Stralcio Decreto Legge recante Disposizioni urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle FF.PP.

 

 

Articolo 3

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)

1. il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200o, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall’ articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell’ articola 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4. il personale di cui al comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili aI 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi i e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l’anno 2004 ed di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005.

 

Articolo 6.

(Clausola copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione de presente decreto, valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro 3586.000 per l’anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge ti. 468 d 1978.