| 
        
        
          
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Coordinamenti Nazionali
 Polizia Penitenziaria
 |  
                                             
       DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
      PENITENZIARIA  
      “PROPOSTA” 
      
      IPOTESI DI ACCORDO  
      
      per l’utilizzazione del fondo per 
      l’efficienza dei servizi istituzionali  
      
      ANNO 2006 
        
      VISTO 
      l’art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, 
      come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 
      129;  
      VISTO 
      l’art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo al fondo per 
      l’efficienza dei servizi istituzionali; 
      VISTO 
      l’art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all’utilizzazione 
      del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; 
      VISTO 
      l’art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 
      lettera a) il quale stabilisce che l’Accordo relativamente alla materia 
      ivi indicata ha cadenza annuale; 
      VISTO 
      l’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto in data 24 
      marzo 2004; 
      VISTO il 
      D.P.R. 5 novembre 2004 n.301;  
      
      IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e  
      
      le Organizzazioni Sindacali  
      
      S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L - 
      F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.; Si.N.A.P.Pe.; 
      F.S.A.- C.N.P.P.;  Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. – P.P.  
      STIPULANO  
      Il 
      presente Accordo sul Fondo per l’Efficienza dei servizi istituzionali per 
      l’anno 2006:    
      
      Art. 1  
      1.
      Il presente accordo si applica 
      al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso 
      quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 
      della legge 15 dicembre 1990 n.395. 
      2.
      Ai sensi dell’articolo 14 del 
      D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164  l’accordo non può essere in contrasto con i 
      vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare 
      oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza dei 
      servizi istituzionali. 
        
      
      ART.2Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
 
      Criteri 
      di utilizzazione 
      1.
      Le risorse del Fondo di cui 
      all’articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate 
      dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati 
      obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti 
      nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo 
      di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia 
      penitenziaria in forza all’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro e al 
      Dipartimento per la Giustizia Minorile.  
      2.
      Le risorse 
      del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e 
      generalizzata, sono utilizzate – con le modalità di cui all’art. 24 comma 
      5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164  – per attribuire compensi 
      finalizzati a:  
      a.   
      
      incentivare l'impiego del personale nelle attività operative; 
      b.  
      
      fronteggiare particolari situazioni di servizio;  
      c.   
      compensare 
      l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari 
      responsabilità; 
      d.  
      compensare 
      la presenza qualificata;  
      e.   
      compensare 
      l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei 
      servizi.
 
         Al 
      fine di conferire in maniera compiuta valenza contrattuale alla 
      contrattazione decentrata è determinata nella misura del 35%  dello 
      stanziamento complessivo l’aliquota da destinare alla stessa (comprensiva 
      dei compensi di cui alla lettere C1). 
      Pertanto 
      la ripartizione per ogni singola voce è così determinata: 
      a)   
      55 % 
      b)  
      15 % 
      c)   
      20% 
      d)  
      1 % 
      e)   
      9 % 
      ART. 3Destinatari
      I 
      compensi relativi agli incentivi sono da considerarsi al netto RAP e al 
      lordo dell’ IRPEF . 
      La 
      distribuzione delle risorse economiche di cui al presente accordo e 
      l’individuazione degli aventi diritto saranno determinate in base 
      all’organico presente presso ciascuna sede di servizio.  
      Sono 
      individuati quali destinatari degli incentivi:  
      a1)     
      Al fine di incentivare l’impiego nelle attività operative, il personale 
      che svolge precipua attività lavorativa in turni h. 24 che attraverso una 
      presenza costante assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva 
      presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei 
      giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio 
      nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. 
      In 
      entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all’interno dei 24 
      giorni ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva due turni di servizio 
      notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio 
      serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio 
      festivo.  
      Il 
      compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.  
      a2)     
      Il personale impiegato nei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e negli 
      Uffici Matricola, se non rientrante tra i destinatari della lettera a1, 
      che attraverso una presenza costante assicura nel mese di riferimento 24 
      giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro 
      articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva 
      presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque 
      giorni settimanali. 
        Il 
      compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.  
      a3) Al 
      fine di incentivare  il personale che svolge attività operativa, i cui 
      turni di servizio non sono organizzati su h. 24, che attraverso una 
      presenza costante assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva 
      presenza in servizio nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei 
      giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio 
      nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali . 
      Il 
      compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.  
      e1)     
      Il personale di polizia penitenziaria non rientrante nelle ipotesi di cui 
      a punti a1-a2-a3 , che attraverso una presenza costante, contribuendo alla 
      produttività collettiva per il miglioramento dei servizi,  assicuri nel 
      mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio 
      nell’ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, 
      ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell’ipotesi di orario 
      di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.  
        Il 
      compenso è fissato nella misura mensile di Euro______.           
       
