Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse generale
(COM(2003) 270 - 2003/2152(INI))

Il Parlamento europeo,

-       visto il Libro verde della Commissione (COM(2003) 270),

-       visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale,

-       visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,

-       visto l'articolo 16 del trattato CE, rafforzato dal Trattato di Amsterdam,

-       viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, in particolare la sua risoluzione del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione 'I servizi d'interesse generale in Europa'(1) e la sua risoluzione del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione 'I servizi d'interesse generale in Europa'(2),

-       viste le direttive settoriali del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai servizi postali, alle telecomunicazioni, all'energia e ai trasporti,

-       viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori presentata dalla Commissione (COM(2000) 275)(3) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto presentata dalla Commissione (COM(2000) 276)(4),

-       viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in particolare i punti 17 e 19, e le richieste alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri ivi formulate,

-       viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sui servizi di interesse generale e la dichiarazione sui servizi di interesse economico generale dell'11 dicembre 2000,

-       viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken sui servizi di interesse generale del 15 dicembre 2001,

-       visti gli articoli I.5, II.36 e III.6 del progetto di trattato costituzionale,

-       vista la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di interesse generale, in particolare la sentenza Chronopost del 3 luglio 2003 nelle cause C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P e la sentenza Altmark del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00,

-       vista la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale(5) concernente tra l'altro la tutela dei servizi di interesse generale nell'UE nel contesto dei negoziati in seno all'OMC,

-       vista la conferenza pubblica su questo tema organizzata dalla commissione per i problemi economici e monetari l'11 giugno 2003,

-       visti gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del suo regolamento,

-       visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0484/2003),

A.       considerando che i servizi di intesse generale costituiscono parte integrante del sistema economico e sociale in ciascuno Stato membro e del modello europeo di società nel suo complesso; considerando che - specialmente nel campo dei servizi d'interesse economico generale - essi hanno un'impronta molto diversa a seconda degli Stati membri,

B.       considerando che la disponibilità di servizi d'interesse generale efficienti, compresi quelli sostenuti da infrastrutture di rete, costituisce un obiettivo chiave delle politiche economiche e sociali degli Stati membri,

C.       considerando che in base all'articolo 295 del trattato CE l'Unione europea è neutrale rispetto alle forme di proprietà e che con l'articolo I-5, paragrafo 1, del progetto di trattato costituzionale viene posta in risalto l'importanza delle autonomie regionali e locali,

D.       considerando che il successo dell'attuazione del mercato unico e le priorità degli artefici del trattato di Roma (apertura dei mercati e sviluppo degli scambi grazie alla concorrenza) devono indurre l'Unione a preoccuparsi della realizzazione di servizi di interesse generale efficienti e ad elevate prestazioni per tutti,

E.       considerando che l'unione economica si fonda sul mercato interno e sulle regole della concorrenza, e che gli Stati membri hanno competenza per la fornitura e la prestazione dei servizi di interesse generale,

F.       considerando che si deve prestare un'attenzione particolare alla specifica situazione delle zone rurali (regioni socialmente svantaggiate, condizioni marginali ecc.),

G.       considerando che, per quanto riguarda la compatibilità tra le regole del mercato interno e della concorrenza e il buon funzionamento dei servizi di interesse generale, occorre creare maggiore certezza giuridica al fine di salvaguardare la competenza degli Stati membri per la fornitura dei servizi d'interesse generale,

H.       considerando che la liberalizzazione di importanti settori del mercato interno è un fattore di progresso tecnologico e di efficienza economica e apporta spesso vantaggi ai cittadini quali una più ampia scelta di servizi e un migliore rapporto qualità-prezzo, ma che rimane da fare una valutazione approfondita delle sue ripercussioni; considerando che le incertezze giuridiche, le posizioni dominanti e gli abusi di mercato possono inficiare sia la libertà di mercato che il buon funzionamento dei servizi di interesse generale,

