Ministero delle  Politiche Agricole e Forestali

 

 

 

   Roma, 11.3.2002

CORPO FORESTALE DELLO STATO

 

Divisione I

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Superiore Direttore della Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE (RI)

Al Dirigente della Divisione II  SEDE

Al Dirigente della Divisione VII SEDE

Al Dirigente della Divisione XII SEDE

Ai Coordinatori Regionali del C.F.S.
LORO SEDI
e, p.c.           Alla Segreteria del Direttore Generale

Alla Gestione ex A.S.F.D.
All’Ufficio Relazioni sindacali
SEDE
 
Prot. n° 10123

Allegati: 1

 

OGGETTO:   richiami normativi e disposizioni applicative in materia di divieto di fumo. 

Com’è noto, sono in vigore e devono essere applicate le seguenti disposizioni in tema di limitazione e divieto di fumo: 

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Ai sensi dell’art. 34, lettera a), è fatto divieto assoluto di fumare nei locali in cui esistono pericoli specifici d’incendio. Tali locali sono quelli ove si utilizzano o detengono sostanze infiammabili, combustibili, comburenti o esplosive, o comunque caratterizzati da un elevato carico d’incendio, quali, ad esempio:
·        archivi e depositi di materiale cartaceo;
·        armerie e depositi di munizioni o esplosivi;
·        autorimesse;
·        basi aeromobili;
·        centrali termiche;
·        depositi di carburanti.
Ai sensi dell’art. 392 del predetto D.P.R., i trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 12.500 a L. 25.000 o nei casi di maggiore gravità, con l’arresto fino a tre mesi. 

- Legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali, individuati nell’art. 1:
·        corsie d'ospedale;
·        aule delle scuole di ogni ordine e grado;
·        autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
·        metropolitane;
·        sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
·        compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
·        compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
·        locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto. vedi T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
·        sale chiuse di cinema e teatro;
·        sale chiuse da ballo;
·        sale-corse;
·        sale riunioni di accademie;
·        musei;
·        biblioteche;
·        sale di lettura aperte al pubblico;
·        pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici). La direttiva prevede che tutte le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari, nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.

La direttiva fornisce i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

  • per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
  • tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
  • tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
  • i luoghi elencati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva.

La direttiva stabilisce, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.

Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.
___________________________________________
 

Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo

Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente elencati nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, la direttiva fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, per agevolare la corretta applicazione della normativa:
·        ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);
·        scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);
·        uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni;
·        uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;
·        uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
·        distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);
·        uffici I.V.A., uffici del registro;
·        uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
·        uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
·        banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
 

Competenze dei datori di lavoro e dirigenti delle pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione del divieto di fumo

Ai sensi del D. lgs. 626/1994, i datori di lavoro e i dirigenti devono adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Pertanto, oltre ad individuare i locali ove deve essere fatto rispettare il divieto di fumare ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 547/1955 e della Legge 584/75, gli stessi sono tenuti ad individuare anche gli eventuali locali non aperti al pubblico che sono sede di attività di un numero ampio di persone in relazione alla cubatura disponibile, nei quali deve essere fatto rispettare il divieto di fumo per proteggere i lavoratori non fumatori dagli effetti del fumo passivo.

Quanto sopra è in linea con la citata D.P.C.M. 14/12/1995, laddove la stessa precisa che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.

Pertanto, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali dove, ai sensi dei criteri sopra citati, devono essere apposti i cartelli di divieto completi delle seguenti indicazioni:
·        divieto di fumo;
·        indicazione della norma che impone il divieto (legge n.584/1975);
·        sanzioni applicabili;
·        nominativi dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

Spetta inoltre ai datori di lavoro e ai dirigenti individuare, con atto formale, gli incaricati di: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare le stesse. Questi ultimi, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, affinché irroghi la sanzione.

 

Sanzioni.

Legge Finanziaria 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). La Finanziaria 2002 ha aggiornato quanto già disposto dalla Legge 584/1975 e successive modificazioni, che prevedevano, a carico dei trasgressori al divieto di fumare, una sanzione da Lire 4.000 a Lire 10.000. L'articolo 52, comma 20, porta "la sanzione amministrativa del pagamento" ad una somma che varia da Euro 25 (Lire 48.407) a Euro 250 (Lire 484.068), e dispone che tale importo sia raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni".

Nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, non appone gli appositi cartelli di divieto, oppure non fa rispettare il divieto, è prevista una sanzione che consiste nel pagamento di una somma da Euro 200 (Lire 387.254) a Euro 2.000 (Lire 3.872.540).

L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

Va precisato in proposito che, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, resta abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975, in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge, la n. 689/198,1 e che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).

 

Come si accerta l'infrazione.

Il preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981), all’autorità competente (ex art. 9, legge n. 584/1975). 

 

Autorità competente a ricevere il rapporto

L'art. 9 della legge n. 584 del 1975 dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al Prefetto. Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988. Il giudice delle leggi ha infatti affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.

In particolare, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle Regioni, a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.

Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, "quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale ".

Ne consegue che il rapporto va presentato alla Regione quando la violazione sia stata rilevata:
·          nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le Regioni esercitano competenze proprie o delegate;
·          nell'ambito degli uffici o delle strutture della Regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Il rapporto va presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della Sanità, del D.P.R. n. 571/1982).

Nei restanti casi, il rapporto va presentato al Prefetto.

 

Come si paga la contravvenzione.

Il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione. Ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 28 marzo 2001, n. 4 (G.U. n. 85 del 11 aprile 2001).

a)      Si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in cui è stata accertata l'infrazione, compilando l’apposito modello di pagamento F23 (Allegato E alla presente circolare) Il “codice tributo” da indicare al punto 11 del predetto modello è il 131T, che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse da I.V.A." (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato). Al punto 6 va inserito anche il “codice ufficio o ente” che, per gli Uffici del C.F.S. è del tipo “Dxx” (i caratteri xx vanno sostituiti con la sigla automobilistica della provincia ove ha sede l’Ufficio che ha rilevato l’infrazione). Detto codice dovrà essere riportato anche sul verbale di contestazione.

b)      Si può delegare la propria banca al pagamento, sempre utilizzando il modello F23.

c)      Si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a “Servizio riscossione tributi - concessione di ....”.

Si rammenta che, ai sensi delle vigenti leggi, il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento della contravvenzione dal trasgressore.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Quest’ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.   

Tutto ciò premesso, si ricorda pertanto alle SS.LL. che esistono i seguenti obblighi in attuazione della predetta normativa:

a)      individuare i locali in cui esistono pericoli specifici d’incendio, nei quali vige l’obbligo di non fumare per motivi di sicurezza, ai sensi dell’art. 34, lettera a) del D.P.R. 547/1955;

b)      individuare i locali nei quali accedono, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, la generalità degli amministrati e/o gli utenti, nei quali vige l’obbligo di non fumare in quanto aperti al pubblico;

c)      individuare gli eventuali locali non aperti al pubblico che sono sede di attività di un numero ampio di persone in relazione alla cubatura disponibile, nei quali il divieto di fumo vige allo scopo di proteggere i lavoratori non fumatori dagli effetti del fumo passivo;

d)      designare il personale incaricato di procedere alla contestazione dell’eventuale infrazione. 

I locali di cui al punto c) verranno individuati previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Si allegano alla presente:
·      fac-simile cartello “divieto di fumo” (allegato A)
·      fac-simile verbale di contestazione e relative istruzioni (allegato B)
·      fac-simile “rapporto all’Autorita competente” (allegato C)
·      fac-simile “modello rilevazione dati”, da trasmettere all’Autorità competente (allegato D);
·      fac-simile modello di pagamento F23 e relative istruzioni (allegato E). 

            I Coordinamenti regionali cureranno l’inoltro della presente agli Uffici dipendenti e agli Uffici ex A.S.F.D.

            La Divisione II e la Divisione XII cureranno l’inoltro della presente, rispettivamente ai C.T.A. e ai nuclei C.I.T.E.S. (Div. II) ,e ai Centri A.I.B. e C.O.A. Urbe (Div. XII).  

            All’Ufficio relazioni sindacali si trasme la presente nota per l’informazione alle OO.SS.   

