Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale
(1) (2) (3) (4) (5).
(in Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale, 28 dicembre, n. 360)
Aggiornata alla Gazzetta
Ufficiale del
30/10/2001
(1) Il d.lg. 29 aprile
1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59,
comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8)
di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa
sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate.
Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte
in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal
1º maggio 1998.
(2) Con dd.p.r. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i
regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il
reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e
la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale.
(3) La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel
presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è
sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» ex art. 1, l. 26
febbraio 1999, n. 42.
(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore
del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici
territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi
Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13
settembre 1999.
TITOLO I
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Capo I
PRINCIPI ED OBIETTIVI
Articolo 1
I princìpi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni,
delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione,
al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo
Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la
partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il
coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri
organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale
attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della
collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali
del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla
presente legge.
Articolo 2
Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita
e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause,
la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e
psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo,
nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed
il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in
commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica
sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non
nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle
loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli
alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della
maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di
rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni
di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di
mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione
dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e
favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di
rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e
inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella
specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il
reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) (Omissis) (1).
(1) Lettera soppressa dal
d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Capo II
COMPETENZE E STRUTTURE
Articolo 3
Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della programmazione
economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario
nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni
sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
Articolo 4
Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni
e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e
stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di
attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue
umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono
fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente
esterno.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 5
Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa
sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e
comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si
provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (1).
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di
legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere
delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la
determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza,
oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla
presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle
regioni.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio
delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie
delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori
previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a
fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento
delle proprie funzioni.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 6
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima,
aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano
imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il
commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in
medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri,
le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari
e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il
commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici,
degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli
additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle
bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e
dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e
bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e
delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle
sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio
biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e
nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze
radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto
di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975,
n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di
protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7
agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la
durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in
Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai
concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e
termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per
le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di
abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o
sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni
inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze
minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente.
Articolo 7
Funzioni delegate alle regioni.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale
ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas
tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio
e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla
radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici,
degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari
per le vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il
Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed
alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici
e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per
esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo
mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di
aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e
potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio,
anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il
più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti
previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni
organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive,
ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti
vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto
comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1º gennaio 1981.
Articolo 8
Consiglio sanitario nazionale.
(Omissis) (1).
(1) Consiglio soppresso
dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 9
Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio
sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di
autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora
con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni
stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri
compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente
necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di
competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente
legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di
sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà
di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari
per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1
della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita
all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della
sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le
altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di
specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli
operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico;
esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale
delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e
tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario
connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi
di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono
approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1).
L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti
pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (4).
(1) Ora
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(2) Comma abrogato dall'art. 24-bis, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv.
in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, l. 7 agosto 1973, n. 519.
(4) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 13, l. 7 agosto
1973, n. 519.
Articolo 10
L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di
unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei
servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali
in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio
sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o
associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in
distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per
l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
Articolo 11
Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o
loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri
settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di
competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale
adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della
programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica,
in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei
programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali,
previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel
territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative
delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi
della sanità militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni
civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano
necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine
di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei
militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli
ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le
regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti
scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola,
coincidano (1).
(1)
A decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui al presente
articolo inerenti i distretti scolastici, sono da intendersi abrogate e
sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del
d.lg. 30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg. 233/1999, cit.).
Articolo 12
Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali
spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali,
la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo
11.
Articolo 13
Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate
allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma
singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le
attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8
aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione
degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul
territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi
della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della
programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione
sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità
e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli
obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55.
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria
propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti
direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Articolo 14
Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e
200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e
socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e
anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale
adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più
ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in
particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) (Omissis) (1);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e
psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica
e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica
e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e
domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio
degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana,
sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di
origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie
trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e
sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione
medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(1) Lettera abrogata dal
d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 15
Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della
presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati,
e delle comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale (1);
2) il comitato di gestione e il suo presidente (1);
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali
designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (2).
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del
collegio (2).
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui
all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla
gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da
trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (2).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai
sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo
dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito
territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il
territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti
parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti
di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire
forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle
unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con
quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali
poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b)
del presente articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati,
eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene
determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo
dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione,
il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione
dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più
esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle
convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati
dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono
attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità
montana, quando il territorio di questa coincide con l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme per
l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie
locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità
sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli
operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di
consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale,
articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa
e collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al
funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il
personale preposto all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le
norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono
prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in
materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie
locali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria
locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con
riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi
multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio
dell'intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana
assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla
comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo
comma, punto c), del presente articolo (3).
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed
integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali
esistenti nel territorio (4).
(1) Vedi, ora, il d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono
l'originario comma secondo per effetto dell'art. 13, l. 26 aprile 1982, n.
181.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 8, l. 23 marzo 1981, n. 93.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 16
Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari
a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un
ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle
attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione
animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di
macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri
prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli
integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le
zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge
regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il
funzionamento ai sensi dell'articolo 18 (1).
(1) Vedi, ora, d.lg.
30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 17
Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali,
dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L.
12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con
legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in
base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi
affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri
ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti
territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla
base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il
lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto
all'articolo 34 della presente legge (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502.
Articolo 18
Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria,
i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per
le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e
specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la
cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui
al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e
servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso
idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure
per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza
operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di
gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale
competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento
alle specifiche esigenze della gestione (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502.
Capo III
PRESTAZIONI E FUNZIONI
Articolo 19
Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di
prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando
a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai
sensi del secondo comma dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi
sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi
elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui
territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di
urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai
servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale (1).
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle
località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti
di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di
accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
(1) Vedi, anche,
l'Accordo 8 maggio 2003.
Articolo 20
Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di
nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e]
di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri
di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono
realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e
mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio
dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite
dall'articolo 14 (1);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza,
sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai
fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al
successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di
rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle
attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
dell'articolo 7 (1);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro
caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e
sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure
idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di
insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di
prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera
d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono
degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi
specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli
operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie
ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori,
connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme
di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente
con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le
modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità
produttiva.
(1) Le parole tra
parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 21
Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità
sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1º gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia
dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di
igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non
esistano, presidi all'interno delle unità produttive (1).
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità
sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo
articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e
di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso
attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio
delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato.
(1) Le
parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 22
Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 23
Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'agricoltura e foreste (1), un decreto avente valore di legge
ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della
sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati i Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e
artigianato e dell'agricoltura e foreste (1) ed i suoi programmi di
attività sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (2).
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario
nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni
consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai
settori del lavoro e della produzione.
All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica
degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei
relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di
impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e
dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali,
attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui
all'art. 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte
le materie di competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie
locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste
ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze necessarie per
l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono
disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi
rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal
precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e
delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione,
opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e
coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della
collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre
istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare
all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto
valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni
estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori
dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare
l'obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di
protezione civile del Ministero dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le
attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
(1) Ora
Ministero delle politiche agricole e forestali.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Articolo 24
Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro [e di
vita] e di omologazioni (1).
Il Governo è delegato ad emanare, [entro il 31 dicembre 1979,] su proposta
del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo
unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina
generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di
omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto
delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati
nella presente legge (1).
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti
di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante
aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze
derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di
formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività
e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle
quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per
gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di
salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle
informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente
l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego
di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature
varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza,
mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi
protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche
dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di
lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica
all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici
destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle
condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo
produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della
sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione
degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività
chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio
grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti,
cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili,
apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione
delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e
l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per
singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza
negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei
confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli
impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica
amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato
in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo
Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine
di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei
prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di
cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche
predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di
sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei
prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle
disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla
gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi,
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli
infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle
ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei
trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative
al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
(1) Rubrica e comma così
modificati dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 25
Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e
infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale
dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle
unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al
comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta
dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere
motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli
ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa
parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della
presente legge (1).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici,
da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge
(1).
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di
soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso
l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con
apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta
per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla
normativa vigente, è a totale carico dell'assistito (1) (2).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a
particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato
soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al
sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o
strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione (1).
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le
prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro
strutture (1).
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio
dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri
(1).
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai
requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo
comma dell'art. 5 della presente legge (1).
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali
pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della
regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al
ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati,
la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel
piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero
in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere
ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i
casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di
assistenza indiretta.
(1) Gli attuali commi dal
sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo
per effetto dell'art. 3, d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in l. 26
gennaio 1982, n. 12.
(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 maggio 1994, n.
325, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467.
Articolo 26
Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali
attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in
grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o
anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate
in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed
i criteri per la sua revisione periodica.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 27
Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un
libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui
dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati
conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva.
Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli
accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la
tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse
della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato
il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni
relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni
di vita e di lavoro (1).
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale
distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai
nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario
nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi
maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro,
vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione
e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti
i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai
modelli uniformi per tutto il territorio nazionale (1).
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo
comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per
l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle
unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
(1) Comma così modificato, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 1 dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Articolo 28
Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono
titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di
cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma,
su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di
preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario
terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui
all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi
articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni
farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti
nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli
ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge
regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante
materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro
presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie
comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
Articolo 29
Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione
in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le
specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle
direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta
metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione
delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione
alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in
commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui
farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste
dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Articolo 30
Prontuario farmaceutico.
(Omissis) (1).
(1) L'art. 8, l. 24 dicembre
1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal 1º gennaio 1994, il Prontuario
farmaceutico di cui al presente articolo.
Articolo 31
Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione
scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione
scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in
commercio di farmaci.
È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei
farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e
comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi
dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di
cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio
decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il
pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma,
tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma
successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1),
viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie
e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto
superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché
dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di
educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto
servizio e dell'attività degli informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie
locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie
competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del
Ministero della sanità.
Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i
limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni
gratuiti di farmaci.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 32
Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile
e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di
polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del
medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento
dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e
dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia
estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di
istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di
istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure
sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in
base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
Articolo 33
Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da
leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32
della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti
civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su
proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai
presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti
commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità
sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti
sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di
comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo
stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Articolo 34
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia
mentale.
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina
l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere
disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere
che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se
esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve
essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso
gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e
cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale
comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di
garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al
presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano
sanitario regionale.
Articolo 35
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48
ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla
proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla
suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e
disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto
dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne
va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato
nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il
sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria
locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e
secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco,
sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la
cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a
proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento
della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma
del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del
provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un
delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine
di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre
analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro
dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte
di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo.
La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Articolo 36
Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da
erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente
articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati,
riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi
dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario
nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di
cui al secondo comma dell'art. 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria
degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della
riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo
sanitario delle altre aziende termali.
(Omissis) (1).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle
regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla
procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate
presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui
territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e
personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979,
adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi
articoli 65 e 67.
(1) Comma abrogato dall'art.
15, l. 31 dicembre 1991, n. 412.
Articolo 37
Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani
all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale
navigante.
Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente
legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o
indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari
aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori
frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla
prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di
prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni
siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti
con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche
attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai
dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi
diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera
presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici
oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia
per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma
dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di
cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione
geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle
persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969,
n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare,
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i [Ministri della
marina mercantile, dei trasporti] (1), degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione
dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei
criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale (2)
(1) Ora Ministro dei trasporti
e della navigazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano
temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate
nell'articolo 2 del d.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 e versano in disagiate
condizioni economiche, non prevede forme di assistenza sanitaria gratuita
da stabilirsi dal legislatore.
Articolo 38
Servizio di assistenza religiosa.
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è
assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della
libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del
servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari
diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le
rispettive autorità religiose competenti per territorio.
Articolo 39
Cliniche universitarie e relative convenzioni.
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di
medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle
attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di
cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni
istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per
disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di
ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie
locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca
dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari
regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da
utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai
requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di
concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica
e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente
delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale
ospedaliero laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano
didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e
quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche
integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera
cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare
il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono
formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da
tre rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono
attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro
autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di
assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per
sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri
connessi all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata
d'intesa tra regioni ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla
stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di
cui all'art. 50, L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale (1) e la 1ª sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne
la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie
locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e
l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla base della
legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo
1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di
schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica
istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario
nazionale (1) e la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 40
Enti di ricerca e relative convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di
cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le
regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata
agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare
la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello
preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del
personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Articolo 41
Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per
quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza
ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973,
n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per
quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro
il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine
mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto
attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente
legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli
istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la
classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché
l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta,
sono regolati da apposite convenzioni (1).
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere
stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (2).
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie
locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
(1) Con D.P.C.M. 16 ottobre
1987 (Gazz. Uff. 7 novembre 1987, n. 261) sono stati approvati gli schemi
di convenzione che disciplinano i rapporti intercorrenti tra le unità
sanitarie locali e lo SMOM e per esso l'ACISMOM e gli altri enti ed
istituzioni pubbliche melitensi. Vedi, anche, l'Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta
ratificato con L. 9 giugno 2003, n. 157.
(2) Con D.P.C.M. 18 luglio 1985 (Gazz. Uff. 3 agosto 1985, n. 182) è stato
approvato lo schema tipo di convenzione fra le unità sanitarie locali e
gli istituti ed enti di cui all'art. 1, ultimo comma della L. 12 febbraio
1968, n. 132, ed alla L. 26 novembre 1973, n. 817, per gli ospedali
classificati (enti ecclesiastici).
Articolo 42
Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che
insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche
attività di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato
con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della
pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio
sanitario nazionale (1).
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presìdi
ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio
sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle
regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presìdi
ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a
seconda che si tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.
Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le
funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono
stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base
di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), che
tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti
istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli
41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività
assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma
dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga
alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata
autorizzata con specifico riguardo alle finalità scientifiche
dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro della ricerca scientifica (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(2) Ora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
(3) Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 30 giugno 1993, n. 269.
Articolo 43
Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce
le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono
corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non
inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle
unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che
non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio
1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un
ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali
gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla
regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge
regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e
specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza
sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi.
I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie
locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in
conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e
devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare
l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie
locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono
in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12
febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5
agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli
artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero
della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il
presidente della giunta regionale.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 44
Convenzioni con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità
di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente,
tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private
di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano
sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie
non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle
unità sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di
cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in
conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (1).
Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità
sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte
le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 45
Associazioni di volontariato.
È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente
costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono
ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività
si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei
soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal
trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al
presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito
il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza
delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data
notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica
dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del
volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche
sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e
della legislazione sanitaria regionale.
Articolo 46
Mutualità volontaria.
La mutualità volontaria è libera.
È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto
qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente
costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative
dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV
PERSONALE
Articolo 47
Personale dipendente.
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali
è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo,
secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la
gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è
demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto
personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
sindacali delle categorie interessate uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma
del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio
nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli
enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per
essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a
regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli
eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20
marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera
attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità
sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici
convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui
all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti
per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a
tempo pieno l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad
ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico
scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del
personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico
complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere
economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture
convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie
locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare
alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi
dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni
regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario
nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie
locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà
collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con
decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini
dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del
territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale
unico, della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere
banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la
efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di
scelta i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità
sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel
posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono
altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei
servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o
nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle
convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai
sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero
130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare,
per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego
continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto
convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al
n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non
di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi
sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni,
province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di
attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,
didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano
le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari
a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta
degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni
e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti
vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante
accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le
regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale
delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e
dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita
rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni
attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30
giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi.
È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali
compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino
direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal
decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la
parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è
fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti
adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e
comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie
locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria
militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di
orario previsto per detto personale.
Articolo 48
Personale a rapporto convenzionale.
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario
a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La
delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30
giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e
quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei
medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati
di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta
del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici
generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per
gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di
impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto
convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e
pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i
medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad
altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi
che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle
ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei
propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con
gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al
numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale
potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e
per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità
sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro
si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità
e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i
pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e,
per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi
commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori
convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere
previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di
remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le
ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il
principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di
commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti
in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una
migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale
dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in
assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e
integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a
programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla
compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono
alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo
comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai
sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la
regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte
le farmacie di cui all'articolo 28.
È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con
organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per
l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle
categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con
la presente norma comportano la responsabilità personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel
corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi
riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti
che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai
compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono
altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a
norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma
precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro
della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente
federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la
suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra
gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento
degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale
relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di
cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei
contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei
fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289 (1).
(1) Vedi, anche, il
D.P.R. 15 settembre 1979. Nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1984, n. 355, S.O.,
sono stati pubblicati i seguenti decreti:
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882. Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale;
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 883. Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri
di libera scelta;
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884. Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali;
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 885. Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi
di guardia medica;
D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 886. Esecuzione dell'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle
attività della medicina dei servizi.
Gli accordi approvati con i DD.PP.RR. 16 ottobre 1984, nn. 882 e 883,
sopra citati, sono stati integrati dall'accordo approvato con D.P.R. 5
maggio 1986, n. 278 (Gazz. Uff. 19 giugno 1986, n. 140).
Nella Gazz. Uff. 21 luglio 1987, n. 168, S.O., nn. 1 e 2, sono stati
pubblicati i seguenti decreti:
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289. Accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290. Accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta;
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;
D.P.R. 8 giugno 1987, n. 292. Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai
servizi di guardia medica.
Nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1987, n. 289, S.O., è stato pubblicato il
D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504. Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina
dei servizi, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Nella Gazz. Uff. 16 aprile 1988, n. 89, S.O. sono stati pubblicati i
seguenti decreti:
D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119. Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche
sanitarie nei loro studi privati, ai sensi dell'art. 48 della L. 23
dicembre 1978, n. 833;
D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica
radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché
ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di
autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833.
Nella Gazz. Uff. 7 novembre 1987, n. 261, S.O., è stato pubblicato il
D.P.R. 17 settembre 1987, n. 457, integrato dal successivo D.M. 6 aprile
1988 (Gazz. Uff. 2 maggio 1988, n. 101) recante l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali.
Con D.P.R. 18 giugno 1988, n. 255 (Gazz. Uff. 11 luglio 1988, n. 161) è
stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i chimici ambulatoriali. Con D.M. 22 settembre 1988 (Gazz.
Uff. 7 ottobre 1988, n. 236) è stato approvato l'elenco dei servizi
specialistici istituibili nei presìdi extraospedalieri, dei titoli e dei
criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi ai fini della
formazione delle graduatorie, nonché lo schema di domanda per l'ammissione
alle graduatorie stesse, di cui alla dichiarazione a verbale n. 3 annessa
all'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con
i medici specialistici ambulatoriali. Con D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94 (Gazz.
Uff. 16 marzo 1989, n. 63) e con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (Gazz. Uff.
27 ottobre 1998, n. 251), modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 2000, n. 8), è stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie. Con D.P.R. 28
settembre 1990, n. 314 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 260, S.O.) è stato
reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 settembre 1990,
n. 315 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 260, S.O.) è stato reso esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 28 settembre
1990, n. 316 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 260, S.O.) è stato reso
esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 25 gennaio
1991, n. 41 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1991, n. 39, S.O.) è stato reso
esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei
rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica di emergenza
territoriale. Con D.P.R. 14 febbraio 1992, n. 218 (Gazz. Uff. 9 marzo
1992, n. 57, S.O.), è stato adottato il regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei
servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9
gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 258 (Gazz. Uff. 16 aprile 1992,
n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento delle
norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo collettivo
nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 259 (Gazz. Uff. 16
aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo
collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 16
aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dall'accordo integrativo dell'accordo
collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261 (Gazz. Uff. 16 aprile
1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio
1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992. Con D.P.R. 13 marzo 1992, n. 262 (Gazz.
Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.) è stato approvato il regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17
maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992. Con D.P.R. 22 luglio 1996,
n. 484 (Gazz. Uff. 19 settembre 1996, n. 220, S.O.) è stato approvato
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412
del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 - sottoscritto il 25
gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. Con D.P.R. 29 luglio
1996, n. 500 (Gazz. Uff. 25 settembre 1996, n. 225, S.O.) è stato
approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996.
Con D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1996, n. 285,
S.O.) è stato approvato l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Con
D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2000, n. 8) è stato
reso esecutivo l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Con D.P.R.
28 luglio 2000, n. 270 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.), corretto
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19 e modificato
con D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130 (Gazz. Uff. 4 luglio 2002, n. 155), è
stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n.
271 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.) è stato reso esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (Gazz.
Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 6 novembre 2000, n. 259 e modificato dal D.P.R. 20 agosto 2001,
n. 382 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2001, n. 247), è stato reso esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti pediatri di libera scelta. Con D.P.R. 21 settembre 2001, n.
446 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 300, S.O.) è stato reso esecutivo
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, relativo al 1998-2000.
Con D.M. 23 luglio 2002, n. 206 (Gazz. Uff. 19 settembre 2002, n. 220) è
stato reso esecutivo il regolamento recante l'accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici
ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria
e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Con D.M. 24 dicembre 2003, n. 399 è stato reso esecutivo l'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali
tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari
dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 1998-2000.
Capo V
CONTROLLI, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO
Articolo 49
Controlli sulle unità sanitarie locali.
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in
unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10
febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria
designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del
tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge
(1).
I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo
stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente
indicati nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e
trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti
provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di
controllo (2).
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei
revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal
ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma
precedente (2).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la
relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria (3).
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali
alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle
province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità
sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme
previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente,
in base ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata
al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente
della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle
esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio
regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi
sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla
quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario
nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità,
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un
riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie
locali (4).
(1) Gli attuali commi primo e
secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art.
13, l. 26 aprile 1982, n. 181.
(2) Comma aggiunto dall'art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in
l. 11 novembre 1983, n. 638.
(3) Comma prima modificato dall'art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463,
conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638 e poi così sostituito dall'art. 17,
l. 22 dicembre 1984, n. 887.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 50
Norme di contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni
provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la
contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti
principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare
corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla
legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di
cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali
disavanzi da comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della
comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo
comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di
competenza quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le
contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre
che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle
gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché
dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei
comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di
previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono
essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si
riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali
o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali
debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono
essere utilizzati in alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di
pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il
ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da
parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità
sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e
funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e
delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all'art 13 L. 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi
entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie
locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai
criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle
rispettive regioni di appartenenza (1).
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti
trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di
cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data
della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti
obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo comma non
sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza
del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere
all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni (2).
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e
del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del
servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito
dell'indirizzo e coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla
rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente
articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e
ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio, i comuni,
singoli o associati e le comunità montane sono tenuti a convocare nel
termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione
della unità sanitaria locale.
(1) Numero aggiunto dall'art.
9, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in
l. 29 febbraio 1980, n. 33.
Articolo 51
Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio
sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al
successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in
distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da
iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica (1).
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2),
tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e
regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per
la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e
standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le
differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la
ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6
ottobre 1971, n. 853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua
competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del
tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del
precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono
trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote
dell'esercizio precedente (3).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i
comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle
prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie
locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti,
riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi
imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di
prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto
della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto
capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal
piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita
alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui
all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario
regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità
sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od
autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo
che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi
sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto
comma.
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 7 agosto 1982, n. 526.
Articolo 52
Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979.
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale,
parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con
riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti,
casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai
sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla
legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico
previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite
al servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio
1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali,
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del
personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura
di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui
regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli
impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio
sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla
ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979,
anche in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole
regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in
base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e
sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978,
n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi
finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni
del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle
stesse alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le
disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti
agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un
disavanzo rispetto al piano economico contabile preso a base per il
finanziamento dell'ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti
necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.
TITOLO II
PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Articolo 53
Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano
sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione
socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le
condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese,
particolarmente nelle regioni meridionali (1).
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) (2).
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai
fini della sua approvazione con atto non legislativo (1).
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del
piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione
del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento
pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del
piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al
fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e
dei criteri di ripartizione alle regioni (1).
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento
pluriennale (1).
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito
il Consiglio sanitario nazionale (2), il cui parere si intende positivo se
non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta (1).
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al
presente articolo (1).
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e
trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza
del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro
il 10 settembre dell'anno stesso (1).
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali
entro il successivo mese di novembre (1).
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto
disposto dall'articolo 2;
b) (Omissis) (3);
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione
del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in
tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi,
anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali
di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per
gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e
regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli
stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano
destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri
presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali
indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di
investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie
regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni
convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni
investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate
assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di
posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i
suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione
della quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione
regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla
presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio
sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le
fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del
corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei
contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al
successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione
degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento
del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare
riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e
gestionali e alle necessità quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di
attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che
sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla
ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute.
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
(1) Gli attuali commi dal
primo al nono così sostituiscono i primi quattro commi per effetto
dell'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Lettera abrogata dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(4) Comma abrogato dall'art. 6, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 54
Primo piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere
presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre
investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di
presidi sanitari (1).
Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta
delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (2).
(1) Comma aggiunto dall'art.
13, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l.
27 giugno 1981, n. 331.
Articolo 55
Piani sanitari regionali.
Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in
base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano
sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri
esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui
all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura
prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione
degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate.
I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge
regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli
atti e provvedimenti emanati dalle regioni.
Articolo 56
Primi piani sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono
predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro
prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel
bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del piano
sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione,
l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto dal
quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle
unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario
nazionale.
Articolo 57
Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1),
da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale
di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi
stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai
disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità,
ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma
dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della
partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi
di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti
vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei
ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per
quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e
riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione
di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi
del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di
questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge
regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra
l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli
enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli
infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui
all'articolo 75 della presente legge.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 58
Servizio epidemiologico e statistico.
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti
specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle
informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la
programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei
servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli
dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di
sanità.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai
servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle
articolazioni del servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei
campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati
sul piano nazionale e regionale.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 59
Riordinamento del Ministero della sanità.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 60
Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
(Omissis) (1).
(1) Consiglio
soppresso dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo 61
Costituzione delle unità sanitarie locali.
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti
territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i
compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e
stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in
distretti sanitari di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme
dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente,
adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle
unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di
cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del
servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del
personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente
lettera a) che a norma della presente legge, è destinato alle unità
sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo dopo
la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti
assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del
precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera
a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con
l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le
attribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di
prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine
alla stessa.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo
comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive
nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà
ad essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti
nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle
singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri
regolamenti.
Articolo 62
Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di
malattie infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è
autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a
modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni
vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la
zooprofilassi e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei
principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente
legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano in
quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre
disposizioni vigenti in materia.
Articolo 63
Assicurazione obbligatoria.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è
obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione
ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il
servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie
erogate agli assicurati del disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma
precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione
dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza
di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche
per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente
comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale
della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi
provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso
decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti
tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele
denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si
applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle
procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (1).
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non
soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è
disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge (1).
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di
ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (2), è stabilita la quota annuale da porre a carico
degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo
conto delle variazioni previste nel costo medio procapite dell'anno
precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma (3).
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si
applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
(1) Gli attuali commi terzo e
quarto così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art.
15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
(3) Comma così modificato dall'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv.
in l. 8 agosto 1980, n. 441.
(4) Comma soppresso dall'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l.
8 agosto 1980, n. 441.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 64
Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la
diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili,
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione
provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la
temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere
ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di
trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga
non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 (1).
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di
enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente
attività psichiatrica (1).
È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare
quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche
di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o
sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni
psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli
articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e
del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)
e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le
amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di
mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle
amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi
interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.
La regione, a partire dal 1º gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi
psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non
esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del
piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela
della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la
destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture
psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove
necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al
funzionamento di tali presidi.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i
servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo
quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la
continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e
di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt.
4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i
divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali
psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti
pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi
continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun
ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del
regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la
regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale
infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali
psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel
complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità
sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo
comma, L. 13 maggio 1978, n. 180.
(1) Termine prorogato
dall'art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981, n.
331.
Articolo 65
Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di
pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi.
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le
regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i
beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai
servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi
sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con
vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (1).
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni
di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali
ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione
e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni
culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i
commissari liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che
provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi
alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie
locali.
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali
degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai
sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione
generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.
(Omissis) (2).
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo
piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di
compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle
sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo i piani concordati con le
Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e
funzionalità (3).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 21, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre
1983, n. 638.
(2) Comma abrogato dall'art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
Articolo 66
Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di
pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con
vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province
o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari,
[compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di
igiene e profilassi] (1);
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri,
degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene
mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo
comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e
dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da
consorzi di enti locali.
I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria
attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni
competenti per territorio.
È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed
immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei
comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in
materia igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per
realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i
rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui
alle lettere a) e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e
nei termini previsti dall'articolo 61.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di
cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano, la
personalità giuridica.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni
di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di
realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali
ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei
beni culturali eventualmente ad essi connessi.
(1) Le parole tra parentesi
sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo 67
Norme per il trasferimento del personale
degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del
progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, L. 29 giugno
1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (1) e le organizzazioni sindacali confederali
rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per
amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei
ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie
locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse
da quelle statali, per le seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità
sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti,
riservati ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così come
risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta
legge.
I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono
trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui
all'articolo 47, salvo diversa necessità della regione.
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il
personale dipendente, alla data del 1º dicembre 1977, dalle associazioni
rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40, L. 12 febbraio
1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto
il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di
destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29
giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni
previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie
locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di
criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale
(1).
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno
1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa
intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e
sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio
sanitario nazionale (1), il comando del personale presso enti e pubbliche
amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il
personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17
agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle
regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle
amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione
giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta
nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso
secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3,
dell'articolo 47.
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato
provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le
procedure e i criteri di cui all'art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre
979, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta
all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via
transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della L. 21
ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data
dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili
dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio
previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di
provenienza.
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi
dell'art. 6, L. 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui
al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso
la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi
dell'art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 638.
Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è
consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste
dall'art. 48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui
agli artt. 67, 68, 72, 75 già autorizzati in base alle vigenti
disposizioni.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 68
Norme per il trasferimento del personale di enti locali.
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1),
dell'art. 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto
ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non
successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi
pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo
comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente
comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei
ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto
di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori
provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli
enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro
120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47
della presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i
servizi regionali può essere inquadrato, se ne faccia richiesta entro i
termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni
di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera c).
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie
locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella
ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione
previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).
Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al
nono comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento
economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di
provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle
leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti
applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della legge 29 giugno
1977, n. 349.
Articolo 69
Entrate del fondo sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli
articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura
non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per
cento;
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai
comuni per le unità sanitarie locali;
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la
tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità
sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da
recuperi, anche a titolo di rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a
compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti
ivi indicati.
Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i
redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti
ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in
liquidazione, di cui all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i
contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti
dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera
b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12
dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle
lettere c) ed e), nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni
dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro
15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non
versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di
mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo
unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto dal 10 gennaio 1979, le norme che
prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e
gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.
Articolo 70
Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e
riordinamento dell'Associazione.
Con effetto dal 1º gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono trasferiti ai comuni
competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali
i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa
italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità,
nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il
personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce Rossa
italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in
conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione
alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti
convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa
internazionale alle società di Croce Rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del
sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista
l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni
volontarie nell'ambito dell'Associazione.
(1) Ora Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 71
Compiti delle Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti
anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45,
in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali
interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.
Articolo 72
Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI
- e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del
tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale por la
prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associatione (ANCC) e ne sono
nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre
1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349,
attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La
liquidazione dell'ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo
77.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e
dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli
organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni
che nella stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per
la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività
e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo
Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale
e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure
dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire
all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da
iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità
sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme
di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei
laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e
la prevenzione del lavoro.
Articolo 73
Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e
di sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con
provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati
del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di
pretezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal
1º gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali
e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto
applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
Articolo 74
Indennità economiche temporanee.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge
di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni
economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti
disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto
1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota
parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta
all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la
gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati
all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a
riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità,
malattia ed infortunio.
Articolo 75
Rapporto con gli enti previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli
aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina
legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14,
lettera q).
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti
previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia,
superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e
malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività
medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni,
le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento
delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al
precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per
utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per
la istruttoria delle pratiche previdenziali.
Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di
conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza
sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo
le modalità e nei termini di cui all'art. 61.
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data
indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli
stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle
norme delegate di cui all'articolo 47.
Articolo 76
Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di
malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla
riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di
malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti
mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in
liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli
oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà
contabilità separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi
provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e
la riscossione dei contributi di propria pertinenza.
(Omissis) (1).
I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in
apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro
del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli
esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con
bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro.
Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente
legislazione.
Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi
del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è
tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti.
Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a
carico dell'INPS.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti
previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4
giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a carattere nazionale.
(1) Comma abrogato dall'art.
23-quinquies, d.l. 30 novembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980,
n. 33.
Articolo 77
Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla
liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui
all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come
modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede,
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base
delle direttive emanate, in applicazione dell'art. 4, quarto comma, L. 29
giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso
articolo (1).
Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse,
servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari
liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in
esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più
suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari
liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della
carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi
causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di
legge o regolamentari.
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al
primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il
Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano
dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di
assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro
tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo
tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono
fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal
quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione
delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle
deficitarie.
Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico
del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del
fondo previsto dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui
integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni
di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui
all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti
dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con
una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni
successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si
applica il disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n.
1404.
(1) Termine prorogato
dall'art. 1, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n.
441.
Articolo 78
Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione
della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte
di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da
ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
Articolo 79
Esercizio delle deleghe legislative.
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del
bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in
ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli,
adottando la procedura complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio
1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24,
37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui all'art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita
commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in
rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle
rispettive Camere.
Articolo 80
Regioni a statuto speciale.
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale
nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le
competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo
le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per
quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme
relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla
parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento
relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si
applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, e relativi parametri (1).
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni
alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia,
nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le
procedure previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle
d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello
Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
(1) Il terzo periodo del primo
comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 27, l. 27 dicembre
1983, n. 730.
Articolo 81
Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui
all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e
ciechi civili diventa operativo a partire dal 1º luglio 1979.
Articolo 82
Variazioni al bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 83
Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui
al Titolo III avranno effetto dal 1º gennaio 1979. |