I.       considerando che in un mercato europeo sempre più integrato, i cittadini e le imprese hanno bisogno di servizi di interesse generale e di reti transeuropee efficienti; considerando che il successo della strategia di competitività e di crescita dell'Unione (quale definita nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, con la prospettiva di fare dell'Europa l'economia delle conoscenze più competitiva e più dinamica del mondo), dipende anche da essi,

J.       considerando che l'articolo 16 del trattato CE, rafforzato dal trattato di Amsterdam, invita la Comunità e gli Stati membri a provvedere, secondo le rispettive competenze, alla fornitura dei servizi di interesse economico generale, e che tale impegno è iscritto nella Carta dei diritti fondamentali,

K.       considerando che nell'interpretazione delle disposizioni specifiche dei trattati concernenti i servizi di interesse economico generale (come l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE), né la Commissione né la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno ancora garantito la certezza giuridica e un quadro operativo sufficientemente coerente,

L.       considerando che il progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa contiene importanti disposizioni concernenti i servizi di interesse economico generale, segnatamente l'articolo I.3, secondo cui la coesione economica, sociale e territoriale costituisce uno degli obiettivi dell'Unione, e l'articolo I.5 che, nel quadro del rispetto da parte dell'Unione delle funzioni essenziali dello Stato, cita l'autonomia locale e regionale;

M.       considerando tuttavia che la formulazione dell'articolo III.6 deve precisare che la legislazione europea verrà applicata senza pregiudizio dei diritti degli Stati membri, nel contesto della Costituzione, di prestare, eseguire e finanziare tali servizi;

N.       considerando che i servizi di interesse economico generale hanno un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno e che l'articolo 95 dovrebbe costituire la base giuridica per la definizione di un atto comunitario in questo campo,

O.       considerando che i servizi di interesse economico generale sono già chiamati - con l'articolo 16 del trattato CE, aggiunto dal trattato di Amsterdam - a svolgere un ruolo essenziale nella promozione della coesione sociale e territoriale, e che pertanto la salvaguardia di taluni principi fondamentali del loro funzionamento, come l'universalità dei servizi, la continuità, l'accessibilità tariffaria e la qualità, costituisce un elemento fondamentale per la configurazione dell'interesse generale europeo,

P.       considerando opportuna la distinzione operata dal Libro verde fra, primo, industrie di rete, secondo, altri servizi di interesse economico generale e, terzo, servizi di interesse generale di natura non economica, e considerando che soltanto nel secondo caso si applicano pressoché automaticamente normative comunitarie settoriali e che gli altri progetti, oltre ad essere discussi singolarmente, devono essere compatibili con il principio di sussidiarietà,

Q.       considerando che in molti casi gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori pubblici sono connessi all'offerta di servizi di interesse generale,

R.       considerando che occorre adoperarsi per garantire condizioni di equa concorrenza tra le emittenti pubbliche e quelle di altro tipo senza pregiudicare il diritto degli Stati membri di finanziare emittenti di servizio pubblico e definire le finalità di servizio pubblico ad esse incombenti,

S.       considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società negli Stati membri ed è necessario per preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione; considerando inoltre che, nel contempo, le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità non devono essere perturbate in misura contraria all'interesse comune e che dev'essere garantito l'adempimento della missione di servizio pubblico,

T.       considerando che il modello dell'economia eco-sociale di mercato è il modello europeo del futuro, che corrisponde anche ai principi fondamentali degli obiettivi di Lisbona ed è sancito dall'articolo I-3, paragrafo 3, del progetto di trattato costituzionale,

U.       considerando che la più recente sentenza della Corte di giustizia in materia di aiuti di Stato (sentenza Altmark del 24 luglio 2003 - causa C-280/00) definisce esattamente le condizioni per il finanziamento dei servizi d'interesse generale attraverso sovvenzioni statali e che le condizioni così definite costituiscono un riferimento affidabile per tutte le parti interessate,

V.       considerando che le direttive settoriali dell'UE in materia di servizi d'interesse generale nelle industrie di rete e in altri settori nei quali è stata realizzata o avviata un'apertura del mercato forniscono un contesto affidabile per una concorrenza rafforzata e per il rispetto delle condizioni dell'accesso paritario, della sicurezza dell'approvvigionamento, della continuità, dell'alta qualità e della sicurezza giuridica, nonché della responsabilità democratica, definendo il servizio universale e introducendo autorità di regolamentazione indipendenti,

W.       considerando che il preambolo del GATS lascia agli Stati membri dell'OMC il compito di disciplinare la prestazione di servizi sul loro territorio al fine di realizzare gli obiettivi delle politiche nazionali, che il GATS non prescrive alcuna privatizzazione o deregolamentazione dei servizi di interesse generale e che la Commissione è tenuta a difendere tale compito nel contesto dei negoziati internazionali sul commercio,

 

1.       si compiace della pubblicazione, su iniziativa della Commissione, del Libro verde sui servizi di interesse generale, e dell'intensa consultazione che vi ha fatto seguito; sostiene tale volontà di discutere e di lavorare per una migliore comprensione della varietà dei servizi di interesse generale;

2.       sottolinea che i servizi d'interesse generale sono complessi e in costante evoluzione e che l'organizzazione di tali servizi differisce in tutti gli Stati membri in funzione delle tradizioni culturali e delle condizioni geografiche;

3.       sottolinea che i servizi d'interesse generale devono garantire ai cittadini la parità di accesso e di trattamento, la sicurezza di approvvigionamento, la continuità e un grado elevato di qualità a prezzi accessibili o, se la situazione sociale lo richiede, gratuitamente;

4.       sottolinea inoltre che l'aspetto decisivo non è chi sia il soggetto che fornisce i servizi d'interesse generale, bensì il fatto che siano rispettati i parametri di qualità e l'equilibrio sociale e che la sicurezza dell'approvvigionamento e la continuità divengano criteri per la fornitura del servizio; si compiace dell'annuncio da parte della Commissione di non voler fornire alcun orientamento circa il fatto che i servizi d'interesse generale siano forniti da imprese pubbliche o private;

5.       chiede un quadro giuridico da elaborare a norma della procedura di codecisione, rispettando il principio di sussidiarietà, nel momento in cui vengano attuate le norme del mercato interno e della concorrenza;

6.       invita la Commissione a presentare un ulteriore esame, al più tardi entro l'aprile 2004, allo scopo di trarre gli insegnamenti necessari dalle consultazioni previste nel Libro verde e a esporre chiaramente la sua posizione in merito ad un eventuale quadro giuridico;

7.       ritiene necessario, alla luce dei problemi verificatisi con la liberalizzazione di taluni settori, come i trasporti ferroviari in Gran Bretagna, valutare in maniera pluralistica e contraddittoria l'impatto sull'occupazione, le necessità degli utenti, la sicurezza, l'ambiente e la coesione sociale e territoriale prima di avviare nuove fasi di liberalizzazione;

8.       rileva che la liberalizzazione di servizi pubblici chiave e l'introduzione della concorrenza hanno, in taluni casi, comportato notevoli vantaggi ai consumatori in termini di innovazione, qualità, scelta e prezzi più bassi, mentre in altri casi l'esistenza dei servizi pubblici è stata messa a repentaglio dal gioco dei meccanismi del mercato;

9.       ritiene pertanto che la revisione in corso nell'ambito del Libro verde non debba portare a cambiamenti di approccio a livello settoriale;

10.       prende atto del successo delle regolamentazioni settoriali in vigore, in particolare nei settori dell'energia e delle comunicazioni, e ritiene che tale approccio vada esteso ad altri settori;

11.       sostiene risolutamente la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità ed economicamente convenienti; appoggia risolutamente il diritto degli Stati membri di finanziare i servizi pubblici mediante il gettito fiscale quando lo considerano opportuno; rileva altresì che gli Stati membri possono spesso optare per un finanziamento dei servizi pubblici mediante imposte pur lasciando nel contempo l'organizzazione e la fornitura di tali servizi al settore privato o del volontariato - il fatto gli Stati membri finanzino i servizi pubblici non significa che devono gestirli; rileva inoltre che quando gli Stati membri scelgono di utilizzare in tal modo il settore privato e del volontariato si aprono notevoli potenzialità per migliorare la qualità e l'efficienza della fornitura dei servizi aprendoli alla concorrenza transfrontaliera;

