DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n. 2727/22                                                                                         Roma, li 22/11/02

URGENTISSIMO A VISTA

                                                                    Alle Organizzazioni Sindacali

S.A-.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A 00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228 00 1 63 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S/ P.P. - Via Lancisi, 25 00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46 00 1 75 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Irnerio, 21 00165 ROMA

F.S.A C.N.P.P.- Si.A.P.Pe. UG.L. /F.N. P. Via Spaccarelli, n. 86 00 1 00 ROMA

Si.A.L.Pe.- A.S.I.A. Via dell'Argilla, n. 4 001 85 ROMA

S.A.G. -P.P. "- Largo dei Lombardi, n. 21 00 1 86 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio II

S E D E

OGGETTO: Applicazione della normativa di carattere economico contenuta nel D.P.R. contenente, il recepimento dell'Accordo Sindacale riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003. Lettera Circolare n.0356275-2002.

Di seguito alla Lettera Circolare. n.0455165-2002 del 21.10.2002 si trasmette per opportuna informativa copia della Lettera Circolare n. 0356275 del 20 novembre 2002 trasmessa a questo Ufficio dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, - Gestione del personale di Polizia Penitenziaria - relativa all'argomento specificato in oggetto.

 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Gestione del Personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n.0:356275                                                                                 Roma, lì 20 novembre 2002

Alle Direzioni Generali del D.A.P.

Alle Unità Dirigenziali dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali Dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento

del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti (comprese le Case Mandamentali)

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G.Altavista"

Al Dipartimento Giustizia Minorile

LORO SEDI

 

OGGETTO : Applicazione della normativa di carattere economico contenuta nel D.P.R. concernente il recepimento dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile. Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Da più istituti penitenziari e da diverse sigle sindacali è stato segnalato che alcune disposizioni applicative, relative all'attribuzione di alcune indennità spettanti al personale di Polizia penitenziaria in applicazione del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, contenute nella lettera circolare pari numero ed oggetto datata 9 agosto 2002, hanno ingenerato dubbi interpretativi cagionando, in taluni casi, sperequazioni di trattamento tra il personale e, pertanto, si rende necessario che le stesse siano maggiormente chiarite o integrate. Quanto sopra premesso, dopo un attento esame delle disposizioni impartite, si è ritenuto di dover apportare le modifiche e le integrazioni di seguito riportate che interessano i seguenti istituti giuridici: - trattamento economico di missione (art. 7 commi 6-7-9-11- e 12); - indennità di presenza notturna (art.12 comma 1); - indennità di compensazione (art.16 comma 2); - compenso per sorveglianza detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis della legge 354/1975 (art.12 comma 3);

Trattamento economico di missione(articolo 7) Decorrenza 1° settembre 2002.

(Comma 7) - anticipo di missione

L'Amministrazione deve anticipare una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85% delle presunte spese di vitto.

(Comma 9) - rimborso forfetario

"L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può autorizzare preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di trasferta vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio". L'autorità che dispone l'invio in servizio fuori sede del dipendente, accertata la maggior convenienza per l'Amministrazione, indicherà, nel provvedimento formale di missione, la facoltà, per il dipendente, di avvalersi del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 7 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Operata la scelta, l'opzione per tale trattamento sarà applicata a tutta la durata della trasferta, di conseguenza non è consentita una liquidazione mista ( esempio pagamento di ore residuali di missione comprese tra le 24 e 48 ore). Quanto sopra nella considerazione che la stessa fonte normativa prevede, espressamente, il diritto al rimborso di Euro 100,00 al compimento di ogni 24 ore di missione, ne consegue, quindi, che nel caso di missione superiore alle 24 ore ma inferiore alle 48 ore il rimborso spettante è comunque di soli Euro 100,00. L'importo forfetario è esente da tassazione avendo natura di rimborso. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85% della somma forfetaria.

Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il dipendente fruisca di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione.

(Comma 11) - rimborso spese per mezzi di trasporto urbano o dei taxi

Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi solo nell'eventualità che vi sia un'oggettiva indisponibilità dei mezzi pubblici ( sciopero, mancanza di servizi notturni, ecc.). Altresì compete tale rimborso nei casi di impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici in relazione a particolari tipologie di servizio che saranno individuati da questa Amministrazione centrale.

(Comma 12) - visti di arrivo e partenza.

Devono essere attestati, con dichiarazione dell'interessato sul foglio di viaggio, i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'Amministrazione o delle altre Forze di polizia.

Indennità di presenza notturna (articolo 12) Decorrenza dal 1° settembre 2002.

Il 1° comma dell'art.12 del D.P.R. ha elevato ad Euro 4.10 la misuria oraria lorda dell'indennità per servizio notturno spettante al personale che svolge un turno di servizio compreso tra le ore 22 e le ore 6,00.

Indennità di compensazione (Articolo 16) Decorrenza dal 1° settembre 2002.

Il 2° comma dell'articolo 16 ha stabilito che al personale che per sopraggiunte inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, fermo restando il diritto al recupero, è corrisposta un'indennità lorda di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Compenso per sorveglianza detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis della legge 354/75 (Articolo 12). Decorrenza dal 1° settembre 2002.

L'art.12, 3° comma, prevede che al personale di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, in compiti di sorveglianza, di traduzione o piantonamento di detenuti sottoposti allo speciale regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, è attribuito un compenso di Euro 12,00 per ogni turno giornaliero. Il suddetto compenso non è cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

Tenuto conto che il D.P.R. 18 giugno 2002 al comma 1 dell'articolo 16 fissa in trentasei ore settimanali (sei ore giornaliere) l'orario di lavoro del personale del Corpo di polizia penitenziaria, questa Amministrazione ritiene di dover confermare che il suddetto compenso compete al solo personale che, impiegato in modo diretto e continuo per l'intero turno di servizio ( sei ore), assicuri la vigilanza, la traduzione o il piantonamento dei detenuti sottoposti allo speciale regime previsto dall'articolo 41 bis della legge n. 354/1975.

Revoca congedo ordinario già concesso - imputazione della spesa. (Articolo 18 comma 2); Decorrenza 1° settembre 2002.

Si comunica che l'onere della spesa da sostenersi, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 18 comma 2, dovrà essere imputato al capitolo 1605 art. 01 del bilancio passivo di questo Centro di Responsabilità.-

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO