Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche
CORPO FORESTALE DELLO STATO


Ufficio Relazioni Sindacali

 

Prot. n. 33100, pos.                                                                                    Roma, 23 ottobre 2002

Ai Coordinamenti regionali del C.F.S.
LORO SEDI
 

Alla Direzione della Scuola del C.F.S.
CITTADUCALE 

e, p.c. Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI 

e, p.c. Alla Divisione VII
SEDE
 

OGGETTO:  Concessione e revoca deleghe sindacali.  Centralizzazione delle medesime.

 

Si evidenziano le novità normative introdotte nella materia in argomento dal D.P.R. n. 164/2002 (“Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”), pubblicato sul S.O. n. 155/L alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2002.               

L’articolo 34 del decreto (“Adempimenti delle amministrazioni – Responsabilità”) precisa in particolare che, dalla data di entrata in vigore del medesimo (15 agosto 2002), la delega per la riscossione del contributo sindacale conferita dal personale del Corpo forestale dello Stato ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero di deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. 

Ai fini della sospensione della trattenuta del contributo sindacale, le revoche presentate a partire dal 15 agosto 2002 ( e fino al 31-10-2002 ) avranno effetto economico dal 1° gennaio 2003.

Le revoche che perverranno all’Amministrazione dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003 avranno effetto economico dal  1° gennaio 2004.

A questo proposito, codesti uffici devono verificare che le revoche presentate dal 15.08.2002  non siano state erroneamente trattate, per quanto attiene la trattenuta sullo stipendio, con  la precedente disciplina normativa.

In questo caso sarà necessario riattivare immediatamente l’effettuazione della trattenuta del contributo sindacale fino all’effettiva decorrenza economica della revoca (31-12-2002) in ottemperanza alla nuova normativa.

 La revoca intervenuta tra il 15 agosto ed il 31 ottobre 2002 è efficace ai fini associativi .

Codesti Uffici provvederanno, pertanto, a comunicare a questa Direzione Generale, Divisione VII^ – UTEC, l’elenco del personale, distinto per sigla sindacale, che ha presentato revoca nel periodo suddetto, nonché l’elenco del personale che ha presentato revoca dal 1° gennaio al 14 agosto 2002. 

Per effetto della centralizzazione delle deleghe e revoche per la riscossione delle trattenute sindacali, decisa dalla scrivente Direzione Generale, a far data dal 1°gennaio 2003, la delega rilasciata per iscritto dal dipendente al fine della trattenuta di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali (nella misura stabilita dagli organi statutari delle singole OO.SS.), dovrà pervenire direttamente a questa Direzione Generale, Divisione VII^ – UTEC e non più all’Ufficio da cui il dipendente dipende amministrativamente. 

La delega dovrà essere trasmessa dall’Organizzazione sindacale interessata con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta dai soggetti a ciò abilitati dagli statuti o dalla disciplina interna delle singole OO.SS.

A tal fine, le singole OO.SS. hanno facoltà di indicare eventuali strutture e soggetti espressamente incaricati di provvedere alla trasmissione delle deleghe.               

Le revoche delle deleghe in argomento devono essere trasmesse direttamente dai dipendenti interessati all’Ufficio sopra indicato, il quale, per opportuna conoscenza, comunicherà mensilmente a ciascuna O.S. l’elenco di quelle, di pertinenza, pervenute all’Amministrazione. 

L’Ufficio UTEC, ai fini di quanto previsto dall’art. 34 comma 3 del DPR 164/2002, apporrà, su ogni delega ricevuta, un timbro di accettazione riportante la data del rilascio.

Ove la delega sia inviata con lettera raccomandata, si considera giorno di rilascio quello riportato nella data del timbro postale di arrivo.

Se la delega viene consegnata a mano, si considera data di accettazione quella risultante dalla ricevuta sottoscritta in presenza dell’interessato dall’Ufficio UTEC.

In ogni altro caso, la data di accettazione delle deleghe è rappresentata dalla data dei relativi protocolli di arrivo presso la predetta Divisione.

Analogamente si procede nel caso di revoca.         

In base a quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 34, ciascuna delle Organizzazioni sindacali dovrà far pervenire a quest’Ufficio, entro il 15 dicembre 2002, un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale.               

La Divisione VII^ - UTEC procederà, altresì, alla ricognizione annuale delle deleghe conteggiando, ai fini della consistenza associativa, le deleghe con contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio, in adempimento a quanto stabilito al comma 1 dell’articolo in esame. 

                  La Divisione VII^ assicurerà la gestione dei dati riguardanti le deleghe in argomento con apposita banca dati, con l’osservanza di quanto disposto dalla legge 31.12.1996, n. 675, dal decreto legislativo 11.5.1999, n. 135 (recante disposizioni integrative della legge 675/96 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) ed alla luce delle segnalazioni pronunciate sull’argomento dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Provvederà, inoltre, a versare mensilmente a ciascuna O.S. la somma corrispondente ai contributi trattenuti ai dipendenti, secondo modalità concordate con le OO.SS. medesime.  

La medesima Divisione VII provvederà, entro il 15 dicembre 2002, ad assegnare a ciascuna Organizzazione sindacale o Federazione sindacale un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali; i codici verranno resi noti a tutto il personale dipendente e riportati sui cedolini degli stipendi in luogo delle attuali sigle sindacali. 

Quanto già disposto in materia con circolare di quest’Ufficio n. 1684 del 4 marzo 1996 è abrogato. 

A decorrere dal 1 gennaio 2003, pertanto, gli uffici in indirizzo non potranno piu’ accettare deleghe o revoche, che saranno tempestivamente restituite al mittente. 

Sarà cura degli uffici in indirizzo assicurare esatto adempimento alle disposizioni normative sopra enunciate dandone la massima divulgazione a tutto il personale dipendente.        

 


IL CAPO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO
G. Di Croce