Legge 20 maggio 1985, n. 207
Disciplina transitoria per l'inquadramento
diretto nei ruoli nominativi regionali
del personale non di ruolo delle unità
sanitarie locali
(in Gazzetta Ufficiale, 28 maggio, n. 124)
Articolo 1
Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo
professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla
normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo,
in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8
di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante
organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante
organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e
che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, è con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato
nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta
al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa
deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria
locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da
presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.
Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a
seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del
personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984,
gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data
precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia
assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento
di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o
per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, purché assunto in base alla normativa allora
vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il
personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, dei requisiti prescritti, per la ammissione ai concorsi di
assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche
ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa
vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.
Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del
conferimento dell'incarico.
Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino
all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso
riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo
comma sono portati in detrazione.
Articolo 2
Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra
posizione funzionale.
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i
requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtù di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non
ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del
30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale
alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato
direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le
modalità di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto
convenzionato.
Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti
articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla
data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello
con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale
convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso strutture, presìdi e servizi delle unità sanitarie
locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto
ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione
funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e
sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo
sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la
continuità della erogazione.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle
unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il
suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione
territoriale competente.
Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che
risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle
unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai
precedenti articoli 1 e 2, nonché quelli che verranno istituiti a seguito
della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente
stipulate.
Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per
l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale
e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione
della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il
requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data
dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il
personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano
anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre
1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i
servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al
Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti
commi, purché in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore
di servizio settimanale.
Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino
all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.
Articolo 4
Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in
servizio.
Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i
policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore
settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, di cui all'articolo 1,
proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale
servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti
vacanti.
Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o
assegnisti.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che
abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso
i policlinici universitari a gestione diretta.
Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con
lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi
concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Articolo 5
Piante organiche provvisorie.
Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non
abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono
provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta
data.
Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data
di approvazione delle piante organiche provvisorie.
Articolo 6
Concorsi pubblici in via di espletamento.
Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i
quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge, ad
eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata
in vigore della legge stessa.
Articolo 7
Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed altre istituzioni sanitarie.
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili,
anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture
sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
personalità giuridica di diritto pubblico, nonché al personale degli enti
di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i
predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge
al proprio personale dipendente.
Articolo 8
Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.
Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e
amministrativo che rivestiva, per incarico conferito entro il 30 giugno
1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una
posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui
al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due
punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio
prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria
dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita,
fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici,
per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli
articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale
di cui al precedente primo comma è trattenuto in servizio fino
all'espletamento dei relativi concorsi.
Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale
proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto
attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.
Articolo 9
Procedura per l'espletamento dei concorsi.
Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo,
secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego
sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte
della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni
dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo
l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei
posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si
renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero
della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del
personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i
requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive
modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la
sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le
disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno
avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del
presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del
citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma
del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o
ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da
lui delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le
organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni
stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del
comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei
ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti
messi a concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando
la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni
componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro
che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale
corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica
provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie
locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente
per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del
citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello
stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.
La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità
sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni
di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni
esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio
1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro
supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione
dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del
titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui
alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per
sorteggio, i quali senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono
all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle
commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano
al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto
servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di
appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano
iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente
legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della
presente legge è effettuata dal comitato di gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della
presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione
da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura
di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono
disposte al verificarsi delle singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per
il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la
copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare,
qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi
dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata
ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento
di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto
mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per
assenza o impedimento del titolare.
L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con
graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria
locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il
concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso
il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso
pubblico o trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a
quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la
durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti
(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 28 febbraio 1986, n. 41. Per una
proroga dei termini, vedi l'art. 1, d.l. 29 dicembre 1990, n. 415, conv.
in l. 26 febbraio 1991, n. 58.
Articolo 10
Procedure per i trasferimenti.
Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua
applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le
condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di
cui agli articoli 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il
personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le
esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità
sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai
commi successivi.
Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati
di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che
esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di
destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio
appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le
procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è
aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione
per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.
Articolo 11
Trasferimenti interregionali.
Il personale delle unità sanitarie locali avente diritto alla iscrizione
nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario
nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza
di trasferimento interregionale ai sensi dell'art. 1, D.L. 26 novembre
1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 gennaio
1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia
autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli
nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le
regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.
Articolo 12
Trasferimenti in base all'art.1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n.
678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982,
n. 12.
Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo
e quindicesimo dell'art. 1, D.L. 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con
la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.
Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie
locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo
67, primo comma, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28
novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle
disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità,
direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione
alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi
regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in
quelli speciali dell'INPS, con decorrenza dal 1º luglio 1984 con la stessa
posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.
Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente
articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad
obiettive esigenze.
Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate,
possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio
del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.
I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità
sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono
essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 9 della presente
legge.
Articolo 13
Applicabilità di norme.
La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale e
agli amministratori delle unità sanitarie locali.
Articolo 14
Disposizioni transitorie e finali.
Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge
che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano
tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora
gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi
stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti
servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31
dicembre 1983.
Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi
18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti
funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di
equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi
regionali.
Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo
ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio
in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima
qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa
da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando la
propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con
deliberazione del comitato di gestione a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare
domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di
servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.
I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui
ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di
conferire incarichi supplenze o rapporti libero-professionali anche
mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale
in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del
divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la
responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di
amministrazione che li dispongono. |