      risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del
      dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento. 4. Il
      periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli
      effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 5. I
      dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto
      per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità
      di servizio. Al predetto personale, Unioncamere corrisponde l'eventuale
      differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione
      militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente. Art.
      37Comandi e mobilità
 1. Il
      comando di personale dell’Ente o presso l’Ente stesso avviene in base
      alle norme generali regolanti tale fattispecie. 2. Per
      esigenze funzionali proprie e degli organismi di destinazione, che ne
      facciano espressa richiesta anche nominativa, l’Ente può inviare propri
      dipendenti presso altri datori di lavoro per periodi rinnovabili non
      superiori ad un anno, previa espressa accettazione dell’interessato e
      sentite le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b). 3. I
      rapporti economici tra l’Ente e gli organismi di destinazione sono
      regolati da convenzioni stipulate dal Segretario generale dell’Unioncamere,
      sulla base di specifiche indicazioni del Comitato di Presidenza. 5. L’Ente
      può altresì richiedere ad altri organismi ed alle Camere di Commercio
      associate l’invio presso di sé di personale da loro dipendente per
      periodi rinnovabili non superiori ad un anno, nel rispetto delle norme
      fissate nei rispettivi ordinamenti, regolando i rapporti economici
      conseguenti in base a quanto previsto dal comma 3. 6. La
      mobilità volontaria del personale Unioncamere verso altre pubbliche
      amministrazioni avviene a domanda del dipendente interessato che abbia
      superato il periodo di prova, con l’assenso di Unioncamere e dell’amministrazione
      di destinazione e nel rispetto dell’inquadramento contrattuale dello
      stesso dipendente. TITOLO
      IVFLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
 In
      relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di
      lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la
      particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle
      risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
      offrono ad Unioncamere ampi margini di gestione diretta dei servizi,
      permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazione
      coordinate e continuative nell’espletamento delle attività
      istituzionali. Art.
      38Rapporto di lavoro a tempo parziale
 1.
      Unioncamere può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a)
          assunzione, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
          personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b)
          trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
          su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il
      numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 20% della
      dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascun
      livello e categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di
      particolare responsabilità preventivamente individuate da Unioncamere. Il
      lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo
      rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia
      all’incarico conferitogli. 3.
      Unioncamere, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito
      della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione
      seguita da incontro con le organizzazioni sindacali di cui all’art 9, c.
      1, lett. b), individua i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo
      parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art.
      39 comma 1. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base
      delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria,
      livello e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo
      le procedure selettive previste dal regolamento di Unioncamere. 4. Nel caso
      che Unioncamere non abbia provveduto agli adempimenti previsti nel comma
      3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione
      della disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del
      rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente
      entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal
      dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui
      al comma 13. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma
      2. Nelle domande, da presentare con cadenza semestrale (giugno-dicembre),
      deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o
      autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi 7 e ss. 5.
      Unioncamere, entro il predetto termine, può, con decisione motivata,
      rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non
      superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle
      mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio
      alla funzionalità del servizio 6. Nel caso
      di cui al comma 4 trovano applicazione l’art. 1, comma 59, della L. n.
      662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/1997 in materia di
      individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art. 59, comma
      1, lett. f) del presente contratto. 7. I
      dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
      lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto
      delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra
      attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche
      mediante l’iscrizione ad albi professionali. 8.
      Unioncamere, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi,
      è tenuta ad individuare le attività che, in ragione della interferenza
      con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di
      cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58
      bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
      integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art. 9, c. 1,
      lett. b) 9. Nel caso
      di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività
      esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica
      attività di servizio, Unioncamere nega la trasformazione del rapporto a
      tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8. 10. Il
      dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, a Unioncamere l’eventuale
      successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 11. In
      presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
      individuate in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle
      esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al
      comma 2 di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle
      procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti
      temporali. 12. Qualora
      il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i
      contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a) ai
          dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
          psicofisiche; b) ai
          familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore
          al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da
          gravi patologie o anziani non autosufficienti; c) ai
          genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 13. La
      costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo
      pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma
      scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa
      nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
      giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento
      economico. 14. I
      dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di
      tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
      anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a
      condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 15. I
      dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto
      di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un
      triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la
      disponibilità del posto in organico. 16.
      Unioncamere informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art.
      9, c. 1, lett. b), sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale,
      sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro
      aggiuntivo e straordinario. Art
      39Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
 1. Il
      dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di
      posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
      che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
      caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare
      il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati. 2. Il
      rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a)
          orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura
          ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione
          di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 giorni); b)
          verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma
          limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
          mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni
          giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
          in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
          settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
          in considerazione (settimana, mese o anno); c) con
          combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo
      di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai
      posti di cui al comma 3 dell’art. 38 vengono previamente definiti da
      Unioncamere e resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal
      comma 4 dello stesso articolo sono concordati con il dipendente. Art.
      40Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a
      tempo parziale
 1. Al
      personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto
      compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
      rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della
      prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 2. Al
      personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e
      solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione
      di prestazioni di lavoro supplementare, di cui all’art. 1, comma 2,
      lett. e) del D. Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata
      dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori
      ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. 3. Il
      ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate
      esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
      difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale
      non prevedibili ed improvvise. 4. Le ore
      di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla
      retribuzione oraria globale di fatto maggiorata di una percentuale pari al
      25%. 5. Il
      personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
      effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di
      effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2.
      Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di
      cui all’art. 19, comma 6 con una maggiorazione pari al 25%. 6. Qualora
      le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti
      rispetto a quelle fissate come limiti massimi dai commi 2 e 5, la
      percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata
      al 50%. 7. Gli
      oneri derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono a carico delle
      risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro
      straordinario. 8. Il
      consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del
      lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente
      occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo
      e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso. 9. I
      dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
      giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
      tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie
      proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le
      ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
      prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica
      anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL,
      ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale,
      è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità
      dal lavoro previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte non
      cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico,
      spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è
      commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il
      permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per
      maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli
      lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è
      commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
      presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
      periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
      periodi effettivamente lavorati. 10. Il
      trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
      parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
      tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità
      integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
      appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. 11. I
      trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
      realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla
      durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo
      parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale
      al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti
      integrativi. 12. Al
      ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
      corrisposte per intero gli assegni per il nucleo familiare. 13. Il
      trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle
      disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive
      modificazioni ed integrazioni. 14. Per
      tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
      rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute
      nel D. Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Art.
      41Contratto a tempo determinato
 1. Le
      assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle
      vigenti disposizioni legislative in materia, nonché dalle disposizioni
      del presente articolo. 2. A tutto
      il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
      economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
      assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto
      a termine, con le seguenti precisazioni: a) le
          ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in
          caso di assenza per malattia o infortunio, fermi restando, in quanto
          compatibili, i criteri stabiliti dagli artt. 24 e 26, si applica l’art.
          5 del D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge
          11/11/1983 n. 638; i periodi di trattamento economico intero sono
          stabiliti in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista
          del servizio utilizzando i criteri di cui all’art. 24, comma 8,
          salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi; il
          trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
          cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del
          posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso
          superare il termine massimo fissato dall'art. 24; c)
          possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
          fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
          proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in
          caso di matrimonio ai sensi dell'art. 30, comma 3; d) sono
          comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro
          stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori
          dipendenti, compresa la legge n. 53/2000; e) il
          lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata
          prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo
          di prova, secondo la disciplina di cui all’art. 15, non superiore
          comunque a due settimane, per i rapporti di durata fino a sei mesi, e
          di quattro settimane, per quelli di durata superiore. 3. Il
      servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della
      formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per
      l'assunzione a tempo determinato o indeterminato. 4. Il
      contingente del personale da assumere con contratto a tempo determinato,
      ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, non può
      superare, a livello di ente, il 15% dei posti di organico. 5. L’Ente
      disciplina, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, nel rispetto
      dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001, le
      procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di
      lavoro a termine. Art.
      42Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
 1.
      Unioncamere può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la
      disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere
      non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
      urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
      modalità del reclutamento ordinario. 2. In
      particolare, oltre che nei casi previsti dall’art.1, comma 2, lett. b) e
      c) della legge n.196/1997, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo
      sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei
      criteri generali indicati nel comma 1: a) per
        consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste
        nell’assetto organizzativo di Unioncamere, anche al fine di
        sperimentarne la necessità; b) in
        presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
        programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti
        vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano
        state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è
        elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a
        profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a
        garantire standard definiti di prestazioni; c) per
        punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie; d) per
        particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione e
        aggiornamento di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e
        di progettazione e implementazione di sistemi per la qualità, che non
        possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in
        servizio; e) per
        soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le
        relative competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente
        di lavoro e dei servizi ; 3. Il
      numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare
      il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo
      indeterminato in servizio presso l’ente, arrotondato, in caso di
      frazioni, all’unità superiore. 4. Il
      ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili del settimo e
      del sesto livello. 5. Si
      rinvia alle disposizioni della legge n. 196/1997 e successive
      modificazioni ed integrazioni, per gli aspetti non previsti dal presente
      articolo. 6. I
      lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora
      partecipino a programmi o progetti di produttività hanno titolo a
      partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione
      integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
      determinazione e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori,
      nonché il loro eventuale finanziamento. 7.
      Unioncamere comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare
      del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le
      circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
      lavoratore temporaneo ai sensi dell’art.7 della legge n. 300/1970. 8.
      Unioncamere è tenuta, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
      assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
      relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n. 626/1994, in
      particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
      lavorativa in cui saranno impegnati. 9. I
      lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso Unioncamere i
      diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.
      300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 10.
      Unioncamere provvede alla tempestiva e preventiva informazione e
      consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, c. 1, lett. b),
      sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata
      prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi
      di motivate ragioni d’urgenza Unioncamere fornisce l’informazione in
      via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
      stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
      punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196. 11. Alla
      fine di ciascun anno Unioncamere fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art.
      9, c. 1, lett. b), tutte le informazioni necessarie alla verifica del
      rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine
      Unioncamere fornisce alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
      del presente CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente
      comma 10. 12. In
      conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto a
      Unioncamere di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al
      presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla
      fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
      Sociali. Art.
      43Contratto di formazione e lavoro
 1. Nell’ambito
      della programmazione del fabbisogno di personale, Unioncamere può
      stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni
      di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
      con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16
      del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
      dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. 2.
      Unioncamere non può stipulare contratti di formazione e lavoro qualora
      abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in
      disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la
      richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di
      professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza. 3. Le
      selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
      avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di
      reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni
      riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
      semplificate. 4. Il
      contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: a) per l’acquisizione
        di professionalità elevate; b) per
        agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza
        lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al
        contesto organizzativo e di servizio. 5. Le
      esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di
      formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per
      altre tipologie di assunzione a tempo determinato. 6. Ai fini
      del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del
      personale, sono considerate elevate le professionalità collocate nei
      livelli primo e secondo. Il contratto di formazione e lavoro non può
      essere stipulato per l’acquisizione di professionalità collocate nel
      livello settimo. 7. Ai
      lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle
      lettere a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare
      corrispondente al profilo di assunzione. 8. Per i
      lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma
      4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto,
      è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni
      prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i
      lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non
      può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base
      relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del
      lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Gli oneri
      della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui
      all’art. 69, comma 4. 9. Le
      eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle
      previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
      convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono
      retribuite. 10. Il
      contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
      principi di cui all’art.13 , e deve contenere l’indicazione delle
      caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In
      particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel
      caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
      mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
      formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore. 11. Il
      trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di
      formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare, dall’indennità
      integrativa speciale, dalla tredicesima e quattordicesima mensilità,
      dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche
      della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La
      contrattazione integrativa può disciplinare l’attribuzione di compensi
      per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art.
      60, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del
      progetto di formazione e lavoro. 12. La
      disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo
      determinato, con le seguenti eccezioni: a) la
          durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione
          effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo
          stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal
          comma 4, lett. a); b)
          nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova
          ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari
          alla metà del contratto di formazione di cui è titolare. 13. Nella
      predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere
      rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui
      alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 14. Il
      contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
      prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
      completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
      oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere
      prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della
      sospensione stessa: a)
        malattia; b)
        gravidanza e puerperio e congedo parentale; c)
        servizio militare di leva e richiamo alle armi; d)
        infortunio sul lavoro. 15. Prima
      della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di
      formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa. 16. Al
      termine del rapporto Unioncamere è tenuta ad attestare l’attività
      svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato
      è rilasciata al lavoratore. 17. Il
      rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di
      lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto
      legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
      19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai
      sensi dell’art. 5 , lett. C., il procedimento ed i criteri per l’accertamento
      selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
      relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la
      partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14. 18. Nel
      caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a
      tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a
      tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. 19. Non è
      consentita la stipula di contratti di formazione lavoro qualora
      Unioncamere non confermi almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia
      scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata
      impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili. 20. I
      lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di
      esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla
      legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale
      dipendente. Art.
      44Disciplina sperimentale del telelavoro
 1. Il
      telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
      prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici
      strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta
      la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o
      nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività
      lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente
      e al di fuori del controllo diretto di un dirigente. 2.
      Unioncamere, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti
      sindacali di cui all’art. 9 c. 1, lett b), può definire progetti per la
      sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite
      dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il
      23/3/2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
      realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle
      risorse umane. 3. I
      singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono
      individuati secondo le previsioni dell’art.4 del CCNL quadro del
      23/3/2000. 4.
      Unioncamere definisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da
      realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei
      rientri nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere
      inferiore ad un giorno per settimana. 5. L’orario
      di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene
      distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in
      relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata
      di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di
      servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario
      di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la
      durata dei due periodi si riduce del 50%. Per effetto della distribuzione
      discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
      aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
      istituti che comportano riduzioni di orario. 6. Il
      lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle
      quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti
      dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi
      contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
      proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa
      autorizzazione dell’ente. 7. La
      postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e
      collaudata a cura e a spese di Unioncamere, sulla quale gravano i costi di
      manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel
      caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea
      telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
      esercizio a carico di Unioncamere, espressamente preventivati nel progetto
      di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche
      in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
      energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di
      contrattazione integrativa. 8.
      Unioncamere, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della
      sperimentazione del telelavoro, stipula polizze assicurative per la
      copertura dei seguenti rischi: a) danni
        alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con
        esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; b) danni
        a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso
        delle stesse attrezzature. Unioncamere
        provvede altresì alla copertura assicurativa INAIL 9. La
      verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di
      lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei
      mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le
      modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del
      documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
      D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo
      riguarda. 10. La
      contrattazione integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio
      compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle
      finalità indicate nell’art. 60. 11. E’
      garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la
      partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
      partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere
      informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e
      l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze
      sindacali sul luogo di lavoro. 12. I
      lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze
      di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente. 13. E’
      istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione
      paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di Settore
      e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con
      riunioni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali
      problemi. titolo
      Vnorme disciplinari
 Art.
      45Doveri del dipendente
 1. Il
      dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
      Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di
      buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo
      il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati
      propri ed altrui. 2. Il
      dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
      rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini. 3. In tale
      specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore
      qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a)
          collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto,
          le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
          dall'Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di
          sicurezza e di ambiente di lavoro; b)
          rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
          norme dell’ordinamento ai sensi dell' art. 24 della legge n.
          241/1990; c) non
          utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
          d'ufficio; d) nei
          rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia
          titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
          accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990,
          dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonché
          attuare le disposizioni dello stesso Ente in ordine della Legge n.
          455/2000 in tema di autocertificazione; e)
          rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per
          la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro
          senza l'autorizzazione del dirigente; f)
          durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e
          con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed
          astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non
          attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
          ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od
          infortunio; h)
          eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie
          funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene
          che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne
          rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
          l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
          il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
          vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i)
          vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
          sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; j)
          avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi,
          strumenti ed automezzi a lui affidati; k) non
          valersi di quanto è di proprietà dell'Ente per ragioni che non siano
          di servizio; l) non
          chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
          utilità in connessione con la prestazione lavorativa; m)
          osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
          locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che
          non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in
          locali non aperti al pubblico; n)
          comunicare all'Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la
          dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; o) in
          caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
          salvo comprovato impedimento; p)
          astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
          possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari
          o non finanziari propri. Art.
      46Sanzioni e procedure disciplinari
 
      
      1. Le
      violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell’art.
      45 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
      disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a)
          rimprovero verbale; b)
          rimprovero scritto (censura); c)
          multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d)
          sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
          dieci giorni; e)
          licenziamento con preavviso; f)
          licenziamento senza preavviso. 2. L'Ente,
      salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
      provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
      contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente e
      comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo
      l'ordinamento dell'Ente è tenuto alla contestazione, è venuto a
      conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale
      assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
      sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La
      convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
      trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha
      dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
      difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
      giorni. 4. Nel caso
      in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sanzione da comminare non
      sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2,
      segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente, secondo l’ordinamento
      dell’Ente, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
      procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dà
      corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
      comunicazione. 5. Al
      dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso
      a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il
      procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data
      della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a
      termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7.
      L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
      accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente,
      irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 48, nel
      rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 48,
      anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c) dello stesso articolo.
      Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
      disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
      comunicazione all'interessato. 8. Non può
      tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
      anni dalla loro applicazione. 9. I
      provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
      eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Art.
      47Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di
      lavoro
 1. L’Ente
      adotta, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al
      Titolo II, con proprio atto, il codice di condotta relativo ai
      provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei
      luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione
      Europea del 27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire
      linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo uno
      specifico codice-tipo (allegato 1). Art.
      48Codice disciplinare
 1. Nel
      rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
      relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto
      previsto dall' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il tipo e l'entità di
      ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
      generali: a)
          intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
          imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
          dell'evento; b)
          rilevanza degli obblighi violati; c)
          responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
          dipendente; d)
          grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi
          ovvero al disservizio determinatosi; e)
          sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
          riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari
          nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso
          gli utenti; f)
          concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. La
      recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel
      biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
      quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al
      dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
      omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate
      con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
      mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
      diversa gravità. 4. La
      sanzione disciplinare del minimo del rimprovero verbale o scritto al
      massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si
      applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui
      al comma 1, per: a)
        inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze
        per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b)
        condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
        dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico; c)
        negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali
        e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
        alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
        vigilanza; d)
        inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
        di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e)
        rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
        patrimonio dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6
        della legge. n. 300/1970; f)
        insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
        nell'assolvimento dei compiti assegnati; g)
        violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
        nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
        pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi. L'importo
      delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e
      destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 5. La
      sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
      retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando
      l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a)
        recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
        l'applicazione del massimo della multa; b)
        particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c)
        assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
        abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
        determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
        servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
        dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli
        utenti o ai terzi; d)
        ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
        sede assegnata dai superiori; e)
        svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante
        lo stato di malattia o di infortunio; f)
        testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto
        della stessa; g)
        comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori
        nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; h)
        alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o
        di terzi; i)
        manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano
        espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L.
        n. 300/1970; j) atti,
        comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
        dignità della persona; k)
        violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
        nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
        all'Ente, agli utenti o a terzi. 6. La
      sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: 
        a)
        recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste
        nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
        mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
        l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
        servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7
        lett. a); b)
        occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
        della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
        manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
        dell'Ente o ad essa affidati; c)
        rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di
        servizio; d)
        assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo
        superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; e)
        persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
        incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; f)
        condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
        servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
        consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; g)
        violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
        nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al
        comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 7. La
      sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a)
        recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o
        altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; b)
        accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
        documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c)
        condanna passata in giudicato: c1)
            per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) , b), c), d),
            e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art.
            1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; c2)
            per gravi delitti commessi in servizio; d)
        condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
        l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e)
        violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle
        lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in
        relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la
        prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 8. Il
      procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, deve essere
      avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e
      rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta
      anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
      Qualora l'Ente sia venuto a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad
      una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di
      condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti
      dall'art. 46 comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. 9. Il
      procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro
      180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva. 10. Al
      codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
      massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
      dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
      sostituita con altre. Art.
      49Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
 1. L'Ente,
      laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti
      addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
      la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
      disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal
      lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
      conservazione della retribuzione. 2. Quando
      il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
      della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
      periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella
      sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
      effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il
      periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
      come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità
      di servizio. Art.
      50Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
 1. Il
      dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
      è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
      durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
      libertà. 2. Il
      dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
      retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
      che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato
      rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
      o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
      disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.48, commi 6 e 7. 3. L'Ente,
      cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma
      1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del
      dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
      al comma 2. 4. Resta
      fermo l'obbligo di sospensione negli altri casi previsti dalla legge n.
      97/2001. 5. Nei casi
      previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
      rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 48,
      commi 8 e 9. 6. Al
      dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
      corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
      mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni
      compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso
      di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
      quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
      assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
      fosse rimasto in servizio. 8. Quando
      vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
      penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
      tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la
      sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
      servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
      all'esito del procedimento penale. TITOLO
      VIESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 Art.
      51Cause di cessazione del rapporto di lavoro
 1. La
      cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei
      casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 24, 26, 48, comma 7,
      nonché dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa ai
      sensi dell’art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, ha luogo: a) al
        compimento del limite massimo di età o al raggiungimento
        dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di
        regolamento applicabili nell'amministrazione; b) per
        recesso del dipendente; c) per
        recesso dell’amministrazione; d) per
        decesso del dipendente; e)
        perdita della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria in
        materia. 2. La
      cessazione dal servizio può avvenire anche d’intesa con l’Ente, che
      può concordare la conseguente definizione degli aspetti economici. Con
      proprio provvedimento l’Ente stabilisce i criteri generali per l’esercizio
      di tale facoltà. Art.
      52Obblighi delle parti
 1. Nelle
      ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 51, la risoluzione del rapporto
      di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione
      prevista, senza obbligo per Unioncamere di dare il preavviso o di erogare
      le corrispondenti indennità sostitutive ed opera dal primo giorno del
      mese successivo a quello del compimento dell’età prevista salvo che le
      disposizioni vigenti consentano la permanenza nel servizio a domanda dell’interessato.
      In tale ultima ipotesi, la relativa domanda deve essere presentata almeno
      un mese prima del compimento del limite di età. 2. Nei casi
      di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente di cui
      alla lett. b) dell’art. 51, quest’ultimo deve darne comunicazione per
      iscritto a Unioncamere rispettando i termini di preavviso di cui all’art.53. 3. Nei casi
      di risoluzione del rapporto ad iniziativa di Unioncamere, quest’ultima
      è tenuta a specificarne contestualmente i motivi e rispettando i termini
      di preavviso, salvo nei casi disciplinati dall’art. 53 e dal precedente
      comma 1. 4. Nell’ipotesi
      di cui all’art. 51, comma 1, lett. e) e comma 2, la risoluzione del
      rapporto di lavoro avviene senza preavviso. Art.
      53Termini di preavviso
 1. In tutti
      i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto
      con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
      stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due
        mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre
        mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c)
        quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 2. In caso
      di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla
      metà. 3. I
      termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
      ciascun mese. 4. La parte
      che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai
      commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
      all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato
      preavviso. Unioncamere ha diritto di trattenere su quanto eventualmente
      dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il
      periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio
      di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in
      facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
      rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia
      durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal
      caso non si applica il comma 4. 6.
      L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di
      preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al
      pagamento sostitutivo delle stesse. 7. Il
      periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso
      di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi
      diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
      dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai
      giorni di ferie maturati e non goduti. 9.
      L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando le
      stesse voci retributive riconosciute in caso di malattia secondo quanto
      previsto dall’art. 24. TITOLO VIITRATTAMENTO ECONOMICO
 Art.
      54Struttura della retribuzione
 1. La
      struttura della retribuzione del personale Unioncamere si compone delle
      seguenti voci: a)
          stipendio tabellare corrispondente alla categoria ed al livello di
          appartenenza; b)
          indennità di contingenza, nei valori in atto; c)
          tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, rispettivamente
          secondo la disciplina di cui all’art. 55 ed all’art. 56; d)
          retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita dal personale in
          servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto; e)
          superminimi, secondo la disciplina di cui all’art. 61; f)
          indennità di funzione prevista per il personale appartenente alla
          categoria quadri intermedi, nelle misure e secondo la disciplina
          richiamata all’art. 61, comma 1, lett. b); g)
          incentivo di professionalità, secondo la disciplina richiamata all’art.
          61, comma 1, lett. a); h)
          compensi per lavoro straordinario, di cui all’art. 19, ove
          spettanti; i)
          compensi incentivanti ed altri compensi ed indennità previsti in base
          al presente contratto, ove spettanti. 2. La
      retribuzione individuale di anzianità è confermata unicamente per il
      personale in servizio, negli importi spettanti alla data di stipulazione
      del presente CCNL. A seguito della progressiva cessazione dal servizio dei
      lavoratori interessati, gli importi relativi a tale voce retributiva
      confluiscono a decorrere dal 1/1/2000 tra le risorse del fondo di cui all’art.
      59. 3. Il
      personale ha diritto agli assegni per il nucleo familiare nelle misure ed
      alle condizioni stabilite dalle leggi. Art.
      55Tredicesima mensilità
 1. Al
      personale viene corrisposta, nel mese di dicembre entro fine mese, una
      tredicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di cui
      all’art. 54, comma 1 lettere a), b), d), e), f), g) spettanti nel mese
      di dicembre. 2. La
      tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
      continuativo dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Nell’ambito
      di tale periodo, nei casi di assunzione, cessazione dal servizio o
      sospensione parziale o totale della retribuzione, che siano intervenuti in
      corso di periodo, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per
      ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. 3. La
      tredicesima non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
      personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione
      o la privazione del trattamento economico; non è dovuta inoltre al
      personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. 4. Per i
      periodi di assenza per malattia o altra condizione che comporti la
      riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità
      relativo a tali periodi è ridotto nella stessa proporzione della
      riduzione del trattamento economico. Art.
      56Quattordicesima mensilità
 1. Al
      personale viene corrisposta, nel mese di giugno entro fine mese, una
      quattordicesima mensilità, costituita dalle voci della retribuzione di
      cui all’art. 54, comma 1 lettere a), b), d) e), f), g) spettanti nel
      mese di giugno. 2. La
      quattordicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in
      servizio continuativo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno
      dell’anno in cui viene corrisposta. Nell’ambito di tale periodo, nei
      casi di assunzione, cessazione dal servizio o sospensione parziale o
      totale della retribuzione, che siano intervenuti in corso di periodo, la
      quattordicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
      servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. 3. Per
      quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima
      mensilità, si fa riferimento alle analoghe disposizioni dell’art. 55
      riguardanti la tredicesima mensilità. Art.
      57Incrementi degli stipendi tabellari
 1. Gli
      stipendi tabellari derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del CCNL
      del 6/3/1998 sono incrementati degli importi mensili lordi, per
      quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella 1, alle decorrenze
      ivi previste. 2. A
      seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori
      economici degli stipendi tabellari sono rideterminati secondo le
      indicazioni della allegata tabella 2, con le decorrenze ivi previste. Art.
      58Effetti degli incrementi stipendiali
 1. Le
      misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 57 hanno
      effetto sulla tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, sul
      trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul
      trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui all’art. 50,
      comma 6, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
      previdenziali e relativi contributi. Il compenso per il lavoro
      straordinario nella formula prevista dalle vigenti disposizioni viene
      calcolato con riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza. 2. I
      benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo
      hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi previsti sulla
      determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque
      cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
      biennio economico 1999-2000. Agli effetti del trattamento di fine
      rapporto, dell’indennità di mancato preavviso, nonché quella prevista
      dall’art. 2122 C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
      data di cessazione del rapporto di lavoro. Art.
      59Risorse per le politiche del personale e per la produttività
 1. A
      decorrere dal 1/1/1999, sono annualmente destinate a sostenere le
      iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’economicità e la
