Part-time e indennitā di disoccupazione

L'Inca segnala che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1141 del 10 febbraio 1999, nata da un ricorso promosso dalla stessa Inca, ha affermato il diritto per il lavoratore occupato in un rapporto di lavoro a part-time verticale-ciclico, anche in seguito a trasformazione del precedente rapporto a tempo pieno, a percepire l'indennitā di disoccupazione per i periodi durante i quali non viene prestata attivitā lavorativa.

Ricordiamo che per part-time verticale-ciclico si intende un'attivitā lavorativa svolta per alcune settimane o alcuni mesi con intermezzi di settimane o mesi di inattivitā.

Il pronunciamento della Corte, che ovviamente fa giurisprudenza ma non legislazione, č fuor di dubbio di estrema rilevanza.

Nel caso di part time verticale-ciclico, il diritto all'indennitā di disoccupazione, come si č detto, č riconosciuto per l'intero periodo; per il part-time di tipo verticale su base mensile (attivitā svolta in alcuni giorni della settimana) l'importo dell'indennitā risulta ridotto rispetto al ciclico; infine per il part-time orizzontale (attivitā svolta tutti i giorni ad orario ridotto), non vi č alcun diritto in quanto non esistono giorni di disoccupazione.

Nel segnalare l'importante sentenza, si osserva che nell'ambito delle diverse tipologie del part-time, caratterizzate sempre da una prestazione ridotta rispetto a quella normale, permangono sostanziali differenze, che dovranno essere positivamente recuperate.