Testi approvati dal Parlamento

Giovedì 16 febbraio 2006 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Servizi nel mercato interno ***I

 

P6_TA-PROV(2006)0061

   

A6-0409/2005


 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)(1) ,

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo  47, paragrafo 2, e gli articoli 55, 71 e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0069/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0409/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1)  L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

 

(1)  L'Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nella UE. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori di servizi, in particolare alle PMI, di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori di servizi dell'UE. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e le informazioni necessarie, consentirebbe ai consumatori una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

Emendamento 3
Considerando 3

(3)  I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio inevitabile per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e d'investimento.

 

(3)  I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori , ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. E' importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza e sulla crescita dell'occupazione più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli, garantendo al tempo stesso un elevato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Soprattutto dopo l'adesione di dieci nuovi paesi, gli imprenditori che intendono prestare servizi in altri Stati membri si trovano di fronte ad evidenti ostacoli.

Emendamento 5
Considerando 4

(4)  È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai prestatori ed ai destinatari la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

 

(4)  È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

Emendamento 6
Considerando 6

(6)  La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. è opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, il principio del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela dei consumatori, fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

 

(6 ) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. è opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, le norme del paese d'origine e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, dell'ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica nonché il rispetto del diritto del lavoro, fondamentali per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri.

Emendamento 7
Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter) La presente direttiva non pregiudica le attività degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti.

Emendamento 8
Considerando 6 quater (nuovo)

(6 quater) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Emendamento 9
Considerando 6 quinquies (nuovo)

(6 quinquies) In considerazione del fatto che il trattato prevede basi giuridiche specifiche per le questioni relative al diritto del lavoro e al diritto in materia di sicurezza sociale e al fine di assicurare che la presente direttiva non incida su tali questioni, è necessario escludere il settore del diritto del lavoro e del diritto in materia di sicurezza sociale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 10
Considerando 6 sexies (nuovo)

(6 sexies) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori di servizi. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di servizi hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

Emendamento 11
Considerando 6 septies (nuovo)

(6 septies) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.

Emendamento 12
Considerando 7

(7)  Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali e delle associazioni professionali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali.

(7)  Occorre riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini professionali, delle associazioni professionali e delle parti sociali nella disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione delle norme professionali, purché non ostacolino l'esercizio della concorrenza fra gli operatori economici .

Emendamento 294
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) I servizi di assistenza sociale di competenza dello Stato, a livello nazionale, regionale e locale, nel settore sociale. Tali servizi concretizzano i principi di coesione sociale e di solidarietà come confermato, fra l'altro, dal fatto che sono destinati ad assistere le persone povere, a seguito di un reddito famigliare insufficiente, della mancanza totale o parziale di indipendenza o del rischio di essere emarginate. Spesso tali servizi non hanno uno scopo di lucro e i benefici che comportano possono mancare di una relazione di carattere economico.

Emendamento 295
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) La presente direttiva non riguarda il finanziamento degli alloggi popolari, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi di alloggio popolare effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale.

Emendamento 296
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Le disposizioni della presente direttiva non incidono sui servizi di cura dell'infanzia e familiari a favore delle famiglie e dei giovani, né sui servizi scolastici e culturali che perseguono obiettivi del benessere sociale.

Emendamento 299
Considerando 7 quinquies (nuovo)

(7 quinquies) La presente direttiva deve essere intesa a riconciliare l'esercizio dei diritti fondamentali, quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale. La presente direttiva deve essere interpretata in modo da garantire pienamente tali diritti e libertà fondamentali.

Emendamento 13
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) La presente direttiva non si applica ai servizi di interesse generale che sono prestati e definiti dagli Stati membri a titolo degli obblighi di tutela del pubblico interesse. Tali attività non sono contemplate dalla definizione dell'articolo 50 del trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva si applicano solo nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse generale, a privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i monopoli esistenti, come, ad esempio, le lotterie o taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i servizi d'interesse generale, la presente direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Analogamente, la presente direttiva non incide sul finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri, soprattutto nel settore sociale, ai sensi del titolo VI, Capo I del trattato.

Emendamento 14
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Le esclusioni dal campo di applicazione si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

Emendamento 15
Considerando 9

(9)  Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di un piano d'azione specifico volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. I servizi finanziari sono definiti dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento .

(9)  Occorre escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione della presente direttiva essendo tali attività oggetto attualmente di uno specifico piano d'azione volto a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Tale esclusione concerne tutti i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, compresa la riassicurazione, i servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento, di consulenza nel settore degli investimenti e, in modo generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio1 .

1 GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

Emendamento 301
Considerando 10 - bis (nuovo)

(10 - bis) Conformemente ai requisiti specifici imposti dagli Stati membri nel caso della creazione di agenzie di lavoro interinale, tali servizi non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva. E' perciò necessario procedere a una totale armonizzazione delle norme in materia di creazione di tali agenzie, per creare il quadro giuridico necessario all'applicazione del mercato interno nel settore.

Emendamento 303
Considerando 10 - ter (nuovo)

(10 - ter) Conformemente ai requisiti specifici imposti dagli Stati membri alla creazione di servizi di sicurezza, tali servizi non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva. E' perciò necessario procedere ad una totale armonizzazione delle norme in materia di servizi in tale ambito per creare il quadro giuridico necessario all'applicazione del mercato interno nel settore.

Emendamento 304
Considerando 10 - quater (nuovo)

(10 - quater) L'esclusione dei servizi sanitari comprende i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

Emendamento 305
Considerando 10 - quinquies (nuovo)

(10 - quinquies) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. E' importante che tale questione sia esaminata da un altro strumento giuridico della Comunità, ai fini di una maggiore certezza e chiarezza giuridica.

Emendamento 16
Considerando 10 e) (nuovo)

(10 ) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, in particolare i servizi di radiodiffusione televisiva definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate attività legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive1, i servizi radiofonici, i servizi cinematografici e i servizi di società di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Tali servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali e delle opinioni pubbliche europee. La salvaguardia e la promozione della diversità e del pluralismo culturali postulano misure particolari in grado di tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali. Inoltre, la Comunità nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni del trattato, deve tener conto degli aspetti culturali nell'intento, segnatamente, di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e del diritto comunitario, specie delle norme in materia di concorrenza, il sostegno fornito ai servizi audiovisivi deve tener conto di considerazioni di carattere culturale e sociale che rendono inopportuna l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

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1GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

Emendamento 17
Considerando 10 f) (nuovo)

(10 f) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori. La natura specifica di tali attività non è messa in discussione dalla giurisprudenza comunitaria che fa semplicemente obbligo alle giurisdizioni nazionali di esaminare in modo approfondito le motivazioni di interesse generale che possono giustificare deroghe alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento. Visto che esistono, inoltre, considerevoli divergenze in materia di prelievi sui giochi con denaro e che queste divergenze sono almeno in parte connesse con le disparità tra gli Stati membri sulle necessità in materia di ordine pubblico, sarebbe totalmente impossibile attuare una concorrenza transfrontaliera leale tra operatori dell'industria del gioco senza trattare preventivamente o in parallelo le questioni di coerenza della fiscalità fra Stati membri che la presente direttiva non affronta e che esulano dal suo campo di applicazione.

