DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n.348

recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di concertazione  integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

                  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per  l'adozione  di  separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti,  rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di  concertazione,  rispettivamente,  per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

  Visto  il  decreto  8 marzo  2002  del  Ministro  per  la  funzione pubblica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 13 marzo 2002,  riguardante  l'individuazione  della delegazione sindacale che partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale per  il  quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa, e per il biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato)»;

  Visto  il  decreto  17 dicembre  2002  del Ministro per la funzione pubblica,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002,  recante  la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione   della   delegazione  sindacale  che  partecipa  alle trattative   per   la   definizione  dell'accordo  sindacale  per  il quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa,  e per il biennio 2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

  Vista  la  nota  n.  557/RS/S/52/3608  del Ministero dell'interno -

Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale   del   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Ufficio relazioni  sindacali,  con  la  quale  viene trasmesso lo statuto del nuovo  soggetto  sindacale a struttura federale denominato «Sindacato Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali della  Polizia  di  Stato  Siap,  Coisp  (Up polizia) e Italia sicura (Anip-Usp);

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento  civile  e  dello schema di concertazione per le Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

  Viste  le  disposizioni  contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  in  base  alle  quali le risorse previste  dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale statale  in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare     ai    trattamenti    economici,    finalizzati    anche all'incentivazione  della  produttivita',  del  personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.195 del 1995;

  Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289  del  2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad   ordinamento   civile   (Polizia   di  Stato,  Corpo  di  polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per la  CGIL  -UILPS  -  FSP  -  SPI  -  Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;

  Visto  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione  delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della  legge  n.  289  del 2002, per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare (Arma dei carabinieri e Corpo   della   guardia  di  finanza),  concertato,  ai  sensi  delle richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando  generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo  della  guardia  di  finanza,  dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.195 del 1995;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  13 novembre  2003, con la quale e' stato approvato, ai sensi  del  citato  articolo 7,  comma  11,  del  decreto legislativo l2 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo  articolo 7,  l'ipotesi  di accordo sindacale riguardante il personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e   lo  schema  di  provvedimento  di  concertazione  riguardante  il personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare sopra indicati;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

  1.  Il  presente  decreto  si  applica al personale dei ruoli della Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

  2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

  

Avvertenza:

Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo 2000,  n.  129,  reca:  Attuazione  dell'art. 2 della legge 6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del personale  delle  Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.

2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni ed integrazioni.

2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica

concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:

A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte

pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica, che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche

agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale, composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale; le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e

sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica

tiene conto del solo dato associativo; B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano, nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e delle   finanze,   i   comandanti  generali  dell'Arma  dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al  comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie interessate.».

«Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri, Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali fiirmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al

pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate

dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della decorrenza dei benefici a regime.

11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge 14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente   decreto   non   vengano   definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

- Il  decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica   riguarda   l'«Individuazione  della  delegazione sindacale  che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte  normativa,  e  per  il  biennio  2002-2003,  per gli aspetti  retributivi,  riguardante il personale delle Forze di  polizia  ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della   polizia   penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello Stato)».

- Il  decreto  17 dicembre  2002  del  Ministro  per la funzione   pubblica   reca   la   «modifica   del   decreto ministeriale   8 marzo   2002   di   individuazione   della delegazione  sindacale che partecipa alle trattative per la definizione   dell'accordo  sindacale  per  il  quadriennio 2002-2005,  per  la  parte  normativa,  e  per  il  biennio 2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante il personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)».

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003.

- La   legge   27 dicembre   2002,   n.  289,  reca  le «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2003).  Si trascrive il testo dell'art. 33: «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche

all'incentivazione  della produttivita'. All'art. 16, comma 1,  primo  periodo,  della citata legge n. 448 del 2001, le parole:   "per   ciascuno  degli  anni  del  biennio"  sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".

2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno

2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art. 19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art.  16,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del

Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale di   cui   all'art.   3,  comma  2,  del  predetto  decreto legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi

bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di cui  al  comma  1  del  presente articolo e provvedono alla

quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'.

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo  le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite  le  seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di

ricerca".

6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono incrementate   di   Euro 1.640.000  e  di  Euro 290.000  da destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi' incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente articolo  di  un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto

Ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita' stesse.».

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi;

b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003.

  

Art. 2.

