ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.D.A. N. 708 DEL 14-1-1998

CRITERI PER LA EROGAZIONE DEI PRESTITI PLURIENNALI DIRETTI E DELLE SOVVENZIONI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI.

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

a) erogazione del prestito previsto una sola volta per la stessa motivazione (vedere nota n. 1);
b) per le motivazioni per le quali è prevista la concessione di un mutuo decennale, l’interessato, qualora abbia già usufruito per la stessa motivazione di un mutuo quinquennale, potrà chiedere, in presenza di altro evento, un ulteriore mutuo quinquennale;
c) intervento erogativo effettuabile solo ad evento già verificato;
d) durata massima di "un anno" quale termine unico per riferire i diversi eventi e la relativa documentazione alle richieste dei prestiti;
e) facoltà per i coniugi, entrambi iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di avanzare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell’anno di validità stabilito; in presenza di domande presentate da entrambi i coniugi, le concessioni non potranno eccedere la spesa sostenuta o preventivata a seconda dei casi;
f) le spese dovranno essere sostenute dal richiedente il prestito o dal coniuge;
g) il prestito viene concesso nei limiti del 70% della quota cedibile la quale non può, comunque, superare l’importo di £. 1.300.000.
h) Le eccezioni a tali principi sono riportate nell’ambito delle ipotesi erogative per le quali sono state espressamente contemplate e nelle note finali.

Le domande di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) e delle sovvenzioni (che di seguito, per comodità, saranno inglobate nella locuzione "prestiti pluriennali") sono presentate per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza. Esse, sempreché il richiedente non abbia in corso di definizione altra istanza di prestito, verranno prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione ove risulteranno conformi ai criteri sottoelencati ed alla documentazione relativa, fermo restando il contenimento delle domande medesime entro le disponibilità finanziarie fissate annualmente in bilancia per l’attività creditizia.

LE MOTIVAZIONI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SONO:

1) CALAMITA’ NATURALI (terremoti, alluvioni) (decennale) ED EVENTI SIMILARI (rapina, furto, incendio) (quinquennale) - (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l’indicazione dei soggetti e dei beni danneggiati dalle calamità o estorti, nonché con l’indicazione dell’entità dei danni.

Per quanto attiene ai casi di furto, rapina ed incendio, occorre accertare, anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, che non esista apposita garanzia assicurativa; in tal caso, il prestito potrà essere concesso per le spese prive di copertura.

2) MALATTIE GRAVI (vedasi nota 1).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per propria malattia o per malattia del coniuge, dei figli e dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Le pratiche fornite di documentazione di spesa saranno definite dalla Sede provinciale. La documentazione di spesa condizionerà la durata del beneficio; ove questa risulterà insufficiente, il Dirigente valuterà l’importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell’incidenza delle spese sul bilancia familiare.
Per le malattie gravi e del tutto o quasi prive di documentazione di spesa, le domande dovranno essere inviate alla Direzione Generale per essere oggetto di istruttoria speciale.
Le pratiche riferite alla malattia del dipendente richiedente il mutuo potranno essere definite con l’erogazione di prestito quinquennale sempreché esista parere sanitario favorevole alla concessione.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i figli e genitori non conviventi, documenti attestanti il rapporto di parentela;
e) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si possano rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato (allegare le ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all’estero.

3) CASI ECCEZIONALI NON CATALOGABILI E NON RIENTRANTI NEI CRITERI ELENCATI MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE PER LA LORO GRAVITA’ RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (vedasi nota n. 1).

Le pratiche dovranno essere inviate alla Direzione Generale con dettagliata relazione illustrativa dell’Ufficio proponente e saranno oggetto di istruttoria speciale.
Gli eventi devono essere riferiti al dipendente statale, al coniuge, ai figli, ai genitori del dipendente o del coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
e) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.

