DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 055158/1.1

LETTERA CIRCOLARE

Roma 8 febbraio 2000

 

Ai Signori Direttori degli Uffici Centrali

AI Signor Direttore dell'U.G.A.P.

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari compresi gli Istituti per minori

Ai Signori Direttori C.S.S.A.

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "G. Altavista"

Al Signor Direttore dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile

LORO SEDI

 

Oggetto:

 Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Norme di comportamento politico. Candidature alle elezioni politiche ed amministrative.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 stabilisce che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. Le norme di riferimento possono essere individuate nell'articolo 98, comma 3 della Costituzione e nell'articolo 114 della legge 1 aprile 1981 n. 121 - divieto di iscrizione ai partiti politici - e nell'articolo 81 della citata legge 121 per quanto riguarda le norme di comportamento politico. Una delle manifestazioni dell'esercizio dei diritti politici è l'elettorato passivo, cioè la possibilità per gli appartenenti al Corpo di candidarsi alle elezioni politiche, comprese quelle per il Parlamento europeo, ed a quelle amministrative. La legge disciplina le modalità attraverso le quali tale esercizio si concretizza in relazione alla specificità dell'attività professionale del poliziotto penitenziario.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 n. 121 recita: "Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici ed in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse." Tale norma è applicabile anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, stante il contenuto del secondo comma dell'articolo l6 della legge 1 aprile 1981 n. 121.

1) CANDIDATURA ALLE ELEZIONI

a) l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel momento in cui accetta formalmente la candidatura, ha l'obbligo di informare immediatamente la direzione dell'istituto o servizio da cui dipende, anche se non dispone ancora della relativa documentazione - che in tal caso produrrà prima possibile.

b) il direttore dell'istituto o servizio, in ossequio al principio secondo il quale chi è candidato non può svolgere servizio, dispenserà il dipendente dall'esercizio di qualsivoglia attività, con proprio provvedimento provvisorio, in attesa della concessione formale dell'aspettativa;

c) tale aspettativa - concessa d'ufficio - avrà la durata della campagna elettorale, cioè avrà termine il secondo giorno precedente la data stabilita per le elezioni;

d) nel periodo della campagna elettorale l'appartenente al Corpo può svolgere attività politica e di propaganda in abiti civili e fuori dall'istituto o ufficio ove presta servizio: la norma vale sia con riferimento alla sede effettiva di servizio che a quella ove il soggetto sia eventualmente distaccato o comunque provvisoriamente assegnato.

e) al termine della campagna elettorale, o anticipatamente, in caso di rinuncia del soggetto alla candidatura,il Provveditore regionale, sulla base della documentazione prodotta dalla Direzione dell' istituto o servizio, emanerà il provvedimento formale di aspettativa, trasmettendone copia alla Divisione III di questo Ufficio. Per il personale in servizio presso il Centro Amministrativo e le Scuole di formazione competente ad emanare il provvedimento di aspettativa è la Divisione V di questo Ufficio. Durante il periodo di aspettativa competono gli interi assegni, con esclusione delle indennità e dei compensi legati all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa;

f) ove si debba fare ricorso al secondo turno di votazione - c.d. ballottaggio - come potrebbe avvenire nel caso dell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, la riapertura della campagna elettorale riguarda esclusivamente i candidati ammessi al ballottaggio per l'elezione a sindaco. Il personale di polizia penitenziaria candidato alla carica di consigliere comunale non verrà quindi collocato in aspettativa.

