Legge 29.12.2000, n. 422

 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.

 

(Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16)

 

CAPO II

Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

 

Articolo 21

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994,. n. 626


In vigore dal 4 febbraio 2001

 

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3 -ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"art. 58 - (Adeguamento alle norme). 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".