DIPARTIMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

 

          Prot. n.                                                        

            GDAP-0142993-14/04/2004                                

 

                                                                          

OGGETTO:  Rimborsi ed anticipi spese legali.

 

Come è stato reso noto a codeste Organizzazioni Sindacali con l'informativa n. 0492703-2003 del 22 dicembre 2003, lo scrivente con P.C.D. del 18 novembre 2003 ha disposto l'attribuzione all'Ufficio Contenzioso della competenza in materia di rimborsi

ed anticipi delle spese legali gravanti sul capitolo 1685 limitatamente alle procedure

propedeutiche al pagamento.

                 In virtù delle nuove disposizioni, l'Ufficio Contenzioso ha provveduto ad istruire le 485 istanze - consegnate dalla Direzione Generale del personale e della formazione - prodotte dal personale e volte ad ottenere i benefici previsti dalle norme contrattuali.

A tal riguardo, si fa presente che, considerato che nei procedimenti a carico di Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, limitatamente ai reati commessi per uso improprio di armi da fuoco o per violenza o abuso di altro mezzo di coazione fisica, le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno, sono stati presi contatti con funzionari del suddetto Ministero al fine di intraprendere una proficua collaborazione per l'istruttoria delle pratiche secondo i criteri concordati con lo stesso.  Tale attività comporta un’attenta e completa lettura degli atti dell'Autorità Giudiziaria ai fini della valutazione dei capi d'imputazione per poi attribuire la pratica all'Ufficio competente di questo Dipartimento o al Ministero dell'Interno.  E’ stata, altresì, predisposta la modulistica necessaria per la richiesta di integrazione della documentazione ed è stata approntata una circolare esplicativa, che si allega in copia.

In particolare, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne le istanze di anticipo delle Spese legali, dopo che è stato richiesto agli interessati di integrare la documentazione, l'Ufficio del Contenzioso ha provveduto ad istruire ed a predisporre per l'invio al Ministero dell'Interno alcune delle numerose istanze, nonché a predisporne altrettante, per la liquidazione.

Riguardo alle istanze di rimborso delle spese legali, limitatamente ai primi tre mesi dell’esercizio finanziario in corso, l'Ufficio del Contenzioso ha predisposto ed inviato, per la successiva liquidazione, alla Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 74 decreti di liquidazione ammontanti a 408.225,00 Euro su una dotazione di 1.082.752,00 Euro.  Al riguardo, si evidenza come, considerata l'esiguità della dotazione di capitolo, anche a fronte delle nuove incombenze attribuite rispetto al precedente esercizio, l'ufficio ha richiesto un incremento di fondi sul capitolo pari a 2 milioni di Euro.

 

Premesso quanto sopra, considerata la complessa istruttoria delle istanze (lettura accurata degli atti, attribuzione delle competenze, rapporti con il Ministero dell'Interno, documentazione incompleta), si assicura ad ogni modo che l’Ufficio provvederà ad una puntuale esecuzione di tutte le incombenze relative alla materia.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile notizia al riguardo.

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

 

 

 

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio Contenzioso

Sezione II -Tutela Legale

 

 

 

LETTERA CIRCOLARE

 

GDAP-0073112-2004-25/02/2004

 

 

 

 

OGGETTO:     Anticipi spese patrocinio legale ex art. 40 DPR 164/02.

 Rimborso spese legali ex art. 32 L. 152/75.

 Rimborso spese patrocinio legale ex art. 18 L. 135/97.

 

 

 

Con PCD del 18/11/2003 è stata definita la competenza in ordine alla procedura per la liquidazione delle spese per liti ed arbitraggi (specificamente anticipi e rimborsi), devoluta a questo Ufficio limitatamente agli adempimenti propedeutici alla liquidazione.  A tal proposito, l’Ufficio del Contenzioso ha provveduto a costituire, nell'ambito della Sezione II, un'apposita Sottosezione che cura specificamente la predetta materia.

Con la presente Circolare si intende fornire una sorta di "vademecum” sulla normativa vigente, sui documenti occorrenti e sulla relativa istruttoria delle pratiche.  Al riguardo si ricorda, che le ipotesi di rimborso delle spese di difesa a favore dei dipendenti dell’Amministrazione, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di legge:

 

1) art.32 L. 152/75 “nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica , la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato, dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo";

2)  art.18 L. 135/97  “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni Statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei lirniti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.  Le Amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concede anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabiíìtà" ;

 

La disposizione di cui al punto 1, che ha carattere di specialità ed ambito applicativo limitato poiché riguarda i procedimenti (penali) a carico di ufficiali ed agenti per fatti Connessi con l'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica, statuisca che ' le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso".

