PARLAMENTO EUROPEO
1999 2004
Commissione per i problemi economici e monetari
PROVVISORIO
2003/0000(INI)

18 giugno 2003
PROGETTO DI RELAZIONE
sul Libro verde sui servizi d'interesse generale
(2003/0000(INI))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Philippe A.R. Herzog


INDICE

PAGINA REGOLAMENTARE
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
MOTIVAZIONE
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO



PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del ... il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per i problemi economici e monetari era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sul Libro verde sui servizi d'interesse generale.

Nella seduta del ... il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver consultato per parere anche la commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Nella riunione del ... la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatore Philippe A.R. Herzog.

Nella riunione del ... ha esaminato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), ...(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La motivazione sarà presentata oralmente in Aula.

Il parere (I pareri) della ... (e della commissione ...) è (sono) allegato(i)(; la commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).

La relazione è stata depositata il ....

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi d'interesse generale (2003/0000(INI))
Il Parlamento europeo,
- visto il Libro verde sui servizi d'interesse generale della Commissione (COM(2003) 270)
- visto l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo all'accesso ai servizi d'interesse economico generale,
- visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 81, paragrafo 3, 86, 87, 88 e 295 del trattato CE,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi d'interesse generale, in particolare quella del 17 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa (A5-0361/2001) ,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori presentata dalla Commissione (COM(2000) 275) ,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto presentata dalla Commissione (COM(2000) 276) ,
- viste la conclusioni del Consiglio europeo di Nizza sui servizi d'interesse generale e la dichiarazione sui servizi d'interesse economico generale dell'11 dicembre 2000,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken sui servizi d'interesse generale del 15 dicembre 2001,
- vista la conferenza pubblica organizzata su questo tema l'11 giugno 2003 dalla commissione per i problemi economici e monetari,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5?0000/2003),
A. considerando che l'accesso di tutti i cittadini a servizi essenziali di qualità è una dimensione essenziale del modello sociale ed economico in ciascuno Stato membro dell'UE; che tali servizi formano ovunque oggetto di missioni e garanzie pubbliche, ma che per la loro fornitura le scelte differiscono da un paese all'altro;
B. considerando che lo zoccolo economico dell'Unione è il mercato interno e che gli Stati membri hanno facoltà di scegliere i servizi d'interesse generale (SIG) con deroghe alle norme generali della concorrenza per le quali l'UE ha competenza esclusiva;
C. considerando che la liberalizzazione ha favorito le evoluzioni tecnologiche e il calo dei prezzi ma che per i SIG mancano valutazioni approfondite e una prospettiva; che le confusioni, le incertezze giuridiche e i conflitti di interesse giustificano le preoccupazioni dei cittadini per il futuro;
D. considerando che l'integrazione del mercato europeo è progredita, le imprese hanno anch'esse bisogno di SIG efficaci, ma lo sviluppo delle reti di servizi d'interesse economico generale (SIEG) su scala europea è oggi in ritardo, costituendo un ostacolo nel conseguimento degli obiettivi di competitività e sviluppo sostenibile basati sull'economia del sapere (e-learning) adottata a Lisbona;
E. considerando che la scelta dell'Europa non è quella di opporre il mercato ai SIG, bensì di combinarli e che ci si può ravvicinare per precisare le responsabilità pubbliche all'uopo necessarie;
F. considerando che il trattato di Amsterdam propone un nuovo principio per i SIEG (articolo 16), che costituiscono uno dei diritti fondamentali iscritti nella Carta dell'UE, che le direttive settoriali includono gli obblighi di servizio pubblico (OSP), mentre non è evidente la portata giuridica e operativa di tali articoli;
G. considerando le richieste dei Consigli di Laeken e di Barcellona e le proposte del Parlamento europeo (relazione Langen) miranti a rafforzare la prevedibilità e la sicurezza giuridica in una direttiva quadro;
1. plaude all'iniziativa del Libro verde e appoggia l'obiettivo di lavorare per una prospettiva comune di promozione dei SIG in Europa che è necessaria per la cittadinanza europea, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile;
2. nota che il Libro verde chiede di rispondere chiaramente a tre questioni fondamentali, cioè se si vogliono elaborare obiettivi comuni, se occorre condividere le competenze e come va precisata la responsabilità delle varie autorità pubbliche in funzione del principio di sussidiarietà;
3. propone una sussidiarietà dinamica nei due sensi, vale a dire rafforzare la capacità di scelta degli enti locali e nazionali sollecitandone l'efficacia, l'apertura e la coesione e avanzare verso una regolamentazione e una politica europee per lo sviluppo delle reti di SIEG;
