DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
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Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
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Modificazione di articoli della Parte
II della Costituzione |
Modifiche alla Parte II della
Costituzione |
Capo I |
Capo I |
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Senato federale della Repubblica) |
(Senato federale della Repubblica) |
1. All’articolo 55 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica». |
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Art. 2. |
Art. 2. |
(Camera dei deputati) |
(Camera dei deputati) |
1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 56. – La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. |
«Art. 56. – Identico. |
La Camera dei deputati è composta da
quattrocento deputati e dai dodici deputati assegnati alla
circoscrizione Estero. |
La Camera dei deputati è composta da
cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui
all’articolo 59. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni
di età. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno
anni di età. |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti». |
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti». |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Struttura del Senato federale
della Repubblica) |
(Struttura del Senato federale
della Repubblica) |
1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
«Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. |
–Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all’elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori
elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di
cui all’articolo 59. |
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna
Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
dei Consigli delle Province autonome. |
L’elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori. |
Identico. |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. |
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. |
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. |
I senatori e gli organi della
corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e
collaborazione. |
Soppresso |
I Presidenti delle Giunte regionali ed
i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta
che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme
del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo
richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati
eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti». |
Partecipano all’attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità
previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle
autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante». |
Art. 4. |
Art. 4. |
(Requisiti per l’eleggibilità a
senatore) |
(Requisiti per l’eleggibilità a
senatore) |
1. L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla
data di indizione delle elezioni». |
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni
di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla
data di indizione delle elezioni». |
Art. 5. |
Art. 5. |
(Senatori a vita) |
(Deputati di diritto e a vita) |
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1. All’articolo 59, primo comma,
della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente:
«deputato». |
1. All’articolo 59 della Costituzione,
il secondo comma è sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
«Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun
caso essere superiore a tre». |
«Il Presidente della Repubblica può
nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale
non può in alcun caso essere superiore a tre». |
Art. 6. |
Art. 6. |
(Durata delle Camere) |
(Durata in carica dei senatori
e della Camera dei deputati) |
1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. |
«Art. 60. – Identico. |
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I senatori eletti in ciascuna
Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della
proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia
autonoma. |
La durata della Camera dei deputati
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea
regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i
senatori in carica». |
Il Senato federale della Repubblica
è eletto per cinque anni. |
Soppresso |
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei
Consigli regionali in base all’articolo 126 o ad altra norma
costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo
da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma». |
Soppresso |
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Art. 7. |
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(Elezione della Camera dei deputati) |
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1. L’articolo 61 della
Costituzione è sostituito dal seguente: |
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«Art. 61. – L’elezione della Camera
dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. |
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Finché non è riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». |
Art. 7. |
Art. 8. |
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica) |
(Presidenza della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica) |
–1. All’articolo 63 della Costituzione, il
primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è
eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». |
«Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è
eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di
Presidenza». |
Art. 8. |
Art. 9. |
(Modalità di funzionamento delle
Camere) |
(Modalità di funzionamento delle
Camere) |
1. L’articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 64. – La Camera dei deputati
adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei
voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei
suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio
regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
«Art. 64. – La Camera dei deputati
adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio
regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono
deliberare di riunirsi in seduta segreta. |
Le deliberazioni della Camera dei
deputati e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della
Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni
del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. |
–Le deliberazioni della Camera dei
deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento
in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni
del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. |
Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e
della maggioranza ed i diritti delle opposizioni in ogni fase
dell’attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all’ordine
del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con
riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di
elezione e i poteri del Capo dell’opposizione. Riserva a deputati
appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni,
diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, delle Giunte e
degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia. |
Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i
diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui
agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e
degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70,
sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o
di garanzia. |
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase
dell’attività parlamentare. |
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. |
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione
del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere,
sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui
all’articolo 70, secondo comma. |
Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione
del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle
Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo
comma. |
I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono». |
I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali
il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal
Ministro competente». |
Art. 9. |
Art. 10. |
(Ineleggibilità ed incompatibilità) |
(Ineleggibilità ed incompatibilità) |
1. All’articolo 65 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: |
Identico |
