Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonchč della professione ostetrica
(in Gazzetta Ufficiale, 6 settembre, n. 208)
Articolo 1
1. Gli operatori delle professioni sanitarie
dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria
ostetrica svolgono con autonomia professionale attivitą dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonchč dagli specifici codici deontologici
ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell'assistenza.
Articolo 2
1. Gli operatori delle professioni sanitarie
dell'area della riabilitazione svolgono con titolaritą e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivitą,
attivitą dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a
procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze
proprie previste dai relativi profili professionali.
Articolo 3
1. Gli operatori delle professioni sanitarie
dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono,
con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla
esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attivitą tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto
previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei
relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della
sanitą.
Articolo 4
1. Gli operatori delle professioni tecniche
della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivitą di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
delle bevande, di igiene e sanitą pubblica e veterinaria. Tali attivitą
devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilitą derivante dai
profili professionali.
Articolo 5
1. Il Ministro dell'universitą e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
sanitą, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o pił decreti i criteri
per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi
universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
Articolo 6
1. Il Ministro della sanitą, di concerto con
il Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanitą e del comitato di
medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una
delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
Articolo 7
1. Al fine di migliorare l'assistenza e per
la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il
servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del
compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della presente legge
l'incarico, di durata triennale rinnovabile, č regolato da contratti a
tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art.
15- septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all'art. 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra
i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti
di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si
applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15- septies. Con
specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanitą
sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del
contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario
nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del
presente comma nonchč delle modalitą di conferimento, revoca e verifica
dell'incarico. (1) Comma modificato dall'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81. |