4. chiede che il legislatore chiarisca le definizioni di SIG/SIEG: reputa che la distinzione SIG/SIEG resti pertinente, ma sia diversa a seconda degli Stati membri e evolutiva; ritiene che i servizi "sociali" abbiano anch'essi una dimensione economica e che l'efficacia dei SIEG non si misuri soltanto in termini di prezzo, bensì anche di contributo allo sviluppo sostenibile;
5. chiede che la Convenzione e la CIG modifichino i trattati per accordare le necessarie competenze all'UE, ossia inserire la promozione di SIG di qualità tra gli obiettivi e permettere un'azione legislativa per i SIEG sulla base dell'articolo 16;
6. chiede l'elaborazione di una direttiva quadro quale base di un diritto derivato che precisi le definizioni e le competenze per i SIG; tale direttiva stabilirà gli obblighi, la regolamentazione, il finanziamento e la valutazione per i SIEG forniti sulle reti, rafforzerà la portata operativa delle direttive settoriali, fisserà come base giuridica principale l'articolo 16, se i trattati verranno modificati, ovvero l'articolo 95, da interpretarsi in funzione dell'obiettivo di un'economia sociale di mercato;
7. ribadisce la sua posizione secondo cui i servizi essenziali dell'istruzione nazionale e della sanità pubblica, quelli legati alla sicurezza sociale (regimi obbligatori e convenzionali) e i servizi culturali, sociali e caritatevoli senza fini di lucro non devono essere soggetti alle norme del mercato interno e delle concorrenza; chiede che la Commissione elabori una comunicazione destinata a esaminare in che modo le norme del mercato possono essere adattate per i servizi commerciali collegati ai SIG; chiede l'elaborazione di un piano d'azione ambizioso per sviluppare l'istruzione e la cultura europee e la formazione lungo tutto l'arco della vita onde creare le basi di un'economia europea del sapere;
8. ricorda che per i servizi di prossimità il principio della libera amministrazione delle autorità locali e regionali è fondamentale per numerosi Stati membri; chiede di riconoscere il diritto all'autoproduzione a condizione che l'operatore che agisce in regime di gestione diretta non porti la concorrenza al di fuori del proprio territorio; considera che tale diritto dev'essere qualificato (ad esempio mediante soglie) nei settori del mercato unico europeo; chiede di esaminare la specificità dei bandi di gara e degli appalti pubblici in caso di gestione delegata onde permettere un partenariato stabile tra gli enti locali e gli operatori ai fini della ripartizione dei rischi, dei costi e dei risultati; chiede a tal fine l'elaborazione di un diritto comunitario della concessione e del partenariato pubblico-privato;
9. ricorda che per i SIG sociali e di prossimità l'UE non deve fissare obblighi di servizio pubblico, bensì proporre di organizzare il raffronto e la cooperazione attraverso un metodo di coordinamento tra gli Stati membri che veda la partecipazione degli enti territoriali e degli attori della società civile;
10. ricorda che per l'informazione, i mezzi di comunicazione di massa e la cultura, l'UE regolamenta le reti e ha una competenza complementare riguardo ai contenuti che è disciplinata dal protocollo di Amsterdam; chiede di operare al fine di conseguire obiettivi SIG e uno strumento giuridico comuni per il pluralismo e la diversità culturale; ribadisce la libertà di scelta e di finanziamento degli Stati membri e auspica una politica attiva per basare uno spazio pubblico di informazione e di creazione europea;
11. ritiene che per i servizi collegati alla fornitura di acqua e ai rifiuti sia essenziale il ruolo svolto dalle autorità locali e regionali; reputa che l'UE debba interpretare le norme del mercato interno in caso di delega gestionale onde rispettare le associazioni e i partenariati volontari o obbligatori; reputa che essa abbia competenza per armonizzare le norme di qualità e i principi economici in funzione del diritto dell'ambiente (secondo il principio "chi inquina paga", la responsabilità del produttore e la imposizione ecologica);
12. deplora il fatto che il Libro verde dimentichi che i servizi finanziari sono anch'essi soggetti agli obblighi di SIG e ne chiede il riesame da parte dell'UE;
13. chiede di stabilire chiaramente nella direttiva quadro i fondamenti e il metodo di una regolamentazione europea nel settore delle reti di SIEG in cui si costruisce un mercato unico (energia, trasporti, comunicazioni); sottolinea che la regolamentazione ha tre funzioni:
- mira a rendere la concorrenza effettiva e conforme agli obblighi di servizio pubblico,
- garantisce la sicurezza e la coesione sociale e territoriale,
- riguarda lo sviluppo sostenibile, il che esige altresì incentivi e finanziamenti appropriati;
14. ricorda che sono gli Stati membri a definire gli obblighi di servizio pubblico, ma ritiene che spetti all'UE di generalizzare gli obblighi di servizio universale di qualità; precisa che l'accesso di tutti riguarda i nuclei familiari e le imprese; propone che l'UE chieda agli Stati membri di fornire i criteri e comparare gli indici di efficacia e di soddisfazione;
15. sottolinea che il criterio di accessibilità tariffaria ha una portata reale solo in presenza di un contenimento dei prezzi e dei meccanismi di perequazione tra i territori i cui costi sono eterogenei;
