DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE III - SEZIONE B (Trasferimenti - Assegnazioni)

Prot. n. 014117/1-1\

 Roma, 14 maggio 1999

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari per adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione ed aggiornamento

Loro Sedi

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G.Altavista"

Roma

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

Ai Signori Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria

Loro Sedi

e, p.c. Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali

Sede

OGGETTO :

Trasmissione P.D.G. 5 maggio 1999, recante: "criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria".

 

Si trasmette, per la più ampia diffusione tra il personale di polizia penitenziaria di ogni ruolo e qualifica, copia del P.D.G. in oggetto descritto che sostituisce l'analogo provvedimento dell'8 maggio 1996.

1 - Premessa. Il nuovo provvedimento che detta criteri e modalità per i trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, presenta alcune novità sulle quali si ritiene opportuno richiamare, sinteticamente, l'attenzione delle SS.LL.

2 - Le principali disposizioni innovative:

1. Il decreto si propone di disciplinare la mobilità a domanda del personale di polizia penitenziaria sia nella attuale fase(nella quale, com'è noto, non sono state ancora formalmente individuate le piante organiche dei singoli istituti e servizi) sia per il prossimo futuro allorché tale importante e non più rinviabile operazione sarà stata condotta a buon fine. Trattasi, quindi, nelle intenzioni dell'Amministrazione, di un provvedimento destinato a durare nel tempo, che si ritiene risponda positivamente alla generale richiesta di regole certe e durature in una materia di grande interesse per gli appartenenti al Corpo.

2. Sarà possibile indicare nella domanda un numero di cinque sedi rispetto alle tre del precedente decreto. Potrà essere indicata qualsiasi sede purché ovviamente già attivata alla data di scadenza del bando.

3. E' stata prevista per particolari esigenze, la possibilità di bandire, sentite le OO.SS. rappresentative, "interpelli straordinari" anche con modalità e requisiti diversi da quelli dettati in via generale dallo stesso decreto. Anche i trasferimenti del personale di polizia penitenziaria presso questo Dipartimento, presso i Provveditorati regionali e gli altri Servizi dell'Amministrazione saranno oggetto di appositi interpelli.

4. Sono state introdotte sostanziali innovazioni nelle procedure di presentazione delle domande di trasferimento e di revoca a tutela di quei dipendenti che si trovino legittimamente fuori dell'ordinaria sede di servizio.

5. Sono stati aggiunti"nuovi" titoli di preferenza. Di altri ne è stato rideterminato il punteggio. 6. E' stata radicalmente innovata, in ossequio al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, la disciplina della documentazione da allegare alla domanda di trasferimento(cfr in particolare gli articoli 4 e 12 del decreto). Per la massima parte il possesso delle certificazioni valutabili ai fini della formazione della graduatoria sarà attestato mediante dichiarazioni rese dall'instante. E' stata predisposta l'allegata modulistica(A - B - C) che il personale è invitato ad utilizzare. E', peraltro, opportuno che i signori direttori degli istituti e servizi informino in modo pieno ed efficace i propri dipendenti delle conseguenze di dichiarazioni mendaci, stabilite dalla normativa in vigore, alla quale si rinvia.

I provveditori regionali ed i direttori degli istituti e servizi sono pregati di volersi attenere con il massimo scrupolo alle disposizioni, di tipo organizzativo, contenute nel presente decreto. Solo infatti, il completo rispetto delle disposizioni in esso contenute, soprattutto con riguardo ai termini previsti consentirà che il sistema funzioni.

In particolare si segnala la necessità che i fogli matricolari, obbligatoriamente allegati alle istanze di trasferimento, contengano, in modo chiaro le seguenti indicazioni: - Data e motivo dei trasferimenti pregressi. - Periodi di "distacco" effettuati presso altre sedi. - Periodi di servizio espletati alle dipendenze funzionali del Gruppo Operativo Mobile. - Periodi si servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria anteriormente alla data di assunzione, reintegrazione o riammissione.-

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Criteri e modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n 395 su "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"

VISTO l'art. 38 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernente l'area contrattuale delle Forze di Polizia;

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia;

VISTO l'accordo quadro stipulato in data 24 luglio 1996;

