| 
      Emendamento di compromesso sull'articolo 16 e i considerando 37-39
 
      presentato da Anneli Jäätteenmäki, a nome 
      del gruppo ALDE 
      e da Malcolm Harbour, a nome del gruppo 
      PPE-DE 
      e da Brian Crowley, a nome del gruppo UEN 
        
      in sostituzione degli emendamenti 812, EMPL 
      109 D, 822, 110, 824, 823, 835 D, 836 D, 837 D, ENVI 62 D, 834, 832, 826, 
      111, 827, 828, 149 Allegato 1 A, 1152 Allegato 1 A, 150 Allegato 1 B, 151 
      Allegato 1 C, 825, 829, 831, 840, 830, EMPL 110, 833, 838, 839, JURI 26, 
      841, 842, ITRE 46, 843, JURI 27, 844, 845, 846, 849, 847, 848, 852, 851, 
      850, ITRE 47, 853, JURI 29, 854 D, 855 D, 856, JURI 28, 857, 112, 858, 
      113, 860, 859, 861, 114, 862, 863, JURI 30, ITRE 48, 167, 3, EMPL 4, 4, 
      171, ENVI 4, 170, 5, 169, CULT 3, 168, 172, 260, 309, 310 D, 311 D, EMPL 
      37 D, ENVI 19D, 312, 30, 313, 314, 315, 316, EMPL 38, 318, 317, EMPL 39, 
      319, 320 D, 312 D, EMPL 40 D, ENVI 20 D, 31, 324, 325, 323, 322, 326, 327, 
      JURI 7, 328, JURI 8, ITRE 16, 329 D, 330 D, 331 D, EMPL 41 D, ENVI 21 D, 
      32, 343, 335, 332, 333. 
 
         
        
        
          
            | Capo III - Libera 
            circolazione dei servizi | Capo III - Libera 
            circolazione dei servizi |  
            | Sezione 1 - 
            Principio del paese d'origine e deroghe | Sezione 1 - 
            Cooperazione amministrativa   |  
            |   | 
            [lo spostamento del Capo V in 
            questa sezione e la votazione sugli emendamenti di compromesso sugli 
            articoli 34-37 presentati dalla relatrice non influiscono sul 
            contenuto di tali articoli]   |  
            |   | Sezione 2 - 
            Libera prestazione di servizi e deroghe |  
            | Articolo 16 - 
            Principio del paese d'origine   | Articolo 16 - 
            Libera prestazione di servizi  |  
            | 
            1. Gli Stati 
            membri provvedono affinché i prestatori di servizi 
            siano soggetti esclusivamente alle disposizioni 
            nazionali dello Stato membro d'origine applicabili
            all’ambito regolamentato. | 
            1. Gli Stati membri 
            rispettano il diritto dei prestatori di servizi di 
            fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro 
            di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di 
            servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni dello 
            Stato membro di stabilimento relative all'accesso ad 
            un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle 
            che disciplinano lo stabilimento e le attività 
            del prestatore di servizi, il suo 
            comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, le 
            norme e le certificazioni. |  
            | 
            Il primo comma riguarda le 
            disposizioni nazionali 
            relative all’accesso ad 
            un’attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle 
            che disciplinano il comportamento del prestatore, la 
            qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i 
            contratti e la responsabilità del prestatore. | 
              |  
            | 
            2. Lo Stato 
            membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività 
            del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il 
            prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro. | 
            2. Le disposizioni di cui 
            al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato 
            membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare 
            requisiti specifici in relazione all'esercizio 
            di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per 
            garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o 
            per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di 
            evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato. |  
            | 
            
            3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che 
            dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei 
            servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, 
            in particolare imponendo i requisiti seguenti: | 
            
            3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che 
            dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei 
            servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, 
            in particolare imponendo i requisiti seguenti: |  
            | 
            
            a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro 
            territorio; | 
            
            a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro 
            territorio; |  
            | 
            
            b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una 
            notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro 
            autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine 
            professionale sul loro territorio; | 
            
            b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una 
            notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro 
            autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine 
            professionale sul loro territorio, fatta eccezione per i casi 
            previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto 
            comunitario; |  
            | 
            
            c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un 
            recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una 
            persona autorizzata; | 
            
            c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un 
            recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una 
            persona autorizzata; |  
            | 
            
            d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio 
            di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, 
            necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione; | 
            
            d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio 
            di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, 
            necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione; |  
            | 
            
            e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi 
            all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro 
            territorio; | 
            
            e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi 
            all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro 
            territorio; |  
            | 
            
            f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il 
            prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione 
            di servizi a titolo indipendente; | 
            
            f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il 
            prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione 
            di servizi a titolo indipendente; |  
            | 
            
            g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento 
            di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi 
            rilasciato dalle autorità nazionali competenti; | 
            
            g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento 
            di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi 
            rilasciato dalle autorità nazionali competenti; |  
            | 
            
            h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte 
            integrante della prestazione del servizio; | 
            
            h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte 
            integrante della prestazione del servizio; |  
            | 
            
            h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte 
            integrante della prestazione del servizio; | 
            
            h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte 
            integrante della prestazione del servizio; |  
            | 
            
            i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui 
            all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e 
            all’articolo 25, paragrafo 1.  | 
            
            i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui 
            all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e 
            all’articolo 25, paragrafo 1.  |  
            | 
              | 
            
            4. Lo Stato membro di 
            destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in 
            conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio 
            nei casi di cui agli articoli 17-19.  |  
            | 
            Considerando 37 | 
            Considerando 37 |  
            | 
            (37) Al fine di garantire la 
            realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di 
            garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di 
            beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza 
            l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio 
            secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di 
            principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. 
            Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in 
            particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le 
            opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera 
            circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, 
            associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, 
            consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di 
            servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto 
            principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al 
            destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato 
            sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme 
            sulla trasparenza delle attività di servizi. 
              | (37) Al fine di 
            garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei 
            servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità 
            di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità 
            senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in 
            quale misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione 
            dello Stato membro di stabilimento e in quale misura è applicabile 
            la legislazione dello Stato membro in cui il servizio è prestato. È 
            necessario sottolineare che ciò lascia impregiudicata la facoltà 
            dello Stato membro in cui è prestato il servizio di applicare
            requisiti specifici in 
            relazione all'esercizio 
            di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per 
            garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica o 
            per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di 
            evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato. |  
            | 
            Considerando 38 | 
            Considerando 38 |  
            | (38) È 
            altresì necessario garantire che il controllo delle attività di 
            prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle 
            autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è 
            stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con 
            maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del 
            controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del 
            proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa 
            responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella 
            sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal 
            luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente 
            al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri 
            nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La 
            determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla 
            presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del 
            Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
            giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
            materia civile e commerciale  o da altre norme comunitarie quali la 
            direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 
            dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
            una prestazione di servizi.   | 
            soppresso |  
            | 
            Considerando 39 | 
            Considerando 39 |  
            | (39) A 
            complemento del principio dell'applicazione della legge e del 
            controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio 
            secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi 
            provenienti da un altro Stato membro. | 
            
            soppresso |      |