16. approva la proposta di stabilire obblighi europei specifici per le industrie di rete e di far sì che tali obblighi comprendano la sicurezza, l'interconnessione e la garanzia di approvvigionamento, l'accesso alle reti e l'assetto territoriale; sottolinea che essi debbono mirare allo sviluppo delle capacità;
17. sottolinea che per la regolamentazione dei settori di rete di SIEG sono essenziali la qualità delle istituzioni e quella del calcolo economico;
18. ritiene che tale regolamentazione esiga un quadro legislativo e regolamentare europeo stabilito in codecisione e che le autorità di regolamentazione nazionale sono indipendenti ma agiscono all'interno di tale quadro;
19. chiede che la Commissione vigili sulla coerenza europea delle regolamentazioni basandosi su comitati europei delle autorità di regolamentazione nazionale e sulla partecipazione degli attori del dialogo sociale e civico e di esperti esterni; chiede che le autorità di regolamentazione nazionale rendano conto ai parlamenti nazionali;
20. ritiene che i principi di calcolo dei costi, di tariffe di accesso e di efficacia debbano essere armonizzati; che le capacità di elaborazione delle autorità di regolamentazione nazionale e della Commissione debbono essere accresciute; che il PE debba dotarsi di una capacità di analisi e che sia indispensabile il dibattito pubblico tra le varie scuole scientifiche;
21. constata il carattere positivo della distinzione tra regolatore e operatore e tra infrastruttura e fornitura, come pure che al di là di un raffronto costi/vantaggi debba sussistere l'obbligo di separazione onde tener conto delle realtà di monopoli naturali e dei rendimenti crescenti; sottolinea che la cooperazione degli attori e l'istituzione di agenzie con poteri operativi sono indispensabili per il coordinamento e la sicurezza dei sistemi;
22. sottolinea che la regolamentazione ai fini della coesione sociale e territoriale esige sia il mantenimento dei diritti esclusivi per gli operatori storici con sovvenzioni incrociate interne sia un'analisi comune approfondita dei costi effettivi dei SIEG (che includa i costi di transazione e la perequazione geografica) e/o l'istituzione di fondi mutualistici affinché gli operatori del settore partecipino alla realizzazione dello zoccolo comune degli obblighi di servizio pubblico;
23. chiede che il legislatore stabilisca il principio che gli aiuti di Stato per i SIEG non sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 e non devono dunque essere notificati; chiede che il principio di proporzionalità tenga conto dei costi esterni evitati e non soltanto di quelli interni; indica che in caso di controversia la Commissione o la Corte di giustizia delle Comunità europee debbano scegliere i principi di calcolo economico stabiliti sotto il controllo del legislatore;
24. sottolinea l'interesse di una diversità per la fornitura (operatori pubblici, privati, di economia sociale) e ribadisce l'importanza del principio di neutralità dell'UE nei confronti della scelta dell'operatore da parte delle autorità pubbliche; deplora il fatto che il Libro verde non esamini i problemi emersi nella sua fase di attuazione e ritiene in particolare che il principio dell'investitore privato sia inappropriato laddove lo Stato membro investe in funzione di criteri di interesse generale;
25. sottolinea che lo sviluppo di reti europee non è assicurato né a tecnologia costante (trasporti) né per le nuove tecnologie (UMTS); chiede un rilancio con obiettivi visibili e attraenti per tutti i cittadini (noleggio e trasporto misto treno-strada, Internet rapido...); sostiene le proposte della Commissione riguardo ad uno statuto della Società europea di progetto, il raddoppio dei fondi comunitari e la creazione di garanzie reciproche;
26. chiede che la futura politica di coesione dia priorità ai fondi strutturali per l'accesso ai SIG nei PECO conoscendone la vetustà e i ritardi, la scarsa redditività e la drastica riduzione delle sovvenzioni di Stato; propone che l'UE crei un fondo di ammodernamento delle reti;
27. sottolinea che l'organizzazione di una valutazione pubblica pluralista dei SIEG nelle industrie di reti costituisce una priorità; chiede che gli Stati membri forniscano relazioni annuali; preconizza a livello di UE una valutazione indipendente da parte della Commissione per evitare un monopolio e il cumulo dei poteri; suggerisce che essa venga posta sotto la responsabilità del Parlamento europeo che dovrà organizzare il dibattito tra i vari luoghi di osservazione della società civile, le parti sociali, le autorità pubbliche e la Commissione;
28. propone che la Commissione crei al suo interno una direzione generale della programmazione legislativa e finanziaria per i SIG;
29. chiede che venga elaborato un principio di coerenza tra la politica commerciale dell'UE e le sue scelte interne per i SIG; chiede che l'applicazione concreta di tale politica venga esaminata settore per settore in una relazione regolare e che nell'immediato vengano fornite precisazioni sui negoziati in materia di sovvenzioni e appalti pubblici all'OMC;
30. chiede l'elaborazione di una politica di partenariato per lo sviluppo delle reti di SIG con i paesi del Sud e in particolare con quelli del Mediterraneo;
31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