Emendamento 18
Considerando 10 g) (nuovo)

(10 g) La presente direttiva non concerne le attività dei membri delle professioni legate permanentemente o temporaneamente in modo diretto e specifico all'esercizio dell'autorità pubblica, in particolare le attività di creazione di strumenti autentici e di certificazione da parte dei pubblici ufficiali.

Emendamento 19
Considerando 11

(11)  Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva, ad eccezione tuttavia delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dalla direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La presente direttiva non mira quindi ad introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo fiscale, in particolare di carattere discriminatorio, alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in base alla quale i prestatori che esercitano attività transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. è tuttavia opportuno istituire un sistema di sportello unico per questi prestatori affinché tutti i loro obblighi possano essere compiuti mediante un portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali del proprio Stato membro .

(11)  Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 20
Considerando 12

(12)  Poiché i servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere tali servizi dal campo di applicazione della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o 80, paragrafo 2 del trattato. La presente direttiva si applica invece ai servizi che non sono disciplinati da norme specifiche in tema di trasporti, come il trasporto di fondi o il trasporto di salme.

(12)  I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le ambulanze, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Sono invece inclusi nel campo di applicazione della presente direttiva il trasporto di fondi e il trasporto di salme, visto che in tale ambito sono stati identificati problemi di mercato interno.

Emendamento 291
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La presente direttiva non incide sulle norme in materia di diritto penale. Tali norme non devono tuttavia essere oggetto di abuso al fine di aggirare le norme stabilite dalla presente direttiva.

Emendamento 21
Considerando 13

(13)   I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario, per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione televisiva, i servizi della società dell'informazione, nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da altre norme che non riguardano specificamente taluni servizi, come quelle relative alla tutela dei consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si aggiungono a quelle degli altri. è opportuno prevedere alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con queste norme comunitarie.

(13)  La presente direttiva si applica soltanto quando non esistono disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano aspetti particolari dell'accesso alle attività di servizi e del loro esercizio in settori specifici o per professioni specifiche.

Emendamento 22
Considerando 14

(14)  Nella nozione di servizio rientrano numerose attività in costante evoluzione fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi di consulenza manageriale e gestionale, servizi di certificazione e di prova, di manutenzione e di sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla costruzione, compresi i servizi degli architetti, o ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione, servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

soppresso

Emendamento 232
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Le attività sportive senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 23
Considerando 15

(15)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione senza che per questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione mediante la quale un prestatore partecipa alla vita economica, indipendentemente dal proprio statuto giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione, costituisce un servizio .

(15)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49 e successivi del trattato, la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. Il pagamento di un canone da parte dei destinatari al fine di fornire un certo contributo alle spese operative di un sistema non costituisce in sé retribuzione essendo il servizio ancora essenzialmente finanziato con risorse pubbliche .

Emendamento 24
Considerando 16

(16)  La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico nell'esercizio delle sue funzioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario. Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(16)  La nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione. La caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte, senza corrispettivo economico, dallo Stato o da un'autorità regionale o locale nell'ambito delle proprie mansioni in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, come i corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica istruzione, da istituti di insegnamento sia pubblici che privati, o la gestione dei regimi di previdenza sociale non impegnati in attività economiche . Queste attività non rientrano nella definizione di "servizio" e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 25
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato mediante l'insediamento in pianta stabile; tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Secondo questa definizione, che richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se un prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento viene prestato l'effettivo servizio in questione; nei casi in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento viene prestato un determinato servizio, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

Emendamento 26
Considerando 21

(21)  Il concetto di ambito regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio, in particolare quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore armonizzato a livello comunitario, che abbiano un carattere generale o specifico ed indipendentemente dal settore giuridico a cui appartengono in base al diritto nazionale.

soppresso

Emendamento 27
Considerando 21 bis (nuovo)

(21bis) Le norme relative alle procedure amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma a sopprimere regimi, procedure e formalità di autorizzazione eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

Emendamento 28
Considerando 22

(22)  Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio del tacito assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza di un determinato termine . Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

(22)  Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e nell'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone pratiche amministrative a livello comunitario o nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione delle pratiche amministrative, tra le altre cose mediante l'introduzione coordinata a livello comunitario del sistema dello sportello unico e la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile. Tale azione di modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal formalismo nella presentazione di documenti, dal potere discrezionale da parte delle istanze competenti, dai termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati membri.

Emendamento 29
Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari europei armonizzati equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

Emendamento 30
Considerando 24

(24)  Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione dell'ambiente urbanistico, non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali.

(24)  Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica o la protezione dell'ambiente, la protezione dei consumatori o l'istruzione . Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale .

Emendamento 31
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) Gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende assolutamente l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati.

Emendamento 310
Considerando 25 ter (nuovo)

(25 ter) L'obbligo fatto agli Stati membri di assicurare al prestatore di un servizio la possibilità di espletare tutte le procedure e le formalità necessarie per accedere alle proprie attività di servizio presso sportelli unici comprende le procedure e le formalità necessarie per controllare la conformità con al direttiva 96/71/CE. Tale obbligo non deve incidere sul ruolo dei punti di contatto o di altri organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri al fine di applicare la direttiva 96/71/CE. Tuttavia, i punti di contatto designati o gli altri organismi nazionali competenti devono mettere a disposizione, presso i punti di contatto stessi, le informazioni sulle procedure e le formalità necessarie per controllare la conformità con la direttiva 96/71/CE.

Emendamento 32
Considerando 26

(26)  La realizzazione di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la conditio sine qua non della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica.

(26)  La realizzazione, fra l'altro, di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce la conditio sine qua non della semplificazione amministrativa in materia di prestazione di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri garantiscano che possano essere espletate a livello transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le formalità che, per loro natura, richiedono una presenza fisica. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

Emendamento 33
Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) I prestatori di servizi e i destinatari devono avere un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Si tratta in particolare di informazioni relative alle procedure e alle formalità, alle coordinate delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché di informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. Le informazioni devono essere facilmente accessibili, ossia agevolmente disponibili al pubblico e accessibili senza ostacoli, e devono essere comunicate in modo chiaro e univoco.

