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Ferie
 
::Definizione  ::Legislazione italiana vigente ::Ferie nei contratti    

Definizione

Le ferie sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa e costituiscono, conseguentemente, un diritto irrinunciabile sono, infatti, sia vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione sia la possibilità di una loro monetizzazione (tranne alcuni casi specifici, ad esempio: la cessazione del rapporto di lavoro).

Inoltre, non è possibile usufruirne ad ore. In pratica una qualsiasi clausola contrattuale che ne prevede la rinuncia è nulla.

Il termine ferie deriva dal tardo latino feria che indicava nel mondo romano il giorno dedicato al culto nel quale era proibito esercitare il potere giudiziario o convocare riunioni pubbliche (comizi).

L’uso odierno della parola ferie mantiene il significato originario di “periodo festivo”.



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Legislazione italiana vigente

Costituzione

Art. 36, comma 3

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.


Il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione – la Corte Costituzionale con sentenza n. 158 del 22 maggio 2001 ha dichiarato incostituzionali parte delle “Norme sull’ordinamento penitenziario” in cui non veniva riconosciuto il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presta la propria attività alle dipendenze dell’amministrazione.


Codice civile

Art. 2109, comma 2

Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro […] ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito , possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle fere.

Art. 2243
Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, ad un periodo di ferie retribuito che non può essere inferiore agli otto giorni.

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66

"Attuazione delle direttive 93/104/CE (file direttiva europea 93-104.doc) e 2000/34/CE (file direttiva europea 2000-34) concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"

Art. 10
Ferie annuali


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (1), i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.

(1) Art. 3 - Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Gli articoli citati del Codice civile e gli articoli del Dlgs n. 66 ribadiscono i principi:

• la durata deve essere fissata o dalla legge o dai contratti collettivi o, in mancanza di essi, dagli usi o applicando principi di equità;

• il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo;

• le ferie devono essere retribuite;

• il periodo di godimento è stabilito dal datore di lavoro che deve, però, tener conto sia degli interessi aziendali che degli interessi dei lavoratori.
 

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Le ferie nei contratti

Nei contratti collettivi vengono stabiliti principi relativi a:

• calcolo dei giorni di ferie;

• durata minima;

• festività e ferie;

• ferie non godute;

• retribuzione e pagamento ferie;

• casi in cui non si maturano ferie

Le ferie nei contratti del pubblico impiego sono regolate nei seguenti articoli contrattuali:

• Ministeri: art. 16 (CCNL 1994/1997 integrato dal CCNL 1998/2001)

• Sanità: art. 19 (CCNL 1994/1997)

• Autonomie locali art. 30 (CCNL 1994/1997 integrato dal CCNL 2000/2001)

• Agenzie fiscali art. 44 (Ipotesi CCNL 2002/2005)

• Enti pubblici non economici art. 28 (CCNL 1994/1997)

secondo il seguente schema:

1.Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2.La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.(2)


(2) LEGGE 23 dicembre 1977, n. 937.

ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordlnamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza. In caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.

14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.

16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Sanità privata

CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all’Aiop, all’Aris e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – onlus 1998/2001

Art. 24 Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.

Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.

Al personale di cui alla lettera a) 1° comma del successivo art.52 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni trenta, un ulteriore periodo di quindici giorni, di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.41.

Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo.

Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre, a cinque giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all'art.67, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge al Direttore sanitario.

Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma 5, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell'Azienda.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.


Comparto socio sanitario

A.I.A.S. (01 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001

Art. 47 - Ferie

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Nei casi in cui l'orario di lavoro non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al precedente art. 44.

Alla lavoratrice ed al lavoratore che all’epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato 1/12 dei giorni spettanti a norma del 1° comma del presente articolo.

Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l’anno solare.

L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte ed a tutti un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/a l’interessata/o. Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall’Amministrazione in qualunque momento dell’anno in relazione alle esigenze di servizio.

Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dall'Associazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui al comma precedente, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dall’Amministrazione.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.


CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI GESTITI DA ENTI ECCLESIATICI (1/1/1998 - 31/12/2001)

ART. 48 - FERIE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in Istituto.

Il periodo di ferie consecutive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese a livello di Istituto.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione dell'Istituto, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede di Istituto, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'Istituto.

Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione dell'Istituto e ferme restando le esigenze di servizio.

Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Qualora per cause dovute ad improcrastinabili esigenze organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.

In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, la dipendente o il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i quindici giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a quindici non saranno considerate.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALL’ANFFAS (1998-2001)

ART. 46 - FERIE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice o del lavoratore la normale retribuzione di cui all’ art. 43.

Alla lavoratrice o al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

La dipendente o il dipendente ha diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, sei giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali tramite un apposito piano ferie redatto sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente ad ogni dipendente un periodo estivo, non inferiore a giorni 15.

