D.L. 3-5-2001 n. 157

 

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102 e convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 luglio 2001, n. 250 (Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

3. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica (1).

Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.

3-bis. Le norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2001 (2).

(1) Commi aggiunti all'art. 5,L 8 agosto 1990,n. 231

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250.