«La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore». |
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Art. 10. |
Art. 11. |
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori) |
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori) |
1. L’articolo 66 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 66. – Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
tassativi stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei
titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con
deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei componenti
l’Assemblea della Camera dei deputati ed a maggioranza dei componenti
l’Assemblea del Senato federale della Repubblica». |
«Art. 66. – Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con
deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei
propri componenti». |
Art. 11. |
Art. 12. |
(Divieto di mandato imperativo) |
(Divieto di mandato imperativo) |
1. L’articolo 67 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 67. – Ogni deputato e ogni
senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie
funzioni senza vincolo di mandato». |
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Art. 12. |
Art. 13. |
(Indennità parlamentare) |
(Indennità parlamentare) |
1. L’articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 69. – I membri delle Camere
ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma. |
«Art. 69. – Identico. |
Tale indennità non è cumulabile con
indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche
pubbliche elettive». |
La legge disciplina i casi di non
cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità
contestuale di altre cariche pubbliche». |
Art. 13. |
Art. 14. |
(Formazione delle leggi) |
(Formazione delle leggi) |
1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 70. – La Camera dei deputati
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai
bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da
parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su
richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci
giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i
trenta giorni successivi il Senato delibera e può
proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in
via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge
di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della
Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è
promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. |
«Art. 70. – La Camera dei deputati
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma
del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a
tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica,
entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla
metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di
legge, dopo l’approvazione da parte del Senato federale della
Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera
dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge.
Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati
delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale
della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti
alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini
previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora
il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati
sono essenziali per l’attuazione del suo programma e tali modifiche
siano approvate ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, al disegno di
legge si applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del
terzo comma del presente articolo. |
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge
la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. |
La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di
legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle
risorse finanziarie e le materie di cui all’articolo 119, e dei
disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema
di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente
alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli
articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma,
117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo
comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma,
137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l’esercizio
dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un
disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo
dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due
Camere convocano, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica
incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il
disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista
paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di
esso non sono ammessi emendamenti. |
La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di
legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettere m) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma,
il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato
federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione
rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi
secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e
133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle
due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da
trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto
finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere
stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni
delle due Assemblee. |
|
Qualora il Governo ritenga che
proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato
federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali
per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati,
ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo
comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti
costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche
non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera
che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti
sulle modifiche proposte. |
|
L’autorizzazione da parte del
Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. |
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire
la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e
da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base
del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due
Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile
in alcuna sede legislativa». |
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio
della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione
ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei
Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I
Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i
criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare
procedimenti diversi». |
Art. 14. |
Art. 15. |
(Iniziativa legislativa) |
(Iniziativa legislativa) |
1. All’articolo 71 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: |
Identico |
«L’iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive
competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale». |
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Art. 15. |
Art. 16. |
(Procedure legislative ed
organizzazione
per commissioni) |
(Procedure legislative ed
organizzazione
per commissioni) |
1. L’articolo 72 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art 72. – Ogni disegno di legge,
presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo
le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale. |
«Art 72. – Ogni disegno di legge,
presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo
le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi
dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale. |
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. |
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza,
le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle
proposte di legge di iniziativa popolare. |
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo
70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo
70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso o votato dall’Assembea oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa. |
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa. |
|
Su richiesta del Governo sono
iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge
presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi
articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto
proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le
modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative
indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame. |
Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni,
anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini
dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
126, primo comma. |
Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini
dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
126, primo comma. |
Le proposte di legge di iniziativa
regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di
loro sono poste all’ordine del giorno dell’Assemblea nei termini
tassativi stabiliti dal regolamento». |
Le proposte di legge di iniziativa
delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del
giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal
proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più
Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro». |
|
Art. 17. |
|
(Procedure legislative in casi
particolari) |
|
1. All’articolo 73, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono
inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». |
|
2. All’articolo 74, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le
seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo
70,». |
|
3. All’articolo 77, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono
inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». |
|
4. All’articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi
dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata». |
|
5. All’articolo 77, terzo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le
seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo
70,». |
|
Art. 18. |
|
(Decreti legislativi) |
|
1. All’articolo 76 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
«I progetti dei decreti
legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera». |
Art. 16. |
Art. 19. |
(Ratifica dei trattati internazionali) |
(Ratifica dei trattati internazionali) |
1. L’articolo 80 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 80. – È autorizzata con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». |
«Art. 80. – È autorizzata con legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». |
Art. 17. |
Art. 20. |
(Bilanci e rendiconto) |
(Bilanci e rendiconto) |
1. All’articolo 81 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Sono approvati ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo». |
«Sono approvati ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi
dell’articolo 70, primo comma». |
Art. 18. |
Art. 21. |
(Commissioni parlamentari d’inchiesta) |
(Commissioni parlamentari d’inchiesta) |
1. All’articolo 82 della Costituzione,
l’ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «La
Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai
sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria». |
1. All’articolo 82, secondo comma,
della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei
deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è
scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione». |
Capo II |
Capo II |
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 19. |
Art. 22. |
(Elezione del Presidente della
Repubblica) |
(Elezione del Presidente della
Repubblica) |
1. L’articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 83. – Il Presidente della
Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal
Presidente della Camera, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli
regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge tre delegati, in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore
di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione. I delegati sono eletti, per non meno della metà, tra i
sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione,
designati, a tal fine, dai rispettivi Consigli delle autonomie locali. |
«Art. 83. – Il Presidente della
Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal
Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti
dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge due delegati. Per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un
delegato. La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha un solo
delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì
un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni
milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati
avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze. |
Il Presidente della Repubblica è
eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta». |
Il Presidente della Repubblica è
eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il
quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti». |
|
Art. 23. |
|
(Età minima del Presidente
della Repubblica) |
|
1. All’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quaranta anni». |
Art. 20. |
Art. 24. |
(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica) |
(Convocazione dell’Assemblea
della Repubblica) |
1. All’articolo 85 della Costituzione,
i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: |
Identico |
«Sessanta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea
della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
|
Se la Camera dei deputati è sciolta, o
manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica». |
|
Art. 21. |
Art. 25. |
(Supplenza del Presidente della
Repubblica) |
(Supplenza del Presidente della
Repubblica) |
1. All’articolo 86 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica». |
«Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica». |
2. All’articolo 86, secondo comma,
della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la
Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione». |
2. Identico. |
Art. 22. |
Art. 26. |
(Funzioni del Presidente della
Repubblica) |
(Funzioni del Presidente della
Repubblica) |
1. L’articolo 87 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 87. – Il Presidente della
Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l’unità federale
della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente
conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato. |
«Art. 87. – Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione
ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della
Repubblica. |
Può inviare messaggi alle Camere. |
Identico. |
Indíce le elezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. |
Indíce le elezioni della Camera dei
deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della
Camera dei deputati. |
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. |
Identico. |
Indíce il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione. |
Identico. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità
amministrative indipendenti. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere,
i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. |
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere. |
Identico. |
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Identico. |
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei suoi
componenti. |
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti
eletti dalle Camere. |
Può concedere grazia e commutare le
pene. |
Identico. |
Conferisce le onorificenze della
Repubblica». |
Identico. |
|
Autorizza la dichiarazione del
Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui
all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la
sussistenza dei presupposti costituzionali». |
Art. 23. |
Art. 27. |
(Scioglimento della Camera dei
deputati) |
(Scioglimento della Camera dei
deputati) |
1. L’articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 88. – Il Presidente della
Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la
esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92,
quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni entro i successivi sessanta giorni. |
«Art. 88. – Il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce
le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta
del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b) in caso di
morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo
le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di
dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di
cui all’articolo 94, terzo comma. |
Il Presidente della Repubblica non
emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso
in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla
Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di
voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di
un nuovo Primo ministro». |
Il Presidente della Repubblica non
emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma, qualora
alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi,
venga presentata e approvata con votazione per appello nominale
dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera,
una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione
del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale
caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro
designato». |
Art. 24. |
Art. 28. |
(Controfirma degli atti presidenziali) |
(Modifica all’articolo 89 della
Costituzione) |
1. L’articolo 89 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità. |
1. All’articolo 89, secondo
comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio
dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». |
Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo
ministro. |
|
Non sono proposti né controfirmati dal
Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della
Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi
dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia,
la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte
costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei
deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente
del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei
presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine
che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva
responsabilità». |
|
Art. 25. |
Art. 29. |
(Giuramento del Presidente
della Repubblica) |
(Giuramento del Presidente
della Repubblica) |
1. L’articolo 91 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 91. – Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
all’Assemblea della Repubblica». |
|
Capo III |
Capo III |
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 26. |
Art. 30. |
(Governo e Primo ministro) |
(Governo e Primo ministro) |
1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
«Art. 92. – Identico. |
La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione
della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La
legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la
formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di
Primo ministro. |
La candidatura alla carica di Primo
ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una
o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati,
secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza,
collegata al candidato alla carica di Primo ministro. |
Il Presidente della Repubblica, sulla
base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il
Primo ministro. |
Identico». |
In caso di morte, di impedimento
permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di
dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui
all’articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo
ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla
data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti,
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le
elezioni». |
Soppresso |
Art. 27. |
Art. 31. |
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri) |
(Giuramento del Primo ministro
e dei ministri) |
1. L’articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 93. – Il Primo ministro e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica». |
|
Art. 28. |
Art. 32. |
(Governo in Parlamento) |
(Governo in Parlamento) |
1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra
il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina.
Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese. |
«Art. 94. – Il Primo ministro illustra
il programma di legislatura e la composizione del Governo alle
Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si
esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno
presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
Egli può chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto
conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il Primo
ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della
Camera dei deputati. Si applica l’articolo 88. |
Il Primo ministro può porre
la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si
esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle
proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La
votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario,
il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di
fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. |
In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con
l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei
deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il Primo ministro
sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni». |
In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con
l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei
deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di
approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce
le elezioni. |
|
Il Primo ministro si dimette
altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto
determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa
dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma. |
|
Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro,
da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della
Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione
e deve essere votata per appello nominale». |
Art. 29. |
Art. 33. |
(Poteri del Primo ministro e dei
ministri) |
(Poteri del Primo ministro e dei
ministri) |
1. L’articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 95. – I ministri sono nominati e
revocati dal Primo ministro. |
|
Il Primo ministro determina la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di
indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e
coordinando l’attività dei ministri. |
|
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente
degli atti dei loro dicasteri. |
|
La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri». |
|
Art. 30. |
Art. 34. |
(Disposizioni sui reati ministeriali) |
(Disposizioni sui reati ministeriali) |
1. L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 96. – Il Primo ministro e i
ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale». |
|
|
Art. 35. |
|
(Autorità amministrative
indipendenti nazionali) |
|
1. Dopo l’articolo 98 della
Costituzione, è inserito il seguente: |
|
«Art. 98-bis.
– Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia
di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di
competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la
legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire
apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i
requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. |
|
Le Autorità riferiscono alle Camere
sui risultati delle attività svolte». |
Capo IV |
Capo IV |
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 31. |
Art. 36. |
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura) |
(Elezione del Consiglio superiore
della magistratura) |
1. All’articolo 104, quarto comma,
della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune» sono sostituite dalle seguenti: «e per un terzo dal Senato
federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano». |
1. All’articolo 104, quarto comma,
della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera
dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica». |
2. All’articolo 104 della
Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente: |
2. All’articolo 104 della
Costituzione, il quinto comma è abrogato. |
«Il Presidente della Repubblica nomina
il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura
nell’ambito dei suoi componenti». |
|
Capo V |
Capo V |
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO V
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 32. |
Art. 37. |
(Capitale della Repubblica federale) |
(Modifiche all’articolo 114
della Costituzione) |
1. La denominazione del titolo V della
Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». |
1. Identico. |
|
2. All’articolo 114, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e
di sussidiarietà». |
2. All’articolo 114 della
Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
«Roma è la capitale della Repubblica
federale e dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei
limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio.