      qualità dei servizi, le seguenti risorse: a) le
          risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dei premi di
          produttività di cui all’art. 12 del CCNL 11/09/1995; b) le
          risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione dell’indennità
          di cassa ai sensi dell’art. 32 del regolamento approvato con DPCM
          22/11/1991; c) le
          risorse destinate nell’anno 2000 alla corresponsione degli incentivi
          su progetti finalizzati, di cui all’art. 5 del CCNL 06/03/1998; d) a
          decorrere dal 31/12/2000, un importo dello 0,6% del monte salari dell’anno
          1998, esclusa la quota relativa alla dirigenza; e) le
          somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; f) le
          economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da
          tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1,
          comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
          e modificazioni; g) i
          risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina di
          cui all’art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo quanto
          previsto dal successivo art. 66; h) un
          importo pari all’1,2% del monte salari 1998, esclusa la quota
          relativa alla dirigenza. 2. In caso
      di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
      finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia
      correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non
      possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o
      delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento
      stabile delle dotazioni organiche, l’Ente, nell’ambito della
      programmazione dei fabbisogni di personale, valuta anche l’entità delle
      risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento
      economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne
      individua la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio. Art.
      60Utilizzo delle risorse per le politiche del personale e per la
      produttività
 1. Le
      risorse di cui all’art. 59 sono destinate alle finalità di cui al comma
      2 al netto di quelle già utilizzate nel corso del biennio economico
      1999-2000 per gli istituti economici del trattamento accessorio ai sensi
      della previgente disciplina contrattuale. Le predette risorse sono
      finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei
      livelli di produttività e di economicità dell’ente e nella qualità
      dei servizi. 2. In
      relazione alla finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art.
      59 sono utilizzate per: a)
          erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
          miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una
          gratifica e di premi individuali di merito per prestazioni o per
          incarichi che richiedono particolare impegno e responsabilità; b)
          corrispondere l’indennità di maneggio valori, secondo la disciplina
          di cui all’art. 63; c)
          corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano
          oneri o disagi particolarmente rilevanti, nonché i compensi di cui
          all’art. 20, c. 1 previsti per i dipendenti che non usufruiscono del
          riposo settimanale. 3. Le
      risorse di cui all’art. 59 non utilizzate o non attribuite con
      riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono
      portate in aumento delle risorse dell’anno successivo. Art.
      61Conferma di istituti economici precedenti
 1. Sono
      confermati gli istituti economici di seguito indicati e le relative fonti
      di finanziamento: a)
        incentivo di professionalità di cui all’art. 12, comma 2 del CCNL
        11/9/1995, così come sostituito dall’art. 2 del CCNL 6/3/1998; b)
        indennità di funzione dei quadri intermedi di cui all’art. 3 del CCNL
        11/9/1995; c)
        indennità di funzione di cui all’art. 6 del CCNL 6/3/1998; d)
        gradino di retribuzione di cui all’art. 2, comma 6 del CCNL 11/9/1995. 2. I
      compensi di cui al comma 1 continuano ad essere erogati a carico delle
      risorse già previste dai precedenti CCNL, secondo le discipline
      richiamate dallo stesso comma 1. L’importo annuo della retribuzione
      individuale di anzianità del personale comunque cessato dal servizio
      viene recuperato tra le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo
      di professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6 del
      CCNL 6/3/1998. 3. In sede
      di determinazione delle figure professionali relative ai singoli livelli,
      i passaggi di livello sono disciplinati previa concertazione dei relativi
      criteri generali con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9,
      fatta comunque salva per ciascun livello la facoltà di riconoscere l’attribuzione
      di superminimi secondo i criteri definiti in sede di contrattazione
      integrativa ai sensi dell’art 4. Art.
      62Collegamento tra produttività ed incentivi
 1. La
      attribuzione dei compensi di cui all’art. 60, comma 2, lett. a) è
      strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
      miglioramento della qualità ed economicità dei servizi ed è quindi
      attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di
      ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo, mediante
      gli strumenti di valutazione e controllo della gestione adottati secondo
      il proprio ordinamento, dei risultati totali o parziali conseguiti, in
      coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati. Art.
      63Indennità di cassa e maneggio denaro
 1. Al
      personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di
      continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione
      di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete
      una indennità di cassa e di maneggio denaro nella misura dell’1% della
      giacenza mensile media della piccola cassa dell’ente. 2. L’indennità
      di cui al presente articolo è corrisposta con risorse a carico del fondo
      di cui all’art. 59. Art.
      64Trattamento di missione
 1. Per
      missioni sul territorio nazionale e fuori dal Comune di Roma il
      trattamento al personale è il seguente: a)
          rimborso a pie’ di lista delle spese effettive di viaggio e
          trasporto, postali, telefoniche, nonché di ogni altra spesa sostenuta
          in esecuzione del mandato nell’interesse dell’Ente; b)
          rimborso a pie’ di lista delle spese di alloggio, nel limite dell’albergo
          di prima categoria o equiparati; c)
          rimborso delle spese di vitto, nel limite di € 46,48 giornalieri; d) per
          ogni giornata di missione, o sua frazione superiore alle sei ore, è
          inoltre corrisposto un importo aggiuntivo, per le spese non
          documentabili, pari al 2% della retribuzione lorda mensile del
          dipendente in missione. 2. In
      alternativa al trattamento di cui al comma 1, il personale può scegliere
      di volta in volta il rimborso delle sole spese di cui al precedente comma
      1, lett. a), con l’aggiunta di una indennità di missione giornaliera di
      € 90,38. 3. Nel caso
      di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dipendente, il
      rimborso chilometrico è determinato in base alle tabelle pubblicate dall’ACI. 4. Per le
      missioni all’estero si corrisponde il rimborso a pie’ di lista delle
      spese documentate di viaggio, trasporto, vitto e alloggio nonché di ogni
      spesa sostenuta nell’interesse dell’Ente; per ogni giornata di
      missione viene inoltre corrisposto un importo aggiuntivo pari al 3% della
      retribuzione mensile lorda. 5. Per le
      missioni di durata superiore al mese, possono venir presi accordi tra l’Ente
      e i singoli dipendenti, anche per gli eventuali aspetti particolari
      derivanti dalla durata e dalla natura della missione. 6. Agli
      oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle
      risorse già previste nei bilanci dell’Ente per tale specifica
      finalità. Art.
      65Servizi aziendali
 1. In
      relazione alle esigenze funzionali connesse all’articolazione dell’orario
      di servizio, l’Ente corrisponde a ciascun dipendente buoni pasto il cui
      valore è determinato con provvedimenti dei competenti organi dell’Ente. 2. Le
      attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse dall’Ente si
      svolgono sulla base delle norme definite d’intesa con le organizzazioni
      sindacali di cui all’art. 9 e sono gestite dall’organismo formato ai
      sensi dell’art. 11 della legge n. 300/1970. Tale normativa prevede sia l’approvazione
      preventiva dei programmi di attività, sia la possibilità di verifiche
      contabili periodiche, sia l’approvazione dei bilanci consuntivi,
      corredati dell’indicazione delle specifiche destinazioni ai diversi
      programmi di attività delle risorse finanziarie. 3. Lo
      stanziamento annuale destinato alle attività di cui al comma precedente
      è stabilito nel limite dell’1% delle spese relative alla retribuzione
      per il personale iscritte nel bilancio di previsione. Art.
      66Trattenute per scioperi
 1.
      In caso di partecipazione ad uno sciopero, la ritenuta per ogni giornata
      è calcolata dividendo per 26 l’importo della retribuzione lorda del
      mese di riferimento. 2. Per gli
      scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
      trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della
      astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In
      tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
      retribuzione di cui al
      comma 1. Art.
      67Disapplicazione di trattamenti economici non previsti
 1. Nelle
      ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d. lgs.
      n. 165/2001, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti
      amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici non previsti
      dal presente CCNL, i più elevati compensi eventualmente percepiti dal
      personale, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere
      di fissità e di continuità, sono riassorbiti nei limiti degli incrementi
      previsti dall’art. … (incrementi tabellari). La eventuale differenza
      viene mantenuta ad personam. 2. I
      risparmi conseguenti all’applicazione del comma 1, nonché quelli
      correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento
      economico accessorio, incrementano le risorse di cui all’art. …
      destinate alle politiche del personale ed alla produttività. TITOLO
      VIIIDISPOSIZIONI di particolare interesse
 Art.
      68Previdenza complementare
 1. Le parti
      concordano sulla opportunità di procedere alla costituzione di un Fondo
      nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’ Unioncamere ai
      sensi del D. Lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n.
      449/1997 e successive modifiche e integrazioni. 2. Al fine
      di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare
      l’incidenza delle spese di gestione, le parti competenti potranno
      definire l’istituzione di un fondo pensione unico con altri lavoratori
      dei comparti pubblici. 3.
      Destinatari del fondo nazionale pensione complementare sono i lavoratori
      che avranno liberamente aderito al fondo stesso, secondo quanto prescritto
      dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Art.
      69Formazione del personale
 1. La
      formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
      professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi
      di cambiamento organizzativo. 2. L’attività
      formativa si realizza attraverso programmi di formazione e addestramento,
      secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
      indirizzo concordate nell’ambito della contrattazione integrativa. La
      formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi
      finalizzati all’inserimento di tale personale nell’assetto
      organizzativo dell’ente. 3. L’Ente,
      nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse
      disponibili, promuove e favorisce la formazione continua, l'aggiornamento
      e l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione,
      attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie
      che tengano conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e
      dell'esigenza di non correlarle unicamente al profilo ed al livello di
      appartenenza. 4. Ai fini
      di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci
      dell’Ente vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte
      retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di
      flessibilità dei bilanci dello stesso ente, ad almeno l’1% del monte
      retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non
      utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano
      vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari. 6. Le
      iniziative di formazione possono essere organizzate dall’Ente,
      utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità
      presenti nell’Ente stesso o presso altri enti, forme di collaborazione
      con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della
      Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
      privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. 7. Il
      personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Ente
      è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a
      carico dell’Ente. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di
      lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al
      personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
      viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 8. Per
      figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie
      attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità, per i
      dipendenti, di frequentare corsi specifici, anche non previsti dai
      programmi dell’Ente, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con
      permessi non retribuiti. TITOLO
      IXDISPOSIZIONI FINALI
 Art.
      70Conferma dei benefici economici previsti da discipline speciali
 1. In
      favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
      mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale,
      nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento
      tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a
      seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
      menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
      riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di
      anzianità. 2. Nei
      confronti del personale dell’Unioncamere continua a trovare applicazione
      la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive
      modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di
      anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione
      individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare e della
      indennità integrativa speciale, per ogni biennio considerato o in
      percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Art.
      71Disapplicazioni
 1. Dalla
      data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1,
      del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del
      personale destinatario del presente CCNL le norme generali e speciali del
      pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto
      di lavoro. Art.
      72Clausola di salvaguardia
 1. Per
      quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto
      compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio
      1995-1998. ALLEGATO 1codice di condotta tipo relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta
      contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (ART. 47)
 1. DEFINIZIONE Per
        molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato,
        anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e
        alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
        di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti;   2.
        DICHlARAZIONI DI PRINCIPIO 2.1 E’
            inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
            molestia sessuale nella definizione riportata al punto 1. 2.2 E’
            sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
            trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà
            personale. 2.3 E’
            sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
            eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro
            derivanti da atti o comportamenti molesti. 2.4 E’
            istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia,
            denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito
            l'impegno di Unioncamere a sostenere ogni componente del personale
            che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o
            che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed
            esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
            riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
            garanzie sono estese agli eventuali testimoni. 2.5
            Viene garantito l'impegno dell'Ente a definire preliminarmente,
            d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per
            l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i
            compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da
            designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
            Consigliera/Consigliere gli Enti… in possesso dei requisiti
            necessari… oppure individuare al proprio interno persone idonee a
            ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
            formativo. 2.6 E’
            assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza
            dei soggetti coinvolti. 2.7
            Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
            sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto
            previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001,
            viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i
            presupposti, un 'apposita tipologia di infrazione relativamente alI
            'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente
            che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
            comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi
            delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti. 2.8
            L'Ente si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai
            propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento
            e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie
            sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno
            rispetto della dignità della persona.   3.
        PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI Qualora
        si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale
        sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla
        Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
        informale nel tentativo di dare soluzIone al caso. L'intervento
        della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi
        ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell' argomento
        affrontato. La
        Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
        specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è
        incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
        dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione
        del caso. 4. PROCEDURA INFORMALE:INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA / DEL CONSIGLIERE
 La
        Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di
        molestie sessuali lo ritenga opportuno, può intervenire al fine di
        favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un
        sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
        comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
        interferisce con lo svolgimento del lavoro. L'intervento
        della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la
        riservatezza che il caso richiede. 5. DENUNCIA FORMALE Ove la
        dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di
        far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero,
        qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga,
        potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del
        Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
        appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio
        competente dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso,
        ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. Qualora
        la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il
        dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere
        inoltrata direttamente all'Ufficio competente dei procedimenti
        disciplinari. Nel corso
        degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti
        coinvolti. Nel
        rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'
        Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga
        fondati i datti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le
        OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative
        ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
        comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di
        lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
        della persona. Sempre
        nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in
        cui l’Ente nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i
        fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di
        rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una
        sede che non gli comporti disagio. Nel
        rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Ente
        nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti,
        potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
        provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
        conclusione deI procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
        frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
        entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
        con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
        garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non avvenga in
        sedi che creino disagio. 6. ATTIVITA' DI
        SENSIBILIZZAZIONE Nei
        programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno
        includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
        prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora
        la molestia abbia luogo. L' Ente
        dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia
        di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di
        prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie
        sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
        delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
        cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie
        sessuali sul posto di lavoro. Sarà
        cura dell'Ente promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali,
        la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche
        attraverso assemblee interne. Verrà
        inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
        dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di
        molestie sessuali. Sarà
        cura dell' Ente promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare
        l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta
        contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
        d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari
        del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita
        relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. L'Ente e
        i soggetti firmatari del CCNL per l’adozione del presente Codice si
        impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli
        esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie
        sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
        ritenute necessarie.     TABELLA
      1Incrementi degli stipendi tabellari: importi mensili lordi in € per 14
      mensilità
 
