Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)0002
– C5-0069/2004 –
2004/0001(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento
europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2004)0002)(1) ,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55, 71 e 80, paragrafo 2, del
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata
dalla Commissione (C5-0069/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione
per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi
economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli
affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica
e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la
ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e
l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per i
diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione
per le petizioni (A6-0409/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale
emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente
la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o
sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la
posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti
del Parlamento
Emendamento
1 Considerando 1
(1) L'Unione
europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra
gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso
economico e sociale. Conformemente all'articolo 14,
paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne nel quale sono
assicurate la libera circolazione dei servizi e la
libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli
allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri
costituisce uno strumento essenziale per rafforzare
l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un
progresso economico e sociale equilibrato e
duraturo.
(1) L'Unione
europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra
gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso
economico e sociale. Conformemente all'articolo 14,
paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne nel quale sono
assicurate la libera circolazione dei servizi e la
libertà di stabilimento. L'eliminazione degli ostacoli
allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri
costituisce uno strumento essenziale per rafforzare
l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un
progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.
Nell'eliminazione di
questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo
del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei
compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di
promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, un elevato livello di occupazione e di
protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto
grado di competitività e di convergenza dei risultati
economici, un elevato livello di protezione
dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di
quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la
solidarietà tra Stati membri.
Emendamento
2 Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Una maggiore competitività del
mercato dei servizi è essenziale per promuovere la
crescita economica e creare posti di lavoro nella UE.
Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato
interno impedisce ai prestatori di servizi, in
particolare alle PMI, di espandersi oltre i confini
nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale
situazione indebolisce la competitività globale dei
prestatori di servizi dell'UE. Un libero mercato che
induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla
circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando
al tempo stesso la trasparenza e le informazioni
necessarie, consentirebbe ai consumatori una più ampia
facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.
Emendamento
3 Considerando 3
(3) I servizi
costituiscono il motore della crescita economica e
rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella
maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione
del mercato interno si ripercuote negativamente sul
complesso dell'economia europea, in particolare sulla
competitività delle PMI, ed impedisce ai consumatori di
avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi
competitivi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno
sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici
alla realizzazione di un vero mercato interno
costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo
stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di fare
dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza
più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010.
L'eliminazione di questi ostacoli rappresenta un passaggio
inevitabile per rilanciare l'economia
europea, soprattutto in termini di occupazione e
d'investimento.
(3) I servizi
costituiscono il motore della crescita economica e
rappresentano il 70% del PNL e dei posti di lavoro nella
maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione
del mercato interno si ripercuote negativamente sul
complesso dell'economia europea, in particolare sulla
competitività delle PMI e la circolazione dei
lavoratori , ed impedisce ai consumatori
di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a
prezzi competitivi. E' importante sottolineare che il settore
dei servizi costituisce un settore chiave in materia di
occupazione, soprattutto per le donne, e che esse
possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove
opportunità offerte dal completamento del mercato
interno dei servizi. Il Parlamento europeo
ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione
degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero
mercato interno costituisce una priorità per conseguire
l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona
di migliorare
l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad
una crescita economica sostenibile allo scopo
di fare dell'Unione europea l'economia
basata sulla conoscenza e sulla crescita dell'occupazione
più competitiva e più dinamica del mondo
entro il 2010. L'eliminazione di questi ostacoli, garantendo al tempo
stesso un elevato modello sociale europeo,
rappresenta pertanto
una premessa per superare le difficoltà incontrate
nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per
rilanciare l'economia europea, soprattutto
in termini di occupazione e investimento. È quindi importante
realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un
equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici
nonché diritti sociali e del
consumatore.
Emendamento
4 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Soprattutto dopo l'adesione di
dieci nuovi paesi, gli imprenditori che intendono
prestare servizi in altri Stati membri si trovano di
fronte ad evidenti ostacoli.
Emendamento
5 Considerando 4
(4) È necessario
quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati
membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati
membri nonché garantire ai prestatori ed ai destinatari
la certezza giuridica necessaria
all'effettivo esercizio di queste due libertà
fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al
mercato interno dei servizi riguardano tanto gli
operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri
quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato
membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai
prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività
nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o
avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I
prestatori devono poter scegliere tra queste due
libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in
ciascuno Stato membro.
(4) È necessario
quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di
stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati
membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati
membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori
la certezza giuridica necessaria
all'effettivo esercizio di queste due libertà
fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al
mercato interno dei servizi riguardano tanto gli
operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri
quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato
membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai
prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività
nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o
avvalendosi della libera prestazione dei servizi. I
prestatori devono poter scegliere tra queste due
libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in
ciascuno Stato membro.
Emendamento
6 Considerando 6
(6) La presente
direttiva istituisce un quadro giuridico generale a
vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo
conto nel contempo delle specificità di ogni tipo
d'attività o di professione e del loro sistema di
regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un
approccio dinamico e selettivo che consiste
nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che
possono essere rimossi rapidamente e, per quanto
riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di
valutazione, consultazione e armonizzazione
complementare in merito a questioni specifiche grazie al
quale sarà possibile modernizzare gradualmente ed in
maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano
le attività di servizi, operazione indispensabile per
realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il
2010. è opportuno prevedere una combinazione equilibrata
di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la
cooperazione amministrativa, il principio del paese
d'origine e che promuovono l'elaborazione
di codici di condotta su determinate questioni. Questo
coordinamento delle legislazioni nazionali deve
garantire un grado elevato d'integrazione giuridica
comunitaria ed un livello elevato di tutela degli
obiettivi d'interesse generale, in particolare di tutela
dei consumatori, fondamentale per stabilire la
fiducia reciproca tra Stati membri.
(6 ) La presente direttiva
istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di
un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel
contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di
professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale
quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e
selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria
gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e,
per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un
processo di valutazione, consultazione e armonizzazione
complementare in merito a questioni specifiche grazie al
quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera
coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le
attività di servizi, operazione indispensabile per
realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il
2010. è opportuno prevedere una combinazione equilibrata
di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la
cooperazione amministrativa, le norme del paese d'origine
e che promuovono l'elaborazione di codici
di condotta su determinate questioni. Questo
coordinamento delle legislazioni nazionali deve
garantire un grado elevato d'integrazione giuridica
comunitaria ed un livello elevato di tutela degli
obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela
dei consumatori,
dell'ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità
pubblica nonché il rispetto del diritto del lavoro,
fondamentali per stabilire la fiducia
reciproca tra Stati membri.
Emendamento
7 Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) La presente direttiva non
pregiudica le attività degli Stati membri, conformemente
al diritto comunitario, per quanto riguarda la
protezione o la promozione della diversità linguistica e
culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi
finanziamenti.
Emendamento
8 Considerando 6 quater (nuovo)
(6 quater) È altrettanto importante che la
presente direttiva rispetti pienamente le iniziative
comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al
fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo
136 del trattato per quanto riguarda la promozione
dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro.
Emendamento
9 Considerando 6 quinquies (nuovo)
(6 quinquies) In considerazione del fatto
che il trattato prevede basi giuridiche specifiche per
le questioni relative al diritto del lavoro e al diritto
in materia di sicurezza sociale e al fine di assicurare
che la presente direttiva non incida su tali questioni,
è necessario escludere il settore del diritto del lavoro
e del diritto in materia di sicurezza sociale dal campo
di applicazione della presente
direttiva.
Emendamento
10 Considerando 6 sexies (nuovo)
(6 sexies) La presente direttiva non
concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai
finanziamenti pubblici per taluni prestatori di servizi.
Tali requisiti comprendono in particolare quelli che
stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di
servizi hanno diritto a beneficiare di finanziamenti
pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e
in particolare le norme di qualità che vanno osservate
per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad
esempio per quanto riguarda i servizi
sociali.
Emendamento
11 Considerando 6 septies (nuovo)
(6 septies) La presente direttiva, e in
particolare le disposizioni concernenti i regimi di
autorizzazione e la portata territoriale di
un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle
competenze regionali o locali all'interno di uno Stato
membro, compresa l'autonomia regionale e locale e
l'impiego di lingue ufficiali.
Emendamento
12 Considerando 7
(7) Occorre
riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini
professionali e
delle associazioni professionali nella
disciplina delle attività di servizi e nell'elaborazione
delle norme professionali.
(7) Occorre
riconoscere l'importanza del ruolo degli ordini
professionali,
delle associazioni professionali e delle parti
sociali nella disciplina delle attività di
servizi e nell'elaborazione delle norme
professionali,
purché non ostacolino l'esercizio della concorrenza fra
gli operatori economici .
Emendamento
294 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) I servizi di assistenza sociale di
competenza dello Stato, a livello nazionale, regionale e
locale, nel settore sociale. Tali servizi concretizzano
i principi di coesione sociale e di solidarietà come
confermato, fra l'altro, dal fatto che sono destinati ad
assistere le persone povere, a seguito di un reddito
famigliare insufficiente, della mancanza totale o
parziale di indipendenza o del rischio di essere
emarginate. Spesso tali servizi non hanno uno scopo di
lucro e i benefici che comportano possono mancare di una
relazione di carattere
economico.
Emendamento
295 Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) La presente direttiva non riguarda
il finanziamento degli alloggi popolari, né il sistema
di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri
o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per
assicurare che tali servizi di alloggio popolare
effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla
coesione sociale.
Emendamento
296 Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater) Le disposizioni della presente
direttiva non incidono sui servizi di cura dell'infanzia
e familiari a favore delle famiglie e dei giovani, né
sui servizi scolastici e culturali che perseguono
obiettivi del benessere sociale.
Emendamento
299 Considerando 7 quinquies (nuovo)
(7 quinquies) La presente direttiva deve
essere intesa a riconciliare l'esercizio dei diritti
fondamentali, quali riconosciuti dagli Stati membri e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, e le libertà fondamentali di cui agli articoli
43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali
includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere
un'azione sindacale. La presente direttiva deve essere
interpretata in modo da garantire pienamente tali
diritti e libertà fondamentali.
Emendamento
13 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) La presente direttiva non si
applica ai servizi di interesse generale che sono
prestati e definiti dagli Stati membri a titolo degli
obblighi di tutela del pubblico interesse. Tali attività
non sono contemplate dalla definizione dell'articolo 50
del trattato e non rientrano quindi nel campo di
applicazione della presente direttiva. Le disposizioni
della presente direttiva si applicano solo nella misura
in cui le attività in questione sono aperte alla
concorrenza, e non obbligano gli Stati membri a
liberalizzare i servizi d'interesse generale, a
privatizzare gli enti pubblici esistenti o ad abolire i
monopoli esistenti, come, ad esempio, le lotterie o
taluni servizi di distribuzione. Per quanto concerne i
servizi d'interesse generale, la presente direttiva
disciplina solo i servizi d'interesse economico
generale, ovvero i servizi che corrispondono ad
un'attività economica e sono aperti alla concorrenza.
Analogamente, la presente direttiva non incide sul
finanziamento dei servizi d'interesse economico generale
e non si applica agli aiuti concessi dagli Stati membri,
soprattutto nel settore sociale, ai sensi del titolo VI,
Capo I del trattato.
Emendamento
14 Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Le esclusioni dal campo di
applicazione si applicano non solo a questioni
specificamente trattate in dette direttive, ma anche a
questioni per le quali le direttive lasciano
esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare
talune misure a livello
nazionale.
Emendamento
15 Considerando 9
(9) Occorre
escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione
della presente direttiva essendo tali attività oggetto
attualmente di un piano d'azione specifico volto a
realizzare, al pari della presente direttiva, un vero
mercato interno dei servizi. I servizi finanziari sono definiti dalla
direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. In questa
direttiva per servizio finanziario si intende qualsiasi
servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa,
servizi pensionistici individuali, di investimento o di
pagamento .
(9) Occorre
escludere i servizi finanziari dal campo di applicazione
della presente direttiva essendo tali attività oggetto
attualmente di uno specifico
piano d'azione volto a realizzare, al pari della
presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi.
Tale esclusione
concerne tutti i servizi di natura bancaria, creditizia,
assicurativa, compresa la riassicurazione, i servizi
pensionistici individuali, di investimento o di
pagamento, di consulenza nel settore degli investimenti
e, in modo generale, i servizi di cui all'allegato I
della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 marzo 2000 concernente l'accesso
all'attività degli enti creditizi e al suo
esercizio1 .
1 GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione
2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag.
44).
Emendamento
301 Considerando 10 - bis (nuovo)
(10 - bis) Conformemente ai requisiti
specifici imposti dagli Stati membri nel caso della
creazione di agenzie di lavoro interinale, tali servizi
non possono, nella fase attuale, essere inclusi nel
campo d'applicazione della presente direttiva. E' perciò
necessario procedere a una totale armonizzazione delle
norme in materia di creazione di tali agenzie, per
creare il quadro giuridico necessario all'applicazione
del mercato interno nel settore.
Emendamento
303 Considerando 10 - ter (nuovo)
(10 - ter) Conformemente ai requisiti
specifici imposti dagli Stati membri alla creazione di
servizi di sicurezza, tali servizi non possono, nella
fase attuale, essere inclusi nel campo d'applicazione
della presente direttiva. E' perciò necessario procedere
ad una totale armonizzazione delle norme in materia di
servizi in tale ambito per creare il quadro giuridico
necessario all'applicazione del mercato interno nel
settore.
Emendamento
304 Considerando 10 - quater (nuovo)
(10 - quater) L'esclusione dei servizi
sanitari comprende i servizi sanitari e farmaceutici
forniti da professionisti del settore sanitario ai
propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare
le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono
riservate a professioni regolamentate nello Stato membro
in cui i servizi vengono
forniti.
(10 - quinquies) La presente direttiva non
incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari
prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il
destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia
ha in numerose occasioni esaminato la questione e
riconosciuto i diritti del paziente. E' importante che
tale questione sia esaminata da un altro strumento
giuridico della Comunità, ai fini di una maggiore
certezza e chiarezza giuridica.
Emendamento
16 Considerando 10 e) (nuovo)
(10 ) Occorre altresì escludere dal campo
di applicazione della presente direttiva i servizi
audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, in
particolare i servizi di radiodiffusione televisiva
definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3
ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate
attività legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle
attività televisive1, i servizi radiofonici, i servizi
cinematografici e i servizi di società di gestione
collettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Tali
servizi svolgono un ruolo fondamentale in sede di
formazione delle identità culturali e delle opinioni
pubbliche europee. La salvaguardia e la promozione della
diversità e del pluralismo culturali postulano misure
particolari in grado di tener conto delle specifiche
situazioni regionali e nazionali. Inoltre, la Comunità
nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni del
trattato, deve tener conto degli aspetti culturali
nell'intento, segnatamente, di rispettare e promuovere
la diversità delle sue culture. Nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del diritto comunitario,
specie delle norme in materia di concorrenza, il
sostegno fornito ai servizi audiovisivi deve tener conto
di considerazioni di carattere culturale e sociale che
rendono inopportuna l'applicazione delle disposizioni
della presente direttiva.
--------------- 1GU L 298 del 17.10.1989,
pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del
30.7.1997, pag. 60).
Emendamento
17 Considerando 10 f) (nuovo)
(10 f) È opportuno escludere dal campo
d'applicazione della presente direttiva i giochi con
denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto
conto della natura specifica di tali attività che
comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di
politiche di ordine pubblico e di tutela dei
consumatori. La natura specifica di tali attività non è
messa in discussione dalla giurisprudenza comunitaria
che fa semplicemente obbligo alle giurisdizioni
nazionali di esaminare in modo approfondito le
motivazioni di interesse generale che possono
giustificare deroghe alla libera prestazione di servizi
o alla libertà di stabilimento. Visto che esistono,
inoltre, considerevoli divergenze in materia di prelievi
sui giochi con denaro e che queste divergenze sono
almeno in parte connesse con le disparità tra gli Stati
membri sulle necessità in materia di ordine pubblico,
sarebbe totalmente impossibile attuare una concorrenza
transfrontaliera leale tra operatori dell'industria del
gioco senza trattare preventivamente o in parallelo le
questioni di coerenza della fiscalità fra Stati membri
che la presente direttiva non affronta e che esulano dal
suo campo di applicazione.
Emendamento
18 Considerando 10 g) (nuovo)
(10 g) La presente direttiva non concerne
le attività dei membri delle professioni legate
permanentemente o temporaneamente in modo diretto e
specifico all'esercizio dell'autorità pubblica, in
particolare le attività di creazione di strumenti
autentici e di certificazione da parte dei pubblici
ufficiali.