La legge dello Stato disciplina l’ordinamento della capitale». |
«Roma è la capitale della Repubblica e
dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa,
nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità
stabiliti dallo statuto della Regione Lazio». |
Art. 33. |
Art. 38. |
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali) |
(Approvazione degli statuti
delle Regioni speciali) |
1. All’articolo 116, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa
intesa con la Regione interessata. L’assenso all’intesa può essere
manifestato entro sei mesi dall’avvio del procedimento di cui
all’articolo 138. Trascorso tale termine, le Camere possono adottare la
legge costituzionale». |
1. All’articolo 116, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa
intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul
testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla
proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi
dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio
della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza
che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la
legge costituzionale». |
Art. 34. |
Art. 39. |
(Competenze legislative esclusive
delle Regioni) |
(Modifiche all’articolo 117
della Costituzione) |
1. All’articolo 117 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
«La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». |
|
|
2. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;». |
|
3. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera e) sono premesse
le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del
risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole:
«tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni
comuni di mercato». |
|
4. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera h), dopo le
parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale
e». |
|
5. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita
la seguente: |
|
«m-bis) norme
generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari». |
|
6. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;». |
|
7. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;». |
|
8. All’articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, dopo la lettera s) sono
aggiunte le seguenti: |
|
«s-bis)
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza; |
|
s-ter)
ordinamento della comunicazione; |
|
s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo
nazionale; |
|
s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell’energia». |
|
9. All’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) sono soppresse
le parole: «e sicurezza»; |
|
b) sono soppresse
le parole: «tutela della salute;»; |
|
c) dopo le
parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»; |
|
d) le parole:
«grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle
seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»; |
|
e) le parole:
«ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:
«comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in
ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche»; |
|
f) le parole:
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono
sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia»; |
|
g) le parole:
«casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere
regionale». |
2. All’articolo 117 della
Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: |
10. Identico: |
«Spetta alle Regioni la potestà
legislativa esclusiva nelle seguenti materie: |
« Identico: |
a) assistenza e
organizzazione sanitaria; |
a) identica; |
b) organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche; |
b) identica; |
c) definizione della parte
dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione; |
c) identica; |
d) polizia locale; |
d) polizia
amministrativa regionale e locale; |
e) ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato». |
e) identica». |
3. All’articolo 117 della
Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: |
11. Identico. |
«La Regione interessata ratifica con
legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior
esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche
l’istituzione di organi amministrativi comuni». |
|
4. Le disposizioni previste dalla
presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente
ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse
già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative
norme di attuazione. |
Soppresso |
Art. 35. |
Art. 40. |
(Modifiche all’articolo 118
della Costituzione) |
(Modifica dell’articolo 118
della Costituzione) |
1. All’articolo 118, terzo comma,
della Costituzione, le parole: «nella materia della tutela dei beni
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alla tutela
dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla
produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia ed
all’ordinamento delle professioni, sulla base dei princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà».
2. All’articolo 118, quarto comma,
della Costituzione, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti:
«riconoscono e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi
riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di
autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo
principio». |
1. L’articolo 118 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. – Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni
per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed
intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo
Stato e gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle
Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle
funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.
La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma
dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con
riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e
tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento
alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale.
Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e
favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia
funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.
