Martedì 4 ottobre 2005                                                                      Commissioni riunite I e IV

 

 

Riordino dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi).

 

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

 

 

 

ART. 1

 

(Riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

1.                  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

 

a)      per il riordinamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all’art.16 della legge 1à aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all’appartenenza alle Forze armate o di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni;

b)      per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 2;

 

2.                  Saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle risorse disponibili e dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i decreti legislativi recanti:

 

a)      l’unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

 

1)      la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l’anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche e gradi corrispondenti, l’avanzamento al grado di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2)      per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare, la ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l’accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all’art.10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

 

b)      interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1-bis, comma 18, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni della legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c)      l’unificazione, nell’ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l’ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell’ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l’attribuzione di un’indennità perequativa di base, in luogo dell’assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:

 

1)      analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ad agli ufficiali di grado corrispondente;

2)      conseguenti modificazioni dell’ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, ovvero la sua soppressione, nonché del ruolo speciale della guardia di finanza, anche attraverso la rideterminazione della consistenza organica in misura proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali e dei ruoli del personale direttivo e dirigente delle altre forze di polizia;

3)      correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;

d)      le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l’inquadramento nei ruoli superiori.

3.                  Al completamento dei riordinamenti di cui al comma 1 e, particolarmente, alla valorizzazione ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, all’integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali per i vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli ed il personale di qualifica o grado corrispondente, si provvede con successivi decreti legislativi, da adottarsi entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria. A tal fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordinamenti di cui al comma 1.

4.                  I decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5.                  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all’emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

6.                  lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7.                  I decreti legislativi di cui al comma 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

8.                  Provvedimenti correttivi potranno essere adottati con le modalità previste dal presente articolo, entro l’anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 .

 

 

ARTICOLO 2

 

(trattamenti economici e giuridici per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

1)                 a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate i relativi trattamenti sono determinati come segue:

 

a)                  gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di personale di cui all’art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l’indennità integrativa speciale. La percentuale dell’adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l’adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell’anno precedente, salvo successivo conguaglio;

b)                 le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell’ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si procede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, e dell’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e dalla lettera a) del presente articolo.

 

 

2.            All’attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell’ambito delle risorse da destinare ai sensi dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

 

 

3.            Al comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:”Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l’estensione dei miglioramenti, derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.”

 

4.                  Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), entro il 30 aprile 2006, il Ministero dell’economia e delle finanze definisce, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e sentite le Amministrazioni interessate, il quadro delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell’art. 24, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici per il personale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in raffronto con le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3, comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

5.         Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ed all’articolo 24, commi 1 e 2 , della legge 23 dicembre 1998, n. 488, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate anche per l’anno 2005, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non sono disponibili i dati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 3

 

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria)

 

1.                       Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall’art.8, comma4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2.                       All’art.17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell’11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000”.

3.                       Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 267.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.