Emendamento 34
Considerando 27 bis (nuovo)

(27 bis) L'autorizzazione dovrebbe normalmente consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente giustifica la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.

Emendamento 35
Considerando 27 ter (nuovo)

(27 ter) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

Emendamento 36
Considerando 27 quater (nuovo)

(27 quater) La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, in particolare quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.

Emendamento 37
Considerando 27 quinquies (nuovo)

(27 quinquies) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi in materia di sanità pubblica, protezione dell'ambiente, salute degli animali e ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e di altre restrizioni ai servizi sociali. Tuttavia, regimi di autorizzazione o restrizioni di questo genere non possono operare discriminazioni basate sul paese di origine del richiedente, né possono avere un assetto tale da impedire i servizi transfrontalieri che soddisfano i requisiti nazionali. Inoltre, vanno sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

Emendamento 38
Considerando 28

(28)  Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è limitato per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

(28)  Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. È necessario che tale procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. Tale disposizione non osta a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per altre ragioni, diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Dette autorizzazioni devono comunque rispettare le altre disposizioni in materia di regime di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

Emendamento 39
Considerando 29

(29)  I motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni di armonizzazione della presente direttiva sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente urbanistico .

(29)  La nozione di motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolversi. La nozione copre almeno i seguenti settori: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, compresa la sicurezza dei pazienti, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, il mantenimento di un servizio medico e ospedaliero equilibrato aperto a tutti, la prevenzione della frode, la coesione del sistema fiscale, la prevenzione della concorrenza sleale, il mantenimento della buona reputazione del settore finanziario nazionale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi della politica culturale, compresa la salvaguardia nel settore audiovisivo della libertà di espressione di vari elementi, in particolare sociale, culturale, religioso e filosofico, nella società, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico e la politica veterinaria.

Emendamento 40
Considerando 31

(31)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

(31)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento implica in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità di uno Stato membro, ma anche la discriminazione indiretta basata su altri criteri tali da portare di fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non può essere subordinata a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio e di prestazione principale di un'attività. In determinati casi tuttavia, motivi imperativi d'interesse generale possono giustificare l'obbligo di presenza del prestatore nell'esercizio della sua attività. Allo stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul territorio del quale hanno la sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

Emendamento 41
Considerando 32

(32)  Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano. Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza.

(32)  Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica . Tale divieto non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate dell'applicazione del diritto della concorrenza. Il divieto di partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla concessione delle autorizzazioni non riguarda la consultazione di organizzazioni quali le camere di commercio su materie diverse dalle singole domande di autorizzazione.

Emendamento 42
Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per conseguire obiettivi di politica sanitaria e sociale. Inoltre, la procedura di valutazione reciproca deve tenere pienamente conto della specificità dei servizi di interesse economico generale e dei particolari compiti ad essi assegnati. Essi possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale. Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore di servizi il requisito di non avere scopo di lucro. Inoltre, dovrebbero essere consentite restrizioni intese a garantire la distribuzione di farmaci, in particolare nelle zone scarsamente popolate.

Emendamento 43
Considerando 34

(34)  Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo. Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione ("must carry") applicabili agli operatori via cavo che, imponendo a un prestatore di servizi intermediario l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di particolari prestatori, influiscono sulla sua libera scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via radio e sulla scelta dei destinatari finali .

(34)  Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività.

Emendamento 44
Considerando 35

(35)  È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto riguarda le lotterie, né a privatizzare determinati settori .

(6 bis) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale o a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizio ovvero ad abolire i monopoli esistenti per altre attività o determinati servizi di distribuzione .

Emendamento 45
Considerando 37

(37)  Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un prestatore deve essere soggetto, in linea di principio, soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito. Questo principio è indispensabile per consentire ai prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in piena certezza giuridica le opportunità offerte dal mercato interno. Facilitando così la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, questo principio, associato alle misure di armonizzazione e di assistenza reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti da altri Stati membri. Detto principio deve essere accompagnato da un meccanismo di assistenza al destinatario per permettergli, in particolare, di essere informato sulla legge di altri Stati membri e dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle attività di servizi .

(37)  Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura i prestatori di servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel quale sono stabiliti e in che misura è applicabile la legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. E' necessario sottolineare che ciò non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare i propri requisiti specifici indispensabili per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute o dell'ambiente, onde evitare particolari rischi nel luogo in cui viene prestato il servizio .

Emendamento 46
Considerando 38

(38)  È altresì necessario garantire che il controllo delle attività di prestazione di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese d'origine possono con maggiore facilità garantire l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore e proteggere non soltanto i destinatari del proprio paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine nella sorveglianza delle attività del prestatore indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nella regolamentazione delle attività di prestazione di servizi. La determinazione della competenza dei tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o da altre norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

soppresso

Emendamento 47
Considerando 39

(39)  A complemento del principio dell'applicazione della legge e del controllo del paese d'origine, è opportuno sancire il principio secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un altro Stato membro.

soppresso

Emendamento 48
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) Le norme del paese d'origine non si applicano alle disposizioni degli Stati membri nei quali viene prestato il servizio che riservano un'attività ad una professione specifica, ad esempio al requisito che prevede l'esercizio esclusivo del patrocinio giuridico da parte degli avvocati.

Emendamento 49
Considerando 41

(41)  Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, lo Stato membro di distacco può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

(41)  Nel caso dello spostamento temporaneo del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre, il paese ospite può prendere misure nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE.

Emendamento 50
Considerando 41 bis (nuovo)

(41 bis) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi debbano conformarsi alle condizioni di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione dei lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

Emendamento 51
Considerando 41 ter (nuovo)

(41 ter) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Infine, la presente direttiva dovrebbe riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

Emendamento 53
Considerando 45

(45)   Diverse direttive relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già state adottate a livello comunitario. Tali direttive seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima. Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che provocano una frammentazione del mercato interno pregiudizievole per consumatori e imprese, la Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002 - 2006, ha annunciato che una delle principali priorità della Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo" essa ha inoltre insistito sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori, ai fini della quale sarebbe necessario, in particolare, riesaminare il diritto esistente in materia di contratti conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di semplificare la legislazione.

(45)   Le relazioni contrattuali tra il prestatore di servizi e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La determinazione del diritto contrattuale ed extracontrattuale applicabile è disciplinata dagli strumenti comunitari relativi al diritto privato internazionale. Inoltre, l'accordo contrattuale prevale nella misura in cui contiene disposizioni in materia di criteri di qualità.