I trattati, da Roma a Maastricht, hanno stabilito un quadro sulla base del quale condividiamo un grande mercato, ma sono gli Stati membri a mantenere la competenza dei SIG, scelta questa ragionevole, tenuto conto della grande diversità degli appoggi nazionali.
Dal 1992, però, l'integrazione è sensibilmente progredita, il che fa sorgere preoccupazioni quanto al futuro dei SIG. Le divergenze in materia di definizioni, di politiche e di interessi generano conflitti. La liberalizzazione e la concorrenza hanno consentito di far abbassare i prezzi e di favorire l'innovazione tecnologica, ma non bisogna negare anche gli insuccessi di mercato (problemi di sicurezza delle reti, insufficienza delle interconnessioni e degli investimenti). La strategia di Lisbona volta a creare un'economia europea basata sulla conoscenza e la competitività è ostacolata da questi insuccessi per cui è necessaria una politica di promozione dei SIG.
Il relatore plaude alla pubblicazione del Libro verde della Commissione che preconizza una maggiore responsabilità nell'UE per i SIG e propone di lavorare nel senso di una prospettiva comune. Egli deplora il fatto che la Commissione non si sia premurata di esaminare le proposte concrete del Parlamento europeo formulate nella risoluzione del 2001 (relazione Langen). Nello stesso tempo è vero che la Commissione ha sviluppato le sue riflessioni e sollevato molte nuove questioni.
La presente relazione propone risposte e auspica l'avvio di un ampio dibattito comunitario.

