DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

UFFICIO II - Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO “POLIZIA PENITENZIARIA”

 

Prot. N 040558/12

Roma   07 giugno 2006

 

All’Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali e

le Relazioni con il Pubblico

SEDE

 

 

Oggetto: Indennità per servizi esterni - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e D.P.R. 16 marzo 1999.

 

 

            L’O.S. C.G.I.L. F.P., con l’allegata nota CS 096/2006 datata 28 marzo 2006, ha lamentato il mancato pagamento dell’indennità per servizi esterni al personale di polizia penitenziaria che presta servizio presso le portinerie di alcune strutture dell’Amministrazione diverse dagli istituti.

Al riguardo, si sottolinea che i servizi o le attività, per i quali è prevista l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni, sono elencati nella lettera circolare n.26424/1 .1 del 13 settembre 1999.

Pur tuttavia, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L’indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 1l, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

La predetta normativa prevede il pagamento di un compenso giornaliero, rideterminato in euro 6,00 con il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei servizi di “vigilanza esterna agli istituti di pena” (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95) “presso le sezioni e ik reparti, e comunque in tutti quegli ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati” (cfr. art.9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che “eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi” (cfr. art 11 - D.P.R. 254/99).

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, trasmessa anche alle OO.SS. l’Ufficio ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell’indennità per servizi esterni.

Nel merito della richiesta, si comunica che il servizio dì “portineria” rientra nell’ambito di applicazione del combinato disposto di cui agli art. 9, comma 1, del D.P.R. 395/1995 e 11 del D.P.R. 254/1999, in quanto il personale ivi preposto espleta, tra l’altro, la costante vigilanza su persone o cose che accedono o escono dalla struttura stessa. Nel caso in cui tale vigilanza è assicurata da un posto di servizio diverso dalla portineria (es. piantone esterno), l’indennità per servizi esterni compete al solo personale impiegato in quest’ultimo posto di servizio.

Ne discende, quindi, che al personale impiegato in qualità di coordinatore, vice coordinatore o di responsabile del servizio portineria, l’indennità per servizi esterni compete ogni qualvolta, il suddetto personale, per adempiere alle incombenze del proprio ufficio, si intrattiene presso i locali della portineria per almeno tre ore continuative.

Tale impiego deve essere indicato, ovviamente, sul “foglio di servizio di cui all’art. 30 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82.

 

 

 

IL DIRETTORE

Dott. Napoleone GASPARO