        
          |  | 
              Incrementi
              in €
             |  
          |  | 
              dal
              1/7/1999
              | 
              dal
              1/7/2000
             |  
          | 
              QUADRO
              INTERMEDIO
            | 
              37,70
              | 28,92
             |  
          | 
              1°
              LIVELLO
            | 
              33,57
              | 
              25,82
             |  
          |          
           2°
              LIVELLO
              | 
              29,95
               | 23,24
             |  
          |          
           3°
              LIVELLO
             | 
              26,86
             | 
              20,66
             |  
          | 
              4°
              LIVELLO
             | 
              24,79
             | 
              19,11
             |  
          | 
              5°
              LIVELLO
             | 
              22,72
             | 
              17,56
             |  
          | 
              6°
              LIVELLO
             | 
              21,69
             | 
              16,53
             |  
          | 
              7°
              LIVELLO
             | 
              19,11
             | 
              14,98
             |      TABELLA
      2Nuovi stipendi tabellari: importi lordi annui in € per 12 mensilità
   
        
          |  | 
              Nuovi
              tabellari in €
             |  
          |  | 
              dal
              1/7/1999
             | 
              dal
              1/7/2000
             |  
          | 
              QUADRO
              INTERMEDIO
             | 
              
              20.037,91
               | 
              
              20.384,97
               |  
          | 
              1°
              LIVELLO
             | 
              
              17.179,27
               | 
              
              17.489,15
               |  
          | 
              2°
              LIVELLO
             | 
              
              14.825,56
               | 
              
              15.104,44
               |  
          | 
              3°
              LIVELLO
             | 
              
              12.631,41
               | 
              
              12.879,31
               |  
          | 
              4°
              LIVELLO
             | 
              
              11.176,44
               | 
              
              11.405,75
               |  
          | 
              5°
              LIVELLO
             | 
              
              9.929,94
               | 
              
              10.140,65
               |  
          | 
              6°
              LIVELLO
             | 
              
              9.196,07
               | 
              
              9.394,39
               |  
          | 
              7°
              LIVELLO
             | 
              
              7.433,87
               | 
              
              7.613,60
               |      DICHIARAZIONE
      CONGIUNTA N. 1 Le parti
      concordano di rinviare ad apposita sequenza contrattuale la revisione del
      sistema di classificazione del personale.   DICHIARAZIONE
      CONGIUNTA N. 2 Le parti
      concordano di rinviare al contratto relativo al biennio 2001-2002, in
      coerenza con gli indirizzi che saranno impartiti dal Comitato di settore,
      la definizione degli ulteriori aspetti relativi alla disciplina della
      previdenza complementare, con particolare riferimento alla misura del
      contributo al fondo pensione a carico del datore di lavoro ed alla scelta
      dei comparti con i quali costituire, a condizione di reciprocità, un
      fondo pensione unico.   DICHIARAZIONE
      CONGIUNTA N. 3 In
      relazione alla previsione contenuta nell’art. 44, comma 11, relativa
      alla istituzione di una bacheca sindacale elettronica ed all’utilizzo di
      un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul
      luogo di lavoro per i lavoratori in telelavoro, le parti condividono l’esigenza
      di dell’applicazione estensiva di tale innovazione che coinvolga tutti i
      lavoratori dell’ente.   DICHIARAZIONE
      CONGIUNTA N. 4 Le parti,
      nel prendere atto dell’impegno assunto da Unioncamere e Sindacati con la
      firma del protocollo dell’11/4/2002, si impegnano ad avviare il
      negoziato sul biennio economico 2001-2002 subito dopo la definizione dell’atto
      di indirizzo all’ARAN, con l’obiettivo di pervenire ad una sollecita
      conclusione del ciclo contrattuale relativo al quadriennio in corso.   DICHIARAZIONE
      CONGIUNTA N. 5 Le parti si
      danno reciprocamente atto che la revisione, anche in modo graduale, della
      disciplina delle ferie, in coerenza con le corrispondenti discipline
      contrattuali previste nei comparti pubblici e con le direttive impartite
      all’ARAN, costituisce obiettivo prioritario del rinnovo contrattuale
      relativo al prossimo quadriennio normativo.     |