TITOLO
VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I Art. 62 Passaggio diretto
ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza Art. 63 Ricostituzione del rapporto di lavoro 3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
Art. 64 Norma per gli enti provvisti di
Avvocatura Art. 65 Patrocinio legale Art. 66 Sviluppo delle attività formative Art. 67 Conferma discipline precedenti Art. 68 Messi notificatori Art. 69 Personale addetto alle case da gioco Art. 70 Norme per i dipendenti del Comune di
Campione d'Italia Art. 71 Accordi Di Mobilita' 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le
organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per
disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni. b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero; c) i requisiti culturali e professionali nonché‚ le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi; d) il termine di scadenza del bando di mobilità; e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; f) le forme di pubblicati da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti
dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione
interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi,
ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Art. 73 Nuovo inquadramento professionale del
personale trasferito Art. 74 Inquadramento retributivo del personale
trasferito Art. 75 Disciplina contrattuale nella fase
transitoria b. malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995; c. aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all'ente di destinazione ai fini dell'applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000; d. rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell'art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all'atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
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TITOLO VII - CAUSE DI RISOLUZIONE E
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CAPO I - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 76 Termini di Preavviso (ART. 39 CCNL 94/97 INTEGRATO DALL'ACCORDO 13 MAGGIO 96) 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità, sostitutivi dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni; 2. In caso di dimissioni del dipendente i
termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. Art. 77 Cause
di cessazione del rapporto di lavoro b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente.
Art. 78 Obblighi Delle Parti CAPO II - CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
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Art. 80 Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio (ART.22 CCNL 94/97 INTEGRATO DALL'ART,10 BIS ACCORDO 14/9/2000) 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto. 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 21. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione. 3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo. Art. 81 Aspettativa per motivi personali 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. 2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. 3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base
di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art. 82 Aspettativa per dottorato di ricerca o
borsa di studio 1. I dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 83 Altre aspettative previste da
disposizioni di legge 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. 3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2
può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane
la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa. Art. 84 Cumulo di aspettative 1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971. 2. L'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti
per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2.
Art. 85 Diritto allo studio 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. 7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi
indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno
della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1,
primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art. 86 Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative. 4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6. 5. L'ente può non concedere i congedi
formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: 6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. 7. Al lavoratore durante il periodo di congedo
si applica l'art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità
di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni
contenute nell'art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di
servizio, nell'art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art. 87 Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000. 2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività. 5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5. 7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre. 11. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
Art. 88 Congedi per eventi e cause particolari 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti peri seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto
all'anno; 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli. 3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. (Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e paternità interviene la disciplina sui permessi dei genitori) 7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti. 8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità giorni trenta annuali di permesso retribuito. 9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizione di legge. 10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 11. Il presente istituto sostituisce la
disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente
nel comparto. Art. 89 Permessi brevi 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché‚ questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal
dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione.
Art. 90 Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4 Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l'art.4, comma 4, della legge n.68/1999" 4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso." 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese
le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il
trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1
allegata al presente contratto . 7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo". 8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. 11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del contratto, nonché‚ a quelle che pur
iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni
caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto
dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del
contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in
vigore del presente contratto, si applicava l'art. 18 del DPR n. 347 del
1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di
cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla
scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione
di cui alla lettera a) dello stesso comma.
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI TABELLA "A" CCNL 94/97 integrato da accordo luglio 95 1. Applicazione dell'art. 21, comma 1. 1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi); Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario: sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso. Applicando tali regole si ha: totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al
19 luglio 1998: dodici ultimo episodio morboso: sette mesi; totale: diciannove mesi. Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di distanza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi). 1.2. Si supponga ora che il dipendente si
assenti secondo il seguente dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi); Applicando le regole illustrate nel punto 1.1.
si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla
conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici mesi
(salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non
retribuita di diciotto mesi). Infatti: totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996
al 19 dicembre 1999: ultimo episodio morboso: un mese; totale: sette mesi. Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fitto al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tenere conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza 2. Applicazione dell'art. 21 comma 7 - trattamento economico Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico: Caso illustrato nel punto 1.1.: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione; dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996, 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996; dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999. Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non É retribuita
(questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma
2, dell'art. 21). Caso illustrato nel punto 1.2: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due
mesi), intera retribuzione; dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci
mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996, 90% della
retribuzione fino al 15 novembre 1996; dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei
mesi), 50% della retribuzione dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un
mese), 100% della retribuzione. N.B. trattandosi di assenze di lunga durata, in
entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di retribuzione intera
deve essere corrisposto anche il trattamento economico accessorio come
determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6
luglio 1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene sempre
corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già
precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l'art.
