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      CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE 
      MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE 
      ALTRE PREROGATIVE SINDACALI  
        
      A 
      seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 
      dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 
      51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 
      e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 
      relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi 
      nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione della 
      Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo 
      CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di 
      programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha 
      avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
      Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.): 
      - nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato 
      Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa  
      
      ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:  
      CISL  
      CGIL  
      UIL 
      CONFSAL 
      CISAL  
      CONFEDIR  
      RDB/CUB  
      CIDA  
      UGL 
      COSMED 
      (con riserva)  
        
      
      Prima della sottoscrizione dell’allegato Contratto Collettivo Nazionale 
      Quadro le parti prendono atto in relazione all’art. 20, comma 7, del 
      medesimo che tra la sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 
      1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei 
      soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute 
      rappresentative:  
      
      1. Comparto Sanità 
      Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità” è fuoriuscita la UGL 
      Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”, 
      che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.  
      
      2. Comparto Aziende 
      Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS 
      Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - 
      CONFSAL, UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione 
      rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale 
      Autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, 
      TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL.” Tale 
      modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
       
      
      3. Comparto enti pubblici non economici 
      La Federazione “CONFSAL-UGL ” non è più affiliata alla Confederazione 
      CONFSAL ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo 
      distacco attribuito alla Confederazione CONFSAL dovrà essere invece 
      attribuito alla Confederazione UGL. 
      Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già 
      anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo 
      devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione 
      definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la 
      quale si provvederà tra l’altro alla riassegnazione dei distacchi non più 
      fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi di cui 
      all’art. 12, sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore 
      accordo. 
       
      
      CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE 
      MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE 
      ALTRE PREROGATIVE SINDACALI  
        
      
      PARTE I 
      TITOLO I  
        
      
      ART. 1 
      CAMPO DI APPLICAZIONE  
        
      
      1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui 
      all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 
      come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 
      1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni 
      pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, 
      ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative 
      autonome aree della dirigenza. 
      2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all’art. 2 del D.L. 10 
      maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei 
      decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, 
      convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi 
      sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente 
      riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 
      1970, n. 300. 
      3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti 
      collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, 
      nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle 
      libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima 
      previste dalla legge 300/1970. 
      4. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione 
      collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione 
      della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”. Il decreto 
      legislativo “3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e 
      sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, 
      n. 80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo unificato di tale decreto 
      è pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. 
      5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 
      396/1997 disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la costituzione 
      delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti 
      contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. 
      Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 
      agosto 1998” 
      6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi 
      dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi 
      dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 
      80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come 
      “associazioni sindacali rappresentative” 
      7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le 
      amministrazioni pubbliche comunque denominate.  
      
       
      TITOLO II 
      Attività Sindacali  
        
      
      ART. 2 
      DIRITTO DI ASSEMBLEA  
        
      
      1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a 
      definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia 
      dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , 
      durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali 
      concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza 
      decurtazione della retribuzione. 
      2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di 
      essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico 
      ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai 
      soggetti indicati nell’art. 10. 
      3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale 
      partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio 
      gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. 
      Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza 
      per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono 
      essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle 
      rappresentanze sindacali promotrici. 
      4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di 
      ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità 
      operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale. 
      5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, 
      l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di 
      lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi 
      continuativi aperti al pubblico. 
      6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la 
      continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative 
      interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto. 
       
       
      
      ART. 3 
      DIRITTO DI AFFISSIONE  
        
      
      1. I soggetti di cui all’art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi 
      spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi 
      accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa , 
      pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse 
      sindacale e del lavoro, utilizzando , ove disponibili, anche sistemi di 
      informatica 
  
      
      ART.4 
      LOCALI  
        
      
      1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone 
      permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui 
      all’art. 10, l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato 
      con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle 
      loro attività. 
      2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli 
      organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano 
      richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione 
      da parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura. 
       
       
      
      PARTE II 
      Distacchi, permessi ed aspettative sindacali  
        
      
      ART. 5 
      DISTACCHI SINDACALI  
        
      
      1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 
      1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle 
      amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli 
      organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed 
      organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco 
      sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto 
      il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti 
      dall’art. 6. 
      2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle confederazioni ai 
      sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche in altre organizzazioni 
      sindacali di categoria aderenti alle confederazioni stesse. 
      3. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 
      prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per 
      il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove 
      previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai 
      fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio 
      nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti 
      confermato il distacco o l’aspettativa , potranno essere attivate le 
      procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecuzione o 
      l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà 
      sospeso per tutta la durata di esso.  
      