4) ACQUISTO MACCHINA MODIFICATA O CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI HANDICAP E PROTESI DI ELEVATO COSTO (quinquennale) fino alla concorrenza delle spese documentate (vedasi nota 1).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente per necessità proprie o del coniuge, dei figli, dei genitori del dipendente o del coniuge; le spese dovranno essere sostenute dal dipendente o dal coniuge.
Alla domanda vanno allegati:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i figli e i genitori non conviventi, documentazione attestante il rapporto di parentela;
e) copie conformi all’originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate da non oltre un anno comprovanti la spesa sostenuta. Le modifiche all’auto per portatore di handicap devono risultare dalla documentazione di spesa.

5) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, PIGNORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE,
SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTI VI, VERTENZE LEGALI (compresi casi di divorzio e separazione), DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI,
PAGAMENTO DI TASSA DI SUCCESSIONE DIRETTA A SEGUITO DI DECESSO DEL
CONIUGE E DEL GENITORE (quinquennale) (vedasi nota 1).

L’entità della concessione sarà determinata in relazione e nei limiti degli oneri sostenuti da non oltre un anno o da sostenere da parte del dipendente o del coniuge.

Alla domanda vanno allegati:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) fatture o ricevute fiscali di pagamento regolarmente quietanzate;
e) documenti che dimostrino inequivocabilmente l’obbligo di pagare e il relativo importo posto a carico dell’interessato (decreti ingiuntivi, sentenze di condanna, lettere di diffida o messa in mora da parte di Enti pubblici e Istituti di Credito).

6) SFRA TTO ESECUTIVO CON RICHIESTA DI INTER VENTO DELLA FORZA PUBBLICA (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £ 18 milioni

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 art. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; b) copia autenticata di sentenza di sfratto.

7) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI (decennale) - (si vedano note n.. 1,2).

 

L’entità della concessione, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l’importo di eventuale mutuo.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) contratto preliminare di riscatto con la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anticipo dovuto o copia conforme all’originale dell’atto pubblico del riscatto registrato, o in corso di registrazione, se stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere il dipendente ed il coniuge);
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

8) ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATI VA (decennale) - (si vedano note nn. 1, 2, 3).

L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato, compreso l’importo di eventuale mutua.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto dì notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) copia conforme dell’atto costitutivo o dello statuto della cooperativa;
e) copia conforme dell’atto notarile registrato o in corso di registrazione ove l’assegnazione definitiva sia già intervenuta da non oltre un anno.
Qualora, l’assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta, occorrerà presentare:
1) copia conforme autenticata della concessione edilizia in termini di validità intestata alla eooperativa;
2) dichiarazione della cooperativa contenente il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci;
3) copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio alla cooperativa di importo non inferiore al 20 per cento del costo totale dell’appartamento assegnato o prenotato, escluso l’eventuale quota parte del mutua bancario;
4) copia autenticata delle fatture di spesa sostenute dalla cooperativa di importo non inferiore al 20 per cento del costo totale della costruzione;
5) dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come riportato alla nota n. 2.
Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.

9) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DELLA NUDA PROPRIETÀ o
DELL’USUFRUTTO - (si vedano note nn. 1, 2.) - (decennale).

L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l’importo di eventuale mutua.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, o. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) copia conforme autenticata dell’atto di compravendita, di acquisto nuda proprietà o usufrutto già registrato o in corso di registrazione e stipulato da non oltre un anno (titolari dell’acquisto possono essere il dipendente e il coniuge) o dell’atto di aggiudicazione nel caso di assegnazione d’asta.
Qualora non sia ancora intervenuta la stipula del rogito notarile, il richiedente dovrà produrre il preliminare di compravendita da cui risulti l’immobile da acquistare ed il prezzo pattuito. All’interessato, istruita la domanda favorevolmente, verrà data comunicazione dell’importo da erogare che, comunque, non potrà essere superiore al prezzo pattuito per la vendita e che verrà liquidato subito dopo la presentazione dell’atto notarile registrato o in corso di registrazione.
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

10) COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (decennale) - (si vedano note nn. 1,2,).

L’importo del prestito, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa compreso l’importo di eventuale mutua bancario.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità, intestata al richiedente o al coniuge (la concessione edilizia scaduta preclude la concessione del prestito);
e) computo metrico estimativo relativo all’intera costruzione redatto da professionisti iscritti agli albi professionali;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) copie conformi delle fatture quietanzate comprovanti le spese effettuate per la costruzione pari almeno al 20 per cento del costo totale, escluso l’eventuale mutua;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

11) ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARJ SULL ‘UNICA
CASA DI PROPRIETA' (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).

Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall’Istituto prestito decennale per l’acquisto dell’immobile o il secondo prestito quinquennale sempre per acquisto casa.
Qualora il richiedente abbia già usufruito di un prestito decennale o del secondo prestito quinquennale per acquisto casa, il Dirigente, in considerazione dell’entità e della gravosità che il mutua contratto rappresenta per l’interessato, nonché in considerazione della retribuzione dallo stesso percepita e della consistenza del nucleo familiare, può sottoporre la richiesta alla Direzione Generale per le definitive decisioni.
L’importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all’importo complessivo della somma versata per l’anticipata estinzione o riduzione del mutua, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dichiarazione dell’istituto bancario attestante l’avvenuta anticipata estinzione o riduzione del mutua ipotecario;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 2.

12) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI DI PROPRIETA’
(ampliamenti e sopraelevazioni) - (decennale) - (vedasi nota n. 2).

Il prestito può essere concesso qualora i lavori di ampliamento o sopraelevazione siano necessari per far fronte ad una insufficienza dell’abitazione rispetto alle esigenze del nucleo familiare da valutare nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.
L’importo del prestito non potrà essere superiore alle spese sostenute da non oltre un anno. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
e) planimetria catastale e copia autenticata della concessione edilizia;
d) dichiarazione del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi sono in corso;
e) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro lineare);
f) copie conformi all’originale di fatture regolarmente firmate per quietanza;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di noto1ietà così come riportata nella nota n. 2.

13) LAVORI CONDOMINIALI (decennale) - (vedasi nota n. 2).

L’importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
e) dichiarazione dell’amministratore del condominio, attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l’effettuazione dei lavori;
d) copia del preventivo dei lavori con la ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente;
e) copia autenticata della concessione, se richiesta;
f) copie autenticate di fatture regolarmente firmate per quietanza, cumulative e singole, pari alla spesa complessiva sostenuta dal dipendente statale e dal coniuge (la spesa a carico del richiedente può essere documentata anche con le copia delle ricevute condominiali autenticate dall’amministratore);
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.

14) LAVORI DI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA’ INDISPENSABILIPER L’ABITABILITA DELL’IMMOBILE (decennale) - (vedasi nota n. 2).

L’importo del prestito non potrà superare le spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali, purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa;

c) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l’indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione nell’insieme degli altri lavori e non da soli;
d) copie conformi all’originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, casi come riportata nella nota n. 2.

15) LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ECC. INDISPENSABILI PER L’ABITABILITA’ DELL ‘IMMOBILE (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).

L’importo del prestito non potrà superare il totale delle spese sostenute da non oltre un anno, le quali devono essere adeguatamente documentate. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali, purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) preventivo dei lavori, e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o da imprese, su carta intestata, (anche con timbro lineare); i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell’insieme degli altri lavori, non da soli;
e) copie conformi all’originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale;
d) copia conforme all’originale del contratto di locazione, uso, ecc.;
e) autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell’inquilino, rilasciata dal proprietario dell’abitazione con firma autenticata (per gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione non sia già stata concordata nel contratto suddetto;
f~ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 2.

16) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA’ O CONCESSE IN LOCAZIONE DA ENTI PUBBLICI (quinquennale) - (vedasi nota n. 2).

L’importo del prestito sarà determinato in relazione e fino al totale delle spese sostenute da non oltre un anno. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68,
n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) documento dal quale risulti la proprietà della casa o copia conforme del contratto di locazione;
e) preventivo di spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l’indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese su carta intestata (anche con timbro lineare);
d) le copie autenticate delle fatture firmate per quietanza cornprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiali;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cosi come riportata nella nota n. 2;
f) esplicita autorizzazione dell’Ente pubblico ad effettuare l’installazione dell’impianto a spese dell’inquilino (per le abitazioni concesse in locazione da Enti pubblici).

17) ACQUISTO O COSTRUZIONE DI GARAGE, DI BOX, DI CANTINA (come pertinenze dell’abitazione) (quinquennale).

L’importo del prestito non potrà superare complessivamente il costo della pertinenza (compreso l’eventuale mutuo) o all’entità delle spese sostenute e documentate di non oltre un anno, se trattasi di lavori di costruzione. In caso di concorso di entrambi i coniugi, sempreché la documentazione di spesa sia costituita da fatture diverse o anche da fatture uguali purché di importo eccedente la somma erogabile ad uno solo dei richiedenti, a ciascuno di essi può essere concesso il prestito fino alla concorrenza della spesa documentata
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) copia conforme autenticata dell’atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno o copia autenticata della licenza edilizia, ove richiesta;
e) copia dell’atto dal quale deriva la proprietà dell’abitazione di cui il garage, box e cantina rappresenta la pertinenza;
d) copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti i pagamenti effettuati per i lavori e per i materiali (in caso di costruzione);
e) dichiarazione di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati o costruiti costituiscono rispettivamente la sola pertinenza di specie all’unica abitazione in proprietà nell’ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato.

18) MATRIMONIO DEL RICHIEDENTE (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £ 30 milioni (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno.

19) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO (decennale) - Importo lordo massimo erogabile £ 30 milioni - (vedasi nota n. 1).

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
e) documento pubblico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.

20) NASCITA FIGLI O ADOZIONE - AFFIDAMENTO PREADOTTIVO (quinquennale) -
Importo lordo massimo erogabile £ 12 milioni - NASCITE O ADOZIONI PL URIME E/O
ADOZIONI INTER.NAZIONALI(decennale) - Importo lordo massimo erogabile £. 18 milioni
(vedasi nota n. 1)

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di famiglia, un certificato di nascita o, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, documento pubblico comprovante l’adozione o l’affidamento preadottivo.

21) DECESSO DI FAMILIARI (quinquennale) - Importo lordo massimo erogabile £ 12 milioni (vedasi nota n. 1).

Viene preso in considerazione solo il decesso del coniuge o dei figli. Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) certificato di morte;
c) documento o una dichiarazione di atto di notorietà resa ai sensi della legge n. 15/1968, che attesti il rapporto di parentela con il dipendente interessato se trattasi di decesso di figli non compresi nel suddetto stato di famiglia.

N.B. In caso di decesso contemporaneo o avvenuto da non oltre un anno di più familiari, fra quelli previsti, potrà essere concesso un prestito decennale o rinnovato, con decennale entro l’importo massimo lordo di £. 18 milioni, il quinquennale eventualmente già concesso purché il richiedente in precedenza non abbia ottenuto altra decennale. La domanda dovrà essere inviata alla Direzione Generale per istruttoria speciale.

22) TRASFERIMENTO D’UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA CITTA' (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale interessato al trasferimento.
Il periodo massimo di I anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del provvedimento di trasferimento c•he dalla data del cambio di residenza.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia del Comune di nuova residenza con ~a relativa data di iscrizione anagrafica del richiedente o dell’intero nucleo familiare, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti le stesse circostanze;
b) dichiarazione dell’ Amministrazione di appartenenza attestante l’avvenuto trasferimento.
e) certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68, n. 15;
d) copie conformi all’originale di fatture firmate per quietanza, per spese relative al trasferimento, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l’eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasferimento stesso.
Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l’importo delle spese documentate.

23) TRA SLOCO (quinquennale)

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia con il nuovo domicilio;
b) attestato dell’Amministrazione di appartenenza dell’avvenuto cambio in questione;
c) certificato Storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) copie conformi all’originale di fatture firmate per quietanza, per spese relative al trasloco, quali quelle sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l’eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.
Il prestito quinquennale, entro i limiti della quota cedibile, non potrà superare l’importo delle spese documentate.

24) PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE IN GENERE RIFERITE ALL ‘ISCRITTO, AL CONIUGE, AI FIGLI A CARICO (quinquennale).

Il prestito viene concesso nei limiti delle spese, da provare con fatture o ricevute fiscali. Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) per i figli non compresi nel suddetto stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti che il figlio è a carico e che non percepisce redditi propri;
e) copie conformi all’originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate oltre un anno e da non oltre due anni ove trattasi di spese relative a cure ortodontiche praticate in cicli di due anni.

25) ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST-UNLVERSITARI DI SPECIALIZZAZIONE (di durata minima di due anni) DEI FIGLIA CARICO (quinquennale) -

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) attestato dell’istituto universitario dal quale risulti la natura e la durata del corso, nonché l’iscrizione e la frequenza dell’interessato al corso stesso;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, resa dal dipendente statale, genitore dell’iscritto, dalla quale risultino tutti i componenti della famiglia, che il figlio è a suo carico e che quest’ultimo non percepisce redditi propri.
d) documentazione di spesa sostenuta e da sostenere.

26) VERTENZE FISCALI - ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
(quinquennale)

Documentazione da allegare alla domanda:
a) stato di famiglia;
b) adeguata certificazione pubblica;
c) fatture o ricevute di spesa sostenute da non oltre un anno;
d) in caso di provvedimenti relativi all’abitazione ivi compreso il condono edilizio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa nella forma prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazionj, nella quale si attesti che la casa oggetto del condono (precisare l’indirizzo) è l’unica di proprietà nell’ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l’abituale domicilio per sé e per la propria famiglia.

NOTE:

Nota n. 1) In deroga al principio generale dell’unicità dell’intervento per ciascuna motivazione
per le seguenti circostanze può essere richiesta la concessione dei prestiti al ripetersi degli eventi:
— nascita,
— matrimonio dei figli o del richiedente (vedovo, divorziato),
— decesso del coniuge e dei figli,
— malattie gravi,
— calamità naturali,
— casi eccezionali,
— acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di handicap e protesi di
elevato costo,
— ingiunzioni, pignoramenti, vertenze, ecc., elencate nel punto 5)
— acquisto o costruzione di nuova abitazione a seguito di trasferimento di sede di servizio e
vendita di precedente abitazione,
— acquisto o costruzione di nuova casa a seguito di vendita della precedente in quanto
insufficiente alle esigenze del nucleo familiare valutate in rapporto di un vano per ogni
componente il nucleo familiare esclusi i servizi,
— acquisto o costruzione nuova casa ove la prima venga assegnata dal Tribunale al coniuge
separato o divorziato.
Per tutti i motivi riguardanti la casa, il richiedente dovrà comunque dimostrare che trattasi di acquisizione di nuova casa di abitazione avvenuta da non oltre un anno, documentando l’alienazione della precedente o l’assegnazione al coniuge con sentenza di separazione o divorzio.

Nota n. 2) Per tutte le motivazioni riguardanti l’abitazione:
a) deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15 del 4/1/1968, nella quale si attesti che la casa oggetto del riscatto, dell’assegnazione, dell’acquisto, dei lavori, della costruzione o del mutua (indicare l’indirizzo) è l’unica in proprietà nell’ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce (o costituirà) l’abituale residenza per sé o per la propria famiglia. Per i lavori alle abitazioni condotte in locazione, con la suddetta dichiarazione deve essere attestato che la casa in corso di riparazione (precisare l’indirizzo) costituisce (o costituirà) l’abituale residenza per se o per la propria famiglia e che né il richiedente né alcun membro del proprio nucleo familiare sono proprietari di abitazione.
b) E’ consentita, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto, costruzione (anche con 000perativa) acquisto e riparazioni (anche con riferimento all’installazione dell’impianto di riscaldamento) della casa oggetto di abituale residenza per sé o per la propria famiglia, anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A. Dette circostanze dovranno essere attestate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e devono essere documentate con copia conforme di atto pubblico.

N.B. Testo della dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa:

COOPERATI VA
(nome e timbro)
Il sottoscritto Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita e omologata dal Tribunale Civile di

al N in data

DICHIARA

1) che il Sig. , nato il e residente in Via è assegnatario dell’alloggio N sito in , come da verbale N del che allega in copia conforme all’originale;
2) che il costo complessivo della costruzione é preventivato in £
e che lo Stesso grava sull’appartamento assegnato per £
3) che alla cooperativa è stato concesso un mutuo di £ che graverà sull’appartamento assegnato per £
4) che il Sig, ha già versato la somma di £ , come da ricevute che si allegano in
fotocopia autenticata, pari/superiore al 20% del costo dell’appartamento assegnato escluso il
mutuo;
5) che la cooperativa ha già sostenuto spese per la costruzione pari a £ , come da fatture che si allegano in fotocopia autenticate, pari/superiore al 20% del costo totale della costruzione.

IL PRESIDENTE DELLA C00PERATIVA


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CIRCOLARE INPDAP N. 60 del 14 ottobre 1999

Oggetto: Modifiche ai criteri di concessione dei prestiti pluriennali.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1077 in data 7 ottobre 1999 ha approvato alcune modifiche ai criteri che disciplinano la concessione dei prestiti verso cessione del quinto dello stipendio agli iscritti alla Gestione Unitaria del Credito, già stabiliti nell’allegato alla delibera n. 708 del 14/01/98.
Le innovazioni introdotte sono:
a) il ripristino dell’intera quota cedibile e quindi il superamento della pregressa riduzione del 30%, fermo restando il tetto massimo di £.1.300.000 = della quota stessa;
b) la modifica del principio in base al quale il prestito veniva concesso soltanto in presenza di eventi già verificati.
L’intervento dell’Istituto ora precede il verificarsi delle situazioni di necessità, essendo destinato proprio a fronteggiare gli eventi per i quali è prevista la concessione del prestito.
La nuova delibera n. 1077 ha inoltre apportato altre modifiche agli attuali criteri concessivi di cui ai punti 4), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 22), 23) e 26) prevedendo la concessione del prestito, nei limiti della quota cedibile, previa presentazione delle copie autentiche delle fatture per importi almeno pari al 20% delle spese preventivate.
Il criterio di cui al punto 25) è stato integrato, ai fini della concessione del prestito, con l’inserimento dell’iscrizione e frequenza a corsi post-universitari di specializzazione anche del dipendente iscritto e del coniuge a carico.
Di particolare rilievo è la modifica introdotta ai punti 9) e 17) riguardanti l’acquisto della prima casa e di garage o box, per i quali è previsto il compromesso di compravendita, debitamente registrato, in alternativa al contratto notarile di acquisto, purché nel compromesso in questione risulti versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo pattuito.
Inoltre per la costruzione o l'acquisto di garage o box, è stata introdotta la possibilità dell’erogazione del prestito decennale e non è più richiesta la caratteristica di "pertinenza dell’abitazione di proprietà", sempreché lo stesso sia l’unico di proprietà.
Per quanto riguarda il punto 11) dell’"allegato" alla delibera n.708/98 (Anticipata estinzione o riduzione dei mutui ipotecari sull’unica casa di proprietà) resta comunque ferma la necessità della preventiva estinzione del mutuo ipotecario.
Relativamente ai punti 18) e 19) (matrimonio dell’iscritto e dei figli), la concessione del prestito è subordinata alla presentazione del solo certificato di avvenute pubblicazioni.
Le indicate modifiche hanno decorrenza immediata e comunque riguarderanno le pratiche non ancora definite mediante l’adozione del previsto provvedimento di concessione.