Emendamento
19 Considerando 11
(11) Poiché il
trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia
fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate
in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale
dal campo di applicazione della presente direttiva, ad eccezione tuttavia
delle disposizioni relative ai requisiti vietati e alla
libera circolazione dei servizi. L'armonizzazione del
settore fiscale è stata realizzata in particolare dalla
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, dalla
direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio
1990, relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo
ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati
membri diversi, dalla direttiva 90/435/CEE del
Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle società madri e figlie
di Stati membri diversi e dalla direttiva 2003/49/CE del
Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e
di canoni fra società consociate di Stati membri
diversi. La presente direttiva non mira quindi ad
introdurre nuove norme o nuovi regimi specifici in
materia fiscale. Essa ha esclusivamente lo scopo di
eliminare le restrizioni, alcune delle quali di tipo
fiscale, in particolare di carattere discriminatorio,
alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione
dei servizi, conformemente alla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee relativa agli
articoli 43 e 49 del trattato. Il settore dell'IVA è
oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario in
base alla quale i prestatori che esercitano attività
transfrontaliere possono essere sottoposti ad obblighi
diversi da quelli del paese in cui sono stabiliti. è tuttavia opportuno istituire un sistema di
sportello unico per questi prestatori affinché tutti i
loro obblighi possano essere compiuti mediante un
portale elettronico unico delle amministrazioni fiscali
del proprio Stato membro .
(11) Poiché il
trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia
fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate
in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale
dal campo di applicazione della presente
direttiva.
Emendamento
20 Considerando 12
(12) Poiché i
servizi di trasporto sono già oggetto di una serie di norme
comunitarie specifiche in materia, è opportuno escludere
tali servizi dal campo di applicazione
della presente direttiva nella misura in cui essi sono disciplinati
da altre norme comunitarie fondate sull'articolo 71 o
80, paragrafo 2 del trattato. La presente direttiva si
applica invece ai servizi che non sono disciplinati da
norme specifiche in tema di trasporti, come il
trasporto di fondi o il trasporto di
salme.
(12) I servizi di
trasporto, compresi
i trasporti urbani, i servizi portuali, i taxi e le
ambulanze, sono esclusi dal campo di
applicazione della presente direttiva. Sono invece inclusi nel
campo di applicazione della presente direttiva
il trasporto di fondi e il trasporto di
salme, visto che in
tale ambito sono stati identificati problemi di mercato
interno.
Emendamento
291 Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) La presente direttiva non incide
sulle norme in materia di diritto penale. Tali norme non
devono tuttavia essere oggetto di abuso al fine di
aggirare le norme stabilite dalla presente
direttiva.
Emendamento
21 Considerando 13
(13) I servizi sono già
oggetto di un considerevole acquis comunitario, per
quanto riguarda in particolare le professioni
regolamentate, i servizi postali, la radiodiffusione
televisiva, i servizi della società dell'informazione,
nonché i servizi relativi a viaggi, vacanze e circuiti
tutto compreso. I servizi inoltre sono coperti anche da
altre norme che non riguardano specificamente taluni
servizi, come quelle relative alla tutela dei
consumatori. La presente direttiva viene ad aggiungersi
a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un
servizio è già contemplato in una o più norme
comunitarie, la presente direttiva e queste norme si
applicano congiuntamente e le disposizioni dell'una si
aggiungono a quelle degli altri. è opportuno prevedere
alcune deroghe ed altre disposizioni adeguate al fine di
evitare incompatibilità e di garantire la coerenza con
queste norme comunitarie.
(13) La presente direttiva si
applica soltanto quando non esistono disposizioni
comunitarie specifiche che disciplinano aspetti
particolari dell'accesso alle attività di servizi e del
loro esercizio in settori specifici o per professioni
specifiche.
Emendamento
22 Considerando 14
(14)Nella nozione di servizio
rientrano numerose attività in costante evoluzione fra
le quali figurano: i servizi alle imprese, quali servizi
di consulenza manageriale e gestionale, servizi di
certificazione e di prova, di manutenzione e di
sicurezza degli uffici, servizi di pubblicità o servizi
connessi alle assunzioni, comprese le agenzie di lavoro
interinale, e servizi degli agenti commerciali. Nella
nozione di servizio rientrano anche i servizi prestati
sia alle imprese sia ai consumatori, quali servizi di
consulenza giuridica o fiscale, servizi legati al
settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, o alla
costruzione, compresi i servizi degli architetti, o
ancora il trasporto, la distribuzione, l'organizzazione
di fiere o il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, i
servizi di sicurezza. Nella nozione di servizio
rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali
servizi nel settore del turismo, compresi i servizi
delle guide turistiche, servizi audiovisivi, servizi
ricreativi, centri sportivi e parchi d'attrazione,
servizi legati alle cure sanitarie e alla salute o
servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani.
Queste attività possono riguardare servizi che
richiedono la vicinanza del prestatore e del
destinatario della prestazione, servizi che comportano
lo spostamento del destinatario o del prestatore e
servizi che possono essere prestati a distanza, anche
via Internet.
soppresso
Emendamento
232 Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Le attività sportive senza scopo
di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali
attività perseguono spesso finalità esclusivamente
sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono
costituire un'attività economica ai sensi del diritto
comunitario e non rientrano nel campo di applicazione
della presente direttiva.
Emendamento
23 Considerando 15
(15) Conformemente
alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49
e successivi del trattato, la nozione di servizio
comprende ogni attività economica normalmente svolta
dietro retribuzione senza che per questo il servizio debba
essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono
ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del
corrispettivo economico. Pertanto, qualsiasi prestazione
mediante la quale un prestatore partecipa alla vita
economica, indipendentemente dal proprio statuto
giuridico, dalle proprie finalità e dal campo d'azione,
costituisce un servizio .
(15) Conformemente
alla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 49
e successivi del trattato, la nozione di servizio
comprende ogni attività economica normalmente svolta
dietro retribuzione.
Il pagamento di un canone da parte dei destinatari al
fine di fornire un certo contributo alle spese operative
di un sistema non costituisce in sé retribuzione essendo
il servizio ancora essenzialmente finanziato con risorse
pubbliche .
Emendamento
24 Considerando 16
(16) La
caratteristica della retribuzione è assente nelle
attività svolte dallo Stato senza corrispettivo economico
nell'esercizio delle sue funzioni in
ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario.
Queste attività non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del
trattato e sono quindi escluse dal campo
d'applicazione della presente direttiva.
(16) La nozione di servizio
comprende ogni attività economica normalmente svolta
dietro retribuzione. La caratteristica
della retribuzione è assente nelle attività svolte, senza corrispettivo
economico, dallo Stato o da un'autorità regionale
o locale nell'ambito delle proprie mansioni in ambito
sociale, culturale, educativo e giudiziario, come i
corsi impartiti nell'ambito del sistema della pubblica
istruzione, da istituti di insegnamento sia pubblici che
privati, o la gestione dei regimi di previdenza sociale
non impegnati in attività economiche .
Queste attività non rientrano nella definizione di "servizio" e
sono quindi escluse dal campo d'applicazione della
presente direttiva.
Emendamento
25 Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Il luogo di stabilimento del
prestatore va determinato in base alla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo
la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio
effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato
mediante l'insediamento in pianta stabile; tale
condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una
società sia costituita a tempo determinato o abbia in
affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento
della sua attività. Secondo questa definizione, che
richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica
nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una
semplice casella postale non costituisce uno
stabilimento. Se un prestatore ha più luoghi di
stabilimento, è importante determinare da quale luogo di
stabilimento viene prestato l'effettivo servizio in
questione; nei casi in cui sia difficile determinare da
quale dei vari luoghi di stabilimento viene prestato un
determinato servizio, tale luogo è quello in cui il
prestatore ha il centro delle sue attività per quanto
concerne tale servizio
specifico.
Emendamento
26 Considerando 21
(21)Il concetto di ambito
regolamentato comprende tutti i requisiti applicabili
all'accesso alle attività di servizi o al loro
esercizio, in particolare quelli previsti dalle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
di ogni Stato membro, che rientrino o meno in un settore
armonizzato a livello comunitario, che abbiano un
carattere generale o specifico ed indipendentemente dal
settore giuridico a cui appartengono in base al diritto
nazionale.
soppresso
Emendamento
27 Considerando 21 bis (nuovo)
(21bis) Le norme relative alle procedure
amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma
a sopprimere regimi, procedure e formalità di
autorizzazione eccessivamente onerosi che ostacolano la
libertà di stabilimento e la creazione di nuove società
di servizi che ne derivano.
Emendamento
28 Considerando 22
(22) Una delle
principali difficoltà incontrate, in particolare dalle
PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro
esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e
nell'incertezza giuridica delle procedure
amministrative. Per questa ragione, sul modello di
alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone
pratiche amministrative a livello comunitario o
nazionale, è necessario stabilire principi di
semplificazione delle pratiche amministrative, mediante
l'introduzione coordinata a livello comunitario del
sistema dello sportello unico, la limitazione
dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in
cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio del tacito
assenso da parte delle autorità competenti alla scadenza
di un determinato termine . Tale azione di
modernizzazione, pur garantendo gli obblighi di
trasparenza e di aggiornamento delle informazioni
relative agli operatori, ha il fine di eliminare i
ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano,
ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente
complesse e onerose, dalla duplicazione delle
operazioni, dal formalismo nella presentazione di
documenti, dal potere discrezionale da parte delle
istanze competenti, dai termini indeterminati o
eccessivamente lunghi, dalla validità limitata
dell'autorizzazione concessa o da spese e sanzioni
sproporzionate. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi
particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che
desiderano sviluppare le loro attività in altri Stati
membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione
coordinata in un mercato interno allargato a 25 Stati
membri.
(22) Una delle
principali difficoltà incontrate, in particolare dalle
PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro
esercizio consiste nella complessità, nella lunghezza e
nell'incertezza giuridica delle procedure
amministrative. Per questa ragione, sul modello di
alcune iniziative in materia di modernizzazione di buone
pratiche amministrative a livello comunitario o
nazionale, è necessario stabilire principi di
semplificazione delle pratiche amministrative, tra le altre cose mediante
l'introduzione coordinata a livello comunitario del
sistema dello sportello unico e la limitazione dell'obbligo
di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è
indispensabile. Tale azione di modernizzazione, pur
garantendo gli obblighi di trasparenza e di
aggiornamento delle informazioni relative agli
operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e
gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da
procedure non necessarie o eccessivamente complesse e
onerose, dalla duplicazione delle operazioni, dal
formalismo nella presentazione di documenti, dal potere
discrezionale da parte delle istanze competenti, dai
termini indeterminati o eccessivamente lunghi, dalla
validità limitata dell'autorizzazione concessa o da
spese e sanzioni sproporzionate. Tali pratiche hanno
effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso
dei prestatori che desiderano sviluppare le loro
attività in altri Stati membri e che avvertono
l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un
mercato interno allargato a 25 Stati membri.
Emendamento
29 Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero
introdurre, se del caso, formulari europei armonizzati
equipollenti ai certificati, agli attestati o ad
eventuali altri documenti in materia di
stabilimento.
Emendamento
30 Considerando 24
(24) Ai fini della
semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di
imporre in maniera generale requisiti formali, quali una
traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia
obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di
interesse generale, come la tutela dei lavoratori.
Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia
normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo
esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che
un motivo imperativo di interesse generale, come la protezione
dell'ambiente urbanistico, non giustifichi
obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni
stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento
di grandi centri commerciali.
(24) Ai fini della
semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di
imporre in maniera generale requisiti formali, quali
la presentazione di
documenti originali, di copie autenticate o di
una traduzione autenticata, tranne qualora
ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo
imperativo di interesse generale, come la tutela dei
lavoratori, la
sanità pubblica o la protezione dell'ambiente, la
protezione dei consumatori o l'istruzione
. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia
normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo
esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che
un motivo imperativo di interesse generale non
giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica
per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni
insediamento di grandi centri commerciali o un'autorizzazione
limitata ad una parte specifica del territorio
nazionale .
Emendamento
31 Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis) Gli Stati membri possono
ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni
pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e
destinatari consentendo l'accesso a tali informazioni
attraverso un sito web. L'obbligo delle autorità
competenti di assistere prestatori e destinatari non
comprende assolutamente l'assistenza giuridica per
singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite
informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti
sono normalmente interpretati o applicati.
Emendamento
310 Considerando 25 ter (nuovo)
(25 ter) L'obbligo fatto agli Stati membri
di assicurare al prestatore di un servizio la
possibilità di espletare tutte le procedure e le
formalità necessarie per accedere alle proprie attività
di servizio presso sportelli unici comprende le
procedure e le formalità necessarie per controllare la
conformità con al direttiva 96/71/CE. Tale obbligo non
deve incidere sul ruolo dei punti di contatto o di altri
organismi nazionali competenti designati dagli Stati
membri al fine di applicare la direttiva 96/71/CE.
Tuttavia, i punti di contatto designati o gli altri
organismi nazionali competenti devono mettere a
disposizione, presso i punti di contatto stessi, le
informazioni sulle procedure e le formalità necessarie
per controllare la conformità con la direttiva
96/71/CE.
Emendamento
32 Considerando 26
(26) La
realizzazione di un sistema di procedure e di formalità
espletate per via elettronica in tempi ragionevolmente
brevi costituisce la conditio sine
qua non della semplificazione amministrativa in
materia di prestazione di servizi, a beneficio dei
prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti.
A tal fine può rivelarsi necessario adattare le
legislazioni nazionali e le altre normative applicabili
ai servizi. Il fatto che tali procedure e formalità
debbano poter essere effettuate a distanza richiede, in
particolare, che gli Stati membri garantiscano che
possano essere espletate a livello transfrontaliero.
Restano escluse le procedure o le formalità che, per
loro natura, richiedono una presenza fisica.
(26) La
realizzazione, fra l'altro, di
un sistema di procedure e di formalità espletate per via
elettronica in tempi ragionevolmente brevi costituisce
la conditio sine qua non della
semplificazione amministrativa in materia di prestazione
di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari
e delle autorità competenti. A tal fine può rivelarsi
necessario adattare le legislazioni nazionali e le altre
normative applicabili ai servizi. Il fatto che tali
procedure e formalità debbano poter essere effettuate a
distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri
garantiscano che possano essere espletate a livello
transfrontaliero. Restano escluse le procedure o le
formalità che, per loro natura, richiedono una presenza
fisica. Inoltre, ciò
non interferisce con la legislazione degli Stati membri
sull'uso delle lingue.
Emendamento
33 Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis) I prestatori di servizi e i
destinatari devono avere un agevole accesso a taluni
tipi di informazione. Si tratta in particolare di
informazioni relative alle procedure e alle formalità,
alle coordinate delle autorità competenti, alle
condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche
dati pubbliche nonché di informazioni concernenti le
possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle
associazioni e delle organizzazioni presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza
pratica. Le informazioni devono essere facilmente
accessibili, ossia agevolmente disponibili al pubblico e
accessibili senza ostacoli, e devono essere comunicate
in modo chiaro e univoco.
Emendamento
34 Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis) L'autorizzazione dovrebbe
normalmente consentire al prestatore di avere accesso
all'attività di servizio o di esercitare tale attività
in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite
territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di
interesse generale. Ad esempio, la protezione
dell'ambiente giustifica la necessità di ottenere una
singola autorizzazione per ciascuna installazione sul
territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica
le competenze regionali o locali per la concessione di
autorizzazioni all'interno degli Stati
membri.
Emendamento
35 Considerando 27 ter (nuovo)
(27 ter) Le disposizioni della presente
direttiva relative ai regimi di autorizzazione
dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad
un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di
operatori economici richieda la decisione di un'autorità
competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle
autorità competenti relative all'istituzione di un ente
pubblico o privato per la prestazione di un servizio
particolare, né la conclusione di contratti da parte
delle autorità competenti per la prestazione di un
servizio particolare, che è disciplinata dalle norme
sugli appalti pubblici.
Emendamento
36 Considerando 27 quater (nuovo)
(27 quater) La presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare
successivamente le autorizzazioni, in particolare quando
non sussistono più le condizioni per il loro
rilascio.
Emendamento
37 Considerando 27 quinquies (nuovo)
(27 quinquies) Conformemente alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi
in materia di sanità pubblica, protezione dell'ambiente,
salute degli animali e ambiente urbano costituiscono
motivi imperativi di interesse generale che possono
giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione
e di altre restrizioni ai servizi sociali. Tuttavia,
regimi di autorizzazione o restrizioni di questo genere
non possono operare discriminazioni basate sul paese di
origine del richiedente, né possono avere un assetto
tale da impedire i servizi transfrontalieri che
soddisfano i requisiti nazionali. Inoltre, vanno sempre
rispettati i principi di necessità e
proporzionalità.
Emendamento
38 Considerando 28
(28) Nel caso in
cui il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attività sia limitato per via della scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la
concessione di frequenze di radio analogica o per la
gestione di una infrastruttura
idroelettrica, è opportuno prevedere una
procedura di selezione tra diversi candidati potenziali,
al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la
qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti. È necessario che tale
procedura rispetti le garanzie di trasparenza e di
imparzialità e che l'autorizzazione così rilasciata non
abbia durata eccessiva, non sia rinnovata
automaticamente e non preveda alcun vantaggio per il
prestatore uscente. In particolare, la durata
dell'autorizzazione concessa deve essere fissata in modo
da non restringere o limitare la libera concorrenza al
di là di quanto è necessario per garantire
l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione
equa dei capitali investiti. I casi in cui il numero di autorizzazioni è
limitato per ragioni diverse dalla
scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche devono comunque rispettare le altre
disposizioni in materia di regime di autorizzazione di
cui alla presente direttiva.