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                              
G. DI CROCE

  _____________________________

  (Allegato A)

VIETATO  FUMARE

 

Ai sensi di:

Art. 1 Legge n. 584/1975;

Decisione del T.A.R. Del Lazio Sez. I bis del 17/3/1995 n. 462;

Ordinanza del Consiglio di Stato del 14/5/1995 n. 687;

Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U. Del 15/01/1996 n. 11);

Circolare del Ministero della Sanità del 28/03/2001 n.4 (G.U. Del 11/04/01 n 85);

Legge Finanziaria 2002 art.52, comma 20; 

- per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da Euro 25 (Lire 48.407) a Euro 250 (Lire 484.068). La misura della sanzione  è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente  stato di  gravidanza o  in  presenza  di  lattanti o di  bambini fino a dodici anni; 

- i  controlli  e  l’applicazione  delle  sanzioni  sono  affidati,  oltre  che  agli ufficiali e  agenti di

  Polizia Giudiziaria (art. 13 della L. 689/1981), ai Sig.ri  .............................................................,

  preposti alla vigilanza per atto prot. ................... del .................. 

 IL DATORE DI LAVORO O DIRIGENTE    

______________________________________________

 

Allegato (B)

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Corpo forestale dello Stato  

 

 

(TIMBRO LINEARE DELL’UFFICIO)

 

Codice Ufficio     D_____ (A)

 

OGGETTO: Legge 11-11-1975, n.584 sul divieto di fumare  

Verbale di contestazione N. (B)

Data (C)

Cognome e nome del trasgressore (D)

Luogo e data di nascita (E)

Residenza (F)

Documento d’identificazione (G)

Struttura, luogo e ora dell’infrazione (H)

 

Firma del verbalizzante (I)

   

(A) Sigla automobilistica della provincia in cui ha sede l’Ufficio ove è stata accertata l’infrazione.  
(B) Numero progressivo della verbalizzazione.  
(C) Data della verbalizzazione.  
(D), (E) ed (F) Dati del trasgressore desunti dal documento d’identificazione.  
(G) Tipo del documento d’identificazione, utilizzando le seguenti abbreviazioni:  
C.I.
= carta d’identità  
C.F.S. = tessera C.F.S.  
P = patente  
P.A.= porto d’armi  
Pass. = passaporto  
T.F. = tessera ferroviaria

(H) Denominazione della struttura, luogo e ora della verbalizzazione.  
(I) Firma leggibile del verbalizzante.

  ____________________________________________________________________

Istruzioni per la compilazione del verbale di contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995  

Il “Modulo per la compilazione del verbale di contestazione” si compone di n. 3 copie da compilare utilizzando la carta copiativa.   
-      Una copia deve essere conservata presso la struttura.
-      Una copia deve essere consegnata al trasgressore.
-      Una copia deve essere allegata al rapporto da trasmettere all’Autorità competente per territorio. 

(A) Sigla automobilistica della provincia in cui ha sede l’Ufficio ove è stata accertata l’infrazione.    
(B)
Annotare il numero progressivo della verbalizzazione.    
(C) Annotare la data della verbalizzazione. 

Inserire nei campi (D), (E) ed (F) i dati del trasgressore desunti dal documento d’identificazione.   
Indicare nel campo (G) il tipo di documento d’identificazione utilizzando le seguenti abbreviazioni:
C.I.
= carta d’identità
C.F.S. = tessera C.F.S.
P = patente
P.A.= porto d’armi
T.F. = tessera ferroviaria
Pass. = passaporto

(H) Annotare la denominazione della struttura, il luogo e l’ora della verbalizzazione.   
Nel campo (I) il verbalizzante deve apporre una firma leggibile.Allegato C

(TIMBRO LINEARE DELL’UFFICIO)  

 

Prot. n. ______________                   _____________________, lì_______________________
 

Al Signor Prefetto di  
                                                                                                     
____________________

 

OGGETTO:   Legge 11-11-1975, n.584 sul divieto di fumo

Rapporto a carico di __________________________________________________

 

In data ___________ è stata accertata, a carico di ____________________________________

nat___ a __________________________________________ il ___________________________ ,

residente in ____________________________

Via ___________________________________ n. _________________

la violazione alla legge in oggetto, per avere

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Non avendo avuto luogo il pagamento della somma in misura ridotta, di cui all’art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge n. 689/1981, si trasmette il verbale d’accertamento n. _________, con la prova dell___ eseguit___ contestazion____/notificazion____, quale rapporto per il procedimento di legge.   



[1] Qualifica e firma dell’intestatario