Emendamento 54
Considerando 46

(46)  È opportuno applicare il principio del paese d'origine nel settore dei contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi soltanto se ed in quanto le direttive comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine relativa alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o materiali a carico di una persona che ha subito un infortunio.

soppresso

Emendamento 55
Considerando 50

(50)  La realizzazione concreta di uno spazio senza frontiere interne esige che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

(50)  Quantunque la direttiva non miri ad armonizzare artificialmente i prezzi nell'Unione europea, in particolare quando le condizioni di mercato variano da paese a paese, se si vuole realizzare concretamente uno spazio senza frontiere interne, il principio di non discriminazione impone che ai cittadini comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e tariffe esclusivamente in ragione della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un vero e proprio mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri, i prezzi diversi della concorrenza o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro d'origine.

Emendamento 56
Considerando 51

(51)  Conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi e senza compromettere l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli Stati membri, una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari beneficiano della libera circolazione dei servizi, nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della sicurezza sociale.

soppresso

Emendamento 57
Considerando 52

(52)  Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità si applica, in particolare le disposizioni in materia di affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una prestazione di servizi o vi partecipano.

soppresso

Emendamento 58
Considerando 53

(53)  L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro, contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione di servizi medici transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a garantire agli assicurati sociali in possesso di un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio della libera circolazione dei servizi. Questa disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza di autorizzazione preliminare.

soppresso

Emendamento 59
Considerando 54

(54)  Considerata l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, il requisito di un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali cure vengono assunti nei limiti della copertura garantita dai regimi di assicurazione malattia dello Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli Stati membri sottopongono nel proprio territorio la concessione di cure non ospedaliere restano applicabili in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con il diritto comunitario. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un altro Stato membro devono altresì rispettare le disposizioni sulle condizioni di rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di cui alla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 60
Considerando 55

(55)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è giustificato dalla necessità di garantire la programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel territorio dello Stato interessato la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è espressione della volontà di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un sistema di autorizzazione preliminare deve essere proporzionato all'obiettivo di interesse generale perseguito.

soppresso

Emendamento 61
Considerando 56

(56)  L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle quali si esclude che l'istituzione nazionale competente possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di tale articolo. Gli Stati membri non possono negare l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una cura identica o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul territorio nazionale nelle condizioni previste dal sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa al termine accettabile va valutata in funzione del complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione medica del paziente al momento in cui viene richiesta l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il probabile decorso della malattia.

soppresso

Emendamento 62
Considerando 57

(57)  L'assunzione degli oneri finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro non deve essere inferiore a quella prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per cure sanitarie prestate sul territorio nazionale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei servizi, in assenza di autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in base alle tariffe dello stato di affiliazione non avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri finanziari delle spese viene effettuata in base alle tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia inferiore a quello di cui il paziente avrebbe beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve allora completare l'assunzione di tali oneri fino a raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo caso.

soppresso

Emendamento 63
Considerando 58

(58)  Per quanto riguarda il distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e le Stato membro di distacco per facilitare la libera circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la determinazione della forma che deve assumere la cooperazione tra lo Stato membro d'origine e le Stato membro di distacco permette di facilitare l'esercizio della libera circolazione dei servizi, in particolare sopprimendo determinate procedure amministrative sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro conformemente alla direttiva 96/71/CE.

soppresso

Emendamento 64
Considerando 59

(59)  Al fine di evitare le formalità amministrative discriminatorie o sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI, deve essere vietato allo Stato membro di distacco di subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione presso le autorità dello Stato membro di distacco deve essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito, il miglioramento della cooperazione amministrativa fra Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto dei lavori del gruppo di esperti nazionali sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo Stato membro di distacco, in virtù del principio di libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva, non deve poter prendere misure restrittive nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

soppresso

Emendamento 65
Considerando 60

(60)  La libera circolazione dei servizi comprende il diritto per un prestatore di servizi di distaccare il suo personale anche se non si tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo Stato membro d'origine di provvedere affinché il lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo, sia in regola con le condizioni di residenza e di occupazione regolare previste dalla legislazione nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. è necessario prevedere che lo Stato membro di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il prestatore a controlli preventivi, in particolare per quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno, tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non possa imporre obblighi quali quello di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine del prestatore.

soppresso

Emendamento 66
Considerando 61

(61)  Con l'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che prevede l'applicazione della normativa del paese in cui il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza sociale.

soppresso

Emendamento 67
Considerando 63 bis (nuovo)

(63 bis) L'assicurazione o la garanzia devono essere adeguate alla natura e all'entità del rischio, il che significa che i prestatori di servizi devono disporre di una copertura transfrontaliera solo se forniscono effettivamente servizi in altri Stati membri. I prestatori di servizi e le compagnie di assicurazione dovrebbero conservare la flessibilità necessaria per negoziare polizze assicurative puntualmente rispondenti alla natura e all'entità del rischio. Infine, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere l'obbligo, per le compagnie d'assicurazione, di accordare una copertura assicurativa.

Emendamento 68
Considerando 66 bis (nuovo)

(66 bis) La cooperazione tra gli Stati membri richiede un sistema elettronico d'informazione correttamente funzionante al fine di consentire alle autorità competenti di identificare facilmente i rispettivi interlocutori in altri Stati membri e di comunicare in modo efficiente.

Emendamento 69
Considerando 66 ter (nuovo)

(66 ter) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. Ai fini di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri è dunque essenziale prevedere obblighi chiari e giuridicamente vincolanti.

Emendamento 70
Considerando 67

(67)  Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza.

(67)  Occorre prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario al fine, in particolare, di promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non possono essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

Emendamento 71
Considerando 67 bis (nuovo)

(67 bis) Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta includono, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

Emendamenti 72, 233/rev, 403, 289, 290, 292, 297 e 298
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi.

1.   La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi .

2.  La presente direttiva non riguarda i servizi pubblici sanitari e l'accesso al finanziamento pubblico da parte dei prestatori di cure sanitarie.

3.  La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né la privatizzazione di enti pubblici che prestano tali servizi. Essa non pregiudica inoltre le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e aiuti.

4.  La presente direttiva non si applica alla liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale riservati ad organismi pubblici o privati, né alla privatizzazione di organismi pubblici che prestano servizi.

La presente direttiva non riguarda l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli aiuti concessi dagli Stati membri, che rientrano nel campo d'applicazione di norme comuni sulla concorrenza.

5.  La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

6.  La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale.

7.  La presente direttiva non incide sui servizi che perseguono un obiettivo nel settore dell'assistenza sociale.

La presente direttiva non incide sulla libertà degli Stati membri di definire, conformemente al diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi d'interesse economico generale, né di detrminare le modalità di organizzazione e di finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare.

