DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL  PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II – Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO “POLIZIA PENITENZIARIA”

 

 Prot. n. 0108590-2005                             

Roma, 22 marzo 2005

 Rif. fg.n. 1826

del 07.02.2005

 

Al Provveditorato Regionale della

Amministrazione Penitenziaria  di

Milano

20123 - MILANO

                                                       

e, p. c.                        :           Alla O.S.  C.G.I.L. F.P.

Via Leopoldo Serra, 31

00153 - R O M A

 

All’Ufficio per le  Relazioni Sindacali e per le  Relazioni con il Pubblico

S E D E

 

 

Oggetto: 

Corsi di formazione per il personale di Polizia Penitenziaria. Riconoscimento del lavoro straordinario.

 

 

Con riferimento alla nota che si riscontra, di risposta alle notizie richieste in relazione a quanto lamentato dall’Organizzazione Sindacale C.G.I.L. F.P. Lombardia con la nota n. 78 (3301) del 17 gennaio 2005, circa l’attribuzione del lavoro straordinario per la frequenza di corsi di formazione non a tempo pieno, si comunica quanto segue.

Le prestazioni di lavoro straordinario, in linea generale,  sono previste per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi, per l’assolvimento dei compiti istituzionali demandati al Corpo di polizia penitenziaria e per il conseguimento delle finalità che la legge assegna all’Amministrazione penitenziaria. Esse non possono essere richieste come fattore ordinario di programmazione dell’attività lavorativa ma il ricorso a tale istituto è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Inoltre, si ritiene utile precisare che le prestazioni straordinarie, ai fini della remunerazione, devono  essere espressamente richieste o autorizzate dall’Amministrazione, con le modalità previste dall’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed indicate nelle direttive ministeriali emanate sull’argomento.

Ciò premesso, nel merito della questione, si comunica che le direttive attualmente in vigore prevedono che il compenso per lavoro straordinario, in linea generale,  non compete  al personale impiegato in corsi a tempo pieno ,  ciò nella considerazione che l’orario ordinario di servizio durante la frequenza di corsi a tempo pieno,  disciplinato dalla direzione della Scuola o dell’Ente che organizza il corso, è funzionale all’attività didattica o addestrativa ed è programmato sulla base dell’orario obbligatorio di lavoro settimanale. Nei casi in cui però l’attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario,  al personale impegnato nella frequenza di detti corsi sarà corrisposto, per il tramite delle direzioni d’appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario.

Invece, al personale impegnato in corsi giornalieri o in quelli che escludono l’obbligo dell’alloggio, casi nei quali il personale è obbligato al rientro quotidiano nella sede di servizio, com’è il caso prospettato dalla FP CGIL di Milano, compete la remunerazione del compenso per lavoro straordinario, anche nei casi di servizi fuori sede con diritto al trattamento economico di missione, per la parte  eccedente il turno ordinario di servizio giornaliero comprensivo del viaggio per raggiungere la località di svolgimento del corso. 

Infatti, gli esempi descritti della O.S. C.G.I.L. attengono al servizio fuori sede svolto dal personale di Polizia penitenziaria che nell’ambito di una giornata lavorativa effettui sia il viaggio di servizio per raggiungere la località di missione  e per il rientro in sede e sia  l’incarico di missione (frequenza del corso).

In tali casi, per il  personale di Polizia penitenziaria trova applicazione il D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, che, in particolare, prevede :

 

Ø                   all’articolo 6, comma 3, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, limitatamente alla durata del viaggio e non cumulabile con lo straordinario, in favore del personale inviato in servizio fuori sede e che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero;

Ø                   all’articolo 16, comma 4, l’esonero dall’espletamento del turno ordinario o dal completamento dello stesso per il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo del tempo trascorso in viaggio e di quello necessario per l’effettuazione dell’incarico.

 

In relazione a tali previsioni normative, l’Ufficio, ha emanato la lettera circolare n. 034424/3.1 del 13.12.1999 che, al § 4 – punto 4.1, ha disciplinato le modalità di calcolo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione che, si ribadisce, non è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario.

Per quanto attiene al lavoro straordinario in occasione di servizi fuori sede, si chiarisce che le vigenti disposizioni legislative in materia consentono il cumulo dell’indennità oraria di missione con il compenso per lavoro straordinario quando il dipendente in missione svolge effettiva attività lavorativa, ovvero effettiva frequenza a corsi di formazione, eccedente, ovviamente, il turno di servizio giornaliero.

Da ciò  discende che il servizio fuori sede svolto, nell’ambito di una giornata lavorativa, dal personale di Polizia penitenziaria che dalla ordinaria sede di servizio viene inviato in altra sede per l’effettuazione dell’incarico di missione o per la frequenza a corsi di formazione è così considerato:

 

¨                    dall’orario di partenza dalla sede di servizio  a quello di rientro in sede : tempo complessivo del servizio di missione, remunerato con l’indennità oraria di missione;

¨                    dall’orario di partenza (o dall’orario di assunzione in servizio nel caso in cui il dipendente sia inviato in missione dopo aver iniziato il turno) fino al compimento della sesta ora: turno ordinario di servizio giornaliero comprensivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254, del viaggio;

¨                    dall’orario in cui termina il turno di servizio e per la durata dell’effettuazione dell’incarico : attività lavorativa eccedente il turno ordinario di servizio, retribuita con il compenso per lavoro straordinario;

¨                    dall’orario di partenza dalla sede di missione a quello di rientro nella ordinaria sede di servizio, tempo non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell’indennità oraria di missione ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254.

      

       Ovviamente, nei casi di frequenza a corsi di formazione non a tempo pieno, non contribuisce al calcolo del lavoro straordinario il tempo impiegato, non eccedente trenta minuti, per  la pausa pranzo.

       Inoltre,  appare opportuno precisare che ai fini del calcolo dell’indennità oraria di missione e della eventuale maggiorazione, nel caso in cui il dipendente utilizzi il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione,  il tempo del viaggio di servizio deve essere stabilito con riferimento agli orari indicati sul foglio di viaggio (visti di arrivo e partenza) la cui durata non potrà essere superiore a quella desunta dagli orari ufficiali della S.p.A. Trenitalia e/o dai mezzi ordinari di linea per la tratta compresa tra la sede di servizio e quella di missione.

Infine, si ritiene utile ribadire che l’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2002, n. 164, prevede che la località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione.

 

 

 

F.to IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

   Dott. Napoleone GASPARO