2) DIVIETO DI PRESTARE SERVIZIO NELL AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DOVE CI SI E' CANDIDATI

Dal combinato disposto del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 e dell'articolo 53 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, si rileva che gli appartenenti alle Forze di Polizia non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse; in caso di elezione, tale divieto opera per l'intera durata del mandato, e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni. Ciò significa che gli appartenenti al Corpo che si siano candidati alle elezioni saranno trasferiti ad altra sede penitenziaria appartenente a circoscrizione o collegio diversi da quelli nei quali si sono presentati come candidati. Detto provvedimento sarà adottato con ogni sollecitudine, prima della proclamazione degli eletti. A tale proposito la Direzione dell'istituto o servizio ove il candidato presta servizio informerà immediatamente la Divisione III dell'Ufficio Centrale del Personale dell'avvenuta accettazione della candidatura, per l'adozione del conseguente provvedimento. Il personale candidato alle elezioni, in vista del trasferimento di sede, può avanzare apposita istanza nella quale indicherà una o più sedi al di fuori della circoscrizione dove si è candidato, di suo gradimento. A questa fattispecie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 53 del citato D P R. 335, che stabilisce che il personale di cui trattasi verrà trasferito - compatibilmente con la disponibilità di posti nella qualifica rivestita - nella sede più vicina, tra quelle appartenenti ad altra circoscrizione o collegio.

Il personale neo assunto che rivesta già una carica amministrativa o politica non potrà essere destinato, in prima assegnazione, ad una sede penitenziaria situata nella circoscrizione o nel collegio ove fu eletto. I soggetti trasferiti in ossequio all'articolo 81 della citata legge 121 non possono essere trasferiti in un istituto o servizio avente sede nell'ambito della circoscrizione o collegio nel quale si presentarono come candidati prima che siano trascorsi tre anni dalla data delle elezioni.

3) DIVIETO DI TRASFERIRE CHI E' STATO ELETTO. SALVO CHE SU RICHIESTA O PER CONSENSO

L'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 così recita: "I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso". L'articolo 27 citato non abroga - così come stabilito dal Consiglio di Stato, terza sezione, con il parere 351/93 del 4 maggio 1993 - la disposizione recata dal secondo comma dell'articolo 81 della legge 121/81, in ossequio al principio del nostro ordinamento in base al quale una norma speciale non viene abrogata da una norma generale, anche se posteriore . La disposizione che vieta il trasferimento del lavoratore dipendente non è quindi in contrasto con la precedente - secondo comma dell'articolo 81 della legge 121/81 - perché disciplina un momento diverso: pone il divieto di trasferire qualunque dipendente che rivesta la carica di consigliere comunale o provinciale dalla sede nella quale presta legittimamente servizio. Quindi è applicabile al personale trasferito a sede di altra circoscrizione ai sensi del punto 2, e risultato poi eletto alla carica.

4) ASPETTATIVA E PERMESSI RETRIBUITI DEGLI ELETTI

a) mandato parlamentare: agli appartenenti al Corpo, che siano eletti deputati o senatori si applicano le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 che, all'articolo 88, primo comma, stabilisce che "i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato che siano eletti deputati o senatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare". Il principio citato deve ritenersi esteso ai casi di elezione a membri del Parlamento europeo. Il secondo comma dell'articolo 88, nel disciplinare il trattamento economico del dipendente eletto al Parlamento, stabilisce che le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte direttamente dall' Amministrazione.

b) amministratori locali: la disciplina è recata dalla legge 816 del 27 dicembre 1985. Possono fruire di aspettativa, secondo le modalità indicate dall'articolo 2, di permessi, disciplinati dall'art. 4 della legge sopra citata.

5) PERSONALE DI POLIZIA COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE - RAPPRESENTANTE DI LISTA

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può svolgere funzioni di presidente, di segretario né di scrutatore di seggio elettorale, come già specificato nella lettera circolare n. 2199/90/bs dell'l settembre 1995. Inoltre - a maggior ragione - il personale in parola non può ricoprire l'incarico di rappresentante di lista in occasione delle consultazioni elettorali, in ossequio ai principi indicati dall'articolo 81 della legge 1 aprile 1981 n. 121, che al primo comma sancisce che gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza (fatta salva, ovviamente, l'ipotesi della candidatura, con le modalità di cui si è fatto cenno sopra) mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni, e pone il divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o singoli candidati.

I punti 3 e 4 si applicano anche al personale amministrativo e tecnico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dr E. di Somma