Assegno funzionale

1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui all'articolo 5,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio   2001,   n.  140,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui all'articolo  5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo   1999,  n.  254,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  17 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifica euro  euro
Agente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40

Agente scelto e qualifiche equiparate

1.131,60 1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40  2.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20  2.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.429,20  2.398,80
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80

             

      2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari o qualifiche equiparate  della  Polizia  di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello  Stato,  provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale  pensionabile  di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti  di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  254  del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  17 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifica euro euro
Vice commissario e qualifiche equiparate 1.682,40  2.524,80
Commissario e qualifiche equiparate 1.682,40  2.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate 2.164,80  4.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 2.439,60     4.018,80

 

3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei  benefici  previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento  della  prescritta  anzianita'  e'  valutato  il  servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

   

Note all'art. 2:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,  n.  140, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad ordinamento   militare   relativi   al   biennio  economico 2000-2001». Se ne riporta l'art. 5: "Art.    5   (Assegno   funzionale). - 1.   Le   misure dell'assegno  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  16  marzo  1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio  2001,  fermi  restando i requisiti previsti dal medesimo  articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
 Qualifiche  lire  lire
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate  2.180.000 3.035.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000
Ispettore e qualifiche equiparate  2.180.000 3.035.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000  3.035.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000
Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000
Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000  2.145.000
Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000  2.145.000
Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000

        

  

2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei commissari o qualifiche  equiparate  della  Polizia  di  Stato,  per gli ufficiali  del  disciolto  Corpo degli agenti di custodia e per   i   funzionari   del  Corpo  forestale  dello  Stato,

provenienti  da  ruoli  inferiori,  le  misure dell'assegno funzionale  pensionabile  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254,  a decorrere  dal  1°  gennaio  2001  sono  rideterminate  nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifiche lire  lire
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000
Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000
Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000
Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000

         

- Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,  n.  254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo 1998-2001   ed  al  biennio  economico  1998-1999».  Se  ne trascrive l'art. 5:

"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. L'assegno funzionale pensionabile  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  5 giugno  1990,  n.  147,  nelle  misure derivanti  dall'art.  5  del  decreto  del Presidente della

Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifiche lire lire
Agente e qualifiche equiparate  1.365.000 1.785.000
Agente scelto e  qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000
Assistente e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000
Assistente capo e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.785.000   2.625.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.785.000 2.625.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.785.000 2.625.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000
Ispettore e qualifiche equiparate    1.820.000   2.675.000
Ispettore capo e  qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000

 

 2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei commissari o qualifiche  equiparate  della  Polizia  di  Stato,  per gli ufficiali  del  disciolto  Corpo degli agenti di custodia e per   gli   ufficiali  del  Corpo  forestale  dello  Stato,

provenienti   da   ruoli  inferiori,  l'assegno  funzionale pensionabile  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  5 giugno  1990,  n.  147,  nelle  misure derivanti  dall'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
 Qualifiche  lire  lire
Vice commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000
Commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000
Commissario capo e qualifiche equiparate 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.360.000  4.725.000

   

3.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  funzionale  al personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il  dipendente  abbia  riportato  una sanzione disciplinare piu'  grave  della  deplorazione  o un giudizio complessivo inferiore a buono.".

 

 

Art. 3.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'  incrementato,  a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;

b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;

c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.

2.  Gli  importi  di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

     

Nota all'art. 3:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 14:

«Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi istituzionali). - 1.   Per   ogni   Forza   di  polizia  ad ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come  da  tabella  A  allegata  al  presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui all'art.  16,  comma  2,  della  legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione;

b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione   dell'art.  4,  comma  4,  del  presente decreto.

2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

 

     

Art. 4.

Tutela assicurativa

1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  per  le  finalita' di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,   n.   164,  le  somme  indicate  nel  medesimo  articolo  sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;

b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.

 

 

Nota all'art. 4:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 39:

«Art.  39  (Tutela  assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio  2002,  ai  fini della stipula di convenzioni da destinare  alla  copertura  della responsabilita' civile ed amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi   dal   personale   delle   forze  di  polizia  nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di  cui  all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e'  ripartita,  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile, come segue:

a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00;

b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.».

 

     

Art. 5.

Buoni pasto

1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite:

a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;

b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.

2.  I  criteri  per  l'utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per l'individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

 

 

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 6.

Ambito di applicazione e durata

1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

 

Nota all'art. 6:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003.

 

 

Art. 7.

Assegno funzionale

1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio   2001,   n.  140,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo   1999,  n.  254,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  17 anni di servizio 29 anni di servizio
Grado   euro euro
Carabiniere e finanziere 1.131,60 1.694,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.131,60 1.694,40
Appuntato 1.131,60 1.694,40
Appuntato scelto 1.131,60  1.694,40
Vice brigadiere 1.406,40 2.358,00
Brigadiere 1.406,40   2.358,00
Brigadiere capo    1.406,40     2.358,00
Maresciallo   1.429,20 2.398,80
Maresciallo ordinario 1.429,20 2.398,80
Maresciallo capo 1.429,20 2.398,80
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 1.429,20  2.398,80

         

    2.  Per  gli  ufficiali  provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  254  del  1999,  a  decorrere  dal 1° gennaio  2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 Grado 17 anni di servizio 29 anni di servizio
Sottotenente  1.682,40 2.524,80
Tenente 1.682,40 2.524,80
Capitano   2.164,80 4.018,80
Maggiore 2.439,60   4.018,80
Tenente colonnello 2.439,60  4.018,80

 

3.  A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei  benefici  previsti  nei  commi  1  e  2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

  

Note all'art. 7:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003. Se ne riporta l'art. 17:

"Art.   17   (Assegno   funzionale). - 1.   Le   misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,  fermi  restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifiche lire  lire
Maresciallo aiutanteS.U.P.S. e marescialloaiutante 2.180.000 3.035.000
Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000
Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000
Maresciallo 2.180.000 3.035.000
Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000
Brigadiere    2.145.000 2.985.000
Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000
Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000
Appuntato 1.725.000 2.145.000
Carabiniere scelto efinanziere scelto 1.725.000 2.145.000
Carabiniere efinanziere     1.725.000 2.145.000

            

2.  Per  gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le  misure  dell'assegno  funzionale  pensionabile  di  cui all'art.  45  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate    nei    seguenti   importi   annui   lordi, rispettivamente   al  compimento  degli  anni  di  servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Qualifiche lire lire
Tenente colonnello 3.720.000  5.085.000
Maggiore  3.300.000    5.085.000
Capitano 2.565.000   3.195.000
Tenente 2.565.000   3.195.000
Sottotenente 2.565.000   3.195.000

        

- Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,  n.  254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo 1998-2001   ed  al  biennio  economico  1998-1999».  Se  ne trascrive l'art. 45:

"Art.   45   (Assegno   funzionale). - 1.  Gli  assegni funzionali  pensionabili  di cui all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1990, n. 147, nelle misure  derivanti  dall'art.  14 del decreto del Presidente della  Repubblica  10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sono indicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Gradi lire   lire
Carabiniere efinanziere  1.365.000 1.785.000
Carabiniere scelto efinanziere scelto  1.365.000 1.785.000
Appuntato  1.365.000 1.785.000
Appuntato scelto    1.365.000 1.785.000
Vice brigadiere 1.785.000 2.625.000
Brigadiere 1.785.000 2.625.000
Brigadiere capo 1.785.000 2.665.000
Maresciallo 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000
Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000
   Maresciallo aiutanteSUPS e marescialloaiutante 1.820.000 2.675.000

  

2.  Per  gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli  assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 14 del decreto  del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359,   sono  fissati  nei  seguenti  importi  annui  lordi, rispettivamente   al  compimento  degli  anni  di  servizio sottoindicati:

 

  19 anni di servizio 29 anni di servizio
Gradi lire lire
Sottotenente 2.205.000   2.835.000
Tenente 2.205.000   2.835.000
Capitano 2.205.000   2.835.000
Maggiore   2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000

3.   Per   l'attribuzione  dell'assegno  funzionale  al personale  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della  consegna  di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".".

 

 

                               Art. 8.

                Efficienza dei servizi istituzionali

1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche   per   l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,  sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.

2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

 

Nota all'art. 8:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 53: «Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.           Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi istituzionali  di  cui  all'art. 53 del secondo quadriennio normativo  Polizia  e  all'art.  23  del  biennio economico Polizia  2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella A allegata al presente decreto:

a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui all'art.  16,  comma  2,  della  legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione;

b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione  dell'art.  43,  comma  4,  del  presente decreto.

2.  Le  somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o disagio  anche  con  particolare  riguardo,  per l'Arma dei carabinieri,  al  personale  in  forza al Gruppo intervento speciale;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

f) compensare,   per  quanto  riguarda  il  personale dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni investigative  e  di controllo del territorio, nonche', per quanto  riguarda  il  personale  del Corpo della guardia di finanza,     le     specifiche    funzioni    di    Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro   dell'economia   e   finanze,   su  proposta  dei rispettivi  comandanti  generali,  previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo  quadriennio  normativo  Polizia,  sono annualmente determinati  i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle   risorse   indicate   al  comma  1,  disponibili  al 31 dicembre  di  ciascun  anno  e  le modalita' applicative concernenti   l'attribuzione   dei  compensi  previsti  dal presente articolo.

5.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

 

     

                               Art. 9.

                         Tutela assicurativa

1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  per  le  finalita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,   n.   164,  le  somme  indicate  nel  medesimo  articolo  sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;

b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.

 

 

Nota all'art. 9:

- Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 62:

«Art.  62  (Tutela  assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio  2002,  ai  fini della stipula di convenzioni da destinare  alla  copertura  della responsabilita' civile ed amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi   dal   personale   delle   forze  di  polizia  nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di  cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, e'  ripartita,  per  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare, come segue:

                a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00;

                b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».

 

     

                              Art. 10.

                             Buoni pasto

1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di  polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le  seguenti  risorse  per  la  concessione  dei  buoni  pasto, cosi' ripartite:

a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;

b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.

2.  I  criteri  per  l'utilizzo  delle  somme  sopra indicate e per l'individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

 

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Proroga di efficacia di norme

1.  Al  personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove  non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

 

     

Art. 12.

Copertura finanziaria

1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del personale delle Amministrazioni  statali  anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il  personale  militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri

Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

pubblica

Pisanu, Ministro dell'interno

Martino, Ministro della difesa

Castelli, Ministro della giustizia

Alemanno,   Ministro   delle  politiche

agricole e forestali

Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003

Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 293

 

     

                  Nota all'art. 12:

              - L'art.  33  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

          riportato nelle note alle premesse.