L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con
legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata
delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone
montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni». |
Art. 36. |
Art. 41. |
(Modifica dell’articolo 120
della Costituzione) |
(Modifiche all’articolo 120
della Costituzione) |
1. All’articolo 120 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Con legge
approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della
Repubblica, a maggioranza dei propri componenti, sono disciplinati i
princìpi che assicurino il conseguimento delle finalità di cui al comma
successivo». |
1. All’articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città
metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni
loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;
b) dopo le
parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto
dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;
c) è soppresso
il secondo periodo. |
|
Art. 42. |
|
(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione) |
|
1. All’articolo 122, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le
seguenti: «i criteri di composizione e». |
|
2. All’articolo 122, quinto comma,
della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo». |
|
Art. 43. |
|
(Modifiche all’articolo 123
della Costituzione) |
|
1. All’articolo 123, secondo comma,
della Costituzione, è soppresso il secondo periodo. |
|
2. All’articolo 123 della
Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: |
|
«In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti
locali». |
Art. 37. |
Art. 44. |
(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione) |
(Modifiche all’articolo 126
della Costituzione) |
|
1. All’articolo 126, primo comma,
della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il
decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica». |
1. All’articolo 126, terzo comma,
della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole:
«, l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del
Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina
la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni
previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio». |
2. Identico. |
Art. 38. |
Art. 45. |
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica) |
(Leggi regionali ed interesse nazionale
della Repubblica) |
1. All’articolo 127 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Il Governo, qualora ritenga che una
legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, può
sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato
federale della Repubblica, entro i successivi trenta giorni, decide
sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le
disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta
giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il
Senato federale della Repubblica con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta
giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare
la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare
il conseguente decreto di annullamento». |
«Il Governo, qualora ritenga che una
legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale
della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni
il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il
Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la
questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori
quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana
il conseguente decreto di annullamento». |
|
Art. 46. |
|
(Garanzie per le autonomie locali) |
|
1. Dopo l’articolo 127 della
Costituzione, è inserito il seguente: |
|
«Art. 127-bis.
– I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che
una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione
leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono
promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le
forme e i termini di proponibilità della questione». |
|
Art. 47. |
|
(Coordinamento interistituzionale da
parte del Senato federale della Repubblica) |
|
1. Dopo l’articolo 127-bis
della Costituzione, è inserito il seguente: |
|
«Art. 127-ter.
– Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato
federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. |
|
Il Regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e
collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al
secondo comma dell’articolo 114. |
|
I senatori possono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione
ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti
con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti». |
|
Art. 48. |
|
(Modifica all’articolo 131
della Costituzione) |
|
1. All’articolo 131 della
Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste»
e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol». |
|
Art. 49. |
|
(Città metropolitane) |
|
1. All’articolo 133 della
Costituzione, è premesso il seguente comma: |
|
«L’istituzione di Città
metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello
Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa
dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa
Regione». |
Art. 39. |
Art. 50. |
(Abrogazioni) |
(Abrogazione) |
1. All’articolo 116 della
Costituzione, il terzo comma è abrogato. |
1. Identico. |
2. All’articolo 126, primo comma,
della Costituzione, l’ultimo periodo è soppresso. |
Soppresso |
Capo VI |
Capo VI |
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE |
Art. 40. |
Art. 51. |
(Corte costituzionale) |
(Corte costituzionale) |
1. L’articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 135. – La Corte costituzionale è
composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal
Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative; sette giudici sono nominati dal
Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
«Art. 135. – La Corte costituzionale è
composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal
Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati
dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato
federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio. |
Identico. |
I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Identico. |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei
successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi
o enti pubblici individuati dalla legge. |
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei
successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo,
cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall’ufficio di giudice. |
Identico. |
L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. |
Identico. |
Nei giudizi d’accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari». |
Identico». |
|
2. All’articolo 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». |
2. L’articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
«Art. 3. – 1. I giudici della
Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono
eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea». |
«Art. 3. – 1. I giudici della
Corte costituzionale nominati dal Senato federale della
Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono
eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei
componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi
al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti
la rispettiva Assemblea». |
Art. 41. |
Art. 52. |
(Referendum sulle leggi
costituzionali) |
(Referendum sulle leggi
costituzionali) |
1. All’articolo 138, secondo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel
caso in cui nella seconda votazione la legge sia stata approvata da
ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei
componenti, se non ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi
diritto». |
Soppresso |
2. All’articolo 138 della
Costituzione, il terzo comma è abrogato. |
1. Identico. |
Capo VII |
Capo VII |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
Art. 42. |
Art. 53. |
(Disposizioni transitorie) |
(Disposizioni transitorie) |
1. Le disposizioni di cui al titolo
I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e
le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della
Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale,
nonché le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 2, della presente
legge costituzionale si applicano a decorrere dall’inizio della XV
legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo
comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli
articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano
applicazione per la successiva formazione della Camera e del Senato
federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime
elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. |
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117,
118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis,
131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo
all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis,
118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della
presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. |
|
2. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo
comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter,
135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3,
della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo,
terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60,
secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione
della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo
quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima
applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. |
|
3. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni
nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale: |
|
a) a decorrere
dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si
presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale; |
|
b) non si applica
il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale; |
|
c) ai fini dello
scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della
Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. |
2. In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della
medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei
deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni.
Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57
della Costituzione, come modificato dall’articolo 3 della presente legge
costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della
Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o
Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente
sciolti. |
4. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni
del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in
vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della
Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della
Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per
cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia
autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono
eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui
all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione
dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei
seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei
cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le
nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione
di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una
Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i
venticinque anni di età; |
|
c) la legislatura
di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in
carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime
elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla
data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b);
è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; |
|
d) le nuove
elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal
Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato
federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica
alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti. |
|
5. Con esclusivo riferimento al
quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della
Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in
caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli
delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma
costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o
provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle
nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di
cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale. |
|
6. Per le prime elezioni del
Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di
cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. |
3. Per le elezioni del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali
per il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. |
7. Per le elezioni del Senato
federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali
per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. |
|
8. Le disposizioni dei regolamenti
parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le
norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di
cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera
verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
|
9. Le funzioni attribuite ai
Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono
esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio
della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali.
|
4. In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica
nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alla
scadenza di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai
sensi dell’articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed
alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. |
10. ln sede di prima
applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine
dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal
Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine
di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di
un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato
federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera
dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice
in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in
scadenza. |
5. Il quarto comma dell’articolo 135
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 40 della presente
legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici
costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. |
11. Il quarto comma
dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo
51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti
dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. |
6. In caso di cessazione anticipata
dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della
magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato
federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai
sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come
modificato dall’articolo 31 della presente legge costituzionale. |
12. In caso di cessazione
anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore
della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il
Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni
suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua
competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della
Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente
legge costituzionale. |
7. Nei cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si
possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo
di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo
restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. |
13. Nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si
possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo
di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui
all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. |
8. Le popolazioni interessate di cui
al comma 7 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione. |
14. Le popolazioni interessate
di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. |
9. I senatori a vita in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono
in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall’articolo
59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 5
della presente legge costituzionale. |
15. I senatori a vita in carica
alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della
Repubblica. |
10. Fino alla data di entrata in
vigore delle leggi che, in piena attuazione dell’articolo 119, secondo e
terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo
perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto
consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al
terzo comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato
dall’articolo 13 della presente legge costituzionale. |
Soppresso |
11. All’articolo 5 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
16. Identico. |
a) al comma 2, lettera
b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»; |
|
b) dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: |
|
«2-bis. Nel caso di impedimento
permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un
nuovo Presidente». |
|
12. Le disposizioni di cui al comma 11
si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali,
ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. |
17. Le disposizioni di cui al
comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti
delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti
regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. |
13. All’articolo 1, comma 3, della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole:
«il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la
parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi». |
18. Identico. |
|
Art. 54. |
|
(Regioni a statuto speciale) |
|
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di
autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni
della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano. |
|
Art. 55. |
|
(Adeguamento degli statuti speciali) |
|
1. Ai fini dell’adeguamento degli
statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di
diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono. |
|
Art. 56. |
|
(Trasferimento di beni e di risorse) |
|
1. Entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo
assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da
trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le
Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo
esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente
legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle
risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque
essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e
comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad
eventuali compiti residui. |
|
Art. 57. |
|
(Federalismo fiscale e finanza
statale) |
|
1. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello
Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In
nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un
incremento della pressione fiscale complessiva. |