8.  La presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro e, in particolare, le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti collettivi. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale vigenti negli Stati membri.

4 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e le relazioni tra le parti sociali. In particolare essa rispetta pienamente il diritto a negoziare, concludere, estendere e applicare contratti collettivi, a intraprendere azioni di sciopero e sindacali, conformemente alle norme che disciplinano i rapporti lavorativi negli Stati membri. La presente direttiva non incide sulla normativa nazionale in materia di sicurezza sociale.

4 ter. La presente direttiva non deve essere interpretata come recante pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali, incluso il diritto di intraprendere un'azione sindacale.

Emendamento 73
Articolo 2, paragrafo 2, lettera –a) (nuova)

–a) i servizi d'interesse generale quali definiti dagli Stati membri;

Emendamento 74
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) i servizi finanziari quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE ;

a) i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio1 ;

1GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44) .

Emendamento 75
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate o menzionate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

Emendamento 306
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato.

c) i servizi di trasporto, compresi il trasporto urbano, i taxi e le ambulanze.

c bis) i servizi portuali.

Emendamento 300
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter) agenzie di lavoro interinale;

Emendamento 77
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater) (nuova)

c quater) i servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari, fra cui la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati 1 e la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica2;

1 GU L78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
2 GU L77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

Emendamento 78
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quinquies) (nuova)

c quinquies) i servizi medico-sanitari, prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

Emendamento 79
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c sexties) (nuova)

c sexties) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;

Emendamento 80
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c septies) (nuova)

c septies) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i casino e le transazioni relative a scommesse;

Emendamento 81
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c octies) (nuova)

c octies) le professioni e le attività associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro, in particolare la professione di notaio;

Emendamento 252
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c nonies) (nuova)

c nonies) i servizi sociali come l'edilizia sociale, l'assistenza ai figli e i servizi alla famiglia;

Emendamenti 302 e 332
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c decies) (nuova)

c decies) servizi di sicurezza;

Emendamento 82
Articolo 2, paragrafo 3

2.  La presente direttiva non si applica al settore fiscale, tranne gli articoli 14 e 16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non siano disciplinate da norme comunitarie di armonizzazione fiscale .

3.  La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Emendamenti 83, 307 e 219
Articolo 3

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

1.  In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, in particolare, queste normative:

a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi1;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità2;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive3;

d) la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali4 .

L'applicazione della presente direttiva non esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per i servizi da esse disciplinati.

2.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto privato internazionale, in particolare il diritto privato internazionale riguardante le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (Roma I e Roma II).

3.  L'esclusione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali dal campo d'applicazione della presente direttiva significa che i consumatori beneficeranno in ogni caso della tutela riconosciuta loro dalla normativa in materia, nel proprio Stato membro

____________
1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
2 GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).
3GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997. pag. 60).
4 GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22.

Emendamento 84
Articolo 4, punto 1)

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico ;

1) "servizio": qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio.

Emendamento 85
Articolo 4, punto 1 bis) (nuovo)

1 bis) "obblighi di servizio pubblico": i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al prestatore del servizio per garantire il conseguimento di taluni obiettivi d'interesse pubblico;

Emendamento 86
Articolo 4, punto 1 ter) (nuovo)

1 ter) "servizi d'interesse economico generale": i servizi qualificati in quanto tali dallo Stato membro e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico;

Emendamento 87
Articolo 4, punto 2)

2) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o fornisce un servizio;

2) "prestatore": qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in conformità con la legge di detto Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

Emendamento 88
Articolo 4, punto 3)

3) "destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

3) "destinatario": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

Emendamento 89
Articolo 4, punto 5)

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato mediante un'installazione stabile del prestatore a tempo indeterminato ;

5) "stabilito": che esercita effettivamente un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato mediante un'installazione stabile del prestatore, con un'adeguata infrastruttura a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi ;

Emendamento 90
Articolo 4, punto 7)

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;

7) "requisito": qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 308
Articolo 4, punto 7 bis (nuovo)

7 bis) "motivi imperativi d'interesse generale" comprendenti, fra l'altro, le seguenti categorie: la protezione della politica pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, compreso il mantenimento di servizi medici equilibrati e accessibili a tutti, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico od obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Emendamento 92
Articolo 4, punto 8)

8) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

8) "autorità competente": qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli enti pubblici, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

Emendamento 93
Articolo 4, punto 9)

9) "ambito regolamentato": qualsiasi requisito applicabile all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio;

soppresso

Emendamento 94
Articolo 4, punto 10)

10) "cure ospedaliere": le cure mediche che possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una struttura medica e che, in linea di massima, richiedono che la persona che le riceve venga ospitata in questa stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in questione sono indifferenti ai fini della qualifica di questo tipo di cure;

soppresso

Emendamento 95
Articolo 4, punto 11)

11)  "Stato membro di distacco ": lo Stato membro nel territorio del quale un prestatore invia un lavoratore per prestarvi un servizio ;

11)  "Stato membro di destinazione ": lo Stato membro in cui un servizio è fornito ed eseguito su base transfrontaliera in modo saltuario da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ;

Emendamento 96
Articolo 4, punto 11 bis) (nuovo)

11 bis) "lavoratore": una persona fisica considerata come lavoratore a norma della legislazione nazionale, dei contratti collettivi e/o delle pratiche tradizionali dello Stato membro in cui il servizio è prestato;

Emendamento 97
Articolo 4, punto 12)

12) "occupazione regolare": l'attività salariata del lavoratore svolta in conformità con le disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine del prestatore;

soppresso

Emendamento 98
Articolo 4, punto 13)

13) "professione regolamentata": un'attività o un insieme di attività professionali per le quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio sono direttamente o indirettamente subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;

13) "professione regolamentata": un'attività o un insieme di attività professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

Emendamento 99
Capo II, titolo e sezione I, titolo

Capo II

Capo II

Libertà di stabilimento dei prestatori

Sezione 1

Semplificazione amministrativa

Semplificazione amministrativa

Emendamento 100
Articolo 5

1.  Gli Stati membri semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio.

1.  Gli Stati membri verificano e, se del caso, semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio se e nella misura in cui ciò costituisca un ostacolo all'accesso al mercato.

1 bis. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, introducono, se del caso e ove possibile, moduli europei armonizzati. Tali moduli sono equivalenti ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in materia di stabilimento attestanti il rispetto di un requisito nello Stato membro di destinazione.

2.  Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi imperativi d'interesse generale.

2.  Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza . Le presenti disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di richiedere documenti autenticati nella propria lingua ufficiale.

3.  Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva .../.../ CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.  Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004 /18 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica2, alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società3 o alla undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato4 .

_______________
1GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

3GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.

4GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

Emendamento 309
Articolo 6, alinea

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato "sportello unico" le procedure e le formalità seguenti:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro ...* , un prestatore di servizi possa espletare le procedure e le formalità seguenti, conformemente al disposto del presente Capo e del Capo II bis, presso punti di contatto denominati "sportelli unici" :

__________
* Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva

Emendamento 102
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Se è richiesta da uno Stato membro una registrazione proforma, lo Stato membro interessato garantisce che, entro ...*, la registrazione proforma presso lo sportello unico sia disponibile per via elettronica e non ritardi o complichi in qualche modo la fornitura dei servizi in questione né comporti spese aggiuntive per il prestatore di servizi.

___________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 103
Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La Commissione coordina gli sportelli unici istituendo uno sportello unico europeo.

Emendamento 104
Articolo 6, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. L'istituzione dello sportello unico non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Emendamento 105
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) i mezzi di ricorso in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

d) i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

Emendamento 106
Articolo 7, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile .

Emendamento 107
Articolo 7, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e aggiornate.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili, tra l'altro, a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

Emendamento 108
Articolo 7, paragrafo 5

5.  Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro il 31 dicembre 2008 .

5.  Gli Stati membri danno attuazione a i paragrafi da 1 a 4 entro ...* .

__________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 109
Articolo 7, paragrafo 6

6.  Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento per incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue comunitarie.

6.  Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie, purché ciò sia compatibile con la loro legislazione in materia di impiego delle lingue .

Emendamento 110
Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i prestatori e i destinatari non impone che queste autorità forniscano assistenza giuridica in singoli casi, ma riguarda esclusivamente le informazioni generali sul modo in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati.

Emendamento 111
Articolo 8

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008 , le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, entro ...* , tutte le procedure e le formalità relative all'accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, tra l'altro, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

2.  Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.

2.  Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo. Esso non si applica inoltre all'obbligo di fornire la documentazione originale in conformità con l'articolo 5. Il paragrafo 1 non si applica infine alle procedure che, per motivi imperativi di interesse pubblico, richiedono la presenza fisica del richiedente.

3.  La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri.

3.  La Commissione garantisce l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri. Si applica la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

__________
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 112
Capo II bis (nuovo)

Capo II bis

Libertà di stabilimento dei prestatori

Emendamento 113
Sezione 2, titolo

Sezione 2

Sezione 1

Emendamento 114
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1.  Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1.  Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 115
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

(b) la necessità di un regime di autorizzazione è obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

(b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

Emendamento 116
Articolo 9, paragrafo 2

2.  Nella relazione prevista all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 117
Articolo 9, paragrafo 3

3.  La presente sezione non si applica ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

3.  Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ad aspetti dei regimi di autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a titolo di altri strumenti comunitari.

Emendamento 118
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

Emendamento 119
Articolo 10, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

f bis) trasparenti e accessibili.

Emendamento 120
Articolo 10, paragrafo 3

3.  Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

3.  Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non devono imporre requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti. Nel valutare se i requisiti sono equivalenti o sostanzialmente comparabili, oltre ad obiettivo e scopo, ne verranno esaminati l'effetto e l'efficacia d'applicazione.

Emendamento 121
Articolo 10, paragrafo 4

4.  L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi oggettivamente la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni installazione.

4.  L'autorizzazione deve permettere al prestatore di accedere all'attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni installazione o di un'autorizzazione limitata ad una specifica parte del territorio nazionale .

Emendamento 122
Articolo 10, paragrafo 6

6.  Le eventuali risposte negative o altre risposte delle autorità competenti nonché il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

6.  Salvo i casi in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le altre risposte delle autorità competenti nonché il rifiuto o il ritiro dell'autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Emendamento 123
Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità dello Stato membro che concedono tale autorizzazione.

Emendamento 124
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico;

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti ;

Emendamento 125
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale ;

Emendamento 126
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

c) un motivo imperativo di interesse generale giustifica obiettivamente una durata limitata.

c) un motivo imperativo di interesse generale giustifica una durata limitata.

Emendamento 127
Articolo 11, paragrafo 3

3.  Gli Stati membri assoggettano il prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 di tutti i cambiamenti della sua situazione che siano di natura tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte dell'autorità competente, in particolare nel caso dell "apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, o che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino l'esattezza delle informazioni a disposizione del destinatario .

3.  Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

- l "apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

- i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Emendamento 128
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni, specialmente qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Emendamento 129
Articolo 12, paragrafo 1

1.  Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda in particolare un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura.

1.  Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo completamento .

Emendamento 130
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nell'applicazione della propria procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di politica pubblica che non sia contrario al trattato.

Emendamento 131
Articolo 13, paragrafo 1

1.  Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

1.  Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire alle parti interessate che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

Emendamento 132
Articolo 13, paragrafo 2

2.  Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione.

2.  Le procedure e le formalità di autorizzazione non devono essere dissuasive e non devono complicare o ritardare indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli interessati devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori al costo di autorizzazione .

Emendamento 133
Articolo 13, paragrafo 3

3.  Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico.

3.  Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere tali da garantire agli interessati che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole precedentemente fissato e reso pubblico. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione.

Emendamento 134
Articolo 13, paragrafo 4

4.  In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata come concessa. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale .

4.  Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti ricevano una risposta entro il termine di cui al paragrafo 3.

Emendamento 135
Articolo 13, paragrafo 5

5.  Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti :

5.  Su richiesta del richiedente, la domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere il termine di risposta di cui al paragrafo 3.

(a) il termine di risposta di cui al paragrafo 3;

(b) i mezzi di ricorso;

(c) la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa .

Emendamento 136
Articolo 13, paragrafo 6

6.  Qualora la domanda sia incompleta o venga respinta a causa del mancato rispetto delle procedure o delle formalità , gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti.

6.  Qualora la domanda sia incompleta, gli interessati sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché di eventuali effetti sul termine di risposta ragionevole di cui al paragrafo 3 .

Emendamento 137
Articolo 13, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, le parti devono esserne informate al più presto possibile.

Emendamento 138
Sezione 3, titolo

Sezione 3

Sezione 2

Emendamento 140
Articolo 14, punto 5)

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obbiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;

5) l'applicazione caso per caso di un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obbiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

Emendamento 141
Articolo 14, punto 6)

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente;

6) l'intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli ordini professionali e delle associazioni o organismi che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione.

Emendamento 142
Articolo 14, punto 7)

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la possibilità che gli Stati membri richiedano garanzie finanziarie in quanto tali né impedisce, fatti salvi comunque i principi di non ostacolare, non restringere la concorrenza e non procedere a sue distorsioni nell'ambito del mercato interno nonché del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, che, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, uno Stato membro richieda la sottoscrizione di un'assicurazione tramite o presso imprese alle quali ha accordato diritti speciali o esclusivi, né pregiudica i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo di compensazione collettiva, ad esempio per i membri di ordini o di organismi professionali.

