Legge  11 luglio 1978, n. 382.

Norme di principio sulla disciplina militare.

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 luglio 1978, n. 203.

 

Per il regolamento, vedi il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691.

 

1. [Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali].

Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità](1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 1,L. 14 novembre 2000, n. 331.

2. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

3. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

4. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.

Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.

Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.

5. Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere(1).

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) svolgono attività di servizio;

b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

c) indossano l'uniforme;

d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari, durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

(1) Il regolamento di disciplina militare è stato emanato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

6. Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

7. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

8. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali(1).

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 1999, n. 449 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione.

9. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

10. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

11. I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

12. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

13. È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

14. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

15. Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata(1).

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 37 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli presta servizio.

16. L'organo sovraordinato di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso(1).

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 113 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

17. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietata l'annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato(1).

(1) Così sostituito dall'art. 26, L. 24 dicembre 1986, n. 958.

18. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili(1).

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 9 aprile 1990, n. 89 (Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99).

19. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.

Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

20. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.

Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni(1).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

(1) Vedi il D.M. 9 ottobre 1985.

21. Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare.

In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.

22. L'articolo 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

23. L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

24. Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare(1).

(1) Per la sostituzione della relazione di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, L. 14 novembre 2000, n. 331.

25. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge(1).

(1) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

26. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.