DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

 

Prot. 0074169/25-02-2005

 

Alle Organizzazioni Sindacali

 

 

Oggetto:

Schema di D.M. sul nuovo assetto organizzativo del Servizio traduzioni e piantonamenti.

 

 

Si trasmette per informativa e per eventuali osservazioni, schema di D.M. relativo al nuovo assetto organizzativo del Servizio traduzioni e piantonamenti, rielaborato all’esito della sperimentazione e delle conseguenti valutazioni resesi necessarie.

Si fa riserva di convocare sul tema una prossima riunione con codeste OO.SS..

 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

VISTA la Legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria” con particolare riferimento all’articolo 5, comma 2;

VISTA la Legge 26 luglio 1975 n, 354, recante “Ordinamento Penitenziario”

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2000 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 riguardante - tra l’altro istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria a norma dell’articolo 12 della Legge 28 luglio 1999, n.266;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, recante “Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999. n.82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 6 marzo 2001 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2002 che ha individuato gli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

RITENUTA la necessità di ottimizzare il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti ai fini di accrescerne l’efficacia e l’efficienza dell’azione, razionalizzando l’impiego delle risorse umane e tecniche ad esso destinate;

 

DECRETA

 

Articolo 1

Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti.

1 .All’Ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti istituito nell’ambito dell’ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dall’ articolo 2 del Decreto ministeriale del 22 gennaio 2002, è attribuito:

a) il compito di assicurare il coordinamento dell’impiego delle risorse umane e tecniche destinate al Servizio delle Traduzioni e dei Piantonamenti dei detenuti e degli internati, denominato ai termini del presente decreto “Servizio”;

b) il compito di provvedere all’attività ispettiva e di controllo, di coordinare l’esecuzione dei trasferimenti che interessano i territori di più Provveditorati regionali emanando, laddove necessario, le conseguenti direttive;

c) il compito di fornire pareri e formulare proposte alla competente Direzione Generale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, anche acquisendo elementi dalle strutture periferiche in merito agli approvvigionamenti, alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni necessarie all’espletamento del Servizio.

 

Articolo 2 

Articolazione dell’ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti.

 

1) L’ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti è articolato in tre Reparti, le competenze dei quali sono riportate di seguito, fatte salve le attribuzioni delle altre articolazioni del Dipartimento, nei cui confronti le relazioni sono intrattenute dal Direttore dell’ufficio,

A) Reparto I° (affari generali e personale)

Provvede alla trattazione degli affari generali e del personal assegnato all’Ufficio.

Cura la segreteria.

Propone l’assegnazione e coordina l’impiego delle dotazioni tecnico-logistiche e dei mezzi assegnati.

Verifica lo stato e le condizioni di alloggio per il personale addetto alle traduzioni.

Concorre con la Direzione Generale del Personale e della Formazione, alla programmazione della formazione professionale del personale ed al conseguente aggiornamento.

Effettua studi e ricerche, elabora dati statistici.

Accerta anomalie nel Servizio, eventualmente risultanti dalle rilevazioni statistiche nei tempi e sui costi impiegati per i servizi, nell’utilizzo del personale e nei ricorso allo straordinario.

Fornisce pareri e formula proposte ai fini di quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 1. Individua soluzioni, anche proponendo la stipula di convenzioni, con enti pubblici e privati per rendere più funzionale ed economico il Servizio.

B) Reparto II° - (attività operative e di coordinamento)

Svolge il coordinamento di tutte le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati, predisponendo eventuali direttive al fine di assicurarne l’efficienza.

Fornisce pareri e formula proposte ai fini di quanto previsto dalla lettera e) dell’articolo 1. Programma l’attività di controllo, basandosi anche sulle anomalie riscontrate nell’attività di rilevazione statistica.

Cura l’attività necessaria per il regolare svolgimento del servizio da parte delle strutture periferiche.

Sottopone al Direttore dell’ufficio situazioni eccezionali di comprovata necessità ed urgenza che richiedono la movimentazione di personale e mezzi su tutto il territorio nazionale. Di ciò è data informazione alle Direzioni Generali competenti, non appena possibile.

