Al Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione Dr. Gaspare Sparacia

e, p.c.

Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra

Al Vice Capo del DAP Dr. Emilio Di Somma

Ai Signori Provveditori regionali - Triveneto – Toscana - Campania-Sardegna - Sicilia

Al Responsabile del Servizio per le Relazioni Sindacali Dott.ssa Pierina Conte

 Alle Segreterie regionali e territoriali Fp Cgil

 

Prot.n. 88/2003 

del  17.11.2003

Ai delegati ed iscritti Fp Cgil  Polizia penitenziaria

Oggetto :

Servizio navale – Richiesta corresponsione indennità ex art. 9 D.P.R. 31/07/1995  n. 395.-

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  

           Codesta Amministrazione centrale ha più volte negato al personale di Polizia penitenziaria facente parte del servizio navale la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 9 del D.P.R. 395/95, e successive modificazioni ed integrazioni, per il tempo impiegato nel servizio esterno di vigilanza, durante la permanenza agli ormeggi per la manutenzione, le soste tecniche e la disponibilità per le eventuali emergenze in mare (pronti a muovere).

A tal proposito, infatti, citando la circolare n.72159/3.1 del 6 maggio 1997, il DAP ha reiteratamente specificato – per il Servizio in questione - che essa compete esclusivamente al personale del Corpo di Polizia penitenziaria comandato, per l’intera durata del turno obbligatorio giornaliero, nei servizi di:

a)      sentinella;

b)      a bordo di unità navali, nei casi di impiego nella vigilanza costiera o nel servizio delle traduzioni per il periodo nel quale esso attende alla effettiva custodia del o dei detenuti traducendi.

 

Quei lavoratori, però, in particolare quelli in servizio presso la Casa di reclusione dell’isola di Gorgona, hanno sempre affermato la valenza delle proprie rivendicazioni, sostenendo d’avere pieno diritto a percepire tale indennità poiché svolgono attività di vigilanza costiera e, in ogni caso, di presenza effettiva in mare, perché nel servizio esterno sono comprese, oltre alle ore di lavoro dedicate ai tragitti per trasporto persone, altre ore di permanenza a terra presso gli ormeggi.

Per questo, ritenendo violata la suddetta normativa, hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. della Toscana.

In data 28 maggio 2003, in Camera di Consiglio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, accertando i diritti, ha accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione penitenziaria al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti, compresi gli arretrati fin dal novembre 1995, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Fp Cgil, sulla materia, ritenendo le istanze tutelate dalla sentenza in argomento corrispondenti a quelle presentate da altri poliziotti penitenziari operanti nel settore mare, presso le basi navali di Venezia, Napoli, Porto Azzurro, Porto Torres e Favignana, che rappresentano le medesime argomentazioni poste a sostegno del ricorso presentato dai lavoratori della base navale di Gorgona – Livorno, invita codesta Amministrazione a riconoscere a quello stesso personale il diritto a percepire l’indennità in argomento estendendo gli effetti pratici di quella decisione.

Qualora l’Amministrazione centrale fosse d’avviso diverso, però, sappia che la Fp Cgil non esiterà ad attivare il proprio studio legale al fine di tutelare i legittimi interessi dei lavoratori, iscritti e non, interessati.

Si resta in attesa di riscontro.

Cordiali saluti.

 

p. la FP CGIL Nazionale

                                                                                                             Polizia Penitenziaria

                                                                                                                Francesco Quinti