       
      ART. 6 
      RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI  
        
      
      1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai 
      dipendenti e dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la durata 
      del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo 
      dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto 
      salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 
      2. Il contingente dei distacchi è ripartito nell’ambito di ciascun 
      comparto ed area secondo l’allegata tabella n. 1. All’interno di ciascun 
      comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - 
      alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il 
      restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano 
      aderenti ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993, garantendo 
      comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale 
      per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile con 
      forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata 
      rappresentativa, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998. 
      3. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive 
      intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla 
      ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni 
      e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 2 
      - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN 
      nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza 
      delle strutture organizzative nei comparti ed aree. 
      4. Con il presente contratto , ai fini dell’accertamento della 
      rappresentatività delle organizzazioni di categoria, si dà applicazione 
      all’art. 11, comma 1 lett. b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei 
      comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, con riguardo al la 
      collocazione dei segretari comunali dal comparto Ministeri a quello delle 
      Regioni - Autonomie locali e delle specifiche tipologie professionali - 
      rispettivamente degli Enti pubblici non economici e delle Istituzioni ed 
      enti di sperimentazione e ricerca - dall’area della dirigenza ai comparti. 
      I distacchi già afferenti alle organizzazioni rappresentative di tali 
      categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7, rispettivamente per 
      le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e delle 
      istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai 
      contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova 
      assegnazione. 
      5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 
      29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al n.9, che 
      avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di 
      rappresentatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 d.lgs 80/1998.
       
        
      
      ART. 7 
      FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI  
        
      
      1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - 
      sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti 
      sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi 
      non inferiori a tre mesi ciascuno. 
      2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti 
      con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con 
      articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo 
      accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla 
      tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: 
      a) in tutti i giorni lavorativi; 
      b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, 
      del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come 
      media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione 
      ridotta nell’arco temporale preso in considerazione . 
      3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero 
      dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, 
      fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le 
      eventuali frazioni risultanti all’unità superiore. 
      4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la 
      parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie 
      ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di 
      qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con 
      prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei 
      singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - 
      time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale 
      ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi 
      sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro 
      part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali 
      massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di 
      lavoro. 
      5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali 
      appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con 
      l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto 
      con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della 
      settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a 
      quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio 
      Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - 
      veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta 
      in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale 
      prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o 
      periodo dell’anno) considerato. 
      6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 
      4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale 
      appartiene. 
      7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 
      e 5 può anche essere superiore al 50%. 
      8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità 
      previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei 
      permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la 
      fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del 
      mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato 
      nell’arco dello stesso mese. 
  
      
      ART. 8 
      CONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI  
        
      
      1. Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all’entrata in vigore 
      del presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente 
      al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali 
      retribuiti, fruibili ai sensi dell’art. 23 della legge 300/1970 da parte 
      dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di ripartizione in 
      ciascuna amministrazione o ente. 
      2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per 
      consentire la prima elezione e l’avvio del funzionamento delle 
      rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47, comma 3 del 
      d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, 
      pari a 90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei 
      cumuli previsti dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad 
      un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di 
      lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio 
      presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche 
      quelli in posizione di comando o fuori ruolo. 
      3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che 
      alle RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9. 
  
      
      ART. 9 
      MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI  
        
      
      1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai 
      sensi dell’art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di 
      spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra 
      queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede 
      locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo 
      sindacale risultante nell’anno precedente. 
      2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo 
      stipulato il 7 agosto 1998, i permessi sindacali , nella misura di n.81 
      minuti per dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 
      minuti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali 
      rappresentative. 
      3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un 
      massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle 
      stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali 
      rappresentative fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del 
      contingente di n. 60 minuti alle RSU e n. 21 minuti alle medesime 
      associazioni sindacali. 
      4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei 
      permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla 
      media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è 
      espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi 
      sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito 
      considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 
      gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla 
      percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al 
      totale dei voti espressi nell’ambito considerato, quali risultano dal 
      verbale riassuntivo inviato all’ARAN ai sensi dell’accordo stipulato il 7 
      agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da 
      queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
       
      
      5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del 
      contingente dei permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma 
      5 – di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi 
      delle tabelle all.2 - 9 è effettuata dalle singole amministrazioni entro 
      trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto, sentite le 
      associazioni sindacali aventi titolo. Per il comparto della scuola la 
      ripartizione avviene con le procedure dell’art.16. 
       