Gestisce la sala operativa nazionale della rete radiomobile.

 C) Reparto III° (risorse economiche)

Acquisisce i dati inerenti le risorse economiche impiegate per il Servizio.

Formula proposte sulla destinazione di fondi al Servizio, ivi compresi quelli per la corresponsione del trattamento economico di missione, per lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per l’acquisto di carburanti e per la manutenzione degli automezzi.

Propone la più opportuna distribuzione tra i Provveditorati regionali delle risorse economiche comunque da destinare al Servizio.

Predispone annualmente una relazione sulle attività operative e sui relativi oneri sostenuti in base alle risultanze delle verifiche effettuate dall’Ufficio.

 

Articolo 3

Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni presso i provveditorati regionali.

 

1. L Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni, istituito presso i provveditorati ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 gennaiO 2002, coordina nell’ambito della propria competenza territoriale, la gestione delle risorse destinate al Servizio.

2. Nell’ambito delle dotazioni organiche individuate ai sensi del successivo articolo 5 e mediante il personale assegnato al Servizio, con decreto del Provveditore regionale, coordina tutte le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti e degli internati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 8, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

3. Il Provveditore - ricorrendo particolari esigenze del Servizio - una volta esclusa, da parte del direttore dell’istituto interessato, la possibilità di utilizzare il proprio personale - su proposta del direttore dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni, dispone il temporaneo impiego del personale addetto, in via prioritaria, agli altri nuclei della regione ed in via subordinata del restante personale addetto agli altri istituti della regione.

4. Il Provveditore regionale, sulla base di comprovate improcrastinabili esigenze di servizio insorte in sede locale, acquisito il parere del direttore dell’ufficio, può disporre l’impiego temporaneo del personale addetto agli altri nuclei, per l’espletamento dei servizi presso l’area sicurezza dell’istituto che ne abbia fatta richiesta.

5. L’Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni sulla base delle direttive dell’ Ufficio per il Coordinamento:

-pianifica l’utilizzazione delle dotazioni logistiche e dei mezzi curandone la manutenzione e le riparazioni, proponendo l’istituzione, ove possibile, di Centri Servizi;

-provvede, d’intesa con gli altri Uffici competenti del Provveditorato, al periodico addestramento teorico pratico all’uso dell’armamento e allo svolgimento degli specifici corsi di aggiornamento del personale del Servizio;

- verifica la corretta corresponsione delle indennità al personale dei nuclei operativi e comunica all’ufficio per il Coordinamento le eventuali anomalie riscontrate;

- gestisce la sala operativa regionale della rete radiomobile.

 6. Gli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni coordinano l’utilizzo di tutti i mezzi assegnati al Servizio, nonché delle armi e dell’equipaggiamento in uso ai Nuclei Operativi. Tali mezzi, oltre al relativo equipaggiamento, sono destinati all’uso esclusivo del Servizio delle Traduzioni e dei Piantonamenti.

 

Articololo 4

Nuclei Operativi

 

1. I Nuclei Traduzioni e Piantonamenti locali, provinciali e interprovinciali sono trasformati in Nuclei Operativi.

2. A ciascun Nucleo Operativo è assegnato un comandante che esercita le sue attività in coerenza con le disposizioni impartite, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal direttore dell’istituto e dall’ufficio provveditoriale.

3. I Nuclei Operativi fanno capo ad una specifica area delle traduzioni e dei piantonamenti istituita presso gli istituti penitenziari, la cui responsabilità è affidata all’appartenente ai ruoli direttivi del Corpo eventualmente assegnato quale comandante del Nucleo Operativo; in mancanza la medesima responsabilità è affidata al direttore dell’istituto.

4. Il personale dei Nuclei Operativi è individuato sulla base di interpelli a carattere regionale secondo criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, privilegiando l’utilizzo del personale che dispone di specifica competenza professionale.

