Alle Segreterie regionali e territoriali Fp Cgil

 

Prot.n. 42/2003 

del  27.05.2003

Ai delegati ed iscritti Fp Cgil  Polizia penitenziaria

Oggetto :

Oggetto: esito convocazione del 26/5/2003 – criteri di ammissione ai corsi per

-          Armaiolo;

-          Istruttore di tiro.

                                                                     

Si è tenuto ieri, presso la sala riunioni del DAP, l’incontro tra parte pubblica e OO.SS sui requisiti per l’ammissione ai prossimi corsi per Armaioli e Istruttori di tiro.

Sulla proposta dell’amministrazione sono stati richiesti dalla Fp Cgil degli emendamenti che hanno prodotto alcune sostanziali variazioni al progetto iniziale.

Esse riguardano:

Corsi di Armaiolo, requisiti:

 

-          Titolo di studio previsto; diploma di scuola media inferiore;

-          Appartenenza al ruolo degli Agenti e Assistenti;

-          Anzianità di servizio non inferiore a 5 anni;

-          Età non superiore a 50 anni;

-          Impegno a svolgere per almeno 3 anni la mansione, ovvero ”ammissibilità al corso subordinata alla rinuncia per 3 anni a formulare domanda di trasferimento”;

-          Giudizio complessivo di fine anno non inferiore a “buono” negli ultimi 3 anni

-          Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e assenza di procedimenti penali per i quali sia stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio;

-          Assenza di patologie incompatibili con lo svolgimento della mansione richiesta.

 

Corso per Istruttori di tiro requisiti:

 

-          Titolo di studio previsto; almeno diploma di suola media inferiore. Per i possessori di titolo superiore saranno considerati 2 pt. in più per ogni titolo ai fini della redazione della graduatoria;

-          Tutti i ruoli;

-          Anzianità di servizio non inferiore a 5 anni;

-          Età non superiore a 50 anni;

-          Impegno a svolgere per almeno 3 anni la mansione, ovvero ”ammissibilità al corso subordinata alla rinuncia per 3 anni a formulare domanda di trasferimento”;

-          Classifica di fine anno non inferiore a “buono” negli ultimi 3 anni;

-          Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione e assenza di procedimenti penali per i quali sia stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio;

-          Assenza di patologie incompatibili con lo svolgimento della mansione.

 

Si specifica che ai fini della redazione della graduatoria finale il punteggio ottenuto con il titolo di studio sarà sommato a quello risultante dal giudizio di fine anno.

Si  otterrà così un risultato che, a parità di punteggio, dovrà privilegiare il candidato più giovane, come disposto dall’art. 3 comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

La graduatoria finale sarà redatta dall’amministrazione regionale tenendo conto dei requisiti anzidetti.

Al termine della riunione la parte pubblica ha assicurato la riformulazione della bozza di progetto, conformemente a quanto indicato dalle OO.SS., che sarà poi oggetto di opportuna verifica.

Sulla questione vi terremo tempestivamente informati.

Fraterni saluti

                                                                                              p. La Fp Cgil Nazionale

                                                                                                Polizia penitenziaria

                                                                                               Francesco D’Ortenzi