C E N N I   S T O R I C I
 


REGNO D'ITALIA

Riordino del personale delle carceri  

la Legge 23 giugno e il regolamento 27 luglio 1873
 

Con la costituzione della direzione generale delle carceri, sotto l'amministrazione del direttore generale Boschi, si giunse al primo riordino del personale. Il R. D. 17 novembre 1869 sostituiva le precedenti divisioni, intitolate alle Carceri giudiziarie, alle Case penali e ai Bagni penali, con divisioni organizzate secondo la materia trattata: VII - personale, VIII - servizio economico e manifatture, IX - fabbricati, trasporti e affari diversi. Un ufficio di gabinetto fu appositamente creato per la trattazione degli affari riservati. Fu quindi affrontato il problema dell'unificazione del personale, sia amministrativo che di custodia. Per il personale amministrativo si provvide con R.D. 10 marzo 1871, che distingueva il personale amministrativo secondo i tre ordini di stabilimenti carcerari di provenienza. Il R.D. dell'8 gennaio 1872 incorporava il personale proveniente dalle carceri pontificie nell'amministrazione generale delle carceri. Il 23 luglio 1873 viene emanato il Regolamento che stabilisce le nuove qualifiche di capoguardia, sottocapo e guardia, introduce la denominazione di guardia carceraria in luogo di guardiano e stabilisce i requisiti per l'accesso al corpo, eccone alcuni: sapere leggere, scrivere e far di conto; attestato di buona condotta e di non aver riportato pene criminali e correzionali. A titolo di ingaggio alla guardia veniva offerto un premio di 200 lire per le prime due ferme e il vestiario per l'uniforme. 

 

Istituzione della scuola per gli allievi guardie

 L'istituzione della scuola per gli allievi guardie era stata prevista dal regolamento del personale del 1873. La scuola per gli allievi guardie trovò ospitalità nei locali dell'ex monastero di Regina Coeli, sito in via della Lungara e venne inaugurata il 15 luglio 1875. Gli obiettivi per la formazione del personale, almeno in teoria, erano a dir poco ambiziosi, considerato i problemi di bilancio che opprimevano lo Stato e la drammatica situazione delle carceri italiane. 

La finalità principale della scuola era quella di formare guardie istruite, intelligenti, attive, bene aitanti nella persona, conscie dei loro doveri e dell'obbligo che hanno verso la Società di cooperare all'emendamento del condannato.

 

IL CARCERE IN ITALIA DOPO L'UNITA'

Dopo l'Unità d'Italia, l'aumento della popolazione e l'incremento della criminalità fecero emergere drammaticamente il problema del sovraffollamento delle carceri, strutture fatiscenti e inadeguate per capienza e condizioni igieniche. Il nuovo Parlamento si trovò di fronte all'urgenza di decidere su questioni essenziali, tra cui la scelta del sistema penitenziario da adottare per la costruzione delle nuove carceri del Regno d'Italia e i problemi connessi alla gestione del personale di custodia delle carceri.

 

Il "Corpo degli Agenti di Custodia"

Ed ecco sopraggiungere la data fondamentale del 6 luglio 1890, quella in cui il R.D. 7011 adottò per la prima volta la denominazione CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA, la stessa che lo ha designato, per quasi un secolo. E' un provvedimento che nella storia del Corpo separa nettamente due epoche: quella originaria di un sistema penitenziario in cui i suoi elementi inscindibili -guardie e reclusi - subivano rispettivamente il condizionamento di regimi nazionali autoritari e di concezioni giuridiche arretrate, e quella dello stato unitario che si apre alle nuove correnti di pensiero, anticipatrici della incoercibilità dei diritti dell'individuo e di esigenze inderogabili di giustizia sociale. All'articolo 10 del R.D. venne stabilita la seguente graduazione per gli Agenti di Custodia: a) allievo; b) guardia o sorvegliante c) appuntato d) sottocapoguardia o sottocaposorvegliante e) capoguardia o caposorvegliante f) comandante (solo per gli stabilimenti importanti) 

Le prescrizioni relative alla divisa ed all'armamento si rifanno a quelle antecedenti, con qualche modifica come quella dei "capelli corti e barba rasa con soli baffi e pizzo" e dell'obbligo di portare i guanti in pubblico.

