Accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria: utilizzazione del "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali", sottoscritto il 25 ottobre 2001

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e le Organizzazioni Sindacali S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., C.I.S.L. / Polizia Penitenziaria, C.G.I.L./ Polizia Penitenziaria, U.I.L./ Polizia Penitenziaria, Si.N.A.P.Pe., COORDINAMENTO SINDACALE Si.A.L.Pe.-S.A.G. e COORDINAMENTO NAZIONALE P. P. F.F.P. - CISAL

Visto l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché della legge 20 aprile 1995, n.130, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti sindacali stipulanti il presente accordo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 23, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed in particolare, il comma 5, lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione, relativamente alle materia indicata nel medesimo comma ha cadenza annuale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, di recepimento dell'Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001 , con particolare riferimento all'articolo 11;

stipulano

il presente accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2001:

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n, 254, l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

3. Il presente accordo si riferisce all'anno 2001 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo con riferimento all'indennità di presenza qualificata e attiene alle seguenti materie:

a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

 b) definizione delle modalità per la loro utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica.

Art. 2 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2001 Risorse per la contrattazione decentrata

1. Le risorse del Fondo di cui agli articoli 14 del DPR 16 marzo 1999, n.254 e 11 del DPR 9 febbraio 2001, n. 140, sono utilizzate dall'Amministrazione per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate con le modalità indicate all'art.23, comma 5, lettera a) del DPR 254/1999 per attribuire, in particolare, compensi finalizzati a:

a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi.

3. Si identificano tra le fattispecie di cui sopra i seguenti destinatari delle risorse disponibili:

a) il personale che individualmente garantisce l'espletamento di almeno il 90% dei turni mensili programmati;

b) il personale che assicura un turno ordinario di servizio serale nelle giornate del 24 o 31 dicembre;

c) il personale che assicura nell'arco del mese l'espletamento di almeno quattro turni di servizio notturno.

d) il personale che svolge le funzioni di Comandante di Reparto degli istituti penitenziari o loro sostituti, di coordinatore dei nuclei traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati o loro sostituti ;

e) il personale preposto alle unità operative e quello preposto al coordinamento di più unità operative presso gli istituti penitenziari;

f) il personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi.

Art. 3 Criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo

1. Con le risorse del fondo sono finanziati:

a) i compensi per l'incentivazione della programmazione a medio e lungo termine dei servizi di istituto, nel rispetto dei principi fissati negli articoli 4, in particolare all'ottavo comma, 5, 6 e 7 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 31 luglio 2000;

b) i compensi per il personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi;

c) i turni di reperibilità di cui all'articolo 8 del citato Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione.

2. Per la realizzazione della programmazione dei servizi a medio e lungo termine, di cui al citato comma 8 dell'articolo 4 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione del 31 luglio 2000, sono stabiliti i seguenti criteri:

a) predisposizione del servizio mensile di regola cinque giorni prima della fine del mese precedente;

b) informazione al personale, mediante affissione in apposito albo dei fogli di servizio di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con le modalità previste al precedente punto.

3. Sulla base dei presupposti di cui al precedente comma, sono individuati quali destinatari degli incentivi:

a) il personale che individualmente garantisce l'espletamento di almeno il 90% dei turni programmati, riferito ad un periodo non inferiore ad un mese. Il compenso è fissato nella misura di lire 50.000 mensili. Per il periodo precedente alla stipula del presente Accordo, negli istituti penitenziari dove non è realizzata la programmazione dei servizi a medio e lungo termine, il compenso mensile di lire 50.000 è corrisposto al personale che abbia assicurato, nel mese di riferimento, almeno 23 giorni di effettive presenze in servizio;

 b) i comandanti di reparto e i coordinatori dei nuclei traduzioni e piantonamenti degli istituti penitenziari presso i quali è realizzata la programmazione mensile dei servizi e chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili di :

1) lire 90.000 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 200 unità, di lire 110.000, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 200 e le 400 unità, di lire 160.000, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 400 unità;

2) lire 90.000 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di lire 110.000, per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità, di lire 160.000, per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;

c) il responsabile di un'unità operativa e il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all'art.33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, che, mediante la predisposizione dei turni di servizio del personale dell'unità operativa, contribuiscono alla realizzazione della programmazione dei servizi. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili di:

1) lire 40.000, per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 200 unità, di lire 45.000, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 200 e le 400 unità, di lire 50.000, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 400 unità;

2) lire 40.000, per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di lire 45.000, per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità, di lire 50.000, per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;

4. Sono inoltre destinatari degli incentivi :

 a) il personale chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti. Il compenso è fissato nella misura giornaliera di lire 30.000;

b) il personale chiamato a svolgere turni notturni oltre il terzo nel mese e, nel caso di eccezionali ragioni di servizio, anche oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 9, lettera a) dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000. Il compenso è fissato nella misura di lire 15.000 per ogni ulteriore turno notturno effettuato.

5. Per l'attribuzione dei compensi per il personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi, fattispecie indicata alla lettera b) del precedente comma 1, a ciascun Provveditorato Regionale e a ciascun Centro per la Giustizia Minorile è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente presso ogni Provveditorato e Centro per la Giustizia Minorile. La determinazione del compenso, i compiti o gli incarichi che comportino disagi e la ripartizione del budget sono demandati all'esame dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali nella sede di contrattazione decentrata, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) tra i compiti o gli incarichi che comportino disagi possono essere individuati i servizi svolti presso specifici reparti detentivi dove sono attuati nei confronti dei detenuti ristretti particolari regimi di detenzione o particolari misure trattamentali; i servizi di piantonamento, che coprano le 24 ore, svolti presso luoghi esterni di cura; i turni ordinari di servizio serale, nei posti di servizio articolati sulle 24 ore, oltre la media mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata; altre particolari situazioni di servizio ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle traduzioni; b) la determinazione degli importi dei compensi per i servizio di cui alla precedente lettera non può eccedere la misura giornaliera di lire 4.000 e la spesa deve essere contenuta entro il budget assegnato alla contrattazione decentrata.

6. Al personale indicato alle lettere b) e c) del comma 3 spetta anche il compenso indicato alla lettera a) del medesimo comma. Inoltre, i compensi indicati alle lettere b) e c), non sono cumulabili tra loro. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 3 è corrisposto quello più favorevole.

7. In relazione ai compensi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 3, la contrattazione decentrata periferica verifica la concreta attuazione della programmazione mensile dei turni di servizio. La verifica è attuata con le modalità, la periodicità e gli strumenti che la stessa contrattazione decentrata stabilirà. All'esito positivo di tale valutazione sono corrisposti i compensi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.

8. I turni di reperibilità sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, con le modalità indicate all'articolo 8 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 31 luglio 2000. Il relativo compenso è stabilito, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 e 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, in lire 12.000 per ciascun turno. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

Roma, 25 ottobre 2001

per il Ministro della Giustizia : Giovanni TINEBRA

Per le Organizzazioni Sindacali :

S.A.P.Pe. : O.S.A.P.P. : C.I.S.L. / Polizia Penitenziaria: C.G.I.L. / Polizia Penitenziaria: U.I.L./ Polizia Penitenziaria: Si.N.A.P.Pe. : Coordinamento Sindacale Si.A.L.Pe. - S.A.G. : Coordinamento Nazionale P.P. F.F.P. - CISAL :