Con la normativa di cui al punto 2, che ha carattere generale ed ambito applicativo più ampio poiché relativa a tutti i dipendenti delle Amministrazioni Statali, le spese di difesa sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, le quali, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la restituzione dell’importo nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

 

3) art.40 DPR n. 164/02  ha introdotto una speciale forma di anticipazione delle spese legali; ha, infatti, stabilito che "fermo restando il disposto dell'art. 32 L. 152/75, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di £ 2.500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".

 

In relazione alle disposizioni sopra indicate si è rilevato che le istanze non sempre sono corredate di tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria.  Si precisa pertanto:

 

A) Anticipo spese legali ex art. 40 DPR 164/02:

 

al fine di valutare la possibilità di applicazione della suddetta normativa, è necessario l'invio di:

·      istanza dell’interessato prodotta ai sensi dell'art. 40 DPR n.164/02 (anticipo);

·      nomina dell'Avvocato di fiducia;

       progetto di parcella;

·      luogo e data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino del codice fiscale dell'interessato;

·      numero del c/c bancario o postale ed Istituto bancario presso il quale é acceso il conto dell'interessato e dell’Avvocato di fiducia;

·      l’importo di cui si chiede l’anticipo;

·      copia degli atti di maggior rilievo del procedimento, in particolare: informazione di garanzia (invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento penale), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenza con attestazione del passaggio in giudicato;

·      dettagliato rapporto, da parte del Direttore dell’Istituto o Servizio, sui fatti oggetto del procedimento a carico del dipendente, con formulazione, inoltre, di un sintetico parere in merito alla richiesta ed alla connessione dei fatti con il servizio istituzionale e sullo stato di servizio del dipendente.

 

 

Si sottolinea l'importanza che la richiesta sia corredata di tutta la documentazione indicata, onde corrispondere alle esigenze di tempestività dell’istruttoria della pratica connesse con le richieste di anticipo.

Si precisa che, ove il procedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente, la somma anticipata verrà detratta dall’importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.  Qualora, invece ne fosse accertata la responsabilità a titolo di dolo, si provvederà al recupero della somma.

 

A tal fine, il Direttore dell’Istituto provvederà ad informare tempestivamente questo Ufficio circa l'esito del procedimento a carico del dipendente, nonché di eventuali variazione della sede di servizio dello stesso.

 

B) Anticipo spese patrocinio legale ex art. 18 L. 135/97.

al fine sottoporre l’istanza alla valutazione dell’Avvocatura Generale dello Stato corredata di tutta la documentazione utile, è necessario l’invio di:

  •    istanza dell’interessato prodotta ai sensi dell’ art. 18 L. 135/97;

  •    nomina dell’Avvocato di fiducia;

  •    progetto di parcella;

  •    luogo e data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino fiscale

  •   dell'interessato;

  •    numero del c/c bancario o postale ed Istituto bancario presso il quale è

  •    acceso il conto dell’interessato

  •   copia degli atti di maggior rilievo del procedimento, in particolare: informazione di garanzia (invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento penale), richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio e sentenza con attestazione del passaggio in giudicato.

 

C) Rimborso spese legali ex art.32 L. 152/75 (fatti commessi in servizio e relativi all’uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica);

al fine di sottoporre la pratica al Ministero dell'Interno competente in materia, ferma restando la documentazione di cui al punto A, è necessario inoltre l'invio di:

·   istanza ai sensi dell’art. 32 L. 152/75;

·  progetto di parcella rilasciata dal legale che ha patrocinato il dipendente, contenente la specificazione degli onorare delle spese e delle competenze, indicati in modo analitico con riferimento al numero delle singole prestazioni effettuate, secondo gli importi della tariffa professionale;

D) Rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 L. 135/97;

al fine di sottoporre l’istanza alla valutazione dell’ Avvocatura Generale dello Stato corredata di tutta la documentazione utile, è necessario l’invio di:

·        istanza si sensi dell’art 18 D.L. 67/97;

·        sentenza di assoluzione o archiviazione dell'Autorità giudiziaria competente;

·        parcella dell'Avvocato di fiducia regolarmente quietanzata;

·        luogo, data di nascita, residenza e fotocopia del tesserino fiscale del dipendente;

·        coordinate bancarie o postali del dipendente.

 

 

Le SS.LL. sono invitate a diramare, a vista, le presenti disposizioni, ad ogni Istituto e Servizio dipendente.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO    

Dr Giovanni TINEBRA