VISTO il proprio P.D.G. in data 8 maggio 1996, relativo ai "criteri per i trasferimenti a domanda del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante"norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";

VISTO il proprio P.D.G. in data 27 maggio 1997, relativo all'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

VISTO il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1999, di istituzione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Gruppo Operativo Mobile;

ACCLARATA la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di polizia penitenziaria dell'8 maggio 1996 al fine di adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione;

DEFINITI in data 22 aprile 1999, i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative;

DECRETA

I trasferimenti a domanda degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Titolo I (Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1 (Pubblicazione dei posti vacanti)

1. L'amministrazione penitenziaria dopo la definizione delle piante organiche dei singoli istituti o servizi, pubblica, entro il 30 ottobre di ogni anno, per ciascuna sede e per ciascun ruolo, apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio.

2. Fino alla definizione delle piante organiche i bandi non recano l'indicazione dei posti a disposizione per singola sede di servizio e per ciascun ruolo. I trasferimenti di sede, durante il periodo di validità del bando, sono disposti, di regola, in occasione di nuove assunzioni di personale, per costituire le dotazioni organiche delle strutture penitenziarie di nuova istituzione e per far fronte ad accertate, sopravvenute esigenze connesse alla necessità di garantire l'ordine, la sicurezza e la disciplina negli istituti penitenziari.

3. Vengono valutate anche le domande presentate per sedi diverse da quelle indicate nei "bandi". Tutte le sedi di risulta conseguenti all'attivazione della procedura di trasferimento sono coperte, automaticamente, tramite procedura informatica, sino ad esaurimento delle graduatorie.

4. Le direzioni degli istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello assente a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando. Della comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della direzione.

Articolo 2 (Domanda di trasferimento)

1. Il dipendente, che intenda essere trasferito ad altra sede, deve presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando.

2. Nella domanda è consentito indicare, in stretto ordine di preferenza, un numero massimo di cinque sedi di istituti penitenziari per adulti. Il numero di cinque sedi è comprensivo di quelle non messe a concorso.

3. Le modalità per i trasferimenti ai Centri di Servizio Sociale per Adulti, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai Provveditorati Regionali, all'Istituto Superiore Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Personale, al Centro Amministrativo "G.Altavista", al Servizio per l'Approvvigionamento e la Distribuzione dell'Armamento e del vestiario ed ai Magazzini Vestiario, sono disciplinati dall'art. 13 del presente decreto.

4. Ove esistano più istituti penitenziari nella stessa città va indicata, con esattezza, la struttura presso la quale s'intende essere trasferiti. Non è consentita l'indicazione generica della città.

5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non tenere conto della preferenza espressa dagli istanti quando sussistano ragioni di particolare opportunità che ne sconsiglino l'assegnazione in determinate sedi. Nel caso di specie è emanato provvedimento di rigetto motivato.

6. La domanda deve essere depositata esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza del dipendente, il quale provvede immediatamente a protocollarla. Chi si trovi legittimamente fuori dell'ordinaria sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento, presso altri istituti penitenziari o servizi dell'Amministrazione. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dal Provveditorato regionale che ha competenza sull'istituto nel quale l'istanza è stata presentata.

7. Le istanze depositate fuori dei termini indicati nel comma 1 nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 e quelle per sedi non ancora attivate, non sono valutate.

8. L'osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall'annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo dell'Ufficio che riceve l'istanza.

9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande esse sono trasmesse, in originale, ai competenti provveditorati regionali che, nei successivi cinque giorni, ne cureranno la consegna, a mezzo corriere, all'Ufficio Centrale del Personale Divisione Terza Sezione B.

Articolo 3 (Legittimazione)

1. Può presentare istanza di trasferimento tutto il personale sempre che abbia maturato due anni di permanenza nell'ultima sede di servizio o di assegnazione, computati dalla data in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti d'ufficio.

3. L'Amministrazione si riserva, previe intese con le OO.SS. rappresentative, di derogare al predetto limite mediante l'emanazione di appositi interpelli straordinari, in presenza di particolari circostanze conseguenti all'assunzione di congrui contingenti di personale ovvero per improvvise, impreviste necessità operative.

