RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 22 aprile 1999 relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori (1999/C 125/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

  1. TENUTO CONTO che la cooperazione tra gli Stati membri nelle questioni relative all'occupazione transfrontaliera dovrebbe essere migliorata al fine di evitare ripercussioni negative sulla tutela dei lavoratori e sul funzionamento del mercato del lavoro;
  2. RICONOSCENDO che una cooperazione e uno scambio di informazioni più efficaci avranno effetti positivi sulla situazione dell'occupazione e sulla tutela dei lavoratori, in particolare nei seguenti settori:
  1. RICORDANDO che la Commissione, nella sua comunicazione sul lavoro sommerso, ha proposto azioni coordinate a livello di Unione europea per la lotta contro il lavoro sommerso;
  2. RICONOSCENDO che, quale primo passo, è auspicabile che sia assicurata in via prioritaria una migliore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'abuso nei confronti della sicurezza sociale, nella lotta contro il lavoro sommerso e nel settore della temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori;
  3. RICORDANDO che la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le prestazioni e i contributi sociali è prevista dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ), e anche da pertinenti decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e per quanto riguarda il distacco transnazionale dei lavoratori dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( 2 );
  4. CONSIDERANDO inoltre che le strutture e le procedure esistenti offrono strumenti per la cooperazione transnazionale, in particolare nel quadro dell'articolo 4 della direttiva 96/71/CE;
  5. CONSIDERANDO che in settori non disciplinati da tali disposizioni è auspicabile favorire una cooperazione bilaterale e uno scambio di informazioni più efficaci tra Stati membri nei settori contemplati dalla presente risoluzione mediante un codice di condotta non vincolante, facendo uso delle strutture e delle procedure esistenti;
  6. CONSIDERANDO l'importanza che i servizi di sicurezza sociale e, ove esistano e siano dotati delle relative competenze, i servizi di ispezione del lavoro degli Stati membri hanno per l'attuazione del presente codice di condotta;
  7. RICORDANDO che, nella decisione del 17 dicembre 1981 (causa 279/80, WEBB), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che l'articolo 59 del trattato che istituisce la Comunità europea non osta a che uno Stato membro, il quale sottoponga le imprese di messa a disposizione di manodopera ad autorizzazione, obblighi il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro e che eserciti un'attività del genere nel proprio territorio a soddisfare questa condizione, anche se è titolare di un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro dello stabilimento, a condizione però, in primo luogo, che lo Stato membro destinatario della prestazione non faccia, nell'esaminare le domande di autorizzazione e nel rilascio della stessa, al- cuna distinzione in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento del prestatore di servizi e, in secondo luogo, che esso tenga conto della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per poter esercitare la propria attività nello Stato membro in cui è stabilito;
  8. RICONOSCENDO l'importanza della salvaguardia del diritto fondamentale al rispetto della vita privata riguardo al trattamento dei dati personali, come garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), nonché dall'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1408/71;
  9. RAMMENTANDO che il codice di condotta rappresenta un impegno politico e che pertanto non pregiudica i diritti, i doveri e le responsabilità degli Stati membri e della Comunità europea, nonché gli accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione in vigore tra amministrazioni pubbliche o organi degli Stati membri;

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA sono invitati ad osservare, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, il seguente codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale e il lavoro sommerso nonché sulla temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori.

  1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
  1. Scopo del presente codice di condotta è, nei casi in cui sono coinvolti almeno due Stati membri, il miglioramento della cooperazione tra le amministrazioni e le istituzioni (organi) competenti degli Stati membri nella lotta contro l'abuso nei confronti della sicurezza sociale, contro il lavoro sommerso, nonché nel settore della temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori.
  2. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
  1. "abuso nei confronti della sicurezza sociale", l'azione o l'omissione, contraria alla normativa di uno Stato membro, volta ad ottenere o a ricevere una prestazione sociale o ad evitare l'obbligo di pagare i contributi sociali;
  2. "lavoro sommerso", qualsiasi attività retribuita, di natura lecita, ma non dichiarata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. In tutti i casi la presente definizione non deve essere più restrittiva della legislazione in vigore in ciascuno Stato membro;
  3. "temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori", la messa a disposizione di lavoratori da parte di un datore di lavoro in uno Stato membro al fine della fornitura di una prestazione lavorativa ad un' utilizzatore in un altro Stati membro, pur perdurando il rapporto contrattuale di lavoro con il datore di lavoro; il presente codice di condotta non va interpretato quale autorizzazione alla temporanea messa a disposizione di lavoratori in Stati membri nei quali ciò non è consentito dalla legislazione nazionale.
  1. DISPOSIZIONI CONCRETE PER LA COOPERAZIONE E L'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
  1. Gli Stati membri sono invitati a prendere le misure e ad adottare le norme procedurali indicate appresso, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, per migliorare la cooperazione tra gli organi competenti nella lotta contro il lavoro sommerso e l'abuso nei confronti della sicurezza sociale e per verificare se sono soddisfatti i requisiti e le condizioni per la temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori:
  1. Comunicazione diretta tra gli organi competenti nel- l'ambito della cooperazione;
  2. Designazione di uffici nazionali di collegamento negli Stati membri destinati ad agevolare la cooperazione e loro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione; non è necessario istituire nuove strutture a tal fine;
  3. Inoltro di ogni richiesta di cooperazione agli organi competenti di uno Stato membro, informandone l'organo dello Stato membro che ha presentato la richiesta;
  4. Reciproca prestazione di assistenza amministrativa tra organi competenti degli Stati membri, in particolare mediante trasmissione di informazioni e invio di documenti;
  1. Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, gli Stati membri sono invitati a favorire la cooperazione tra i rispettivi organi competenti, consistente in particolare nella risposta a domande motivate, da parte di organi di altri Stati membri, di informazioni su prestazioni e contributi sociali, lavoro che si sospetta essere sommerso, e temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori. IT C 125/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6.5.1999 ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. In tutti i casi di trasmissione di dati gli Stati membri interessati applicano tutte le pertinenti disposizioni della normativa nazionale e comunitaria sulla tutela del diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali;
  2. Per quanto riguarda il controllo dei certificati, qualora sussistano dubbi, gli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, sono invitati a prestarsi reciproca assistenza amministrativa nel controllo dell'autenticità di certificati concernenti situazioni pertinenti alle materie contemplate dal presente codice di condotta;
  3. Quanto alla trasmissione di documenti:
  1. I documenti concernenti procedimenti relativi a casi di abuso nei confronti della sicurezza sociale, di lavoro sommerso e di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori, possono essere trasmessi per posta.
  2. L'organo che ha proceduto all'invio di documenti per posta è invitato a trasmettere all'organo richiedente un attestato di trasmissione da esso rilasciato o una ricevuta firmata di propria mano dal destinatario, in cui sono specificati luogo e giorno della ricezione;

C. SEGUITO DATO ALLA RISOLUZIONE Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione sulle misure da essi prese ai fini dell'attuazione della presente risoluzione.

NOTE

( 1 ) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/1999 (GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1).

( 2 ) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.