Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200

 

(in Suppl. ordinario n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio)

 

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

 

 

Il Presidente della Repubblica:

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

  1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il comma 2 è soppresso.

 

Art. 2.

  1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:       <<Art. 10. Nomina ad assistente. -- 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.>>;     b) nell'art. 11, le parole <<abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero>> sono soppresse;     c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

Art. 3.

  1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) nell'art. 15, comma 4, le parole <<di rilevante dimensione>> sono soppresse;     b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:       <<Art. 16. Nomina a vice sovrintendente. -- 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:         a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;         b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono".   2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici nonchè i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.   3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).   4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).>>;     c) l'art. 17 è soppresso;     d) l'art. 18 è sostituito dal seguente:       <<Art. 18. Dimissioni dal corso. -- 1. é dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:         a) dichiara di rinunciare al corso;         b) non supera gli esami di fine corso;         c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.   2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.   3. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.   4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.   5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.>>;         e) l'art. 19 è soppresso;         f) nell'art. 20 le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle parole <<sette anni>>;         g) l'art. 21 è sostituito dal seguente:          <<Art. 21. Promozione a sovrintendente capo. -- 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica>>.

 

Art. 4.

 

  1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) l'art. 22 è sostituito dal seguente:       <<Art. 22. Ruolo degli ispettori. -- 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:         a) vice ispettore;         b) ispettore;         c) ispettore capo;         d) ispettore superiore.>>;     b) al comma 2 dell'art. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:       <<Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento-Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonchè il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura.   Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorità giudiziarie ovvero per fine pena.>>;     c) l'art. 24 è sostituito dal seguente:       <<Art. 24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria. -- 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:     a) concorso pubblico;     b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;   2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.   3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:     godimento dei diritti civili e politici;     età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;     idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;     titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.   4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.   5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.   6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.>>;     d) l'art. 28 è sostituito dal seguente:       <<Art. 28. Nomina a vice ispettore. -- 1. La nomina a vice ispettore si consegue:         a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;         b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.   2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.   3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.   4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.   5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.   6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.   7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione>>;     e) l'art. 29 è sostituito dal seguente:       <<Art. 29. Promozione ad ispettore. -- 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.>>;     f) l'art. 30 è sostituito dal seguente:       <<Art. 30. Promozione ad ispettore capo. -- 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.>>.

 

Art. 5.

 

  1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo l'art. 30, è inserito il seguente:     <<Art. 30-bis. Promozione alla qualifica di ispettore superiore. -- 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:       a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;       b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.   2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera, a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).   3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia>>.

 

Art. 6.

 

  1. La tabella A prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificata ed integrata dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 7. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

  1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti già inquadrati a norma dell'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2.   2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1º settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.   3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1º settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.   4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1º settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.   5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1º settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza.   6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.   7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

Art. 8.

Inquadramento nel ruolo degli ispettori.

 

  1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1º settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:     a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel-grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;     b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;     c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonchè quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;     d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.   2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.   3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.   4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

 

Art. 9.

Concorso ad ispettore superiore.

 

  1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero:     a) secondo le modalità previste dall'art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dall'art. 5 del presente decreto;     b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale è ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla selezione.   2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizio non inferiore a <<buono>>.

 

Art. 10.

Concorsi, esami e scrutini in atto.

 

  1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.   2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.

 

 

Art. 11.

Decorrenza giuridica ed economica.

 

  1. Le disposizioni di cui al presente capo hanno effetto giuridico ed economico dal 1º settembre 1995 relativamente al personale in servizio alla stessa data.

 

Art. 12.

Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia.

 

  1. L'equiparazione tra le qualifiche dei ruoli non direttivi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con i gradi e le qualifiche delle altre forze di polizia è quella prevista dalla tabella C allegata al presente decreto.

 

Art. 13.

Trattamento economico.

 

  1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria è attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente decreto nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonchè quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.   2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.   3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

 

Art. 14.

Clausola finanziaria.

 

  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

OMISSIS SI OMETTONO I TESTI DELLE TABELLE