      Al 
      raggiungimento del tetto dei  giorni di presenza effettiva in servizio, di 
      cui alle precedenti ipotesi, concorrono il congedo ordinario, i riposi 
      compensativi, i permessi studio, i permessi sindacali di  cui all’articolo 
      32 comm 4 e 7  del D.P.R. n. 164/2002,  i permessi per Legge 104/92, i 
      periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 
      151/2001 e le assenze per infermità occorsE in servizio per fatti 
      verificatisi nell’anno di riferimento (anno 2006). 
      I 
      compensi di cui alle lettere a1), a2), a3), e1) non sono tra loro 
      cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione ai 
      destinatari di più fattispecie tra quelle indicate alle citate lettere  è 
      corrisposto il compenso più favorevole.   
      Al fine 
      di compensare l’impiego in compiti che comportino particolari 
      responsabilità :  
      c1)   I  
      Comandanti  di  Reparto  ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e 
      Piantonamenti degli Istituti Penitenziari o chi ne assuma, con formale 
      provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza 
      presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili 
      rispettivamente di: 
         1)  
      Euro ______ per gli 
      istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità, di Euro _____, 
      per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 
      unità, di Euro _____, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore 
      alle 300 unità; 
         2)  
      Euro ______ per gli 
      istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di Euro _____, 
      per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 
      unità, di Euro _____, per gli istituti per minori la cui forza è superiore 
      alle 50 unità; 
         3)  
      
       i 
      Comandanti di Reparto dell’I.S.S.P., delle Scuole di Formazione e 
      Aggiornamento del personale dell’Amministrazione Penitenziaria e del 
      Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne assume le funzioni con 
      formale provvedimento. Il compenso è fissato nella misura mensile di 
      Euro_______;  
        
      Per 
      compensare la presenza qualificata :  
      d1) I 
      turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all’articolo 
      12 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 
      marzo 2004 sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi 
      dell’Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e 
      dell’Ufficio di Gabinetto . L’indennità di presenza qualificata è 
      cumulabile con l’indennità per servizi esterni.  
      Il 
      compenso è fissato nella misura di Euro  _____ per ogni turno di 
      reperibilità.  
      Rispetto 
      al determinarsi di particolari situazioni di servizio la contrattazione 
      decentrata, nella definizione dei compensi,  terrà conto dei seguenti 
      criteri generali, fatta salva la possibilità di integrazioni:  
      b1)   il 
      personale che assicura nell’arco del mese un numero di turni di servizio 
      notturno superiore a tre e fino al massimo di sette.  
      b2)    
      tutto il  personale chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 
      dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16.00/24.00 o 
      18.00/24.00).  
      b3)   
      gli addetti alla prevenzione incendi, di cui all’art. 12 lettera b) del D. 
      Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, e gli addetti al servizio di 
      prevenzione e protezione, di cui all’art.8 comma 2 del D. Lgs. N. 626/94 e 
      successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il 
      personale destinatario degli incentivi di cui alla presente lettera è 
      quello individuato con formale ordine di servizio secondo il piano di 
      sicurezza delle singole strutture e servizi. 
      b4) il 
      personale che effettua una traduzione con percorrenza nella tratta andata 
      e ritorno non inferiore a Km. 700.  Al personale che ne assume il comando 
      è corrisposto una maggiorazione del 10% del compenso fissato . 
      b5) Al 
      personale che effettua scorta, traduzione, piantonamento di detenuti 
      sottoposti al regime di cui all’art.41/bis O.P. e collaboratori della 
      giustizia di fascia A.   
      