       
      
      ART. 10 
      TITOLARITÀ E FLESSIBILITÀ IN TEMA DI PERMESSI SINDACALI  
        
      
      1. I dirigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 
      1998 hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali 
      retribuiti, giornalieri od orari, di cui all’art. 9 per l’espletamento del 
      loro mandato, sono: 
      - i componenti delle RSU; 
      - i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni 
      rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 
      1998; 
      - i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle 
      associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, 
      siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime 
      associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva 
      integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998; 
      - dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle 
      proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria 
      rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. 
      2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla 
      proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto 
      all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle 
      prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità 
      vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del 
      secondo e terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al 
      contingente delle associazioni sindacali rappresentative. 
      3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi 
      retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative 
      sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura 
      sindacale. 
      4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati 
      a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche 
      ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e 
      ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai congressi, convegni 
      di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari. 
      5. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti 
      sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto alinea, possono essere 
      cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i 
      permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non 
      superiori a dodici giorni a trimestre. 
      6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la 
      funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - 
      comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della 
      fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente 
      responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede 
      decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi 
      sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità 
      dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso. 
      7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari 
      livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti 
      avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non 
      sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali 
      previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del loro 
      mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine. 
       
       
      
      ART. 11 
      PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI  
        
      
      1. Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di 
      ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, - confermati 
      nell’ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall’art. 44, comma 
      1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle 
      riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, 
      provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, 
      comma 1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie 
      confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in 
      distacco o aspettativa. 
      2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1, in ragione di 
      anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservate alle 
      confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n. 385.877 alle 
      organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree 
      dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può 
      superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata 
      nelle tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto. 
      3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 
      alle proprie organizzazioni di categoria. 
      4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti 
      alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei 
      permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della 
      dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree. 
      5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali 
      comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti 
      sindacali aventi titolo. 
      6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’art. 10, comma 
      6. 
      7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, comunica al 
      Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti 
      sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.  
        
      
      ART. 12 
      TITOLARITÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI E 
      LORO FLESSIBILITÀ  
        
      
      1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi 
      direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni 
      sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non 
      retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile 
      l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non 
      superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso 
      articolo. 
      2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 hanno diritto a 
      permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative 
      sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non 
      inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. 
      3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi 
      previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 
      tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale. 
      4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6. 
       
       
      
      ART. 13 
      RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU  
        
      
      1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali 
      rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
       
      
      a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali; 
      b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista dall’art 9; 
      c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 
      d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12; 
      2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non retribuiti e 
      retribuiti nella misura prevista dall’art. 9. 
      3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra 
      associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà 
      sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali 
      nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’accordo 
      stipulato il 7 agosto 1998. 
       
       
      
      ART. 14 
      PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERME DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE 
      SINDACALI.  
        
      
      1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 
      e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
      rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale 
      interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, 
      comma 1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta 
      giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del 
      Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e 
      per gli effetti dall’art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini 
      della verifica del rispetto dei contingenti. 
      2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali 
      utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali" , l’amministrazione 
      di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI 
      per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; all’UPI 
      per il personale dipendente dalle Province; all’UNCEM per il personale 
      dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE per quanto riguarda il 
      personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
      alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il 
      personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da 
      esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari. 
      3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono procedere alla 
      revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola 
      alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione 
      pubblica per i consequenziali provvedimenti. 
      4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la 
      concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, 
      per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle 
      confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l’utilizzo 
      provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal 
      giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima. 
      5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale 
      assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in 
      aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 12 
      6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative vanno comunicate alle 
      amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. In tutti i 
      casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale 
      rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei 
      confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la 
      confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato 
      sindacale. 
      7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun 
      comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e nell’ambito di 
      esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa 
      tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza - 
      le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda 
      anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa 
      sigla confederale. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è 
      data notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato 
      ai fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché 
      per la predisposizione degli elenchi previsti dall’art.15 comma 4. 
       
       
      
      Art.15 
      ADEMPIMENTI  
        
      
      1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti 
      dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, 
      Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, 
      convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di 
      suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli 
      adempimenti di cui al presente articolo ed all’interno delle suddette 
      articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la 
      ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate 
      autonomie locali dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese 
      tra gli enti interessati. 
      2. Nell’ambito dei comparti Sanità, Università, Istituti di 
      sperimentazione e ricerca, Enti pubblici non economici e, per quanto 
      attiene le Regioni, nel comparto delle autonomie locali , le modalità di 
      suddivisione delle spese dei distacchi tra le amministrazioni dei relativi 
      comparti avverranno in forma compensativa secondo le intese intervenute 
      nell’ambito dei rispettivi organismi previsti dall’art. 46, comma 3 del 
      d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare tra di loro 
      la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed aree 
      diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la 
      compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine 
      di definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione 
      dell’accordo intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione 
      Pubblica se non direttamente interessato. 
      3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell’ambito dei relativi 
      finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al 
      comparto o area. 
      4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui 
      al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall’art. 54 del 
      d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione 
      Pubblica - 
      5. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche 
      per l’aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni 
      sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza 
      associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste 
      dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle 
      associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà 
      segnalato contestualmente all’invio e dovranno contenere l’indicazione 
      dell’importo del contributo sindacale.  
        
      
      ART. 16 
      NORME SPECIALI PER LA SCUOLA  
        
      
      1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 
      10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni: 
      A) Art. 7 , commi 1 e 2: 
      - nel caso di applicazione del comma 1 , il frazionamento del distacco non 
      può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico; 
      - ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si 
      applica solo il disposto del comma 1 . In tal caso il frazionamento del 
      distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico; 
      - in tutti i casi in cui possa ricorrere l’applicazione del comma 2 , la 
      tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo 
      quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso 
      una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate. 
      - la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del comma 2 è 
      quella prevista dall’ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 
      179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni 
      richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi 
      sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle 
      percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di 
      rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza. 
      B) Art. 10: 
      - per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare 
      aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il 
      personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non 
      possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, 
      dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. 
      C) Art. 14, comma 1, 3, 4 : 
      - con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di distacco o di 
      aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la 
      comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 
      giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le 
      richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa che non possono 
      avvenire nel corso dell’anno scolastico anche nel caso in cui contengano 
      la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un 
      sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione 
      nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa 
      sindacale non retribuita. In prima applicazione del presente contratto il 
      termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche per quanto 
      concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20, comma 
      1. 
      - con riferimento al comma 4 , la procedura d’urgenza per il distacco o 
      aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è 
      adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno. 
      2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali 
      ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure 
      previste dall’art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite 
      dei contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad 
      una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione 
      ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.  
        
      
      ART. 17 
      TRATTAMENTO ECONOMICO  
        
      
      1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è 
      disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree 
      dirigenziali. 
      2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area 
      non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le 
      clausole previste dall’art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio 
      stipulato il 26 maggio 1997. 
      3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 5, al dirigente 
      sindacale è garantito. 
      - il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento 
      a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di 
      posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla 
      produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base 
      all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi 
      assegnati; 
      - i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio 
      pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento 
      pensionistico. 
      4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla 
      produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di 
      risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione 
      alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati 
      a consuntivo. 
      5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 
      1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, 
      non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, 
      ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti 
      per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale 
      retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area 
      dirigenziale. 
  
      
      PARTE III 
      Norme finali e transitorie 
  
      
      ART. 18 
      TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE  
        
      
      1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco 
      o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con 
      precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria 
      amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di 
      aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in 
      altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede. 
      2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 
      è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso 
      l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza , 
      fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il 
      trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante 
      attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico 
      previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al 
      riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. 
      3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato 
      per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può 
      essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse 
      con la stessa. 
      4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da 
      quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può 
      essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni 
      sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente. 
      5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno 
      successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 
      6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono 
      soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
       
        
      
      ART. 19 
      DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
        
      
      1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali 
      che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, 
      permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo 
      solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi 
      delle vigenti disposizioni. 
      2. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione 
      dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che 
      a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, 
      affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - 
      allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 comma 1 
      lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle 
      deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda 
      effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano 
      comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo 
      soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al 
      disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la 
      rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione 
      alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione 
      di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del 
      presente accordo. 
      3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto 
      vengono assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se 
      rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai 
      rappresentanti di tali soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o 
      di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per 
      la costituzione delle RSU - sono altresì, esercitati esclusivamente in 
      nome e per conto del soggetto firmatario e non delle singole sigle 
      sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti collettivi integrativi 
      la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova organizzazione 
      sindacale. 
      4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell’art. 44 
      del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito del nuovo soggetto si verifichi la 
      fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita 
      ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti 
      soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività 
      previsto dal comma 5. 
      5. L’ARAN, salvo che nel periodo transitorio di cui all’art. 44 del d.lgs. 
      80/1998, procede all’accertamento della rappresentatività delle 
      associazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione 
      contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio 
      economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i 
      dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel 
      repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel 
      pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si 
      procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle 
      elezionidelle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime 
      cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi. 
      6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione 
      collettiva della dirigenza in attesa della verifica della loro 
      rappresentatività, collegata alla stipulazione del contratto collettivo 
      quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano in vigore: 
      a) i contingenti dei distacchi previsti dalla tabella all. 1 nonché la 
      loro ripartizione ed il contingente dei permessi determinato in ciascuna 
      amministrazione con le modalità del D.P.C.M. 770/1994 e relativi D.M. del 
      5 maggio 1995. 
      b) i permessi nella misura attualmente in atto goduta per effetto degli 
      artt. 5 dei CCNL quadro transitori del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo 
      quanto previsto in capo alle confederazioni dalla tabella all. 11. 
      Dopo la stipulazione del citato contratto, con successivo accordo si 
      definiranno le nuove ripartizioni dei distacchi e permessi di cui agli 
      artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20, comma 1, nonché i regolamenti 
      per le elezioni delle RSU relative alle medesime aree. 
      7. Durante il periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) 
      del d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena 
      coincidenza tra i soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi 
      delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base alla citata 
      disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi concorrono 
      all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle attività di 
      contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto 
      ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a 
      queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici. 
      8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative 
      nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito 
      sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di 
      appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei 
      distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si 
      procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in 
      caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati annualmente 
      a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 
      15 - nonché dei permessi loro spettanti . 
      9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti 
      sull’applicazione del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o 
      revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure 
      autorizzative preventive, purché nel rispetto del tetto previsto, sono 
      risolti sulla base dell’art.14 commi 1 e 2.  
        