21, comma 15,ultimo capoverso. 3. Applicazione dell'art. 21 ultimo comma - Fase transitoria Il nuovo regime si applica solo alle assenze
iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o q
quella che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In
tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di
assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le
assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non
si dovrà mai tenere conto, n‚ ai fini della determinazione del
periodo di conservazione del posto, n‚ ai fini della determinazione
del trattamento economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo
sistema potrà funzionare a pieno 4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato. 4.1. Periodo di conservazione del posto. Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2,. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto. Un dipendente assunto a tempo determinato per
sei mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del
posto per sei mesi. 4.2. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE 4.2.1. determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento, regola generale. Si deve verificare, in base alla previsione
dell'art. 5 della legge n. 638/1983, richiamato nel testo dell'art. 16
del CCNL, qual' è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti
l'insorgenza della Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso,. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto. Ai fini della quantificazione del trattamento
economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile
bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a
tempo indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e
cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per centoventi giorni: il periodo massimo retribuibile sarà di sei mesi; di questi sei mesi (centottanta giorni), novanta giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un sesto) al 90%; sessanta giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83). L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per, i primi novanta giorni, mentre i restanti trenta giorni saranno retribuiti al 90%; Se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni (dieci giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente: novanta giorni al 100%; Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico i malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine. N.B. Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte. quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto). 4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese. Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi sia superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perchè‚ il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni. Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di novanta giorni di cui sessanta giorni da retribuire ai 100%, dieci giorni da retribuire al 90% e venti giorni da retribuire al 50%. In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo: quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%; quindici giorni (un sesto) da retribuire al
90%; I trenta giorni (due sesti) da. retribuire al
50% (o ai 2/3 per chi Invece, poiché‚ è stato incrementato di 1/3
il periodo retribuibile al 100% per passare dai normali quarantacinque
giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione ai
sessanta previsti dalla. norma occorre ridurre proporzionalmente di un
terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%. Quindi: sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3)
al 100%; In un caso del genere, se il lavoratore si
assenta per venti giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata
dell'assenza; se si assenta per settanta giorni sarà retribuito al 100%
per i primi sessanta giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se
si assunta per centoventi giorni sarà retribuito al 100% per i primi
sessanta giorni, al 90% per i successivi dieci e al 50% per ulteriori
venti giorni, mentre per gli altri trenta giorni non sarà 4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito. Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi
precedenti la malattia. abbia lavorato per un periodo inferiore al mese,
ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta
giorni, perchè‚ così prevede espressamente l'art. 5 della legge n.
638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre
retribuite per intero. In un caso del genere, se il dipendente si ammala per quaranta giorni, poiché‚ ha diritto alla retribuzione solo per trenta giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori dieci giorni sono senza retribuzione.
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CAPO III - NORME DISCIPLINARI
Art. 91 Doveri del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le
norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione
alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; Art. 92 Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei
doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni a) rimprovero verbale; 2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente , senza previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2, segnala entro dieci giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell' art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d' addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell' art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993,
in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali
unici per più amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione
tra enti. Art. 93 Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibiltà dell'evento; 2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. 3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché‚ dell'orario di lavoro; 5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; 6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di
dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); 7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie
di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi
non attinenti al servizio; 1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. e) violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale , in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza. 9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. 11. Il codice di cui al comma 10 deve essere
pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui
all'art. 2 comma 2 e si attua dal quindicesimo giorno successivo a
quello dell'affissione.
Art. 94 Sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare 1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. Art. 95 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6 e 7. 3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. 4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 25 commi 8 e 9. 6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. |