12.       ritiene che gli organismi pubblici radiotelevisivi svolgano una missione di servizio pubblico e rivestano un ruolo importante ai fini della salvaguardia della diversità e dell'identità culturale; ribadisce che gli Stati membri devono dunque mantenere il diritto di finanziare gli organismi pubblici radiotelevisivi e di definire la loro missione di servizio pubblico;

13.       plaude alla liberalizzazione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dei trasporti e dell'energia, che ha portato alla modernizzazione, all'interconnessione e all'integrazione di tali settori, ha permesso un calo dei prezzi grazie ad una maggiore concorrenza e ha consentito la creazione di quasi un milione di posti di lavoro in tutta l'Unione europea;

14.       sottolinea il fatto che la liberalizzazione non è andata a scapito della fornitura del servizio universale;

15.       sottolinea che la politica dell'UE in materia di mercato interno ha permesso una migliore qualità, prezzi più bassi e una migliore disponibilità ad un livello tecnologico elevato;

16.       riconosce l'esistenza di normative in alcuni settori e osserva che la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione rappresenta un esempio di fornitura di servizi in un contesto concorrenziale;

Obiettivi e contesto giuridico

17.       ritiene che normative di più ampia portata si debbano fondare esclusivamente sulla base giuridica dei trattati europei in vigore e che il trattato costituzionale possa e debba essere invocato solo dopo la sua ratifica;

18.       ribadisce l'importanza fondamentale del principio di sussidiarietà, a norma del quale le autorità competenti degli Stati membri possono operare la loro scelta in materia di missioni, organizzazione e modalità di finanziamento dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale; sottolinea che una direttiva non può stabilire una definizione europea uniforme dei servizi di interesse generale, poiché la loro definizione e strutturazione deve restare di competenza esclusiva degli Stati membri e delle loro suddivisioni costituzionalmente riconosciute;

19.       rileva che il compito a livello comunitario per quanto riguarda in generale i servizi d'interesse generale consiste nel garantire il loro esercizio nell'ambito del mercato interno e, in particolare, assicurare che le norme di concorrenza siano compatibili con gli obblighi di servizio pubblico; sottolinea che l'Unione può anche agire in sostegno degli Stati membri e promuovere progetti di interesse generale europeo;

20.       ritiene che non sia possibile né pertinente elaborare definizioni comuni dei servizi di interesse generale e degli obblighi di servizio pubblico che ne derivano, ma che l'Unione europea deve stabilire principi comuni, compresi i seguenti: universalità e parità di accesso, continuità, sicurezza e adattabilità, qualità, efficienza, disponibilità economica, trasparenza, protezione dei gruppi sociali più svantaggiati, protezione degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente, e partecipazione dei cittadini tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni settore;

Principi e criteri per la definizione dei servizi d'interesse generale e dei servizi d'interesse economico generale

21.       rileva che per numerosi servizi di interesse generale la distinzione 'economico/ non economico' è estremamente difficile in quanto - a causa del carattere dinamico di tali servizi - i loro confini sono in rapida evoluzione; propone a questo proposito che, per distinguere tra servizi economici e non economici, si potrebbero applicare i criteri seguenti: finalità (commerciale o meno), della fornitura e della messa a disposizione, percentuale di fondi pubblici, entità degli investimenti, scopo di lucro, in quanto distinto dalla copertura dei costi, analisi costi-benefici tra una fornitura a livello locale e aggiudicazione mediante bando di gara a livello europeo, obbligo di garantire i diritti sociali, contributo all'inclusione e all'integrazione sociale; tali criteri possono essere anche utilizzati per stabilire deroghe alle norme generali della concorrenza nel caso dei servizi di interesse economico generale;

