Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

27 marzo 2000


ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO CONCERNENTE L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 
(Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000 n. 121)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998, che dispone che il direttore generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresi' ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita' istituzionali;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;

Considerato che il richiamato art. 15-quinquies, nel confermare al comma 2, lettera a), il diritto all'esercizio di attivita' libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, fa salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998;

Preso atto che lo stesso art. 15-quinquies rimette alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;

Visto l'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni che estende la disciplina della dirigenza sanitaria al personale degli enti ed istituti classificati di cui all'art. 4, comma 12, dello stesso decreto, nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intervenuta nella seduta del 16 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', nella seduta del 17 marzo 2000;

 

adotta

il seguente decreto:

 

Art. 1

Oggetto del provvedimento

 

1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.

2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresi', i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.

3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia nonche', limitatamente al corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale nazionale.

4. Le regioni definiscono le modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria prima di disciplinare le materie del presente atto di indirizzo e coordinamento.

 

Art. 2

Attivita' libero-professionale

 

1. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attivita' libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attivita' che detto personale, individualmente o in e'quipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attivita' previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attivita' di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attivita' libero-professionale intramuraria si intende, altresi', la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale nonche' in altra struttura sanitaria non accreditata.

3. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento per attivita' libero-professionale intramuraria si intende, infine, la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita' consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipes dei servizi interessati.

4. L'attivita' libero-professionale, di cui ai comma precedenti, viene erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attivita' istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. La valutazione puo' essere riferita anche alla tipologia e alla complessita' delle prestazioni.

5. Ai fini e per gli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento ed esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero-professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attivita' istituzionali, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le e'quipes interessate.

 

Art. 3

Categorie professionali

 

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, relative all'attivita' libero-professionale intramuraria ed alle modalita' per garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita' istituzionali, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonche', ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'e'quipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale.

 

Art. 4

Soggetti ed enti destinatari

 

1. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale, dipendente dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, e al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Salve le specificazioni e gli adattamenti previsti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate all'art. 2, che presta servizio presso i policlinici, le aziende ospedaliere e altre strutture di ricovero e cura convenzionate con l'Universita', ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, nonche' le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attivita' sanitaria, e gli enti pubblici, che gia' applicano al proprio personale la disciplina dell'attivita' libero-professionale intramuraria e extramuraria della dirigenza del Servzio sanitario nazionale, ivi compresi gli istituti normativi contrattuali di carattere economico, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e del presente atto di indirizzo e coordinamento.

 

Art. 5

Organizzazione dell'attivita' intramuraria

 

1. I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di direzione, adottano, in conformita' alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalita' organizzative dell'attivita' libero-professionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in e'quipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri:

a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria;

b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni;

c) in relazione a quanto previsto alle lettere a) e b), va indicato il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dall'azienda;

l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi all'interno e all'esterno dell'azienda e' disposta previa contrattazione aziendale;

d) il personale di supporto all'attivita' libero-professionale va individuato e quantificato;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalita' della loro ripartizione, sono stabiliti in conformita' ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attivita' libero-professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilita' di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo e' costituito per le restanti categorie;

f) vanno definite le modalita' per le prenotazioni, attraverso un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto, per la tenuta delle relative liste di attesa e per le turnazioni del personale che svolge attivita' libero-professionale, nonche' le modalita' per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attivita', garantendo comunque all'attivita' istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero-professionale;

g) sulla base delle disposizioni attuative del comma 3 dell'art.15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, sono fissati i criteri e le modalita' per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale;

h) vanno istituiti appositi organismi di promozione e verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda.

3. Gli spazi utilizzabili per l'attivita' libero-professionale, individuati anche come disponibilita' temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attivita' istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attivita' libero-professionale non puo' essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

4. L'attivita' libero-professionale e' prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, puo' essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attivita' in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'autorizzazione e' concessa per l'esercizio delle attivita' di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, salvo quanto previsto dall'art. 11.

5. Il personale che, da almeno un biennio alla data del presente atto di indirizzo e coordinamento, svolgeva attivita' libero-professionale in una disciplina equipollente puo' essere autorizzato dal direttore generale, sentito il collegio di direzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, a continuare la predetta attivita' fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianita' di servizio di cinque anni nella disciplina.

6. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria formulano proposte al collegio di direzione in ordine alla programmazione, gestione e verifica, dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere a), c) ed e), sono adottati nel rispetto delle modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4.

 

Art. 6

Attivita' di ricovero

 

1. Nei presidi ospedalieri delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale e' garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. La idoneita' della struttura e' determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attivita' istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attivita' in spazi distinti rispetto a quelli delle attivita' istituzionali.

2. La disponibilita' di posti letto per l'attivita' libero professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'art. 5, comma 3, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attivita' istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

3. Fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attivita' libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, le aziende, in attuazione dell'atto aziendale di cui all'art. 5, reperiscono, con gli strumenti contrattuali piu' idonei, la disponibilita' di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attivita' professionale intramuraria.

4. In relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare l'attivita' libero-professionale nonche' alle dimensioni dell'azienda ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti, almeno per ciascuna area dipartimentale, di norma in una unica struttura. Nella stessa struttura devono, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attivita' libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

5. I posti letto, individuati per l'attivita' libero-professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

Art. 7

Attivita' ambulatoriale

 

1. Nelle strutture delle USL e delle aziende ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attivita' professionale intramuraria. L'attivita' ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attivita' libero-professionale puo' essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attivita' istituzionale fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attivita' (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attivita' istituzionale.

2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno della azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'azienda in strutture non accreditate.

3. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attivita', nel rispetto delle norme che regolano l'attivita' professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attivita' professionale specialistica.

4. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attivita' deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all'art. 2, comma 4, nel rispetto delle esigenze di servizio;

b) l'attivita' deve essere svolta in una unica sede nell'ambito del territorio della regione; qualora il dirigente interessato svolga, da almeno un biennio, attivita' professionale in piu' sedi della stessa regione, il direttore generale, sentito il collegio di direzione, puo' autorizzare, tenuto conto della specifica attivita' svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l'attivazione delle singole sedi, la prosecuzione dell'attivita', oltre che nella sede ubicata nel territorio della U.S.L. territorialmente competente, anche in altra sede fino al 30 giugno 2001; la regione disciplina l'ambito territoriale in cui devono essere ubicati gli studi professionali dei dirigenti delle aziende ospedaliere nonche', per i dirigenti delle U.S.L.; gli specifici casi in cui puo' essere autorizzata la prosecuzione, fino al 30 giugno 2001, dell'attivita' in una sede ubicata nel territorio di una Unita' sanitaria locale diversa da quella di appartenenza;

c) gli orari di svolgimento dell'attivita' libero-professionale individuale sono definiti d'intesa fra l'azienda ed il dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;

d) la prenotazione delle prestazioni avviene tramite l'azienda per mezzo di un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto;

e) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati, secondo il regolamento aziendale; la tariffa deve essere articolata in modo da evidenziare gli oneri per l'eventuale utilizzazione, preventivamente autorizzata, di altro personale sanitario da parte del dirigente e per la fornitura di dispositivi medici all'assistito (per esempio, manufatti protesici e/o ortodontici); i predetti oneri sono posti a carico dell'azienda che vi provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla concorrenza degli stessi;

f) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale, detratte, a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa, entro i successivi trenta giorni, nelle casse dell'azienda che provvedera' alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli;

g) una quota della tariffa e' acquisita dall'azienda, in conformita' a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in relazione alle varie tipologie di attivita' ed ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda.

5. La gestione dell'attivita' e' soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

 

Art. 8

Attivita' aziendale a pagamento

 

1. L'attivita' professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, puo', a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attivita' libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina prevista dal presente atto di indirizzo e coordinamento per tale attivita' ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformita' ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'attivita' resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regine di attivita' libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

3. Con apposito atto aziendale, adottato nel rispetto delle modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4, ed in conformita' a quanto previsto dai contratti collettivi, sono stabiliti per le attivita' svolte per conto dell'azienda in regime libero-professionale:

a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entita' del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attivita' abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;

c) le modalita' di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalita' di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non puo' essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'art. 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'atto aziendale di cui al comma 3 disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero-professionale intramuraria gia' svolta, individualmente o in e'quipe, nell'ambito dell'azienda.

5. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente articolo l'attivita' di certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilita' e della rotazione.

