PROPOSTA DI EMENDAMENTO

all’art. 11 del d.d.l. Finanziaria 2004 ( A.S. 2512)

 

14 bis. - Il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è autorizzato all’assunzione di 2.000 agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica degli agenti ed assistenti di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, mediante incorporamento, a domanda, degli agenti ausiliari reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se già cessati dal servizio al 31 dicembre 2003, purché abbiano completato il periodo di leva obbligatoria e siano in possesso dei requisiti per l’assunzione nel Corpo.

14 ter. - Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro il 31 marzo 2004, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, le procedure di accertamento dei requisiti psicofisici per le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma precedente, i criteri per la formazione della relativa graduatoria, nonché la durata del corso di formazione, in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

14 quater. -   In corrispondenza delle eccedenze nel ruolo degli agenti ed assistenti sono resi indisponibili i  posti vacanti nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,  di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, fino a riassorbimento delle eccedenze medesime attraversa le ordinarie procedure di avanzamento.

 

 

RELAZIONE TECNICA

L’emendamento intende conseguire la medesima possibilità concessa all’articolo 11, comma 14, all’Arma dei carabinieri per  la sostituzione dei carabinieri ausiliari  con contingenti di carabinieri effettivi, in vista della cessazione della leva obbligatoria. Il Corpo di polizia penitenziaria, infatti,  è autorizzato ai sensi dell’articolo 6 della legge 356/2000 e  dell’articolo 50 – comma 12 –  della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) all’incorporamento in sovrannumero di 2.000 agenti ausiliari, che verranno meno a partire dalla classe di leva del 1986.

La possibilità di trattenere in servizio 2.000 agenti ausiliari, che proficuamente hanno svolto servizio nel Corpo nell’ultimo biennio, consentirà di sopperire alle esigenze di servizio di molti istituti penitenziari che già si avvalgono di tale personale.

Diversamente  dalle Forze di polizia ad ordinamento militare , gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria  sono assunti a tempo indeterminato e non sono previste, quindi ferme pluriennali. Per questo,  viene proposto, a compensazione dei maggiori oneri finanziari per l’assunzione di 2.000 agenti, di disporre l’indisponibilità dei posti vacanti nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che attualmente ammontano a 2.290 unità.