22.       reputa che, conformemente a tutte le sue risoluzioni recenti, i servizi di interesse generale che rientrano tra le funzioni di base delle autorità pubbliche, quali l'istruzione e la sanità pubblica, l'edilizia popolare e i servizi sociali di interesse generale che assolvono a funzioni di sicurezza e di inserimento sociale, vadano esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e debbano essere soggetti alla vigilanza della Commissione solo in caso di abuso apparente di potere discrezionale nel contesto della definizione di tali servizi; ritiene che lo stesso principio debba applicarsi ai servizi di interesse generale volti a mantenere o ad aumentare il pluralismo dell'informazione e la diversità culturale; esorta la Commissione a difendere tale posizione nel contesto dei negoziati OMC e GATS;

23.       sottolinea che per i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale forniti sotto la responsabilità delle autorità pubbliche locali e regionali, le condizioni per l'esercizio della libertà di amministrazione sono fondamentali, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, del corretto funzionamento del mercato interno e delle norme in materia di aiuti di Stato e concorrenza;

24.       osserva, in generale, che è possibile fornire molti servizi di interesse generale in un contesto di concorrenza equa, e sottolinea a tale riguardo che le imprese pubbliche e quelle private debbono essere soggette sostanzialmente allo stesso trattamento;

Aspetti finanziari e organizzativi

25.       si compiace del fatto che, con la sentenza Altmark, la giurisprudenza europea abbia confermato che una compensazione finanziaria a titolo degli obblighi di servizio pubblico non è soggetta alle norme relative agli aiuti di Stato, a condizione che essa soddisfi quattro condizioni cumulative, vale a dire chiarezza degli obblighi, trasparenza dei parametri di calcolo, proporzionalità, procedura di appalto pubblico o raffronto con i costi di un'impresa di riferimento;

26.        constata, tuttavia, la persistenza di incertezze legate al problema del metodo di calcolo dei costi pertinenti e al fatto che la sentenza non menzioni altre procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie; invita la Commissione a non fare ricorso all'articolo 86, paragrafo 3 del trattato per elaborare un progetto di direttiva che assicuri la compatibilità con l'articolo 86, paragrafo 2; preferisce una pronuncia su una deroga provvisoria in modo che la procedura di codecisione possa, in un secondo tempo, specificare le condizioni generali di convalida;

27.       rileva che negli Stati membri esistono attualmente diverse forme di finanziamento e organizzazione; ricorda il principio in base al quale il mercato interno e la concorrenza non debbono essere sottoposti a limitazioni al di là del necessario e ritiene opportuno analizzare le varie forme di finanziamento per accertare quali corrispondano maggiormente a tali condizioni;

28.       auspica che il quadro giuridico comunitario in materia di aiuti garantisca la diversità delle forme di finanziamento, quali la concessione di diritti esclusivi, le sovvenzioni, la perequazione tariffaria e i fondi finanziati dagli operatori;

29.       sottolinea che il calcolo dei costi effettivi dei servizi di interesse economico generale rappresenta un problema, e chiede regole chiare che creino trasparenza nella determinazione dei costi della fornitura dei servizi di interesse economico generale; chiede inoltre che la Comunità e gli Stati membri introducano un meccanismo di finanziamento e tengano conto, in particolare, dei seguenti criteri: la minore distorsione possibile della concorrenza, la maggiore efficienza possibile nell'utilizzazione dei fondi, prezzi più favorevoli, un elevato contributo agli investimenti a lungo termine e alla coesione sociale e territoriale, alla continuità e alla maggior sicurezza possibile dell'approvvigionamento;

30.       osserva che per la prestazione dei servizi di interesse generale, di interesse economico generale, o di interesse pubblico non è importante che il servizio sia prestato dal settore pubblico, ma che si può decidere liberamente se i servizi di questo tipo debbano essere svolti dal settore pubblico ovvero forniti da imprese private o da singoli;