(28) Nel caso in
cui il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attività sia limitato per via della scarsità
delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è
opportuno prevedere una procedura di selezione tra
diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare,
tramite la libera concorrenza, la qualità e le
condizioni di offerta di servizi a disposizione degli
utenti. È necessario che tale procedura rispetti le
garanzie di trasparenza e di imparzialità e che
l'autorizzazione così rilasciata non abbia durata
eccessiva, non sia rinnovata automaticamente e non
preveda alcun vantaggio per il prestatore uscente. In
particolare, la durata dell'autorizzazione concessa deve
essere fissata in modo da non restringere o limitare la
libera concorrenza al di là di quanto è necessario per
garantire l'ammortamento degli investimenti e la
remunerazione equa dei capitali investiti. Tale disposizione non osta
a che gli Stati membri limitino il numero di
autorizzazioni per altre ragioni, diverse
dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche. Dette
autorizzazioni devono comunque rispettare
le altre disposizioni in materia di regime di
autorizzazione di cui alla presente direttiva.
Emendamento
39 Considerando 29
(29) I motivi
imperativi di interesse generale cui fanno riferimento
alcune disposizioni di armonizzazione della
presente direttiva sono quelli riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli
43 e 49 del trattato, tra cui la protezione dei consumatori, dei
destinatari di servizi, dei lavoratori o dell'ambiente
urbanistico .
(29) La nozione di
motivi imperativi di interesse generale
cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente
direttiva è stata
progressivamente elaborata dalla Corte di Giustizia nella propria
giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del
trattato, e potrebbe
continuare ad evolversi. La nozione copre almeno i
seguenti settori: l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli
46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine
sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela
dei destinatari di servizi, compresa la sicurezza dei
pazienti, la tutela dei consumatori, la tutela dei
lavoratori, compresa la protezione sociale dei
lavoratori, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
del regime di sicurezza sociale, il mantenimento di un
servizio medico e ospedaliero equilibrato aperto a
tutti, la prevenzione della frode, la coesione del
sistema fiscale, la prevenzione della concorrenza
sleale, il mantenimento della buona reputazione del
settore finanziario nazionale, la protezione
dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto
territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei
creditori, la salvaguardia della sana amministrazione
della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della
proprietà intellettuale, gli obiettivi della politica
culturale, compresa la salvaguardia nel settore
audiovisivo della libertà di espressione di vari
elementi, in particolare sociale, culturale, religioso e
filosofico, nella società, il mantenimento del
pluralismo della stampa e la politica di promozione
della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio
nazionale storico e artistico e la politica
veterinaria.
Emendamento
40 Considerando 31
(31) Conformemente
alla giurisprudenza della Corte, la libertà di
stabilimento implica in particolare il principio
dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta
ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità
di uno Stato membro, ma anche la discriminazione
indiretta basata su altri criteri tali da portare di
fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad
un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato
membro, a titolo principale come a titolo secondario,
non può essere subordinata a criteri quali il luogo di
stabilimento, di residenza, di domicilio e di
prestazione principale di un'attività. Allo stesso modo,
uno Stato membro non deve ostacolare la capacità
giuridica e la capacità processuale delle società
costituite conformemente alla legislazione di un altro
Stato membro sul territorio del quale hanno la sede
principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere
forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame
particolare con un contesto socioeconomico nazionale o
locale, né limitare in funzione del luogo di
stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo
di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di
accedere alle diverse forme di credito e di alloggio,
nella misura in cui queste facoltà sono utili
all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo
della stessa.
(31) Conformemente
alla giurisprudenza della Corte, la libertà di
stabilimento implica in particolare il principio
dell'uguaglianza di trattamento che non soltanto vieta
ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità
di uno Stato membro, ma anche la discriminazione
indiretta basata su altri criteri tali da portare di
fatto allo stesso risultato. Quindi, l'accesso ad
un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato
membro, a titolo principale come a titolo secondario,
non può essere subordinata a criteri quali il luogo di
stabilimento, di residenza, di domicilio e di
prestazione principale di un'attività. In determinati casi
tuttavia, motivi imperativi d'interesse generale possono
giustificare l'obbligo di presenza del prestatore
nell'esercizio della sua attività. Allo
stesso modo, uno Stato membro non deve ostacolare la
capacità giuridica e la capacità processuale delle
società costituite conformemente alla legislazione di un
altro Stato membro sul territorio del quale hanno la
sede principale. Inoltre, uno Stato membro non può
prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano
un legame particolare con un contesto socioeconomico
nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di
stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo
di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di
accedere alle diverse forme di credito e di alloggio,
nella misura in cui queste facoltà sono utili
all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo
della stessa.
Emendamento
41 Considerando 32
(32) Il divieto di
richiedere una dimostrazione della capacità economica
come condizione per la concessione di un'autorizzazione
riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli
altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi
imperativi di interesse generale, come la tutela
dell'ambiente urbano. Tale divieto non riguarda
l'esercizio delle competenze delle autorità incaricate
dell'applicazione del diritto della concorrenza.
(32) Il divieto di
richiedere una dimostrazione della capacità economica
come condizione per la concessione di un'autorizzazione
riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli
altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi
imperativi di interesse generale, come la tutela
dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in
materia di sanità pubblica . Tale divieto
non riguarda l'esercizio delle competenze delle autorità
incaricate dell'applicazione del diritto della
concorrenza. Il
divieto di partecipazione diretta o indiretta di
operatori concorrenti alla concessione delle
autorizzazioni non riguarda la consultazione di
organizzazioni quali le camere di commercio su materie
diverse dalle singole domande di
autorizzazione.
Emendamento
42 Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis) La procedura di valutazione
reciproca prevista dalla presente direttiva non
pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire
nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello
di tutela degli interessi generali, in particolare per
conseguire obiettivi di politica sanitaria e sociale.
Inoltre, la procedura di valutazione reciproca deve
tenere pienamente conto della specificità dei servizi di
interesse economico generale e dei particolari compiti
ad essi assegnati. Essi possono giustificare talune
restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto
quando tali restrizioni mirino alla protezione della
sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale. Ad
esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una
specifica forma giuridica al fine di prestare
determinati servizi in campo sociale, la Corte di
giustizia ha già riconosciuto che può essere
giustificato imporre al prestatore di servizi il
requisito di non avere scopo di lucro. Inoltre,
dovrebbero essere consentite restrizioni intese a
garantire la distribuzione di farmaci, in particolare
nelle zone scarsamente popolate.
Emendamento
43 Considerando 34
(34) Fra le
restrizioni da prendere in esame figurano i regimi
nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi
alle qualifiche professionali, riservano a prestatori
particolari l'accesso ad attività quali i giochi d'azzardo.
Devono parimenti essere prese in esame i requisiti quali
quelli dei regimi relativi agli obblighi di trasmissione
("must carry") applicabili agli operatori via cavo che,
imponendo a un prestatore di servizi intermediario
l'obbligo di dare accesso a taluni servizi di
particolari prestatori, influiscono sulla sua libera
scelta, sulle possibilità di accesso ai programmi via
radio e sulla scelta dei destinatari
finali .
(34) Fra le
restrizioni da prendere in esame figurano i regimi
nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi
alle qualifiche professionali, riservano a prestatori
particolari l'accesso a talune attività.
Emendamento
44 Considerando 35
(35) È opportuno
che le disposizioni della presente direttiva relative
alla libertà di stabilimento si applichino soltanto
nella misura in cui le attività in questione sono aperte
alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati
membri ad abolire i monopoli esistenti, in particolare per quanto
riguarda le lotterie, né a privatizzare determinati
settori .
(6 bis) È opportuno che le
disposizioni della presente direttiva relative alla
libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi
si applichino soltanto nella misura in cui
le attività in questione sono aperte alla concorrenza e
non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi
di interesse economico generale o a privatizzare gli
enti pubblici che forniscono tali servizio ovvero
ad abolire i monopoli esistenti per altre attività o
determinati servizi di distribuzione
.
Emendamento
45 Considerando 37
(37) Al fine di
garantire la realizzazione efficace della libera
circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e
ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire
servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo
delle frontiere, è opportuno sancire il principio secondo il quale un
prestatore deve essere soggetto, in linea di principio,
soltanto alla legge del paese nel quale si è stabilito.
Questo principio è indispensabile per consentire ai
prestatori, in particolare alle PMI, di sfruttare in
piena certezza giuridica le opportunità offerte dal
mercato interno. Facilitando così la libera circolazione
dei servizi tra gli Stati membri, questo principio,
associato alle misure di armonizzazione e di assistenza
reciproca, consente anche ai destinatari di accedere ad
una più vasta scelta di servizi di qualità provenienti
da altri Stati membri. Detto principio deve essere
accompagnato da un meccanismo di assistenza al
destinatario per permettergli, in particolare, di essere
informato sulla legge di altri Stati membri e
dall'armonizzazione delle norme sulla trasparenza delle
attività di servizi .
(37) Al fine di
garantire la realizzazione efficace della libera
circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e
ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire
servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo
delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura i prestatori di
servizi sono soggetti alla legislazione dello Stato
membro nel quale sono stabiliti e in che misura è
applicabile la legislazione dello Stato membro in cui
viene prestato il servizio. E' necessario sottolineare
che ciò non impedisce allo Stato membro nel quale viene
prestato il servizio di applicare i propri requisiti
specifici indispensabili per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza o per la tutela della salute o
dell'ambiente, onde evitare particolari rischi nel luogo
in cui viene prestato il servizio
.
Emendamento
46 Considerando 38
(38)È altresì necessario
garantire che il controllo delle attività di prestazione
di servizi sia fatto alla fonte, ossia da parte delle
autorità competenti dello Stato membro nel quale il
prestatore è stabilito. Le autorità competenti del paese
d'origine possono con maggiore facilità garantire
l'efficacia e la continuità del controllo del prestatore
e proteggere non soltanto i destinatari del proprio
paese ma anche quelli degli altri Stati membri. Questa
responsabilità comunitaria dello Stato membro d'origine
nella sorveglianza delle attività del prestatore
indipendentemente dal luogo di destinazione del servizio
deve essere sancita chiaramente al fine di instaurare la
fiducia reciproca tra gli Stati membri nella
regolamentazione delle attività di prestazione di
servizi. La determinazione della competenza dei
tribunali non è regolata dalla presente direttiva bensì
dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale o da altre
norme comunitarie quali la direttiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi.
soppresso
Emendamento
47 Considerando 39
(39)A complemento del
principio dell'applicazione della legge e del controllo
del paese d'origine, è opportuno sancire il principio
secondo il quale gli Stati membri non possono limitare i
servizi provenienti da un altro Stato
membro.
soppresso
Emendamento
48 Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis) Le norme del paese d'origine non
si applicano alle disposizioni degli Stati membri nei
quali viene prestato il servizio che riservano
un'attività ad una professione specifica, ad esempio al
requisito che prevede l'esercizio esclusivo del
patrocinio giuridico da parte degli
avvocati.
Emendamento
49 Considerando 41
(41) Nel caso dello
spostamento del prestatore di servizi in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro d'origine, è opportuno
prevedere tra questi due Stati un'assistenza reciproca
che consenta al primo di procedere a verifiche,
ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro
d'origine o di effettuare di propria iniziativa tali
verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni
fattuali. In caso di distacco dei lavoratori, inoltre,
lo Stato membro di
distacco può prendere misure nei confronti
di un prestatore stabilito in un altro Stato membro per
garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e
di lavoro applicabili a norma della direttiva
96/71/CE.
(41) Nel caso dello
spostamento temporaneo del
prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro d'origine, è opportuno prevedere tra questi
due Stati un'assistenza reciproca che consenta al primo
di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su
richiesta dello Stato membro d'origine o di effettuare
di propria iniziativa tali verifiche se si tratta
esclusivamente di constatazioni fattuali. In caso di
distacco dei lavoratori, inoltre, il paese ospite può prendere
misure nei confronti di un prestatore stabilito in un
altro Stato membro per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a
norma della direttiva 96/71/CE.
Emendamento
50 Considerando 41 bis (nuovo)
(41 bis) La presente direttiva non concerne
le condizioni di lavoro e di occupazione che, in
conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai
lavoratori distaccati per prestare un servizio nel
territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la
direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi
debbano conformarsi alle condizioni di occupazione
applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato
membro in cui viene prestato il servizio. Tali
condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi
minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali
retribuite, tariffe minime salariali, comprese le
tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione
temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione
dei lavoratori da parte di imprese di lavoro interinale,
salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di
tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di
occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani,
parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre
disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò
riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione
stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in
contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano
ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente
applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La
presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli
Stati membri di applicare condizioni di lavoro e
condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle
elencate nella direttiva 96/71/CE per motivi di ordine
pubblico.
Emendamento
51 Considerando 41 ter (nuovo)
(41 ter) La presente direttiva non riguarda
inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora
il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero
sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la
prestazione. Infine, la presente direttiva dovrebbe
riguardare anche il diritto degli Stati membri in cui
viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di
un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori
autonomi e lavoratori subordinati, compresi i "falsi
lavoratori autonomi". A tale proposito, in base alla
giurisprudenza della Corte di giustizia, la
caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai
sensi dell'articolo 39 del trattato è il fatto che per
un determinato periodo di tempo una persona fornisce
servizi per conto e sotto la direzione di un'altra
persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi
attività che una persona svolge al di fuori di un
rapporto subordinato deve essere classificata come
attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli
articoli 43 e 49 del trattato.
Emendamento
53 Considerando 45
(45) Diverse direttive
relative ai contratti conclusi dai consumatori sono già
state adottate a livello comunitario. Tali direttive
seguono tuttavia l'approccio dell'armonizzazione minima.
Allo scopo di ridurre il più possibile le divergenze fra
le norme di tutela dei consumatori nell'Unione, che
provocano una frammentazione del mercato interno
pregiudizievole per consumatori e imprese, la
Commissione, nella sua comunicazione sulla strategia
della politica dei consumatori 2002 - 2006, ha
annunciato che una delle principali priorità della
Commissione consisterà nel proporre un'armonizzazione
completa. Nel suo piano d'azione "Maggiore coerenza nel
diritto contrattuale europeo" essa ha inoltre insistito
sulla necessità di una maggiore convergenza del diritto
europeo in materia di protezione dei consumatori, ai
fini della quale sarebbe necessario, in particolare,
riesaminare il diritto esistente in materia di contratti
conclusi con i consumatori allo scopo di eliminare le
incoerenze ancora presenti, di colmare le lacune e di
semplificare la legislazione.
(45) Le relazioni contrattuali
tra il prestatore di servizi e il cliente nonché tra il
datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla
presente direttiva. La determinazione del diritto
contrattuale ed extracontrattuale applicabile è
disciplinata dagli strumenti comunitari relativi al
diritto privato internazionale. Inoltre, l'accordo
contrattuale prevale nella misura in cui contiene
disposizioni in materia di criteri di qualità.
Emendamento
54 Considerando 46
(46)È opportuno applicare il
principio del paese d'origine nel settore dei contratti
conclusi dai consumatori aventi per oggetto la fornitura
di servizi soltanto se ed in quanto le direttive
comunitarie prevedono un'armonizzazione completa dato
che in tal caso i livelli di tutela dei consumatori sono
equivalenti. La deroga al principio del paese d'origine
relativa alla responsabilità extracontrattuale del
prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito
della sua attività ad una persona nello Stato membro in
cui si sposta il prestatore riguarda i danni fisici o
materiali a carico di una persona che ha subito un
infortunio.
soppresso
Emendamento
55 Considerando 50
(50) La realizzazione
concreta di uno spazio senza frontiere
interne esige che ai cittadini
comunitari non sia vietato di beneficiare di un servizio
tecnicamente accessibile sul mercato e che tali
cittadini comunitari non siano sottoposti a condizioni e
tariffe diverse in ragione della loro nazionalità o del
luogo di residenza. Il persistere di tali
discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi
evidenzia per il cittadino comunitario l'assenza di un
mercato interno dei servizi e, in modo più generale,
mina l'integrazione tra i popoli europei. Il principio
di non discriminazione nel mercato interno implica che
l'accesso di un destinatario, in particolare di un
consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa
essere negato o reso più difficile in base al criterio
della nazionalità o del luogo di residenza del
destinatario contenuto nelle condizioni generali a
disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di
prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e
condizioni variabili per la prestazione di un servizio
se direttamente giustificate da fattori oggettivi quali
gli effettivi costi supplementari derivanti dalla
distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione,
le diverse condizioni del mercato o i rischi aggiuntivi
in relazione a normative diverse da quelle dello Stato
membro d'origine.