1°)
Per quanto riguarda le definizioni, i trattati non menzionano il concetto di SIG, ma parlano di SIEG senza definirli. I SIEG formano oggetto di deroghe alla concorrenza a partire da compiti decisi dagli stessi Stati membri. La relazione propone di operare nel senso di stabilire definizioni comuni positive, il che non significa un accentramento delle scelte degli obblighi in servizio pubblico. Egli ritiene che i SIG siano servizi essenziali per ciascun cittadino, per la società, per la collettività e lo sviluppo sostenibile. Egli mantiene ma precisa la distinzione tra i SIEG e gli altri sottolineando la diversità e il carattere evolutivo delle definizioni ed esamina la prospettiva di un'azione comunitaria in sei categorie di SIG.
2°)
Per quanto riguarda le competenze, la Convenzione e la CIG 2003 dovranno superare un test cruciale: cioè quello di stabilire una migliore capacità legislativa che implica di procedere alla promozione di SIG di qualità tra gli obiettivi (articolo 3) e di consolidare l'articolo 16.
Dato che la relazione chiede l'elaborazione di una direttiva quadro, il legislatore dovrà:
a) interpretare le distinzioni per i SIG-SIEG e basare il diritto derivato per i SIEG; e
b) stabilire per le grandi reti SIEG lo zoccolo e il metodo di elaborazione degli obblighi di servizio pubblico, della regolamentazione, del finanziamento e della valutazione.
Se i trattati non cambiano tale testo dovrà utilizzare l'articolo 95 (mercato interno) ed altri articoli dei trattati della Carta nella nuova ottica di economia sociale di mercato e di cittadinanza europea già fatta propria dalla Convenzione.
3°)
Per quanto riguarda l'esercizio delle responsabilità, occorre assolutamente precisare la sussidiarietà: trattandosi di SIG sociali, in materia di educazione, sanità e di cultura, gli Stati membri e l'Unione europea hanno posto delle dighe: le norme del mercato interno e della concorrenza non si applicano... salvo nel caso in cui le autorità fanno appello a operazioni di mercato. Il primato dell'ordine sociale nazionale deve qui essere ben stabilito.
Dobbiamo tuttavia lavorare anche a obiettivi e progetti comuni molto ambiziosi, in particolare nel campo dell'istruzione e della cultura europee senza le quali l'economia del sapere e della creazione resterà lacunosa.
Numerosi enti territoriali ritengono che le norme degli appalti pubblici e dei bandi di gara pongono loro taluni problemi e sono mal preparati ai rapporti di stabilità e di partenariato pubblico-privato occasionati da tali SIG. Bisogna ascoltarli e a tal fine formuleremo numerose proposte.
Per quanto riguarda l'ambiente esiste un diritto europeo. La fornitura di servizi è interessata dalle norme del mercato interno, ma non può esservi un mercato unico. Occorre dunque qualificare tali norme per rispettare i sistemi di associazione, di economia solidale e di partenariato e concepire gli incentivi di economia mista appropriati alle poste in gioco ecologiche.
Per i servizi di informazione come per i mezzi di comunicazione di massa, la base giuridica comune non esiste né per il pluralismo né per i contenuti. Proponiamo di lavorare in tal senso e di applicare le norme della concorrenza e degli aiuti di Stato rispettando la specificità dell'interesse generale di tali servizi.
Per quanto riguarda le grandi industrie di rete (trasporti, energia, comunicazioni) gli Stati membri e l'Unione europea hanno deciso di fabbricare un mercato integrato. Le reti sono beni pubblici che devono acquisire una dimensione europea. Le recenti direttive settoriali avviano il cantiere. Ma poiché esse hanno un carattere imperativo per il gioco della concorrenza, lo status giuridico delle nozioni di obbligo di servizio pubblico, come ad esempio i servizi universali, non è chiaro e a questo punto lo sviluppo delle reti non è assicurato.
Il relatore chiede di stabilire chiaramente nella direttiva quadro i fondamenti e il metodo di una regolamentazione europea.
4°)
Una politica europea di regolamentazione per le reti di SIEG ha svariate funzioni. Essa mira alla concorrenza effettiva a livello di produzione di fornitura preconizzando la separazione e l'accesso reciproco alle infrastrutture, ma deve altresì vigilare affinché non venga spezzato il coordinamento e la sicurezza nel funzionamento delle reti. Essa ne deve incentivare lo sviluppo, deve garantire lo coesione sociale e territoriale, in particolare le perequazioni, attraverso tariffe adeguate a monopoli naturali e l'instaurazione di fondi mutualistici. Essa deve altresì mirare a salvaguardare l'ambiente, in particolare attraverso la imposizione e le incentivazioni a monte e a valle delle reti.
Il relatore propone un metodo di regolamentazione basato sulla corresponsabilità tra Stati membri e Unione europea. Sottolinea la questione cruciale del calcolo dei costi e dell'efficacia per gli obblighi di servizio pubblico.
La valutazione è un dovere democratico. L'Unione europea deve organizzarla. Il relatore chiede di costituire una sede di valutazione pluralista indipendente dalla Commissione e posta sotto la responsabilità del Parlamento europeo.
La diversità per la scelta degli operatori è una ricchezza. L'Unione europea deve rielaborare il principio di neutralità e precisare la responsabilità di tutti gli operatori in un unico settore di servizi considerato di interesse generale.
La relazione coglie il principio che gli aiuti per i SIG non sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87. Essi devono essere proporzionati, d'onde l'importanza di un consenso sui modelli di calcolo dei costi.
La relazione sottolinea vigorosamente le esigenze di una politica di finanziamento dello sviluppo delle reti di SIEG. Sostiene a tal fine le recenti raccomandazioni della Direzione generale TREN in merito ai trasporti che sono generalizzabili. Esso vuole rispondere alle esigenze dei nuovi paesi che accedono all'Unione europea.
La relazione infine auspica che venga stabilita una coerenza tra la politica commerciale dell'UE e la sua politica interna per i SIG.