Codice Penale

(Artt.437, 451, 589, 590)

 

Art.437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

 

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 28, 29, 32-quater; c.n.1122].

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 451].

 

Art.451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

 

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 673; c.n.1112].

 

Art.589

Omicidio colposo

 

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici  [c.p.p.235].

 

Art.590

Lesioni personali colpose

 

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000.

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all`igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.