(50) Quantunque la direttiva
non miri ad armonizzare artificialmente i prezzi
nell'Unione europea, in particolare quando le condizioni
di mercato variano da paese a paese, se si vuole
realizzare concretamente uno spazio senza
frontiere interne,
il principio di non discriminazione impone
che ai cittadini comunitari non sia
vietato di beneficiare di un servizio tecnicamente
accessibile sul mercato e che tali cittadini comunitari
non siano sottoposti a condizioni e tariffe esclusivamente in ragione
della loro nazionalità o del luogo di residenza. Il
persistere di tali discriminazioni nei confronti dei
destinatari di servizi evidenzia per il cittadino
comunitario l'assenza di un vero e
proprio mercato interno dei servizi e, in modo
più generale, mina l'integrazione tra i popoli europei.
Il principio di non discriminazione nel mercato interno
implica che l'accesso di un destinatario, in particolare
di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non
possa essere negato o reso più difficile in base al
criterio della nazionalità o del luogo di residenza del
destinatario contenuto nelle condizioni generali a
disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di
prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e
condizioni variabili per la prestazione di un servizio
se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da
paese a paese, quali gli effettivi costi
supplementari derivanti dalla distanza, le
caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse
condizioni del mercato, una domanda maggiore o minore influenzata
dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli
Stati membri, i prezzi diversi della
concorrenza o i rischi aggiuntivi in
relazione a normative diverse da quelle dello Stato
membro d'origine.
Emendamento
56 Considerando 51
(51)Conformemente ai principi
sanciti dalla giurisprudenza della Corte in materia di
libera circolazione dei servizi e senza compromettere
l'equilibrio finanziario della sicurezza sociale degli
Stati membri, una maggiore certezza del diritto per
quanto riguarda il rimborso delle cure sanitarie deve
essere garantita ai pazienti, che in quanto destinatari
beneficiano della libera circolazione dei servizi,
nonché agli operatori sanitari e ai responsabili della
sicurezza sociale.
soppresso
Emendamento
57 Considerando 52
(52)Il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità si
applica, in particolare le disposizioni in materia di
affiliazione al sistema di sicurezza sociale, ai
lavoratori subordinati o autonomi che forniscono una
prestazione di servizi o vi
partecipano.
soppresso
Emendamento
58 Considerando 53
(53)L'articolo 22 del
regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguarda
l'autorizzazione per l'assunzione degli oneri finanziari
delle cure sanitarie prestate in un altro Stato membro,
contribuisce, come sottolineato dalla giurisprudenza
della Corte, ad agevolare la libera circolazione dei
pazienti e la prestazione di servizi medici
transfrontalieri. Tale disposizione mira infatti a
garantire agli assicurati sociali in possesso di
un'autorizzazione l'accesso alle cure erogate in altri
Stati membri a condizioni di copertura pari a quelle di
cui godono gli assicurati sottoposti alla legislazione
di questi ultimi Stati. Essa conferisce così agli
assicurati diritti di cui non potrebbero beneficiare
altrimenti e si presenta come una modalità di esercizio
della libera circolazione dei servizi. Questa
disposizione tuttavia non intende disciplinare, e quindi
non vieta, il rimborso alle tariffe in vigore nello
Stato membro di affiliazione delle spese sostenute per
cure prestate in un altro Stato membro, anche in assenza
di autorizzazione preliminare.
soppresso
Emendamento
59 Considerando 54
(54)Considerata l'evoluzione
della giurisprudenza della Corte in materia di libera
circolazione dei servizi, il requisito di
un'autorizzazione preliminare per l'assunzione da parte
del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro
degli oneri finanziari di cure non ospedaliere fornite
in un altro Stato membro deve essere soppresso e gli
Stati membri devono adattare la loro legislazione in tal
senso. Nella misura in cui gli oneri finanziari di tali
cure vengono assunti nei limiti della copertura
garantita dai regimi di assicurazione malattia dello
Stato membro di affiliazione, tale soppressione non è
tale da perturbare gravemente l'equilibrio finanziario
dei regimi di sicurezza sociale. Conformemente alla
giurisprudenza della Corte, le condizioni a cui gli
Stati membri sottopongono nel proprio territorio la
concessione di cure non ospedaliere restano applicabili
in caso di cure fornite in uno Stato membro diverso da
quello di affiliazione, se ed in quanto compatibili con
il diritto comunitario. Conformemente alla
giurisprudenza della Corte, i regimi di autorizzazione
per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure in un
altro Stato membro devono altresì rispettare le
disposizioni sulle condizioni di rilascio delle
autorizzazioni e sulle procedure di autorizzazione di
cui alla presente direttiva.
soppresso
Emendamento
60 Considerando 55
(55)Conformemente alla
giurisprudenza della Corte in materia di libera
circolazione dei servizi, un sistema di autorizzazione
preliminare per l'assunzione degli oneri finanziari di
cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro è
giustificato dalla necessità di garantire la
programmazione del numero di infrastrutture ospedaliere,
la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione
e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura
dei servizi medici che sono in grado di fornire. Tale
programmazione persegue l'obiettivo di assicurare nel
territorio dello Stato interessato la possibilità di un
accesso sufficiente e permanente ad una gamma
equilibrata di cure ospedaliere di qualità ed è
espressione della volontà di garantire un controllo dei
costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di
risorse finanziarie, tecniche ed umane. Conformemente
alla giurisprudenza della Corte, la nozione di cure
ospedaliere deve essere definita in modo obiettivo e un
sistema di autorizzazione preliminare deve essere
proporzionato all'obiettivo di interesse generale
perseguito.
soppresso
Emendamento
61 Considerando 56
(56)L'articolo 22 del
regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede le circostanze alle
quali si esclude che l'istituzione nazionale competente
possa negare l'autorizzazione sollecitata sulla base di
tale articolo. Gli Stati membri non possono negare
l'autorizzazione qualora le cure ospedaliere, se
prestate sul territorio nazionale, siano coperte dal
sistema di sicurezza sociale nazionale e qualora una
cura identica o che presenti lo stesso grado di
efficacia non possa essere ottenuta in tempo utile sul
territorio nazionale nelle condizioni previste dal
sistema di sicurezza sociale nazionale. Conformemente
alla giurisprudenza della Corte, la condizione relativa
al termine accettabile va valutata in funzione del
complesso di circostanze che caratterizzano ciascun caso
concreto, tenendo in debito conto non solo la situazione
medica del paziente al momento in cui viene richiesta
l'autorizzazione, ma anche i suoi precedenti e il
probabile decorso della malattia.
soppresso
Emendamento
62 Considerando 57
(57)L'assunzione degli oneri
finanziari da parte del sistema di sicurezza sociale di
uno Stato membro delle cure sanitarie prestate in un
altro Stato membro non deve essere inferiore a quella
prevista dal sistema di sicurezza sociale nazionale per
cure sanitarie prestate sul territorio nazionale.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia
di libera circolazione dei servizi, in assenza di
autorizzazione il rimborso di cure non ospedaliere in
base alle tariffe dello stato di affiliazione non
avrebbe un'incidenza significativa sul finanziamento del
suo sistema di sicurezza sociale. In caso di rilascio di
un'autorizzazione a norma dell'articolo 22 del
regolamento (CEE) n. 1408/71, l'assunzione degli oneri
finanziari delle spese viene effettuata in base alle
tariffe dello Stato membro in cui è avvenuta la
prestazione. Se il livello di copertura è tuttavia
inferiore a quello di cui il paziente avrebbe
beneficiato qualora avesse ricevuto le stesse cure nel
proprio Stato membro di affiliazione, quest'ultimo deve
allora completare l'assunzione di tali oneri fino a
raggiungere la tariffa che avrebbe applicato in questo
caso.
soppresso
Emendamento
63 Considerando 58
(58)Per quanto riguarda il
distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di
servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
d'origine, è opportuno chiarire la ripartizione dei
ruoli e dei compiti tra lo Stato membro d'origine e le
Stato membro di distacco per facilitare la libera
circolazione dei servizi. La presente direttiva non ha
il fine di considerare questioni di diritto del lavoro
in quanto tali. La ripartizione dei compiti e la
determinazione della forma che deve assumere la
cooperazione tra lo Stato membro d'origine e le Stato
membro di distacco permette di facilitare l'esercizio
della libera circolazione dei servizi, in particolare
sopprimendo determinate procedure amministrative
sproporzionate e migliorando nel contempo il controllo
del rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro
conformemente alla direttiva
96/71/CE.
soppresso
Emendamento
64 Considerando 59
(59)Al fine di evitare le
formalità amministrative discriminatorie o
sproporzionate, particolarmente dissuasive per le PMI,
deve essere vietato allo Stato membro di distacco di
subordinare il distacco al rispetto di requisiti quali
l'obbligo di richiedere un'autorizzazione alle sue
autorità. L'obbligo di effettuare una dichiarazione
presso le autorità dello Stato membro di distacco deve
essere altresì vietato. Tuttavia, tale obbligo deve
poter essere mantenuto fino al 31 dicembre 2008 per
quanto riguarda le attività del settore edilizio di cui
all'allegato della direttiva 96/71/CE. A tale proposito,
il miglioramento della cooperazione amministrativa fra
Stati membri al fine di agevolare i controlli è oggetto
dei lavori del gruppo di esperti nazionali
sull'applicazione di questa direttiva. Inoltre, per
quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro
diverse da quelle di cui alla direttiva 96/71/CE, lo
Stato membro di distacco, in virtù del principio di
libera circolazione dei servizi sancito dalla direttiva,
non deve poter prendere misure restrittive nei confronti
di un prestatore stabilito in un altro Stato
membro.
soppresso
Emendamento
65 Considerando 60
(60)La libera circolazione dei
servizi comprende il diritto per un prestatore di
servizi di distaccare il suo personale anche se non si
tratta di cittadini dell'Unione, ma di cittadini di uno
Stato terzo legalmente residenti e occupati nello Stato
membro d'origine. È opportuno prevedere l'obbligo per lo
Stato membro d'origine di provvedere affinché il
lavoratore distaccato, se cittadino di un paese terzo,
sia in regola con le condizioni di residenza e di
occupazione regolare previste dalla legislazione
nazionale, anche in materia di sicurezza sociale. è necessario prevedere che lo Stato membro
di distacco non possa assoggettare il lavoratore o il
prestatore a controlli preventivi, in particolare per
quanto riguarda i permessi di ingresso o di soggiorno,
tranne in taluni casi, o i permessi di lavoro e non
possa imporre obblighi quali quello di avere un
contratto di lavoro a tempo indeterminato o
un'occupazione anteriore nello Stato membro d'origine
del prestatore.
soppresso
Emendamento
66 Considerando 61
(61)Con l'adozione del
regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14
maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72
ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non
siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità, i cittadini dei paesi terzi rientrano nel
sistema di cooperazione relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e
ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, che
prevede l'applicazione della normativa del paese in cui
il lavoratore è affiliato al regime di sicurezza
sociale.
soppresso
Emendamento
67 Considerando 63 bis (nuovo)
(63 bis) L'assicurazione o la garanzia
devono essere adeguate alla natura e all'entità del
rischio, il che significa che i prestatori di servizi
devono disporre di una copertura transfrontaliera solo
se forniscono effettivamente servizi in altri Stati
membri. I prestatori di servizi e le compagnie di
assicurazione dovrebbero conservare la flessibilità
necessaria per negoziare polizze assicurative
puntualmente rispondenti alla natura e all'entità del
rischio. Infine, gli Stati membri non dovrebbero essere
tenuti a prevedere l'obbligo, per le compagnie
d'assicurazione, di accordare una copertura
assicurativa.
Emendamento
68 Considerando 66 bis (nuovo)
(66 bis) La cooperazione tra gli Stati
membri richiede un sistema elettronico d'informazione
correttamente funzionante al fine di consentire alle
autorità competenti di identificare facilmente i
rispettivi interlocutori in altri Stati membri e di
comunicare in modo efficiente.
Emendamento
69 Considerando 66 ter (nuovo)
(66 ter) La cooperazione amministrativa è
essenziale ai fini del corretto funzionamento del
mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione
tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle
norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei
controlli sulle attività transfrontaliere e può essere
sfruttata da operatori disonesti per evitare le
verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai
servizi. Ai fini di un'efficace cooperazione tra gli
Stati membri è dunque essenziale prevedere obblighi
chiari e giuridicamente vincolanti.
Emendamento
70 Considerando 67
(67) Occorre
prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, incoraggino le parti interessate ad
elaborare codici di condotta a livello comunitario al
fine, in particolare, di promuovere la qualità dei
servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche
di ciascuna professione. I codici di condotta devono
rispettare il diritto comunitario e in particolare il
diritto della concorrenza.
(67) Occorre
prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, incoraggino le parti interessate ad
elaborare codici di condotta a livello comunitario al
fine, in particolare, di promuovere la qualità dei
servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche
di ciascuna professione. I codici di condotta devono
rispettare il diritto comunitario e in particolare il
diritto della concorrenza. Essi non possono essere incompatibili con
le norme di deontologia professionale giuridicamente
vincolanti negli Stati membri.
Emendamento
71 Considerando 67 bis (nuovo)
(67 bis) Gli Stati membri incoraggiano
l'elaborazione di codici di condotta a livello
comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi
o associazioni professionali. Tali codici di condotta
includono, a seconda della natura specifica di ogni
professione, norme per le comunicazioni commerciali
relative alle professioni regolamentate e norme
deontologiche delle professioni regolamentate intese a
garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto
professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in
tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette
le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri
dovrebbero adottare misure di accompagnamento per
incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni
professionali ad applicare a livello nazionale questi
codici di condotta adottati a livello
comunitario.
La presente direttiva
stabilisce le disposizioni generali che permettono di
agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei
prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei
servizi.
1. La presente
direttiva stabilisce le disposizioni generali che
permettono di agevolare l'esercizio della libertà di
stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera
circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato
livello di qualità dei servizi stessi
.
2.La presente direttiva non
riguarda i servizi pubblici sanitari e l'accesso al
finanziamento pubblico da parte dei prestatori di cure
sanitarie.
3.La presente direttiva non
riguarda la liberalizzazione dei servizi di interesse
economico generale, né la privatizzazione di enti
pubblici che prestano tali servizi. Essa non pregiudica
inoltre le disposizioni comunitarie in materia di
concorrenza e aiuti.
4.La presente direttiva non
si applica alla liberalizzazione dei servizi di
interesse economico generale riservati ad organismi
pubblici o privati, né alla privatizzazione di organismi
pubblici che prestano servizi.
La presente direttiva non riguarda
l'abolizione di monopoli che forniscono servizi, né gli
aiuti concessi dagli Stati membri, che rientrano nel
campo d'applicazione di norme comuni sulla
concorrenza.
5.La presente direttiva non
pregiudica le misure adottate a livello comunitario o
nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità
culturale o linguistica o il pluralismo dei
media.
6.La presente direttiva non
incide sulla normativa degli Stati membri in materia di
diritto penale.
7.La presente direttiva non
incide sui servizi che perseguono un obiettivo nel
settore dell'assistenza sociale.
La presente direttiva non incide sulla
libertà degli Stati membri di definire, conformemente al
diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi
d'interesse economico generale, né di detrminare le
modalità di organizzazione e di finanziamento di tali
servizi e gli obblighi specifici cui essi devono
sottostare.
8.La presente direttiva non
pregiudica il diritto del lavoro e, in particolare, le
disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali,
compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il
diritto a contratti collettivi. La presente direttiva
non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di
previdenza sociale vigenti negli Stati
membri.
4 bis. La presente direttiva lascia
impregiudicate la legislazione del lavoro, segnatamente
le disposizioni giuridiche o contrattuali che
disciplinano le condizioni occupazionali, di lavoro,
compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e
le relazioni tra le parti sociali. In particolare essa
rispetta pienamente il diritto a negoziare, concludere,
estendere e applicare contratti collettivi, a
intraprendere azioni di sciopero e sindacali,
conformemente alle norme che disciplinano i rapporti
lavorativi negli Stati membri. La presente direttiva non
incide sulla normativa nazionale in materia di sicurezza
sociale.
4 ter. La presente direttiva non deve
essere interpretata come recante pregiudizio
all'esercizio dei diritti fondamentali quali
riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei
diritti fondamentali, incluso il diritto di
intraprendere un'azione
sindacale.
–a) i servizi d'interesse generale quali
definiti dagli Stati membri;
Emendamento
74 Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
a) i servizi finanziari quali definiti
all'articolo 2, lettera b), della
direttiva 2002/65/CE ;
a) i servizi di natura bancaria,
creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici
professionali o individuali, di investimento o di
pagamento e, più in generale, i servizi di cui
all'allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio1 ;
1GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione
2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag.
44) .