5. Il provveditore regionale sentito il direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, costituisce Nuclei Operativi allocati presso sedi giudiziarie, scali aerei, portuali, ferroviari o comunque altri edifici nella disponibilità dell’Amministrazione penitenziaria, definendo, in via provvisoria, la rispettiva aliquota di personale, la cui dipendenza dall’ufficio provveditoriale od eventualmente dalla direzione di un istituto è stabilita nel medesimo provvedimento di costituzione.

 

Articolo 5

Organici

 

1. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore Generale del Personale e della Formazione, il quale acquisisce i pareri del Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Provveditori Regionali, nonché sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, determina il contingente nazionale delle unità di personale da destinare al Servizio e, nell’ambito di questo, all’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni, agli uffici della Sicurezza e delle Traduzioni ed ai Nuclei Operativi, stabilendo, per questi ultimi, i rispettivi istituti e servizi da cui il personale dipende.

 

Articolo 6

Personale

 

1. Alla Direzione dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti è preposto un dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria, nominato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

A capo dei reparti I e II sono preposti commissari coordinatori del Corpo di polizia penitenziaria.

A capo del reparto III è preposto un funzionario contabile appartenente al profilo professionale di Area C, con posizione economica C3.

2. I capi reparto sono nominati dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sentito il Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti.

3. Alla Direzione degli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni sono preposti primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Gli stessi sono nominati dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sentito il Provveditore regionale, previo parere del Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento.

4. 1 comandanti dei Nuclei Operativi, nominati dal Provveditore regionale, sentito il Direttore dell’ Ufficio Sicurezza e Traduzioni, previo parere dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti, vengono scelti fra il personale appartenente ai ruoli direttivi ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Il personale di polizia penitenziaria da destinare ai Nuclei Operativi e agli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni va esclusivamente individuato fra coloro che hanno frequentato specifici corsi di qualificazione professionale.

 

Articolo 7

Disposizioni finali.

 

1. Ferme restando le procedure e le normative in materia di relazioni sindacali, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ad inizio di ogni esercizio finanziario, sulla base delle proposte e delle indicazioni del Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei Piantonamenti, provvede all’ assegnazione di fondi ai provveditorati regionali, destinandoli espressamente alla remunerazione del lavoro straordinario ed alle anticipazioni delle indennità e dei rimborsi spese per i servizi di missione collegati all’ espletamento dei servizi di traduzione e  piantonamento, in misura proporzionale alle spese sostenute nel precedente anno, ovvero nel primo semestre dell’esercizio in corso.

A loro volta i Provveditori regionali procederanno conformemente alle aperture di credito a favore delle direzioni degli istituti ove operano i Nuclei Operativi.

 

Articolo 8

Disposizioni transitorie.

 

1. In prima attuazione ai Nuclei Operativi ed agli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni è assegnato il personale del Corpo di polizia penitenziaria attualmente impiegato nei corrispondenti nuclei locali, provinciali, interprovinciali e regionali.

Il personale dovrà essere impiegato tenendo conto dei ruoli ricoperti, dei singoli percorsi professionali e della specifica competenza tecnico-operativa acquisita.

A tal fine l’ufficio per il Coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti propone alla Direzione Generale del Personale e della Formazione un piano per 1’aggiornamento di tutto il personale attualmente impiegato nei nuclei operativi da completarsi entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto.

 2. Fin tanto che il ruolo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria non verrà adeguato nei posti previsti, le funzioni stabilite nel presente decreto possono essere conferite:

a) quelle di Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento delle Traduzioni e dei piantonamenti ad un ufficiale generale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e, in mancanza, ad un dirigente dell’ Amministrazione penitenziaria:

b) quelle di capi Reparto I° e II° ad un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria o, in mancanza, ad un ufficiale di grado corrispondente del disciolto Corpo degli agenti di custodia o, in alternativa a quest’ultimo ad un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria;

e) quelle di direttore degli Uffici Sicurezza e Traduzioni, presso i provveditorati regionali, ad un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non inferiore a Colonnello o, in alternativa a quest’ultimo ad un dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

 

 

IL MINISTRO