FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2005


Il Ministro delle politiche agricole e forestali

e

le organizzazioni sindacali SAPAF, Federazione Nazionale UGL-CFS,
 Federazione Sindacale Forestale SAPeCOFS-CISAL

  

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni; 

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254; 

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15; 

VISTI gli articoli 26, 27, 28 e 29 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 6 giugno 2002; 

VISTO il d.P.R. 5 novembre 2004, n.301, articolo 7, comma 1;   

Sottoscrivono l’allegato accordo sul  

 FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L’ANNO 2005

per il personale del Corpo forestale dello Stato   

Roma, 30 gennaio 2006

 

  IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 (On. Giovanni ALEMANNO)  

  SAPAF            Fed.Naz. UGL/CFS                   Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL


 

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2005

  

Articolo 1
(Risorse finanziarie – anno 2005) 

Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2005, sulla base di quanto assegnato sul capitolo 2874 (€ 4.439.577,00), sulla base delle integrazioni previste dal dPR n.301/2004 (€ 1.084.000,00), e tenuto conto dei residui riferiti all’anno 2004 (€ 467.271,20),  ammontano a € 5.990.848,20 da intendersi al lordo delle trattenute assistenziali e previdenziali a carico dei dipendenti, e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.  

 

Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo) 

Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, sono utilizzate dall’Amministrazione per incentivare l’impiego del personale in alcune attività operative che comportino particolari situazioni di servizio, disagi o particolari responsabilità, ivi compresa l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi nella misura di € 4.770.000,00 per le fattispecie di cui all’art. 3 e di € 1.220.848,20 per le sedi decentrate di cui all’art. 4. 

 

Articolo 3
(Fattispecie applicative)
 

1. Al personale  in servizio presso i Comandi stazione, i Gruppi o i Distaccamenti del servizio antincendio boschivo, i Nuclei CITES e presso i Posti fissi è riconosciuta un’indennità mensile di € 37,00; al Comandante di Stazione, dei Nuclei CITES o dei Posti fissi compete un’indennità mensile di € 65,00.  

2. Al personale formalmente nominato quale componente in via continuativa di nuclei cinofili, reparti a cavallo, squadre di soccorso alpino, NAF, NIPAF, NICAF, NIAB, servizio certificazione CITES, N.O.A. e Sezioni di PG presso le Procure ed a quello che esercita la specializzazione di elicotterista compete un’indennità mensile pari ad € 34,00.  

3. Al personale che, in servizio presso la sede di prima assegnazione nella qualifica, non fruisca di alloggio di servizio a titolo gratuito o di alloggio a locazione agevolata (immobili di Enti pubblici), sia nella condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non sia proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o comunque ad una distanza carrabile superiore di 40 Km dalla sede dell’ufficio, compete un’indennità pari a € 100,00 mensili. (Le condizioni sopra richiamate possono essere certificate nei modi previsti dalla legge e possono essere verificate dall’Amministrazione). Il compenso è mantenuto alle medesime condizioni al personale trasferito d’ufficio che non benefici dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge 29.3.2001, n. 86. Dal 01/01/2006 l’indennità della suddetta fattispecie verrà attribuita al personale che si trovi, a decorrere dal 1°gennaio 2001, nella condizione di accesso dall’esterno nella qualifica iniziale, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2006. 

4. Al personale in servizio a titolo esclusivo presso le Centrali operative, nazionali e regionali, è attribuito un compenso mensile pari ad € 31,00. 

5. Sono attribuite ulteriori indennità per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:

-    turni di lavoro ricadenti interamente  tra le ore 12,00 e le ore 6,00, per ogni ora….....…..€   0,50;

-    turni di lavoro di almeno sei ore, successivi alle ore 12,00 nei giorni 24 e 31 dicembre e vigilia di Pasqua, per turno…………€ 40,00;

-    per l’impiego in turni di reperibilità, per turno…….....€   6,20;

-    chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno .….....…...…€ 13,00;

-    Per il servizio di controllo sulle piste da sci e di rilevamento Meteomont, per turno........….....€   5,00;

-    per l’attivita’ attinente al servizio nautico, per turno…..……………..€   5,00;

-    per i conduttori di pullman superiori a nove posti, incaricati con formale ordine di servizio per il trasporto persone, per turno……………….€   5,00;

-    Per l’attività in poligono di istruttore di tiro, di direttore di tiro e di armaiolo, per turno……..…….€  5,00.

 

In sede di contrattazione decentrata locale si definirà la consistenza delle turnazioni di cui al presente comma anche in relazione alla disponibilità delle risorse.

 

Articolo 4
(Ripartizione delle risorse a livello decentrato) 

1. In sede di contrattazione decentrata, nel limite di cui all’art. 2, ripartite per ciascuna sede secondo l’allegata tabella, nel rispetto dell’art. 26, comma 3°, del vigente Accordo Nazionale Quadro, possono essere introdotte ulteriori indennità.

2. Il personale ha diritto a beneficiare delle risorse del presente articolo per un importo annuale non superiore a € 370,00 pro capite.

3. Le risorse a livello decentrato non possono applicarsi alle ipotesi di fattispecie già indicate nel presente accordo.  

 

Articolo 5
(Disposizioni finali) 

1. Tutte le indennità mensili corrisposte in applicazione del presente accordo non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dell’indennità prevista per la locazione onerosa.

2. Tutte le indennità previste all’art.3, comma 5, corrisposte per turno di lavoro, ad esclusione di quelle riferite all’impiego in turni di reperibilità ed alla chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, non sono cumulabili tra loro nell’ambito dello stesso turno.

3. Nel caso di non cumulabilità delle indennità, al beneficiario verrà corrisposto l’importo a lui più favorevole.

4. Tutti gli importi relativi alle indennità individuate sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

5. Gli stanziamenti del Fondo non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l’anno successivo, quali residui.
 

 

Roma, 30 gennaio 2006