Le chiusure annuali dei presidi, stabilite dalla amministrazione, sono computate nelle ferie, fatte salve le sei giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere fruite in altro periodo, anche frazionato purché non inferiore alle due ore, scelto da ogni dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le lavoratrice ed i lavoratori presenteranno di norma entro il primo trimestre di ogni anno di attività la programmazione delle giornate di ferie ad eccezione di quelle previste nel precedente capoverso e nel rispetto dei criteri fissati come dal quinto capoverso.

Le rimanenti ferie devono essere godute anche su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le ferie vanno godute di norma nel corso nell’anno di maturazione. Per motivate esigenze di servizio potranno essere godute entro il trimestre successivo.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTA’ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO

ANASTE (1 GENNAIO 1998 - 31 DICEMBRE 2001)

Art.39 - Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all'art. 54.

Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell'arco dell'anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente dell’A.N.P.As. e delle Organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo (2002-2005)

Articolo 29 - Ferie

I Lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di centonovanta ore lavorative retribuite per anno solare.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 45.

Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 (un dodicesimo) del periodo feriale allo stesso spettante di cui al primo comma del presente articolo.

A decorrere dal 1 Gennaio 2004, in sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 26 (ventisei) ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l’anno solare.

L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.

L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Organizzazione secondo criteri concordati con le rappresentanze sindacali, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo non inferiore al 50% del monte ore ferie, sentito l’interessato, e compatibilmente con le esigenze di servizio.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'AVIS (1 GENNAIO 1998 - 31 DICEMBRE 2001)

ART. 49 - FERIE

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni feriali deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione .

Alla lavoratrice ed al lavoratore che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale agli stessi spettante, a norma del 1^ comma del presente articolo. Le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

La dipendente ed il dipendente hanno diritto per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a cinque giornate da aggiungersi alle ferie, da fruirsi entro l'anno solare.

L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali sulla base dei criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno di attività, garantendo possibilmente a tutte/i un periodo estivo, non inferiore a giorni 15, sentita/o l'interessata/o.

Le rimanenti ferie devono essere godute su richiesta della lavoratrice e del lavoratore e sono assegnate dall'Amministrazione in qualunque momento dell'anno in relazione alle esigenze di servizio. Le chiusure annuali dei presidi, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve le cinque giornate di cui ai commi precedenti, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dalla dipendente o dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Sezione.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.

L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO (1998-2001)

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Art. 59 - Ferie.

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare.

Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda.

Per le festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le cui celebrazioni sono state spostate alla 1a domenica del mese relativo, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma corrispondenti permessi retribuiti.

Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio.

Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.

In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.

La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTA’ DEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE, SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO, NONCHE’ DA TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (1999/2001)

U N E B A

Art. 54 - Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell’arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art.41.

Il periodo di ferie è stabilito dalle Amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno. Le chiusure annuali delle Istituzioni sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente, il datore di lavoro potrà richiamare per ragioni di servizio la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente siano stati richiamati.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER DIPENDENTI DELLE MISERICORDIE

Articolo 24 - Ferie

1. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare.

2. Per i casi in cui l’orario di servizio sia distribuito su cinque giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve essere effettuato su ventisei giorni.

3. Nel caso di tempo parziale orizzontale il periodo di ferie rimane uguale a quello previsto per i lavoratori a tempo pieno mentre nel caso di tempo parziale verticale il periodo di ferie è calcolato in modo proporzionale alle giornate effettivamente lavorate rispetto a quelle previste per i lavoratori a tempo pieno.

4. In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo articolo 40.

5. Al lavoratore che non abbia compiuto un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante di cui al primo comma del presente articolo.

6. In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 4 giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare.

7. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie.

8. L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Misericordia sentite le rappresentanze sindacali.

9. Le ferie maturate nell'anno di competenza e non godute nell'anno stesso , devono essere godute entro e non oltre i 6 mesi dell'anno successivo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ENTI , OPERE , ISTITUTI VALDESI
(01 GENNAIO 2002 AL 31 DICEMBRE 2005)

Art. 47 - Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, per ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l’orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 o 5 giorni lavorativi.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso comprese.

Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla struttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie.

Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la retribuzione di cui all’art.61.

Il periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni locali in relazione alle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi. Di norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un periodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo (giugno – settembre). Le chiusure annuali degli enti, opere ed istituti sono computate nelle ferie.

In caso di dimissioni o di licenziamento, saranno retribuiti alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza, in quanto maturati e non goduti.

A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.

Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto.


Comparto Sicurezza

Art. 34 - Congedi

1. I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. Fino a quando non sarà determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

4. La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, é disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.


Note

Il testo degli articoli 36 in materia di congedi, del D.P.R. n. 3/1957


Art. 36 (Congedo ordinario).

L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

L'impiegato non può rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo".

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