e, p.c.

 

Al Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione Dr. Gaspare Sparacia

Al Capo del DAP Pres. Giovanni Tinebra

Al Vice Capo del DAP Dr. Emilio Di Somma

Al Responsabile del Servizio per le Relazioni Sindacali Dott.ssa Pierina Conte

 Alle Segreterie regionali e territoriali Fp Cgil

 

Prot.n. 82/2003 

del  07.11.2003

Ai delegati ed iscritti Fp Cgil  Polizia penitenziaria

Oggetto :

Mensa Obbligatoria di Servizio – legge 18 maggio 1989, n. 203. Recupero del tempo impiegato per la consumazione dei pasti.

Lettera circolare n. 144536/4.5 del 5 novembre 1997 e circolare n. 3488/5938 del 23 novembre 1998.

                                                                                        

            La Fp Cgil, con la nota n. 56/2003 del 26 giugno 2003, rappresentando il problema e le differenze di applicazione delle disposizioni circa il recupero della c.d. pausa pranzo, aveva chiesto a codesta Direzione Generale un incontro urgente o l’emanazione di una direttiva che disciplini univocamente sul territorio nazionale l’esatta considerazione del tempo che i poliziotti penitenziari impiegano per  la fruizione della mensa obbligatoria di servizio.

            Con la predetta nota, la Fp Cgil ha rappresentato l’urgenza e l’importanza della risoluzione della questione nella convinzione che il recupero del tempo della pausa pranzo viene richiesto in maniera difforme creando disparità di trattamento negli  istituti penitenziari.

 

Da allora sono trascorsi quasi cinque mesi senza aver avuto alcun riscontro. C’è forse un motivo alla mancata risposta?

 Non è forse importante per la Direzione Generale del Personale e della Formazione la risoluzione della questione?

O è, forse,  perché la questione la solleva la Fp Cgil ?

            Ciò premesso, nel merito della questione, la Fp Cgil ha sempre sostenuto due elementari concetti:

  •       il primo è  che il personale che acquisisce il diritto alla fruizione della mensa obbligatoria di servizio, a titolo gratuito, matura anche il diritto ad essere considerato in servizio durante la consumazione dei pasti e quindi non deve recuperare il tempo della c.d. pausa pranzo, a prescindere dalla condizione che il posto di servizio assegnato non può essere lasciato scoperto. 

Se la legge, infatti, consente l’accesso gratuito alla mensa obbligatoria di servizio è evidente che il tempo impiegato per la consumazione del pasto deve essere considerato servizio.

Sull’argomento, peraltro, ci risulta un parere espresso, in tal senso, dall’Ufficio Legislativo del DAP richiesto dall’Ufficio del Personale;

  • il secondo è che il tempo della pausa pranzo, quando questo deve essere recuperato, il dipendente è libero di trascorrerlo anche fuori dell’istituto penitenziario, visto che non è  considerato “servizio” e, quindi, non vi è obbligo di trascorrerlo all’interno di un istituto.

       Su questi aspetti le direzioni degli Istituti Penitenziari non sono concordi, anzi, i pareri e le disposizioni che emanano autonomamente  sono molteplici e generano confusione e malcontento.

      Anche per questo motivo la Fp Cgil sollecita, ancora una volta, un incontro urgente sull’argomento o l’emanazione di una specifica direttiva, per il personale di  Polizia Penitenziaria, circa il recupero della pausa pranzo.

L’urgenza che la questione riveste la lasciamo decidere a codesta Direzione Generale.

Sarà nostra cura, invece, comunicare ai lavoratori della Polizia Penitenziaria l’importanza che DAP e la Direzione Generale del Personale e della Formazione daranno alla questione.

Cordiali saluti

 

                                                                        p. la Fp Cgil Nazionale

                                                                           Polizia penitenziaria

                                                                              Francesco Quinti