Emendamento 143
Articolo 14, punto 8)

8) l'obbligo di essere stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo .

8) l'obbligo di essere già stato iscritto nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio.

Emendamento 144
Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, una società senza scopo di lucro o una società che appartiene esclusivamente a persone fisiche ;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

Emendamento 145
Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività oppure di avere una particolare qualifica professionale per detenere il capitale sociale o gestire determinate società ;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

Emendamento 146
Articolo 15, paragrafo 2, lettera d)

d) requisiti diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

Emendamento 147 e 242
Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)

h) divieti e obblighi in materia di vendita sottocosto e di saldi;

soppresso

Emendamento 148 e 242
Articolo 15, paragrafo 2, lettera i)

i) l'obbligo per un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori;

soppresso

Emendamento 149 e 242
Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

b) necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

Emendamento 150
Articolo 15, paragrafo 5

5.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari da circostanze nuove.

5.  I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi d'interesse economico generale e dei regimi di sicurezza sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia obbligatoria.

Emendamento 151
Articolo 15, paragrafo 6

6.  Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non vieta agli Stati membri di adottare le disposizioni in questione.

soppresso

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Emendamento 152
Capo III, sezione 1, titolo

Principio del paese d'origine e deroghe

Libera prestazione di servizi e deroghe

Emendamento 293/rev4
Articolo 16

Principio del paese d'origine

Libera circolazione dei servizi

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine applicabili all'ambito regolamentato.

1.  Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede.

Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizio e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono, sul proprio territorio, subordinare l'accesso a un'attività di servizio o l'esercizio della medesima a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori nei confronti della cittadinanza o, nel caso di persone giuridiche, dello Stato membro in cui esse hanno sede,

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di politica pubblica o di sicurezza pubblica o di protezione della salute e dell'ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

2.  Lo Stato membro d'origine è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.

3.  Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

3.  Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti del diritto comunitario;

c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazione del servizio;

h) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo 1 .

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 20.

3 bis. Le presenti disposizioni non impediscono allo Stato membro in cui il prestatore del servizio si trasferisce di imporre requisiti in materia di fornitura di un'attività di servizio qualora siano giustificati da motivi di politica pubblica, di politica di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di salute pubblica. Le presenti disposizioni non impediscono agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni dell'occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

3 ter. Al più tardi entro ...* e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello europeo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizio che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

__________
* Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva

Emendamento 400
Articolo 17, titolo, alinea e punti 1-4

Deroghe generali
al principio del paese d'origine

Deroghe generali

L'articolo 16 non si applica:

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi postali di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, inter alia:

a) ai servizi postali coperti dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

b) ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) ai servizi di trasmissione, distribuzione e di fornitura e stoccaggio di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) ai servizi di distribuzione e di fornitura idrica e ai servizi di gestione delle acque reflue;

e) al trattamento dei rifiuti

2) ai servizi di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) ai servizi di distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) ai servizi di distribuzione dell'acqua ;

Emendamento 160
Articolo 17, punto 7)

7) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio;

soppresso

Emendamento 161
Articolo 17, punto 7 bis) (nuovo)

7 bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

Emendamenti 162 e 404/rev
Articolo 17, punto 8)

8) alle disposizioni dell'articolo [..] della direttiva .../.../CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

8) per quanto riguarda le qualifiche professionali, le disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione ;

Emendamento 163
Articolo 17, punto 10)

10) alle disposizioni della direttiva …/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti degli Stati membri ospitanti;

10) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri1 , che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione ;

--  -----------------
1GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Emendamento 164
Articolo 17, punto 11)

11) in caso di distacco di cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni precisate all'articolo 25, paragrafo 2;

11) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si stabiliscono in un altro Stato membro nel contesto della prestazione di un servizio di cui all'articolo 25, paragrafo 2;

Emendamento 165
Articolo 17, punto 12)

12) al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio;

12) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio1 ;

--  -----------------
1GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

Emendamento 166
Articolo 17, punto 14)

14) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

soppresso

Emendamento 167
Articolo 17, punto 16)

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono oggetto di un regime di divieto totale giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

16) ai servizi che nello Stato membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il servizio sono vietati, quando tale divieto è giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica;

Emendamento 168
Articolo 17, punto 17)

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

17) ai requisiti specifici dello Stato membro in cui si sposta il prestatore direttamente connessi alle caratteristiche particolari del luogo nel quale il servizio viene prestato, al rischio particolare creato dal servizio nel luogo in cui il servizio viene prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dei quali è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione della salute pubblica o dell'ambiente;

Emendamento 169
Articolo 17, punto 18)

18) al regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere;

soppresso

Emendamento 170
Articolo 17, punto 20)

20) alla libertà degli interessati di scegliere il diritto applicabile al loro contratto ;

20) a tutte le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative al trattamento dei rapporti obbligatori contrattuali ed extracontrattuali , compresa la forma dei contratti;

Emendamento 171
Articolo 17, punto 21)

21) ai contratti conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura di servizi se ed in quanto le disposizioni che li regolano non sono completamente armonizzate a livello comunitario;

soppresso

Emendamento 172
Articolo 17, punto 22)

22) alla validità formale dei contratti che creano o trasferiscono diritti sui beni immobili, qualora tali contratti siano soggetti a requisiti formali imperativi in base al diritto dello Stato membro nel quale il bene immobile è situato;

soppresso

Emendamento 173
Articolo 17, punto 23)

23) alla responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito della sua attività ad una persona nello Stato membro in cui si sposta il prestatore.

soppresso

Emendamento 174
Articolo 18

Articolo 18

soppresso

Deroghe transitorie al principio del paese d'origine

1.  L'articolo16 non si applica nel corso di un periodo transitorio:

a) alle modalità di esercizio del trasporto di fondi;

b) alle attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse;

c) all'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.

2.  Le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio 2010.

3.  La deroga di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di applicarsi al momento dell'entrata in vigore della misura di armonizzazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 175
Articolo 19, titolo

Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali

Deroghe per casi individuali

Emendamento 176
Articolo 19, paragrafo 2

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37 , paragrafo 2;

c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 36 , paragrafo 2;

d) la misura deve essere proporzionata.

d) la misura deve essere proporzionata.

Emendamento 177
Articolo 21

1.  Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati esclusivamente sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate esclusivamente sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi.

Emendamento 178
Articolo 22, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni :

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere attraverso gli sportelli unici :

a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;

a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori;

b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo.

Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

Emendamento 179
Articolo 22 bis (nuovo)

Articolo 22 bis

Assistenza ai prestatori di servizi

1.  Gli Stati membri provvedono affinché, al più tardi entro ...* sia possibile per un prestatore di servizi completare tutte le procedure e formalità necessarie, conformemente alla presente direttiva, per esercitare le attività di servizio in un altro Stato membro, con lo sportello unico.

2.  Gli articoli da 6 a 8 si applicano in conformità.

--  ------------
* Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamenti 180 e 247
Articolo 23

Articolo 23

soppresso

Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie

1.  Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;

Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l'obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché l'assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.

Emendamento 181
Sezione 3, titolo

Sezione 3
Distacco dei lavoratori

soppresso

Emendamenti 182 e 248
Articolo 24

Articolo 24

soppresso

Disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori

1.  Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma.

Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5), i seguenti obblighi:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente;

b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008;

c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio;

d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni:

a) l'identità del lavoratore distaccato;

b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite;

c) l'indirizzo del destinatario;

d) il luogo di distacco;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro.

Emendamenti 183 e 249
Articolo 25

Articolo 25

soppresso

Distacco di cittadini di paesi terzi

1.  Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti.

2.  Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

3.  Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio.

Lo Stato membro d'origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale.

Lo Stato membro d'origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate.

Emendamento 184
Articolo 26, paragrafo 1, alinea

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

1.  La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti, le informazioni seguenti:

Emendamento 185
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

a) a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

a) il nome, la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica , l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

Emendamento 186
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)

g bis) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'ente assicurativo o garante, della copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente assicurativo.

Emendamento 187
Articolo 27, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

1.  Gli Stati membri possono richiedere che i prestatori, i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di terzi o per la sicurezza finanziaria del destinatario oppure un rischio ambientale, sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a fornire altre forme di garanzia equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione o la garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri.

Emendamento 188
Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

Emendamento 189
Articolo 27, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

Emendamento 190
Articolo 27, paragrafo 3

3.  Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

3.  Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio o vi presta servizi , gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Se uno Stato membro richiede un'assicurazione contro rischi finanziari inerenti alla responsabilità professionale, detto Stato membro accetta dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale prova sufficiente, un certificato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da una banca o dagli enti assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

Emendamento 191
Articolo 28, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi.

soppresso

Emendamento 192
Articolo 28, paragrafo 3

3.  I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità di regimi di garanzia post-vendita previsti da altre norme comunitarie.

soppresso

Emendamento 193
Articolo 30, paragrafo 4

4.  Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

soppresso

Emendamento 194
Articolo 31, paragrafo 5

5.  Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

5.  Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Emendamento 195
Articolo 32, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.

1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonicoai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza .

Emendamento 196
Articolo 32, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni adeguate .

2.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti .

Emendamento 197
Articolo 33, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale.

1.  Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di rilevanza diretta per la sua competenza o la sua affidabilità professionale.

Una richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

Emendamento 198
Articolo 33, paragrafo 3

3.  Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale .

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, comprese le associazioni professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere facilmente accessibile ai consumatori.

Emendamento 199
Capo V

Capo V

Capo III, Sezione -1

Controllo

Cooperazione amministrativa

Emendamento 200
Articolo 34

1.  Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

1.  Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività .

2.  Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato .

2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie.

(Cfr. emendamento al Capo V. Se questo emendamento verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16 alla Sezione -1)
Emendamenti 201 e 311Articolo 35

1.  Conformemente all'articolo 16, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

1.  Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.  Lo Stato membro di destinazione è responsabile del controllo dell'attività del prestatore di servizi sul suo territorio. Lo Stato membro di destinazione esercita tale controllo conformemente al paragrafo 3.

3.  Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

3.  Lo Stato membro di destinazione:

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

- adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi al proprio diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio di un'attività di servizio sul suo territorio, e quando si applica l'articolo 16, paragrafi 2 e 3 bis;

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione.

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini che sono richieste dallo Stato membro di primo stabilimento.

4.   Lo Stato membro d'origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività.

4.  Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi.

5.   In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati membri avvertono al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

5.  Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illecito di un prestatore di servizi, o di fatti precisi che potrebbero provocare un pregiudizio grave in uno Stato membro, gli Stati membri ne informano al più presto lo Stato membro di primo stabilimento.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati membri .

6.  Qualora lo Stato membro di destinazione, dopo aver proceduto a verifiche, ispezioni e indagini conformemente al paragrafo 3, constati che il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a depositare una cauzione oppure applicargli misure intermedie. La cauzione può essere utilizzata per l'esecuzione di decisioni e di sentenze di carattere amministrativo, civile e penale.

Emendamento 202
Articolo 36

1.  Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

1.  Allo Stato membro di primo stabilimento incombe la responsabilità di controllare il prestatore di servizi sul suo territorio, in particolare applicando misure di controllo nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, conformemente al paragrafo 2.

2.  Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

2.  Lo Stato membro di primo stabilimento:

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e lo informa dei risultati e, se del caso, delle misure adottate;

b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;

- fornisce le informazioni sui prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che essi vi esercitano legalmente le proprie attività.

c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

2 bis. Lo Stato membro di primo stabilimento non può rifiutarsi di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

Emendamento 203
Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

Meccanismo di allerta

1.  Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.

1.  Lo Stato membro che è venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone nel suo territorio o in altri Stati membri ne informa al più presto lo Stato membro d'origine, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2.  Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

2.  La Commissione favorisce il funzionamento di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.

3.   Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

3.  La Commissione elabora e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, orientamenti concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2.

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.

4.  Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5.  Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6.  In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Emendamento 204
Articolo 38

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto , segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione dell'articolo 35 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri , segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Emendamento 205
Articolo 39

1.  Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:

1.  Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali , intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario .

a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;

b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;

c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione .

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

4.  Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

Emendamento 206
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate;

soppresso

Emendamento 207
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) i servizi di sicurezza;

Emendamento 208
Articolo 40, paragrafo 2

2.  Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti:

soppresso

a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;

b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;

d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Emendamento 209
Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;

 

soppresso

Emendamento 210
Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)

c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari.

 

soppresso

Emendamento 211
Articolo 41, paragrafo 4

4.  Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008 , una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

 

4.  Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ...*, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

 

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* Un anno dopo la data di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

Emendamento 212
Articolo 43

Relazione

 

Clausola di revisione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

 

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione organica sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dei suoi articoli 2 e 16, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

Emendamento 213
Articolo 45, paragrafo 1, comma 1

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [2 anni dopo l'entrata in vigore] . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ...* . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

 

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* 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(1)

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.