SCHEDE SINTETICHE

SULLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

 


LEGGE DELEGA AL GOVERNO
N MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(previsti una decina di D.Lgs. per l’attuazione)
 

Le deleghe al Governo non pongono, come dovrebbe essere, limiti ben precisi all’attività di attuazione conferita all’esecutivo. 

Pertanto la riforma potrà assumere aspetti ancor più negativi di quanto ora sia ipotizzabile. 

ART. 1 
Revisione della Disciplina dei servizi pubblici e privati all’impiego
 nonché in materia di intermediazione ed interposizione privata nella somministrazione di lavoro.
 

-     Abrogazione della Legge 264 del 1949 la quale stabilisce che il collocamento è funzione pubblica esercitata in regime di monopolio statale; 

-     abrogazione della Legge 1369 del 1960 la quale vieta l’interposizione e l’intermediazione di manodopera (caporalato) e regolamenta l’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi proibendo il mero appalto di manodopera e, garantisce ai lavoratori dell’attività appaltata, che operino all’interno dell’azienda appaltante, lo stesso trattamento economico e normativo; 

-     abrogazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all’art. 2 della Legge 196 del 1997, consentendo in tal modo alle stesse di fornire alle imprese utilizzatrici anche lavoro a tempo indeterminato. In tal modo il datore di lavoro, pubblico o privato, non sarà più diretto responsabile dei lavoratori utilizzati poiché dipendenti da altra impresa – quella fornitrice. 

-     Ingresso sul mercato dell’intermediazione di manodopera di una congerie di nuovi soggetti (ora soltanto il collocamento pubblico e le agenzie per il lavoro interinale) pubblici e privati come gli enti locali, le università, gli istituti scolastici di secondo grado, i consulenti del lavoro e gli enti bilaterali costituiti dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

-     Revisione del regime sul trasferimento di ramo di azienda modificando l’art. 2112 del Codice Civile. Attualmente il trasferimento di ramo di azienda è possibile soltanto se l’autonomia dello stesso è preesistente alla cessione. La delega prevede, invece, che l’autonomia del ramo sia tale ad momento del trasferimento (viene così concessa la possibilità di costituire ad hoc un ramo di azienda per trasferire gruppi di lavoratori scomodi in numero magari inferiore a 16 per poter poi applicare il nuovo art. 18 per il licenziamento di qualcuno di essi).
 


ART. 2 
Riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio

-     La delega rinforza i pessimi contenuti della “riforma Moratti” in materia d’istruzione conferendo al Governo, il potere d’intervenire sull’apprendistato trasformandolo da strumento contrattuale per l’apprendimento di un mestiere a sistema tendente a spostare il baricentro dell’istruzione dall’asse forte che configura la formazione del cittadino come proiettata a porsi criticamente sia sul piano civico che tecnico-produttivo rispetto a ciò che accade “intorno”, alla prospettiva di renderlo mero soggetto acriticamente funzionale a rispondere alle “richieste della produzione”. Anche in questo caso sono tirati in ballo oltre alle strutture pubbliche, gli Enti bilaterali che dovrebbero assumere competenza nell’autorizzare scuola ed impresa alla realizzazione di questo nuovo modello di “apprendistato”. 

-     La delega, inoltre, dovrebbe consentire al Governo di differenziare “territorialmente” le forme di inserimento lavorativo non costituenti rapporto di lavoro (Stage – Tirocinio, etc) come se le professionalità da acquisire in attività produttive uguali, ancorché ubicate in territori diversi, possano essere differenziate in base alla collocazione geografica. 

-     Nulla si dice, nemmeno come indicazione generica, quando si accenna ai contratti di formazione-lavoro (La Cgil ne prevede il superamento). 

-     Grave è il passaggio esplicito che indica negli Enti bilaterali il luogo dove contrattare le modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda.  


       ART. 3
Part-time

-     La delega consente al Governo di modificare la precedente normativa per “favorire” l’occupazione delle donne, dei giovani e degli ultra 55 anni (sic!). La questione è se, visto il nuovo part-time, agli stessi si stia per riservare il peggior trattamento occupazionale previsto nel nuovo mercato del lavoro. 

-     Si prevede, ove i contratti collettivi non disciplinassero la materia, che sulla base del mero consenso del lavoratore (chi potrà dire di no?) si possa ricorrere al lavoro supplementare, nel part-time orizzontale, per rispondere alle esigenze dell’impresa. Sembra ovvio che i datori di lavoro difficilmente vorranno raggiungere accordi contrattuali collettivi che possano limitare il loro libero arbitrio nelle richieste di lavoro supplementare. Cade in questo modo l’equilibrio fra esigenze della produzione ed esigenze del lavoratore a gestire il proprio tempo di non lavoro. 

-    Simile è la previsione sull’agevolazione del ricorso alle forme flessibili ed elastiche nel part-time verticale e misto. 

-     Estensione delle forme flessibili ed elastiche al part-time nei rapporti di lavoro a tempo determinato (Elevazione esponenziale della precarietà e dell’incertezza). 

-     Computo del numero dei lavoratori dell’impresa calcolando, ai fini dell’applicazione di norme legislative e contrattuali (art. 18 – L.300/70, agibilità sindacali, etc) non gli uomini e le donne concretamente dipendenti ma la somma dei loro orari di lavoro (es: 2 lavoratori a 20 ore conteggiati per una unità). 

-     La delega non dovrebbe trovare applicazione per i pubblici dipendenti (Sarà da vedere poiché i Decreti attuativi incideranno, verosimilmente, sulla normativa attualmente in vigore). 

        Appare quindi improbabile che per il Pubblico impiego le cose possano restare come prima. 