Negli stabilimenti-scuola per gli Agenti di Custodia venne prescritta la disponibilità di una o più sale di riunione ed un cortile per gli esercizi militari. Il Capo II, dedicato alla "Disciplina", conteneva fra le altre cose: pronta obbedienza ai superiori, uso del lei da parte dei superiori verso i subalterni e della lingua italiana nei rapporti di servizio, divieto generale di fumare nel recinto dello stabilimento, salvo che nelle "località" designate dai dirigenti. L'intervento legislativo di maggiore rilievo tra quelli emanati nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale è il R.D. 24 marzo 1907 n. 150, con cui si approvava il nuovo regolamento per il Corpo degli Agenti di Custodia, che peraltro non apportava modifiche sostanziali rispetto al Regolamento del 1890. -

Degna di nota fu l'introduzione di una nuova punizione che più di tutte accomunava l'agente di Custodia al detenuto: la "sala diciplina" , dove era inviato l'agente sottoposto a punizione. In realtà si trattava di una cella d'isolamento dove era vietato fumare, leggere, scrivere e tenere il lume, e dove l'agente sottoposto a punizione dormiva su di un tavolaccio e solo per motivi sanitari gli era concesso di passeggiare nel cortile.

 

Regolamenti ordinamentali del Corpo degli Agenti di Custodia del 1937

 E' nel 1937 che il Corpo degli agenti di custodia si dota del suo regolamento ordinamentale, dal punto di vista normativo, più "avanzato". Con il regolamento a firma di Re Vittorio Emanuele III e il primo Ministro Benito Mussolini, vengono, ad esempio, indicati nuovi requisiti per il "reclutamento" la durata dei "corsi speciali per l'istituzione delle guardie", i criteri generali per le promozioni in carriera e, ad esempio, le modalità di concessione delle autorizzazioni al matrimonio. Nello spirito fascista, cui l'intero regolamento si ispirava vengono modificate anche le modalità, l'applicazione e gli effetti delle punizioni disciplinari cui sottoporre le "guardie" in caso di violazione dei regolamenti; da ricordare, poichè punizione disciplinare in vigore fino al 1989, l'introduzione della sanzione della consegna, una specie di arresto in caserma, comminata per infrazioni anche abbastanza lievi. Fra i servizi "istituzionali" definiti da quel regolamento da ricordare, per curiosità: · gli agenti scritturali, quelli c.d. barcaioli e quelli addetti alla sorveglianza degli agenti ammalati.

 

La smilitarizzazione del Corpo degli AA. CC. e l'istituzione del nuovo Corpo di
Polizia Penitenziaria.

 

    Tutto il processo riformista e rifomatore culminato con l'approvazione della Legge 395/90 istitutivo del Corpo della polizia penitenziaria, ha radici profonde riconducibili agli anni 60/70 quando la cultura che si sviluppò al grande tema della pena e della sua finalità portò all'approvazione della Legge 354/75 "Nuovo Ordinamento Penitenziario" affermazione (tardiva) del principio costituzionale (art.27). Subito dopo infatti il movimento degli Agenti di Custodia organizzato dalle confederazioni sindacali cominciava ad affermare la sua presenza e a rivendicare, con forza, la sua esigenza di riformare, armonizzandolo al nuovo sistema, un Corpo lasciato fino ad allora agli schematismi militari ed alle gerarchie soffocanti. Era impossibile, per i lavoratori che si organizzavano sempre più massicciamente attuare una riforma, quella del 75, lasciando il Corpo degli AA.CC. nella sua inadeguatezza, continuando ad operare, nella militarità, all'interno di un sistema sempre più complesso ed articolato. Si rivendicavano le libertà sindacali per ricondurre anche quei lavoratori nel grande alveo della democrazia del lavoro; lavoratori fra i lavoratori, cittadini fra i cittadini, titolari, anche loro, di tutti quei diritti e quelle libertà che già appartenevano agli altri lavoratori. "L'ITALIA è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" e su questo principio fondante le istituzioni repubblicane trovava leggittimazione il movimento che chiedeva la smilitarizzazione del Corpo e l'affermazione dei valori della democrazia nel lavoro degli AA.CC. Così si arrivò alla Legge 395/90 (istituzione del Corpo della polizia penitenziaria). Alcuni stralci più significativi: Art. 1 - Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria. 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, · Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali. 3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia. 4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto · compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Art. 5. - Compiti istituzionali. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4. Art. 19. - Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali. 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali. 5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio: a) in locali dell'Amministrazione che, ne stabilisce le modalità d'uso; b) in locali aperti al pubblico. 13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.