 

Art. 9

Altre attivita' professionali a pagamento

 

1. Le attivita' professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in e'quipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture in conformita' al regolamento aziendale adottato nel rispetto delle modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4. Le predette attivita' sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall'azienda con le modalita' stabilite dalla convenzione.

2. Con apposito atto aziendale, adottato nel rispetto delle modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali previste dalle disposizioni regionali di cui all'art. 1, comma 4, ed in conformita' a quanto previsto dai contratti collettivi, sono stabiliti per le attivita' di cui al comma 1: il limite massimo di attivita' di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attivita' svolte; l'entita' del compenso dovuto al dirigente e/o all'e'quipe che ha effettuato la prestazione; le modalita' di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda conformemente ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attivita', con bollettari forniti dall'azienda;

la struttura, dedotte le quote di propria spettanza ai sensi della convenzione, versa settimanalmente all'azienda ed al dirigente le quote spettanti. La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione e' tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettino messo a disposizione dall'azienda.

 

Art. 10

Riduzione liste di attesa

 

1. Al fine di assicurare che l'attivita' libero-professionale comporti la riduzione delle liste d'attesa per l'attivita' istituzionale delle singole specialita', anche in attuazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le e'quipe i volumi di attivita' istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attivita' libero-professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravita' e complessita' della patologia.

2. Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il direttore generale, avvalendosi del collegio di direzione:

a) programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;

b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda;

c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacita' di offerta dell'azienda.

3. L'attivita' professionale di cui all'art. 8 resa per conto dell'azienda nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa. A tali fini nell'autorizzare lo svolgimento dell'attivita' l'azienda valuta l'apporto dato dal singolo dirigente all'attivita' istituzionale e le concrete possibilita' di incidere sui tempi di attesa.

4. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi ai sensi dell'art. 12, i contratti aziendali prevedono specifici incentivi di carattere economico per il personale di supporto.

 

Art. 11

Attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione

 

1. Le attivita' libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilita' e a migliorare la qualita' complessiva delle azioni di sanita' pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attivita' istituzionale.

Per la loro peculiarita' le attivita' dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. Alle attivita' libero-professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione e degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le disposizione del presente atto di indirizzo e coordinamento con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attivita'.

3. Le attivita' libero-professionali individuali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dalle aziende nonche', in via straordinaria ai sensi dell'art. 7, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attivita' professionale.

4. Il medico veterinario puo' essere autorizzato a svolgere per conto dell'azienda, all'esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste all'azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, purche' lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

L'incompatibilita' con le funzioni svolte e' accertata per ciascun dirigente dal direttore generale dell'azienda. Non e' consentito, comunque, l'esercizio di attivita' libero-professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Le regioni prevedono specifici sistemi di controllo nei confronti del personale di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la specifica tipologia professionale.

 

Art. 12

Attivita' di supporto

 

1. L'atto aziendale di cui all'art. 5 deve disciplinare i criteri e le modalita' per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe, in conformita' ai contratti collettivi nazionali di lavoro, a favore:

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attivita' libero-professionale quale componente di una e'quipe o personale di supporto nell'ambito della normale attivita' di servizio;

b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusivita' e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale;

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale.

 

Art. 13

Attivita' diverse dall'attivita' libero-professionale

 

1. Non rientrano fra le attivita' libero-professionali disciplinate dal presente atto di indirizzo e coordinamento, ancorche' comportino la corresponsione di emolumenti ed indennita', le seguenti attivita':

a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualita' di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri (commissione medica di verifica del Ministero del tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazioni a comitati scientifici;

f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;

g) attivita' professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuita' delle prestazioni.

2. Le attivita' e gli incarichi di cui al comma 1, ancorche' a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7, dell'art. 72, della legge n. 448 del 1998 e possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, che dovra' valutare se, in ragione della continuita' o della gravosita' dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attivita' e gli impegni istituzionali.

 

Art. 14

Termini per l'attuazione

 

1. I direttori generali attuano le disposizioni di competenza in materia di attivita' libero-professionale entro il termine previsto dalla disciplina regionale e, comunque, non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo. La mancata assunzione delle iniziative configura le ipotesi e da' luogo alle sanzioni di cui al comma 11, dell'art. 72 , della legge n. 448 del 1998.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 marzo 2000

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

Il Ministro della sanita' Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2000

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337