31.       sottolinea che i servizi prestati dal settore privato, in particolare da professionisti, sembrano andare incontro agli interessi di un alto livello del servizio e dell'efficienza economica in collegamento con un'utilizzazione razionale dei meccanismi di mercato, ferma restando la piena salvaguardia degli interessi pubblici attraverso il controllo e l'autoregolamentazione, secondo le circostanze specifiche;

32.       sottolinea che l'obbligo fondamentale delle pubbliche autorità di svolgere procedure di gara corrette e adeguate, conformemente alle disposizioni legislative a livello europeo e nazionale, può rappresentare uno strumento efficace per evitare restrizioni inopportune della concorrenza e per consentire nel contempo alle autorità pubbliche di definire esse stesse e di controllare le condizioni riguardanti qualità, disponibilità, norme sociali e rispetto dei requisiti ambientali;

33.       rileva l'importanza della trasparenza negli accordi stipulati per sovvenzionare emittenti finanziate con denaro pubblico quale strumento importante per garantire un'equa concorrenza fra tali emittenti e le altre;

34.       rileva l'importanza di garantire la concorrenza nel settore bancario e di eliminare gli aiuti di Stato alle banche;

35.       auspica che, in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di 'autoprodurre' in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede, conformemente alla sua posizione sulle direttive concernenti i contratti di servizio pubblico, che le autorità locali vengano autorizzate ad affidare i servizi a entità esterne senza procedure d'appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi e qualora svolgano le loro principali attività mediante tale mezzo;

36.       chiede, analogamente, che vengano riconosciute altre forme di scelta di servizi di interesse economico generale da parte delle autorità pubbliche, come concessioni e partnership pubblico/privato, con principi comuni relativi alla trasparenza dei contratti, alla stabilità, alla durata e a una condivisione paritetica dei rischi;

37.       ritiene altresì che gli operatori che agiscono in un mercato concorrenziale, indipendentemente dal loro stato giuridico, debbano essere soggetti allo stesso trattamento in fatto di legislazione fiscale; individua, in particolare, una violazione del principio di neutralità concorrenziale nel fatto che le imprese pubbliche siano esentate, per talune attività, dall'imposta sulla cifra d'affari;

38.       sottolinea l'importanza di fornire sempre ai cittadini una libera scelta per quanto riguarda i servizi d'interesse generale e di garantire servizi di alta qualità a prezzi competitivi;

Regolamentazioni settoriali

39.       plaude alla liberalizzazione settoriale fin qui conseguita e apprezza il fatto che in particolare i consumatori a basso reddito abbiano beneficiato della liberalizzazione in particolare nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia;

40.       dichiara che sebbene le direttive settoriali in vigore non abbiano sempre raggiunto tutti i loro obiettivi - di creare un ampio mercato interno nel caso dell'energia, o di istituire pari condizioni nel caso delle telecomunicazioni - tali carenze sono spesso dovute alla mancata o incorretta applicazione delle norme comunitarie da parte degli Stati membri, ovvero a compromessi insoddisfacenti raggiunti dagli Stati membri su talune disposizioni delle varie direttive;

41.       sottolinea che questo risultato positivo è stato possibile solo grazie all'attività delle autorità nazionali di regolamentazione durante la fase di transizione, e che ciò si applica anche ad altri settori; sottolinea che le esperienze fin qui maturate nei vari comparti industriali dimostrano tuttavia la necessità di una maggiore cooperazione e integrazione a livello europeo delle pratiche nazionali di regolamentazione;

42.       respinge per il momento l'ipotesi di regolatori europei a livello settoriale, ma chiede un rafforzamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità responsabili delle regolamentazioni nazionali, al fine di rendere queste ultime più coerenti;

43.       invita gli Stati membri, nel quadro della liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica, ad attuare la direttiva UE in modo coerente in termini di tempi e di contenuti, al fine di evitare nuove distorsioni della concorrenza;

44.       ritiene che la liberalizzazione sinora avvenuta del mercato del gas sia insufficiente e che solo separando giuridicamente gli aspetti del trasporto e della vendita del gas entro il 2007 si possa giungere ad una reale situazione di concorrenza;