ART. 4
Lavoro a chiamata, temporaneo, co.co.co., occasionale accessorio, a prestazioni ripartite, gratuito
 
 

-     Nella delega per il lavoro a chiamata si prevede, al solito, che in assenza di contratti collettivi (nazionali ma anche e soltanto territoriali) un Decreto del Ministro del Lavoro possa individuare le prestazioni (causali) riconducibili a queste tipologie. 

La disponibilità del lavoratore in attesa di chiamata sarebbe indennizzata con una “congrua” somma di danaro. 

Il lavoratore avrebbe il diritto a rifiutare la chiamata, ma perderebbe il diritto all’indennità (es: rispondo per 21 volte su 22 alla chiamata nell’arco di un mese; la 22° mi rifiuto. Perdo l’indennità?) 

-     Il Governo ottiene la delega anche in materia di collaborazioni coordinate e continuative che, permanendo l’assenza di un CCNL, non appare facciano un passo in avanti rispetto al già negativo quadro attuale (La Cgil esprime la proposta che ha la sua identità nel concetto di lavoro economicamente dipendente ancorché autonomamente gestito in funzione delle esigenze dell’impresa). Questi lavoratori permarrebbero nel limbo dei diritti e delle tutele individuali e collettive che dovrebbero appartenere a tutti coloro che operano in posizione dipendente nel ciclo produttivo. 

-     Trenta giorni nell’anno solare e compenso inferiore a 5.000 euro definirebbero la collaborazione occasionale. 

-     Meccanismo certificatorio (vedi art. 5) per definire il contenuto della collaborazione. 

-     Introduzione dei  c.d. “buoni lavoro” (cedole da acquistare in punti vendita – tabaccai, lotto, etc) per regolarizzare le posizioni contributive per prestazioni di lavoro occasionali ed accessorie  (a che cosa?)  rese a favore di famiglie ed enti senza fini di lucro. La delega prevede che vi sia un particolare riferimento alle necessità di assistenza sociale (quindi, per converso, anche per attività diverse?). 

-     Introduzione del lavoro a prestazioni ripartite nel quale due o più lavoratori assumono la responsabilità solidale ad eseguire una unica prestazione (anche in questo caso varrà, in relazione ai diritti ed alle tutele, ciò che si prevede per il part-time?). 

-     Esclusione da ogni obbligo connesso alla prestazione di lavoro per le attività svolte episodicamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto o adempimento di obbligazione morale (sic!) quando alle stesse non corrisponda alcun compenso (sembrerebbe di percepire un aiuto alla sommersione legalizzata di quei lavori, specialmente in agricoltura, già di difficile emersione). 


ART. 5 
Certificazione dei rapporti di lavoro

-     Il Governo eserciterà la delega per introdurre nell’ordinamento del lavoro la certificazione del rapporto di lavoro instaurato con il contratto stipulato fra lavoratore e datore di lavoro. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro. 

-     I soggetti abilitati alla certificazione sono individuati negli enti bilaterali, nelle strutture pubbliche aventi competenza (?), nelle Università (?). 

-     La delega, prevede la negazione del diritto a ricorrere in giudizio (sarà da verificare se questa specifica negazione del diritto di ogni cittadino a rivolgersi sul piano generale, agli organi giudiziari, sia compatibile con l’ordinamento costituzionale) se non in caso di erronea certificazione o difformità fra la stessa e la concretezza del rapporto di lavoro. 

-     Previsione che il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.c.), nelle controversie attinenti la certificazione, sia svolto presso lo stesso organo preposto alla certificazione. Risulta grave che gli effetti della decisione conciliativa debbano decorrere dal momento in cui la stessa è stata assunta (ciò è contrario al principio generale in base al quale tali decisioni dovrebbero valere dal momento dal quale la situazione si è verificata).  


ART. 6 
Esclusione del personale delle PP.AA.

Questo articolo recita che le disposizioni dall’art. 1 all’art. 5 non si applichino ai pubblici dipendenti a meno che non siano espressamente richiamate. 

Bisogna porsi, quindi, la domanda se l’inapplicabilità sia assoluta o se, invece, sia possibile che Decreti legislativi di attuazione possono prevedere l’applicabilità della nuova normativa anche al pubblico impiego.  


ART. 7
Procedura attuativa della delega  (Omissis)


ART. 8 
Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro

-         Il Governo ottiene la delega a riordinare la disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro.  

La delega conferisce all’esecutivo la facoltà di centralizzare di fatto sul Ministero del Lavoro (si razionalizza centralizzando?) i compiti ispettivi sulla materia riducendo, una ipotesi non ultima, gli altri soggetti istituzionali (vedi INPS, INAIL ed ASL) a mere articolazioni, ancorché specializzate, per l’esercizio di una funzione, di fatto, esclusivamente ministeriale.  


ART. 9 
Modifiche alla legge 142/2001 sul socio lavoratore

-     La delega prevede la totale rimessa in discussione di ciò che si era realizzato con la Legge 142/2001. Tornerà infatti ad essere prevalente il rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro instaurato dal socio lavoratore con la cooperativa. 

-     Si abrogano di fatto i diritti sindacali di cui al titolo III della L. 300/70 (costituzione delle rappresentanze, diritto d’assemblea, permessi, etc). 

-     Si stabilisce che il regolamento della cooperativa possa contenere disposizioni in deroga peggiorativa rispetto alle condizioni di lavoro stabilite nei CCNL. 

-     Infine si prevede, in questo quadro di deregulation, che si possano definire accordi territoriali per “rendere compatibile” il CCNL di riferimento alla attività svolta dalla cooperativa.


ART. 10
Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo  (Omissis)