Emendamento
75 Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
b) i servizi e le reti di
comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi
associati per quanto riguarda le materie disciplinate
dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e
2002/58/CE;
b) i servizi e le reti di
comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi
associati per quanto riguarda le materie disciplinate
o menzionate
dalle direttive del Parlamento europeo e
del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE,
2002/22/CE e 2002/58/CE;
Emendamento
306 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)
c) i servizi di trasporto
qualora siano
disciplinati da altre norme comunitarie fondate
sull'articolo 71 o sull'articolo 80, paragrafo 2, del
trattato.
c) i servizi di trasporto, compresi il trasporto
urbano, i taxi e le ambulanze.
c bis) i servizi
portuali.
Emendamento
300 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c ter)
(nuova)
c ter) agenzie di lavoro
interinale;
Emendamento
77 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quater)
(nuova)
c quater) i servizi giuridici nella misura
in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari,
fra cui la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22
marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo
della libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati 1 e la direttiva 98/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a
facilitare l'esercizio permanente della professione di
avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica2;
1 GU L78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva
modificata da ultimo dall'Atto di adesione del
2003. 2 GU L77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva
modificata dall'Atto di adesione del
2003.
Emendamento
78 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c quinquies)
(nuova)
c quinquies) i servizi medico-sanitari,
prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria, a
prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di
finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura
pubblica o privata;
Emendamento
79 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c sexties)
(nuova)
c sexties) i servizi audiovisivi, a
prescindere dal modo di produzione, distribuzione e
trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e
cinematografici;
Emendamento
80 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c septies)
(nuova)
c septies) le attività di giochi d'azzardo,
compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i
casino e le transazioni relative a
scommesse;
Emendamento
81 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c octies)
(nuova)
c octies) le professioni e le attività
associate permanentemente o temporaneamente
all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro,
in particolare la professione di
notaio;
Emendamento
252 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c nonies)
(nuova)
c nonies) i servizi sociali come l'edilizia
sociale, l'assistenza ai figli e i servizi alla
famiglia;
Emendamenti 302 e
332 Articolo 2, paragrafo 2, lettera c decies)
(nuova)
c decies) servizi di
sicurezza;
Emendamento
82 Articolo 2, paragrafo 3
2. La presente
direttiva non si applica al settore fiscale, tranne gli articoli 14 e
16 qualora le restrizioni previste da tali articoli non
siano disciplinate da norme comunitarie di
armonizzazione fiscale .
3. La presente
direttiva non si applica al settore fiscale.
Emendamenti 83,
307 e 219 Articolo 3
Gli Stati membri applicano le disposizioni
della presente direttiva nel rispetto delle norme del
trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e
la libera circolazione dei servizi.
1.In caso di conflitto tra
le disposizioni della presente direttiva e altre
normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici
dell'accesso all'attività di un servizio e del suo
esercizio in settori specifici o per professioni
specifiche prevalgono e si applicano a tali settori o
professioni specifiche, in particolare, queste
normative:
a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
di servizi1;
b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della
Comunità2;
c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive3;
d) la direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche
professionali4 .
L'applicazione della presente direttiva non
esclude l'applicazione delle altre norme comunitarie per
i servizi da esse disciplinati.
2.La presente direttiva non
pregiudica le disposizioni di diritto privato
internazionale, in particolare il diritto privato
internazionale riguardante le obbligazioni contrattuali
ed extracontrattuali (Roma I e Roma
II).
3.L'esclusione degli
obblighi contrattuali ed extracontrattuali dal campo
d'applicazione della presente direttiva significa che i
consumatori beneficeranno in ogni caso della tutela
riconosciuta loro dalla normativa in materia, nel
proprio Stato membro
____________ 1 GU L 18 del 21.1.1997,
pag. 1. 2 GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del
6.4.2004, pag. 1). 3GU L 298 del 17.10.1989,
pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del
30.7.1997. pag. 60). 4 GU L 255 del 30.09.2005,
pag. 22.
Emendamento
84 Articolo 4, punto 1)
1) "servizio": qualsiasi
attività economica non salariata di cui all'articolo 50
del trattato che
consiste nel fornire una prestazione dietro un
corrispettivo economico ;
1) "servizio": qualsiasi
attività economica non salariata di cui all'articolo 50
del trattato fornita
normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il
corrispettivo economico della prestazione in questione
ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario
del servizio.
Emendamento
85 Articolo 4, punto 1 bis) (nuovo)
1 bis) "obblighi di servizio pubblico": i
requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al
prestatore del servizio per garantire il conseguimento
di taluni obiettivi d'interesse pubblico;
Emendamento
86 Articolo 4, punto 1 ter) (nuovo)
1 ter) "servizi d'interesse economico
generale": i servizi qualificati in quanto tali dallo
Stato membro e che sono soggetti a specifici obblighi di
servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo
Stato membro interessato al fine di rispondere a
determinati obiettivi di interesse
pubblico;
Emendamento
87 Articolo 4, punto 2)
2) "prestatore": qualsiasi
persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato
membro, o qualsiasi persona giuridica che offre o
fornisce un servizio;
2) "prestatore": qualsiasi
persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato
membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in conformità
con la legge di detto Stato membro, che
offre o fornisce un servizio;
Emendamento
88 Articolo 4, punto 3)
3) "destinatario": qualsiasi
persona fisica o giuridica che, a scopo professionale o
meno, utilizza, o intende utilizzare, un
servizio;
3) "destinatario": qualsiasi
persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro
che, a scopo professionale o meno,
utilizza, o intende utilizzare, un servizio;
Emendamento
89 Articolo 4, punto 5)
5) "stabilito": che esercita
effettivamente un'attività economica di cui all'articolo
43 del trattato mediante un'installazione stabile del
prestatore a tempo
indeterminato ;
5) "stabilito": che esercita
effettivamente un'attività economica di cui all'articolo
43 del trattato a
tempo indeterminato mediante
un'installazione stabile del prestatore, con un'adeguata
infrastruttura a partire dalla quale viene
effettivamente svolta l'attività di prestazione di
servizi ;
Emendamento
90 Articolo 4, punto 7)
7) "requisito": qualsiasi
obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza,
dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini
professionali o dalle norme collettive di associazioni o
organismi professionali adottate nell'esercizio della
propria autonomia giuridica;
7) "requisito": qualsiasi
obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza,
dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini
professionali o dalle norme collettive di associazioni o
organismi professionali adottate nell'esercizio della
propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti
collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi
della presente direttiva;
Emendamento
308 Articolo 4, punto 7 bis (nuovo)
7 bis) "motivi imperativi d'interesse
generale" comprendenti, fra l'altro, le seguenti
categorie: la protezione della politica pubblica,
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità
pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario
del sistema di sicurezza sociale, compreso il
mantenimento di servizi medici equilibrati e accessibili
a tutti, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni
commerciali, la lotta alla frode, la tutela
dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute
degli animali, la proprietà intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico ed
artistico od obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
Emendamento
92 Articolo 4, punto 8)
8) "autorità competente":
qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile,
in uno Stato membro, del controllo o della disciplina
delle attività di servizi, in particolare le autorità
amministrative, gli ordini professionali e le
associazioni o organismi professionali che, nell'ambito
della propria autonomia giuridica, disciplinano
collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il
loro esercizio;
8) "autorità competente":
qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile,
in uno Stato membro, del controllo o della disciplina
delle attività di servizi, in particolare le autorità
amministrative, gli
enti pubblici, gli ordini professionali e
le associazioni o organismi professionali che,
nell'ambito della propria autonomia giuridica,
disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di
servizi o il loro esercizio;
Emendamento
93 Articolo 4, punto 9)
9) "ambito regolamentato": qualsiasi
requisito applicabile all'accesso alle attività di
servizi o al loro esercizio;
soppresso
Emendamento
94 Articolo 4, punto 10)
10) "cure ospedaliere": le cure mediche che
possono essere fornite esclusivamente nell'ambito di una
struttura medica e che, in linea di massima, richiedono
che la persona che le riceve venga ospitata in questa
stessa struttura; la denominazione, l'organizzazione e
le modalità di finanziamento della struttura in
questione sono indifferenti ai fini della qualifica di
questo tipo di cure;
soppresso
Emendamento
95 Articolo 4, punto 11)
11) "Stato membro
di distacco ": lo Stato
membro nel
territorio del quale un prestatore invia un lavoratore
per prestarvi un servizio ;
11) "Stato membro
di destinazione ": lo Stato
membro in cui un
servizio è fornito ed eseguito su base transfrontaliera
in modo saltuario da un prestatore di servizi stabilito
in un altro Stato membro ;
Emendamento
96 Articolo 4, punto 11 bis) (nuovo)
11 bis) "lavoratore": una persona fisica
considerata come lavoratore a norma della legislazione
nazionale, dei contratti collettivi e/o delle pratiche
tradizionali dello Stato membro in cui il servizio è
prestato;
Emendamento
97 Articolo 4, punto 12)
12) "occupazione regolare": l'attività
salariata del lavoratore svolta in conformità con le
disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine del
prestatore;
soppresso
Emendamento
98 Articolo 4, punto 13)
13) "professione
regolamentata": un'attività o un insieme di attività
professionali per le
quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di
esercizio sono direttamente o indirettamente
subordinati, da disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, al possesso di
determinate qualifiche
professionali;
13) "professione
regolamentata": un'attività o un insieme di attività
professionali di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul
riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Emendamento
99 Capo II, titolo e sezione I, titolo
Capo II
Capo II
Libertà di stabilimento dei
prestatori
Sezione 1
Semplificazione
amministrativa
Semplificazione
amministrativa
Emendamento
100 Articolo 5
1. Gli Stati membri
semplificano le procedure e le formalità relative
all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo
esercizio.
1. Gli Stati membri
verificano e, se del
caso, semplificano le procedure e le
formalità relative all'accesso ad un'attività di
servizio ed al suo esercizio se e nella misura in cui ciò costituisca un
ostacolo all'accesso al mercato.
1 bis. Gli Stati membri, d'intesa con la
Commissione, introducono, se del caso e ove possibile,
moduli europei armonizzati. Tali moduli sono equivalenti
ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in
materia di stabilimento attestanti il rispetto di un
requisito nello Stato membro di
destinazione.
2. Gli Stati
membri, che chiedono ad un prestatore o ad un
destinatario di fornire un certificato, un attestato o
qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un
particolare requisito, accettano i documenti rilasciati
da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente
o dai quali risulti che il requisito in questione è
rispettato. Essi non impongono la presentazione di
documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto
forma di originale, di copia conforme o di traduzione
autenticata salvo i casi previsti da altre norme
comunitarie o salvo le eccezioni giustificate obiettivamente da motivi
imperativi d'interesse generale.
2. Gli Stati
membri, che chiedono ad un prestatore o ad un
destinatario di fornire un certificato, un attestato o
qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un
particolare requisito, accettano i documenti rilasciati
da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente
o dai quali risulti che il requisito in questione è
rispettato. Essi non impongono la presentazione di
documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto
forma di originale, di copia conforme o di traduzione
autenticata salvo i casi previsti da altre norme
comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi
imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la
sicurezza . Le presenti disposizioni non pregiudicano
il diritto degli Stati membri di richiedere documenti
autenticati nella propria lingua
ufficiale.
3. Il paragrafo 2
non si applica ai documenti di cui all'articolo
46 della direttiva .../.../CE del
Parlamento europeo e del Consiglio ed all'articolo 45,
paragrafo 3, della direttiva .../.../ CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
3. Il paragrafo 2
non si applica ai documenti di cui all'articolo
50 della direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali ed
all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004 /18 /CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi1, all'articolo 3, paragrafo 2 della
direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquistata la
qualifica2, alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, che modifica
la direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti
di pubblicità di taluni tipi di
società3 o alla undicesima direttiva 89/666/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità
delle succursali create in uno Stato membro da taluni
tipi di società soggette al diritto di un altro
Stato4 .
_______________ 1GU L 134 del 30.4.2004,
pag. 114.
2GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva
modificata dall'Atto di adesione del
2003.
3GU L 221 del 4.9.2003, pag.
13.
4GU L 395 del 30.12.1989, pag.
36.
Emendamento
309 Articolo 6, alinea
Gli Stati membri provvedono
affinché, entro il
31 dicembre 2008, un prestatore di servizi
possa espletare presso un punto di contatto denominato
"sportello unico" le procedure e le
formalità seguenti:
1. Gli Stati
membri provvedono affinché, entro ...* , un prestatore di
servizi possa espletare le procedure e le formalità
seguenti,
conformemente al disposto del presente Capo e del Capo
II bis, presso punti di contatto denominati "sportelli
unici" :
__________ * Tre anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva
Emendamento
102 Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Se è richiesta da uno Stato membro
una registrazione proforma, lo Stato membro interessato
garantisce che, entro ...*, la registrazione proforma
presso lo sportello unico sia disponibile per via
elettronica e non ritardi o complichi in qualche modo la
fornitura dei servizi in questione né comporti spese
aggiuntive per il prestatore di
servizi.
___________ * Tre anni dopo l'entrata
in vigore della presente
direttiva.
Emendamento
103 Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. La Commissione coordina gli
sportelli unici istituendo uno sportello unico
europeo.
1 quater. L'istituzione dello sportello
unico non pregiudica la ripartizione di funzioni e
competenze tra le autorità all'interno dei sistemi
nazionali.
d) i mezzi di ricorso in caso
di controversie tra le autorità competenti ed il
prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un
destinatario, o tra prestatori;
d) i mezzi di ricorso generalmente
disponibili in caso di controversie tra le
autorità competenti ed il prestatore o il destinatario,
o tra un prestatore ed un destinatario, o tra
prestatori;
Emendamento
106 Articolo 7, paragrafo 2
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano
beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle
autorità competenti, che consiste nel fornire
informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al
paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed
applicati.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano
beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle
autorità competenti, che consiste nel fornire
informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al
paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed
applicati. Ove
opportuno, tale assistenza include una semplice guida di
accompagnamento passo dopo passo. L'informazione è
fornita in un linguaggio semplice e
comprensibile .
Emendamento
107 Articolo 7, paragrafo 3
3. Gli Stati membri
provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di
cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e
non ambiguo, facilmente accessibili a distanza e per via
elettronica e aggiornate.
3. Gli Stati membri
provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di
cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e
non ambiguo, facilmente accessibili, tra l'altro,
a distanza e per via elettronica e siano
aggiornate.
Emendamento
108 Articolo 7, paragrafo 5
5. Gli Stati membri
applicano i paragrafi da 1 a 4
entro il 31 dicembre
2008 .
5. Gli Stati membri
danno attuazione a i paragrafi
da 1 a 4 entro ...* .
__________ * Tre anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva.
Emendamento
109 Articolo 7, paragrafo 6
6. Gli Stati membri
e la Commissione adottano misure di accompagnamento per
incoraggiare gli sportelli unici a rendere
accessibili le informazioni di cui ai paragrafi 1 e
2 in altre lingue comunitarie.
6. Gli Stati membri
e la Commissione incoraggiano gli sportelli
unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo
in altre lingue comunitarie, purché ciò sia
compatibile con la loro legislazione in materia di
impiego delle lingue .
Emendamento
110 Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. L'obbligo delle autorità competenti
di assistere i prestatori e i destinatari non impone che
queste autorità forniscano assistenza giuridica in
singoli casi, ma riguarda esclusivamente le informazioni
generali sul modo in cui i requisiti sono normalmente
interpretati o applicati.
Emendamento
111 Articolo 8
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008 , le
procedure e le formalità relative all'accesso ad una
attività di servizio e al suo esercizio possano essere
espletate con facilità, a distanza e per via
elettronica, presso lo sportello unico e le autorità
competenti.
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, entro ...* , tutte le procedure e le formalità
relative all'accesso ad una attività di servizio e al
suo esercizio possano essere espletate con facilità,
tra
l'altro, a distanza e per via elettronica,
presso lo sportello unico e le autorità
competenti.
2. Il paragrafo 1
non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è
prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore,
o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo.
2. Il paragrafo 1
non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è
prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore,
o l'esame fisico delle capacità di quest'ultimo. Esso non si applica
inoltre all'obbligo di fornire la documentazione
originale in conformità con l'articolo 5. Il paragrafo 1
non si applica infine alle procedure che, per motivi
imperativi di interesse pubblico, richiedono la presenza
fisica del richiedente.
3. La Commissione
adotta, secondo la
procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le
modalità d'applicazione del paragrafo 1 al fine di
agevolare l'interoperabilità dei sistemi
di informazione e l'uso di procedure per via elettronica
fra Stati membri.
3. La Commissione
garantisce l'interoperabilità
dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via
elettronica fra Stati membri. Si applica la procedura di cui all'articolo
42, paragrafo 2.
__________ * Tre anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva.
Emendamento
112 Capo II bis (nuovo)
Capo II bis
Libertà di stabilimento dei
prestatori
Emendamento
113 Sezione 2, titolo
Sezione 2
Sezione 1
Emendamento
114 Articolo 9, paragrafo 1, alinea
1. Gli Stati membri
possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio
e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se
sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1. Gli Stati membri
possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio
e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se
sono soddisfatte le condizioni seguenti:
Emendamento
115 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)
(b) la necessità di un regime
di autorizzazione è obiettivamente giustificata
da motivi imperativi di interesse generale;
(b) la necessità di un regime
di autorizzazione è giustificata da motivi imperativi di
interesse generale;
Emendamento
116 Articolo 9, paragrafo 2
2. Nella relazione prevista
all'articolo 41 gli Stati membri indicano i propri
regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al
paragrafo 1.
soppresso
Emendamento
117 Articolo 9, paragrafo 3
3. La presente
sezione non si applica ai regimi di
autorizzazione imposti o consentiti da altre norme
comunitarie.
3. Le disposizioni del
paragrafo 1 non si applicano ai regimi di
autorizzazione imposti o consentiti da altre norme
comunitarie.
Le disposizioni del presente
paragrafo non si applicano ad aspetti dei regimi di
autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a
titolo di altri strumenti comunitari.
Emendamento
118 Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
b) obiettivamente giustificati
da un motivo imperativo di interesse generale;
b) giustificati da un motivo
imperativo di interesse generale;
Emendamento
119 Articolo 10, paragrafo 2, lettera f bis)
(nuova)
f bis) trasparenti e
accessibili.
Emendamento
120 Articolo 10, paragrafo 3
3. Le condizioni di
rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non
devono imporre requisiti e controlli equivalenti o
sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali
il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o
nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui
all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità
competente fornendo le informazioni necessarie in merito
a questi requisiti.
3. Le condizioni di
rilascio dell'autorizzazione a stabilirsi ex novo non
devono imporre requisiti e controlli equivalenti o
sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, ai quali
il prestatore è già soggetto in un altro Stato membro o
nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui
all'articolo 35 e il prestatore assistono l'autorità
competente fornendo le informazioni necessarie in merito
a questi requisiti. Nel valutare se i requisiti sono
equivalenti o sostanzialmente comparabili, oltre ad
obiettivo e scopo, ne verranno esaminati l'effetto e
l'efficacia d'applicazione.
Emendamento
121 Articolo 10, paragrafo 4
4. L'autorizzazione
deve permettere al prestatore di accedere all'attività
di servizio o di esercitarla su tutto il territorio
nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di
succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui
un motivo imperativo di interesse generale giustifichi
oggettivamente la necessità
di un'autorizzazione specifica per ogni
installazione.
4. L'autorizzazione
deve permettere al prestatore di accedere all'attività
di servizio o di esercitarla su tutto il territorio
nazionale, anche mediante l'apertura di agenzie, di
succursali, di filiali o di uffici, tranne i casi in cui
un motivo imperativo di interesse generale giustifichi
la necessità di un'autorizzazione specifica per ogni
installazione o di
un'autorizzazione limitata ad una specifica parte del
territorio nazionale .
Emendamento
122 Articolo 10, paragrafo 6
6. Le eventuali risposte
negative o altre risposte delle autorità
competenti nonché il ritiro dell'autorizzazione devono
essere motivati, tenendo conto in particolare delle
disposizioni del presente articolo, e devono poter
essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
6. Salvo i casi in cui
l'autorizzazione sia stata concessa, le
altre risposte delle autorità competenti nonché il rifiuto o
il ritiro dell'autorizzazione devono
essere motivati, tenendo conto in particolare delle
disposizioni del presente articolo, e devono poter
essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
Emendamento
123 Articolo 10, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Il presente articolo non mette in
discussione la ripartizione di competenze, a livello
locale o regionale, delle autorità dello Stato membro
che concedono tale
autorizzazione.
Emendamento
124 Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
a) l'autorizzazione prevede il
rinnovo automatico;
a) l'autorizzazione prevede il
rinnovo automatico o
è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei
requisiti ;
Emendamento
125 Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
b) il numero di autorizzazioni
disponibili è limitato;
b) il numero di autorizzazioni
disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse
generale ;
Emendamento
126 Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)
c) un motivo imperativo di
interesse generale giustifica obiettivamente una durata
limitata.
c) un motivo imperativo di
interesse generale giustifica una durata
limitata.
Emendamento
127 Articolo 11, paragrafo 3
3. Gli Stati membri
assoggettano il prestatore all'obbligo di
informare lo sportello unico competente di cui
all'articolo 6 di
tutti i cambiamenti della sua situazione
che siano di natura
tale da incidere sull'efficacia del controllo da parte
dell'autorità competente, in particolare nel caso
dell "apertura di filiali le cui attività
rientrano nel campo di applicazione del regime di
autorizzazione,
o che comportino il venir meno del
rispetto delle condizioni di autorizzazione oppure che inficino
l'esattezza delle informazioni a disposizione del
destinatario .
3. Gli Stati membri
assoggettano un
prestatore all'obbligo di informare lo
sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti
cambiamenti:
- l "apertura di filiali le
cui attività rientrano nel campo di applicazione del
regime di autorizzazione;
- i cambiamenti della sua situazione
che comportino il venir meno del rispetto
delle condizioni di autorizzazione.
Emendamento
128 Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il presente articolo non pregiudica
la facoltà degli Stati membri di revocare le
autorizzazioni, specialmente qualora non siano più
rispettate le condizioni di autorizzazione.
Emendamento
129 Articolo 12, paragrafo 1
1. Qualora il
numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attività sia limitato per via della scarsità delle
risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili,
gli Stati membri applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di
imparzialità e di trasparenza e preveda in particolare
un'adeguata pubblicità dell'avvio della
procedura.
1. Qualora il
numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attività sia limitato per via della scarsità delle
risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili,
gli Stati membri applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di
imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio
della procedura e
del suo completamento .
Emendamento
130 Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Fatti salvi gli articoli 9 e 10, gli
Stati membri possono tener conto, nell'applicazione
della propria procedura di selezione, di considerazioni
di salute pubblica, della salute e della sicurezza dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio
culturale e della realizzazione di ogni obiettivo di
politica pubblica che non sia contrario al
trattato.
Emendamento
131 Articolo 13, paragrafo 1
1. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere chiare,
rese pubbliche preventivamente e tali da garantire agli
interessati che la loro domanda sarà
trattata con obiettività e imparzialità.
1. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere chiare,
rese pubbliche preventivamente e tali da garantire alle parti interessate
che la loro domanda sarà trattata con
obiettività e imparzialità.
Emendamento
132 Articolo 13, paragrafo 2
2. Le procedure e
le formalità di autorizzazione non devono essere
dissuasive e non devono complicare o ritardare
indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere facilmente
accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli
interessati devono essere commisurati ai costi delle
procedure di autorizzazione.
2. Le procedure e
le formalità di autorizzazione non devono essere
dissuasive e non devono complicare o ritardare
indebitamente la prestazione di servizi. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere facilmente
accessibili e gli oneri che ne possono derivare per gli
interessati devono essere commisurati ai costi delle
procedure di autorizzazione e non essere superiori al costo di
autorizzazione .
Emendamento
133 Articolo 13, paragrafo 3
3. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere tali da
garantire agli interessati che la loro domanda sia
trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo,
entro un termine di risposta ragionevole precedentemente
fissato e reso pubblico.
3. Le procedure e
le formalità di autorizzazione devono essere tali da
garantire agli interessati che la loro domanda sia
trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo,
entro un termine di risposta ragionevole precedentemente
fissato e reso pubblico. Il termine decorre solo dal momento in cui
viene presentata tutta la
documentazione.
Emendamento
134 Articolo 13, paragrafo 4
4. In mancanza
di risposta entro il termine di cui al
paragrafo 3 l'autorizzazione deve essere considerata
come concessa. Per talune attività specifiche può
tuttavia essere previsto un regime diverso se
obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di
interesse generale .
4. Gli Stati membri
garantiscono che i richiedenti ricevano una
risposta entro il termine di cui al
paragrafo 3.
Emendamento
135 Articolo 13, paragrafo 5
5. Ogni domanda
di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con
la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere
le informazioni
seguenti :
5. Su richiesta del
richiedente, la domanda di autorizzazione
è oggetto di una ricevuta inviata con la massima
sollecitudine. La ricevuta deve contenere il termine di
risposta di cui al paragrafo 3.
(a)
il termine di risposta di
cui al paragrafo 3;
(b) i mezzi di
ricorso;
(c) la menzione che, in mancanza di
risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è
considerata come concessa .
Emendamento
136 Articolo 13, paragrafo 6
6. Qualora la
domanda sia incompleta o venga respinta a causa del mancato
rispetto delle procedure o delle formalità
, gli interessati sono informati quanto prima della
necessità di presentare ulteriori documenti.
6. Qualora la
domanda sia incompleta, gli interessati sono informati
quanto prima della necessità di presentare ulteriori
documenti, nonché di
eventuali effetti sul termine di risposta ragionevole di
cui al paragrafo 3 .
Emendamento
137 Articolo 13, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Qualora una domanda sia respinta in
quanto non rispetta le procedure o le formalità
necessarie, le parti devono esserne informate al più
presto possibile.
Emendamento
138 Sezione 3, titolo
Sezione 3
Sezione 2
Emendamento
140 Articolo 14, punto 5)
5) l'applicazione caso per
caso di un controllo economico consistente nel
subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova
dell'esistenza di una necessità economica o di una
domanda di mercato, nella valutazione degli effetti
economici potenziali o effettivi dell'attività o nella
valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli
obbiettivi di programmazione economica stabiliti
dall'autorità competente;
5) l'applicazione caso per
caso di un controllo economico consistente nel
subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova
dell'esistenza di una necessità economica o di una
domanda di mercato, nella valutazione degli effetti
economici potenziali o effettivi dell'attività o nella
valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli
obbiettivi di programmazione economica stabiliti
dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di
programmazione che non perseguono obiettivi economici,
ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse
generale;
Emendamento
141 Articolo 14, punto 6)
6) l'intervento diretto o
indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli
organi consultivi, ai fini del rilascio di
autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre
decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli
ordini professionali e delle associazioni o organismi
che agiscono in qualità di autorità competente;
6) l'intervento diretto o
indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli
organi consultivi, ai fini del rilascio di
autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre
decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli
ordini professionali e delle associazioni o organismi
che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda
la consultazione di organismi quali le camere di
commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle
singole domande di
autorizzazione.
Emendamento
142 Articolo 14, punto 7)
7) l'obbligo di presentare,
individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o
di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o
presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati
membri in questione;
7) l'obbligo di presentare,
individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o
di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o
presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati
membri in questione. Ciò non pregiudica la possibilità che gli
Stati membri richiedano garanzie finanziarie in quanto
tali né impedisce, fatti salvi comunque i principi di
non ostacolare, non restringere la concorrenza e non
procedere a sue distorsioni nell'ambito del mercato
interno nonché del principio di non discriminazione
sulla base della nazionalità, che, in conformità
dell'articolo 27, paragrafo 3, uno Stato
membro richieda la sottoscrizione di un'assicurazione
tramite o presso imprese alle quali ha accordato diritti
speciali o esclusivi, né pregiudica i requisiti relativi
alla partecipazione a un fondo di compensazione
collettiva, ad esempio per i membri di ordini o di
organismi professionali.
Emendamento
143 Articolo 14, punto 8)
8) l'obbligo di essere stato
iscritto per un
determinato periodo nei registri degli
Stati membri in questione o di aver esercitato
l'attività sul loro territorio per un determinato periodo
.
8) l'obbligo di essere già stato
iscritto nei registri degli Stati membri in questione o
di aver in
precedenza esercitato l'attività sul loro
territorio.
Emendamento
144 Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)
b) requisiti che impongono al
prestatore di avere un determinato statuto
giuridico, in
particolare di essere una persona giuridica, una società
di persone, una società senza scopo di lucro o una
società che appartiene esclusivamente a persone
fisiche ;
b) requisiti che impongono al
prestatore di avere un determinato statuto
giuridico;
Emendamento
145 Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)
c) obblighi relativi alla
detenzione del capitale di una società, in particolare l'obbligo
di disporre di un capitale minimo per determinate
attività oppure di avere una particolare qualifica
professionale per detenere il capitale sociale o gestire
determinate società ;
c) obblighi relativi alla
detenzione del capitale di una società;
d) requisiti diversi da quelli
relativi alle qualifiche professionali
o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che
riservano l'accesso alle attività di servizio a
prestatori particolari a motivo della natura specifica
dell'attività;
d) requisiti diversi da quelli
relativi alle
questioni disciplinate dal titolo II della direttiva
2005/36/CE sul riconoscimento delle
qualifiche professionali o da quelli
previsti in altre norme comunitarie, che riservano
l'accesso alle attività di servizio in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica
dell'attività;
Emendamento 147 e
242 Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)
h) divieti e obblighi in materia di vendita
sottocosto e di saldi;
soppresso
Emendamento 148 e
242 Articolo 15, paragrafo 2, lettera i)
i) l'obbligo per un prestatore
intermediario di dare accesso a taluni servizi
particolari forniti da altri
prestatori;
soppresso
Emendamento 149 e
242 Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
b) necessità: i requisiti sono
obiettivamente giustificati
da un motivo imperativo di interesse generale;
b) necessità: i requisiti sono
giustificati da un motivo imperativo di interesse
generale;
Emendamento
150 Articolo 15, paragrafo 5
5. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati
membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli
indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono
conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono
resi necessari da circostanze nuove.
5. I paragrafi da 1 a 4 non
si applicano alla legislazione nel settore dei servizi
d'interesse economico generale e dei regimi di sicurezza
sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia
obbligatoria.
Emendamento
151 Articolo 15, paragrafo 6
6.Gli Stati membri
notificano alla Commissione, in fase di progetto, le
nuove disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i requisiti di cui al
paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La
Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati
membri. La notifica non vieta agli Stati membri di
adottare le disposizioni in
questione.
soppresso
Entro un termine di tre mesi a decorrere
dalla notifica la Commissione esamina la compatibilità
di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario
e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere
allo Stato membro interessato di astenersi
dall'adottarle o di sopprimerle.
Emendamento
152 Capo III, sezione 1, titolo
Principio del paese d'origine
e deroghe
Libera prestazione di servizi
e deroghe
Emendamento
293/rev4 Articolo 16
Principio del paese
d'origine
Libera circolazione dei
servizi
1. Gli Stati membri
provvedono affinché
i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente
alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine
applicabili all'ambito
regolamentato.
1. Gli Stati
membri rispettano il
diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio
in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno
sede.
Il primo comma riguarda le disposizioni
nazionali relative all'accesso ad un'attività di
servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che
disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità
o il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti
e la responsabilità del prestatore.
Lo Stato membro in cui il servizio viene
prestato assicura il libero accesso a un'attività di
servizio e il libero esercizio della medesima sul
proprio territorio.
Gli Stati membri non possono, sul proprio
territorio, subordinare l'accesso a un'attività di
servizio o l'esercizio della medesima a requisiti che
non rispettino i seguenti
principi:
a) non discriminazione: i requisiti non
possono essere direttamente o indirettamente
discriminatori nei confronti della cittadinanza o, nel
caso di persone giuridiche, dello Stato membro in cui
esse hanno sede,
b) necessità: i requisiti devono essere
giustificati da ragioni di politica pubblica o di
sicurezza pubblica o di protezione della salute e
dell'ambiente,
c) proporzionalità: i requisiti sono tali
da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito
e non vanno al di là di quanto è necessario per
raggiungere tale obiettivo.
2.Lo Stato membro d'origine
è responsabile del controllo dell'attività del
prestatore e dei servizi che questi fornisce, anche
qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato
membro.
3. Gli Stati membri
non possono restringere, per motivi che dipendono dall'ambito
regolamentato, la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro, in particolare imponendo i requisiti
seguenti:
3. Gli Stati membri
non possono restringere la libera circolazione dei
servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti
seguenti:
a) l'obbligo per il prestatore
di essere stabilito sul loro territorio;
a) l'obbligo per il prestatore
di essere stabilito sul loro territorio;
b) l'obbligo per il prestatore
di effettuare una
dichiarazione o una notifica presso le autorità
competenti o di ottenere la loro autorizzazione,
compresa l'iscrizione in un registro o a
un ordine professionale sul loro territorio;
b) l'obbligo per il prestatore
di ottenere
un'autorizzazione dalle autorità
competenti, compresa l'iscrizione in un
registro o a un ordine professionale sul loro
territorio, salvo i
casi previsti dalla presente direttiva o da altri
strumenti del diritto
comunitario;
c) l'obbligo per il prestatore di disporre
sul loro territorio di un recapito o di un
rappresentante o di essere domiciliato presso una
persona autorizzata;
d) il divieto imposto al
prestatore di dotarsi sul loro territorio di una
determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio,
necessaria all'esecuzione delle prestazioni in
questione;
d) il divieto imposto al
prestatore di dotarsi sul loro territorio di una
determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio,
necessaria all'esecuzione delle prestazioni in
questione;
e) l'obbligo per il prestatore di
rispettare i requisiti relativi all'esercizio di
un'attività di servizi applicabili sul loro
territorio;
f) l'applicazione di un regime
contrattuale particolare tra il prestatore e il
destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
f) l'applicazione di un regime
contrattuale particolare tra il prestatore e il
destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
g) l'obbligo per il prestatore
di essere in possesso di un documento di identità
specifico per l'esercizio di un'attività di servizi
rilasciato dalle autorità nazionali competenti;
g) l'obbligo per il prestatore
di essere in possesso di un documento di identità
specifico per l'esercizio di un'attività di servizi
rilasciato dalle autorità nazionali
competenti;
h) i requisiti relativi
all'uso di attrezzature che fanno parte integrante della
prestazione del servizio;
h) i requisiti, a eccezione di quelli in
materia di salute e di sicurezza sul posto di
lavoro, relativi all'uso di attrezzature
e di materiali che
costituiscono parte integrante della
prestazione del servizio;
i) le restrizioni alla libera
circolazione dei servizi di cui all'articolo 20, all'articolo 23,
paragrafo 1, primo comma e all'articolo 25, paragrafo
1 .
i) le restrizioni alla libera
circolazione dei servizi di cui all'articolo
20.
3 bis. Le presenti disposizioni non
impediscono allo Stato membro in cui il prestatore del
servizio si trasferisce di imporre requisiti in materia
di fornitura di un'attività di servizio qualora siano
giustificati da motivi di politica pubblica, di politica
di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di salute
pubblica. Le presenti disposizioni non impediscono agli
Stati membri di applicare, conformemente al diritto
comunitario, le proprie norme in materia di condizioni
dell'occupazione, comprese le norme che figurano negli
accordi collettivi.
3 ter. Al più tardi entro ...* e previa
consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a
livello europeo, la Commissione trasmette al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
del presente articolo, in cui esamina la necessità di
proporre misure di armonizzazione per le attività di
servizio che rientrano nel campo d'applicazione della
presente direttiva.
__________ * Cinque anni dall'entrata
in vigore della presente
direttiva
Emendamento
400 Articolo 17, titolo, alinea e punti 1-4
Deroghe generali al principio del paese
d'origine
Deroghe generali
L'articolo 16 non si
applica:
L'articolo 16 non si
applica:
1) ai servizi postali di cui all'articolo 2,
punto 1), della direttiva 97/67/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
1) ai servizi di interesse economico generale
forniti in un altro Stato membro, inter
alia:
a)
ai servizi postali coperti
dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
b)
ai servizi di trasmissione, distribuzione
e
fornitura di energia elettrica di cui
all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
c)
ai servizi di trasmissione, distribuzione
e di fornitura e
stoccaggio di gas di cui all'articolo 2,
punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
d)
ai servizi di
distribuzione e di
fornitura idrica e ai servizi di gestione delle acque
reflue;
e) al trattamento dei
rifiuti
2) ai servizi di
distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo
2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
3) ai servizi di
distribuzione di gas di cui all'articolo 2, punto 5)
della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
4) ai servizi di
distribuzione dell'acqua ;
Emendamento
160 Articolo 17, punto 7)
7) alle materie disciplinate dalla
direttiva 77/249/CEE del Consiglio;
soppresso
Emendamento
161 Articolo 17, punto 7 bis) (nuovo)
7 bis) alle attività di recupero
giudiziario dei crediti;
Emendamenti 162 e
404/rev Articolo 17, punto 8)
8) alle disposizioni dell'articolo [..]
della direttiva .../.../CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
8) per quanto riguarda le qualifiche
professionali, le disposizioni della
direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti
negli Stati membri dove il servizio è prestato che
riservano un'attività ad una particolare
professione ;
Emendamento
163 Articolo 17, punto 10)
10) alle disposizioni della
direttiva …/.../CE del Parlamento europeo e del
Consiglio [relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e che abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
e 93/96/CEE,] che prevedono formalità amministrative a
carico dei beneficiari da espletare presso le autorità
competenti degli
Stati membri ospitanti;
10) per quanto riguarda le formalità
amministrative relative alla libera circolazione delle
persone ed alla loro residenza, alle
disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri1 , che stabiliscono le
formalità amministrative a carico dei beneficiari da
espletare presso le autorità competenti dello Stato membro di
destinazione ;
-- ----------------- 1GU L 158 del 30.4.2004,
pag. 77.
Emendamento
164 Articolo 17, punto 11)
11) in caso di distacco di
cittadini di paesi terzi, all'obbligo di visto di breve durata
imposto dallo Stato membro di distacco alle condizioni
precisate all'articolo 25, paragrafo
2;
11) per quanto riguarda i
cittadini di paesi terzi che si stabiliscono in un
altro Stato membro nel contesto della prestazione di un
servizio di cui all'articolo 25,
paragrafo 2;
Emendamento
165 Articolo 17, punto 12)
12) al regime di
autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio;
12) per quanto riguarda le spedizioni di
rifiuti, al regime di autorizzazione
previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e
in uscita dal suo territorio1
;
-- ----------------- 1GU L 30 del 6.2.1993, pag.
1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del
31.12.2001, pag. 1).
Emendamento
166 Articolo 17, punto 14)
14) agli atti per i quali la legge richiede
l'intervento di un notaio;
soppresso
Emendamento
167 Articolo 17, punto 16)
16) ai servizi che nello Stato
membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il
servizio sono oggetto di un regime di divieto totale
giustificato da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza
pubblica o di salute pubblica;
16) ai servizi che nello Stato
membro nel quale il prestatore si sposta per fornire il
servizio sono
vietati, quando tale divieto è
giustificato da ragioni di ordine
pubblico, di sicurezza pubblica o di salute
pubblica;
Emendamento
168 Articolo 17, punto 17)
17) ai requisiti specifici
dello Stato membro in cui si sposta il prestatore
direttamente connessi alle caratteristiche particolari
del luogo nel quale il servizio viene prestato, il
rispetto dei quali è indispensabile per garantire il
mantenimento dell'ordine pubblico o della sicurezza
pubblica o la protezione della salute pubblica o
dell'ambiente;
17) ai requisiti specifici
dello Stato membro in cui si sposta il prestatore
direttamente connessi alle caratteristiche particolari
del luogo nel quale il servizio viene prestato, al rischio particolare
creato dal servizio nel luogo in cui il servizio viene
prestato oppure alla salute e alla sicurezza sul luogo
di lavoro, il rispetto dei quali è
indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine
pubblico o della sicurezza pubblica o la protezione
della salute pubblica o dell'ambiente;
Emendamento
169 Articolo 17, punto 18)
18) al regime di autorizzazione relativo al
rimborso delle cure ospedaliere;
soppresso
Emendamento
170 Articolo 17, punto 20)
20) alla libertà degli interessati di scegliere
il diritto applicabile al loro contratto
;
20) a tutte le disposizioni di diritto
internazionale privato, in particolare quelle relative
al trattamento dei rapporti obbligatori contrattuali ed
extracontrattuali , compresa la forma dei
contratti;
Emendamento
171 Articolo 17, punto 21)
21) ai contratti conclusi dai consumatori
aventi per oggetto la fornitura di servizi se ed in
quanto le disposizioni che li regolano non sono
completamente armonizzate a livello
comunitario;
soppresso
Emendamento
172 Articolo 17, punto 22)
22) alla validità formale dei contratti che
creano o trasferiscono diritti sui beni immobili,
qualora tali contratti siano soggetti a requisiti
formali imperativi in base al diritto dello Stato membro
nel quale il bene immobile è
situato;
soppresso
Emendamento
173 Articolo 17, punto 23)
23) alla responsabilità extracontrattuale
del prestatore in caso di infortunio occorso nell'ambito
della sua attività ad una persona nello Stato membro in
cui si sposta il prestatore.
soppresso
Emendamento
174 Articolo 18
Articolo 18
soppresso
Deroghe transitorie al principio del paese
d'origine
1.L'articolo16 non si
applica nel corso di un periodo
transitorio:
a) alle modalità di esercizio del trasporto
di fondi;
b) alle attività di giochi d'azzardo,
compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse;
c) all'accesso alle attività di recupero
giudiziario dei crediti.
2.Le deroghe di cui al
paragrafo 1, lettere a) e c) del presente articolo
cessano di applicarsi al momento dell'entrata in vigore
delle misure di armonizzazione di cui all'articolo 40,
paragrafo 1, e comunque dopo il 1° gennaio
2010.
3.La deroga di cui al
paragrafo 1, lettera b) del presente articolo cessa di
applicarsi al momento dell'entrata in vigore della
misura di armonizzazione di cui all'articolo 40,
paragrafo 1, lettera b).
Emendamento
175 Articolo 19, titolo
Deroghe al principio del paese
d'origine per casi individuali
Deroghe per casi
individuali
Emendamento
176 Articolo 19, paragrafo 2
2. Le misure di cui
al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della
procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo
37 e se sono soddisfatte le condizioni
seguenti:
2. Le misure di cui
al paragrafo 1 sono prese esclusivamente se sono
soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a
norma delle quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai
settori di cui al paragrafo 1;
a) le disposizioni nazionali a
norma delle quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai
settori di cui al paragrafo 1;
b) la misura deve proteggere
maggiormente il destinatario rispetto a quella che
prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue
disposizioni nazionali;
b) la misura deve proteggere
maggiormente il destinatario rispetto a quella che
prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue
disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro d'origine
non ha preso misure o ha preso misure insufficienti
rispetto a quelle di cui all'articolo 37 , paragrafo
2;
c) lo Stato membro d'origine
non ha preso misure o ha preso misure insufficienti
rispetto a quelle di cui all'articolo 36 , paragrafo
2;
d) la misura deve essere
proporzionata.
d) la misura deve essere
proporzionata.
Emendamento
177 Articolo 21
1. Gli Stati membri
provvedono affinché al destinatario non vengano imposti
obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o
sul suo luogo di residenza.
1. Gli Stati membri
provvedono affinché al destinatario non vengano imposti
obblighi discriminatori fondati esclusivamente sulla sua
nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché le condizioni generali di accesso a
un servizio che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni discriminatorie
fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del
destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere
condizioni d'accesso differenti direttamente
giustificate da criteri obiettivi.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché le condizioni generali di accesso a
un servizio che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni discriminatorie
fondate esclusivamente sulla
nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilità di prevedere condizioni
d'accesso differenti direttamente giustificate da
criteri obiettivi.
Emendamento
178 Articolo 22, paragrafo 1
1. Gli Stati membri
provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui
risiedono le seguenti informazioni :
1. Gli Stati membri
provvedono affinché i destinatari possano ottenere attraverso gli sportelli
unici :
a) informazioni sui requisiti
applicati negli altri Stati membri in materia di accesso
alle attività di servizi e alla loro esercizio, in
particolare quelli relativi alla tutela dei
consumatori;
a) informazioni sui requisiti
applicati negli altri Stati membri in materia di accesso
alle attività di servizi e alla loro esercizio, in
particolare quelli relativi alla tutela dei
consumatori;
b) informazioni sui mezzi di
ricorso esperibili in caso di controversia tra un
prestatore e un destinatario;
b) informazioni generali sui
mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra
un prestatore e un destinatario;
c) l'indirizzo delle
associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di
scambio della rete extragiudiziale europea
(EEJ-net), presso le quali i prestatori o
i destinatari possono ottenere assistenza
pratica.
c) l'indirizzo delle
associazioni o organizzazioni presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza
pratica.
Se del caso, la consulenza delle autorità
competenti include una semplice guida di accompagnamento
passo dopo passo.
Le informazioni e l'assistenza sono fornite
in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a
distanza anche per via elettronica e sono tenute
aggiornate.
Emendamento
179 Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Assistenza ai prestatori di
servizi
1.Gli Stati membri
provvedono affinché, al più tardi entro ...* sia
possibile per un prestatore di servizi completare tutte
le procedure e formalità necessarie, conformemente alla
presente direttiva, per esercitare le attività di
servizio in un altro Stato membro, con lo sportello
unico.
2.Gli articoli da 6 a 8 si
applicano in conformità.
-------------- * Tre anni dopo l'entrata
in vigore della presente
direttiva.
Emendamenti 180 e
247 Articolo 23
Articolo 23
soppresso
Assunzione degli oneri finanziari delle
cure sanitarie
1.Gli Stati membri non
possono subordinare al rilascio di un'autorizzazione
l'assunzione degli oneri finanziari delle cure non
ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli
oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime
fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero
stati assunti dal loro sistema di sicurezza
sociale;
Le condizioni e le formalità a cui gli
Stati membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali in
particolare l'obbligo di consultare un medico generico
prima di uno specialista o le modalità di copertura di
determinate cure dentistiche, possono essere opposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state
fornite in un altro Stato membro.
2.Gli Stati membri
provvedono affinché l'autorizzazione per l'assunzione da
parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri
finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro
Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino
fra le prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano essere
dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal
punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale
stato di salute e del probabile decorso della
malattia.
3.Gli Stati membri
provvedono affinché l'assunzione da parte del loro
sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari
delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro
non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di
sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul
territorio nazionale.
4.Gli Stati membri
provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione
per l'assunzione degli oneri finanziari delle cure
fornite in un altro Stato membro siano conformi agli
articoli 9, 10, 11 e 13.
Emendamento
181 Sezione 3, titolo
Sezione 3 Distacco dei
lavoratori
soppresso
Emendamenti 182 e
248 Articolo 24
Articolo 24
soppresso
Disposizioni specifiche in materia di
distacco dei lavoratori
1.Quando un prestatore
distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato membro di
distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche,
alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire
il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta,
nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei
confronti del prestatore che non vi si
conforma.
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da
quest'ultimo, per le questioni di cui all'articolo 17,
paragrafo 5), i seguenti obblighi:
a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione
dalle sue autorità competenti o di essere registrato
presso di esse o altro obbligo
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una
dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad
un'attività di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE
che possono essere mantenute fino al 31 dicembre
2008;
c) l'obbligo di disporre di un
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni
ivi applicabili.
2.Nei casi di cui al
paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché
il prestatore prenda tutte le misure necessarie per
poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle
dello Stato membro di distacco, fino a due anni dopo la
fine del distacco, le seguenti
informazioni:
a) l'identità del lavoratore
distaccato;
b) la qualifica e le mansioni che gli sono
attribuite;
c) l'indirizzo del
destinatario;
d) il luogo di
distacco;
e) la data di inizio e di fine del
distacco;
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d'origine assiste lo Stato membro di distacco per
garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e
di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e
comunica di propria iniziativa allo Stato membro di
distacco le informazioni di cui al primo comma qualora
venga a conoscenza di fatti precisi che indichino
eventuali irregolarità del prestatore in materia di
condizioni di occupazione e di
lavoro.
Emendamenti 183 e
249 Articolo 25
Articolo 25
soppresso
Distacco di cittadini di paesi
terzi
1.Salvo la deroga di cui al
paragrafo 2, quando un prestatore distacca un
lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio
di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo
Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o
al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di
disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di
soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta
l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni
equivalenti.
2.Il paragrafo 1 non esclude
la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo
di un visto di breve durata nei confronti di cittadini
di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza
reciproca di cui all'articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di
Schengen.
3.Nel caso di cui al
paragrafo 1, lo Stato membro d'origine provvede affinché
il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi
risiede sul suo territorio conformemente alla normativa
nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo
territorio.
Lo Stato membro d'origine non considera il
distacco ai fini della fornitura di un servizio in un
altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o
dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la
riammissione del lavoratore distaccato sul suo
territorio in forza della normativa
nazionale.
Lo Stato membro d'origine comunica allo
Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e
con la massima sollecitudine, le informazioni e le
garanzie per quanto concerne il rispetto delle
disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni
adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano
rispettate.
Emendamento
184 Articolo 26, paragrafo 1, alinea
1. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione
del destinatario le informazioni seguenti:
1. La Commissione e
gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico
europeo e degli sportelli unici negli Stati membri
ospitanti, le informazioni
seguenti:
Emendamento
185 Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
a) a) il nome, l'indirizzo
della località nella quale il prestatore è stabilito e
tutti i dati necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per
via elettronica;
a) il nome, la forma giuridica, ove si
tratti di una persona giuridica ,
l'indirizzo della località nella quale il prestatore è
stabilito e tutti i dati necessari per entrare
rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore,
se del caso per via elettronica;
Emendamento
186 Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis)
(nuova)
g bis) ove sia obbligatoria la
sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità
professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui
all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati
dell'ente assicurativo o garante, della copertura
professionale e territoriale, nonché una certificazione
comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente
assicurativo.
Emendamento
187 Articolo 27, paragrafo 1
1. Gli Stati membri
provvedono affinché
i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio
particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio
finanziario per il destinatario, siano coperti
da un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e alla
portata del rischio o da altre forme di garanzia
o di indennizzo
equivalenti o essenzialmente comparabili
quanto a finalità.