45.       sottolinea che un'ulteriore progressiva liberalizzazione dei servizi postali è opportuna sulla base della nozione comunitaria di servizio universale, al fine di permettere ai consumatori di disporre, a prezzi ragionevoli, di servizi affidabili su tutto il loro territorio;

46.       ricorda alla Commissione la sua precitata risoluzione del 13 novembre 2001, con la quale le chiedeva di presentare relazioni e proposte per garantire nel settore della gestione dei rifiuti la sicurezza dello smaltimento e un riciclaggio ecologicamente sicuro anche senza obblighi di notifica e di consegna, grazie alla creazione di un quadro di economia di mercato;

47.       respinge l'idea che i servizi relativi alla fornitura d'acqua e alla gestione dei rifiuti formino l'oggetto di direttive settoriali del mercato unico; ritiene che la fornitura d'acqua (compreso lo smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione delle peculiarità regionali del settore e della responsabilità a livello locale per l'approvvigionamento di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative all'acqua potabile; chiede tuttavia, senza giungere alla liberalizzazione, una 'modernizzazione' della fornitura di acqua mediante l'applicazione di principi economici, tenendo conto delle norme in materia di qualità e ambiente e dei requisiti di efficienza;

48.       esprime l'opinione che nei settori dell'acqua e dei rifiuti i servizi non devono essere disciplinati da direttive settoriali comunitarie, ma sottolinea che l'Unione deve continuare a essere pienamente responsabile degli standard qualitativi e di protezione ambientale in tali settori;

49.       osserva che per le industrie di rete che forniscono servizi di interesse economico generale per le quali il legislatore ha deciso di instaurare un mercato unico sono necessarie direttive settoriali specifiche, mentre gli Stati membri, qualora lo desiderino e conformemente alle proprie tradizioni, hanno facoltà di stabilire obblighi di servizio pubblico nazionali, in particolare per il servizio universale, l'ordine pubblico e la sicurezza; osserva che determinati obblighi specifici di servizio pubblico, a fini di interconnessione e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonché per assicurare la coesione sociale e territoriale, sono parimenti di competenza degli Stati membri;

Valutazione

50.       ritiene necessario valutare regolarmente i servizi di interesse economico generale al fine di realizzare efficacemente, sia a livello comunitario che nazionale, gli obiettivi di un miglioramento della qualità della vita, di un più elevato livello di protezione dell'ambiente e di una maggiore coesione sociale per i cittadini dell'Unione; ritiene che in tale contesto il Parlamento europeo svolgerà un ruolo determinante;

51.       chiede che le valutazioni non abbiano quale conseguenza esigenze addizionali in materia di informazioni e statistiche per la Comunità, gli Stati membri, le imprese e/o i cittadini, ma che vengano svolte orizzontalmente in modo integrato, in particolare che siano orientate qualitativamente e in stretta cooperazione con il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le parti sociali e la società civile nell'ambito del requisito di riferire annualmente sulla situazione economica e occupazionale nell'UE e dell'applicazione degli orientamenti in materia di politica economica e occupazionale, compresi i rispettivi piani d'azione nazionali; ritiene inoltre che l'utilizzo dell'eurobarometro per valutare la soddisfazione dei consumatori sia completamente superfluo a tale riguardo;

52.       chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione sui criteri della coerenza tra la politica commerciale dell'Unione europea e le scelte in materia di servizi di interesse generale, ed è favorevole a ulteriori negoziati nel settore della liberalizzazione degli scambi di servizi;

53.       ritiene che eventuali cambiamenti introdotti nel contesto dei negoziati dell'OMC - quantunque il loro ulteriore esito sia attualmente alquanto incerto - e in particolare quelli riguardanti il settore del GATS, debbano essere discussi tempestivamente e in modo particolareggiato con il Parlamento europeo e la sua commissione competente;

54.       incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai parlamenti degli Stati membri, alle parti sociali e alle associazioni interessate.

 


(1) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.
(2) GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.
(3) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11.
(4) GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.
(5) P5_TA(2003)0087.