Articolo 4 (Formazione della graduatoria)

1. la graduatoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro insediato con provvedimento del direttore dell'Ufficio Centrale del Personale.

2. All'esame delle eventuali richieste di revisione dei punteggi attribuiti dal gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede una commissione nominata dal Direttore Generale, con provvedimento formale, in osservanza delle norme sulle pari opportunità, i cui componenti durano in carica due anni e non possono essere riconfermati.

3. Non possono far parte del gruppo di lavoro e della commissione di cui ai commi 1 e 2 i rappresentanti di organi statutari delle OO.SS.

4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al titolo secondo del presente decreto.

5. L'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell'instante che deve essere allegato alla domanda a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza. Nei casi disciplinati dall'art. 2 comma 6, la direzione dell'istituto o servizio che riceve la domanda di trasferimento ne dà immediata comunicazione, a mezzo fax, alla direzione dell'istituto di appartenenza dell'instante. Quest'ultima provvede, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2, comma 9, a trasmettere il foglio matricolare aggiornato del dipendente.

6. La sussistenza di stati, fatti e qualità personali, previsti dall'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art.1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, deve essere comprovata mediante dichiarazione/i sottoscritta/e dall'interessato, da allegarsi all'istanza di trasferimento.

7. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 ed all' dall'art.1, comma 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che costituiscano titolo per il trasferimento a domanda, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tali dichiarazioni possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art 5 della legge 7 agosto 1990, n 241, è competente a ricevere la documentazione. Nei casi in cui si debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art 14 della legge 4 gennaio 1968, n 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

8. I certificati medici e la documentazione sanitaria non possono essere sostituiti da altro documento.

9. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n 403.

10 Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n 15. Il dichiarante, inoltre, decade dal beneficio del trasferimento, quando questo sia stato conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

11 A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo di preferenza.

12 La graduatoria nazionale provvisoria è formata entro il1° aprile di ogni anno. Essa è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Le direzioni degli istituti e servizi, entro la data del 15 aprile, curano la notifica del punteggio agli instanti compreso il personale assente a qualsiasi titolo, al quale sarà data comunicazione, anche telefonica, facendo risultare con apposita annotazione datata e sottoscritta, la data in cui la comunicazione stessa è avvenuta. E', altresì, fornita copia della graduatoria riportante i punteggi conseguiti anche per singole voci.

13 Al dipendente che dimostri di averne interesse è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n 241, il rilascio della copia degli atti relativi alla valutazione della propria istanza. Di tale richiesta l'interessato informa, ove lo ritenga, le OO.SS.

14 Avverso i punteggi attribuiti è ammessa richiesta di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro la data del 15 maggio di ogni anno.

15 Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, da effettuarsi entro il 20 giugno, l'Amministrazione emana la graduatoria definitiva.

16 La graduatoria definitiva, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione ufficiale, al personale interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative.

17 La graduatoria definitiva è valida dal 1° luglio successivo e per la durata di un anno.

Articolo 5 (Revoca della domanda)

1 le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere presentate, non oltre 10 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva, con le stesse modalità di cui all'art.2, comma 6,del presente decreto.

2 L'Ufficio Centrale del personale, nel periodo di validità delle graduatorie, prima di effettuare i complessi piani di trasferimenti conseguenti all'assunzione di nuovo personale, informa i dipendenti, per il tramite delle direzioni di appartenenza, della prossima mobilità, così da consentire, a chi non fosse più interessato al trasferimento, di produrre, entro i termini fissati, istanza di revoca della domanda.

3 Quando, per sopravvenute esigenze, si deve incrementare l'organico degli istituti penitenziari e può provvedersi mediante trasferimenti a domanda, l'Ufficio Centrale del Personale informa i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria formata per la sede da incrementare che, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, possono revocare la domanda di trasferimento per sopravvenute ragioni.

4 Non è possibile richiedere la revoca del provvedimento di trasferimento dopo che sia stato emanato.

5 Le comunicazioni al personale della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di revoca sono effettuate con le medesime modalità di cui all'art 4 comma 12 del presente decreto.

Titolo II (Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)

articolo 6 (Anzianità di sede e di servizio)

1 Per ogni anno di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria

punti 1,00

L'anzianità di servizio è computata dal momento dell'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e comprende i periodi trascorsi: - in aspettativa retribuita - in congedo straordinario - in distacco sindacale - nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto.