                 Al fine di compensare l’impiego in compiti che comportino 
      particolari responsabilità e disagi la contrattazione decentrata  terrà 
      conto dei seguenti criteri generali, fatta salva la possibilità di 
      integrazione: 
      c2) I 
      compensi di cui alla lettera C1 possono essere incrementati, fino ad un 
      massimo del 20% : 
      1)
      
      nell’accertata applicazione dei principi stabiliti dall’A.N.Q. in materia 
      di programmazione del servizio, equa distribuzione dei turni di servizio e 
      comunicazione delle variazioni del servizio al personale. 
       
      2)
      Quando la 
      forza presente del reparto di polizia penitenziaria è inferiore di almeno 
      il 30% dell’organico previsto dal D.M. 8 febbraio 2001. 
      c3) il  
      responsabile  di  un’unità  operativa,  il  coordinatore  di  più unità 
      operative (anche in assenza di formale atto di costituzione) tra quelle 
      elencate all’art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti 
      alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di 
      cui, rispettivamente, agli articoli 55, 58 e 62 del predetto decreto 
      presidenziale.    
      c4) i 
      responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e 
      piantonamenti dei Provveditorati Regionali (ivi compresi quelli in 
      servizio presso scali portuali, aeroportuali, ferroviari, reparti 
      ospedalieri, servizio cinofili, reparto a cavallo, ecc.) e dei Centri per 
      la Giustizia Minorile e delle Scuole e i responsabili di unità 
      organizzative del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del 
      Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell’Ufficio di Gabinetto.   
      c5) I 
      servizi che comportino particolare disagio, tra cui possono essere 
      compresi: i servizi svolti presso sezioni alta sicurezza o  reparti 
      detentivi in cui sono ristretti detenuti sottoposti al regime di 
      sorveglianza particolare di cui all’art. 41/bis O.P., all’art. 14/bis 
      dell’Ordinamento Penitenziario, collaboratori di giustizia,  i reparti per 
      tossicodipendenti, reparti per malattie infettive, reparti per minorati 
      fisici,  servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi 
      esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio. Qualora 
      ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi tra quelli 
      previsti è corrisposto quello più favorevole. 
      
        
      
      Al personale sopra indicato spettano anche, 
      e in alternativa tra loro,  i compensi di cui alle lettere a1) o a2) o a3) 
      in relazione alle fattispecie ivi previste.  
      Gli 
      accordi in sede di contrattazione decentrata per le determinazione dei 
      compensi di cui ai punti: b1,b2,b3,b4,b5,c2,c3,c4,c5 devono essere 
      conclusi entro e non oltre il 28 febbraio 2007.  
      Roma,  
       
        
          | 
          
          Il Ministro della Giustizia | 
          
          Le Organizzazioni Sindacali : |  
          |  | S.A.P.Pe. |  
          |  | O.S.A.P.P. |  
          |  | C.I.S.L. F.P.S/ P.P. |  
          |  | C.G.I.L. F.P./P.P. |  
          |  | U.I.L.  P.A./P.P. |  
          |  | Si.N.A.P.Pe. |  
          |  | F.S.A - C.N.P.P. |  
          |  | Si.A.L.Pe.- A.S.I.A. |  
          |  | S.A.G. –P.P. |  
                                             
        
          | OSAPP | CGIL 
          FP | CISL FP 
          Penitenziario |  
          | Beneduci | 
          Quinti | 
          
          Mammucari |  
          |  |  |  |  
          | UIL PA 
          Penitenziari | SIAPPE | USPP 
          
          (UGL FN PP-CLPP-LISIAPP) |  
          | 
          
          Sarno | 
          
          D’Alisa | 
          
          
          Moretti |  
      
                             
                                                                        
        
         |