      
      ART. 20 
      DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
        
      
      1. Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art. 44, comma 1 lett. 
      g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di 
      competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il 
      presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro 
      spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi 1 e 2 sino 
      ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269 
      distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali. 
      2. Il contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269, 
      sommato al contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai 
      sensi della tab. all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di 
      n. 2729 distacchi, è ripartito, in via transattiva, tra tutte le 
      associazioni sindacali rappresentative alla data del presente contratto 
      secondo quanto indicato nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella 
      tabella n. 10 sono indicati i distacchi che, nell’ambito del contingente 
      citato, residuano dopo la ripartizione e rimangono assegnati alle 
      confederazioni. 
      3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le 
      flessibilità previste dall’art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali 
      che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati 
      all’amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione 
      pubblica per gli adempimenti dell’art. 14. 
      4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui 
      all’art. 11 avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di 
      rappresentatività, di cui all’art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del 
      quale le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base 
      ai dati sulle deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 
      1998, confermando o modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro 
      entità. 
      5. La ripartizione dei permessi cumulati sotto forma di distacchi delle 
      aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà ripartita al verificarsi delle 
      condizioni di cui all’art. 19, comma 6, unitamente al contingente di n.124 
      distacchi di cui alla tabella 1. 
      6. I contingenti dei permessi previsti dagli artt.8, comma 2 e 11 comma 2, 
      nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente contratto e 
      il 31 dicembre 1998 sono utilizzati pro rata. 
      7. In deroga al comma 4 dell’art.19, eventuali cambiamenti dei soggetti 
      confluiti nelle nuove aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, 
      che intervengano prima della stipulazione del presente contratto 
      comporteranno la modifica, a cura dell’ARAN delle tabelle allegate al 
      presente contratto.  
        
      
      ART. 21 
      DURATA  
        
      
      1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La 
      disdetta può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro Confederazioni 
      sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con 
      ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza 
      del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si 
      intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. 
      2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il 
      presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9. 
      3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle 
      prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché 
      all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le oo.ss. 
      firmatarie per valutare le iniziative conseguenti. 
  
      
      ART. 22 
      DISAPPLICAZIONI  
        
      
      1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all’art.17 
      comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 
      26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato 
      il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del Ministro della 
      Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate 
      al presente contratto . 
      2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti 
      collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 
      che - dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente 
      a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell’art. 72 del 
      d.lgs. 29/1993. 
  
      
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1  
      
      In relazione all’art. 4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare 
      rispetto a condizioni di miglior favore di fatto esistenti a livello 
      nazionale o locale. 
       
      
      DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2  
      
      Le parti si danno atto che entro il 15 settembre 1998, in occasione della 
      definizione dell’accordo di cui alla pag. II del verbale allegato al 
      presente CCNL Quadro verranno affrontati e risolti i problemi relativi: 
      1) al possibile incremento del numero complessivi dei distacchi del 
      comparto degli Enti Pubblici non economici a definitiva soluzione di 
      eventuali errori tecnici pregressi; 
      2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo dei distacchi, della 
      rappresentanza delle minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di 
      Bolzano e della Valle d’Aosta, sulla base delle indicazioni del 
      Dipartimento della Funzione Pubblica; 
      3) alla computabilità, come servizio, ai fini della mobilità nel comparto 
      scuola, di periodi di aspettativa sindacale non retribuita. 
         |