2 Al personale trasferito d'ufficio, per motivi di servizio, per ciascun anno di permanenza nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, per anno

Punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00

Il punteggio non è attribuito per trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.

3 Sono computabili tutti i periodi di assenza dal servizio durante i quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, non è interrotta la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

4 Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il periodo trascorso in distacco presso la sede per la quale si chiede il trasferimento non è più computabile ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio.

5 Si intende equiparata ad anno la frazione di tempo superiore a mesi sei.

6 Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio.

7 Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nell'istanza di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 7 (Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Per ogni chilometro di distanza dalle sedi per le quali si chiede il trasferimento

Punti 0,002 fino ad un massimo di punti 2.00

Per la determinazione delle distanze si fa riferimento ai dati del programma informatico "Microsoft AutoRoute Express"

2. Per ogni anno di servizio prestato: per il personale che vi abbia prestato o sia in servizio presso le sedi di:

Favignana, e Porto Azzurro   ulteriori punti 1.00

Asinara, Gorgona e Pianosa ulteriori punti 2.00

3. Per il personale in servizio presso gli istituti di Venezia Giudecca, per ogni anno di servizio prestato, ulteriori Punti 0.50

Tale punteggio spetta solamente per il trasferimento da detta sede non è computabile per gli eventuali successivi trasferimenti.

4. Per il personale effettivo nella sede di Gorgona da almeno quattro anni, per ogni anno di permanenza successivo al secondo anno, è prevista la maggiorazione di punteggio, spettante solamente per il trasferimento da detta sede e non computabile per gli eventuali successivi trasferimenti, pari a: Punti 2.00

Le predette maggiorazioni si aggiungono al punteggio determinato ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio fanno fede le date risultanti dal foglio matricolare dell'interessato che deve essere allegato all'istanza a cura della direzione dell'istituto o del servizio di appartenenza.

Articolo 8 (Particolari condizioni di impiego)

1. Per il servizio operativo espletato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile, sono attribuiti dalla data del presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore e mesi 6 ulteriori: punti 1.00

2. Per il servizio operativo espletato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile dal 27 maggio 1997, data del primo provvedimento di istituzione del Gruppo Operativo Mobile, alla data del presente decreto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 ulteriori:punti 0.50

3. per il personale impiegato alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile non si applica la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente decreto.

Articolo 9 (Condizioni di famiglia)

1. Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato o al convivente legalmente riconosciuto, residenti nella sede di trasferimento richiesta.

Punti 2.00

2. Per il ricongiungimento ai figli minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, per il primo figlio

Punti 2.00

2a) Per ogni figlio minore in più rispetto al primo

punti 0.50

3. Per il ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili a carico riconosciuti, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o divorziati, purchè affidatari,

punti 4.00

3a) Per ogni figlio in più rispetto al primo

punti 1.00

3b) Se il genitore non è affidatario

punti 2.00

3c) Per ogni figlio in più rispetto al primo, di genitore non affidatario

punti 0.50

4) Al di fuori dei casi di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di convivere con un prossimo congiunto, nei cui confronti sussistono i doveri di assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, residente nella sede richiesta ovvero in altra località da quella distante meno di 90 km, che abbia bisogno di assistenza che il dipendente può assicurare, quando sussista un handicap anche non grave, certificato ai sensi della legge n. 104/92, ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento

Punti 2.50

5) L'interruzione della convivenza per frazioni superiori a sei mesi è considerata equivalente ad un anno.

6) Qualora la sede più vicina alla residenza del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto o dei figli, non sia stata indicata al primo posto nell'ordine di preferenza delle sedi, i punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotto della metà.

Per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati l'interessato deve allegare all'istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall'art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento. Si richiama, altresì, la previsione di cui all'art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.

Articolo 10 (Condizioni di salute)

a) Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto. Punti 2.00

b) Nel caso in cui il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto o i figli, che coabitano con il dipendente, versino in uno dei casi previsti dall'art. 3, camma 1, della legge n. 104/92.