1. Gli Stati membri
possono richiedere
che i prestatori, i cui
servizi presentano un rischio diretto e
particolare per la salute o per la
sicurezza del
destinatario
o di terzi o per la sicurezza finanziaria del
destinatario oppure un rischio ambientale, sono tenuti a
stipulare un'assicurazione di
responsabilità professionale adeguata rispetto alla
natura e alla portata del rischio o a fornire
altre forme di garanzia equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione o la
garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i
rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti
in altri Stati membri.
Emendamento
188 Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri possono esigere
che, se il prestatore si sposta per la prima volta da
uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi
informi in anticipo l'autorità competente dello Stato
membro ospitante con una dichiarazione scritta
contenente informazioni sulla copertura assicurativa o
analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per
la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è
rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire
servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro
durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire
la dichiarazione con qualsiasi
mezzo.
Emendamento
189 Articolo 27, paragrafo 2
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori comunichino al
destinatario, su
richiesta di quest'ultimo, le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo
1, in particolare il nome e l'indirizzo
dell'assicuratore o del garante e la copertura
geografica.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori comunichino al
destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle
garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e
l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la
copertura geografica.
Emendamento
190 Articolo 27, paragrafo 3
3. Quando un
prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati
membri non esigono un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da
una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile,
quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già
stabilito.
3. Quando un
prestatore si stabilisce sul loro territorio o vi presta
servizi , gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una garanzia
finanziaria se il prestatore è già coperto da una
garanzia equivalente o essenzialmente comparabile,
quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già
stabilito.
Se uno Stato membro richiede
un'assicurazione contro rischi finanziari inerenti alla
responsabilità professionale, detto Stato membro accetta
dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale
prova sufficiente, un certificato dell'esistenza di tale
assicurazione rilasciato da una banca o dagli enti
assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il
prestatore.
Emendamento
191 Articolo 28, paragrafo 2
2.Gli Stati membri
provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo
1 figurino in tutta la documentazione informativa dei
prestatori che presenta in modo dettagliato i loro
servizi.
soppresso
Emendamento
192 Articolo 28, paragrafo 3
3.I paragrafi 1 e 2 non
incidono sull'applicabilità di regimi di garanzia
post-vendita previsti da altre norme
comunitarie.
soppresso
Emendamento
193 Articolo 30, paragrafo 4
4.Nella relazione di cui
all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori
soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il
contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li
ritengono giustificati.
soppresso
Emendamento
194 Articolo 31, paragrafo 5
5. Gli Stati membri
e la
Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie
europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi
forniti da prestatori di Stati membri diversi,
l'informazione del destinatario e la qualità dei
servizi.
5. Gli Stati
membri, in
collaborazione con la Commissione,
incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee
intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti
da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione
del destinatario e la qualità dei servizi.
Emendamento
195 Articolo 32, paragrafo 1
1. Gli Stati membri
adottano i provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di
posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi
quelli residenti in un altro Stato membro, possono
presentare un reclamo o chiedere informazioni sul
servizio fornito.
1. Gli Stati membri
adottano i provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori forniscano un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica
e un numero
telefonicoai
quali tutti i destinatari, compresi quelli
residenti in un altro Stato membro, possono presentare
un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.
I prestatori
forniscono il loro domicilio legale se questo non
coincide con il loro indirizzo abituale per la
corrispondenza .
Emendamento
196 Articolo 32, paragrafo 2
2. Gli Stati membri
adottano i provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1
con la massima sollecitudine e diano prova di buona
volontà per trovare soluzioni adeguate .
2. Gli Stati membri
adottano i provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1
con la massima sollecitudine e diano prova di buona
volontà per trovare soluzioni soddisfacenti .
Emendamento
197 Articolo 33, paragrafo 1
1. Gli Stati membri
comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un
altro Stato membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o
disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta
fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei
confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in
questione la sua capacità di esercitare la sua attività
o la sua affidabilità professionale.
1. Gli Stati membri
comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un
altro Stato membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o
disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta
fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei
confronti di un prestatore che siano di rilevanza diretta per la
sua competenza o la sua affidabilità
professionale.
Una richiesta effettuata a norma del
paragrafo 1 deve essere debitamente sostanziata, in
particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta
d'informazione.
Emendamento
198 Articolo 33, paragrafo 3
3. Il paragrafo 1 si applica
nel rispetto dei diritti garantiti negli
Stati membri alle persone che subiscono condanne o
sanzioni, in
particolare in materia di protezione dei dati a
carattere personale .
3. I paragrafi 1 e 2 si
applicano nel rispetto delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e dei
diritti garantiti negli Stati membri alle persone che
subiscono condanne o sanzioni, comprese le associazioni professionali.
Ogni informazione in questione che sia pubblica deve
essere facilmente accessibile ai consumatori.
Emendamento
199 Capo V
Capo V
Capo III, Sezione
-1
Controllo
Cooperazione
amministrativa
Emendamento
200 Articolo 34
1. Gli Stati membri
garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo
del prestatore in
relazione alle attività interessate,
previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano
esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un
altro Stato membro.
1. Gli Stati membri
garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo
del prestatore previsti dalle loro legislazioni
nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio
sia fornito in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori comunichino alle
rispettive autorità competenti tutte le informazioni
necessarie al controllo delle loro
attività .
2. Il paragrafo 1 non impone
allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di
procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul
territorio dello Stato membro in cui il servizio è
prestato .
2 bis. Le autorità competenti dello Stato
membro in cui il servizio è prestato possono procedere a
verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione
che tali verifiche, ispezioni o indagini siano
oggettivamente giustificate e non
discriminatorie.
(Cfr. emendamento al Capo V. Se questo
emendamento verrà adottato, gli articoli 34-38 del Capo
V, modificati, verranno iscritti prima dell'articolo 16
alla Sezione -1) Emendamenti 201 e 311Articolo
35
1. Conformemente all'articolo
16, gli Stati membri si prestano
assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme
di collaborazione efficaci onde garantire il controllo
dei prestatori e dei loro servizi.
1. Gli Stati membri
si prestano assistenza reciproca e si adoperano per
instaurare forme di collaborazione efficaci onde
garantire il controllo dei prestatori e dei loro
servizi.
2. Ai fini del paragrafo 1,
gli Stati membri designano uno o più punti di contatto
comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla
Commissione.
2. Lo Stato membro di
destinazione è responsabile del controllo dell'attività
del prestatore di servizi sul suo territorio. Lo Stato
membro di destinazione esercita tale controllo
conformemente al paragrafo 3.
3. Gli Stati membri
forniscono con la massima sollecitudine e per via
elettronica le informazioni richieste da altri Stati
membri o dalla Commissione.
3. Lo Stato membro di
destinazione:
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore o di atti
precisi che possano causare pregiudizio grave in uno
Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato
membro d'origine.
- adotta tutte le misure necessarie al fine
di garantire che il prestatore si conformi al proprio
diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio di
un'attività di servizio sul suo territorio, e quando si
applica l'articolo 16, paragrafi 2 e 3
bis;
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore che possa
fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti
precisi che possano causare pregiudizio grave alla
salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano
al più presto gli Stati membri e la
Commissione.
- procede alle verifiche, ispezioni e
indagini necessarie per controllare il servizio
prestato;
- procede alle verifiche, ispezioni e
indagini che sono richieste dallo Stato membro di primo
stabilimento.
4. Lo Stato membro d'origine
fornisce le informazioni relative ai prestatori
stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato
membro, e in particolare conferma il loro stabilimento
sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano
legalmente le loro attività.
4. Gli Stati membri
forniscono al più presto e per via elettronica le
informazioni richieste da altri Stati membri o dalla
Commissione.
Esso procede alle verifiche, ispezioni e
indagini richieste da un altro Stato membro e informa
quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei
provvedimenti presi.
5. In caso di difficoltà a
soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati
membri avvertono al più presto lo Stato membro
richiedente al fine di trovare una
soluzione.
5. Qualora vengano a
conoscenza di un comportamento illecito di un prestatore
di servizi, o di fatti precisi che potrebbero provocare
un pregiudizio grave in uno Stato membro, gli Stati
membri ne informano al più presto lo Stato membro di
primo stabilimento.
6. Gli Stati membri
provvedono affinché i registri nei quali i prestatori
sono iscritti e che possono essere consultati dalle
autorità competenti sul loro territorio siano altresì
consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti
autorità equivalenti di altri Stati membri
.
6. Qualora lo Stato membro di
destinazione, dopo aver proceduto a verifiche, ispezioni
e indagini conformemente al paragrafo 3, constati che il
prestatore di servizi non ha rispettato i propri
obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a
depositare una cauzione oppure applicargli misure
intermedie. La cauzione può essere utilizzata per
l'esecuzione di decisioni e di sentenze di carattere
amministrativo, civile e penale.
Emendamento
202 Articolo 36
1. Nei settori di cui
all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti
in un altro Stato membro in cui non è stabilito per
prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale
Stato membro partecipano al controllo del prestatore
conformemente al paragrafo 2.
1. Allo Stato membro di primo
stabilimento incombe la responsabilità di controllare il
prestatore di servizi sul suo territorio, in particolare
applicando misure di controllo nel luogo di stabilimento
del prestatore di servizi, conformemente al paragrafo
2.
2. Su richiesta dello Stato
membro d'origine, le autorità competenti di cui al
paragrafo 1 procedono alle verifiche,
ispezioni e indagini
sul posto necessarie per garantire l'efficacia del
controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono
nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio
Stato membro.
2. Lo Stato membro di primo
stabilimento:
Di loro iniziativa, dette autorità
competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e
indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni
seguenti:
a) consistano esclusivamente in
constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro
provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le
deroghe per casi individuali di cui all'articolo
19;
- procede alle verifiche,
ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e lo
informa dei risultati e, se del caso, delle misure
adottate;
b) non siano discriminatorie e non siano
motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un
altro Stato membro;
- fornisce le informazioni sui prestatori
di servizi stabiliti sul suo territorio richieste da un
altro Stato membro, in particolare la conferma del loro
stabilimento sul suo territorio e del fatto che essi vi
esercitano legalmente le proprie
attività.
c) siano obiettivamente giustificate da un
motivo imperativo di interesse generale e proporzionate
al fine perseguito.
2 bis. Lo Stato membro di primo
stabilimento non può rifiutarsi di adottare misure di
controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il
motivo che il servizio è stato prestato o ha causato
danni in un altro Stato membro.
Emendamento
203 Articolo 37
Assistenza reciproca in caso di deroga al
principio del paese d'origine per casi
individuali
Meccanismo di
allerta
1. Qualora uno Stato membro
intenda prendere una delle misure di cui all'articolo
19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6
del presente articolo, fatte salve le procedure
giudiziarie.
1. Lo Stato membro che è
venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi
che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla
salute o alla sicurezza delle persone nel suo territorio
o in altri Stati membri ne informa al più presto lo
Stato membro d'origine, gli altri Stati membri
interessati e la Commissione.
2. Lo Stato membro di cui al
paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di
prendere misure nei confronti del prestatore in
questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul
servizio in causa e le circostanze
specifiche.
2. La Commissione favorisce
il funzionamento di una rete europea delle autorità
degli Stati membri e vi partecipa, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo
1.
Lo Stato membro d'origine verifica con la
massima sollecitudine se il prestatore esercita
legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine
della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato
membro che ha presentato la richiesta le misure prese o
previste o, se del caso, i motivi per i quali non è
stata presa alcuna misura.
3. Dopo la comunicazione
dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2,
secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la
richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro
d'origine la sua intenzione di prendere misure,
precisando le ragioni seguenti:
3. La Commissione elabora e
aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura
prevista all'articolo 42, paragrafo 2, orientamenti
concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo
2.
a) le ragioni per le quali ritiene che le
misure prese o previste dallo Stato membro d'origine
siano insufficienti;
b) le ragioni per le quali ritiene che le
misure che prevede di prendere rispettino le condizioni
di cui all'articolo 19.
4.Le misure possono essere
prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla
notifica di cui al paragrafo 3.
5.Salvo la facoltà per lo
Stato membro di prendere le misure in questione dopo il
termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al
più presto la conformità al diritto comunitario delle
misure notificate.
Qualora giunga alla conclusione che la
misura non è conforme al diritto comunitario, la
Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato
membro interessato di non prendere le misure previste, o
di sospendere immediatamente le misure
prese.
6.In caso di urgenza, lo
Stato membro che prevede di prendere una misura può
derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In
questo caso, le misure sono notificate con la massima
sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro
d'origine, specificando i motivi che giustificano
l'urgenza.
Emendamento
204 Articolo 38
La Commissione adotta,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per
l'attuazione del
presente capo aventi per oggetto la fissazione dei
termini di cui agli articoli 35 e 37 e le
modalità pratiche degli scambi di informazioni per via
elettronica fra punti di contatto ,
segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei
sistemi di informazione.
La Commissione adotta,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per
l'attuazione dell'articolo 35 e le
modalità pratiche degli scambi di informazioni per via
elettronica fra Stati membri , segnatamente
le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di
informazione.
Emendamento
205 Articolo 39
1. Gli Stati
membri, in collaborazione con la Commissione, adottano
misure di accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel
rispetto del diritto comunitario, di
codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei
settori seguenti:
1. Gli Stati
membri, in collaborazione con la Commissione, adottano
misure di accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione di codici di condotta a livello
comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi
o associazioni professionali , intesi ad agevolare la
prestazione transfrontaliera di servizi o lo
stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro,
nel rispetto del diritto comunitario
.
a) contenuto e modalità delle comunicazioni
commerciali relative alle professioni regolamentate in
funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna
professione;
b) norme deontologiche delle professioni
regolamentate intese a garantire, in funzione delle
caratteristiche specifiche di ciascuna professione,
l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto
professionale;
c) condizioni di esercizio delle attività
di agenti immobiliari.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i codici di condotta di cui al
paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via
elettronica e
trasmessi alla Commissione .
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i codici di condotta di cui al
paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via
elettronica.
3. Gli Stati
membri provvedono affinché i prestatori precisino, su
richiesta del destinatario, o nella documentazione
informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di
condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al
quale tali codici possono essere consultati per via
elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche
disponibili.
3. Gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta
del destinatario, o nella documentazione informativa dei
loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali
sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici
possono essere consultati per via elettronica, con
indicazione delle versioni linguistiche disponibili.
4.Gli Stati membri adottano
misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini professionali e gli organismi o associazioni ad
applicare a livello nazionale codici di condotta
adottati a livello comunitario.
Emendamento
206 Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)
b) le attività di giochi d'azzardo,
compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse, alla luce di una
relazione della Commissione e di un'ampia consultazione
delle parti interessate;
soppresso
Emendamento
207 Articolo 40, paragrafo 1, lettera c bis)
(nuova)
c bis) i servizi di
sicurezza;
Emendamento
208 Articolo 40, paragrafo 2
2.Al fine di garantire il
buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la
Commissione esamina la necessità di prendere iniziative
complementari o di presentare proposte relative alle
questioni seguenti:
soppresso
a) le questioni che, essendo state oggetto
di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la
necessità di un'armonizzazione a livello
comunitario;
b) le questioni di cui all'articolo 39 per
le quali i codici di condotta non hanno potuto essere
applicati prima della data di trasposizione o sono
insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del
mercato interno;
c) gli aspetti messi in luce dalla
procedura di valutazione reciproca prevista
dall'articolo 41;
d) la tutela dei consumatori e i contratti
transfrontalieri.
Emendamento
209 Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai
regimi di autorizzazione;
soppresso
Emendamento
210 Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)
c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle
attività pluridisciplinari.
soppresso
Emendamento
211 Articolo 41, paragrafo 4
4. Alla luce delle
osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro
il 31 dicembre 2008 , una
relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da
proposte complementari.
4. Alla luce delle
osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro
...*, una relazione di sintesi accompagnata, se del
caso, da proposte complementari.
---------------- * Un anno dopo la data di
cui all'articolo 45, paragrafo
1.
Emendamento
212 Articolo 43
Relazione
Clausola di
revisione
Successivamente alla relazione
di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, ogni tre anni, una relazione
sull'applicazione della presente direttiva,
accompagnata, se del caso, da proposte per
adattarla.
Successivamente alla relazione
di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, ogni tre anni, una relazione organica
sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dei suoi
articoli 2 e 16, accompagnata, se del
caso, da proposte per adattarla.
Emendamento
213 Articolo 45, paragrafo 1, comma 1
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [2 anni dopo l'entrata in
vigore] . Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché
una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente
direttiva.
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi ...* . Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra
quest'ultime e la presente direttiva.
-- -------------- * 3 anni dopo l'entrata in
vigore della presente
direttiva.