Punti 2.00

c) Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di servizio o città viciniori, intendendosi per viciniori quelle comprese nel raggio di 50 km, non siano presenti strutture che offrano adeguate possibilità di cura. Punti 4.00

Per l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti a), b) e c) l'interessato deve unire alla domanda idonee certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (USL o Ospedali), in originale o in copia conforme, dalle quali risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento dell'istanza ovvero l'impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio.

Articolo 11 (Esigenze di studio)

1) Per la necessità del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto o dei figli, anche adottivi, conviventi e a carico di frequentare corsi di studio Punti 2.00

2) Assumono rilievo esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente, dal coniuge o dal convivente legalmente riconosciuto o dai figli, anche adottivi o per i quali sia stata presentata dagli stessi regolare domanda di immatricolazione o di iscrizione, finalizzati:

· al conseguimento di un diploma di laurea, di diploma universitario o di specializzazione post-lauream · al conseguimento di un altro titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado

3) ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:

· La frequenza o l'immatricolazione presso un'università o una scuola di specializzazione universitaria situata nella medesima regione ovvero di un corso di istruzione secondaria di 2° grado presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferimento. · Limitatamente alle ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario e di specializzazione post lauream nonché di frequenza di un corso di istruzione secondaria di secondo grado, la mancanza della corrispondente facoltà universitaria statale nella regione ovvero di corrispondenti istituti di istruzione nella provincia ove il dipendente presta servizio. · Di essere in regola con il piano di studi oppure, per gli studenti fuori corso, di aver superato almeno i due quinti degli esami previsti per l'intero corso di laurea e almeno due esami nell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando.

Per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati l'interessato deve allegare all'istanza di trasferimento, le dichiarazioni previste dall'art. 4 commi 6, 7 e 8 del presente provvedimento. Si richiama, altresì, la previsione di cui all'art. 4 commi 9 e 10 del presente decreto.

Articolo 12 (Documentazione da allegare alla domanda)

1. Per la documentazione, si rinvia agli articoli 4, commi 6, 7 e 8 e 10 e 11 del presente decreto.

2. La posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell'ultimo prospetto paga(anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi del citato articolo 4 comma 6.

3. Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall'art.4 della legge 104/92 ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

4. La situazione di unico congiunto in grado di presentare la necessaria assistenza nel luogo di residenza del prossimo congiunto deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è competente a ricevere la documentazione.

5. Le distanze chilometriche tra le diverse sedi sono accertate dall'Ufficio tramite programma informatico "Microsoft AutoRoute Express"

6. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni rilasciate da strutture del Servizio Sanitario nazionale

7. Nella certificazione di cui al precedente comma, e per la specifica ipotesi prevista dall'art.10 lettera a) e c) deve risultare, in forma espressa, che l'infermità addotta rende necessario il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche perché in essa sono disponibili gli indispensabili presidi medici di tipo specialistico non presenti nell'attuale sede di servizio

8. La convivenza è dimostrata, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atti notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tale dichiarazione può essere presentata contestualmente all'istanza e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, è competente a ricevere la documentazione.

Articolo 13 (Trasferimenti ad Uffici o Servizi diversi da Istituti Penitenziari per Adulti)

Ai trasferimenti di cui all'art.2 comma 3 del presente decreto si provvede, secondo le necessità, mediante interpello straordinario da concordarsi, previe intese, con le OO.SS. rappresentative. Il bando che emana l'interpello indica i requisiti e le competenze richieste per parteciparvi. Per la formazione della graduatoria sono valutati i titoli di preferenza di cui al titolo II. Si applicano, altresì, gli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Articolo 14 (Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 1999 il bando per i trasferimenti a domanda è emesso entro 15 giorni dalla data del presente decreto. Esso stabilisce, per il solo anno 1999, il periodo entro il quale i dipendenti possono presentare istanza di trasferimento, sono formate la graduatoria provvisoria e quella definitiva, è fissato il termine per la presentazione delle dichiarazioni di revoca e per le richieste di revisione. Il bando determina, altresì, il periodo di validità della graduatoria.

Articolo 15 (Disposizione conclusiva)

Il presente decreto sostituisce quello dell'8 maggio 1996 richiamato in premessa.

 

Roma, lì 5 maggio 1999

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Cons. PAOLO MANCUSO